IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
recante "Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto  delle
Imprese",   che   dispone   che   i   regolamenti   ministeriali    o
interministeriali, nonche' i provvedimenti amministrativi a carattere
generale adottati dalle  amministrazioni  dello  Stato,  al  fine  di
regolare  l'esercizio   di   poteri   autorizzatori,   concessori   o
certificatori,  nonche'  l'accesso  ai  servizi  pubblici  ovvero  la
concessione di benefici, devono recare in allegato l'elenco di  tutti
gli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese  introdotti
o eliminati con gli atti medesimi; 
  Visto l'articolo 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
secondo il quale gli atti di cui al  comma  1,  anche  se  pubblicati
nella  Gazzetta   Ufficiale,   sono   pubblicati   anche   nei   siti
istituzionali di ciascuna amministrazione  secondo  i  criteri  e  le
modalita' definiti con apposito regolamento da  emanare  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del  Ministro
per la pubblica amministrazione e l'innovazione; 
  Visto l'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
che   demanda   al   Dipartimento   della   funzione   pubblica    la
predisposizione di una relazione annuale sullo  stato  di  attuazione
delle disposizioni regolamentari per valutarne l'impatto  in  termini
di semplificazione e di riduzione  degli  adempimenti  amministrativi
per i cittadini e le imprese; 
  Visto l'articolo 7, comma 4, della legge 11 novembre 2011, n.  180,
che demanda al regolamento previsto  dal  precedente  comma  2  anche
l'individuazione, ai fini della valutazione degli  eventuali  profili
di responsabilita' dei dirigenti preposti  agli  uffici  interessati,
delle modalita' di presentazione dei reclami da parte dei cittadini e
delle imprese per la  mancata  applicazione  delle  disposizioni  del
presente articolo; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
"Ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico   e   di
efficienza e trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni",  ed  in
particolare l'articolo 11 che disciplina il principio di  trasparenza
al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre 2011 recante Delega di funzioni del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  al  Ministro  senza  portafoglio   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato in data 19 luglio  2012,  n.
3326; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota del 5 ottobre 2012; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' e i criteri  per
la   pubblicazione,   sui   siti   istituzionali   delle    pubbliche
amministrazioni   statali,    dei    regolamenti    ministeriali    o
interministeriali,  nonche'  dei   provvedimenti   amministrativi   a
carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine
di  regolare  l'esercizio  di  poteri  autorizzatori,  concessori   o
certificatori,  nonche'  l'accesso  ai  servizi  pubblici  ovvero  la
concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli
oneri informativi introdotti o eliminati. Il regolamento  disciplina,
altresi', le modalita' di  presentazione  dei  reclami  da  parte  di
cittadini e imprese. 
  2. Il presente regolamento si applica soltanto alle amministrazioni
dello Stato. 
  3. Per onere informativo si intende qualunque adempimento  previsto
per determinate categorie di cittadini o imprese o per la generalita'
degli stessi,  di  raccogliere,  elaborare,  conservare,  produrre  e
trasmettere dati, notizie, comunicazioni,  relazioni,  dichiarazioni,
istanze e documenti alle pubbliche amministrazioni dello Stato, anche
su  richiesta  di  queste  ultime,  a  determinate  scadenze  o   con
periodiche cadenze. Non  rientrano  tra  gli  oneri  informativi  gli
obblighi   di   natura   fiscale,   ne'   quelli    che    discendono
dall'adeguamento  di  comportamenti,  di  processi  produttivi  o  di
prodotti.