(Allegato A)
 
                             ALLEGATO A 
 
     LINEE GUIDA SUI CRITERI E LE MODALITA' PER LA PUBBLICAZIONE 
          DEGLI ELENCHI DEGLI ONERI INTRODOTTI ED ELIMINATI 
 
  1. Premessa 
 
  L'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante  "Norme  per
la tutela della liberta' d'impresa. Statuto  delle  Imprese"  prevede
che  "i  regolamenti  ministeriali  o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, devono  recare
in allegato l'elenco di tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi e
sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni.". 
  L'obbligo  di  redigere  l'elenco  degli  oneri   informativi,   di
allegarlo al provvedimento,  nonche'  di  pubblicarlo  sul  sito  web
dell'amministrazione che lo emana, ha una duplice finalita': 
a) responsabilizzare  le  amministrazioni  nell'individuazione,   per
     ciascun atto,  degli  adempimenti  introdotti  o  eliminati  per
     cittadini e imprese, in modo da prevenire  l'introduzione  o  il
     mantenimento di oneri sproporzionati o  non  necessari  rispetto
     alle esigenze di tutela degli interessi pubblici; 
b) rendere immediatamente conoscibili ai  cittadini  e  alle  imprese
     tali   adempimenti,   in    modo    da    assicurare    certezza
     sull'interpretazione delle disposizioni adottate  e  da  rendere
     verificabile l'operato dell'amministrazione pubblica nell'ambito
     della sua azione di semplificazione e di riduzione degli oneri. 
  Per assicurare effettiva trasparenza agli adempimenti introdotti  o
eliminati, e' necessario garantire che  gli  atti  predisposti  dalle
amministrazioni rispondano a criteri di chiarezza e omogeneita'.  Per
chiarezza si intende anche immediata comprensibilita' da parte di  un
pubblico non specializzato. L'omogeneita'  tra  gli  elenchi  redatti
dalle diverse amministrazioni e'  necessaria  per  assicurare  quella
trasparenza che consente "forme diffuse di controllo del rispetto dei
principi di buon andamento e imparzialita'"  (art.  11,  del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150). 
  A tal fine e' stato predisposto uno schema standard  da  utilizzare
per la redazione dell'elenco contenente la  descrizione  degli  oneri
informativi introdotti o eliminati. 
  Il presente Allegato, che forma parte integrante  del  Regolamento,
contiene indicazioni di carattere metodologico e procedurale  per  la
corretta individuazione degli oneri informativi e per la compilazione
dello schema da allegare all'atto. 
  L'Ufficio per la semplificazione  amministrativa  del  Dipartimento
della  funzione  pubblica  fornira'  supporto   e   assistenza   alle
amministrazioni interessate per  tutte  le  attivita'  necessarie  al
corretto            adempimento            della            normativa
(ufficiosemplificazione@governo.it). Gli atti e gli  elenchi  di  cui
all'art.  2  del  DPCM  devono  essere  pubblicati   sul   sito   web
istituzionale dell'amministrazione competente in  una  apposita  area
denominata "Oneri introdotti ed eliminati", all'interno della sezione
"Come fare per ...". 
  Ai fini del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150,  la  stessa
area  deve   essere   raggiungibile   dalla   sezione   "Trasparenza,
valutazione e merito". 
  Per assicurare la massima fruibilita' delle informazioni,  ciascuna
amministrazione avra'  cura  di  consentire  sia  la  visualizzazione
dell'intero documento che quella del solo elenco allegato. 
  2. Criteri per la predisposizione degli elenchi 
  Gli oneri informativi  introdotti  o  eliminati  con  ciascun  atto
devono essere resi noti sulla base del seguente modello. 
 
 
            Modello per la predisposizione degli elenchi 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Lo scopo del modello e' duplice:  da  un  lato,  esso  fornisce  ai
soggetti responsabili della stesura degli elenchi una guida operativa
per una corretta individuazione e definizione degli oneri  rilevanti;
dall'altro, esso garantisce la necessaria omogeneita'  degli  elenchi
pubblicati per ciascun atto, in modo da assicurare che  le  modifiche
apportate agli oneri informativi siano chiaramente  individuabili  da
parte dei cittadini e delle imprese. 
  Preliminarmente,  pare  opportuno   evidenziare   che   gli   oneri
interessati  sono  quelli  inseriti  o  eliminati  da  regolamenti  o
provvedimenti amministrativi generali che: 
a) regolano  l'esercizio  dei  poteri  autorizzatori,  concessori   o
     certificatori nei confronti di cittadini o imprese; 
b) disciplinano l'accesso ai servizi pubblici da parte degli utenti; 
c) disciplinano la concessione di  benefici  a  cittadini  o  imprese
     (come quelli fiscali o monetari). 
  In tali categorie di atti sono comprese le circolari e gli atti  di
indirizzo comunque denominati; sono invece esclusi i  bandi  relativi
ad appalti pubblici. 
  I sottoparagrafi che seguono illustrano le fasi da seguire  per  la
predisposizione di ciascun elenco, articolate come segue: 
     1. Identificazione e classificazione degli oneri; 
     2. Descrizione di cosa cambia per i cittadini e le imprese; 
     3. Compilazione dell'elenco. 
  Per ciascuna fase sono di seguito indicati i  criteri  da  adottare
per la compilazione del modello. 
  2.1 L'identificazione degli oneri informativi 
  In primo luogo occorre individuare gli oneri  informativi  presenti
nella disciplina vigente oggetto  del  nuovo  atto.  Successivamente,
occorre  verificare  la   presenza   nel   nuovo   provvedimento   di
disposizioni che introducono o eliminano oneri per i cittadini o  per
le imprese, rispetto alla disciplina precedente. 
  Si  consiglia,  inoltre,  per  evitare  l'introduzione   di   oneri
ridondanti e ridurre quelli gia' esistenti, di valutare il nuovo atto
alla  luce  di  una  lista  di   controllo   elaborata   sulla   base
dell'esperienza maturata nella riduzione degli oneri (Appendice 1). 
  2.1.1 Cosa e' un onere informativo 
  E'  importante  innanzitutto   chiarire   la   nozione   di   onere
informativo.  In  base  alle  definizioni  riconosciute   a   livello
internazionale,-per onere informativo si intende l'obbligo  giuridico
di fornire informazioni e dati ad autorita' pubbliche. 
  Un onere informativo si configura quindi ogni qualvolta  una  norma
imponga a determinate categorie di cittadini o  di  imprese  (o  alla
generalita'  degli  stessi)  di  raccogliere,  produrre,   elaborare,
trasmettere o conservare informazioni e documenti. Rappresentano,  ad
esempio,  oneri  informativi  le  richieste  di  autorizzazione,   la
presentazione  di   documenti   e   relazioni,   l'effettuazione   di
comunicazioni, ecc. 
  Va notato che per generare un onere informativo non  e'  necessario
che ai cittadini o alle imprese  sia  richiesta  la  trasmissione  di
informazioni  ad  autorita'  pubbliche.  Talora,  infatti,  le  norme
impongono ai  soggetti  interessati  di  raccogliere  notizie,  dati,
informazioni  e  documenti  da  conservare  per  essere  fornite   su
richiesta o verificate in caso di ispezione (come,  ad  esempio,  nel
caso della tenuta di registri). 
  Non rientrano  nella  definizione  di  onere  informativo  ne'  gli
obblighi  di  natura  fiscale,  ossia  quelli  che   consistono   nel
versamento di somme di denaro a titolo di imposte  di  varia  natura,
ne' gli obblighi che discendono dall'adeguamento di comportamenti, di
processi produttivi o di prodotti (quali  ad  esempio  l'adozione  di
misure di prevenzione in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro).
In caso di dubbio circa la natura degli  oneri  introdotti  dall'atto
esaminato si suggerisce  comunque  di  contattare  l'Ufficio  per  la
semplificazione  amministrativa  del  Dipartimento   della   funzione
pubblica (cfr. par. 1). 
 
 
  Quadro  1  -  Oneri   informativi   e   obblighi   che   discendono
dall'adeguamento del processo produttivo 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Esempio 
  Ai fini della protezione dell'ambiente e della salute, la normativa
impone agli impianti produttivi il rispetto di limiti prefissati alle
sostanze inquinanti emesse in  atmosfera.  Essa  obbliga  inoltre  le
aziende  a  tenere,  anche  ai  fini  di  consentire  alle  autorita'
pubbliche le opportune verifiche, un registro delle emissioni. 
  Il rispetto dei limiti alle emissioni fissati dalla normativa e  le
attivita' che ne derivano (ad esempio, l'installazione di filtri o la
modifica del processo produttivo) costituiscono un onere che discende
dall'adeguamento del processo o  del  prodotto,  in  quanto  incidono
direttamente sull'attivita' aziendale. 
  La predisposizione e la tenuta del registro rappresentano viceversa
tipici  esempi  di  oneri  informativi,  in  quanto   riguardano   la
produzione e conservazione di informazioni e non implicano, di per se
stessi,  una  modifica  del  processo  produttivo  o   dei   prodotti
dell'azienda. 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
 
  Ciascun  onere  informativo  si  compone  di  un  certo  numero  di
informazioni o documenti. Esso inoltre e' rivolto a  una  determinata
platea di destinatari (cittadini o imprese) e imposto con  una  certa
frequenza (in corrispondenza di certi avvenimenti, oppure con cadenza
periodica, ad esempio annuale, mensile, ecc.). 
  Nuove disposizioni normative  possono  quindi  introdurre  oneri  a
carico di cittadini e imprese non  solo  immettendo  nell'ordinamento
nuovi adempimenti, ma anche ampliando la portata di  quelli  vigenti,
attraverso  l'aumento  delle  informazioni  richieste,  dei  soggetti
obbligati o della frequenza. Similmente, esse possono eliminare oneri
non solo disponendo la completa soppressione di adempimenti, ma anche
riducendo le  informazioni  richieste,  i  soggetti  obbligati  o  la
frequenza di oneri preesistenti. 
  2.1.2 La classificazione degli oneri informativi 
  Una volta identificati gli oneri informativi introdotti o eliminati
con il provvedimento che si intende adottare,  occorre  classificarli
in base alle finalita' perseguite e al tipo di  interazione  previsto
tra destinatari e pubblica amministrazione. Tali categorie sono  gia'
indicate nel modello e sara' sufficiente barrare la relativa casella: 
     A) Comunicazione o dichiarazione alla pubblica amministrazione 
     B) Domanda alla pubblica amministrazione 
     C) Documentazione da conservare 
  Il prospetto 1 riporta alcuni esempi  per  ciascuna  categoria.  Se
l'onere non rientra in nessuna delle categorie  indicate  barrare  la
casella altro. 
 
 
            Prospetto 1 - Categorie di oneri informativi 
 
    

-------------------------------------------------------------------
           Categoria                  |        Esempi
--------------------------------------|----------------------------
                                      | Dichiarazione
                                      |----------------------------
A. Comunicazione o dichiarazione alla | Comunicazione di attivita' o
   pubblica amministrazione           | di evento
                                      |----------------------------
                                      | SCIA
                                      |----------------------------
                                      | Rapporto periodico
--------------------------------------|----------------------------
                                      | Domanda di autorizzazione,
                                      | permesso o nulla osta
                                      |----------------------------
                                      | Domanda di parere
                                      |----------------------------
B. Domanda alla pubblica amministra-  | Domanda di iscrizione ad
   zione                              | albo o registro
                                      |----------------------------
                                      | Domanda di sussidio/
                                      | sovvenzione/vantaggi
                                      | economici/esenzioni/accesso
                                      | a servizi
                                      |----------------------------
                                      | Domanda di concessione
--------------------------------------|----------------------------
                                      | Certificazione/Attestazione
                                      | /Dichiarazione
                                      |----------------------------
C. Documentazione da conservare       | Documento di trasporto e di
                                      | accompagnamento
                                      |----------------------------
                                      | Registro
-------------------------------------------------------------------

    
 
 
  Quadro 2 - Classificazione degli oneri 
  ------------------------------------------------------------------- 
  Esempio 1 
  Una nuova circolare del Ministero  X  impone  a  tutte  le  imprese
operanti nel settore Y di comunicare al Ministero stesso,  oltre  che
alla Provincia, il numero e  la  tipologia  di  alcuni  impianti.  La
stessa circolare prevede che la  documentazione  comprovante  i  dati
tecnici comunicati sia conservata per un certo periodo presso la sede
dell'impresa. 
  Il  primo  onere  sara'   classificato   come:"   Comunicazione   o
dichiarazione alla pubblica amministrazione". Il secondo onere  come:
" Documentazione da conservare". 
  Esempio 2 
  Un nuovo regolamento elimina l'obbligo per una categoria di imprese
di richiedere  una  autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  X,
introducendo una semplice comunicazione al Comune. 
  L'onere informativo eliminato sara' classificato  come:  "  Domanda
alla   pubblica   amministrazione"   e   l'onere   introdotto   sara'
classificato  come  "comunicazione  o  dichiarazione  alla   pubblica
amministrazione". 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
 
  2.2 Descrizione di "Che cosa cambia per i cittadini e le imprese" 
  Per compilare la sezione "Cosa cambia per i cittadini e le imprese"
si consiglia di indicare gli elementi che seguono. 
  2.2.1 Cosa e' stato modificato 
  E'  opportuno  specificare   innanzitutto   se   l'eliminazione   o
l'introduzione  riguardi  l'intero  onere  o  solamente  parte  della
documentazione richiesta. Tale distinzione rileva in particolare  per
le  comunicazioni,  le  dichiarazioni  e  le  domande  alla  pubblica
amministrazione,  in  quanto  sovente  composte  da   un   "documento
principale"  (istanza,  comunicazione,  ecc.)  e  da  una  serie   di
allegati. Il box 3 contiene, a titolo esemplificativo, una  lista  di
possibili oggetti delle modifiche da utilizzare per la descrizione di
cosa viene modificato. 
 
 
  Quadro 3 - Cosa e' stato modificato 
  ------------------------------------------------------------------- 
  A. Intero  adempimento:  modifiche  (introduzioni  o  eliminazioni)
apportate con riferimento all'unico  documento  (nel  caso  di  oneri
composti da un solo documento) o a tutta la documentazione (nel  caso
di oneri composti  da  un  documento  principale  e  da  uno  o  piu'
allegati) richiesta (ad esempio,  riduzione  della  frequenza  di  un
rapporto periodico all'autorita' sanitaria). 
  B.  Singoli  documenti  richiesti   all'interno   dell'adempimento:
modifiche  apportate  con  riferimento   a   parte   soltanto   della
documentazione  richiesta  (ad  esempio,  eliminazione  di  un   dato
allegato a una richiesta di autorizzazione). Si citano a puro  titolo
di esempio: 
    - dichiarazione sostitutiva 
    -  attestazione  tecnica:  documento  a  firma  di   un   tecnico
abilitato. 
    - planimetria, stralci cartografici, mappe catastali 
    - relazione  tecnica  descrittiva  dell'attivita',  del  processo
produttivo, degli impianti o dell'opera 
    -  relazione  attestante  il  rispetto  di  specifiche  soglie  o
standard 
    - titolo di proprieta' 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
 
  2.2.2 Come e' stato modificato 
  Se l'onere e' introdotto ex  novo  o  eliminato  completamente  non
occorre aggiungere altro. Se invece e' introdotto  o  eliminato  solo
parzialmente e' utile indicare come e' stato modificato,  sulla  base
del confronto con la situazione preesistente. 
  A titolo esemplificativo  viene  indicata  una  casistica  utile  a
descrivere tali modifiche (cfr. quadro 4): 
    • sono mutati i soggetti obbligati, ossia categorie di  cittadini
o di imprese destinatari dell'imposizione; 
    •  e'  cambiata  la  frequenza  dell'adempimento,  ossia   eventi
rilevanti (nascita o trasferimento dell'impresa, cambio di domicilio,
ecc.) nel caso di adempimenti una tantum e tipo di cadenza  (mensile,
semestrale, annuale, ecc.) nel caso di adempimenti periodici; 
    • sono cambiate le informazioni richieste, ossia dati  e  notizie
di cui e' richiesta la produzione e, eventualmente, la trasmissione; 
    • sono cambiate le modalita' di  adempimento  (numero  di  copie,
modalita'   di   acquisizione    dell'eventuale    modulistica,    di
conservazione e di trasmissione della documentazione). 
 
 
  Quadro 4 -  Come  e'  stato  modificato  -  oneri  introdotti/oneri
eliminati 
  ------------------------------------------------------------------- 
  A. Aumento/riduzione del numero dei soggetti  obbligati:  modifiche
che  ampliano/riducono  le  tipologie  dei   soggetti   obbligati   a
effettuare l'adempimento (ad esempio, aggiunta di  nuovi  settori  di
attivita' economica  rilevanti  per  l'individuazione  delle  imprese
obbligate a effettuare una data notifica, riduzione della  fascia  di
eta' dei soggetti obbligati a effettuare una data comunicazione) 
  B. Aumento/riduzione della frequenza: modifiche che determinano  un
aumento/una riduzione del numero di volte  in  cui  ciascun  soggetto
obbligato  e'  tenuto  a  realizzare  l'adempimento,   (ad   esempio,
effettuazione  di  una  data  comunicazione   per   ogni   variazione
dell'attivita', oltre che  all'avvio;  passaggio  della  periodicita'
della cadenza prevista da annuale a semestrale) 
  C. Modifica delle  modalita'  di  acquisizione  della  modulistica:
modifiche alle modalita' di  reperimento  dell'eventuale  modulistica
che  comportano  un  maggiore/minore  onere  per  i  destinatari  (ad
esempio, passaggio da  un'acquisizione  online  a  un'acquisizione  a
sportello) 
  D. Aumento/ riduzione delle informazioni richieste: modifiche  alle
informazioni richieste sotto il profilo quantitativo e/o  qualitativo
(informazioni piu'  complesse  o  piu'  semplici  da  reperire  o  da
produrre) 
  E. Aumento/riduzione del numero di copie: aumento del numero  delle
eventuali copie richieste, oltre all'originale 
  F. Modifica delle modalita' di  tenuta  o  trasmissione:  modifiche
alle modalita' di tenuta  o  trasmissione  della  documentazione  che
comportano un maggiore/minore onere per i  destinatari  (ad  esempio,
passaggio   dall'invio   telematico   di   una   comunicazione   alla
presentazione a sportello, riduzione del numero di amministrazioni  a
cui e' necessario inviare una certa notifica) 
  ------------------------------------------------------------------- 
 
 
  2.3 Compilazione dell'elenco 
  Si ricapitolano di seguito, sulla base  delle  indicazioni  fornite
nei paragrafi precedenti, i passaggi necessari  per  la  compilazione
dell'elenco degli oneri introdotti o eliminati. Il modello, riportato
nel paragrafo 2, prevede quattro campi da compilare  per  ogni  onere
informativo. 
    1) Denominazione 
  Il primo campo  riguarda  la  denominazione  che  l'amministrazione
intende  dare  all'onere  informativo  introdotto  o  eliminato.   Al
riguardo, sebbene,  soprattutto  nel  caso  di  atti  normativi,  sia
inevitabile il ricorso a termini che richiamino quelli utilizzati nel
testo  del  provvedimento,  e'  preferibile  scegliere  denominazioni
sintetiche  e  facilmente  comprensibili  per  i  destinatari   degli
adempimenti. 
    2) Riferimento normativo interno (in caso di atti complessi) 
  Nel caso di atti normativi,  soprattutto  quando  e'  articolato  e
complesso, e'  necessario  indicare  il  riferimento  alla  specifica
disposizione che introduce o  elimina  un  onere.  Cio'  ne  facilita
l'individuazione  all'interno  del  testo  del  provvedimento  e   ne
consente,  dunque,  un  piu'  immediato  esame  anche  da  parte  dei
destinatari. 
    3) Categoria dell'onere 
  In corrispondenza di questa voce e' necessario  indicare,  barrando
la relativa casella, in quale categoria, tra  quelle  illustrate  nel
par. 2.1.2 rientra l'onere informativo introdotto  o  eliminato.  Nel
caso in cui l'onere introdotto o  eliminato  non  rientri  in  alcuna
delle  categorie  suggerite,  si  indichera'  una  diversa  categoria
ritenuta adeguata al caso specifico. 
    4) Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa 
  L'ultimo campo deve  contenere  una  descrizione  della  variazione
intervenuta negli oneri informativi, sulla base dei criteri  e  della
casistica illustrati nel par. 2.2 (cosa e' stato oggetto di modifiche
e come e' stato modificato). L'impresa o il cittadino  devono  essere
messi in grado di comprendere quali effetti  il  nuovo  provvedimento
produrra' a loro beneficio (o a loro carico) rispetto alla situazione
previgente. La descrizione deve, quindi, essere quanto piu' possibile
chiara e, dunque,  svolta  con  un  linguaggio  comprensibile  per  i
destinatari del provvedimento. 
 
 
                             APPENDICE 1 
 
       LISTA DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE DEGLI ATTI DI CUI 
              ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO 
 
  1. Gli oneri informativi sono ridondanti? 
    

| |  Ci sono oneri informativi derivanti da disposizioni superate
     dalla disciplina in vigore e non espressamente abrogate o
     comunque ridondanti rispetto alle disposizioni vigenti?
 
| |  Ci sono sovrapposizioni o duplicazioni con adempimenti imposti
     da altri soggetti pubblici che possono essere eliminate?
| |  Ci sono adempimenti ulteriori rispetto a quelli imposti dalla
     normativa comunitaria?
| |  Sono richiesti dati e documenti gia' in possesso della stessa o
     di altre amministrazioni pubbliche?

    
  2.  Gli  oneri   informativi   sono   proporzionali   alla   tutela
dell'interesse pubblico? 
    

| |  Gli oneri informativi sono effettivamente necessari per la
     tutela degli interessi pubblici?
| |  È possibile ridurre la platea delle imprese o dei cittadini
     obbligati all'adempimento degli oneri informativi in relazione
     alla dimensione, al settore di attivita' dell'impresa o alle
     esigenze di tutela degli interessi pubblici?
| |  È possibile differenziare le modalita' di adempimento in
     relazione alla dimensione, al settore di attivita' dell'impresa o
     alle esigenze di tutela degli interessi pubblici per cittadini e
     imprese?

    
  3. Gli oneri informativi sono eccessivamente costosi? 
    

| |  Puo' essere ridotta la frequenza della richiesta di informazioni?
| |  Possono essere unificate le scadenze?
| |  Puo' essere informatizzata la presentazione delle istanze e delle
     comunicazioni attraverso la compilazione on-line?
| |  La modulistica puo' essere semplificata e resa accessibile
     online?
| |  La modulistica puo' essere standardizzata su tutto il territorio
     nazionale?
| |  Possono essere adottate linee guida ed altri strumenti per
     eliminare incertezze interpretative?

    
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             APPENDICE 2 
 
            CHE COSA CAMBIA PER I CITTADINI E LE IMPRESE 
 
  COSA CAMBIA 
  A. E' Stato eliminato l'intero adempimento 
  B. Sono stati eliminati i singoli documenti  richiesti  all'interno
dell'adempimento 
    - dichiarazione sostitutiva 
    - Attestazione tecnica 
    - Planimetria, stralci cartografici, mappe catastali 
    -  Relazione  attestante  il  rispetto  di  specifiche  soglie  o
standard 
    - Titolo di proprieta' 
    - Altro documento (da indicare) 
  COME CAMBIA 
  A. L'adempimento e' stato introdotto o eliminato in modo parziale 
    - E'  aumentato/ridotto  il  numero  dei  soggetti  obbligati  ad
ottemperare 
    - E' aumentata/ridotta la  frequenza  (n.  di  volte  in  cui  e'
richiesto l'adempimento) 
    -  E'  stata  modificata  la  modalita'  con  la  quale  l'utente
acquisisce o compila la modulistica 
    -  E'  stato  aumentato/ridotto  il  numero  delle   informazioni
richieste 
    - E' stato aumentato/ridotto il numero  il  numero  di  copie  da
presentare o conservare 
    - Sono state modificate le modalita' di tenuta o trasmissione 
    - Altro adempimento modificato (da indicare)