(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  14
                         GENNAIO 2013, N. 1 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, secondo  periodo,  le  parole:  «dell'articolo  19,
comma 1,  lettera  f),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 14, comma 27,  lettera
f),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. All'articolo 10, comma 2, primo  periodo,  del  decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: "Fino al  13  febbraio
2011  e,  per  le  apparecchiature  rientranti  nella   categoria   1
dell'allegato 1A, fino al 13 febbraio 2013" sono soppresse». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis. - 1. All'articolo 14, comma 35, del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre  2011,  n.  214,  e  successive  modificazioni,  al  settimo
periodo, le parole: "ad aprile" sono sostituite  dalle  seguenti:  "a
luglio"». 
    All'articolo 2, al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «14
giugno 2012» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' le disposizioni di
cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri n. 3738 del  5  febbraio  2009,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 2009, e successive modificazioni». 
    Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art.  2-bis.  -  1.  All'articolo  3,  comma  1,   alinea,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole:  "possono  essere
concessi contributi" sono inserite le seguenti: ", anche in modo tale
da coprire integralmente le spese occorrenti per la  riparazione,  il
ripristino o la ricostruzione degli immobili,"».