IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 2012, n.  105,  che  apporta
«Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e  transito
dei materiali d'armamento, in attuazione della direttiva  2009/43/CE,
che  semplifica  le  modalita'  e  le  condizioni  dei  trasferimenti
all'interno  delle  Comunita'  di  prodotti  per  la   difesa,   come
modificata  dalle  direttive  2010/80/UE  e  2012/10/UE  per   quanto
riguarda l'elenco di prodotti per la difesa»; 
  Visto in particolare, l'articolo 7 del predetto decreto legislativo
22 giugno 2012, n. 105,  che  prevede  l'adozione,  con  decreto  del
Ministro degli affari esteri e  del  Ministro  della  difesa,  di  un
apposito  regolamento  di  attuazione,  da  emanare   procedendo   al
necessario coordinamento con le norme di  esecuzione  della  legge  9
luglio 1990, n. 185; 
  Vista la legge 9 luglio 1990, n.  185,  recante  «Nuove  norme  sul
controllo dell'esportazione, importazione e  transito  dei  materiali
d'armamento», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
gennaio 2005, n. 93, che adotta il «Nuovo regolamento  di  esecuzione
della legge 9 luglio  1990,  n.  185,  recante  nuove  norme  per  il
controllo dell'esportazione, importazione e  transito  dei  materiali
d'armamento»; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  Codice
dell'ordinamento militare, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90, recante Testo unico delle disposizioni regolamentari  in  materia
di ordinamento militare, a norma  dell'articolo  14  della  legge  28
novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi», e successive modificazioni e integrazioni,
e in particolare gli articoli 20 e 24; 
  Considerata  la  necessita'  di  riproporre  la  formulazione   del
regolamento di esecuzione della legge 9 luglio  1990,  n.  185,  allo
scopo di aderire  a  quanto  previsto  dall'articolo  7  del  decreto
legislativo 22 giugno 2012, n. 105; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 11702/2012 espresso dalla
Sezione consultiva per  gli  atti  normativi  nella  adunanza  del  6
dicembre 2012; 
  Vista la comunicazione alle competenti commissioni parlamentari; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Adottano 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, il presente regolamento detta  la  disciplina  di  attuazione
delle norme in materia di controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali d'armamento, di cui alla legge 9 luglio  1990,
n. 185, e successive modificazioni. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2012,  n.  105
          (Modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
          recante  nuove  norme  sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione  e  transito  dei  materiali  d'armamento,  in
          attuazione della direttiva  2009/43CE,  che  semplifica  le
          modalita' e le  condizioni  dei  trasferimenti  all'interno
          delle Comunita' di prodotti per la difesa, come  modificata
          dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda
          l'elenco di prodotti per la  difesa)  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 2012, n. 169. 
              - Il testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo  22
          giugno 2012, n. 105, e' il seguente: 
              «Art.  7  (Disposizioni  di  attuazione).  -   1.   Con
          regolamento adottato con decreto del Ministro degli  affari
          esteri e del Ministro della difesa, entro  sessanta  giorni
          dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto
          legislativo, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, previa comunicazione  alle  competenti
          commissioni  parlamentari,  sono  emanate   le   norme   di
          attuazione del presente decreto legislativo, procedendo  al
          necessario coordinamento con le norme di  esecuzione  della
          legge 9 luglio 1990, n. 185.». 
              - La legge 9 luglio  1990,  n.  185  (Nuove  norme  sul
          controllo dell'esportazione, importazione  e  transito  dei
          materiali d'armamento) e' stata pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          14 gennaio 2005, n. 93  (Nuovo  regolamento  di  esecuzione
          della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme  per
          il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
          materiali d'armamento) e' stato pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  8  maggio  2010,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'art.  14
          della legge 28 novembre 2005, n. 246) e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  18   giugno   2010,   n.   140,
          supplemento ordinario. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  stata  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 7 del decreto  legislativo  22
          giugno 2012, n. 105, si veda nella nota alle premesse.