ALLEGATO "D"
CODICI UFFICIO
SOMMARIO
1. PREMESSA
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
5. INDICAZIONI OPERATIVE
1. PREMESSA
Il presente documento descrive, ai fini della ricezione da parte
delle amministrazioni interessate delle fatture elettroniche come
previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria
2008), le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e
periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione di
cui all'articolo 1, comma 213, lettera a) della citata legge
finanziaria.
Per favorire l'attuazione delle presenti regole, entro 30 giorni
dalla pubblicazione del presente Regolamento, sono fornite apposite
specifiche operative disponibili sul sito www.indicepa.gov.it ed
anche accessibili dal sito del Sistema di Interscambio
www.fatturazione.gov.it.
Tali specifiche tecniche vengono predisposte ed aggiornate
dall'Agenzia per l'Italia digitale sentita l'Agenzia delle Entrate e
la Ragioneria Generale dello Stato.
2. IDENTIFICAZIONE UNIVOCA
Per consentire al Sistema di Interscambio (SDI) di recapitare
correttamente le fatture a tutti i soggetti, di cui all'art. 1 comma
1 del presente regolamento, i destinatari della fattura elettronica
devono essere identificati univocamente.
3. MODALITA' D'IDENTIFICAZIONE
La codifica, ai fini dell'identificazione dei soggetti, e loro
uffici, di cui all'art. 1 comma 1 del presente regolamento,
destinatari della fattura, e' costituita dal codice univoco assegnato
allo specifico ufficio dell'Amministrazione, Ente o Societa' di
appartenenza dall'IPA. Tale codifica deve essere utilizzata in fase
di predisposizione della fattura elettronica.
Gli uffici, di cui sopra, devono essere censiti, nel rispetto di
quanto disposto dall'articolo 57 bis ( commi 1-3) del CAD (decreto
legislativo n. 82 del 2005 e successive modifiche) e dalle regole
tecniche di cui al DPCM del 31 ottobre 2000 pubblicato su GU n. ro
272 del 21 novembre 2000, nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni
(IPA), istituito con DPCM del 31 ottobre 2000, art. 11, contenente le
informazioni relative alle strutture organizzative ed alle aree
organizzative omogenee dei soggetti accreditati.
Pertanto l'anagrafica di riferimento per la fatturazione
elettronica e' rappresentata dall'Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA), dove devono essere riportate, e tenute
aggiornate, dai soggetti interessati, le informazioni necessarie a
garantire il corretto recapito delle fatture elettroniche.
4. PROCESSO DI CARICAMENTO/AGGIORNAMENTO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DELL'AMMINISTRAZIONE SULL'IPA
Il processo di caricamento dei dati sull'IPA e di gestione degli
eventi di inserimento/modifica, deve essere svolto secondo modalita'
e tempi compatibili con le esigenze della fatturazione elettronica.
Il processo di inserimento/modifica dei dati dei soggetti
interessati sull'IPA e' a carico di quest'ultimi sulla base e secondo
le procedure e le modalita' operative previste in ambito IPA.
In particolare in applicazione del disposto all'art. 3 del presente
regolamento, i soggetti, di cui all'art. 1 comma 1 sono tenuti a
ottenere dall'IPA i codici ufficio di destinazione delle fatture
elettroniche ed a darne comunicazione ai fornitori che hanno obbligo
di utilizzarli in sede di emissione della fattura da inviare al
Sistema di Interscambio.
Qualora il soggetto di cui sopra non provveda tempestivamente
all'inserimento/aggiornamento degli uffici destinatari di fatture
sara' responsabile del mancato recapito delle fatture e, come
disciplinato dal comma 3 dell'art. 57 bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale,
come modificato dal comma 18 dell'art. 57 del decreto legislativo 30
dicembre 2010, n. 235, la mancata comunicazione degli elementi
necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e'
valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e
dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti
responsabili.
5. INDICAZIONI OPERATIVE
Per favorire l'attuazione delle presenti regole, sono fornite
apposite specifiche operative, disponibili sul sito
www.indicepa.gov.it. Tali specifiche vengono predisposte ed
aggiornate dall'Agenzia per l'Italia digitale, sentite la Ragioneria
Generale dello Stato e l'Agenzia delle Entrate.
La documentazione tecnica descrive in dettaglio le modalita' per
l'inserimento, l'aggiornamento e la pubblicazione delle suddette
informazioni.