(Allegato C)
                                                           Allegato C 
 
                                                (Articolo 9, comma 5) 
 
REQUISITI MINIMI, PROFESSIONALI E DI  INDIPENDENZA,  DEGLI  ORGANISMI
     ESTERNI INCARICATI DELLE ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI TERMICI. 
 
  1. Per "organismo  esterno",  ai  fini  del  presente  decreto,  si
intende un soggetto individuato dalla Regione o  Provincia  autonoma,
in eventuale coordinamento con gli enti locali, per la  realizzazione
del sistema delle ispezioni. 
 
  2. Deve essere garantita l'indipendenza  dell'organismo  esterno  e
del personale incaricato ad  eseguire  le  ispezioni  degli  impianti
termici. In particolare si deve garantire che non ci siano  interessi
di natura economica (o rapporti), diretti o indiretti, con imprese di
manutenzione  e  installazione  di  impianti  termici  e  imprese  di
fabbricazione o fornitura di apparecchi  o  componenti  per  impianti
termici. 
 
  3. L'organismo esterno e il personale  incaricato  di  eseguire  le
ispezioni   non   devono   aver   partecipato   alla   progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione dell'impianto ispezionato. 
 
  4. L'organismo esterno e il personale  incaricato  di  eseguire  le
ispezioni, non possono  essere  venditori  di  energia  per  impianti
termici, ne' i mandatari di uno di questi. 
 
  5. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con
la massima professionalita' e competenza tecnica. 
 
  6.  L'organismo  esterno  deve  disporre  delle  risorse  tecniche,
logistiche e umane per  effettuare  a  regola  d'arte  il  numero  di
ispezioni assegnate nei tempi previsti. 
 
  7. Il personale incaricato di eseguire le ispezioni, deve possedere
i requisiti seguenti: 
    a)  una  formazione  tecnica  e  professionale  di  base,  almeno
equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all'art. 4
comma 1 DM 37/08, relativa alla tipologia di impianto da ispezionare; 
    b) la conoscenza della legislazione e delle norme  relative  agli
impianti da ispezionare e una pratica sufficiente di tali ispezioni; 
    c) la competenza richiesta per redigere il rapporto di  ispezione
in tutti i suoi contenuti. 
 
  8. Deve essere garantito il continuo  aggiornamento  professionale,
in funzione dell'evoluzione della tecnica, della normazione  e  della
legislazione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di  appositi
corsi o seminari. 
 
  9. Se  l'organismo  esterno  e'  un'impresa  privata  o  un  libero
professionista  deve  sottoscrivere  un'adeguata   assicurazione   di
responsabilita' civile. 
 
  10. Il personale dell'organismo esterno e'  vincolato  dal  segreto
professionale. 
 
  11.  Le  Regioni   e   le   Province   autonome,   dopo   eventuale
riqualificazione professionale, possono incaricare  di  eseguire  gli
accertamenti e le ispezioni  sugli  impianti  termici  personale  che
abbia  maturato  esperienza  significativa  per  conto   delle   loro
Amministrazioni,  o  presso  enti  e  organismi  da  essi   delegati,
nell'attuazione della precedente normativa  per  le  ispezioni  degli
impianti termici in materia di efficienza energetica.