IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  RITENUTA  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza,  per  l'avvio
dell'anno  scolastico,  di  emanare  disposizioni  a   favore   degli
studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche,  dirette  a
rendere effettivo il diritto allo studio,  ad  assicurare  la  tutela
della salute nelle scuole, a ridurre le spese  per  l'istruzione,  ad
arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare
il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione  artistica  e
musicale e a semplificare le procedure nelle universita' e negli enti
di ricerca; 
  VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 9 settembre 2013; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               ART. 1 
 
                      (Welfare dello studente) 
 
  1. Al fine di favorire il  raggiungimento  dei  piu'  alti  livelli
negli studi nonche' il conseguimento del  pieno  successo  formativo,
incrementando l'offerta di servizi  per  facilitare  l'accesso  e  la
frequenza dei corsi nell'anno scolastico 2013-2014, e' autorizzata la
spesa di euro 15  milioni  per  l'anno  2014  per  l'attribuzione  di
contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie
di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  ammessi  al  beneficio  sulla
base di requisiti inerenti a: 
    a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del
profitto conseguito nel percorso formativo; 
    b)  esigenza  di  servizi  di  ristorazione   o   trasporto   non
soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; 
    c) condizioni economiche individuate sulla  base  dell'Indicatore
della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in  vigore
del presente decreto, d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, sono ripartite tra le  regioni,  sulla  base  del  numero
degli studenti, le risorse di cui al  comma  1  e  sono  definiti  la
tipologia dei benefici e  i  requisiti  per  l'accesso  agli  stessi,
nonche' le modalita' di  monitoraggio  dei  risultati  ottenuti.  Nei
successivi  30  giorni  ciascuna  Regione  pubblica  un   bando   per
l'erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono  indicati  la
natura e l'entita' dei benefici, le modalita'  per  la  presentazione
delle domande, anche in via telematica,  nonche'  i  criteri  per  la
formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite  sulla  base
delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse. 
  4. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di  cui  al
comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni,  nei
limiti dell'importo previsto, sono esclusi dai limiti  del  patto  di
stabilita' interno delle regioni.