IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n.  349,  recante  l'istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394,  legge  quadro  sulle  aree
protette, ed in particolare gli articoli 8, 11 e 17; 
  Visto l'articolo 77, comma 1,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, che, ai sensi dell'articolo 1,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di  rilievo  nazionale  i
compiti e le  funzioni  in  materia  di  parchi  naturali  e  riserve
statali, marine e terrestri, attribuiti  allo  Stato  dalla  legge  6
dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante  norme
sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e  le  sue  successive
modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009,  n.
140,  recante  il  regolamento  di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato in
data 1° ottobre 2009 nella Gazzetta Ufficiale n. 228; 
  Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle  foreste  18
maggio 1981, n. 141, con il quale l'area di Torre  Guaceto  e'  stata
dichiarata zona umida di importanza  internazionale  ai  sensi  della
Convenzione internazionale firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
Ministro della marina mercantile  del  4  dicembre  1991,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  115  del  19  maggio  1992,   recante
l'istituzione dell'area marina protetta denominata «Torre Guaceto»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del  4  febbraio  2000,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  124  del  30  maggio  2000,
recante  l'istituzione  della  Riserva  naturale  Statale  denominata
«Torre Guaceto»; 
  Considerato che, su proposta della Regione Puglia, le aree di Torre
Guaceto e di Macchia San Giovanni sono state individuate  quale  sito
di importanza comunitaria (S.I.C.) (codice sito IT9140005)  ai  sensi
della Direttiva 92/43/CEE «Habitat»; 
  Considerato che, su proposta della Regione Puglia, l'area di  Torre
Guaceto e' stata designata quale zona di protezione speciale (Z.P.S.)
(codice IT9140008) ai sensi della direttiva 79/409/CEE «Conservazione
degli uccelli selvatici»; 
  Visto che la gestione della riserva naturale  statale  e  dell'area
marina protetta di  Torre  Guaceto,  ai  sensi  dell'articolo  4  del
decreto 4 febbraio 2000 istitutivo della Riserva naturale statale, e'
affidata a un Consorzio costituito  dai  Comuni  di  Carovigno  e  di
Brindisi e dall'Associazione World Wildlife Found - W.W.F. Italia; 
  Vista la nota prot. n. 1322 del 27 giugno  2005  con  la  quale  il
Consorzio di gestione della Riserva naturale statale di Torre Guaceto
ha trasmesso il  Piano  di  gestione  della  Riserva  e  il  relativo
regolamento attuativo - approvati dal  Consiglio  di  Amministrazione
del Consorzio il 31 marzo  2005  e  dall'Assemblea  Consortile  il  6
maggio  2005  -  ai  fini  dell'adozione  da   parte   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentita  la
Regione Puglia, ai sensi dell'articolo  17  della  legge  6  dicembre
1991, n. 394; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione  di  Riserva,
ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del  decreto  4  febbraio  2000
istitutivo della  Riserva  naturale  statale,  nelle  sedute  del  10
gennaio 2006 e del 7 marzo 2006 in merito al Piano di Gestione  e  al
relativo regolamento attuativo approvati dal Consorzio di gestione; 
  Considerato che il Piano  di  gestione  sottoposto  per  l'adozione
contiene misure relative alla gestione  della  Z.P.S.  Torre  Guaceto
IT9140008, interna alla riserva e all'area marina protetta,  e  della
parte terrestre del S.I.C. «Torre Guaceto  e  Macchia  San  Giovanni»
IT9140005, ricompreso parzialmente nella riserva e  nell'area  marina
protetta; 
  Vista la nota prot. n. 245 del 28 febbraio 2007  con  la  quale  il
Consorzio di Gestione ha trasmesso per la verifica e  la  valutazione
l'aggiornamento del Piano di  gestione  e  del  relativo  Regolamento
della riserva naturale statale di Torre Guaceto e del  S.I.C.  «Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, «Criteri  minimi  uniformi
per la  definizione  di  misure  di  conservazione  relative  a  Zone
Speciali di Conservazione (ZSC)  e  a  Zone  di  Protezione  Speciale
(ZPS)» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007
che all'art. 2, commi 2 e 3, e all'art. 3, commi 2 e 4, prevede  «per
le ZSC e le ZPS o per le loro porzioni ricadenti all'interno di  aree
naturali protette o di aree marine protette di rilievo nazionale gia'
istituite ai sensi della legislazione  vigente,  la  gestione  rimane
affidata  all'ente  gestore  dell'area  protetta»  e  «le  misure  di
conservazione sono individuate ad eventuale integrazione delle misure
di salvaguardia e delle previsioni normative definite dai  rispettivi
strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti»; 
  Valutata la coerenza delle misure  di  conservazione  previste  dal
Piano di gestione della Riserva per la ZPS e per la porzione del  SIC
interne alla Riserva stessa con i  criteri  minimi  uniformi  per  la
definizione delle  misure  di  conservazione  dei  siti  Natura  2000
stabiliti dal citato decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Vista la delibera di Giunta della Regione Puglia  n.  2247  del  29
dicembre 2007, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  n.  15  del  25
gennaio 2008, con la quale  la  Regione  Puglia  ha  espresso  parere
favorevole: 
    all'adozione del Piano di gestione  e  del  relativo  regolamento
attuativo della riserva naturale  statale  di  Torre  Guaceto  e  del
S.I.C. «Torre Guaceto e Macchia San Giovanni» IT9140005; 
    all'affidamento della gestione della  Z.P.S.  «Torre  Guaceto»  e
della porzione del S.I.C. interna al perimetro della Riserva naturale
statale e dell'Area marina protetta al Consorzio  di  gestione  della
Riserva naturale statale e dell'Area marina protetta; 
  Ritenuto pertanto di poter provvedere  all'adozione  del  Piano  di
gestione della Riserva  naturale  statale  di  Torre  Guaceto  e  del
relativo regolamento,  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  n.
394/91; 
  Ritenuto di poter provvedere all'adozione  del  Piano  di  gestione
anche quale strumento di gestione della porzione  del  S.I.C.  «Torre
Guaceto e Macchia San Giovanni» interna al perimetro della Riserva  e
della Z.P.S. «Torre Guaceto»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, e successive modificazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri  in
data 31 ottobre 2012; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvato il piano di gestione  quinquennale  e  il  relativo
regolamento  attuativo  della  Riserva  naturale  statale  di   Torre
Guaceto.  Il   regolamento   restera'   comunque   in   vigore   sino
all'eventuale approvazione di  un  nuovo  regolamento  attuativo.  Il
detto Piano di gestione e' altresi' adottato anche quale strumento di
gestione della porzione del  S.I.C.  «Torre  Guaceto  e  Macchia  San
Giovanni» interna al perimetro della Riserva e  della  Z.P.S.  «Torre
Guaceto». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
 
                                                   Il Ministro: Clini 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 8, foglio n. 332 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riporta il testo degli articoli 8, 11 e  17  della
          legge 6 dicembre 1991, n.  394  (Legge  quadro  sulle  aree
          protette), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13  dicembre
          1991, n. 292, S.O.: 
              «Art.  8  (Istituzione  delle  aree  naturali  protette
          nazionali).  -  1.  I  parchi   nazionali   individuati   e
          delimitati secondo le modalita' di cui all'articolo 4  sono
          istituiti e delimitati in via definitiva  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'ambiente, sentita la regione. 
              2. Le riserve naturali statali, individuate secondo  le
          modalita' di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto
          del Ministro dell'ambiente, sentita la regione. 
              3.  Qualora  il  parco  o  la  riserva   interessi   il
          territorio di una regione a statuto  speciale  o  provincia
          autonoma si procede di intesa. 
              4.  Qualora  il  parco  o  la  riserva   interessi   il
          territorio di piu' regioni, ivi comprese quelle  a  statuto
          speciale o province autonome,  e'  comunque  garantita  una
          configurazione ed una gestione unitaria. 
              5. Con il provvedimento che istituisce il  parco  o  la
          riserva  naturale  possono  essere  integrate,  sino   alla
          entrata  in  vigore  della  disciplina  di  ciascuna   area
          protetta, le misure di  salvaguardia  introdotte  ai  sensi
          dell'articolo 6. 
              6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2,
          e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione  di
          enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento
          legislativo. 
              7. Le aree protette marine sono istituite in base  alle
          disposizioni di cui all'articolo 18.». 
              «Art. 11 (Regolamento del parco). - 1.  Il  regolamento
          del parco disciplina l'esercizio delle attivita' consentite
          entro il territorio del  parco  ed  e'  adottato  dall'Ente
          parco, anche contestualmente all'approvazione del piano per
          il parco di cui all'articolo 12 e comunque  non  oltre  sei
          mesi dall'approvazione del medesimo. 
              2. Allo  scopo  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita'  di  cui  all'articolo  1  e  il  rispetto  delle
          caratteristiche  naturali,   paesistiche,   antropologiche,
          storiche e culturali  locali  proprie  di  ogni  parco,  il
          regolamento del parco disciplina in particolare: 
                a) la tipologia e  le  modalita'  di  costruzione  di
          opere e manufatti; 
              b)  lo   svolgimento   delle   attivita'   artigianali,
          commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali; 
              c) il soggiorno e  la  circolazione  del  pubblico  con
          qualsiasi mezzo di trasporto; 
              d) lo svolgimento di attivita' sportive, ricreative  ed
          educative; 
              e) lo svolgimento di attivita' di ricerca scientifica e
          biosanitaria; 
              f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di  altro
          genere, nell'ambito della legislazione in materia; 
              g)  lo  svolgimento  delle  attivita'  da  affidare   a
          interventi di occupazione giovanile, di  volontariato,  con
          particolare riferimento alle comunita' terapeutiche,  e  al
          servizio civile alternativo; 
              h) l'accessibilita' nel territorio del parco attraverso
          percorsi e strutture  idonee  per  disabili,  portatori  di
          handicap e anziani. 
              2-bis. Il regolamento del parco valorizza altresi'  gli
          usi, i costumi, le consuetudini e le attivita' tradizionali
          delle popolazioni  residenti  sul  territorio,  nonche'  le
          espressioni    culturali    proprie    e    caratteristiche
          dell'identita' delle  comunita'  locali  e  ne  prevede  la
          tutela  anche   mediante   disposizioni   che   autorizzino
          l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
          costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le  norme
          in materia di divieto di attivita' venatoria  previste  dal
          presente articolo. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei  parchi  sono
          vietate le attivita' e le opere che  possono  compromettere
          la salvaguardia del paesaggio  e  degli  ambienti  naturali
          tutelati con particolare riguardo alla flora e  alla  fauna
          protette e  ai  rispettivi  habitat.  In  particolare  sono
          vietati: 
              a)  la  cattura,  l'uccisione,  il  danneggiamento,  il
          disturbo  delle  specie   animali;   la   raccolta   e   il
          danneggiamento delle specie vegetali, salvo  nei  territori
          in cui sono consentite le  attivita'  agro-silvo-pastorali,
          nonche'  l'introduzione  di  specie  estranee,  vegetali  o
          animali, che possano alterare l'equilibrio naturale; 
              b) l'apertura e l'esercizio di cave, di  miniere  e  di
          discariche, nonche' l'asportazione di minerali; 
              c) la modificazione del regime delle acque; 
              d) lo svolgimento  di  attivita'  pubblicitarie  al  di
          fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco; 
              e) l'introduzione e l'impiego  di  qualsiasi  mezzo  di
          distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; 
              f)  l'introduzione,  da  parte  di  privati,  di  armi,
          esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o  di  cattura,  se
          non autorizzati; 
              g) l'uso di fuochi all'aperto; 
              h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto
          definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 
              4. Il regolamento  del  parco  stabilisce  altresi'  le
          eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per  quanto
          riguarda la lettera a) del medesimo comma 3,  esso  prevede
          eventuali prelievi  faunistici  ed  eventuali  abbattimenti
          selettivi, necessari  per  ricomporre  squilibri  ecologici
          accertati dall'Ente parco. Prelievi e  abbattimenti  devono
          avvenire per iniziativa e sotto la diretta  responsabilita'
          e  sorveglianza  dell'Ente  parco  ed  essere  attuati  dal
          personale   dell'Ente   parco   o   da   persone   all'uopo
          espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso. 
              5. Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle
          collettivita'  locali,  che  sono  esercitati  secondo   le
          consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di  caccia
          delle collettivita' locali o altri usi civici  di  prelievi
          faunistici sono liquidati dal competente commissario per la
          liquidazione degli usi civici ad istanza dell'Ente parco. 
              6. Il regolamento del parco e' approvato  dal  Ministro
          dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati,
          da esprimersi entro  quaranta  giorni  dalla  richiesta,  e
          comunque d'intesa con le regioni  e  le  province  autonome
          interessate;  il  regolamento  acquista  efficacia  novanta
          giorni dopo la sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. Entro tale termine i comuni sono
          tenuti  ad  adeguare   alle   sue   previsioni   i   propri
          regolamenti. Decorso inutilmente  il  predetto  termine  le
          disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle
          del comune, che e' tenuto alla loro applicazione.». 
              «Art. 17 (Riserve naturali statali). -  1.  Il  decreto
          istitutivo  delle  riserve   naturali   statali,   di   cui
          all'articolo 8, comma 2,  oltre  a  determinare  i  confini
          della riserva ed il  relativo  organismo  di  gestione,  ne
          precisa  le  caratteristiche   principali,   le   finalita'
          istitutive ed i  vincoli  principali,  stabilendo  altresi'
          indicazioni e criteri specifici cui devono  conformarsi  il
          piano di gestione delle riserva ed il relativo  regolamento
          attuativo,   emanato   secondo   i    principi    contenuti
          nell'articolo 11 della presente legge. Il piano di gestione
          della riserva ed il  relativo  regolamento  attuativo  sono
          adottati  dal  Ministro  dell'ambiente  entro   i   termini
          stabiliti dal  decreto  istitutivo  della  riserva  stessa,
          sentite le regioni a statuto ordinario e  d'intesa  con  le
          regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
          e di Bolzano. 
              2. Sono vietati in particolare: 
              a) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi; 
              b) l'accesso nelle riserve naturali integrali a persone
          non autorizzate, salvo le modalita' stabilite dagli  organi
          responsabili della gestione della riserva.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 77,  comma  1,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento  di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I della  L.  15
          marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  21
          aprile 1998, n. 92, S.O. 
              «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15  marzo
          1997, n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394. 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo  11  della  L.  15  marzo  1997,  n.  59)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O.: 
              - La direttiva 79/409/CEE, del Consiglio del  2  aprile
          1979 concernente la conservazione degli  uccelli  selvatici
          e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee n. L 103/1 del 25 aprile 1979. 
              - Si riporta il testo degli articoli 4 e 3 del  decreto
          del Ministro dell'ambiente  4  febbraio  2000  (Istituzione
          della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto»),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2000, n. 124: 
              «Art. 4 (Organismo di gestione). -  1.  L'organismo  di
          gestione della riserva naturale statale, previsto dall'art.
          17, comma 1, della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e'
          individuato  nel  consorzio  misto  fra   l'amministrazione
          comunale  di  Brindisi,   l'Amministrazione   comunale   di
          Carovigno e l'associazione protezionistica  senza  fini  di
          lucro World Wildlife Found - WWF Italia. 
              2. Col predetto  organismo  di  gestione  il  Ministero
          dell'ambiente  stipula  entro  60  giorni  dall'entrata  in
          vigore del presente decreto una apposita convenzione.  Tale
          convenzione dovra' prevedere le strutture ed il  personale,
          che operera' alle  dipendenze  dell'organismo  di  gestione
          della riserva, da utilizzare nella gestione  della  riserva
          stessa. 
              3. All'organismo individuato dal comma 1  del  presente
          articolo, dall'atto della sua costituzione, e' attribuita -
          altresi'  la  gestione  della   riserva   naturale   marina
          denominata «Torre Guaceto». 
              4. Fino alla costituzione dell'organismo di gestione di
          cui al comma 1 del presente  articolo,  la  gestione  della
          riserva naturale marina denominata «Torre Guaceto» continua
          ad essere provvisoriamente affidata, ai sensi  dell'art.  5
          del decreto ministeriale 4 dicembre  1991,  all'Ispettorato
          centrale per la difesa del mare. 
              5.  La  commissione  della  riserva   naturale   marina
          denominata «Torre Guaceto», di cui all'art. 28 della  legge
          31  dicembre  1982,   n.   979,   a   partire   dalla   sua
          ricostituzione ai sensi dell'art. 2, comma 16, della  legge
          9 dicembre 1998, n. 426, sara' istituita presso l'organismo
          di gestione di cui al comma 1 del presente articolo.». 
              «Art. 3 (Commissione di  riserva).  -  1.  Al  fine  di
          formulare indirizzi e proposte nonche'  rendere  -  di  sua
          iniziativa o su richiesta dell'organismo di gestione o  del
          Ministro dell'ambiente  -  pareri  tecnico-scientifici,  e'
          istituita la commissione di riserva. 
              I pareri della commissione  di  riserva  devono  essere
          espressi entro 60 giorni dalla richiesta scaduti i quali il
          parere si intende favorevolmente espresso. 
              In  particolare  la  commissione  esprime   un   parere
          obbligatorio  sul  piano  di  gestione   e   sul   relativo
          regolamento  attuativo,  nonche'  su  quanto  previsto  dal
          successivo art. 8. 
              2. La commissione di riserva, nominata  con  successivo
          decreto del Ministro dell'ambiente, e' composta da: 
              un rappresentante del Ministero  dell'ambiente  che  la
          presiede; 
              un  rappresentante  del  Ministero  per  i  beni  e  le
          attivita' culturali; 
              un rappresentante della regione Puglia; 
              un rappresentante della provincia di Brindisi; 
              un rappresentante del comune di Brindisi; 
              un rappresentante del comune di Carovigno; 
              un rappresentante designato dall'Universita' di Bari; 
              un   rappresentante   designato   dalle    associazioni
          ambientaliste riconosciute  ai  sensi  dell'art.  13  della
          legge 8 luglio 1986, n. 349. 
              3.  La  commissione  di   riserva   e'   legittimamente
          insediata allorche' sia stata nominata la  maggioranza  dei
          suoi componenti. 
              4. Le sedute della commissione di riserva  sono  valide
          con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e
          le decisioni sono validamente adottate con  il  voto  della
          maggioranza dei presenti. In caso  di  parita'  prevale  il
          voto del presidente. 
              5. La commissione di riserva rimane in  carica  per  un
          triennio dalla  data  di  insediamento  e  viene  convocata
          almeno  una  volta  ogni  due  mesi.  Gli  oneri   per   il
          funzionamento della commissione di  riserva  sono  posti  a
          carico del Ministero dell'ambiente.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, commi 2 e  3,  e
          dell'articolo 3, commi 2 e  4,  del  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  17
          ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di
          misure  di  conservazione  relative  a  Zone  speciali   di
          conservazione - ZSC - e a Zone  di  protezione  speciale  -
          ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 novembre  2007,
          n. 258: 
              «Art. 2 (Definizione delle misure di conservazione  per
          le Zone speciali di conservazione - ZSC). -  1.  I  decreti
          del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
          del mare di designazione delle ZSC, adottati  d'intesa  con
          ciascuna regione e provincia autonoma interessata,  secondo
          quanto previsto dall'art.  3,  comma  2,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,  n.  357,  e
          successive modificazioni, indicano il riferimento  all'atto
          con cui le regioni  e  le  province  autonome  adottano  le
          misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato
          di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie  per
          i quali il sito e' stato  individuato,  conformemente  agli
          indirizzi espressi nel decreto del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio 3 settembre 2002  «Linee  guida
          per la gestione dei siti Natura 2000» e  alle  disposizioni
          del presente decreto, assicurando  la  concertazione  degli
          attori economici e sociali del territorio coinvolto. 
              Eventuali modifiche alle misure di  conservazione,  che
          si   rendessero   necessarie   sulla   base   di   evidenze
          scientifiche, sono adottate dalle regioni e dalle  province
          autonome e comunicate entro i trenta giorni  successivi  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare. 
              2. Le misure di conservazione previste  nei  rispettivi
          decreti di designazione per le ZSC o per le  loro  porzioni
          ricadenti all'interno di aree naturali protette o  di  aree
          marine protette di rilievo  nazionale  istituite  ai  sensi
          della legislazione vigente, sono individuate  ad  eventuale
          integrazione delle  misure  di  salvaguardia  ovvero  delle
          previsioni normative definite dai rispettivi  strumenti  di
          regolamentazione e pianificazione esistenti. 
              3. Entro sei  mesi  dalla  designazione  delle  ZSC  le
          regioni e le province autonome adottano le relative  misure
          di conservazione,  provvedendo  altresi'  a  comunicare  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare il soggetto affidatario  della  gestione  di  ciascuna
          ZSC.  Per  le  ZSC  o  per  le  loro   porzioni   ricadenti
          all'interno di aree naturali  protette  o  di  aree  marine
          protette di rilievo  nazionale  istituite  ai  sensi  della
          legislazione vigente, la gestione rimane affidata  all'ente
          gestore dell'area protetta. 
              4. Le misure di cui ai commi  precedenti  del  presente
          articolo sono stabilite sulla  base  dei  seguenti  criteri
          minimi uniformi, da applicarsi a tutte le ZSC: 
                a)  divieto  di  bruciatura  delle  stoppie  e  delle
          paglie, nonche' della vegetazione presente al  termine  dei
          cicli  produttivi  di  prati  naturali  o  seminati,  sulle
          superfici specificate ai punti seguenti: 
              1) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1
          del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite
          a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del
          regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse  le  superfici  di
          cui al successivo punto 2); 
              2) superfici  a  seminativo  soggette  all'obbligo  del
          ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante
          tutto l'anno e altre superfici  ritirate  dalla  produzione
          ammissibili   all'aiuto   diretto,   mantenute   in   buone
          condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del
          regolamento (CE) n. 1782/2003. 
              Sono fatti salvi interventi di bruciatura  connessi  ad
          emergenze    di    carattere    fitosanitario    prescritti
          dall'autorita' competente o a superfici investite a riso  e
          salvo diversa prescrizione della  competente  autorita'  di
          gestione; 
                b) sulle superfici a seminativo soggette  all'obbligo
          del ritiro dalla produzione  (set-aside)  e  non  coltivate
          durante tutto  l'anno  e  altre  superfici  ritirate  dalla
          produzione  ammissibili  all'aiuto  diretto,  mantenute  in
          buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art.
          5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, obbligo  di  garantire
          la  presenza  di  una  copertura   vegetale,   naturale   o
          artificiale, durante tutto l'anno, e  di  attuare  pratiche
          agronomiche consistenti  esclusivamente  in  operazioni  di
          sfalcio,   trinciatura   della   vegetazione   erbacea,   o
          pascolamento sui  terreni  ritirati  dalla  produzione  sui
          quali non vengono fatti valere titoli di ritiro,  ai  sensi
          del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni  devono
          essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il
          periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1°
          marzo e il 31 luglio di ogni  anno,  ove  non  diversamente
          disposto  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome.  Il
          periodo di divieto annuale di  sfalcio  o  trinciatura  non
          puo' comunque essere inferiore  a  150  giorni  consecutivi
          compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. 
              E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del
          terreno  per  la  realizzazione   di   fasce   antincendio,
          conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. 
              In deroga all'obbligo della presenza di  una  copertura
          vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono
          ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni  ritirati  dalla
          produzione nei seguenti casi: 
              1) pratica del  sovescio,  in  presenza  di  specie  da
          sovescio o piante biocide; 
              2) terreni interessati da interventi di  ripristino  di
          habitat e biotopi; 
              3) colture a perdere per la fauna, ai  sensi  dell'art.
          1, lettera c), del decreto del  Ministero  delle  politiche
          agricole e forestali del 7 marzo 2002; 
              4) nel caso in  cui  le  lavorazioni  siano  funzionali
          all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 
              5) sui terreni a seminativo ritirati  dalla  produzione
          per  un  solo  anno  o,  limitatamente  all'annata  agraria
          precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a
          seminativo ritirati per due o piu'  anni,  lavorazioni  del
          terreno allo scopo  di  ottenere  una  produzione  agricola
          nella successiva annata agraria,  comunque  da  effettuarsi
          non prima del  15  luglio  dell'annata  agraria  precedente
          all'entrata in produzione. 
              Sono fatte salve diverse prescrizioni della  competente
          autorita' di gestione; 
              c) divieto di conversione della  superficie  a  pascolo
          permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2,  del  regolamento
          (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 
              d) divieto di eliminazione degli  elementi  naturali  e
          seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con  alta
          valenza  ecologica  individuati  dalle  regioni   e   dalle
          province autonome con appositi provvedimenti; 
              e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti,
          delimitati a  valle  da  muretto  a  secco  oppure  da  una
          scarpata inerbita; sono fatti  salvi  i  casi  regolarmente
          autorizzati di rimodellamento  dei  terrazzamenti  eseguiti
          allo  scopo  di  assicurare  una  gestione   economicamente
          sostenibile; 
              f)  divieto   di   esecuzione   di   livellamenti   non
          autorizzati  dall'ente  gestore;   sono   fatti   salvi   i
          livellamenti ordinari per  la  preparazione  del  letto  di
          semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 
              g) divieto di esercizio della pesca con reti da traino,
          draghe,  ciancioli,  sciabiche  da  natante,  sciabiche  da
          spiaggia e reti analoghe  sulle  praterie  sottomarine,  in
          particolare  sulle   praterie   di   posidonie   (Posidonia
          oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui  all'art.  4
          del regolamento (CE) n. 1967/06; 
              h) divieto di esercizio della pesca con reti da traino,
          draghe, sciabiche da spiaggia e reti  analoghe  su  habitat
          coralligeni e  letti  di  maerl,  di  cui  all'art.  4  del
          regolamento (CE) n. 1967/06; 
              i) divieto di utilizzo di munizionamento a  pallini  di
          piombo all'interno delle zone umide, quali  laghi,  stagni,
          paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce,  salata,
          salmastra, nonche' nel raggio di 150 metri dalle rive  piu'
          esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09. 
              5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione
          con  AGEA  e/o  con  gli  Organismi   Pagatori   regionali,
          provvedono a individuare, e ove necessario ad aggiornare, i
          precisi riferimenti catastali delle aree ZSC, anche al fine
          di  una  corretta  attuazione  del  regolamento   (CE)   n.
          1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.». 
              «Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione  per
          le Zone di protezione speciale - ZPS). - 1.  Le  misure  di
          conservazione  ovvero  gli  eventuali  piani  di   gestione
          previsti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  settembre  1997,  n.   357,   e   successive
          modificazioni, sono adottati ovvero adeguati dalle  regioni
          e dalle province autonome con proprio atto entro  tre  mesi
          dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  sulla  base
          degli  indirizzi  espressi   nel   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  3  settembre
          2002 «Linee guida per la gestione dei  siti  Natura  2000»,
          nonche' dei criteri minimi uniformi definiti  col  presente
          decreto e articolati come segue: 
              criteri minimi uniformi per la definizione delle misure
          di conservazione valide per tutte le tipologie di ZPS; 
              criteri minimi uniformi per la definizione delle misure
          di conservazione valide per specifiche tipologie di ZPS. 
              2.  Per  le  ZPS  o  per  le  loro  porzioni  ricadenti
          all'interno di aree naturali  protette  o  di  aree  marine
          protette di rilievo  nazionale  istituite  ai  sensi  della
          legislazione vigente alla data di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto,  le   misure   di   conservazione   sono
          individuate  ad  eventuale  integrazione  delle  misure  di
          salvaguardia e  delle  previsioni  normative  definite  dai
          rispettivi strumenti di regolamentazione  e  pianificazione
          esistenti. 
              3. Le ZPS si  intendono  designate,  ovvero  istituite,
          dalla data di  trasmissione  alla  Commissione  europea  da
          parte  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, dei formulari  e  delle  cartografie
          delle  medesime  ZPS  individuate  dalle  regioni  e  dalle
          province autonome, ovvero dalla sola data  di  trasmissione
          alla Commissione europea dei formulari e delle  cartografie
          delle ZPS, da parte del Ministero dell'agricoltura e  delle
          foreste,  nel  caso  in  cui  la  stessa  designazione  sia
          avvenuta precedentemente all'entrata in vigore della  legge
          11 febbraio 1992, n. 157. 
              4. Entro sei mesi dalla loro adozione, le regioni e  le
          province autonome comunicano al Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela  del  territorio  e  del  mare  le  misure  di
          conservazione  nonche'  il   soggetto   affidatario   della
          gestione di ciascuna ZPS. Per le ZPS o per le loro porzioni
          ricadenti all'interno di aree naturali protette o  di  aree
          marine protette di rilievo  nazionale  istituite  ai  sensi
          della legislazione vigente alla data di entrata  in  vigore
          del presente decreto, la gestione rimane affidata  all'ente
          gestore dell'area protetta. 
              5. Le regioni e le province autonome, in collaborazione
          con  AGEA  e/o  con  gli  Organismi   Pagatori   regionali,
          provvedono a individuare, e, ove necessario ad  aggiornare,
          i precisi riferimenti catastali delle aree  ZPS,  anche  al
          fine di una corretta applicazione del regolamento  (CE)  n.
          1782/2003 e del regolamento (CE) n. 1698/05.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, commi  3  e  4,
          della  legge   23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.».