Allegato Convenzione 186 CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) ---------- (1) Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL LAVORO MARITTIMO (ILO - MLC, 2006) Traduzione non ufficiale Progetto A.3.1: Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul lavoro marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006 realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Revisione linguistica e tecnicogiuridica: dott.ssa Stefania MOLTONI Dirigente Divisione 1 "Personale marittimo" Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" Verifica linguisticonormativa dott.ssa Cinzia VOSO Funzionario amministrativo Divisione 1 "Personale marittimo" Grafica Progetto: Sig.ra Francesca FERRETTI Funzionario amministrativo Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati" La stampa della Traduzione non ufficiale e' stata effettuata presso il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA Prima edizione, aprile 2010 DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006 PREAMBOLO La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominata ILO), Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua 84a sessione, Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda il piu' possibile tutte le norme aggiornate contenute nelle attuali convenzioni e raccomandazioni internazionali del lavoro marittimo nonche' i principi fondamentali riportati nelle altre convenzioni internazionali del lavoro, in particolare: - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930; - la Convenzione (n.87) sulla liberta' sindacale e la tutela del diritto sindacale, 1948; - la Convenzione (n.98) sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951; - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; - la Convenzione (n.111) sulla discriminazione in materia di impiego e occupazione, 1958; - la Convenzione (n.138) sull'eta' minima, 1973; - la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di lavoro minorile, 1999; Considerato il mandato fondamentale dell'Organizzazione di promuovere condizioni di lavoro dignitose, Richiamando la Dichiarazione dell'ILO sui principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro, 1998, Considerato altresi' che i marittimi sono protetti dalle disposizioni di altri strumenti dell'ILO e godono di diritti e liberta' fondamentali riconosciute a tutte le persone, Considerato che, date le caratteristiche globali delle attivita' connesse al settore marittimo, la gente di mare deve beneficiare di una protezione particolare, Considerate altresi' le norme internazionali sulla sicurezza delle navi e delle persone e sulla qualita' della gestione delle navi contenute nella Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia delle vite umane in mare, come modificata, e nella Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare, come modificata, nonche' le prescrizioni riguardanti la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata, Ricordando che la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che governa l'insieme delle attivita' sui mari e gli oceani, che essa riveste un'importanza strategica come base di azione e cooperazione nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e che la sua integrita' deve essere preservata, Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare che definisce i doveri e gli obblighi incombenti sullo Stato di bandiera, specialmente per quello che riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali a bordo delle navi che battono la sua bandiera, Richiamando il paragrafo 8 dell'articolo 19 della Costituzione dell'ILO che dispone che l'adozione di una Convenzione o di una Raccomandazione da parte della Conferenza o la ratifica di una Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono, in alcun caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza, consuetudine o accordo che assicurano condizioni piu' favorevoli ai lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione o dalla Raccomandazione, Determinata a far si' che questo nuovo strumento sia concepito in modo da raccogliere la piu' ampia accettazione possibile da parte dei governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi del lavoro dignitoso, e che possa essere facilmente aggiornato nonche' effettivamente applicato e rispettato, Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione di tale strumento, che costituisce l'unico punto all'ordine del giorno della sessione, Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la forma di una Convenzione internazionale, Adotta oggi ventitre' febbraio duemilasei la seguente convenzione, che sara' denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006. Articolo I 1. Ogni Stato Membro che ratifica la presente Convenzione si impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle prescrizioni dell'articolo VI al fine di garantire il diritto di tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso. 2. Gli Stati Membri cooperano tra loro per garantire l'effettiva applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.