(Convenzione-art. I)
                                                             Allegato 
 
Convenzione 186 
 
              CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO, 2006(1) 
 
 
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(1) Traduzione italiana non ufficiale  a  cura  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per  il  trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne. 
 
 
           Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
 
 
                 DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO 
                 MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE 
 
 
                     CONVENZIONE INTERNAZIONALE 
                        SUL LAVORO MARITTIMO 
 
                          (ILO - MLC, 2006) 
 
 
                      Traduzione non ufficiale 
 
 
Progetto A.3.1: 
Traduzione non ufficiale della Convenzione internazionale sul  lavoro
         marittimo (Maritime Labour Convention MLC) del 2006 
 
realizzata a cura della Direzione Generale per il trasporto marittimo
                      e per vie d'acqua interne 
 
Coordinamento Progetto: ing. Giuseppe ALATI Dirigente ­  Divisione  4
"Sistemi di Gestione Integrati" 
 
Revisione linguistica e tecnico­giuridica: dott.ssa Stefania  MOLTONI
Dirigente ­ Divisione 1 "Personale marittimo" 
 
Traduzione del Testo: dott.ssa Gioconda MIELE Traduttore interprete ­
Divisione 4 "Sistemi di Gestione Integrati" 
 
Verifica  linguistico­normativa  dott.ssa  Cinzia  VOSO   Funzionario
amministrativo ­ Divisione 1 "Personale marittimo" 
 
Grafica   Progetto:    Sig.ra    Francesca    FERRETTI    Funzionario
amministrativo ­ Divisione 4 "Sistemi di gestione integrati" 
 
La stampa della Traduzione non ufficiale e' stata  effettuata  presso
il Centro Stampa del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
                  viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA 
 
                     Prima edizione, aprile 2010 
 
 
DIREZIONE GENERALE PER IL  TRASPORTO  MARITTIMO  E  PER  VIE  D'ACQUA
                               INTERNE 
 
                CONVENZIONE DEL LAVORO MARITTIMO 2006 
 
                              PREAMBOLO 
 
  La  Conferenza  generale  dell'Organizzazione  internazionale   del
lavoro (in seguito denominata ILO), 
  Convocata a Ginevra dal Consiglio di  amministrazione  dell'Ufficio
Internazionale del lavoro, e ivi riunita il 7 febbraio 2006 nella sua
84a sessione, 
  Desiderando creare uno strumento unico e coerente che comprenda  il
piu' possibile tutte le  norme  aggiornate  contenute  nelle  attuali
convenzioni e raccomandazioni  internazionali  del  lavoro  marittimo
nonche' i principi fondamentali  riportati  nelle  altre  convenzioni
internazionali del lavoro, in particolare: 
  - la Convenzione (n.29) sul lavoro forzato, 1930; 
  - la Convenzione (n.87) sulla liberta' sindacale e  la  tutela  del
diritto sindacale, 1948; 
  -  la  Convenzione  (n.98)  sul  diritto  di  organizzazione  e  di
contrattazione collettiva, 1949; 
  - la Convenzione (n.100) sull'eguaglianza di remunerazione, 1951; 
  - la Convenzione (n.105) sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; 
  - la  Convenzione  (n.111)  sulla  discriminazione  in  materia  di
impiego e occupazione, 1958; 
  - la Convenzione (n.138) sull'eta' minima, 1973; 
  - la Convenzione (n.182) sulle peggiori forme di  lavoro  minorile,
1999; 
  Considerato  il   mandato   fondamentale   dell'Organizzazione   di
promuovere condizioni di lavoro dignitose, 
  Richiamando  la  Dichiarazione  dell'ILO  sui  principi  e  diritti
fondamentali sul luogo di lavoro, 1998, 
  Considerato  altresi'  che  i   marittimi   sono   protetti   dalle
disposizioni di altri  strumenti  dell'ILO  e  godono  di  diritti  e
liberta' fondamentali riconosciute a tutte le persone, 
  Considerato che, date le caratteristiche  globali  delle  attivita'
connesse al settore marittimo, la gente di mare deve  beneficiare  di
una protezione particolare, 
  Considerate altresi' le norme internazionali sulla sicurezza  delle
navi e delle persone e  sulla  qualita'  della  gestione  delle  navi
contenute  nella  Convenzione  internazionale   del   1974   per   la
salvaguardia delle vite umane  in  mare,  come  modificata,  e  nella
Convenzione del 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli
abbordi in mare, come modificata, nonche' le prescrizioni riguardanti
la formazione e le competenze richieste alla gente di mare secondo la
Convenzione Internazionale del 1978 sugli Standard di  Addestramento,
Certificazione e Tenuta della Guardia nella sua versione aggiornata, 
  Ricordando che la Convenzione delle  Nazioni  Unite  del  1982  sul
diritto del mare stabilisce un quadro giuridico generale che  governa
l'insieme delle attivita' sui mari e gli  oceani,  che  essa  riveste
un'importanza  strategica  come  base  di   azione   e   cooperazione
nazionale, regionale e mondiale nel settore marittimo e  che  la  sua
integrita' deve essere preservata, 
  Richiamando l'articolo 94 della Convenzione delle Nazioni Unite del
1982 sul diritto del mare che  definisce  i  doveri  e  gli  obblighi
incombenti sullo Stato  di  bandiera,  specialmente  per  quello  che
riguarda le condizioni di lavoro, il personale e le questioni sociali
a bordo delle navi che battono la sua bandiera, 
  Richiamando il paragrafo  8  dell'articolo  19  della  Costituzione
dell'ILO che dispone che l'adozione  di  una  Convenzione  o  di  una
Raccomandazione da parte  della  Conferenza  o  la  ratifica  di  una
Convenzione da parte di qualsiasi Stato Membro non devono,  in  alcun
caso, esser considerate in grado di influenzare ogni legge, sentenza,
consuetudine o accordo che assicurano condizioni piu'  favorevoli  ai
lavoratori interessati di quelle previste dalla Convenzione  o  dalla
Raccomandazione, 
  Determinata a far si' che questo nuovo strumento sia  concepito  in
modo da raccogliere la piu' ampia accettazione possibile da parte dei
governi, degli armatori e della gente di mare legati ai principi  del
lavoro dignitoso, e che possa essere  facilmente  aggiornato  nonche'
effettivamente applicato e rispettato, 
  Avendo deciso di adottare alcune proposte relative all'elaborazione
di tale strumento,  che  costituisce  l'unico  punto  all'ordine  del
giorno della sessione, 
  Avendo deciso che tali proposte debbano assumere la  forma  di  una
Convenzione internazionale, 
  Adotta oggi ventitre' febbraio duemilasei la seguente  convenzione,
che sara' denominata Convenzione sul lavoro marittimo, 2006. 
 
                             Articolo I 
 
  1. Ogni Stato  Membro  che  ratifica  la  presente  Convenzione  si
impegna a dare pieno effetto alle sue disposizioni conformemente alle
prescrizioni dell'articolo VI al fine  di  garantire  il  diritto  di
tutta la gente di mare ad un impiego dignitoso. 
  2. Gli Stati Membri cooperano tra loro  per  garantire  l'effettiva
applicazione ed il pieno rispetto della presente Convenzione.