(Allegato)
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  31
                         AGOSTO 2013, n. 101 
 
    All'articolo 1: 
    al comma 2, primo periodo, le parole:  «dal  provvedimento»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo  5   del   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 214  del  14  settembre  2011,»  e  le  parole:
«all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento»; 
    dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis.  Nei  casi  in  cui  e'  ammesso  l'acquisto   di   nuove
autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso
impatto ambientale e a minor  costo  d'esercizio,  salvo  motivate  e
specifiche eccezioni»; 
    al comma 5,  primo  periodo,  le  parole  da:  «non  puo'  essere
superiore» fino a: «2013» sono sostituite dalle seguenti:  «non  puo'
essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per  cento  del  limite  di
spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per  cento  dell'anno
2014»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  di  cui   al   comma   5
trasmettono, entro il 31 dicembre 2013, i dati  inerenti  alla  spesa
disaggregata sostenuta per studi e incarichi di  consulenza,  inclusa
quella relativa  a  studi  e  incarichi  di  consulenza  conferiti  a
pubblici dipendenti, nonche' per gli incarichi e i contratti a  tempo
determinato. 
    5-ter. La mancata trasmissione nei  termini  indicati  dal  comma
5-bis comporta l'applicazione della sanzione di cui  al  comma  7  al
responsabile del procedimento. 
    5-quater. Entro il 31 marzo di ogni  anno,  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione  presenta  alle  Camere
una relazione contenente i dati di cui al comma 5-bis»; 
    al comma 8, le parole: «possono disporre» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dispongono almeno una volta all'anno»; 
    dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
    «8-bis. Resta fermo per gli enti di previdenza di diritto privato
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e  10  febbraio
1996, n. 103, quanto previsto  sui  risparmi  di  gestione  derivanti
dagli interventi di razionalizzazione per la  riduzione  della  spesa
dall'articolo  10-bis  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99». 
    All'articolo 2: 
    al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «il primo periodo,»
sono sostituite dalle seguenti: «l'alinea» e dopo le parole: «Per  le
unita'  di  personale  eventualmente   risultanti   in   soprannumero
all'esito delle riduzioni previste dal comma 1,  le  amministrazioni»
sono  inserite  le  seguenti:  «,  previo  esame  congiunto  con   le
organizzazioni sindacali,»; 
    al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre  2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»; 
    al comma 1, lettera a),  numero  3),  le  parole:  «entro  il  30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2013»; 
    il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Gli ordini, i collegi  professionali,  i  relativi  organismi
nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio
economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione  dell'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  135.  Ai  fini  delle
assunzioni, resta fermo, per i predetti  enti,  l'articolo  1,  comma
505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Per  tali
enti,  fatte  salve  le  determinazioni  delle  dotazioni   organiche
esistenti alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del presente decreto, l'eventuale variazione  della  consistenza  del
ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero vigilante e al
Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici  giorni  dalla
comunicazione, la variazione si intende esecutiva»; 
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi
nazionali  e  gli  enti  aventi  natura   associativa,   con   propri
regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative  peculiarita',
ai principi del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ad
eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27  ottobre  2009,
n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonche' delle  disposizioni  di
cui al titolo III, e ai  principi  generali  di  razionalizzazione  e
contenimento della  spesa,  in  quanto  non  gravanti  sulla  finanza
pubblica»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra  i  lavoratori
ivi individuati  sono  da  intendersi  inclusi  anche  i  lavoratori,
compresi i dipendenti delle regioni, delle aziende sanitarie locali e
degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre  2011  hanno  in
corso  l'istituto  dell'esonero  dal  servizio  ai  sensi  di   leggi
regionali  di  recepimento,  diretto   o   indiretto,   dell'istituto
dell'esonero dal servizio  di  cui  all'articolo  72,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
    5-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011,  n.  214,  si  interpreta  nel  senso  che  l'istituto
dell'esonero si considera comunque in corso qualora il  provvedimento
di concessione sia stato emanato  a  seguito  di  domande  presentate
prima del 4 dicembre 2011»; 
    dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: 
    «8-bis. Nelle more del  completamento  del  processo  di  riforma
delle province, nel rispetto del patto di stabilita' interno e  della
vigente normativa di contenimento  della  spesa  di  personale,  sono
fatti salvi fino al 30  giugno  2014,  salva  proroga  motivata,  gli
incarichi dirigenziali conferiti dalle province stesse ai  sensi  del
comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, gia' in atto  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto,  tenuto  conto  del  loro  fabbisogno  e  dell'esigenza   di
assicurare la prestazione dei  servizi  essenziali.  Il  differimento
della data di scadenza del contratto non costituisce nuovo  incarico,
ma solo prosecuzione dell'efficacia del contratto vigente. Nelle more
della definizione delle  procedure  di  riordino  delle  province,  i
comandi in atto del personale non dirigenziale delle province  presso
altre amministrazioni possono essere prorogati  anche  in  deroga  ai
limiti temporali di cui all'articolo 30, comma 2-sexies,  del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    8-ter. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
    "5-bis.  Ferma  restando  la  dotazione  effettiva  di   ciascuna
amministrazione, gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti  non
appartenenti ai ruoli di  cui  all'articolo  23,  purche'  dipendenti
delle amministrazioni di cui  all'articolo  1,  comma  2,  ovvero  di
organi costituzionali, previo collocamento fuori  ruolo,  aspettativa
non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i  rispettivi
ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere
conferiti entro il limite del 15 per cento della  dotazione  organica
dei dirigenti appartenenti alla prima fascia  dei  ruoli  di  cui  al
medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione  organica  di
quelli  appartenenti  alla  seconda   fascia.   I   suddetti   limiti
percentuali possono essere aumentati,  rispettivamente,  fino  ad  un
massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione  delle
corrispondenti percentuali fissate dal comma 6". 
    8-quater. All'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "La
formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere
inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale  ovvero
del diploma di  laurea  conseguito  secondo  l'ordinamento  didattico
previgente  al  regolamento  di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509". 
    8-quinquies. All'articolo 2, comma 1-octies, del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 2011, n. 10, le parole: "31 dicembre 2013"  sono  sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2015"»; 
    al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  senza
incremento degli incarichi  attribuibili  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente  decreto  a  dirigenti
non appartenenti ai ruoli medesimi»; 
    dopo il comma 9 e' inserito il seguente: 
    «9-bis. Il comma 10 dell'articolo 23-bis del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e' abrogato»; 
    al comma 11, all'alinea, le parole: «31  marzo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «30  marzo»  e,  al  capoverso  3,  dopo  le  parole:
«articolo 70, comma 4,» sono inserite le  seguenti:  «e  la  societa'
concessionaria  del  servizio  pubblico   generale   radiotelevisivo,
relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo,»; 
    dopo il comma 11 e' inserito il seguente: 
    «11-bis. All'articolo 60, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo le parole:  "alla  Corte  dei  conti"  sono  inserite  le
seguenti:  "e  alla  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica"; 
    b)le parole: "ed inviandone copia alla Presidenza  del  Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica" sono soppresse»; 
    dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti: 
    «13-bis. All'articolo 21, comma 4, del  decreto-legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134, le parole da: "su proposta del Ministro dello  sviluppo
economico" fino a: "con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "sentito  il  Dipartimento  della
funzione pubblica,". 
    13-ter.  All'articolo  97,  comma  1,  del  codice  delle   leggi
antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  di  cui   al   decreto
legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente lettera: 
    "c-bis) l'Autorita' per la vigilanza sui  contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture, per le  finalita'  di  cui  all'articolo
6-bis del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
163". 
    13-quater. I contratti in essere alla data di entrata  in  vigore
della  legge  di  conversione   del   presente   decreto,   stipulati
dall'Agenzia italiana del  farmaco  per  l'attribuzione  di  funzioni
dirigenziali, ai sensi del comma 7 dell'articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24  novembre  2003,  n.  326,  anche  eccedenti  la  quota   di   cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165,  possono  essere  prorogati,  in  mancanza  di  professionalita'
interne, comunque non oltre il 31 ottobre  2014,  anche  in  sede  di
riorganizzazione realizzata ai sensi dell'articolo 2, comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel limite dei  posti  disponibili
in pianta organica. Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e  la
relativa spesa e' finanziata con le risorse  derivanti  dall'articolo
48, comma 8, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
    13-quinquies. All'articolo 53, comma 6, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'alinea, dopo il primo periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Sono nulli tutti  gli  atti  e  provvedimenti  comunque  denominati,
regolamentari e amministrativi,  adottati  dalle  amministrazioni  di
appartenenza in contrasto con il presente comma."; 
    b)alla lettera f-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonche' di docenza e di ricerca scientifica". 
    13-sexies. All'articolo 6-bis, comma 1,  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  parole:  "acquisita
presso" sono sostituite  dalle  seguenti:  "acquisita  esclusivamente
attraverso". 
    13-septies. L'articolo 49-ter del decreto-legge 21  giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, e' abrogato». 
    All'articolo 3: 
    al comma 1, primo periodo,  sono  premesse  le  seguenti  parole:
«Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  33   del   decreto
legislativo n. 165 del 2001 in materia di  trasferimento  unilaterale
del personale eccedentario,» e le parole: «sino al 31 dicembre  2014»
sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2015»; 
    i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi; 
    dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: 
    «7-bis.  Nella  regolamentazione  del  rapporto  di  lavoro   dei
dirigenti, le  societa'  controllate  direttamente  o  indirettamente
dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, o  dai  loro  enti  strumentali,
anche al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  dall'articolo  31  del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, ad esclusione di quelle
emittenti strumenti finanziari quotati nei  mercati  regolamentati  e
delle societa' dalle stesse controllate,  non  possono  inserire,  in
assenza  di   preventiva   autorizzazione   dei   medesimi   enti   o
amministrazioni,  clausole  contrattuali   che   al   momento   della
cessazione del  rapporto  prevedano  per  i  soggetti  di  cui  sopra
benefici economici superiori a quelli  derivanti  ordinariamente  dal
contratto collettivo di lavoro applicato.  Dette  clausole,  inserite
nei contratti in essere, sono nulle qualora siano state sottoscritte,
per conto delle stesse societa', in difetto dei prescritti  poteri  o
deleghe in materia. 
    7-ter. I dirigenti  delle  societa'  controllate  direttamente  o
indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad  esclusione  di
quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di  vecchiaia
ovvero di anzianita', la cui  erogazione  sia  stata  gia'  disposta,
cessano  il  proprio  rapporto  di  lavoro  improrogabilmente  al  31
dicembre 2013, qualora le stesse  societa'  abbiano  chiuso  l'ultimo
esercizio in perdita. Alle societa'  medesime  e'  fatto  divieto  di
coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni  resesi  disponibili
in organico con la cessazione  dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al
periodo precedente. In caso di societa' con esercizio in  avanzo,  ai
dirigenti titolari di trattamento pensionistico  di  vecchiaia  o  di
anzianita', il trattamento medesimo e' sospeso per  tutta  la  durata
dell'incarico dirigenziale». 
    Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
    «Art. 3-bis (Disposizioni in materia di revisione  dei  contratti
di servizio). - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di  assicurare
il contenimento della  spesa,  degli  oneri  a  carico  del  bilancio
consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni  amministrative,
possono provvedere  alla  revisione  con  riduzione  del  prezzo  dei
contratti di servizio stipulati con le  societa',  ad  esclusione  di
quelle   emittenti   strumenti   finanziari   quotati   nei   mercati
regolamentati e delle societa' dalle stesse controllate,  e  con  gli
enti  direttamente  o  indirettamente  controllati,  con  conseguente
riduzione  degli  oneri  contrattuali   a   carico   della   pubblica
amministrazione. 
    In tale ipotesi le societa' e  gli  enti  controllati  procedono,
entro i successivi novanta giorni, alla rinegoziazione dei  contratti
aziendali   relativi   al    personale    impiegato    nell'attivita'
contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli
istituti di salario accessorio e dei relativi costi». 
    All'articolo 4: 
    al comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) al medesimo comma 2 sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "Per prevenire fenomeni di  precariato,  le  amministrazioni
pubbliche, nel rispetto delle  disposizioni  del  presente  articolo,
sottoscrivono contratti a tempo determinato con  i  vincitori  e  gli
idonei delle proprie graduatorie  vigenti  per  concorsi  pubblici  a
tempo indeterminato. E' consentita  l'applicazione  dell'articolo  3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  ferma
restando la salvaguardia della posizione occupata  nella  graduatoria
dai  vincitori  e  dagli   idonei   per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato"»; 
    il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3. Per le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove  procedure  concorsuali,
ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30  marzo
2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,  e'  subordinata  alla
verifica: 
    a)   dell'avvenuta   immissione   in   servizio,   nella   stessa
amministrazione,  di  tutti  i  vincitori  collocati  nelle   proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato  per  qualsiasi   qualifica,   salve   comprovate   non
temporanee necessita' organizzative adeguatamente motivate; 
    b)  dell'assenza,  nella  stessa   amministrazione,   di   idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal
1º gennaio 2007,  relative  alle  professionalita'  necessarie  anche
secondo un criterio di equivalenza. 
    3-bis. Per la  copertura  dei  posti  in  organico,  e'  comunque
necessaria   la   previa   attivazione   della   procedura   prevista
dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del
personale eccedentario. 
    3-ter. Resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie
di  cui  al  comma   3   del   presente   articolo   l'applicabilita'
dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo,  della  legge  24  dicembre
2003, n. 350. 
    3-quater.  L'assunzione  dei  vincitori  e  degli  idonei,  nelle
procedure concorsuali gia' avviate dai soggetti di cui al comma  3  e
non ancora concluse alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, e' subordinata  alla  verifica  del
rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. 
    3-quinquies. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei
dirigenti  e  delle  figure   professionali   comuni   a   tutte   le
amministrazioni pubbliche  di  cui  all'articolo  35,  comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni,  si  svolge  mediante  concorsi  pubblici  unici,  nel
rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza e buon andamento.
I concorsi unici sono organizzati  dal  Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  anche  avvalendosi  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni, di cui  al  decreto  interministeriale  25
luglio  1994,  previa   ricognizione   del   fabbisogno   presso   le
amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli  finanziari  in
materia di assunzioni a tempo indeterminato.  Il  Dipartimento  della
funzione pubblica, nella ricognizione  del  fabbisogno,  verifica  le
vacanze riguardanti le sedi  delle  amministrazioni  ricadenti  nella
medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una  singola
regione, il concorso unico  si  svolge  in  ambito  regionale,  ferme
restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nel
rispetto del regime delle assunzioni a tempo  indeterminato  previsto
dalla normativa vigente, possono assumere personale  solo  attingendo
alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento
della funzione pubblica, fino  al  loro  esaurimento,  provvedendo  a
programmare  le  quote  annuali  di  assunzioni.  Restano  ferme   le
disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle  in
materia   di   corso-concorso   bandito   dalla   Scuola    nazionale
dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70. 
    3-sexies. Con le modalita' di cui all'articolo 35, comma  4,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli  enti  ivi  indicati  possono  essere  autorizzati  a  svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'.  Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano  ad  attingere
alle relative graduatorie in caso di  fabbisogno,  nel  rispetto  dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento  della  funzione
pubblica della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito  internet  istituzionale,  la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura  di
reclutamento e selezione. 
    3-septies. Per lo svolgimento delle procedure  di  cui  al  comma
3-quinquies, il bando di  concorso  puo'  fissare  un  contributo  di
ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non  superiore
a 10 euro»; 
    al  comma  4,  la  parola:  «approvazione»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «entrata in vigore» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; 
    al comma 5: 
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «I dati ottenuti a
seguito del monitoraggio telematico di cui al primo periodo sono resi
accessibili in un'apposita sezione del sito internet del Dipartimento
della funzione pubblica»; 
    al secondo periodo, dopo le parole: «di concerto con il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze,»  sono  inserite  le  seguenti:  «da
adottare entro il 30 marzo 2014,»; 
    al comma 6: 
    al primo periodo, le parole: «fino  al  31  dicembre  2015»  sono
sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»  e  le  parole:
«di coloro che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  coloro  che  alla  data   di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto»; 
    dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il personale  non
dirigenziale delle province, in possesso  dei  requisiti  di  cui  al
primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui  al
presente  comma  indetta  da  un'amministrazione  avente   sede   nel
territorio provinciale, anche se non dipendente  dall'amministrazione
che emana il bando»; 
    al secondo periodo, le parole: «relative agli anni 2013,  2014  e
2015» sono sostituite dalle seguenti: «relative agli anni 2013, 2014,
2015 e 2016»; 
    al  terzo  periodo,  le  parole:  «per  assunzioni  nel  triennio
2013-2015»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  assunzioni  nel
quadriennio 2013-2016»; 
    dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti: 
    «6-bis. All'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: "entro dodici mesi dall'entrata  in  vigore  della
presente legge" e le parole: "con riferimento alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per  il
personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore  della
presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma  6,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,". 
    6-ter. All'articolo 2, comma 4-duodecies,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, le parole: "siano in  servizio"  sono  sostituite
dalle seguenti: "siano in effettivo servizio". 
    6-quater. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le  regioni  e  i
comuni che hanno proceduto, ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  560,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a  indire  procedure  selettive
pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al
reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente  articolo  e  in
relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse  finanziarie
disponibili, fermo restando il rispetto delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi  assunzionali
e in materia di contenimento della spesa  complessiva  di  personale,
procedere  all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  a  domanda,  del
personale non dirigenziale assunto con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato, sottoscritto a  conclusione  delle  procedure  selettive
precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, almeno tre anni di  servizio  alle  loro
dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more  delle  procedure  di
cui al presente comma, le regioni e i comuni possono  prorogare,  nel
rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse
finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  e  successive  modificazioni,  i  contratti  di
lavoro a tempo determinato di cui al  periodo  precedente  fino  alla
conclusione delle  procedure  stesse  e  comunque  non  oltre  il  31
dicembre 2016»; 
    al comma  7,  le  parole:  «possono  essere  adottati  bandi  per
assunzioni a tempo indeterminato con  contratti  di  lavoro  a  tempo
parziale» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  di  norma  adottati
bandi per assunzioni a tempo indeterminato con contratti di lavoro  a
tempo parziale, salvo diversa motivazione»; 
    al comma 8, primo periodo,  le  parole:  «di  priorita'  volti  a
favorire l'anzianita' anagrafica»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«che contemperano l'anzianita' anagrafica, l'anzianita' di servizio e
i carichi familiari»; 
    al comma 8, secondo periodo, le  parole:  «fino  al  31  dicembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; 
    al comma 9,  primo  periodo,  le  parole:  «relativa  al  periodo
2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «riferita  agli  anni  dal
2013 al 2016», dopo le parole: «nel rispetto dei  vincoli  finanziari
previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia»  sono  inserite  le
seguenti: «e, in particolare, dei limiti massimi  della  spesa  annua
per  la  stipula  dei  contratti   a   tempo   determinato   previsti
dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»  e
le parole:  «entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblicazione della legge di  conversione
del presente decreto»; 
    al comma 9, secondo periodo, le parole: «ed  in  coerenza  con  i
requisiti relativi alle tipologie di professionalita' da  assumere  a
tempo indeterminato» sono sostituite dalle seguenti: «e ai  posti  in
dotazione organica vacanti» e le parole: «non oltre  il  31  dicembre
2015» sono sostituite dalle  seguenti:  «non  oltre  il  31  dicembre
2016»; 
    al comma 9 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «Fermo
restando  il  divieto  previsto  dall'articolo  16,  comma   9,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino
al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per  le
strette necessita' connesse alle esigenze di continuita' dei  servizi
e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente  comma,  del
patto di stabilita' interno e della vigente normativa di contenimento
della spesa complessiva di personale. Per le proroghe  dei  contratti
di lavoro a tempo determinato del personale  degli  enti  di  ricerca
possono essere, altresi', utilizzate, in deroga al presente comma, le
risorse di cui all'articolo 1, comma 188,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266,  e  successive  modificazioni,  esclusivamente  per  il
personale direttamente impiegato in  specifici  progetti  di  ricerca
finanziati con le predette risorse e limitatamente  alla  durata  dei
progetti medesimi»; 
    dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti: 
    «9-bis. Esclusivamente  per  le  finalita'  e  nel  rispetto  dei
vincoli e dei termini di cui al comma  9  del  presente  articolo,  i
limiti previsti dall'articolo  9,  comma  28,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n.  122,  e  successive  modificazioni,  possono  essere
derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di  lavoro  a  tempo
determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonche' dagli
enti territoriali compresi nel  territorio  delle  stesse,  a  valere
sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate  dalle
medesime regioni attraverso misure di revisione  e  razionalizzazione
della spesa certificate dagli organi di controllo interno. 
    9-ter. Per assicurare il mantenimento dei necessari  standard  di
funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno, anche  in  relazione
ai  peculiari  compiti  in  materia  di  immigrazione,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a bandire procedure concorsuali riservate
al personale individuato dalle disposizioni di cui ai  commi  4  e  5
dell'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85,  nel  rispetto
dei requisiti soggettivi di cui al comma  6  del  presente  articolo.
Fino al completamento della procedura  assunzionale,  alla  quale  si
applica  il  limite  del  50  per  cento  delle  risorse  finanziarie
disponibili, sulla base delle facolta'  assunzionali  previste  dalla
legislazione vigente, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo
determinato relativi allo stesso  personale  nei  limiti  numerici  e
finanziari individuati con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro  il  30
novembre di ciascun anno. All'onere relativo alle predette  proroghe,
nel limite massimo di 20 milioni di euro annui, si provvede  mediante
utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo  18,  comma
1, lettera a),  della  legge  23  febbraio  1999,  n.  44,  che  sono
annualmente  riassegnate  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'interno»; 
    al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «ivi previsti e» sono
inserite le seguenti: «tenuto conto»; 
    al  comma  10,  secondo  periodo,  le  parole:  «professionalita'
mediche e  del  ruolo  sanitario»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«professionalita' del Servizio sanitario nazionale»; 
    al comma 10, dopo il secondo periodo, e'  inserito  il  seguente:
«Nel decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al
precedente periodo saranno previste specifiche  disposizioni  per  il
personale  dedicato  alla  ricerca  in  sanita',  finalizzate   anche
all'individuazione, quali requisiti per l'accesso  ai  concorsi,  dei
titoli di studio di laurea e post laurea in  possesso  del  personale
precario nonche' per il personale medico in servizio presso il pronto
soccorso delle aziende sanitarie locali, con almeno  cinque  anni  di
prestazione   continuativa,   ancorche'   non   in   possesso   della
specializzazione in medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»; 
    dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: 
    «10-bis.  In   considerazione   dei   vincoli   di   bilancio   e
assunzionali,  nonche'  dell'autonomia  organizzativa  dell'INPS,  le
liste speciali, gia' costituite ai sensi dell'articolo 5,  comma  12,
del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono trasformate
in liste speciali ad esaurimento, nelle quali  vengono  confermati  i
medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente  decreto  e  che  risultavano
gia' iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007. 
    10-ter. Al decreto legislativo 28 settembre 2012,  n.  178,  dopo
l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
    "Art. 1-bis (Trasformazione dei comitati locali e provinciali). -
1. I comitati  locali  e  provinciali  esistenti  alla  data  del  31
dicembre 2013, ad eccezione dei comitati delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano, assumono, alla data  del  1º  gennaio  2014,  la
personalita' giuridica di diritto privato,  sono  disciplinati  dalle
norme del titolo II del libro primo del codice civile e sono iscritti
di diritto nei registri provinciali delle associazioni di  promozione
sociale, applicandosi ad essi, per quanto non  diversamente  disposto
dal presente decreto, la legge 7 dicembre 2000, n. 383.  Entro  venti
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,  i
predetti comitati, con istanza motivata con riferimento a ragioni  di
carattere organizzativo, possono  chiedere  al  Presidente  nazionale
della CRI il differimento, comunque non oltre il 30 giugno 2014,  del
termine  di  assunzione  della  personalita'  giuridica  di   diritto
privato. Sulla base  delle  istanze  pervenute,  il  Presidente,  nei
successivi  dieci  giorni,  trasmette,  ai  fini   della   successiva
autorizzazione,  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  una
relazione da cui risulti l'assenza di oneri per la  finanza  pubblica
derivanti dal predetto differimento. Le istanze non autorizzate entro
il 20 dicembre 2013 si intendono respinte. 
    2. I comitati locali e provinciali, costituiti in associazioni di
diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e  passivi  ai
comitati locali e provinciali  esistenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo, ivi compresi i rapporti  relativi  alle
convenzioni stipulate dalla CRI con enti territoriali  e  organi  del
Servizio sanitario nazionale. 
    3. Il personale con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato  in
servizio presso i comitati locali e provinciali esistenti  alla  data
del 31 dicembre 2013 esercita il diritto di opzione tra il  passaggio
al comitato centrale o ai comitati regionali, l'assunzione  da  parte
dei comitati locali e provinciali, ovvero il passaggio  in  mobilita'
presso altre amministrazioni pubbliche.  Resta  in  ogni  caso  fermo
quanto previsto dall'articolo 6, commi 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8.  I
restanti rapporti proseguono fino alla naturale scadenza. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro della  salute,  di  concerto
con i Ministri dell'economia  e  delle  finanze  e  per  la  pubblica
amministrazione  e  la  semplificazione  nonche',   per   quanto   di
competenza, con  il  Ministro  della  difesa,  sono  disciplinate  le
modalita' organizzative  e  funzionali  dell'Associazione  anche  con
riferimento alla sua base associativa privatizzata. 
    4. I comitati locali e provinciali si avvalgono, con oneri a loro
totale  carico,  del  personale  con  rapporto  di  lavoro  a   tempo
determinato gia' operante nell'ambito dell'espletamento di  attivita'
in regime convenzionale ovvero nell'ambito  di  attivita'  finanziate
con fondi privati, ai sensi dell'articolo 6, comma 9". 
    10-quater. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  le  parole:  "1º  gennaio  2014",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2015"; 
    b)  le  parole:  "31  dicembre  2015",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016"; 
    c)  le  parole:  "31  dicembre  2013",  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"; 
    d)  le  parole:  "1°  gennaio  2016",  ovunque  ricorrono,   sono
sostituite dalle seguenti: "1º gennaio 2017". 
    10-quinquies. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178, le parole: "e  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: ",  2012,  2013  e  2014";  dopo  le  parole:  "dell'avanzo
accertato dell'amministrazione" sono inserite le seguenti:  "sia  del
comitato centrale  che  del  consolidato";  dopo  le  parole:  "sara'
approvato per il 2012" sono inserite le seguenti: ",  il  2013  e  il
2014"; dopo le parole: "per le esigenze del  bilancio  di  previsione
2013" sono inserite le seguenti: "e 2014". 
    10-sexies. All'articolo 8, comma 1, del  decreto  legislativo  28
settembre 2012, n. 178, al terzo periodo, le parole:  "per  gli  anni
2012 e 2013" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013
e 2014" e, al quarto periodo, le parole: "per gli anni 2012  e  2013"
sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2012, 2013 e 2014". 
    10-septies. All'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    "2. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica, di cui
all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile
2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai  pediatri
di libera scelta, relativamente ai propri  assistiti,  o  dal  medico
specialista  in  medicina  dello  sport  ovvero  dai   medici   della
Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico  nazionale
italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici
si  avvalgono  dell'esame  clinico  e  degli  accertamenti,   incluso
l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto  del
Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale  degli
ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio
superiore di sanita'. Dall'attuazione del presente comma  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"»; 
    al comma 11, le parole: «enti gestiti dai comuni» sono sostituite
dalle seguenti: «enti locali»; 
    al comma 14, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 13»; 
    al comma 15, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«primo periodo del presente comma»; 
    il comma 16 e' sostituito dal seguente: 
    «16. All'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni,  le  parole:  ",  gli  enti
pubblici non economici e gli enti di ricerca" sono  sostituite  dalle
seguenti: "e gli enti pubblici non economici"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Per gli enti di ricerca,  l'autorizzazione
all'avvio  delle  procedure  concorsuali  e'  concessa,  in  sede  di
approvazione del piano triennale del fabbisogno del personale e della
consistenza dell'organico, secondo i rispettivi ordinamenti. Per  gli
enti  di  ricerca  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n.  213,  l'autorizzazione  di  cui  al
presente  comma  e'  concessa  in  sede  di  approvazione  dei  Piani
triennali di attivita' e del piano  di  fabbisogno  del  personale  e
della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4,  del
medesimo decreto"»; 
    dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti: 
    «16-bis.  All'articolo  55-septies,  comma  5-ter,  del   decreto
legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) le parole: "l'assenza e' giustificata" sono  sostituite  dalle
seguenti: "il permesso e' giustificato"; 
    b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite  le  seguenti:
", anche in ordine all'orario,"; 
    c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "o  trasmessa  da
questi ultimi mediante posta elettronica". 
    16-ter. All'articolo 14, comma  5,  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012,  n.  135,  sono  aggiunti,  in  fine,   i   seguenti   periodi:
"L'individuazione  dei  limiti  avviene  complessivamente   su   base
nazionale e la relativa assegnazione alle singole camere di commercio
delle unita' di personale da assumere e' stabilita  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico sulla base dei criteri individuati
da un'apposita commissione, costituita senza oneri presso il medesimo
Ministero, composta da cinque componenti: due in  rappresentanza  del
Ministero dello sviluppo economico, dei quali  uno  con  funzione  di
presidente, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle
finanze, uno in rappresentanza della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri  -  Dipartimento  della  funzione   pubblica   ed   uno   in
rappresentanza  di  Unioncamere.  Dalle  disposizioni   del   periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  del
bilancio dello Stato"». 
    Nel Capo I, dopo l'articolo 4 e' aggiunto il seguente: 
    «Art. 4-bis (Modifica all'articolo 6 del decreto-legge n. 216 del
2011, riguardante profili pensionistici per la donazione di sangue  e
di emocomponenti e per i congedi di maternita' e  paternita').  -  1.
All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29  dicembre  2011,
n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2012,
n.  14,  dopo  le  parole:  "guadagni  ordinaria"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", nonche' per la donazione di sangue e  di  emocomponenti,
come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre  2005,
n. 219, e per i congedi parentali di maternita' e paternita' previsti
dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151". 
    2. Ai fini dell'attuazione del comma 1: 
    a) limitatamente  ai  benefici  riconosciuti  in  relazione  alla
donazione di sangue e di emocomponenti, e' autorizzata  la  spesa  di
0,2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni di euro per  l'anno
2014, di 3 milioni di euro per l'anno 2015, di 4 milioni di euro  per
l'anno 2016 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2017;
ai relativi oneri si provvede, quanto  a  0,2  milioni  di  euro  per
l'anno 2013, a 2 milioni di euro per l'anno 2014, a  2,5  milioni  di
euro per l'anno 2015, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2016 e  a  4,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante  riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e, quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno  2015,  mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno 2015,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2013-2015,  nell'ambito  del  programma
"Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; 
    b) limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai congedi
parentali di maternita' e di paternita', e' autorizzata la  spesa  di
0,6 milioni di euro per l'anno 2013, 3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014, 5 milioni di euro per l'anno 2015,  8,7  milioni  di  euro  per
l'anno 2016 e 11,4 milioni di euro a  decorrere  dall'anno  2017;  ai
relativi  oneri  si  provvede   mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma  97,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
    3. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». 
    All'articolo 5: 
    i commi 1 e 2 sono soppressi; 
    il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    «3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  6  novembre
2012, n. 190, la Commissione per la  valutazione,  la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC.)»; 
    il comma 4 e' soppresso; 
    il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
    «5. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.
150, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
    "3. L'Autorita' e' organo collegiale composto dal presidente e da
quattro componenti scelti tra esperti  di  elevata  professionalita',
anche estranei  all'amministrazione,  con  comprovate  competenze  in
Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello  privato,
di  notoria  indipendenza  e  comprovata  esperienza  in  materia  di
contrasto  alla  corruzione,  di  management  e   misurazione   della
performance, nonche' di gestione  e  valutazione  del  personale.  Il
presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto  del  principio
delle pari opportunita' di genere, con decreto del  Presidente  della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  previo
parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti  espresso
a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente e' nominato
su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, di concerto con il Ministro  della  giustizia  e  il
Ministro dell'interno; i componenti sono  nominati  su  proposta  del
Ministro per la pubblica amministrazione  e  la  semplificazione.  Il
presidente e i componenti dell'Autorita' non  possono  essere  scelti
tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi  o  cariche  in
partiti  politici  o  in  organizzazioni  sindacali  o  che   abbiano
rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la  nomina
e, in ogni caso, non devono avere interessi di  qualsiasi  natura  in
conflitto con le funzioni dell'Autorita'. I componenti sono  nominati
per un periodo di sei anni e  non  possono  essere  confermati  nella
carica"». 
    All'articolo 6: 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 25, comma 1,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, l'ultimo periodo e' sostituito  dal  seguente:  "Per  le
finalita' di  cui  al  presente  comma,  la  dotazione  organica  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' incrementata: 
    a) per l'area funzionale di un numero di unita' pari al numero di
unita' di personale individuato nella predetta area dal  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo; 
    b)  per  l'area  dirigenziale  di  prima  e  di  seconda   fascia
rispettivamente di una e dodici unita' di personale, come individuato
dal predetto decreto"»; 
    al comma 4, capoverso lettera a): 
    al secondo, al terzo e al quarto periodo, le  parole:  «Autorita'
garante per la concorrenza  ed  il  mercato»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Autorita' garante della concorrenza e del mercato»; 
    al secondo periodo,  le  parole:  «del  suo  finanziamento»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal suo funzionamento»; 
    al quarto periodo, le parole: «nell'ambito delle risorse  di  cui
al comma  1»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nell'ambito  delle
predette risorse» e dopo le parole:  «il  necessario  supporto»  sono
inserite le seguenti: «operativo-logistico,»; 
    dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
    «4-bis.  All'articolo  11,  comma   5,   secondo   periodo,   del
decreto-legge   29   dicembre   2011,   n.   216,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo  le  parole:
"di cui al medesimo comma 5" sono aggiunte le seguenti: "nonche' alle
altre strutture dell'Anas spa che svolgono le funzioni di  concedente
di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, pari a dieci unita' per  l'area  funzionale  e  due  per  l'area
dirigenziale  di  seconda  fascia.  Conseguentemente,  la   dotazione
organica del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e'
incrementata di due posizioni  per  l'area  dirigenziale  di  seconda
fascia, nonche' di un numero di posti corrispondente alle  unita'  di
personale trasferito"». 
    All'articolo 7: 
    al comma 1: 
    alla lettera a), capoverso e-bis), dopo le parole: «ad  accedere»
sono inserite le seguenti: «,  anche  se  non  piu'  sottoposti  allo
speciale programma di protezione,»; 
    alla lettera b),  capoverso  2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente  periodo:  «Con  il  medesimo  decreto  sono   espressamente
stabiliti i criteri di riconoscimento del  diritto  ai  soggetti  non
piu' sottoposti allo  speciale  programma  di  protezione,  anche  in
relazione alla  qualita'  ed  entita'  economica  dei  benefici  gia'
riconosciuti e alle cause e modalita' della revoca del  programma  di
protezione»; 
    al  comma  5,  la  parola:  «strutturali»  e'  sostituita   dalla
seguente: «strumentali»; 
    al comma 6: 
    al secondo periodo, dopo le parole: «e'  obbligata  ad  assumere»
sono inserite le seguenti: «a tempo indeterminato»; 
    e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Per  i  lavoratori
delle categorie protette di cui all'articolo 1 della legge  12  marzo
1999, n. 68, assunti a tempo determinato nel  rispetto  dell'articolo
7, comma  2,  della  medesima  legge  n.  68  del  1999,  si  applica
l'articolo 5, commi 4-quater e 4-sexies, del  decreto  legislativo  6
settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, nei limiti  della
quota d'obbligo»; 
    al comma 9, le parole da: «, anche in deroga» fino alla fine  del
comma sono soppresse; 
    dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti: 
    «9-bis. Al primo comma dell'articolo 83  della  legge  1º  aprile
1981, n. 121, le parole: "o comunque assoggettabili  ad  obblighi  di
servizio" sono sostituite dalle seguenti: "o in quiescenza". 
    9-ter. Le funzioni di vigilanza  sugli  enti  e  associazioni  di
promozione sociale di cui alle leggi  21  agosto  1950,  n.  698,  13
aprile 1953, n. 337, e 23 aprile 1965, n. 458,  sono  esercitate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Dall'attuazione della
presente disposizione non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica  e  ad  essa  si  provvede  mediante
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente. 
    9-quater. Il regolamento previsto dall'articolo 5, comma 2, della
legge 15 dicembre 1998, n. 438, deve  essere  adottato  entro  il  30
giugno 2014. Nelle more dell'emanazione del  regolamento  di  cui  al
precedente periodo, restano salve le disposizioni di cui  alla  legge
19 novembre 1987, n. 476, e  successive  modificazioni,  nonche'  gli
atti compiuti nella sua vigenza. 
    9-quinquies. All'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "nel
termine  di   quarantacinque   giorni   dalla   messa   in   servizio
dell'attrezzatura" sono sostituite dalle seguenti:  "nel  termine  di
quarantacinque giorni dalla richiesta". 
    9-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo  6,  comma  8,  del
decreto-legge   1º   dicembre   1993,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71,  si  interpretano
nel senso che, a decorrere dalla  data  di  trasformazione  dell'ente
"Poste Italiane" in societa' per azioni, le stesse si applicano  alla
societa' Poste italiane Spa e a tutte  le  societa'  nelle  quali  la
medesima  detiene  una  partecipazione  azionaria  di  controllo,  ad
esclusione delle societa' con licenza bancaria, di trasporto aereo  e
che svolgono attivita' di corriere espresso». 
    All'articolo 8: 
    al comma 2, le parole: «In prima applicazione,» sono soppresse  e
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «,  approvate  dal  1º
gennaio 2008, attingendo a tali graduatorie fino al loro  esaurimento
prima di procedere all'indizione di un nuovo concorso e comunque  nel
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3»; 
    al comma 3, primo  periodo,  le  parole:  «euro  5.306.423»  sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.003.130» e le parole: «e  di  euro
39.798.173» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 40.826.681»; 
    al comma 4, le parole: «al  31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre  2016»  e  le  parole:  «26
giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «20 giugno 2012»; 
    al comma 5, le parole: «e  a  euro  74.155.690»  sono  sostituite
dalle seguenti: «e a euro 73.127.182»; 
    al comma 7, dopo le parole: «decreto del Ministro dell'interno 19
marzo 2001,» sono inserite le seguenti:  «pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2001,»; 
    dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
    «7-bis. I comuni e i consorzi di comuni, le province e le regioni
possono avvalersi del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  per  la
redazione dei piani di emergenza comunali  e  di  protezione  civile,
previa stipula di apposite  convenzioni  che  prevedano  il  rimborso
delle maggiori spese sostenute dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco per gli straordinari e le risorse strumentali necessarie». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
    «Art. 8-bis (Disposizioni  riguardanti  l'Istituto  nazionale  di
statistica e il  Sistema  statistico  nazionale).  -  1.  Al  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n.  322,  e  successive  modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 dell'articolo 6-bis e' abrogato; 
    b) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 7, le parole  da:
"espressamente indicate" fino alla fine del periodo  sono  sostituite
dalle seguenti: "individuate ai sensi dell'articolo 13"; 
    c) all'articolo 13: 
    1) al comma  2  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:
"annualmente. Il programma statistico nazionale prevede modalita'  di
raccordo e di coordinamento con i programmi statistici predisposti  a
livello regionale."; 
    2) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
    "3-bis. Nel programma statistico nazionale  sono  individuate  le
varianti che possono essere diffuse in forma disaggregata,  ove  cio'
risulti necessario per soddisfare  particolari  esigenze  conoscitive
anche di carattere internazionale o europeo. 
    3-ter.  Al  fine  di  attuare  i  principi  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 1, con il decreto  di  cui  al  comma  3  del  presente
articolo  e'  approvato  l'elenco  delle  rilevazioni  comprese   nel
programma statistico nazionale rispetto alle quali sussiste l'obbligo
di risposta di cui all'articolo 7,  e  sono  definiti  i  criteri  da
utilizzare  per  individuare,  ai  fini  dell'accertamento   di   cui
all'articolo 11, comma 2, le unita' di  rilevazione  la  cui  mancata
risposta comporta l'applicazione della sanzione di  cui  al  medesimo
articolo 7"; 
    3) al comma 4, le parole: "al  comma  3"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "ai commi 3 e 3-ter"; 
    d) all'articolo 16: 
    1) al comma 1, dopo le parole:  "ed  affini,"  sono  inserite  le
seguenti: "con esperienza internazionale,"; 
    2) al comma 2, le parole: "all'art.  17"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,". 
    2. Nelle more dell'entrata in  vigore  del  Programma  statistico
nazionale  2014-2016,  e'   prorogata   l'efficacia   del   Programma
statistico nazionale  2011-2013  -  Aggiornamento  2013,  di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  21  marzo  2013,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  138
del 14 giugno 2013, nonche' l'efficacia delle disposizioni  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio  2013  relativo
all'elenco  delle  rilevazioni  statistiche  comprese  nel  Programma
statistico nazionale per il triennio 2011-2013 - Aggiornamento  2013,
per le quali sussiste l'obbligo di risposta  da  parte  dei  soggetti
privati, e nel decreto del  Presidente  della  Repubblica  19  luglio
2013, relativo alle rilevazioni statistiche rispetto  alle  quali  la
mancata fornitura dei  dati  per  l'anno  2013  configura  violazione
dell'obbligo  di  risposta,  a  norma  dell'articolo  7  del  decreto
legislativo 6 settembre  1989,  n.  322,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 201 del 28 agosto 2013. 
    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto
nazionale di statistica e' adeguato alle disposizioni di cui ai commi
1 e 2». 
    All'articolo 9: 
    il comma 2 e' soppresso; 
    dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. Alla legge 22 dicembre 1990, n. 401,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 7, comma 1, dopo  le  parole:  "negli  Stati  nei
quali hanno sede" sono aggiunte le seguenti:  "e  negli  altri  Stati
individuati  con  decreto  del  competente  direttore  generale   del
Ministero,  di  concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze"; 
    b) all'articolo 13, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    "1. Il personale  dell'area  della  promozione  culturale  presta
servizio presso la  direzione  generale  o  presso  gli  Istituti  di
cultura con funzioni di direttore o addetto oppure presso gli  uffici
all'estero di cui all'articolo 30 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con funzioni di addetto". 
    2-ter. Nel quadro D della tabella  A  di  cui  all'articolo  171,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, dopo le parole: "addetto presso istituto italiano di  cultura"
sono inserite le seguenti:  ",  rappresentanza  diplomatica,  ufficio
consolare o rappresentanza permanente"»; 
    al  comma  3  e'  aggiunto,  in  fine,   il   seguente   periodo:
«All'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  articolo  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
previste a legislazione vigente». 
    Nel Capo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il seguente: 
    «Art.  9-bis  (Potenziamento  della  revisione  della  spesa   di
personale del Ministero degli affari esteri). -  1.  Al  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 170 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Se destinato all'estero ai sensi dell'articolo 34 per un periodo
che,   anche   per   effetto   di   eventuali   proroghe,   non   sia
complessivamente superiore ad un anno,  il  personale  ha  titolo  al
trattamento economico di cui alla presente parte,  ad  eccezione  dei
benefici di cui agli articoli 173, 175, 176, 179, 196, 197, 199,  205
e 206, nonche' al primo comma dell'articolo 200"; 
    b) l'articolo 199 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 199 (Contributo per il trasporto degli effetti). - 1. Per i
viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190,  per  consentire  di
far fronte alle spese aggiuntive necessarie per  il  trasporto  degli
effetti, comprensivi di bagaglio,  mobili  e  masserizie,  spetta  al
personale un contributo fisso  onnicomprensivo.  La  misura  di  tale
contributo   e'   rapportata   all'indennita'   spettante   a   norma
dell'articolo 175 del presente decreto per il personale trasferito da
Roma ad una sede estera e da una ad altra sede estera, ovvero a norma
dell'articolo 176 del presente decreto per il personale  in  servizio
all'estero che e' richiamato in Italia. Tale misura e'  pari  ad  una
percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennita'
a seconda della distanza intercorrente fra  la  sede  di  servizio  e
quella  di  destinazione,  ed  e'  stabilita  secondo   la   seguente
parametrazione: 
    a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento; 
    b) per distanze maggiori di chilometri  500  e  non  maggiori  di
chilometri 1.500: 50 per cento; 
    c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e  non  maggiori  di
chilometri 3.500: 75 per cento; 
    d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento. 
    2. La parametrazione di cui al comma 1  puo'  essere  modificata,
senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
    3. Il contributo fisso onnicomprensivo  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto nella misura del 75 per cento all'atto dell'assunzione di
servizio presso una sede all'estero o presso il Ministero; il residuo
25 per cento del contributo spettante e'  corrisposto  entro  novanta
giorni dalla  data  di  presentazione  al  Ministero,  da  parte  del
dipendente trasferito, di idonea attestazione, rilasciata dalla  sede
all'estero presso la quale il  dipendente  e'  trasferito,  che  egli
abbia  effettivamente  ricevuto  i  propri  mobili   e   le   proprie
masserizie. In caso di  rientro  presso  l'Amministrazione  centrale,
tale attestazione e' sostituita da un'attestazione che le  masserizie
sono state effettivamente spedite, resa dalla  sede  dalla  quale  il
dipendente e' trasferito. La sede all'estero rilascia  l'attestazione
su richiesta del dipendente trasferito, sulla base degli atti in  suo
possesso oppure a seguito di opportune verifiche effettuate in  loco.
Qualora, entro sei mesi dalla data  di  assunzione  di  servizio,  il
dipendente trasferito non  produca  al  Ministero  per  causa  a  lui
imputabile l'attestazione rilasciata dalla sede all'estero, lo stesso
perde il diritto alla corresponsione del contributo fisso di  cui  al
comma 1 e la quota gia' pagata all'atto dell'assunzione  di  servizio
e' recuperata a cura dell'Amministrazione. 
    4. Qualora dipendenti fra loro coniugati  siano  trasferiti  allo
stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta',  e
sempre che il divario fra le date di  assunzione  di  servizio  nella
sede sia inferiore a centottanta giorni,  il  contributo  di  cui  al
comma 1 spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella  misura
piu' elevata, con gli aumenti che spetterebbero se il coniuge fosse a
carico.  Con  decreto  del  Ministro  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da rivedere con cadenza annuale,  sono
individuate  le  sedi  all'estero   caratterizzate   da   particolari
situazioni abitative, con specifico riferimento  alla  disponibilita'
di alloggi parzialmente  o  totalmente  arredati,  e  logistiche,  da
condizioni eccezionali sotto il profilo della sicurezza e del disagio
del personale, oppure da particolari livelli delle indennita' di base
per le quali il contributo di cui al comma 1 puo' essere  corrisposto
in misura diversa rispetto alla parametrazione stabilita al  medesimo
comma. Dall'applicazione di tale decreto non devono derivare nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica"; 
    c) l'articolo 200 e' abrogato; 
    d) all'articolo 201, dopo  la  parola:  "domestici",  le  parole:
"nonche' per i trasporti di cui all'articolo 199" sono soppresse; 
    e)  al  secondo  comma  dell'articolo  202,   dopo   la   parola:
"domestici", le parole: "ed eventualmente alle  spese  di  spedizione
degli effetti" sono soppresse. 
    2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d) e e), si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2014. 
    3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». 
    All'articolo 10: 
    al comma 1, le parole:  «119,  comma  5»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «119, quinto comma»; 
    al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: 
    «f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione  della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni  assunte
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso  alle  misure  di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    f-ter) promuove il ricorso alle modalita' di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98»; 
    al comma 3: 
    all'alinea, la parola: «relativi» e' sostituita  dalle  seguenti:
«della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente»; 
    alla lettera a), dopo le parole: «specifiche attivita'  di»  sono
inserite le seguenti: «valutazione e»; 
    alla lettera b), le parole: «esercita funzioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «svolge azioni» e le parole: «specifiche strutture di
sostegno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «qualificati  soggetti
pubblici di settore»; 
    dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
    «b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche,  sull'attuazione  dei  programmi  e  sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali; 
    b-ter) promuove, nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi»; 
    la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione di
programmi  per  la  conduzione  di  specifici  progetti  a  carattere
sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d)»; 
    al comma 4, primo periodo,  dopo  le  parole:  «Ministro  per  la
pubblica amministrazione,» sono inserite  le  seguenti:  «sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,»; 
    al comma 4, secondo  periodo,  le  parole:  «prevedendo  altresi'
forme di rappresentanza delle  amministrazioni,  anche  territoriali,
coinvolte nei programmi» sono soppresse; 
    al comma 4, dopo il  quinto  periodo  e'  inserito  il  seguente:
«All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia  e'  assicurata  una
adeguata rappresentanza delle amministrazioni territoriali»; 
    al comma 5, secondo periodo, le  parole:  «dalla  conversione  in
legge del presente decreto-legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto»; 
    al  comma  5,  sesto  periodo,  le  parole:  «in  servizio»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal servizio»; 
    al comma  9  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «I
componenti  del  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e  verifica  degli
investimenti pubblici restano in carica sino alla  naturale  scadenza
degli stessi incarichi»; 
    dopo il comma 10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Le  assunzioni  a  tempo  determinato  effettuate  dalle
regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  ove
siano  finanziate  con  fondi  strutturali  europei  e  siano   volte
all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi»; 
    i commi 11, 12, 13 e 14 sono soppressi; 
    dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti: 
    «14-bis.   In   casi   eccezionali,   l'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,  di  cui
al decreto legislativo  9  gennaio  1999,  n.  1,  puo'  assumere  le
funzioni dirette di autorita' di gestione e di soggetto  responsabile
per l'attuazione di programmi ed  interventi  speciali,  a  carattere
sperimentale, nonche' nelle ipotesi previste  dalla  lettera  d)  del
comma 3. 
    14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
rapporti tra l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa,  anche  al  fine  di  individuare  le  piu'  idonee   forme   di
collaborazione  per  l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e
prerogative di legge». 
    All'articolo 11: 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1.  I  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  188-ter  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.  Sono  tenuti  ad  aderire  al  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo  188-bis,
comma 2, lettera a), gli enti e le  imprese  produttori  iniziali  di
rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono  o
trasportano  rifiuti  speciali  pericolosi  a  titolo   professionale
compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che
effettuano  operazioni   di   trattamento,   recupero,   smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali  pericolosi,
inclusi  i  nuovi  produttori  che  trattano  o   producono   rifiuti
pericolosi. Sono altresi' tenuti ad aderire al  SISTRI,  in  caso  di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono  affidati  i  rifiuti
speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli  stessi  da
parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa  che  effettua
il successivo trasporto. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo  economico  e  il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. 
    2. Possono aderire al sistema di controllo  della  tracciabilita'
dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis,  comma  2,  lettera
a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i
commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1. 
    3.Con uno o piu'  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono
essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1 e  sono
individuate, nell'ambito degli  enti  o  imprese  che  effettuano  il
trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di  soggetti  a  cui  e'
necessario estendere il sistema di tracciabilita' dei rifiuti di  cui
all'articolo 188-bis"»; 
    al comma 2,  dopo  la  parola:  «rifiuti»,  ovunque  ricorre,  e'
inserita  la  seguente:  «speciali»  e  dopo  le  parole:  «a  titolo
professionale» sono inserite le seguenti: «compresi i vettori  esteri
che  effettuano  trasporti  di  rifiuti  all'interno  del  territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio» ed
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,  adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello  sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sono
disciplinate  le  modalita'  di  una  fase  di  sperimentazione   per
l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli  enti
o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  urbani  pericolosi  a
titolo  professionale,  compresi  i  vettori  esteri  che  effettuano
trasporti di rifiuti urbani  pericolosi  all'interno  del  territorio
nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio,  o
che effettuano  operazioni  di  trattamento,  recupero,  smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi,  a  partire
dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta
o stazioni ecologiche comunali  o  altre  aree  di  raggruppamento  o
stoccaggio»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Nei dieci mesi successivi alla data del 1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo»; 
    al comma 7, capoverso 4-bis: 
    dopo la parola: «semplificazioni», ovunque ricorre, sono inserite
le seguenti: «e l'ottimizzazione»; 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «alla  semplificazione»  sono
inserite le seguenti: «e all'ottimizzazione»; 
    al secondo periodo, le parole da: «sono finalizzate» fino a: «per
gli utenti» sono sostituite  dalle  seguenti:  «sono  finalizzate  ad
assicurare un'efficace tracciabilita' dei rifiuti e a ridurre i costi
di esercizio del sistema,  laddove  cio'  non  intralci  la  corretta
tracciabilita'  dei  rifiuti  ne'  comporti  un  aumento  di  rischio
ambientale o sanitario»; 
    al comma 8: 
    al primo periodo, dopo le  parole:  «alle  semplificazioni»  sono
inserite le  seguenti:  «e  all'ottimizzazione»  e  dopo  le  parole:
«operative  le  semplificazioni»  sono  inserite  le   seguenti:   «e
l'ottimizzazione»; 
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «il  31  gennaio  2014»  sono
sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni lavorativi dalla data  di
inizio di detta operativita'»; 
    al   comma   9,   primo   periodo,   dopo   le   parole:   «delle
semplificazioni» sono inserite le seguenti: «, dell'ottimizzazione»; 
    al  comma  10  e'  aggiunto,  in  fine,  il   seguente   periodo:
«Dall'attuazione del presente  comma  non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica»; 
    dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: 
    «12-bis.  I  commi  1  e  1-bis  dell'articolo  190  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti: 
    "1. Sono obbligati alla compilazione e  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico dei rifiuti: 
    a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti  speciali
pericolosi e gli enti e le imprese  produttori  iniziali  di  rifiuti
speciali non pericolosi di cui alle lettere  c)  e  d)  del  comma  3
dell'articolo  184  e  di  rifiuti   speciali   non   pericolosi   da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla  lettera
g) del comma 3 dell'articolo 184; 
    b) gli altri detentori di  rifiuti,  quali  enti  e  imprese  che
raccolgono e trasportano  rifiuti  o  che  effettuano  operazioni  di
preparazione  per  il  riutilizzo  e  di  trattamento,   recupero   e
smaltimento, compresi i nuovi produttori  e,  in  caso  di  trasporto
intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali  in
attesa della presa in  carico  degli  stessi  da  parte  dell'impresa
navale o  ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo
trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; 
    c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 
    1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della  tenuta  dei  registri  di
carico e scarico: 
    a)  gli  enti  e  le   imprese   obbligati   o   che   aderiscono
volontariamente al sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lettera  a),
dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; 
    b) le  attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri  rifiuti
speciali non pericolosi effettuate dagli enti  e  imprese  produttori
iniziali. 
    1-ter. Gli imprenditori agricoli di  cui  all'articolo  2135  del
codice civile produttori iniziali  di  rifiuti  pericolosi  adempiono
all'obbligo della tenuta dei registri di carico  e  scarico  con  una
delle due seguenti modalita': 
    a) con la conservazione progressiva per tre anni  del  formulario
di identificazione di cui all'articolo  193,  comma  1,  relativo  al
trasporto dei rifiuti, o della copia  della  scheda  del  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); 
    b)  con  la  conservazione  per  tre  anni   del   documento   di
conferimento di rifiuti pericolosi prodotti  da  attivita'  agricole,
rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di  detti  rifiuti
nell'ambito  del  'circuito   organizzato   di   raccolta'   di   cui
all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 
    1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate
le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative  dei
rifiuti prodotti o soggetti alle  diverse  attivita'  di  trattamento
disciplinate dalla  presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni  devono
essere effettuate: 
    a) per gli enti e le imprese  produttori  iniziali,  entro  dieci
giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; 
    b) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni  lavorativi  dalla
presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati  da
detta attivita'; 
    c) per gli  enti  e  le  imprese  che  effettuano  operazioni  di
trattamento, entro due giorni lavorativi  dalla  presa  in  carico  e
dalla conclusione dell'operazione di trattamento; 
    d) per gli intermediari  e  i  commercianti,  almeno  due  giorni
lavorativi prima dell'avvio dell'operazione  ed  entro  dieci  giorni
lavorativi dalla conclusione dell'operazione". 
    12-ter. All'articolo 190, comma  3,  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, le parole: "I soggetti di cui al comma 1,"  sono
sostituite dalle seguenti: "I produttori iniziali di rifiuti speciali
non pericolosi di cui al comma 1, lettera a),". 
    12-quater. All'articolo 193, comma 1, del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, l'alinea e' sostituito dal  seguente:  "Per  gli
enti e le imprese che raccolgono e trasportano  rifiuti  e  non  sono
obbligati o non aderiscono volontariamente al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono essere accompagnati da
un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno  i
seguenti dati:". 
    12-quinquies. All'articolo 212 del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, dopo il comma 19 e' inserito il seguente: 
    "19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  di   iscrizione   all'Albo
nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori  agricoli  di   cui
all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di  rifiuti,
per il  trasporto  dei  propri  rifiuti  effettuato  all'interno  del
territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del
conferimento degli stessi nell'ambito  del  circuito  organizzato  di
raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183"»; 
    al comma 13: 
    al secondo periodo, dopo le parole: «monitoraggio e concertazione
del SISTRI»  sono  inserite  le  seguenti:  «comprendente,  oltre  ai
soggetti gia' partecipanti al soppresso comitato di vigilanza, almeno
un rappresentante scelto tra  le  associazioni  nazionali  di  tutela
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare»; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tavolo tecnico  di
monitoraggio e concertazione del SISTRI provvede, inoltre, ad inviare
ogni sei mesi al Parlamento una relazione sul proprio operato»; 
    dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
    «14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del personale  e  delle
strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato   nell'ottica   del
contenimento della spesa pubblica, di conseguire il rafforzamento del
contrasto  al  traffico  illecito  dei  rifiuti  operato  dal   Corpo
forestale in base a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera
h), della legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
193 del 21 agosto 2006,  nonche'  di  migliorare  l'efficienza  delle
operazioni inerenti la loro tracciabilita', all'articolo  108,  comma
8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  e  successive
modificazioni, al secondo periodo,  dopo  le  parole:  "articolazioni
centrali" sono inserite le seguenti: "e periferiche".  All'attuazione
del presente comma  si  provvede  avvalendosi  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». 
    All'articolo 12: 
    al comma 1, le parole: «sentita  l'ARPA  della  regione  Puglia,»
sono soppresse,  dopo  le  parole:  «che  hanno  ottenuto  parere  di
compatibilita' ambientale» sono  inserite  le  seguenti:  «,  per  la
discarica di rifiuti non pericolosi nel  2010,»  e  dopo  le  parole:
«valutazione d'impatto ambientale» sono inserite le seguenti: «,  per
la discarica di rifiuti pericolosi nel 1995,»; 
    al comma 2, le  parole:  «sentiti  l'Istituto  superiore  per  la
protezione e ricerca ambientale e» sono  sostituite  dalla  seguente:
«sentita»; 
    al comma 4 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Tale
disciplina trova applicazione dalla data di  nomina  del  commissario
straordinario»; 
    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
    «5-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai  fini  della  confisca  per
equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia  ad  oggetto
societa', aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli,  nonche'  quote
azionarie  o  liquidita'   anche   se   in   deposito,   il   custode
amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione  agli
organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuita' e
lo  sviluppo  aziendali,  esercitando  i  poteri   di   vigilanza   e
riferendone all'autorita' giudiziaria. In caso  di  violazione  della
predetta finalita' l'autorita'  giudiziaria  adotta  i  provvedimenti
conseguenti e puo'  nominare  un  amministratore  nell'esercizio  dei
poteri  di  azionista.  Con  la  nomina  si  intendono  eseguiti  gli
adempimenti di cui all'articolo 104 delle  norme  di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di  sequestro  in
danno di societa' che gestiscono stabilimenti di interesse strategico
nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di  cui
al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2013, n. 89". 
    5-ter. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 4 giugno  2013,
n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
89, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Al  commissario
e' attribuito il potere  di  redigere  e  approvare  il  bilancio  di
esercizio   e,   laddove   applicabile,   il   bilancio   consolidato
dell'impresa soggetta a commissariamento". 
    5-quater. L'articolo 3, comma 3,  del  decreto-legge  3  dicembre
2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  dicembre
2012, n. 231, si interpreta nel senso che per  beni  dell'impresa  si
devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre
imprese, nonche' i cespiti aziendali alle stesse facenti capo. 
    5-quinquies. L'articolo 1, comma 3, del  decreto-legge  4  giugno
2013, n. 61, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2013,  n.  89,  si  interpreta  nel  senso  che,  ferma  restando  la
legittimazione del commissario straordinario  a  gestire  e  disporre
delle linee  di  credito  e  dei  finanziamenti  ivi  richiamati,  la
titolarita' dei medesimi resta in capo all'impresa commissariata». 
    Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
    «Art. 12-bis (Norma di coordinamento per  le  regioni  e  per  le
province autonome). - 1. Le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano adeguano il proprio  ordinamento  alle  disposizioni  di
principio desumibili dal presente decreto ai sensi dell'articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, dei rispettivi  statuti  speciali  e
delle relative norme di attuazione. 
    2. Sono fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto
speciale ed alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dai
rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di  attuazione,
nonche' ai sensi degli articoli 2 e 10 della legge costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3».