IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la Direttiva 2009/28/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio sulla  promozione  dell'uso  dell'energia  da
fonti rinnovabili, recante modifica e  successiva  abrogazione  delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE e il relativo  decreto  legislativo
di recepimento del 3 marzo 2011, n. 28; 
  Vista la Direttiva 2009/30/CE del 23  aprile  2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE
e abroga la direttiva 93/12/CEE e il relativo decreto legislativo  di
recepimento del 31 marzo 2011, n. 55; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  23  gennaio  2012  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico  e  con  il  Ministro  delle
politiche agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del  7  febbraio  2012,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, che istituisce il sistema nazionale  di  certificazione
di biocarburanti e bioliquidi; 
  Visto il decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  recante  interventi
urgenti per i  settori  dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79,  e  successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni, recante norme in materia ambientale; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
24 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  265  del  14
novembre  2005,  supplemento  n.  18,  recante   direttive   per   la
regolamentazione dell'emissione dei certificati verdi alle produzioni
di energia di cui all'art. 1, comma 71, della legge 23  agosto  2004,
n. 239; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al  decreto  legislativo  8
febbraio 2007,  n.  20,  di  attuazione  della  direttiva  2004/8/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218  del  19  settembre  2011,
sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di  calore
utile  sul  mercato  interno  dell'energia,  e   modificativa   della
direttiva 92/42/CE; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011 di definizione del regime di sostegno per  la  cogenerazione  ad
alto rendimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  218  del  19
settembre 2011; 
  Visto  il  decreto  6  luglio  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali, recante «Attuazione dell'art. 24 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  159
del 10 luglio 2012»; 
  Visto il decreto 28  dicembre  2012  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente  e  delle  tutela
del territorio e del mare  recante  «Determinazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di  risparmio  energetico  che  devono  essere
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il
gas per gli anni  dal  2013  al  2016  e  per  il  potenziamento  del
meccanismo  dei  certificati  bianchi   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013, supplemento ordinario n. 1; 
  Visto il decreto-legge  22  giugno  2012  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n.  134,  e  in  particolare
l'art. 34 recante disposizioni in materia di biocarburanti; 
  Considerato che la strategia comune europea delineata nel pacchetto
clima-energia  «20-20-20»,  pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione  Europea  del  5  giugno  2009  prefigura  uno   scenario
energetico europeo piu' sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione
delle emissioni di CO2, l'aumento del ricorso a energie rinnovabili e
la maggior efficienza energetica e che, in  particolare,  l'obiettivo
italiano sulle energie rinnovabili derivante  da  tale  Pacchetto  e'
pari al 17% del consumo finale di energia al 2020; 
  Visto il Piano d'Azione Nazionale sulle energie  rinnovabili  (PAN)
di cui alla direttiva 2009/28/CE, adottato dal Governo nazionale  nel
giugno 2010; 
  Considerato che  l'Unione  Europea  con  la  direttiva  28/2009  ha
stabilito  un  obbligo  di  immissione  in  consumo  di  miscele   di
carburanti aventi il 10% in contenuto energetico di bioenergia per il
settore trasporti entro il 2020; 
  Viste le Comunicazioni della Commissione europea  del  21  dicembre
2007 COM (2007) 80 sui mercati guida: un'iniziativa per l'Europa, del
13 febbraio 2012  COM  (2012)  60  sull'innovazione  per  una  scelta
sostenibile: una bioeconomia per l'Europa, del 10  ottobre  2012  COM
(2012) 582 su un'industria europea piu' forte per la  crescita  e  la
ripresa economica; 
  Vista la Comunicazione della Commissione Europea dell'8 marzo  2011
COM(2011)112 relativa ad una  tabella  di  marcia  verso  un'economia
competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare dell'8
marzo 2013, comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del  27  marzo
2013, con il quale e' stato  approvato  il  documento  relativo  alla
nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN) che ha impresso una  forte
spinta alla diffusione dei  biocarburanti  grazie  allo  sviluppo  di
quelli di II e III generazione; 
  Rilevato che la Commissione europea ha presentato,  il  17  ottobre
del 2012 una proposta di modifica della direttiva 2009/28/CE, con  la
quale  propone  di  limitare  l'utilizzo  di   biocarburanti   di   I
generazione ai fini degli obblighi di miscelazione nei carburanti per
il settore trasporti al 2020; 
  Visto il citato decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28  recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e,   in
particolare, l'art. 4 comma 6 ove e' previsto  che  con  decreto  del
Ministro  dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  il  Ministro
dell'Ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  sono
stabilite  specifiche   procedure   autorizzative,   con   tempistica
accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi  di  realizzazione
di impianti di produzione da fonti  rinnovabili  in  sostituzione  di
altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili; 
  Considerato  che  il  predetto  art.  4,  comma   6   deve   essere
interpretato secondo  il  proprio  tenore  letterale,  riferito  alla
realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili, nonche'
alla luce delle finalita' perseguite dal predetto decreto legislativo
n.  28/2011  riferite  dall'art.  1  anche  al  raggiungimento  degli
obiettivi in materia di quota di energia  da  fonti  rinnovabili  nei
trasporti nonche' in relazione alle specifiche  finalita'  perseguite
dallo stesso art. 4 il cui comma 1  sancisce  la  necessita'  che  la
costruzione e l'esercizio di tutti  gli  impianti  di  produzione  di
energia da fonti  rinnovabili  siano  disciplinati  secondo  speciali
procedure amministrative semplificate, accelerate,  proporzionate  ed
adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione; 
  Rilevato che,  alla  stregua  delle  pregresse  considerazioni,  il
predetto regime semplificato deve  essere  esteso  agli  impianti  di
produzione di fonti energetiche provenienti da biomasse di seconda  e
di terza generazione ovverossia con filiera di produzione  a  partire
da biomassa o prodotti di origine agricola o forestale  comunque  non
destinati  al  consumo  umano   o   degli   animali   ovvero   scarti
dell'industria   alimentare   ovvero   di   colture   dedicate   alla
valorizzazione energetica (alghe e microalghe)  non  in  competizione
con la filiera alimentare o derivanti da altri processi; 
  Rilevato  che  nei  predetti  casi  la  produzione  di   bioliquidi
combustibili   comporta   la   riduzione    dell'utilizzazione    dei
combustibili di origine fossile con la conseguente riduzione di CO2 e
di  altri   fattori   inquinanti   e   consente   una   utilizzazione
eco-compatibile degli indicati prodotti; 
  Considerato, infine, che ove  i  bioliquidi  combustibili  ottenuti
dagli impianti di fonti rinnovabili di cui al presente decreto, siano
poi utilizzati quali fonte di energia primaria  per  il  settore  dei
trasporti e da tale momento gli  stessi  devono  essere  assoggettati
alla  disciplina  dei  carburanti  per  auto-trazione,  ai  fini   di
garantire la necessaria tutela ambientale, sanitaria e fiscale; 
  Visto l'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 aprile 2013; 
  Data comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota n.
0019226, dell'8 ottobre 2013, cosi' come attestata  dalla  Presidenza
del Consiglio dei Ministri con nota, n.  DAGL  0006479  P-,  di  pari
data, con cui e' stato comunicato il nulla osta  all'ulteriore  corso
del provvedimento; 
 
                               Adotta 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
bioraffinerie di seconda e di  terza  generazione  sulla  base  delle
seguenti definizioni: 
    a) bioraffinazione : attivita' che consiste nell'integrazione  di
processi di conversione della biomassa di natura  chimica,  fisica  o
microbiologica al fine di produrre biocarburanti, prodotti biochimici
ad alto valore aggiunto e bioenergia. Gli impianti ricadenti in unico
sito dedicati alle lavorazioni e alle  trasformazioni  necessarie  ai
predetti processi compongono una fattispecie impiantistica denominata
bioraffineria.  Nell'ambito  della   attivita'   di   bioraffinazione
rientrano differenti tipologie di materie  prime  in  ingresso  e  di
processi; 
    b) bioraffinerie di prima generazione: sistemi con  capacita'  di
processo fissa e privi di flessibilita' con una filiera di produzione
a partire da biomassa e prodotti di origine agricola  o  forestale  e
anche della filiera agricola convenzionale; 
    c) bioraffinerie di  seconda  generazione:  sistemi  che  possono
produrre  diversi  materiali  per   una   pluralita'   di   possibili
utilizzazioni a partire da biomassa e prodotti di origine agricola  o
forestale, scarti dell'industria  agroalimentare  e  alimentare  (es.
grassi animali), oli esausti; 
    d)  bioraffinerie  di  terza  generazione:  sistemi  che  possono
produrre  diversi  materiali  per   una   pluralita'   di   possibili
utilizzazioni a partire da biomasse ottenute mediante  valorizzazioni
di terreni marginali o non agricoli o in mare; 
    e) per biomassa a filiera  corta  si  intende  la  materia  prima
approvvigionata secondo modalita' eco-sostenibili  sotto  il  profilo
dell'emissione di CO2. 
  2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano,  altresi',  le
definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3  marzo  2011,
n. 28. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 2  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n. 28 (Attuazione  della  direttiva  2009/28/CE
          sulla   promozione   dell'uso   dell'energia    da    fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2011, n. 71, S.O.: 
              «Art. 2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto  legislativo  si  applicano  le  definizioni  della
          direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del 26  giugno  2003.  Si  applicano  inoltre  le  seguenti
          definizioni: 
                a)   «energia   da   fonti   rinnovabili»:    energia
          proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale  a  dire
          energia   eolica,    solare,    aerotermica,    geotermica,
          idrotermica  e  oceanica,  idraulica,  biomassa,   gas   di
          discarica, gas residuati  dai  processi  di  depurazione  e
          biogas; 
                b)   «energia   aerotermica»:   energia    accumulata
          nell'aria ambiente sotto forma di calore; 
                c) «energia geotermica»: energia immagazzinata  sotto
          forma di calore nella crosta terrestre; 
                d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle
          acque superficiali sotto forma di calore; 
                e)  «biomassa»:  la   frazione   biodegradabile   dei
          prodotti,  rifiuti   e   residui   di   origine   biologica
          provenienti   dall'agricoltura    (comprendente    sostanze
          vegetali e animali), dalla silvicoltura e  dalle  industrie
          connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci  e
          le potature  provenienti  dal  verde  pubblico  e  privato,
          nonche' la parte biodegradabile dei rifiuti  industriali  e
          urbani; 
                f) «consumo finale  lordo  di  energia»:  i  prodotti
          energetici forniti a  scopi  energetici  all'industria,  ai
          trasporti, alle famiglie, ai servizi,  compresi  i  servizi
          pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla  pesca,
          ivi compreso il consumo di elettricita'  e  di  calore  del
          settore elettrico per la produzione di  elettricita'  e  di
          calore, incluse le perdite di elettricita' e di calore  con
          la distribuzione e la trasmissione; 
                g)  «teleriscaldamento»  o  «teleraffrescamento»:  la
          distribuzione di energia termica in forma di vapore,  acqua
          calda o  liquidi  refrigerati,  da  una  o  piu'  fonti  di
          produzione verso una pluralita' di edifici o  siti  tramite
          una rete, per  il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di
          spazi, per processi di lavorazione e per  la  fornitura  di
          acqua calda sanitaria; 
                h)  «bioliquidi»:  combustibili  liquidi  per   scopi
          energetici diversi dal trasporto, compresi  l'elettricita',
          il  riscaldamento  ed  il  raffreddamento,  prodotti  dalla
          biomassa; 
                i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi  per
          i trasporti ricavati dalla biomassa; 
                l) «garanzia di origine»: documento  elettronico  che
          serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una
          determinata quota o un determinato quantitativo di  energia
          sono stati prodotti  da  fonti  rinnovabili  come  previsto
          all'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva  2003/54/CE  e
          dai provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, comma 5,
          del decreto-legge 18 giugno 2007, n.  73,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125; 
                m)   «edificio    sottoposto    a    ristrutturazione
          rilevante»: edificio  che  ricade  in  una  delle  seguenti
          categorie: 
                  i)  edificio  esistente  avente  superficie   utile
          superiore   a   1000    metri    quadrati,    soggetto    a
          ristrutturazione   integrale   degli    elementi    edilizi
          costituenti l'involucro; 
                  ii) edificio esistente  soggetto  a  demolizione  e
          ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; 
                n) «edificio di nuova costruzione»: edificio  per  il
          quale la richiesta del pertinente titolo edilizio, comunque
          denominato, sia stata presentata successivamente alla  data
          di entrata in vigore del presente decreto; 
                o) «biometano»:  gas  ottenuto  a  partire  da  fonti
          rinnovabili avente caratteristiche e condizioni di utilizzo
          corrispondenti a  quelle  del  gas  metano  e  idoneo  alla
          immissione nella rete del gas naturale; 
                p)  «regime  di  sostegno»:   strumento,   regime   o
          meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di  Stati
          membri, inteso a promuovere l'uso delle  energie  da  fonti
          rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a  cui
          possono essere vendute o aumentando, per mezzo di  obblighi
          in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il  volume
          acquistato  di  dette  energie.  Comprende,  non   in   via
          esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o
          gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi  di
          sostegno all'obbligo in  materia  di  energie  rinnovabili,
          compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi  di
          sostegno diretto dei prezzi, ivi  comprese  le  tariffe  di
          riacquisto e le sovvenzioni; 
                q) «centrali ibride»: centrali che producono  energia
          elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia  fonti
          rinnovabili, ivi inclusi gli  impianti  di  co-combustione,
          vale a dire gli impianti che  producono  energia  elettrica
          mediante combustione di fonti non rinnovabili  e  di  fonti
          rinnovabili.».