IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di  emanare  misure
per l'avvio del piano  «Destinazione  Italia»,  per  il  contenimento
delle tariffe elettriche e  del  gas,  per  la  riduzione  dei  premi
rc-auto,   per   l'internazionalizzazione,   lo   sviluppo    e    la
digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per  la  realizzazione
di  opere  pubbliche,  quali  fattori  essenziali  di   progresso   e
opportunita' di arricchimento economico, culturale e  civile  e,  nel
contempo, di rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 13 dicembre 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del  Ministro   dello
sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1° gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe elettriche sull'energia prodotta. 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    b) agli impianti incentivati ai sensi del  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio  2012,  supplemento
ordinario n. 143, fatta eccezione per  quelli  ricadenti  nel  regime
transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto. 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non  eccede  i  tre  anni,  essa  e'  ridotta  alla  meta'.
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    b) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220,  le  parole  «,
per il  contenimento  del  consumo  energetico  degli  edifici»  sono
soppresse; 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  10. All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22,
dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all'articolo 1,  comma
7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all'articolo 57,
comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge n. 5 del 2012, nell'ambito
della  determinazione  degli  indirizzi  della  politica   energetica
nazionale,  al  fine  di  sostenere   lo   sviluppo   delle   risorse
geotermiche.». 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il  rapporto  tra
l'ammontare complessivo di  tale  incentivo  e  il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della CO2,
le emissioni di gas serra attribuite all'impianto  sono  incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. Al secondo periodo del comma 2  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola: «5%» e' sostituita  dalla
seguente: «4,5%». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla  seguente:  «2020»  e  le  parole:  «e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente»   sono
soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge  27  dicembre
2006, n. 296, e' determinata in una quota  percentuale  di  tutto  il
carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello  stesso  anno
solare, calcolata sulla base del tenore energetico.  Entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto  di
natura non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentito  il  Comitato  tecnico  consultivo   biocarburanti   di   cui
all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 28, si provvede ad  aggiornare  le  condizioni,  i  criteri  e  le
modalita' di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma
368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n.  296.  Al  comma  5-ter
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  sono
apportate le seguenti modificazioni: al secondo punto dell'elenco  le
parole: «condotta all'interno degli stabilimenti  di  produzione  del
biodiesel» sono soppresse; al  terzo  punto  dell'elenco  le  parole:
«durante il processo di produzione del biodiesel» sono soppresse;  al
quarto  punto  dell'elenco  le  parole:   «condotta   nelle   aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto  dell'elenco  dopo  le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al comma 5-quienquies dell'articolo 33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  «A  decorrere  dall'anno  2014,  la  misura  massima  sopra
indicata e' pari al 40%. Con decreto di natura non regolamentare  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Comitato  tecnico
consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma  5-sexies  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare il
valore della misura massima sopra indicata.». 
  16. All'articolo 15, comma 5, del  decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, le parole: «con i criteri di cui alle  lettere  a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578»  sono
sostituite dalle seguenti:  «con  le  modalita'  di  calcolo  di  cui
all'articolo 14 comma 8. In ogni caso dal rimborso di cui al presente
comma sono detratti i  contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di
localita',  valutati  secondo  la   metodologia   della   regolazione
tariffaria vigente».