IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha
proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di  Stato,
sig. Paolo Fadda; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art.  1,  comma  1,  lettera  e)  del
sopracitato decreto, il Sottosegretario di  Stato  e'  delegato  alla
trattazione ed alla firma degli  atti  relativi  alla  materia  della
salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999,  n.  230,  concernente
disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma
della legge n. 419 del 1998; 
  Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
che, al fine di dare completa attuazione al riordino  della  medicina
penitenziaria, definisce le modalita' e i criteri  di  trasferimento,
dal   Dipartimento   dell'Amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie,  dei
rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e
beni strumentali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, recante «Modalita' e criteri  per  il  trasferimento  al
Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie,  dei  rapporti
di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle  attrezzature  e  beni
strumentali in materia di sanita'  penitenziaria»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2008, n. 126; 
  Visto  il  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211,   recante
«Interventi  urgenti  per  il  contrasto  della  tensione   detentiva
determinata dal  sovraffollamento  delle  carceri»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9; 
  Visto in particolare l'art. 3-ter  del  decreto-legge  22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, contenente disposizioni  per  il  definitivo  superamento
degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013
il termine per il completamento del  processo  di  superamento  degli
Ospedali psichiatrici giudiziari; 
  Visto altresi' il comma 2, del suddetto  art.  3-ter,  che  dispone
che, con decreto di  natura  non  regolamentare  del  Ministro  della
salute, adottato di concerto con  il  Ministro  della  giustizia,  di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti  ad
integrazione di quanto previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  14  gennaio  1997,  pubblicato  nel  S.O.  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  42  del  20   febbraio   1997,   ulteriori   requisiti
strutturali, tecnologici ed  organizzativi,  anche  con  riguardo  ai
profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere
le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero  in
Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di  cura
e custodia; 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia,  del  1°  ottobre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  270  del  19  novembre  2012,  concernente  la
definizione,  ad  integrazione  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 14  gennaio  1997,  di  ulteriori  requisiti  strutturali,
tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili  di
sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le  persone
cui sono applicate le misure di sicurezza del  ricovero  in  Ospedale
psichiatrico  giudiziario  e  dell'assegnazione  a  casa  di  cura  e
custodia; 
  Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22  dicembre
2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  febbraio
2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno
2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette  risorse  sono
assegnate alle regioni e provincie autonome mediante la procedura  di
attuazione  del  programma  straordinario  di  investimenti  di   cui
all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»; 
  Visto l'art. 20 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e  successive
modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale
di  interventi  in  materia  di  ristrutturazione   edilizia   e   di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze  sanitarie  assistenziali  per  anziani  e
soggetti non autosufficienti; 
  Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del  28  dicembre
1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla  legge  26  febbraio
1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del
programma di investimenti, nonche' le tabelle «F» ed «E» delle  leggi
finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000,  n.  388,  28
dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n.
350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27  dicembre
2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203,  23
dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n.
183 e 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Visto  il  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del  Paese  mediante
un piu' alto livello di tutela della salute»; 
  Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13  settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del
decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9  con  il  seguente:  «le  predette
risorse,  in  deroga  alla  procedura  di  attuazione  del  programma
pluriennale di interventi di cui all'art. 20  della  legge  11  marzo
1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto  del  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa intesa sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto  del  Ministro
della salute di approvazione di uno specifico programma  di  utilizzo
proposto dalla medesima  regione.  All'erogazione  delle  risorse  si
provvede per stati  di  avanzamento  dei  lavori.  Per  le  provincie
autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni  di  cui
all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»; 
  Considerato  che  sullo  stanziamento  destinato  al  finanziamento
dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno  2012,  sullo  stato  di
previsione del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  ai  sensi
dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988,  come  risultante  dalla
legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60
milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/11  e
dalla  variazione  incrementativa  in  attuazione  dell'art.  14  del
decreto-legge n.  78/10,  pari  complessivamente  a  1.190.435.413,00
euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti  complessivamente
pari a  29.204.796,00  euro,  di  cui  7.174.171,00  euro,  ai  sensi
dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
e  22.031.625,00  euro,  ai  sensi  dell'art.   2,   comma   1,   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto  per
l'anno 2012 - di  120  milioni  di  euro  per  il  finanziamento  del
superamento  degli  OPG  (che  costituisce  il   10,1%   del   valore
complessivo  di  1.190.435.413,00  euro)  la  predetta  riduzione  di
29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro; 
  Considerato che per l'esercizio  2013,  l'iniziale  importo  di  60
milioni di euro e' stato  complessivamente  ridotto  di  3.247.964,00
euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi  del  citato  art.  13,  comma
1-quinquies del decreto-legge n. 16/12 e 2.748.000,00 euro  ai  sensi
dell'art. 7, comma 12,  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Rideterminato quindi,  nei  seguenti  valori,  lo  stanziamento  di
bilancio per le finalita' di cui al citato art. 3-ter, comma  6,  del
decreto-legge n. 211/11: 
    esercizio 2012: 117.055.955,00 euro; 
    esercizio 2013: 56.752.036,00 euro, 
  per  un  valore  complessivamente  pari,  nei   due   esercizi,   a
173.807.991,00 euro; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28  dicembre   2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del  7  febbraio  2013,  di
riparto del finanziamento previsto dal citato art.  3-ter,  comma  6,
della  legge  17  febbraio  2012,  n.  9,  come  rideterminato  dalle
disposizioni su indicate; 
  Dato atto altresi' che l'art. 3, comma 1, del  citato  decreto  del
Ministro della salute di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che  le  Regioni  possono
stipulare specifici accordi interregionali per  la  realizzazione  di
strutture comuni in cui ospitare  i  soggetti  internati  provenienti
dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro  della  salute
di approvazione del programma si provvede  anche  a  individuare,  in
caso  di  accordo  interregionale,  la  Regione  beneficiaria   della
relativa somma; 
  Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della  salute  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  28
dicembre  2012  ripartisce  alla  Regione   Toscana   la   somma   di
€ 9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di € 2.002.115,46; 
  Visto il  decreto-legge  25  marzo  2013,  n.  24,  convertito  con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni
urgenti in materia sanitaria»; 
  Dato atto che l'art. 1, comma 2, del  citato  decreto  28  dicembre
2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola  Regione,
con  decreto  del  Ministro  della  salute  di  approvazione  di  uno
specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite; 
  Visto  l'Accordo  sottoscritto  dalle  Regioni  Toscana  e   Umbria
approvato con deliberazione della Giunta regionale della  Toscana  n.
330 del 6 maggio 2013 e  con  deliberazione  della  Giunta  regionale
dell'Umbria n. 365 del 22 aprile 2013 per  la  realizzazione  di  una
struttura  comune,  da  realizzare  nella  Regione  Toscana,  in  cui
ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Dato atto altresi' che detto Accordo dispone che le risorse pari  a
€ 2.002.115,46 ripartite alla  Regione  Umbria,  dal  citato  decreto
interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla  Regione
Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui  ospitare
i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria; 
  Visto il programma presentato dalla Regione Toscana nota  prot.  n.
126143 del 13 maggio 2013, di utilizzo delle risorse complessive pari
a  € 11.007.984,35,  derivanti  per  €  9.005.868,89  quali   risorse
ripartite alla Regione Toscana, e per €  2.002.115,46  quali  risorse
ripartite alla Regione Umbria con il citato decreto interministeriale
28 dicembre 2012; 
  Vista la nota prot. n. 152957 del 7 giugno  2013  e  le  successive
note integrative prot. n. 164573 del 20 giugno 2013 e prot. Ministero
della salute n. 17294 del 3 luglio 2013,  con  le  quali  la  Regione
Toscana fornisce i chiarimenti e  i  riscontri  richiesti  da  questo
Ministero con nota prot. n. 13292 del 22 maggio 2013; 
  Preso atto che il programma, approvato con D.G.R.  n.  715  del  26
agosto 2013, prevede la realizzazione dei seguenti interventi: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
€ 380.000,00; 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di € 1.250.367,17; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia Tiziano»  -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara", per  un  importo  a  carico
dello Stato di € 760.000,00; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato  di
€ 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00; 
  per un importo complessivo a carico dello Stato di € 11.007.984,34; 
  Acquisito, verbale prot. n. 126622440  del  4  settembre  2013,  il
parere espresso dagli  Uffici  competenti  delle  Direzioni  generali
della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione,  sulla  base  dei
requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre  2012  e
dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di  quanto  previsto
dal decreto-legge n. 24/13,  convertito  in  legge  n.  57/2013,  con
particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012; 
  Acquisito, con nota  del  2  dicembre  2013,  prot.  n.  27790,  il
concerto tecnico-finanziario  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze sull'importo complessivo pari a  € 11.007.984,35,  di  cui  €
9.005.868,89 quali  risorse  ripartite  alla  Regione  Toscana  ed  €
2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal  decreto
interministeriale  28  dicembre  2012,  da  assegnare  alla   Regione
Toscana; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato il programma  presentato  dalla  regione  Toscana,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 3 del decreto del  Ministro  della
salute del 28 dicembre  2012,  che  prevede  la  realizzazione  degli
interventi denominati: 
    1) «Struttura psichiatrica residenziale "Le Querce" -  Comune  di
Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di
€ 380.000,00; 
    2) «Area Vasta Sud  Est  -  residenza  sanitaria  per  la  salute
mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo
a carico dello Stato di € 1.250.367,17; 
    3) «Residenza sanitaria intermedia "Tiziano" -  Comune  di  Aulla
(MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per  un  importo  a  carico
dello Stato di € 760.000,00; 
    4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI)
- Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato  di
€ 1.250.367,17; 
    5) «Realizzazione residenza sanitaria per  esecuzione  misure  di
sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI)  AUSL  11
Empoli», per un importo a carico dello Stato di € 7.367.250,00. 
  Il programma, allegato al presente decreto, e' composto da: 
    1. D.G.R. n. 715 del 26 agosto 2013, 
    2. All. 1 alla D.G.R. n. 715 del 26 agosto 2013. 
  Nelle realizzande  strutture  saranno  ospitati  anche  i  soggetti
internati provenienti dalla Regione Umbria.