Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Abolizione della seconda rata dell'IMU 
 
  1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non
e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui
all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
per: 
    a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e  b),
del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 
    b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del
decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
    c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge
del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124; 
    d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui
all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,
posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,
comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011. 
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni
agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da
quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente
articolo. 
  3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di
assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta
municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del
decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata
dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse
di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro
2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto
ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro
87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro
1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno
limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della
Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre
2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,
pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la
detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna
tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo. 
  5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale
propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o
confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello
risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base
previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di
cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari
al 40 per cento, entro il (( 24 gennaio 2014 )). 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28
febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo
nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla
differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai
sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,
con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla
base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei
Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito
relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate
dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere
conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento
alle  stesse  tipologie  di  immobili  ai  sensi  del  comma   1   ((
dell'articolo  3  ))  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. 
  7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare
complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad
esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione
per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente
articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'
destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali
dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014. 
  8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza
locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale
propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente
articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo
complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente
decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi
erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati
all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma
10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del
decreto-legge n. 102 del 2013, per i quali non spettano le risorse di
cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma
8. 
  10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per
l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa
del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del
10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai
comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di
tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal
pagamento ai comuni. 
  11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,
approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni
beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono
autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro
il 15 dicembre 2013. 
  12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli
enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino
alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per
interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori
anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite
massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini
fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il
31 gennaio 2014. 
  (( 12-bis. Non sono applicati sanzioni ed  interessi  nel  caso  di
insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata  entro  il
termine del 24 gennaio 2014. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.   214
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              "Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale  propria).  -  1.   L'istituzione   dell'imposta
          municipale propria e' anticipata, in  via  sperimentale,  a
          decorrere dall'anno 2012, ed e' applicata in tutti i comuni
          del territorio nazionale in base agli articoli 8  e  9  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  in  quanto
          compatibili, ed alle disposizioni che seguono. 
              2. L'imposta municipale propria ha per  presupposto  il
          possesso di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504.  I  soggetti  richiamati  dall'articolo  2,  comma  1,
          lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504
          del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e  negli
          imprenditori agricoli professionali di cui  all'articolo  1
          del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e  successive
          modificazioni,   iscritti   nella   previdenza    agricola.
          L'imposta municipale propria non  si  applica  al  possesso
          dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa,
          ad  eccezione  di  quelle  classificate   nelle   categorie
          catastali A/1, A/8  e  A/9,  per  le  quali  continuano  ad
          applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione  di
          cui al comma  10.  Per  abitazione  principale  si  intende
          l'immobile, iscritto o  iscrivibile  nel  catasto  edilizio
          urbano  come  unica  unita'  immobiliare,  nel   quale   il
          possessore e il suo nucleo familiare dimorano  abitualmente
          e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui  i  componenti
          del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e
          la residenza anagrafica in  immobili  diversi  situati  nel
          territorio  comunale,  le  agevolazioni  per   l'abitazione
          principale e per le relative  pertinenze  in  relazione  al
          nucleo familiare si applicano per  un  solo  immobile.  Per
          pertinenze   dell'abitazione   principale   si    intendono
          esclusivamente   quelle   classificate   nelle    categorie
          catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita'
          pertinenziale  per  ciascuna  delle   categorie   catastali
          indicate,  anche  se   iscritte   in   catasto   unitamente
          all'unita' ad uso abitativo. I comuni  possono  considerare
          direttamente  adibita  ad  abitazione  principale  l'unita'
          immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
          da anziani o disabili  che  acquisiscono  la  residenza  in
          istituti di ricovero  o  sanitari  a  seguito  di  ricovero
          permanente, a condizione che la stessa non risulti  locata,
          l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini  italiani  non
          residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta'
          o di usufrutto in Italia,  a  condizione  che  non  risulti
          locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa  in  comodato
          dal soggetto passivo ai parenti in  linea  retta  entro  il
          primo grado che la utilizzano come  abitazione  principale,
          prevedendo che l'agevolazione operi  o  limitatamente  alla
          quota di rendita risultante in  catasto  non  eccedente  il
          valore  di  euro  500  oppure  nel  solo  caso  in  cui  il
          comodatario appartenga a un nucleo familiare con  ISEE  non
          superiore a 15.000 euro  annui.  In  caso  di  piu'  unita'
          immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata
          ad  una  sola  unita'  immobiliare.  L'imposta   municipale
          propria non si applica, altresi': 
                a)  alle   unita'   immobiliari   appartenenti   alle
          cooperative edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad
          abitazione  principale  e  relative  pertinenze  dei   soci
          assegnatari; 
                b) ai fabbricati di civile  abitazione  destinati  ad
          alloggi sociali come  definiti  dal  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  22  aprile  2008,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 
                c)  alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge,  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio; 
                d) a un unico immobile, iscritto  o  iscrivibile  nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          posseduto, e non concesso in locazione,  dal  personale  in
          servizio permanente appartenente alle Forze armate  e  alle
          Forze di  polizia  ad  ordinamento  militare  e  da  quello
          dipendente delle Forze di polizia  ad  ordinamento  civile,
          nonche' dal personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del
          fuoco, e, fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  28,
          comma 1, del decreto legislativo 19 maggio  2000,  n.  139,
          dal personale appartenente alla carriera  prefettizia,  per
          il quale non sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale e della residenza anagrafica. 
              3. La base imponibile dell'imposta  municipale  propria
          e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi
          dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e  5  del  presente
          articolo. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento: 
                a) per i fabbricati di interesse storico o  artistico
          di cui  all'articolo  10  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                b)  per   i   fabbricati   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili e di fatto  non  utilizzati,  limitatamente  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale   sussistono   dette
          condizioni. L'inagibilita' o  inabitabilita'  e'  accertata
          dall'ufficio tecnico comunale  con  perizia  a  carico  del
          proprietario,  che  allega   idonea   documentazione   alla
          dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha  facolta'
          di presentare una dichiarazione sostitutiva  ai  sensi  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  rispetto  a  quanto
          previsto   dal    periodo    precedente.    Agli    effetti
          dell'applicazione della riduzione  alla  meta'  della  base
          imponibile,    i    comuni    possono    disciplinare    le
          caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del  fabbricato,
          non superabile con interventi di manutenzione. 
              4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il  valore  e'
          costituito  da  quello  ottenuto  applicando  all'ammontare
          delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutate del  5  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 48, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori: 
                a. 160  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con
          esclusione della categoria catastale A/10; 
                b. 140  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 
                b-bis.  80  per  i  fabbricati   classificati   nella
          categoria catastale D/5; 
                c. 80 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale A/10; 
                d.  60  per  i  fabbricati  classificati  nel  gruppo
          catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella
          categoria catastale D/5; tale moltiplicatore e'  elevato  a
          65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
                e. 55 per i fabbricati classificati  nella  categoria
          catastale C/1. 
              5. Per i terreni agricoli, il valore e'  costituito  da
          quello  ottenuto  applicando  all'ammontare   del   reddito
          dominicale risultante in catasto,  vigente  al  1°  gennaio
          dell'anno di imposizione, rivalutato del 25  per  cento  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 51, della  legge  23  dicembre
          1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per  i  terreni
          agricoli, nonche' per quelli  non  coltivati,  posseduti  e
          condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori
          agricoli professionali iscritti nella  previdenza  agricola
          il moltiplicatore e' pari a 75. 
              6. L'aliquota di base dell'imposta e'  pari  allo  0,76
          per  cento.  I  comuni  con  deliberazione  del   consiglio
          comunale, adottata ai sensi dell'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  possono  modificare,
          in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a  0,3
          punti percentuali. 
              7.  L'aliquota  e'  ridotta  allo  0,4  per  cento  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze.  I
          comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione,  la
          suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
              8. L'aliquota e' ridotta  allo  0,2  per  cento  per  i
          fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9,
          comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre  1993,  n.  557,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota
          fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata  e'
          versata nella misura del 30 per cento  dell'imposta  dovuta
          applicando l'aliquota di base e la seconda rata e'  versata
          a saldo dell'imposta complessivamente dovuta  per  l'intero
          anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno  2012,  il
          versamento  dell'imposta  complessivamente  dovuta  per   i
          fabbricati rurali di cui al comma 14-ter e'  effettuato  in
          un'unica soluzione entro il 16 dicembre.  Con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  il
          10 dicembre 2012, si provvede,  sulla  base  dell'andamento
          del  gettito  derivante  dal  pagamento  della  prima  rata
          dell'imposta  di  cui  al  presente  comma,  alla  modifica
          dell'aliquota da applicare  ai  medesimi  fabbricati  e  ai
          terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non
          superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  rispettivamente   per   i
          fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
          99, e successive modificazioni, iscritti  nella  previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
                a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
                b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
                c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. 
              9. I comuni possono ridurre  l'aliquota  di  base  fino
          allo 0,4 per cento nel caso di immobili non  produttivi  di
          reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
          di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  917
          del  1986,  ovvero  nel  caso  di  immobili  posseduti  dai
          soggetti passivi dell'imposta sul reddito  delle  societa',
          ovvero nel caso di immobili locati. 
              9-bis. A decorrere dal  1°  gennaio  2014  sono  esenti
          dall'imposta municipale propria i  fabbricati  costruiti  e
          destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,  fintanto
          che permanga tale destinazione e non  siano  in  ogni  caso
          locati. 
              10.  Dall'imposta  dovuta  per   l'unita'   immobiliare
          adibita ad abitazione principale  del  soggetto  passivo  e
          classificata nelle  categorie  catastali  A/1,  A/8  e  A/9
          nonche' per le relative pertinenze, si detraggono,  fino  a
          concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200  rapportati  al
          periodo  dell'anno  durante  il  quale  si   protrae   tale
          destinazione;  se  l'unita'  immobiliare  e'   adibita   ad
          abitazione  principale  da  piu'   soggetti   passivi,   la
          detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla
          quota per la quale la destinazione medesima si verifica.  I
          comuni possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della
          detrazione, fino a  concorrenza  dell'imposta  dovuta,  nel
          rispetto   dell'equilibrio   di   bilancio.   La   suddetta
          detrazione si applica agli alloggi  regolarmente  assegnati
          dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli
          enti   di   edilizia   residenziale   pubblica,    comunque
          denominati,  aventi  le  stesse   finalita'   degli   IACP,
          istituiti in attuazione dell'articolo 93  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
              11. 
              12. Il versamento dell'imposta, in deroga  all'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  e'
          effettuato secondo le disposizioni di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  con  le
          modalita'  stabilite  con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate  nonche',  a  decorrere  dal  1°
          dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale
          si applicano le disposizioni di cui al citato articolo  17,
          in quanto compatibili. 
              12-bis. Per l'anno 2012, il pagamento della prima  rata
          dell'imposta  municipale  propria  e'   effettuato,   senza
          applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50
          per cento dell'importo ottenuto applicando le  aliquote  di
          base e la detrazione previste  dal  presente  articolo;  la
          seconda   rata   e'   versata    a    saldo    dell'imposta
          complessivamente dovuta per l'intero  anno  con  conguaglio
          sulla prima rata. Per l'anno  2012,  l'imposta  dovuta  per
          l'abitazione principale e per  le  relative  pertinenze  e'
          versata in tre rate di cui la prima e la seconda in  misura
          ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando
          l'aliquota di base e la detrazione  previste  dal  presente
          articolo, da  corrispondere  rispettivamente  entro  il  16
          giugno e il 16 settembre; la terza rata e'  versata,  entro
          il  16  dicembre,  a  saldo  dell'imposta  complessivamente
          dovuta per l'intero anno con  conguaglio  sulle  precedenti
          rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la  stessa
          imposta puo' essere versata in due rate di  cui  la  prima,
          entro il  16  giugno,  in  misura  pari  al  50  per  cento
          dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base  e  la
          detrazione previste dal presente  articolo  e  la  seconda,
          entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente
          dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla  prima  rata.
          Per il medesimo anno, i comuni iscrivono  nel  bilancio  di
          previsione l'entrata da imposta municipale propria in  base
          agli importi stimati dal  Dipartimento  delle  finanze  del
          Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune,
          di  cui  alla  tabella   pubblicata   sul   sito   internet
          www.finanze.gov.it. L'accertamento  convenzionale  non  da'
          diritto   al   riconoscimento   da   parte   dello    Stato
          dell'eventuale    differenza    tra    gettito    accertato
          convenzionalmente e gettito reale ed e' rivisto, unitamente
          agli  accertamenti  relativi  al  fondo   sperimentale   di
          riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito  a  dati
          aggiornati  da  parte  del  medesimo   Dipartimento   delle
          finanze, ai sensi  dell'accordo  sancito  dalla  Conferenza
          Stato-citta' e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con  uno
          o piu' decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
          su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  da
          emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla  base
          del  gettito  della  prima  rata  dell'imposta   municipale
          propria  nonche'  dei  risultati  dell'accatastamento   dei
          fabbricati rurali,  alla  modifica  delle  aliquote,  delle
          relative  variazioni  e  della  detrazione  stabilite   dal
          presente articolo per assicurare  l'ammontare  del  gettito
          complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il  31  ottobre
          2012,  sulla  base  dei  dati  aggiornati,  ed  in   deroga
          all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo  unico  di
          cui al decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e
          all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento
          e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione
          del tributo. 
              12-ter.  I  soggetti  passivi  devono   presentare   la
          dichiarazione entro il 30  giugno  dell'anno  successivo  a
          quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio  o
          sono  intervenute  variazioni  rilevanti  ai   fini   della
          determinazione   dell'imposta,   utilizzando   il   modello
          approvato con il decreto di cui all'articolo  9,  comma  6,
          del  decreto  legislativo  14  marzo  2011,   n.   23.   La
          dichiarazione ha effetto  anche  per  gli  anni  successivi
          sempre che non si verifichino  modificazioni  dei  dati  ed
          elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
          dell'imposta dovuta. Con il citato decreto,  sono  altresi'
          disciplinati i  casi  in  cui  deve  essere  presentata  la
          dichiarazione. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo
          37, comma 55, del decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,
          n. 248, e  dell'articolo  1,  comma  104,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, e  le  dichiarazioni  presentate  ai
          fini  dell'imposta  comunale  sugli  immobili,  in   quanto
          compatibili.  Per  gli  immobili  per  i  quali   l'obbligo
          dichiarativo e' sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione
          deve  essere  presentata  entro  il  30  giugno   dell'anno
          successivo  a  quello  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  decreto  di  approvazione  del  modello  di
          dichiarazione  dell'imposta  municipale  propria  e   delle
          relative istruzioni. 
              13. Restano ferme le  disposizioni  dell'articolo  9  e
          dell'articolo 14, commi 1 e 6 del  decreto  legislativo  14
          marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma  9,  del  decreto
          legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  le  parole:  "dal  1°
          gennaio 2014", sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dal  1°
          gennaio 2012". Al comma  4  dell'articolo  14  del  decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n.  504,  ai  commi  3  degli
          articoli 23, 53 e 76 del decreto  legislativo  15  novembre
          1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della  legge  28
          dicembre 1995, n.  549,  le  parole  "ad  un  quarto"  sono
          sostituite dalle  seguenti  "alla  misura  stabilita  dagli
          articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472". Ai fini del quarto comma  dell'articolo  2752  del
          codice civile il riferimento alla  "legge  per  la  finanza
          locale" si intende effettuato a tutte le  disposizioni  che
          disciplinano i singoli tributi comunali e  provinciali.  La
          riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi  39  e
          46 dell'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.
          262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2006, n. 286, e successive modificazioni, e' consolidata, a
          decorrere  dall'anno  2011,  all'importo  risultante  dalle
          certificazioni  di  cui  al  decreto  7  aprile  2010   del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   emanato,   di
          concerto  con  il  Ministero  dell'interno,  in  attuazione
          dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n.
          191. 
              13-bis. A  decorrere  dall'anno  di  imposta  2013,  le
          deliberazioni  di  approvazione  delle  aliquote  e   delle
          detrazioni nonche' i  regolamenti  dell'imposta  municipale
          propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per   via
          telematica, mediante inserimento  del  testo  degli  stessi
          nell'apposita sezione del Portale del federalismo  fiscale,
          per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   cui
          all'articolo  1,  comma  3,  del  decreto  legislativo   28
          settembre 1998,  n.  360,  e  successive  modificazioni.  I
          comuni sono, altresi', tenuti ad  inserire  nella  suddetta
          sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo  le
          indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia  e  delle
          finanze   -    Dipartimento    delle    finanze,    sentita
          l'Associazione nazionale dei comuni  italiani.  L'efficacia
          delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di
          pubblicazione degli stessi nel predetto  sito  informatico.
          Il  versamento  della  prima  rata  di  cui  al   comma   3
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni
          dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  versamento  della
          seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e'  eseguito,  a
          saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con  eventuale
          conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli  atti
          pubblicati nel predetto sito alla data del  28  ottobre  di
          ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e'  tenuto  a
          effettuare l'invio di cui al  primo  periodo  entro  il  21
          ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione
          entro il termine del 28  ottobre,  si  applicano  gli  atti
          adottati per l'anno precedente. 
              14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012,  le
          seguenti disposizioni: 
                a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008,  n.
          93, convertito con modificazioni,  dalla  legge  24  luglio
          2008, n. 126, ad eccezione del  comma  4  che  continua  ad
          applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori  delle
          regioni a Statuto speciale e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano; 
                b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere  d),  e)
          ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446; 
                c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e  il
          comma 4 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23; 
                d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14; 
                d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater  dell'articolo
          7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. 
              14-bis.  Le  domande  di  variazione  della   categoria
          catastale   presentate,   ai   sensi   del   comma    2-bis
          dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio  2011,  n.  70,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,
          n. 106, anche dopo la scadenza dei termini  originariamente
          posti e fino alla data di entrata in vigore della legge  di
          conversione del presente  decreto,  producono  gli  effetti
          previsti in relazione al riconoscimento  del  requisito  di
          ruralita', fermo restando il classamento  originario  degli
          immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  sono   stabilite   le
          modalita' per  l'inserimento  negli  atti  catastali  della
          sussistenza del requisito di ruralita', fermo  restando  il
          classamento  originario  degli  immobili  rurali   ad   uso
          abitativo. (66) (86) (89) 
              14-ter. I fabbricati rurali iscritti  nel  catasto  dei
          terreni, con esclusione di  quelli  che  non  costituiscono
          oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3,  comma
          3, del decreto del Ministro delle finanze 2  gennaio  1998,
          n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio  urbano
          entro il 30 novembre 2012, con le modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 
              14-quater.  Nelle  more   della   presentazione   della
          dichiarazione di aggiornamento catastale di  cui  al  comma
          14-ter, l'imposta  municipale  propria  e'  corrisposta,  a
          titolo di acconto e  salvo  conguaglio,  sulla  base  della
          rendita delle unita' similari gia' iscritte in catasto.  Il
          conguaglio dell'imposta e' determinato dai comuni a seguito
          dell'attribuzione della rendita catastale con le  modalita'
          di cui al decreto del  Ministro  delle  finanze  19  aprile
          1994, n. 701.  In  caso  di  inottemperanza  da  parte  del
          soggetto obbligato, si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311, salva l'applicazione delle sanzioni  previste  per  la
          violazione degli articoli 20 e 28 del  regio  decreto-legge
          13 aprile 1939,  n.  652,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  agosto  1939,  n.  1249,   e   successive
          modificazioni. 
              15. A decorrere  dall'anno  d'imposta  2012,  tutte  le
          deliberazioni  regolamentari  e  tariffarie  relative  alle
          entrate tributarie degli enti locali devono essere  inviate
          al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
          delle finanze, entro il termine  di  cui  all'articolo  52,
          comma 2,  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997,  e
          comunque entro trenta giorni dalla  data  di  scadenza  del
          termine  previsto  per  l'approvazione  del   bilancio   di
          previsione. Il mancato invio delle  predette  deliberazioni
          nei termini  previsti  dal  primo  periodo  e'  sanzionato,
          previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con  il
          blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle
          risorse a qualsiasi titolo dovute agli  enti  inadempienti.
          Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
          concerto con  il  Ministero  dell'interno,  di  natura  non
          regolamentare sono stabilite le  modalita'  di  attuazione,
          anche graduale, delle disposizioni  di  cui  ai  primi  due
          periodi del presente comma. Il  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze pubblica, sul proprio  sito  informatico,  le
          deliberazioni  inviate  dai  comuni.   Tale   pubblicazione
          sostituisce  l'avviso  in   Gazzetta   Ufficiale   previsto
          dall'articolo 52,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 446 del 1997. 
              16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto
          legislativo 28  settembre  1998,  n.  360,  le  parole  "31
          dicembre" sono  sostituite  dalle  parole:  "20  dicembre".
          All'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 13 agosto 2011,
          n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,
          le  parole  da  "differenziate"  a  "legge  statale"   sono
          sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente  gli
          stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel
          rispetto del principio di progressivita'". L'Agenzia  delle
          Entrate    provvede     all'erogazione     dei     rimborsi
          dell'addizionale comunale  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone fisiche gia'  richiesti  con  dichiarazioni  o  con
          istanze presentate entro la data di entrata in  vigore  del
          presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione
          decennale del diritto dei contribuenti. 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna variano in ragione  delle  differenze  del
          gettito  stimato  ad  aliquota  di  base  derivanti   dalle
          disposizioni di  cui  al  presente  articolo.  In  caso  di
          incapienza ciascun comune versa  all'entrata  del  bilancio
          dello Stato le somme residue.  Con  le  procedure  previste
          dall'articolo 27 della legge  5  maggio  2009,  n.  42,  le
          regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  nonche'  le
          Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  assicurano  il
          recupero al bilancio statale del predetto  maggior  gettito
          stimato dei comuni ricadenti nel proprio  territorio.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso
          articolo 27, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior
          gettito stimato di cui  al  precedente  periodo.  L'importo
          complessivo della riduzione del recupero di cui al presente
          comma e' pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro,  per
          l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno  2014  a
          2.162 milioni di euro. 
              18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23 dopo le parole: "gettito di cui ai  commi
          1 e 2", sono aggiunte le seguenti: "nonche', per  gli  anni
          2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al  comma
          4". 
              19. Per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  non  trovano
          applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del
          comma 4 dell'articolo 2, nonche' dal comma 10 dell'articolo
          14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. 
              19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri di  cui  all'articolo
          2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,
          e' esclusivamente finalizzato a fissare la  percentuale  di
          compartecipazione  al  gettito  dell'imposta   sul   valore
          aggiunto, nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica,  in
          misura finanziariamente equivalente alla  compartecipazione
          del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. 
              20. La dotazione del fondo di solidarieta' per i  mutui
          per l'acquisto della  prima  casa  e'  incrementata  di  10
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.". 
              -  Si  riporta  il   testo   vigente   del   comma   1,
          dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio  2013,  n.  54,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio  2013,
          n.  85  (Interventi  urgenti   in   tema   di   sospensione
          dell'imposta  municipale  propria,  di  rifinanziamento  di
          ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia  di
          lavoro   a   tempo   determinato   presso   le    pubbliche
          amministrazioni  e  di  eliminazione  degli  stipendi   dei
          parlamentari membri del Governo): 
              "Art. 1 (Disposizioni in materia di imposta  municipale
          propria). - 1. Nelle more di una complessiva riforma  della
          disciplina   dell'imposizione   fiscale   sul    patrimonio
          immobiliare,  ivi  compresa  la  disciplina   del   tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in  particolare,
          a riconsiderare l'articolazione della potesta' impositiva a
          livello statale e locale, e la deducibilita' ai fini  della
          determinazione  del   reddito   di   impresa   dell'imposta
          municipale propria relativa agli  immobili  utilizzati  per
          attivita' produttive, per l'anno 2013 il  versamento  della
          prima  rata  dell'imposta   municipale   propria   di   cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e'  sospeso  per  le  seguenti  categorie  di
          immobili: 
                a)  abitazione  principale  e  relative   pertinenze,
          esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali
          A/1, A/8 e A/9; 
                b) unita' immobiliari appartenenti  alle  cooperative
          edilizie  a  proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione
          principale e  relative  pertinenze  dei  soci  assegnatari,
          nonche'  alloggi  regolarmente  assegnati  dagli   Istituti
          autonomi per le  case  popolari  (IACP)  o  dagli  enti  di
          edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
          le stesse finalita' degli  IACP,  istituiti  in  attuazione
          dell'articolo  93  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
                c)  terreni  agricoli  e  fabbricati  rurali  di  cui
          all'articolo 13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta il testo vigente del  comma  12-quinquies,
          dell'articolo 4, del decreto-legge 2  marzo  2012,  n.  16,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,
          n. 44 (Disposizioni urgenti in materia  di  semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
              "Art.  4  (Fiscalita'  locale).  -  Commi   1-12-quater
          (Omissis). 
              12-quinquies.   Ai    soli    fini    dell'applicazione
          dell'imposta municipale propria di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e  successive
          modificazioni, nonche' all'articolo 13 del decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta  a
          seguito   di   provvedimento   di    separazione    legale,
          annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli   effetti
          civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a
          titolo di diritto di abitazione.". 
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'articolo
          2 del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  28  ottobre  2013,  n.  124
          (Disposizioni  urgenti  in  materia  di   IMU,   di   altra
          fiscalita'  immobiliare,   di   sostegno   alle   politiche
          abitative  e  di   finanza   locale,   nonche'   di   cassa
          integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici): 
              "Art. 2 (Altre disposizioni in materia di IMU). - Commi
          1-4 (Omissis). 
              5.  Non  sono  richieste  le  condizioni  della  dimora
          abituale   e   della   residenza   anagrafica    ai    fini
          dell'applicazione  della  disciplina  in  materia  di   IMU
          concernente   l'abitazione   principale   e   le   relative
          pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel
          catasto edilizio  urbano  come  unica  unita'  immobiliare,
          purche' il  fabbricato  non  sia  censito  nelle  categorie
          catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso
          in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente
          appartenente alle Forze armate e alle Forze di  polizia  ad
          ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile, nonche'  dal  personale  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto
          previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139,  dal  personale  appartenente  alla
          carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la  disposizione  di
          cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. 
              (Omissis).". 
              - Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  3  del
          citato decreto legge n. 102 del 2013: 
              "Art. 3 (Rimborso ai comuni del minor gettito  IMU).  -
          1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a  statuto
          ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna
          il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta   municipale
          propria  di  cui  al   comma   1   dell'articolo   13   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          derivante dalle disposizioni recate dagli articoli  1  e  2
          del presente decreto, e' attribuito ai medesimi  comuni  un
          contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno  2013  e  di
          75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014. 
              2. Il contributo di cui al comma 1 e' ripartito  tra  i
          comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno,
          di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
          da  adottare,  sentita  la   Conferenza   Stato-citta'   ed
          autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto, in proporzione  alle  stime
          di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate  dal
          Dipartimento delle finanze del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. 
              2-bis. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge  attribuisce
          competenza in materia di finanza locale,  la  compensazione
          del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante
          dalle disposizioni  degli  articoli  1  e  2  del  presente
          decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere
          sulle quote di compartecipazione ai  tributi  erariali,  ai
          sensi dell'articolo  13,  comma  17,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214.". 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  2-bis  del
          citato decreto-legge n. 102 del 2013: 
              "Art.  2-bis   (Applicazione   dell'IMU   alle   unita'
          immobiliari concesse in comodato a  parenti).  -  1.  Nelle
          more  di   una   complessiva   riforma   della   disciplina
          dell'imposizione fiscale sul  patrimonio  immobiliare,  per
          l'anno 2013, limitatamente alla seconda  rata  dell'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,  e   successive
          modificazioni, i comuni possono  equiparare  all'abitazione
          principale,  ai  fini  dell'applicazione   della   suddetta
          imposta,  le  unita'  immobiliari  e  relative  pertinenze,
          escluse quelle classificate nelle categorie catastali  A/1,
          A/8 e  A/9,  concesse  in  comodato  dal  soggetto  passivo
          dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo  grado
          che le utilizzano come abitazione principale.  In  caso  di
          piu' unita' immobiliari concesse in comodato  dal  medesimo
          soggetto passivo dell'imposta,  l'agevolazione  di  cui  al
          primo periodo puo' essere  applicata  ad  una  sola  unita'
          immobiliare.  Ciascun  comune  definisce  i  criteri  e  le
          modalita' per l'applicazione dell'agevolazione  di  cui  al
          presente comma,  ivi  compreso  il  limite  dell'indicatore
          della situazione  economica  equivalente  (ISEE)  al  quale
          subordinare la fruizione del beneficio. 
              2. Al fine di assicurare  ai  comuni  delle  regioni  a
          statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  ristoro
          dell'ulteriore  minor   gettito   dell'imposta   municipale
          propria  derivante  dall'applicazione  del  comma   1,   e'
          attribuito ai comuni medesimi un contributo,  nella  misura
          massima complessiva di 18,5  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno,  da  adottare  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del  parere  in  sede  di  Conferenza  unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, entro quarantacinque giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente decreto.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  175  del
          decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.  267  (Testo  unico
          degli enti locali): 
              "Art. 175 (Variazioni al bilancio di previsione  ed  al
          piano  esecutivo  di  gestione).  -  1.  Il   bilancio   di
          previsione puo' subire variazioni nel corso  dell'esercizio
          di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate,
          che nella parte seconda, relativa alle spese. 
              2.  Le  variazioni  al  bilancio  sono  di   competenza
          dell'organo consiliare. 
              3. Le variazioni al bilancio possono essere  deliberate
          non oltre il 30 novembre di ciascun anno. 
              4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di  bilancio
          possono  essere  adottate  dall'organo  esecutivo  in   via
          d'urgenza, salvo ratifica, a pena di  decadenza,  da  parte
          dell'organo consiliare entro i sessanta giorni  seguenti  e
          comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a  tale
          data non sia scaduto il predetto termine. 
              5.  In  caso  di  mancata  o  parziale   ratifica   del
          provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo,
          l'organo consiliare e' tenuto ad  adottare  nei  successivi
          trenta giorni, e  comunque  sempre  entro  il  31  dicembre
          dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari
          nei riguardi dei rapporti eventualmente  sorti  sulla  base
          della deliberazione non ratificata. 
              6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e
          le  unioni  di   comuni   sono   vietati   prelievi   dagli
          stanziamenti per gli interventi finanziati con  le  entrate
          iscritte nei titoli  quarto  e  quinto  per  aumentare  gli
          stanziamenti per gli interventi finanziati con  le  entrate
          dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati
          i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
          con le entrate iscritte  nei  titoli  terzo  e  quarto  per
          aumentare gli stanziamenti per  gli  interventi  finanziati
          con le entrate dei primi due titoli. 
              7.  Sono  vietati  gli  spostamenti  di  dotazioni  dai
          capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in  favore
          di altre parti del bilancio. Sono vietati  gli  spostamenti
          di somme tra residui e competenza. 
              8. Mediante la  variazione  di  assestamento  generale,
          deliberata dall'organo consiliare  dell'ente  entro  il  30
          novembre di ciascun anno, si attua la verifica generale  di
          tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo  di
          riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio
          di bilancio. 
              9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di  cui
          all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo e
          possono essere adottate entro il  15  dicembre  di  ciascun
          anno.". 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  222  del
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000: 
              "Art.  222  (Anticipazioni  di  tesoreria).  -  1.   Il
          tesoriere,   su   richiesta   dell'ente   corredata   dalla
          deliberazione   della   giunta,   concede    allo    stesso
          anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre
          dodicesimi  delle  entrate  accertate  nel  penultimo  anno
          precedente, afferenti per i comuni, le province, le  citta'
          metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli  di
          entrata del bilancio e per le comunita'  montane  ai  primi
          due titoli. 
              2.  Gli  interessi  sulle  anticipazioni  di  tesoreria
          decorrono  dall'effettivo  utilizzo  delle  somme  con   le
          modalita' previste dalla convenzione  di  cui  all'articolo
          210. 
              2-bis.   Per    gli    enti    locali    in    dissesto
          economico-finanziario  ai  sensi  dell'articolo  246,   che
          abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo  251,
          comma  1,  e  che  si  trovino  in  condizione   di   grave
          indisponibilita' di cassa, certificata  congiuntamente  dal
          responsabile del  servizio  finanziario  e  dall'organo  di
          revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente
          articolo e' elevato a cinque dodicesimi per  la  durata  di
          sei  mesi   a   decorrere   dalla   data   della   predetta
          certificazione.  E'  fatto  divieto  ai  suddetti  enti  di
          impegnare tali maggiori risorse per spese non  obbligatorie
          per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi  o
          manifestazioni culturali  e  sportive,  sia  nazionali  che
          internazionali.".