IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e IL MINISTRO DELLA SALUTE Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - legge comunitaria 2010 ed in particolare gli articoli 1 e 20; Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; Vista la rettifica della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 161, serie L, del 29 giugno 2010; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, recante attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni, recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modificazioni; Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394; Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica ed all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ CEE; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo alle statistiche sui pesticidi; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; Vista la direttiva n. 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva n. 42/2006, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi; Visti i criteri per la definizione delle norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle infestanti nell'ambito dell'applicazione della misura «Riduzione o mantenimento della riduzione dei prodotti fitosanitari del regolamento (CEE) n. 2078/1992», approvati con decisione della Commissione n. 3864 del 30 dicembre 1996; Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari e, in particolare, l'art. 2, comma 3, che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) e in particolare l'art. 123; Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante l'«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; Visti gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Visto il decreto 22 luglio 2013 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che istituisce il consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150; Vista la proposta di Piano di azione nazionale, elaborata dal consiglio tecnico-scientifico sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, sulla base di un testo predisposto da un gruppo di esperti nominati dalle amministrazioni interessate, tenuto conto anche dell'esito della consultazione pubblica a cui il testo medesimo e' stato sottoposto dal 29 novembre 2012 al 15 gennaio 2013; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancita il 19 dicembre 2013; Decreta: Art. 1 E' adottato il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, allegato al presente decreto.