(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                      PIANO DI AZIONE NAZIONALE 
           PER L'USO SOSTENIBILE DEI PRODOTTI FITOSANITARI 
       (Art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150) 
 
Premessa. 
    Sono passati oltre 10 anni, da  quando,  con  l'elaborazione  del
Sesto  programma  di  azione  in  materia  di  ambiente  (2002-2012),
adottato dal Parlamento europeo e  dal  Consiglio  con  decisione  n.
1600/2002/CE, fu avviata  dal  Parlamento  europeo  e  dal  Consiglio
l'elaborazione della «Strategia tematica per  l'uso  sostenibile  dei
pesticidi». 
    Gia' la prima comunicazione della  Commissione  COM  (2002)  349,
finalizzata ad avviare un'ampia  consultazione  tra  tutte  le  parti
interessate, quali agricoltori,  industria,  altre  parti  sociali  e
autorita' pubbliche, indicava quale obiettivo  generale  un  uso  dei
prodotti fitosanitari adeguato al concetto  di  «sostenibilita'»  del
modello agricolo, secondo le indicazioni dell'art. 37 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione  europea:  «Un  livello  elevato  di
tutela dell'ambiente e il miglioramento  della  sua  qualita'  devono
essere   integrati   nelle   politiche   dell'Unione   e    garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile». 
    Con  lo  svolgersi  delle  iniziative  che  hanno  portato   alla
presentazione, da parte della Commissione europea, della proposta  di
direttiva  sull'uso  sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari  si  e'
evoluta  e  rafforzata  la  consapevolezza  che   una   significativa
riduzione  generale  dei  rischi  associati  all'uso   dei   prodotti
fitosanitari  sia  perfettamente  compatibile   con   l'esigenza   di
garantire un'efficace protezione delle colture agrarie. 
    La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con
il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto  2012  (attuazione  della
direttiva  2009/128/CE,  che  istituisce  un  quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi), assegna
agli Stati  membri  il  compito  di  garantire  l'implementazione  di
politiche e azioni volte alla riduzione dei rischi  e  degli  impatti
sulla salute umana, sull'ambiente e  sulla  biodiversita',  derivanti
dall'impiego  di  prodotti  fitosanitari.   Tali   politiche   devono
assicurare lo sviluppo  e  la  promozione  di  metodi  di  produzione
agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari, realizzare un  uso
sostenibile dei prodotti fitosanitari  riducendone  i  rischi  e  gli
impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo  l'uso  della
difesa integrata e di  approcci  o  tecniche  alternativi,  quali  il
metodo dell'agricoltura biologica e le alternative  non  chimiche  ai
prodotti fitosanitari. 
    La direttiva prevede che gli  obiettivi  siano  perseguiti  anche
attraverso  specifici  strumenti  economici  di  sostegno,   con   la
predisposizione di un apposito Piano d'azione nazionale,  di  seguito
Piano. 
    Relativamente agli strumenti di sostegno, l'art.  2  del  decreto
legislativo n. 150  del  14  agosto  2012  prevede  che  le  relative
disposizioni applicative siano  armonizzate  con  le  politiche,  gli
strumenti ed i dispositivi della Politica agricola comune (PAC). 
Obiettivi del Piano. 
    Nella fase di definizione degli strumenti attuativi  della  nuova
PAC (2014-2020),  le  Autorita'  di  gestione  di  ciascun  documento
programmatorio definiscono  le  pertinenti  misure  e  le  risorse  a
disposizione, fornendo, al contempo, gli elementi necessari  ai  fini
della quantificazione degli obiettivi previsti dal Piano. 
    Pertanto,  la  necessaria  quantificazione  degli  obiettivi  del
Piano, prevista ai sensi dell'art. 4 della direttiva  2009/128/CE,  e
l'eventuale indicazione di ulteriori  obiettivi,  saranno  effettuate
mediante atto integrativo del Piano  stesso,  non  appena  il  quadro
delle misure previste e  delle  relative  risorse  finanziarie  sara'
disponibile. 
    Il Piano nasce da un articolato percorso e  si  caratterizza  per
obiettivi di lungo periodo. Esso si prefigge di guidare, garantire  e
monitorare un processo di cambiamento delle pratiche di utilizzo  dei
prodotti  fitosanitari  verso  forme   caratterizzate   da   maggiore
compatibilita'  e  sostenibilita'   ambientale   e   sanitaria,   con
particolare riferimento alle pratiche agronomiche per la  prevenzione
e/o la soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato III  del
decreto legislativo n. 150/2012. 
    Il Piano prevede soluzioni migliorative per ridurre l'impatto dei
prodotti fitosanitari anche in aree extra agricole frequentate  dalla
popolazione,  quali  le  aree  urbane,  le  strade,  le  ferrovie,  i
giardini, le scuole, gli spazi ludici di  pubblica  frequentazione  e
tutte le loro aree a servizio. 
    In linea con  i  contenuti  della  direttiva  2009/128/CE  e  del
decreto legislativo n. 150/2012, il Piano si propone di raggiungere i
seguenti obiettivi generali, al fine di ridurre  i  rischi  associati
all'impiego dei prodotti fitosanitari: 
    a) ridurre i rischi e gli impatti dei prodotti fitosanitari sulla
salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita'; 
    b)   promuovere   l'applicazione    della    difesa    integrata,
dell'agricoltura biologica e di altri approcci alternativi; 
    c) proteggere gli utilizzatori dei  prodotti  fitosanitari  e  la
popolazione interessata; 
    d) tutelare i consumatori; 
    e) salvaguardare l'ambiente acquatico e le acque potabili; 
    f) conservare la biodiversita' e tutelare gli ecosistemi. 
    Per il raggiungimento dei  citati  obiettivi  il  Piano,  in  via
prioritaria, si propone di: 
    assicurare una capillare e sistematica azione di  formazione  sui
rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari; 
    garantire un'informazione  accurata  della  popolazione  circa  i
potenziali rischi associati all'impiego dei prodotti fitosanitari; 
    assicurare una  capillare  e  sistematica  azione  di  controllo,
regolazione e manutenzione delle macchine irroratrici; 
    prevedere il divieto dell'irrorazione  aerea,  salvo  deroghe  in
casi specifici; 
    prevedere specifiche azioni di  protezione  in  aree  ad  elevata
valenza ambientale e azioni di tutela dell'ambiente acquatico; 
    prevedere  che  le  operazioni  di  manipolazione,  stoccaggio  e
smaltimento dei prodotti fitosanitari  e  dei  loro  contenitori  sia
correttamente eseguita; 
    prevedere la difesa a  basso  apporto  di  prodotti  fitosanitari
delle colture agrarie, al fine di salvaguardare un  alto  livello  di
biodiversita' e la protezione delle avversita' biotiche delle piante,
privilegiando le opportune tecniche agronomiche; 
    prevedere un incremento delle superfici agrarie condotte  con  il
metodo dell'agricoltura biologica,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)
834/07 e della difesa integrata volontaria (legge n. 4 del 3 febbraio
2011); 
    individuare indicatori utili  alla  misura  dell'efficacia  delle
azioni poste in essere con il Piano e favorire un'ampia  divulgazione
dei risultati del relativo monitoraggio. 
    Le  azioni  previste  dal  Piano  sono  coerenti  con  le  misure
stabilite ai sensi della direttiva n. 2000/60/CE  e  con  ogni  altra
norma  europea  concernente  l'impiego  di  prodotti  fitosanitari  e
concorre al raggiungimento degli obiettivi previsti dalle medesime. 
    Particolare rilevanza riveste l'azione di  monitoraggio  volta  a
verificare i progressi compiuti e ad evidenziare le criticita', anche
per  consentire  alle  amministrazioni   coinvolte   di   effettuare,
nell'ambito delle  proprie  competenze,  la  revisione  delle  misure
adottate. 
    I principali soggetti coinvolti nell'attuazione del  Piano  sono:
il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
Ministero    della    salute,    il    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, le regioni e le province  autonome,
i comuni, gli enti pubblici di ricerca, gli enti gestori  delle  aree
Natura 2000 e delle aree naturali protette, gli operatori agricoli  e
ogni altro utilizzatore di prodotti fitosanitari, i  produttori  e  i
distributori  di  prodotti  fitosanitari  nonche'  tutti  i  soggetti
coinvolti  che  propongano  metodologie  e  tecniche  alternative,  i
consulenti della difesa fitosanitaria, gli enti  gestori  delle  reti
ferroviaria e stradale, tutti gli enti pubblici e  privati,  comprese
le  associazioni,  che  gestiscono  aree  verdi   frequentate   dalla
popolazione. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
A - Azioni. 
A.1 - Formazione e prescrizioni per gli utilizzatori, i  distributori
  e i consulenti (articoli 7, 8, 9 e 10 del  decreto  legislativo  n.
  150/2012). 
Introduzione. 
    In Italia un sistema di formazione, di base e  di  aggiornamento,
per utilizzatori e distributori di  prodotti  fitosanitari  e'  stato
attivato 45 anni fa con il decreto del Presidente della Repubblica n.
1255/1968, poi modificato con il piu' recente decreto del  Presidente
della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e  successive  modificazioni
ed integrazioni. 
    Tale normativa prevedeva che l'acquisto dei prodotti fitosanitari
classificati ed etichettati come  molto  tossici,  tossici  e  nocivi
fosse    consentito    solamente    ai    soggetti    in     possesso
dell'autorizzazione all'acquisto e all'uso degli stessi. 
    Il rilascio ed  il  rinnovo,  ogni  5  anni,  dell'autorizzazione
suddetta erano gia' subordinati alla frequenza a specifici corsi,  di
base e poi di aggiornamento,  ed  al  superamento  dell'esame  finale
attestante il possesso di competenze specifiche relative ai  pericoli
e ai rischi connessi alla detenzione, conservazione, manipolazione ed
uso dei prodotti fitosanitari e dei  loro  coadiuvanti,  alle  misure
precauzionali da adottare ed ai  principi  preposti  ad  un  corretto
impiego da un punto di vista sanitario, agricolo ed ambientale. 
    La  stessa  normativa  prevedeva  che  anche  i  distributori  di
prodotti  fitosanitari  fossero  in   possesso   di   una   specifica
abilitazione alla vendita, rilasciata e rinnovata sostanzialmente con
gli  stessi  criteri  e   le   medesime   procedure   stabilite   per
l'autorizzazione all'acquisto. 
    In Italia  circa  250.000  utilizzatori  sono  gia'  in  possesso
dell'abilitazione   all'acquisto   ed   all'impiego   dei    prodotti
fitosanitari, in parte riconducibile al certificato  di  abilitazione
all'acquisto ed all'utilizzo  regolamentato  dal  Piano;  sono  oltre
7.000, invece, coloro  che  in  Italia  sono  gia'  in  possesso  del
certificato di abilitazione alla vendita. 
    Il recepimento della direttiva n. 2009/128/CE  richiede  pertanto
un adeguamento della normativa vigente per quanto riguarda la  figura
dell'utilizzatore  professionale  e  del  distributore   e   richiede
l'attivazione di un sistema formativo e di certificazione analogo per
la figura del consulente, attualmente non  previsto  dalla  normativa
nazionale. 
A.1.1 - Il sistema di formazione. 
    1.  E'  istituito  un  sistema  di  formazione   obbligatoria   e
certificata   per   utilizzatori   professionali,   distributori    e
consulenti. Il  sistema  riguarda  sia  la  formazione  di  base  che
l'aggiornamento periodico. 
    2. Le regioni e le province autonome provvedono al  rilascio  dei
certificati di abilitazione per  gli  utilizzatori  professionali,  i
distributori e i consulenti.  Salvo  quanto  previsto  ai  successivi
punti A.1.7 e A.1.8, i certificati di abilitazione sono rilasciati ai
soggetti  interessati,  previa  frequenza  a   specifici   corsi   di
formazione di base e  all'ottenimento  di  una  valutazione  positiva
sulle materie elencate nell'allegato I  del  decreto  legislativo  n.
150/ 2012. 
    3. I certificati di abilitazione sono validi per  cinque  anni  e
alla scadenza vengono rinnovati, a  richiesta  del  titolare,  previa
verifica della partecipazione  a  specifici  corsi  o  iniziative  di
aggiornamento.  Il  rilascio  ed  il  rinnovo  dei   certificati   di
abilitazione  costituiscono  le  procedure  attraverso  le  quali  le
regioni e le province autonome certificano  la  formazione  periodica
dei soggetti indicati al comma 1. 
    4.  Il  certificato  di  abilitazione  rilasciato  dall'Autorita'
competente e' personale  e  riporta  i  dati  anagrafici  e  la  foto
dell'intestatario. Allo scopo di poterne accertare la validita', esso
riporta, inoltre, la data di rilascio e quella di scadenza.  Per  gli
utilizzatori professionali, le regioni e le province autonome possono
prevedere il rilascio anche attraverso un  badge,  oppure  attraverso
uno strumento di identificazione in rete conforme  alle  disposizioni
in materia,  anche  rispetto  alla  digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione. 
    5.  I  certificati  di  abilitazione  sono  validi  su  tutto  il
territorio nazionale. 
    6. Le autorita' regionali e provinciali competenti,  fino  al  26
novembre 2014, possono procedere  al  rilascio  o  al  rinnovo  delle
abilitazioni  alla  vendita  e  delle  abilitazioni  all'acquisto   e
all'utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari,   secondo   le   modalita'
regolamentari, adottate dalle stesse  regioni  o  province  autonome,
previgenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo  n.
150/2012. 
    7. Sono, pertanto, fatte salve le abilitazioni alla vendita e  le
abilitazioni all'acquisto rilasciate e rinnovate, prima  dell'entrata
in vigore del sistema di formazione di cui  al  precedente  punto  1,
attraverso modalita' precedentemente in vigore ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 290, e successive modificazioni ed
integrazioni.  Tali  abilitazioni,  alla  scadenza,  sono   rinnovate
secondo le modalita' previste dal Piano, al paragrafo A.1.9, punti  1
e 2 e dalle successive  norme  attuative  di  livello  regionale  e/o
provinciale.  In  particolare  i  certificati  di  abilitazione  alla
vendita gia' rilasciati ai sensi del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 290/2001, possono essere rinnovati anche se i  titolari
del certificato stesso non sono in possesso  dei  requisiti  previsti
all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 150/2012,  sulla  base
di quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo. 
    8. Le regioni provvedono affinche'  per  i  soggetti  destinatari
degli obblighi di formazione non si  verifichi  una  duplicazione  di
adempimenti rispetto a quanto gia' previsto in  materia  di  prodotti
fitosanitari dal decreto legislativo 9  aprile  2008,  n.  81  (testo
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro). I materiali e  le  unita'
didattiche per i corsi  di  base  e  di  aggiornamento  saranno  resi
disponibili sul sito web nazionale previsto al paragrafo A.2.1, anche
per gli utilizzatori non professionali. 
A.1.2 - Certificati di abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo  e
  certificati di abilitazione alla vendita. 
    1.  A  decorrere  dal  26  novembre  2015,  il   certificato   di
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo  dei  prodotti  fitosanitari
costituisce requisito obbligatorio per  chiunque  intenda  acquistare
e/o utilizzare  i  prodotti  fitosanitari  destinati  a  utilizzatori
professionali. 
    2.  A  decorrere  dal  26  novembre  2015,  il   certificato   di
abilitazione alla vendita dei prodotti  fitosanitari  costituisce  un
requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso
o al  dettaglio)  di  tutti  i  prodotti  fitosanitari  destinati  ad
utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati  ad
utilizzatori non professionali  il  venditore  e'  tenuto  a  fornire
informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi
al loro uso. 
    3. La formazione e la relativa valutazione ai fini  del  rilascio
del certificato di  abilitazione  alla  vendita  valgono  anche  come
formazione e relativa valutazione per il rilascio del certificato  di
abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
    4. Le regioni  e  le  province  autonome  possono  rilasciare  lo
specifico certificato anche sotto forma  di  badge  che  deve  essere
mostrato      dall'utilizzatore      professionale      ai       fini
dell'identificazione. 
A.1.3 - Certificati di abilitazione alla consulenza. 
    A decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di  abilitazione
alla consulenza di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n.
150/2012,  costituisce  un  requisito   obbligatorio   per   svolgere
attivita' di consulente  nell'ambito  della  difesa  fitosanitaria  a
basso  apporto  di  prodotti  fitosanitari,  indirizzata  anche  alle
produzioni integrata e biologica, all'impiego  sostenibile  e  sicuro
dei prodotti fitosanitari e ai metodi di difesa alternativi. 
    Rappresenta, pertanto, un  requisito  obbligatorio  anche  per  i
soggetti che forniscono tale attivita' nell'ambito di progetti  o  di
specifiche misure a cio' finalizzati ed incentivati dalle  regioni  e
province autonome. L'attivita' di consulente e' incompatibile con  la
condizione dei  soggetti  che  hanno  rapporti  di  dipendenza  o  di
collaborazione diretta a titolo  oneroso  con  soggetti  titolari  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari secondo la definizione di cui
all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
    Sono esclusi da tale  incompatibilita'  i  soggetti  che  operano
all'interno di strutture pubbliche di ricerca e sperimentazione  che,
a livello istituzionale, hanno instaurato rapporti di  collaborazione
saltuaria  e  a  fini  scientifici  con  le  societa'   titolari   di
autorizzazione sopra indicate.  Sono  esclusi,  inoltre,  ricercatori
universitari e di enti di ricerca, nonche' i tecnici  dei  centri  di
saggio  di  societa'  non  titolari  di  autorizzazioni  di  prodotti
fitosanitari. 
    Il soggetto in possesso  del  certificato  di  abilitazione  alla
vendita non puo' svolgere l'attivita' di consulenza. 
    Su richiesta, il certificato  di  abilitazione  all'attivita'  di
consulente deve essere esibito  agli  utilizzatori  professionali  di
prodotti fitosanitari. 
    Allo scopo di  facilitarne  l'individuazione,  le  regioni  e  le
provincie autonome possono rilasciare lo specifico certificato  anche
sotto forma di badge che deve essere mostrato dal consulente ai  fini
dell'identificazione. 
    La formazione e la relativa valutazione finalizzata  al  rilascio
del certificato di abilitazione all'attivita' di  consulente  valgono
anche come formazione e relativa valutazione finalizzata al  rilascio
del certificato  di  abilitazione  all'acquisto  e  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari. Considerata  la  sostanziale  uniformita'  dei
percorsi formativi, esse valgono anche  come  formazione  e  relativa
valutazione finalizzata al rilascio del certificato  di  abilitazione
alla vendita. 
A.1.4 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per  utilizzatore
  professionale e distributore. 
    1. I certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari possono essere rilasciati a coloro che  abbiano
compiuto 18 anni. 
    2. Possono accedere ai corsi di formazione per  il  rilascio  del
certificato che abilita  all'attivita'  di  distributore  soltanto  i
soggetti in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 8, comma  2
del decreto legislativo n. 150/2012. 
    I  corsi  di  formazione   per   utilizzatori   professionali   e
distributori possono essere costituiti da un corso di base comune che
si differenzia pero' nella restante parte con materie  specifiche  in
base al diverso ruolo. 
A.1.5 - Requisiti di accesso ai corsi di formazione per consulente. 
    Possono accedere ai corsi  di  formazione  per  il  rilascio  del
certificato che abilita all'attivita' di  consulente  i  soggetti  in
possesso dei requisiti previsti dall'art.  8,  comma  3  del  decreto
legislativo n. 150/2012. 
A.1.6 - Modalita' di rilascio dei certificati di abilitazione. 
    1. Per ottenere  il  rilascio  del  certificato  di  abilitazione
(all'acquisto e all'utilizzo, alla vendita, nonche' alla consulenza),
tutti i soggetti in possesso dei requisiti di accesso  (salvo  quanto
previsto ai successivi  paragrafi  A.1.7  e  A.1.8),  sono  tenuti  a
partecipare ai  rispettivi  corsi  di  formazione  e  al  superamento
dell'esame di abilitazione secondo le modalita' di cui al  successivo
punto 2. La frequenza ai corsi non deve essere inferiore al  75%  del
monte ore complessivo e deve essere comprovata da specifico attestato
di frequenza. Tale monte ore puo' essere raggiunto anche cumulando la
partecipazione a diversi moduli formativi, effettuati  nella  regione
responsabile del rilascio del certificato di abilitazione,  nell'arco
dei 12 mesi precedenti alla data di presentazione della richiesta. 
    2. Le autorita' regionali o provinciali competenti effettuano  la
valutazione delle conoscenze acquisite dai partecipanti ai  corsi  di
formazione,  attraverso  un  esame,  con  l'ausilio  di   commissioni
composte da esperti nelle materie di cui all'allegato I  del  decreto
legislativo n. 150/2012, effettuato in lingua italiana,  fatte  salve
le disposizioni vigenti a salvaguardia delle minoranze  linguistiche,
secondo almeno una delle seguenti modalita': 
    a) somministrazione di test; 
    b) colloquio orale. 
    3. Possono partecipare ai  corsi  di  formazione  anche  soggetti
provenienti da regioni o province autonome differenti da  quelle  che
hanno organizzato i corsi  medesimi.  L'esame  per  il  rilascio  del
certificato di abilitazione  deve  comunque  essere  sostenuto  nella
regione o provincia autonoma in cui il soggetto ha seguito  il  corso
di formazione. Detta regione o provincia autonoma  provvedera'  anche
al rilascio del relativo certificato di abilitazione. 
A.1.7 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza  ai  corsi  di
  formazione per utilizzatori professionali. 
    Sono esentati dall'obbligo di frequenza del corso di formazione i
soggetti in possesso di diploma di  istruzione  superiore  di  durata
quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e
forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche,
mediche e veterinarie. 
    Ai fini dell'acquisizione della suddetta abilitazione, i soggetti
interessati sono comunque tenuti a superare l'esame di  abilitazione.
Gli stessi soggetti sono  tenuti,  inoltre,  alla  partecipazione  ai
corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'abilitazione secondo
le modalita' di cui al successivo paragrafo A.1.9. 
A.1.8 - Soggetti esentati dall'obbligo della frequenza  ai  corsi  di
  formazione per consulenti. 
    Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  esonerare  dalla
frequenza al corso di base e dall'esame i seguenti soggetti: 
    gli ispettori fitosanitari cosi'  come  individuati  dal  decreto
legislativo n. 214/2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    i docenti universitari che operano  nell'ambito  di  insegnamenti
riguardanti le avversita' delle piante e la difesa fitosanitaria; 
    i ricercatori delle universita' e di altre strutture pubbliche di
ricerca che operano nel settore delle avversita' delle piante e della
difesa fitosanitaria; 
    i soggetti che, alla data del 26 novembre 2015, abbiano acquisito
una documentata esperienza lavorativa di almeno 2  anni  nel  settore
dell'assistenza tecnica o della consulenza nel settore  della  difesa
fitosanitaria  applicata  alle  produzioni  integrata  e   biologica,
maturata  anche  nell'ambito   di   piani   o   misure   riconosciute
dall'autorita'  regionale  o  provinciale  competente  o  in  servizi
pubblici; 
    gli aspiranti consulenti in possesso dei titoli di  cui  all'art.
8, comma 3 del decreto legislativo n. 150/2012 che, alla data del  26
novembre  2015,  dimostrino  di  avere  frequentato   un   corso   di
formazione,   con   valutazione   finale    positiva,    riconosciuto
dall'autorita' regionale o provinciale competente e  che  rispetti  i
contenuti minimi di cui all'allegato I  del  decreto  legislativo  n.
150/2012. 
    Per i soggetti sopra elencati, le regioni e le province autonome,
determinano idonei  requisiti  oggettivi  ai  fini  dell'accertamento
delle conoscenze delle materie di  cui  all'allegato  I  del  decreto
legislativo n. 150/2012, e comunque nel rispetto di  quanto  previsto
al citato art. 8, comma 3. 
A.1.9 - Modalita' di rinnovo dei certificati di abilitazione. 
    I certificati di abilitazione vengono rinnovati, su richiesta del
titolare, previa verifica della partecipazione a  specifici  corsi  o
iniziative di aggiornamento. 
    L'attivita'  di  aggiornamento   puo'   essere   effettuata   sia
attraverso specifici corsi, sia  attraverso  un  sistema  di  crediti
formativi  da  acquisire   nell'arco   del   periodo   di   validita'
dell'abilitazione. 
    Le autorita' regionali o provinciali  competenti  individuano  le
iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai  fini  del
raggiungimento dei crediti formativi. 
1. Utilizzatori professionali: 
    Per  ottenere  il  rinnovo  del   certificato   di   abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei  prodotti  fitosanitari,  i  soggetti
interessati sono tenuti a partecipare a specifici corsi, o iniziative
di aggiornamento, di cui al successivo paragrafo A.1.11. La  relativa
attivita' viene  effettuata  anche  attraverso  corsi  basati  su  un
sistema di crediti formativi da completare nell'arco dei  5  anni  di
validita'  dell'abilitazione.  Al  termine  dei   suddetti   percorsi
formativi verra'  rilasciato  «un  attestato  di  aggiornamento».  Le
abilitazioni  vengono   rinnovate   dalle   autorita'   regionali   o
provinciali competenti previa verifica  dei  predetti  attestati.  Le
autorita'  regionali  o   provinciali   competenti   individuano   le
iniziative di carattere formativo o seminariale, valide ai  fini  del
raggiungimento dei previsti crediti formativi. 
2. Distributori e consulenti: 
    Le  abilitazioni  alla  vendita  dei  prodotti   fitosanitari   e
all'attivita'  di  consulenza  vengono  rinnovate   dalle   autorita'
regionali o provinciali  competenti,  previa  verifica  dell'avvenuta
frequenza all'attivita' di aggiornamento. 
A.1.10 - Caratteristiche dei soggetti che erogano  la  formazione  di
  base e di aggiornamento. 
    1.  La   formazione   degli   utilizzatori   professionali,   dei
distributori e dei consulenti e' di competenza delle regioni e  delle
province autonome, che provvedono  alla  definizione  degli  standard
formativi, per assicurare l'acquisizione  di  un'adeguata  conoscenza
nelle materie elencate nell'allegato  I  al  decreto  legislativo  n.
150/2012. 
    La programmazione e la realizzazione dei corsi  viene  effettuata
sulla base dei fabbisogni formativi, tenendo conto  anche  di  quanto
previsto dal decreto legislativo n. 81/2008 e dagli accordi stabiliti
nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il  21
dicembre 2011 e il 25 dicembre  2012,  e  nel  rispetto  dei  criteri
minimi comuni definiti dal Piano. Tale attivita' di programmazione ed
organizzazione viene realizzata dalle  autorita'  competenti,  oppure
attraverso soggetti formatori accreditati, in conformita' al  modello
definito ai sensi dell'Accordo Stato-regioni e province autonome  del
20 marzo 2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati  in
base alle disposizioni  adottate  da  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma, anche tenendo conto di quanto stabilito dall'accordo  nella
Conferenza Stato-regioni del 21 dicembre 2011. 
    Sulla base di specifici accordi con le autorita' competenti,  gli
ordini  ed  i  collegi  professionali  del  settore  agrario  possono
organizzare, per conto dei propri iscritti,  le  attivita'  formative
propedeutiche  al  rilascio  e/o  al  rinnovo  del   certificato   di
abilitazione all'attivita' di consulente.  Tale  attivita'  formativa
deve  essere  riconosciuta  dalle  autorita'  competenti  ed   essere
coerente con quanto previsto all'art. 7 del  decreto  legislativo  n.
150/2012 ed ai precedenti punti A.1.3, A.1.5, A.1.6 e  A.1.11.  Cosi'
come  previsto,  inoltre,  all'art.  8  del  decreto  legislativo  n.
150/2012,  il  rilascio  del  relativo  certificato  e'   subordinato
all'ottenimento della valutazione  positiva  sulle  materie  elencate
nell'allegato I del decreto stesso, secondo le disposizioni  definite
dalle autorita' competenti. 
    2. I soggetti che svolgono  le  docenze  nell'ambito  dei  corsi,
propedeutici al rilascio od al  rinnovo  delle  abilitazioni,  devono
possedere adeguate  competenze  tecnico-professionali  e  non  devono
avere rapporti di dipendenza o di collaborazione  diretta,  a  titolo
oneroso, con strutture che  distribuiscono  sul  mercato  i  prodotti
fitosanitari,  o  con  le  societa'  titolari  di  autorizzazione  di
prodotti fitosanitari, secondo la  definizione  di  cui  all'art.  3,
paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Sono esclusi da  tale
incompatibilita' i soggetti  che  operano  all'interno  di  strutture
pubbliche di ricerca e sperimentazione che, a livello  istituzionale,
hanno rapporti di collaborazione saltuaria e a fini  scientifici  con
le societa' titolari di autorizzazione sopra indicate. 
    Per i  corsi  finalizzati  alla  formazione  dei  consulenti,  le
regioni e le province  autonome  possono  ricorrere  a  esperti,  non
altrimenti  reperibili,  che  hanno  rapporti  di  dipendenza  o   di
collaborazione diretta, a titolo oneroso, con  societa'  titolari  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari, secondo  la  definizione  di
cui all'art. 3, paragrafo 24 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  di
concerto con i Ministeri dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e della salute, e in accordo con le regioni e le  province
autonome, puo' attivare specifici percorsi  formativi  finalizzati  a
uniformare i contenuti e la metodologia  didattica  da  adottare  nei
corsi realizzati dalle regioni e dalle province autonome. 
    3. Le regioni  e  le  province  autonome  concordano,  a  livello
territoriale, con le universita', gli istituti agrari, gli ordini e i
collegi professionali di  riferimento,  gli  istituti  competenti  in
materia appartenenti agli enti pubblici di ricerca e altre  strutture
pubbliche o a partecipazione pubblica, specifiche attivita' formative
e/o seminariali sulle materie elencate  nell'allegato  I  al  decreto
legislativo  n.  150/2012,  per  favorire  la  formazione  di  figure
professionali adeguate ai compiti e agli obiettivi fissati dal Piano. 
A.1.11 - Durata minima  dei  corsi  di  base  e  di  aggiornamento  e
  modalita' di svolgimento. 
    1. Le regioni e le province autonome programmano moduli formativi
che prevedono unita' didattiche comuni a tutti i soggetti  ed  unita'
didattiche   specifiche   per   utilizzatori    professionali,    per
distributori e per consulenti. 
    I corsi di formazione propedeutici al rilascio delle abilitazioni
devono avere una  durata  minima  di  20  ore  per  gli  utilizzatori
professionali e di 25 ore per i distributori ed i consulenti. I corsi
di aggiornamento, necessari per rinnovare ogni  5  anni  le  medesime
abilitazioni, devono avere una durata minima di 12 ore. 
    2. Relativamente agli utilizzatori professionali  possono  essere
individuate due diverse tipologie: 
    a)  gli  utilizzatori  professionali  agricoli,  ivi  compresi  i
contoterzisti; 
    b) gli utilizzatori professionali extra-agricoli, ivi compresi  i
contoterzisti. 
    Nell'ambito  del  medesimo  percorso  formativo  (di  base  o  di
aggiornamento) dedicato agli utilizzatori professionali devono essere
previste  unita'  didattiche  che  tengano  conto  delle   specifiche
mansioni correlate alle due  diverse  tipologie  professionali  sopra
individuate. Tenuto conto delle  caratteristiche  degli  utilizzatori
professionali coinvolti nell'attivita' formativa e' raccomandata  una
metodologia formativa attiva, da realizzarsi attraverso  l'alternanza
di lezioni teoriche  e  di  momenti  di  esercitazioni  pratiche,  da
effettuarsi anche con l'ausilio di specifico materiale didattico. Per
ciascun  profilo  e  per  le  diverse  tipologie  di  corso  (base  o
aggiornamento)  devono  essere  realizzati  gli  obiettivi  formativi
specifici riportati nell'allegato I, parte A. 
    3. L'attivita' formativa puo' essere  basata  su  un  sistema  di
crediti formativi avvalendosi anche di altri corsi riconosciuti dalla
pubblica   amministrazione   che   trattano   le   materie   previste
dall'allegato I. 
    4. I corsi di base e di aggiornamento possono  essere  realizzati
anche ricorrendo a  modalita'  FAD/E-learning.  Le  attivita'  devono
essere  seguite  da  un  tutor  che  ne  attesti  la  validita',   in
conformita' ed in analogia con quanto previsto  dall'accordo  sancito
nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome del 21 dicembre 2011 per l'e-learning. La durata
delle  ore  di  studio  in  FAD   e/o   in   autoapprendimento   sono
autocertificate  dal  partecipante  e  validate  dal  tutor,   oppure
certificate dal sistema telematico di tutoring. 
    Per  il  corso  di  base  per   utilizzatori   professionali   e'
raccomandato il mantenimento dell'alternarsi di lezioni  teoriche  ed
esercitazioni pratiche. 
A.1.12 - Modalita' di gestione ed  archiviazione  dei  dati  relativi
  alle abilitazioni. 
    Le autorita' regionali o provinciali  competenti  sono  tenute  a
trasmettere  al  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere  dal  2015,  i
dati relativi alle diverse abilitazioni, come specificato all'art. 7,
comma 4 del  decreto  legislativo  n.  150/2012,  secondo  lo  schema
riportato  nel  citato  allegato  I,  parte  B.  Il  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e  le  province
autonome   definiscono   un   sistema   informatico   che    consenta
l'elaborazione dei dati o l'esportazione dei dati stessi in  software
di larga diffusione, nonche' le relative modalita' di consultazione. 
A.1.13 - Sospensione e revoca delle abilitazioni. 
    Le competenti autorita' regionali e provinciali hanno il  compito
di sospendere o revocare, mediante apposito provvedimento, le diverse
abilitazioni secondo i criteri riportati nell'allegato I, parte C. Il
periodo  di  sospensione  e'  stabilito  dalle  competenti  autorita'
regionali e provinciali in relazione alle inadempienze riscontrate. 
A.1.14 - Prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari. 
    A decorrere dal 26 novembre 2015, al momento della  vendita  deve
essere  presente  almeno  una  persona,  titolare  o  dipendente,  in
possesso del certificato di abilitazione alla vendita. Il certificato
di abilitazione deve essere esposto e ben visibile nel locale adibito
a punto vendita. 
    Il distributore e' tenuto ad informare l'acquirente  sul  periodo
massimo  entro  il  quale  il  prodotto  fitosanitario  deve   essere
utilizzato, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata revocata ed il
prodotto stesso sia ancora utilizzabile per un  periodo  limitato  e,
comunque, in tutti i  casi  in  cui  il  prodotto  fitosanitario  sia
utilizzabile per un periodo limitato. 
    Tenuto conto di quanto stabilito all'art. 67 del regolamento (CE)
1107/2009 i distributori di prodotti fitosanitari di cui  all'art.  8
del decreto legislativo  14  agosto  2012,  n.  150,  sono  tenuti  a
compilare  un  registro  nel  quale  riportare,  per  ogni   prodotto
fitosanitario,  le  quantita'   vendute   ai   singoli   utilizzatori
professionali. 
    Tale registro  puo'  essere  compilato  anche  con  l'ausilio  di
sistemi informatizzati. I  quantitativi  venduti  per  ogni  prodotto
fitosanitario  e  per  ogni  anno  solare  costituiscono  i  dati  da
riportare nella scheda informativa sui dati di vendita da trasmettere
annualmente,  in  via  telematica  al  Sistema  informativo  agricolo
nazionale (SIAN) o  su  supporto  magnetico  all'autorita'  regionale
competente, cosi' come previsto al comma 2, lettera b)  dell'art.  16
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150. 
    Cosi'  come  il  registro  dei  trattamenti,  compilato  a   cura
dell'utilizzatore professionale, anche il registro delle quantita' di
prodotti  fitosanitari  venduti  persegue   finalita'   di   verifica
nell'ambito dei  piani  di  monitoraggio  e  di  controllo  ufficiale
realizzati sul territorio. A tale scopo i distributori sono tenuti  a
compilare anche un registro delle quantita' di prodotti  fitosanitari
acquistati nel quale riportare, in ordine cronologico,  le  quantita'
acquistate di ogni prodotto fitosanitario. Anche tale  registro  puo'
essere compilato con l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    Per  gli  ulteriori  adempimenti  inerenti  la  compilazione  dei
suddetti registri si applicano le disposizioni di  cui  all'art.  24,
commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni. A partire dal  26  novembre
2015, in luogo degli estremi della dichiarazione di vendita di cui al
comma 6 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica,  il
distributore   e'   tenuto   ad   annotare   il   numero   o   codice
dell'abilitazione di  cui  all'art.  9  del  decreto  legislativo  n.
150/2012, esibita dall'acquirente. 
A.1.15 - Prescrizioni per utilizzatori di prodotti  fitosanitari  per
  conto terzi (contoterzisti). 
    L'utilizzatore di prodotti  fitosanitari  che  agisce  per  conto
terzi (contoterzista)  e'  tenuto  ad  informare  preventivamente  il
titolare dell'azienda agricola, o dell'ente presso  cui  effettua  il
trattamento, delle  implicazioni  sanitarie  e  ambientali  derivanti
dalla distribuzione dei prodotti fitosanitari. Si fa riferimento,  in
particolare, al rispetto degli intervalli di sicurezza e di  rientro,
nonche' al rispetto di eventuali misure di  mitigazione  del  rischio
per l'ambiente, prescritte in etichetta (es. fasce  di  rispetto),  e
all'eventuale necessita' di segnalare l'esecuzione del trattamento  a
persone  esposte  ad  un  rischio  derivante  dall'applicazione   dei
prodotti fitosanitari, o che potrebbero  accedere  in  prossimita'  o
nelle aree trattate, cosi'  come  previsto  al  successivo  paragrafo
A.2.2. Il contoterzista provvede, inoltre, ad annotare  sul  registro
dei trattamenti, conservato presso l'azienda agricola, i  trattamenti
effettuati o, in alternativa, fornisce al titolare  dell'azienda,  su
apposito  modulo  da  allegare  al  registro  dei   trattamenti,   le
informazioni relative ad ogni trattamento effettuato,  come  previsto
all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 150/2012. 
    Il contoterzista e' considerato utilizzatore  professionale.  Nel
caso in cui il contoterzista provveda anche all'acquisto dei prodotti
fitosanitari, nella fattura emessa devono essere indicati,  oltre  al
compenso per la propria prestazione, anche il tipo, la  quantita'  di
prodotto fitosanitario distribuito ed il relativo costo. In tal  caso
il contoterzista deve compilare un registro di carico  e  di  scarico
riportante il tipo  e  la  quantita'  dei  singoli  prodotti  da  lui
acquistati e successivamente distribuiti presso i diversi clienti. Il
deposito dei prodotti  fitosanitari  del  contoterzista  deve  essere
adeguato ed in regola con la normativa vigente. 
A.2  -  Informazione  e  sensibilizzazione  (art.  11   del   decreto
  legislativo n. 150/2012). 
A.2.1 - Programmi di informazione e sensibilizzazione. 
    Le  autorita'  competenti,  di  cui  all'art.   4   del   decreto
legislativo n. 150/2012, definiscono, entro 12 mesi  dall'entrata  in
vigore del Piano, con il supporto del consiglio  tecnico-scientifico,
di cui all'art. 5 del medesimo decreto legislativo  n.  150/2012,  di
seguito  consiglio,  i  programmi  di   informazione,   accurata   ed
equilibrata, e sensibilizzazione della popolazione sui rischi  e  sui
potenziali effetti acuti e cronici  per  la  salute  umana,  per  gli
organismi non bersaglio e  per  l'ambiente,  derivanti  dall'uso  dei
prodotti fitosanitari, nonche' sui benefici dell'utilizzo di metodi a
basso apporto di prodotti fitosanitari, con  particolare  riferimento
alla produzione integrata e a quella biologica. 
    In tale ambito sara' realizzato un unico sito  web  nazionale  di
informazione rivolto a: 
    utilizzatori professionali e non professionali; 
    popolazione generale e consumatori. 
A.2.2 - Informazione preventiva, da  parte  degli  utilizzatori,  nei
  confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai
  prodotti fitosanitari. 
    L'obbligo di segnalazione del trattamento, secondo  le  modalita'
stabilite  dalle  regioni  e  provincie  autonome,  e'  prevista  nei
seguenti casi: 
    impiego  di  prodotti  fitosanitari   in   ambiti   agricoli   in
prossimita' di aree potenzialmente frequentate da  persone  (sentieri
natura,  percorsi  salute,  fitness  e  con   attrezzature   sportive
all'aperto, piste  ciclabili,  aree  di  sosta,  ecc.)  e  in  ambiti
extra-agricoli, come ad esempio trattamenti realizzati  in  parchi  o
giardini pubblici, ai bordi o alle alberature stradali, ecc.; 
    quando  espressamente  riportato  in  etichetta,  come   previsto
all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  290/2001,  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 55/2012; 
    quando previsto da specifiche norme o prescrizioni definite dalle
regioni o dagli enti locali territorialmente competenti,  sulla  base
anche delle indicazioni  che  saranno  fornite  dal  Ministero  della
salute, che potra' tener conto di eventuali proposte del consiglio. 
    La segnalazione e' finalizzata  alla  tutela  delle  persone  che
potrebbero essere esposte ad un rischio  derivante  dall'applicazione
dei prodotti fitosanitari o che potrebbero accedere in prossimita'  o
nelle aree trattate. Esse devono essere informate dell'esecuzione del
trattamento, con l'apposizione di  specifiche  indicazioni  ai  bordi
delle zone interessate che riportino idonee avvertenze. 
A.2.3 - Informazioni tra le aziende agricole. 
    Fermo restando quanto previsto all'art. 67 del  regolamento  (CE)
n. 1107/2009, le aziende agricole, al fine  di  tutelare  le  proprie
produzioni, con particolare riguardo a quelle ottenute con il  metodo
biologico, possono  richiedere  alle  aziende  confinanti  di  essere
informate circa gli interventi fitosanitari  e  i  relativi  principi
attivi impiegati. 
A.2.4 - Sistema  informativo  nazionale  per  la  sorveglianza  delle
  intossicazioni acute da prodotti fitosanitari. 
    Le autorita' nazionali  competenti,  avvalendosi  del  consiglio,
istituiscono   piani   di   controllo   relativamente   a   raccolta,
classificazione  ed  analisi   delle   informazioni   sui   casi   di
intossicazione acuta da prodotti fitosanitari. A  tale  scopo  verra'
utilizzato il Sistema informativo nazionale per la sorveglianza delle
intossicazioni  acute  da   pesticidi   (SIN-SIAP),   attivo   presso
l'Istituto superiore di sanita' (ISS), che  gia'  acquisisce  i  dati
sugli incidenti causati da prodotti fitosanitari  che  sono  rilevati
dai Centri  antiveleni  (CAV),  dalle  ASL,  dall'INAIL  e  da  altri
referenti istituzionali, secondo procedure standard concordate. 
    L'ISS, avvalendosi anche di altre istituzioni  coinvolte,  ha  il
compito di verificare la qualita'  delle  informazioni  trasmesse  al
SIN-SIAP, integrare le  diverse  fonti  informative,  classificare  e
analizzare i dati relativi alla  casistica  esposta  a  fitosanitari.
L'ISS pubblica un rapporto annuale sulle  osservazioni  effettuate  e
rende  disponibili,  analisi  descrittive  a  livello  nazionale  che
possono essere rese disponibili anche a livello  regionale.  La  base
dati del SIN-SIAP verra', altresi', utilizzata per approfondimenti su
problematiche  emergenti  e  per  contributi  a   piani   di   lavoro
finalizzati  alla  valutazione  delle  ricadute  di   interventi   di
mitigazione del rischio e  di  formazione/informazione,  nonche'  per
valutazioni sulla sicurezza  di  uso  dei  prodotti  fitosanitari  di
recente immissione sul mercato e per la definizione di indicatori  di
rischio distinti per esposizione professionale e non professionale. 
A.2.5  -  Attivazione  di  insegnamenti  ad  hoc  nell'ambito   delle
  attivita' di istruzione superiore e dei corsi di laurea pertinenti. 
    Le autorita' nazionali  competenti,  le  regioni  e  le  province
autonome promuovono azioni per favorire l'attivazione di insegnamenti
nell'ambito delle attivita' di istruzione superiore e  dei  corsi  di
laurea pertinenti e l'integrazione dei corsi esistenti, sulle materie
trattate  dal  Piano,  nonche'  la  loro  divulgazione  e  conoscenza
nell'ambito degli istituti agrari e delle universita'. 
A.3 - Controlli delle attrezzature per  l'applicazione  dei  prodotti
  fitosanitari (art. 12 del decreto legislativo n. 150/2012). 
Introduzione. 
    Il controllo funzionale delle  macchine  irroratrici  in  uso  e'
stato avviato in maniera volontaria all'inizio degli anni '80  ed  e'
stato quasi esclusivamente indirizzato alle  aziende  che  adottavano
sistemi di produzione integrata e biologica. 
    In  seguito,   in   attuazione   del   Programma   interregionale
agricoltura e qualita', misura 4 «impiego fitofarmaci  ed  efficienza
distributiva delle irroratrici», si e' assistito ad una crescita  del
servizio e del numero  dei  controlli,  effettuati  nel  rispetto  di
procedure armonizzate a livello nazionale. 
    Progressivamente si e' passati da circa 20 centri prova abilitati
ai 150 attuali. L'autorizzazione dei centri prova,  la  formazione  e
l'abilitazione dei tecnici, l'organizzazione  del  servizio  sono  di
competenza delle singole regioni. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con
decreto ministeriale n. 10730 del 21 dicembre 2004, ha  approvato  un
apposito «Programma per il coordinamento delle attivita' di controllo
delle macchine  per  la  protezione  delle  colture»  affidandone  la
gestione all'Ente nazionale macchine agricole (ENAMA). 
    E' stato, quindi, istituito un gruppo di lavoro tecnico, composto
da esperti del mondo scientifico e rappresentanti delle regioni,  che
ha prodotto una  serie  di  documenti  volti  all'armonizzazione  del
servizio e delle procedure di controllo. Tali documenti sono in linea
con quanto previsto dall'allegato II della direttiva, e tengono conto
delle indicazioni tecniche specifiche definite a livello europeo  dai
gruppi di lavoro SPISE - Standardised Procedure for the Inspection of
Sprayers  in  Europe,  sulla  base  della  UNI  EN   ISO   13790,   e
costituiscono l'attuale riferimento per le attivita' di controllo  in
Italia. 
    La  direttiva  2009/128/CE  rende   obbligatorio   il   controllo
funzionale, oggi in essere su base volontaria. 
    Occorre considerare che in Italia  sono  presenti  circa  600.000
irroratrici, di cui il 61% e' rappresentato da macchine per l'impiego
di prodotti fitosanitari su colture arboree, il 31% e'  rappresentato
da  barre  irroratrici,  ed  il  restante  8%  e'  rappresentato   da
attrezzature portate.  Attualmente  non  e'  disponibile  un'anagrafe
delle attrezzature in uso. 
A.3.1  -   Controlli   funzionali   periodici   delle   attrezzature,
  regolazione o taratura e manutenzione. 
    Il controllo funzionale periodico delle  attrezzature  utilizzate
per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, obbligatorio  ai  sensi
dell'art. 12 del  decreto  legislativo  n.  150/2012,  e'  effettuato
presso centri prova autorizzati dalle regioni  e  province  autonome,
sulla base di linee guida definite, in accordo con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali che, allo scopo, si  avvale
dell'Ente  nazionale  per  la   meccanizzazione   agricola   (ENAMA),
organismo  di  supporto  tecnico  i  cui  compiti  sono  definiti  al
successivo punto A.3.10. 
    Oltre  al  controllo  funzionale  periodico,   gli   utilizzatori
professionali effettuano  la  regolazione  o  taratura  delle  stesse
attrezzature, in modo da garantire la  distribuzione  della  corretta
quantita' di miscela fitoiatrica, nonche' il mantenimento della  loro
efficienza, per ottenere un elevato livello  di  sicurezza  a  tutela
della salute umana e dell'ambiente. 
A.3.2 - Attrezzature da sottoporre al controllo funzionale  entro  il
  26 novembre 2016. 
    Di  seguito  si  riporta  l'elenco  delle  attrezzature  per  uso
professionale, utilizzate sia in ambito agricolo che extra  agricolo,
da sottoporre a controlli funzionali periodici: 
      a) macchine  irroratrici  per  la  distribuzione  su  un  piano
verticale (es. trattamenti su colture arboree): 
    irroratrici  aero-assistite  (a  polverizzazione  per  pressione,
pneumatica e centrifuga); 
    irroratrici a polverizzazione per pressione senza ventilatore; 
    dispositivi di distribuzione a  lunga  gittata  e  con  ugelli  a
movimento oscillatorio automatico; 
    cannoni; 
    irroratrici scavallanti; 
    irroratrici a tunnel con e senza sistema di recupero; 
      b) macchine  irroratrici  per  la  distribuzione  su  un  piano
orizzontale (es. diserbo colture erbacee): 
    irroratrici  a  polverizzazione  per  pressione,   pneumatica   e
centrifuga con o senza manica d'aria con barre  di  distribuzione  di
lunghezza superiore a 3 metri; 
    cannoni; 
    dispositivi di distribuzione  a  lunga  gittata  orizzontale  con
ugelli a movimento oscillatorio automatico; 
    irroratrici  per  il  diserbo  localizzato  del  sottofila  delle
colture arboree non dotate di schermatura; 
    irroratrici abbinate alle seminatrici  (distribuzione  sottoforma
di miscela fitoiatrica liquida); 
      c)  macchine  irroratrici  e  attrezzature  impiegate   per   i
trattamenti alle colture protette: 
    irroratrici o attrezzature fisse o componenti di  impianti  fissi
all'interno delle serre, quali fogger fissi e barre  carrellate.  Per
tali attrezzature il controllo verra' eseguito in loco  da  personale
appartenente ai  centri  di  revisione  autorizzati,  utilizzando  le
apposite attrezzature mobili; 
    attrezzature funzionanti senza l'operatore (fogger mobili); 
    irroratrici  portate   dall'operatore,   quali   fogger,   lance,
irroratrici spalleggiate a motore,  con  ventilatore,  irroratrici  a
ultra basso volume; 
    irroratrici  mobili  quali  cannoni,  irroratrici  con  barra  di
distribuzione anche di lunghezza inferiore a 3  metri  e  irroratrici
aereo-assistite  a  polverizzazione  per  pressione,   pneumatica   o
centrifuga. 
    Entro il 26 novembre 2016  le  tipologie  di  attrezzature  sopra
indicate sono sottoposte al controllo funzionale periodico almeno una
volta presso un centro prova autorizzato  dalle  regioni  e  province
autonome. 
    Eseguito il controllo funzionale,  il  centro  prova  autorizzato
rilascia un attestato dal quale risulta che l'attrezzatura rispetta i
requisiti di funzionalita' previsti, come indicato nell'allegato II. 
    Ai sensi  dell'art.  12,  comma  2  del  decreto  legislativo  n.
150/2012, l'intervallo tra i controlli funzionali non deve superare i
5 anni fino al 31 dicembre 2020, e  i  3  anni  per  le  attrezzature
controllate successivamente  a  tale  data.  Le  attrezzature  nuove,
acquistate dopo  il  26  novembre  2011,  sono  sottoposte  al  primo
controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto. 
    Sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo  il
26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti
dalle  regioni  e  province  autonome,  che  siano  stati  realizzati
conformemente a quanto riportato  nell'allegato  II  della  direttiva
2009/128/CE. 
    Le regioni e le province autonome, nell'organizzare  il  servizio
individuano, se del caso, criteri di priorita' in relazione al  grado
di vetusta' delle attrezzature, al loro livello di impiego in azienda
ed al relativo rischio per la salute umana e per l'ambiente. 
A.3.3  -  Attrezzature  da  sottoporre  a  controllo  funzionale  con
  scadenze ed intervalli diversi. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con
il supporto del Consiglio, adotta, entro  sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del Piano, un apposito decreto per individuare le attrezzature
che  devono  essere  sottoposte  a   controllo   funzionale   secondo
intervalli diversi da quelli indicati al precedente paragrafo  A.3.2.
A tale scopo si tiene conto degli studi disponibili in  materia,  con
particolare riferimento al documento, elaborato dal Gruppo di  lavoro
istituito  con  decreto  del  Ministero  delle   politiche   agricole
alimentari e forestali n. 10730 del  21  dicembre  2004,  denominato:
«Classificazione  delle  macchine  irroratrici   da   sottoporre   ai
controlli funzionali in funzione degli  intervalli  fra  i  controlli
previsti dalla direttiva 2009/128/CE». 
    Nel decreto verranno definite le ulteriori procedure  finalizzate
al controllo funzionale di tali attrezzature, non previste nel Piano. 
    Per le macchine  utilizzate  per  la  distribuzione  di  prodotti
fitosanitari sulle o lungo le linee ferroviarie, nonche'  per  quelle
montate su aeromobili, il controllo funzionale deve essere effettuato
almeno una volta all'anno. 
    Per le attrezzature destinate ad  attivita'  in  conto  terzi  il
primo controllo si effettua entro il 26 novembre 2014 e  l'intervallo
tra  i  controlli  successivi  non  deve  superare  i  2  anni.  Come
contoterzista si intende il titolare di un'impresa iscritta come tale
presso la camera di commercio. 
    Le  attrezzature  nuove  sono  sottoposte  al   primo   controllo
funzionale entro 2 anni dalla data di acquisto. 
A.3.4 - Esoneri. 
    Sono esonerate dai controlli funzionali periodici obbligatori  le
seguenti attrezzature: 
    irroratrici portatili e  spalleggiate,  azionate  dall'operatore,
con serbatoio in pressione o dotate di pompante a leva manuale; 
    irroratrici spalleggiate a motore prive  di  ventilatore,  quando
non utilizzate per trattamenti su colture protette. 
A.3.5 - Esecuzione del controllo funzionale periodico. 
    Il  controllo  funzionale  ha  lo  scopo  di  verificare  che  le
attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari  soddisfino
una serie di requisiti, indicati nel citato allegato II, al  fine  di
garantire un elevato livello di sicurezza e di  tutela  della  salute
umana e dell'ambiente. Il controllo  effettuato  con  esito  positivo
garantisce  il  corretto  funzionamento  delle,  assicurando  che   i
prodotti fitosanitari siano accuratamente dosati  e  distribuiti.  Lo
stato  delle  attrezzature  deve  consentire  di  procedere  al  loro
riempimento e allo svuotamento in modo sicuro,  agevole  e  completo,
evitando perdite di prodotti fitosanitari. 
    Affinche' il controllo funzionale abbia luogo, e' necessario  che
l'acqua contenuta  nel  serbatoio  sia  pulita,  e  che  la  macchina
irroratrice nel suo complesso sia stata accuratamente  pulita  e  non
presenti rischi palesi per la sicurezza del controllore.  Per  rischi
palesi,   si   intendono   visibili   ed   evidenti   danneggiamenti,
malfunzionamenti e/o difetti a carico dell'irroratrice  o  delle  sue
componenti, compresi tutti i dispositivi di  sicurezza  in  dotazione
all'attrezzatura   indicati   all'interno   del   manuale   d'uso   e
manutenzione, ove presente. 
    I centri prova devono essere dotati di idonee attrezzature per la
realizzazione dei test e devono  garantire  che  non  si  verifichino
forme di inquinamento ambientale durante lo svolgimento dei controlli
(allegato III). 
A.3.6  -  Regolazione  o  taratura  e  manutenzione  periodica  delle
  attrezzature    eseguite    dagli    utilizzatori     professionali
  (obbligatorie). 
    La   regolazione   o   taratura,   che   deve   essere   eseguita
periodicamente  dall'utilizzatore  professionale,  ha  lo  scopo   di
adattare l'attrezzatura alle specifiche realta' colturali aziendali e
di definire il corretto volume  di  miscela  da  distribuire,  tenuto
conto  delle  indicazioni  riportate  nelle  etichette  dei  prodotti
fitosanitari. 
    In questo modo si garantisce  la  distribuzione  della  quantita'
necessaria  per  ottenere  l'efficacia  del  trattamento  ed  evitare
sovradosaggi di prodotto. 
    I dati da registrare annualmente su apposita scheda  da  allegare
al registro dei trattamenti o sul registro stesso  sono  almeno,  con
riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione  della
regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati  per  le  principali
tipologie colturali. 
    Le   attrezzature   devono   essere    sottoposte,    da    parte
dell'utilizzatore professionale, a controlli tecnici  periodici  e  a
manutenzione, per quanto riguarda almeno i seguenti aspetti: 
    a) la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della
macchina; 
    b) la funzionalita' del circuito idraulico e del manometro; 
    c) la funzionalita' degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia; 
    d) la pulizia dei filtri e degli ugelli; 
    e) la verifica dell'integrita' delle protezioni  della  macchina,
ad esempio del giunto cardanico e della  griglia  di  protezione  del
ventilatore (quando presenti). 
A.3.7 - Regolazione o taratura strumentale effettuata  presso  centri
  prova (volontaria). 
    1. Una regolazione o taratura strumentale  dell'irroratrice  puo'
essere eseguita presso i centri prova  autorizzati,  a  completamento
delle operazioni di controllo funzionale, tramite idonee attrezzature
(banchi prova). Tale operazione e' da considerarsi sostitutiva  della
regolazione di cui al precedente paragrafo. 
    I principali parametri operativi dell'irroratrice  sui  quali  e'
possibile  intervenire  con   la   regolazione   strumentale,   tutti
strettamente correlati tra loro, sono: 
    volume di distribuzione; 
    tipo di ugello; 
    portata dell'ugello; 
    portata (rapporto  di  trasmissione  ventilatore  e  inclinazione
delle pale) e direzione dell'aria generata dal ventilatore (posizione
dei deflettori se presenti); 
    pressione di esercizio; 
    altezza di lavoro (solo per le barre irroratrici); 
    velocita' di avanzamento (rapporto di trasmissione  e  numero  di
giri motore della trattrice). 
    2. Nell'eseguire la regolazione,  il  centro  prova  tiene  conto
delle indicazioni derivanti dalle disposizioni nazionali e  regionali
relativamente ai volumi di miscela da distribuire. 
    3.  Durante  le  operazioni   di   regolazione   della   macchina
irroratrice e' necessaria la presenza  del  proprietario/utilizzatore
abituale  con  la  trattrice   che   viene   normalmente   utilizzata
dall'azienda per i trattamenti, in quanto: 
    consente di identificare le condizioni  operative  e  le  realta'
aziendali nell'ambito  delle  quali  la  macchina  irroratrice  viene
utilizzata  (coltura  e  relativo  sviluppo  vegetativo,   forma   di
allevamento, tipo di intervento,  superficie  trattata,  ecc.);  tali
informazioni sono fondamentali per eseguire una corretta regolazione,
adeguata alle specifiche esigenze aziendali; 
    rappresenta un momento di confronto con  l'utilizzatore,  qualora
utilizzi  parametri  operativi  non   corretti   (volumi   eccessivi,
velocita' insufficienti o eccessive, ecc.) e costituisce  l'occasione
per un approfondimento sulle tecniche per ottimizzare  i  trattamenti
fitosanitari. 
    4. Al termine delle operazioni di regolazione,  il  centro  prova
rilascia al proprietario della macchina irroratrice un documento  nel
quale  vengono  riportate  il  centro  prova  e  il  tecnico  che  ha
effettuato  la  regolazione  o  taratura,  la  data,   gli   elementi
identificativi della macchina irroratrice  e  i  parametri  operativi
oggetto della regolazione. Vengono, altresi', riportate le  modalita'
operative piu' idonee per  la  corretta  esecuzione  dei  trattamenti
sulle principali tipologie di colture, tenendo conto  dei  principali
tipi di intervento effettuati in azienda. 
    5. Le regolazioni effettuate dai centri prova hanno una validita'
massima di 5 anni. 
    6. Le regioni e  le  province  autonome  possono  incentivare  il
ricorso alla regolazione  strumentale  delle  attrezzature  presso  i
centri prova autorizzati. 
A.3.8 - Centri prova ed  organizzazione  del  servizio  di  controllo
  funzionale e regolazione o taratura. 
    Gli utilizzatori professionali di macchine per  la  distribuzione
dei  prodotti  fitosanitari  effettuano   il   controllo   funzionale
periodico  presso  centri  prova  riconosciuti  e  autorizzati  dalle
regioni e dalle province autonome. 
    La  struttura  che  intende  essere  autorizzata  a  svolgere  il
controllo funzionale e la regolazione o  taratura  strumentale  delle
macchine  irroratrici  inoltra  apposita  richiesta  alla  regione  o
provincia  autonoma  di   appartenenza,   nella   quale   indica   le
attrezzature in  dotazione  che  rispettano  le  specifiche  tecniche
riportate nel citato allegato II, e dichiara di avvalersi  di  almeno
un tecnico abilitato per ciascuna delle tipologie di irroratrici  per
le quali la struttura chiede il riconoscimento allo  svolgimento  del
servizio (barre irroratrici, irroratrici  per  colture  arboree,  per
colture protette, ecc). 
    Le regioni e le province autonome possono prevedere che i  centri
prova  gia'  riconosciuti,  che  rispettano  le  procedure  riportate
nell'allegato II del Piano e dispongono di attrezzature conformi alle
specifiche  tecniche  riportate  nell'allegato  III  del  Piano,  non
debbano presentare la richiesta di autorizzazione. 
    Il personale tecnico per  poter  essere  abilitato  al  controllo
funzionale delle  macchine  irroratrici  deve  seguire  un  corso  di
preparazione della durata minima di 40 ore, realizzato o riconosciuto
dalla regione o provincia autonoma di  appartenenza,  e  superare  un
apposito esame (allegato IV). 
    Le regioni e le province autonome possono esentare  il  personale
tecnico, operante presso centri prova istituiti prima dell'entrata in
vigore del Piano, dall'obbligo di frequentare il  predetto  corso  di
preparazione e dall'apposito esame, se in possesso  di  attestato  di
abilitazione rilasciato da strutture  riconosciute  dalle  regioni  e
dalle province autonome. 
    Il personale tecnico dovra', comunque,  frequentare  i  corsi  di
aggiornamento che  le  regioni  e  le  province  autonome  riterranno
necessario  organizzare  in  seguito.  Tali  corsi  sono  tenuti   da
personale  specializzato  individuato  dalla  regione   o   provincia
autonoma  competente  e  la  valutazione  delle  prove   d'esame   e'
effettuata da una commissione appositamente  istituita  dagli  stessi
enti. 
    L'abilitazione del tecnico puo' essere sospesa o revocata in caso
di: 
    accertata irregolarita' del suo operato; 
    ripetuta e ingiustificata assenza alle attivita' di aggiornamento
organizzate dalla regione o provincia autonoma di appartenenza. 
A.3.9 - Verifica dell'attivita' svolta dai centri prova e dai tecnici
  abilitati. 
    Le regioni  e  le  province  autonome  svolgono  un'attivita'  di
verifica  tecnico-amministrativa  periodica  presso  i  centri  prova
autorizzati, secondo la seguente tempistica: 
    ogni 24 mesi a partire dalla data di  autorizzazione  dei  centri
che effettuano meno di 200 controlli/anno; 
    ogni 12 mesi a partire dalla data di  autorizzazione  dei  centri
che effettuano 200 o piu' controlli/anno. 
    La verifica riguarda sia la gestione della documentazione  e  dei
dati relativi ai  controlli  effettuati,  sia  la  conformita'  della
strumentazione a quanto riportato nell'allegato III. 
    I centri prova mobili che intendono operare  anche  al  di  fuori
della regione o provincia autonoma nella quale sono stati autorizzati
originariamente,  per  ottenere  il  riconoscimento   della   propria
autorizzazione da parte della  regione  o  provincia  autonoma  nella
quale intendono operare, devono  darne  apposita  comunicazione.  Nel
caso  in  cui  la  regione  o  provincia  autonoma  riscontri   delle
irregolarita' o delle inadempienze nell'attivita' svolta  dal  centro
prova mobile, ha la  facolta'  di  sospendere  temporaneamente  o  di
revocare tale riconoscimento, inviandone comunicazione alla regione o
provincia    autonoma    che    ha     rilasciato     originariamente
l'autorizzazione. 
    Tutti i centri  prova  sono  tenuti  a  fornire  alla  regione  o
provincia autonoma territorialmente competente, quando richieste,  le
informazioni relative alle date e ai luoghi dei controlli  che  hanno
in programma di svolgere, al fine di consentire  le  verifiche  sulla
propria attivita'. 
    Tutti  i   centri   prova   sono   tenuti   a   fornire,   almeno
trimestralmente, alla regione o provincia  autonoma  territorialmente
competente,  informazioni  dettagliate  sui   controlli   effettuati,
secondo le indicazioni di cui al paragrafo successivo. 
A.3.10 - Costituzione di un archivio nazionale relativo ai  controlli
  funzionali effettuati, 
    Le regioni e le  province  autonome  raccolgono  le  informazioni
relative ai controlli effettuati sul  proprio  territorio  e  inviano
periodicamente quelle principali ad una banca dati nazionale  secondo
modalita' che saranno definite con un apposito decreto del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato  entro  sei
mesi dall''entrata in vigore del Piano, tenuto conto delle esperienze
e dei sistemi  informatici  gia'  in  uso  nelle  singole  regioni  e
province autonome. 
    Con  lo  stesso  decreto  sara'  definito  il  ruolo  dell'ENAMA,
organismo di supporto al MIPAAF, che provvedera': 
    a  supportare  le  autorita'   competenti   nella   redazione   e
nell'aggiornamento delle procedure  per  l'attuazione  dei  controlli
delle macchine e per  il  rilascio  delle  abilitazioni  dei  tecnici
preposti al controllo; 
    alla  raccolta  dei  dati,  forniti  dalle  regioni  e   province
autonome, relativi ai centri prova, ai tecnici abilitati; 
    a garantire un servizio di  assistenza  tecnica  alle  regioni  e
province autonome nell'espletamento delle varie  fasi  del  servizio,
compresa la  formazione  dei  tecnici  addetti  ai  controlli  e  dei
formatori. 
    Le regioni e  le  province  autonome  in  collaborazione  con  il
Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  che  si
avvale  del  supporto  tecnico  dell'ENAMA,  attivano   un   registro
nazionale delle attrezzature in uso per la distribuzione dei prodotti
fitosanitari. 
    Le informazioni che devono essere necessariamente inviate al data
base nazionale per le attrezzature che  hanno  superato  i  controlli
sono i seguenti. 
    Identificazione del centro prova: 
    regione/provincia autonoma che ha rilasciato  l'autorizzazione  a
svolgere il servizio di controllo funzionale; 
    nome e codice del centro prova. 
    Identificazione del proprietario della macchina irroratrice: 
    nome o ragione sociale ed indirizzo; 
    partita IVA o codice fiscale. 
    Identificazione della macchina irroratrice: 
    tipologia; 
    marca e modello (quando leggibili); 
    numero di telaio/serie (numero originale, oppure  codice  fornito
al momento del controllo). 
    Identificazione del controllo funzionale: 
    data di esecuzione; 
    numero dell'attestato di funzionalita'. 
A.3.11 -  Mutuo  riconoscimento  del  controllo  funzionale  e  della
  regolazione strumentale. 
    Ai fini dell'ottenimento del mutuo riconoscimento  del  controllo
funzionale  delle  macchine  irroratrici,  in  uso   sul   territorio
nazionale ed  internazionale  impiegate  a  scopi  professionali,  e'
necessario che: 
    a) il centro prova e il tecnico che ha  effettuato  il  controllo
siano riconosciuti ed abilitati da almeno  una  regione  o  provincia
autonoma; 
    b) il controllo funzionale sia stato condotto conformemente  alle
indicazioni riportate nei protocolli di prova riconosciuti a  livello
nazionale; 
    c)  l'attestato  di  funzionalita'  della  macchina   irroratrice
riporti: 
    numero e data di emissione; 
    tipologia,    marca,    modello,    numero    di     telaio/serie
dell'attrezzatura; 
    nominativo del proprietario  (nome,  indirizzo,  denominazione  e
sede dell'azienda, partita IVA o codice fiscale); 
    firma del tecnico che ha eseguito il controllo; 
    dati identificativi del centro prova. 
    Oltre all'attestato di funzionalita', i centri  prova  rilasciano
anche un'etichetta adesiva da apporre sulla macchina irroratrice,  in
cui  sono  riportate  le  informazioni   riguardanti   il   controllo
funzionale effettuato, il centro  prova  e  l'ente  responsabile  del
servizio.  I  contenuti  minimi   dell'etichetta   sono   specificati
nell'allegato II. 
    Il mutuo riconoscimento riguarda  anche  l'eventuale  regolazione
strumentale  effettuata  volontariamente   dal   proprietario   della
macchina  irroratrice   presso   il   centro   prova   specificamente
autorizzato. 
A.4  -  Irrorazione  aerea  (art.  13  del  decreto  legislativo   n.
  150/2012). 
    L'irrorazione aerea e' vietata  e  puo'  essere  autorizzata,  in
deroga, per  la  difesa  ordinaria  e  per  contrastare  un'emergenza
fitosanitaria, solo nei casi in cui non siano  praticabili  modalita'
di applicazione alternative dei prodotti fitosanitari  oppure  quando
l'irrorazione  aerea  presenti  evidenti  vantaggi  in   termini   di
riduzione dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente. 
A.4.1 - Prescrizioni di carattere generale. 
    In caso di deroga, ai sensi dell'art. 13,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 150/2012,  possono  essere  utilizzati  solo  prodotti
fitosanitari appositamente  autorizzati  per  l'irrorazione  mediante
mezzo aereo. 
    I soggetti che effettuano l'irrorazione aerea (piloti  e  addetti
alla base) devono essere in possesso del certificato di  abilitazione
all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari. 
    Gli aeromobili  devono  essere  equipaggiati  con  accessori  che
rappresentino la  migliore  tecnologia  disponibile  per  ridurre  la
dispersione dei prodotti  irrorati.  Le  attrezzature  impiegate  per
l'irrorazione aerea devono essere sottoposte a  controllo  funzionale
almeno annualmente e a regolazione (taratura) prima  dell'inizio  dei
trattamenti (cfr. A.3.3); devono comunque essere  eseguite  tutte  le
operazioni  di  manutenzione  periodiche  necessarie  per  garantirne
l'efficienza. 
    I soggetti che effettuano  il  trattamento  con  il  mezzo  aereo
devono  essere  in  possesso  del  disciplinare  di  lavoro  aereo  e
rispettare le norme di sicurezza del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti; i  piloti  devono  essere  in  possesso  di  tutte  le
abilitazioni necessarie. 
    L'esecuzione  dell'irrorazione  aerea  e'  comunque  vietata   in
presenza di aree di salvaguardia delle  acque  destinate  al  consumo
umano ed in aree protette; inoltre devono essere  tutelate  le  altre
zone sensibili, quali abitazioni, allevamenti di bestiame, di api, di
pesci e di molluschi, terreni agricoli dove  si  pratica  agricoltura
biologica o biodinamica, corsi d'acqua e strade aperte al traffico. 
    I trattamenti con  prodotti  fitosanitari  effettuati  con  mezzo
aereo sono soggetti all'obbligo di registrazione dei dati e di tenuta
della  documentazione  come  disposto  dall'art.   16   del   decreto
legislativo n. 150/2012. 
A.4.2 - Richiesta di autorizzazione. 
    La  richiesta  di  autorizzazione  va  presentata  dalle  aziende
agricole  singole  o  in   forma   associata,   in   tempi   congrui,
compatibilmente con la tempistica indicata nel decreto legislativo n.
150/2012, rispetto alla data prevista per l'inizio  dei  trattamenti,
all'autorita' competente e deve contenere le seguenti informazioni  e
documentazione: 
    a) dati dell'azienda o delle aziende agricole coinvolte; 
    b) individuazione delle localita' interessate  e  delle  relative
superfici da sottoporre a  trattamento  aereo,  con  indicazione  dei
comuni di appartenenza; 
    c)  colture  e  piante  da  trattare  con   l'indicazione   delle
avversita' interessate all'intervento; 
    d) motivazioni che giustificano il ricorso al mezzo aereo; 
    e) prodotto fitosanitario da usare, con  indicazione  della  dose
per ettaro e del quantitativo totale di prodotto da utilizzare; 
    f)  programma  di  massima  dei  trattamenti,   con   indicazione
dell'inizio e del termine previsti, del  numero  totale  massimo  dei
trattamenti, degli orari della giornata nei quali sono  effettuati  i
trattamenti; 
    g) dati relativi alle autorizzazioni della ditta e del pilota che
eseguira' i trattamenti, nonche' quelli relativi al mezzo utilizzato,
corredati    dalla    documentazione     comprovante     l'efficienza
dell'attrezzatura impiegata; 
    h) elenco delle basi operative ed indicazione delle generalita' e
del recapito degli addetti alle basi con allegata copia dei  relativi
certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei  prodotti
fitosanitari; 
    i) planimetria degli appezzamenti da trattare, in scala 1:10.000,
o piu' dettagliata, riportante  anche  l'indicazione  delle  aree  di
salvaguardia; 
    j) presenza di eventuali aree sensibili, quali: abitazioni;  aree
aperte al pubblico; allevamenti di bestiame, di api, di  pesci  e  di
molluschi; corsi d'acqua; pozzi;  strade  aperte  al  traffico  e  le
misure che si intendono adottate per evitare contaminazioni  o  altri
effetti indesiderati; 
    k) distanze minime dalle aree pubbliche, dalle aree  residenziali
e da altre aree sensibili, tenuto conto che la zona da  irrorare  non
deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali; 
    l) nel caso in cui  nell'area  interessata  siano  presenti  Siti
natura 2000 (SIC/ZSC e ZPS) o altre aree protette, e'  necessaria  la
Valutazione di Incidenza dell'intervento sulle specie ed  habitat  di
interesse comunitario tutelate in tali siti, previa  valutazione  del
possibile utilizzo delle sostanze attive e dei prodotti  fitosanitari
autorizzati; 
    m) situazione climatica ed  anemologica,  nonche'  le  principali
caratteristiche orografiche del comprensorio di competenza; 
    n) relazione tecnica ambientale,  sottoscritta  dal  responsabile
della richiesta,  che  fornisca  informazioni  dettagliate  circa  le
pertinenti misure di mitigazione, ivi compresa la compatibilita'  del
prodotto fitosanitario con  le  altre  colture  o  pratiche  agricole
(quali   l'agricoltura   biologica)   presenti    nel    comprensorio
interessato; 
    o) dichiarazione d'impegno a rispettare le  ulteriori  specifiche
condizioni stabilite nell'autorizzazione al trattamento  aereo  e  le
specifiche  condizioni  di  impiego  riportate   nell'etichetta   del
prodotto; 
    p) dichiarazione sostitutiva dell'atto di  notorieta'  rilasciata
dal pilota del mezzo aereo dalla quale risulti che e' stata  eseguita
un'accurata ricognizione  del  territorio  da  trattare  al  fine  di
accertare l'eventuale presenza di ostacoli al  volo  (antenne,  cavi,
pali, ecc.) e l'eventuale presenza di piante  isolate  o  di  colture
diverse all'interno del territorio. 
    La richiesta deve essere notificata per conoscenza,  a  cura  del
richiedente, ai comuni interessati. 
A.4.3 - Procedura autorizzativa. 
    1. I comuni interessati hanno trenta  giorni  per  presentare  ai
competenti servizi della regione  o  provincia  autonoma  le  proprie
osservazioni   e/o   l'eventuale   opposizione   all'esecuzione   del
trattamento aereo. 
    2. La regione o  provincia  autonoma  valuta  e  verifica  quanto
previsto all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo  n.  150/2012,
nonche' le osservazioni pervenute dai comuni o da altri soggetti,  al
fine  di  completare  la  valutazione,  entro  novanta   giorni   dal
ricevimento della richiesta. 
    3. La regione o provincia autonoma, acquisiti i pareri in materia
fitosanitaria, sanitaria e ambientale dagli  uffici  preposti,  e  le
osservazioni dei comuni, richiede senza indugio  al  Ministero  della
salute un parere  in  merito  alla  possibilita'  di  autorizzare  il
trattamento con mezzo aereo, allegando  copia  dell'istanza  ricevuta
dai soggetti interessati  al  trattamento,  unitamente  alle  proprie
valutazioni e ad ogni documento pertinente. Copia della richiesta  e'
inviata, a cura della regione  o  provincia  autonoma,  al  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  ed  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
    4. Sulla base della tempistica prevista dal  decreto  legislativo
n.  150/2012,  acquisita  la  richiesta  della  regione  o  provincia
autonoma, il Ministero della salute, sentito il comitato tecnico  per
la nutrizione e  la  sanita'  animale  -  sezione  consultiva  per  i
prodotti  fitosanitari  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, ovvero, ai sensi  dell'art.  17  del
suddetto decreto del  Presidente  della  Repubblica,  la  commissione
consultiva dei prodotti fitosanitari, esprime il proprio parere. 
    5. La regione  o  provincia  autonoma  rilascia  l'autorizzazione
all'utilizzo del mezzo aereo per la difesa  ordinaria,  acquisito  il
parere favorevole del Ministero della salute. 
    6. Le autorita' competenti conservano  copia  delle  richieste  e
delle  autorizzazioni  e  mettono  a  disposizione  del  pubblico  le
pertinenti informazioni ivi contenute, quali le aree  interessate  al
trattamento fitosanitario mediante  mezzo  aereo,  il  calendario  di
esecuzione del trattamento, i prodotti fitosanitari utilizzati. 
A.4.4 - Informazioni alla popolazione interessata  e  alle  autorita'
  locali. 
    Il soggetto autorizzato deve  provvedere  alla  diffusione  delle
informazioni nei riguardi della popolazione interessata. A tale scopo
e' tenuto ad affiggere, per il tramite  dei  comuni  interessati,  un
congruo  numero  di  manifesti  secondo  modalita'   che   consentano
un'adeguata informazione. 
    In tali manifesti  saranno  indicati:  il  periodo  in  cui  sono
previsti  gli  interventi  aerei,  le  zone  sorvolate,  i   prodotti
fitosanitari che verranno utilizzati e i tempi di rientro. 
    Il soggetto autorizzato deve comunicare per ciascun  trattamento,
con un preavviso di 48  ore,  il  giorno  e  l'ora  di  inizio  degli
interventi con mezzi aerei  ai  comuni  interessati  e  alle  singole
Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio.  Il  rinvio
del trattamento deve, altresi', essere comunicato  immediatamente  al
comune  ed  all'Azienda  sanitaria  locale   (ASL)   competente   per
territorio, secondo modalita' preventivamente concordate. 
A.4.5 - Prescrizioni specifiche. 
    Gli addetti alle basi degli  aeromobili,  durante  le  operazioni
devono essere sempre presenti nelle basi loro assegnate. 
    Durante i trattamenti e' vietato il sorvolo dei  centri  abitati,
intendendosi per tali quelli  indicati  dall'art.  3,  comma  8,  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. In ogni caso  il  sorvolo
delle vie  di  comunicazione  e  dei  corsi  d'acqua,  deve  avvenire
intersecando gli stessi nel tratto piu' breve, mantenendo gli  ugelli
chiusi. 
    Al fine  di  ridurre  gli  effetti  della  deriva  devono  essere
osservate le seguenti prescrizioni: 
    a) il diametro medio delle  gocce  delle  miscele  irrorate  deve
essere tale da limitare al massimo la deriva; 
    b) i trattamenti devono essere eseguiti con classe 1 della  scala
di Beaufort della forza del vento; 
    c) i trattamenti devono essere eseguiti in  modo  che  il  pilota
possa fruire di idonee indicazioni a terra (contrassegni di  confine,
zone di rispetto, indicazioni di direzione di volo e simili) che  gli
consentano di operare nel modo migliore; 
    d) la distribuzione dei prodotti fitosanitari deve  avvenire  con
traiettorie di volo alle minime altezze e a velocita' compatibili con
la sicurezza del volo e l'efficienza del trattamento. 
    Le aree trattate potranno essere agibili nel rispetto  dei  tempi
di  rientro  specificati  in  etichetta  del  prodotto  fitosanitario
utilizzato. 
A.4.6 - Vigilanza. 
    Le Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio ed  i
comuni verificano il  rispetto  delle  disposizioni  stabilite  dalle
norme   vigenti   e   delle   prescrizioni    aggiuntive    riportate
nell'autorizzazione. Nei casi di inadempienza, l'autorita' competente
procede alla sospensione o  alla  revoca  dell'autorizzazione,  fatto
salvo  quanto  previsto  all'art.  24  del  decreto  legislativo   n.
150/2012. 
A.5 - Misure specifiche  per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e
  dell'acqua  potabile  e  per  la  riduzione  dell'uso  di  prodotti
  fitosanitari in aree specifiche (rete ferroviaria e stradale,  aree
  frequentate dalla popolazione, aree naturali protette) (articoli 14
  e 15 del decreto legislativo n. 150/2012). 
A.5.1 - Linee guida. 
    I Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute,
su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in  vigore  del
Piano,  predispongono  linee  guida  di  indirizzo  per   la   tutela
dell'ambiente acquatico e dell'acqua  potabile  e  per  la  riduzione
dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei  relativi  rischi  in  aree
specifiche. Tali linee guida individuano una serie di misure  nonche'
i relativi criteri di scelta e riguardano: 
    1) la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile; 
    2) le misure volontarie di accompagnamento per la mitigazione del
rischio, volte a minimizzare  i  rischi  associati  alla  deriva,  al
ruscellamento e alla percolazione; 
    3) la tutela  delle  biodiversita'  e  le  misure  specifiche  di
mitigazione del rischio da inserire nei piani  di  gestione  e  nelle
misure di conservazione dei Siti natura 2000 e  delle  aree  naturali
protette, istituite in base alla legge nazionale 6 dicembre 1991,  n.
394 e alle relative leggi regionali, in funzione degli  obiettivi  di
tutela; 
    4)  le  misure   volontarie   per   favorire   l'applicazione   e
l'integrazione di quelle di protezione dei Siti natura 2000  e  delle
aree naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre 1991,
n. 394 e alle relative leggi regionali,  in  coerenza  con  la  nuova
programmazione della PAC, nonche' i criteri affinche' l'attuazione di
dette  misure  non  sia  assoggettata  a  valutazione  di   incidenza
ambientale (VINCA). 
A.5.2 - Misure per la tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
  potabile. 
    Le regioni e le province  autonome  conformemente  alle  predette
linee guida, individuano idonee misure in coerenza alle  disposizioni
previste dalle norme comunitarie e nazionali  in  materia  di  tutela
delle acque e, in particolare, di  quelle  previste  dalla  direttiva
2000/60/CE, dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' dai Piani  di
gestione di distretto idrografico e dai Piani di tutela delle acque. 
    Le suddette misure tengono conto dell'eventuale  limitazione  dei
prodotti fitosanitari pericolosi per l'ambiente acquatico e,  laddove
possibile, della loro sostituzione  con  prodotti  fitosanitari  meno
pericolosi o  con  misure  basate  su  pratiche  agronomiche  per  la
prevenzione e/o soppressione di organismi nocivi, di cui all'allegato
III del decreto legislativo n. 150/2012, nonche' sulle  strategie  di
difesa fitosanitaria previste dal metodo di  produzione  biologico  e
con prodotti fitosanitari a base di sostanze attive a basso  rischio,
definite ai sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
    Tali misure  tengono  conto,  altresi',  della  sostituzione  dei
prodotti  fitosanitari  a  base  di  sostanze  attive  che  rientrano
nell'elenco delle sostanze prioritarie pericolose, di cui al  decreto
legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Tenuto conto delle procedure e  dei  criteri  per  l'approvazione
delle  sostanze  attive,  disciplinati  dal   regolamento   (CE)   n.
1107/2009, i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del
territorio e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, con il supporto  del  consiglio,  mettono  a  disposizione
delle regioni e delle province autonome, entro 1 anno dall'entrata in
vigore del Piano, le informazioni piu'  rilevanti  sulla  tossicita',
l'ecotossicita', il destino ambientale  e  gli  aspetti  fitosanitari
relativi ai prodotti in commercio, anche  mediante  l'utilizzo  delle
fonti  di  informazione  e  delle  banche   dati   esistenti   o   la
realizzazione di apposite  banche  dati  e  l'aggiornamento  costante
delle stesse. 
    Le regioni e le province autonome  utilizzano  tali  informazioni
per le attivita' di competenza, ne assicurano il  trasferimento  agli
enti interessati e curano la  formazione  delle  competenze  tecniche
necessarie per operare le scelte relative alle  prescrizioni  e  alle
limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei  target  da
salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosita' dei
prodotti fitosanitari. Le regioni e le province  autonome  assicurano
il coordinamento delle misure che interessano bacini interregionali o
interprovinciali. 
    A.5.2.1 - Misure specifiche per l'ambiente acquatico. 
    Allo  scopo  di  tutelare  l'ambiente  acquatico,  entro  2  anni
dall'entrata in vigore del Piano, tenuto  conto  degli  obiettivi  di
qualita'  ambientale  e  degli  esiti  dei   monitoraggi   ambientali
effettuati ai sensi della  direttiva  2000/60  CE  le  regioni  e  le
province  autonome,  conformemente  delle  linee  guida  di  cui   al
precedente  paragrafo  A.5.1,  adottano  misure  specifiche  per   la
riduzione della  presenza  nell'ambiente  dei  prodotti  fitosanitari
classificati pericolosi per l'ambiente acquatico. 
    Tra  le  possibili  misure  sono  da   contemplare:   misure   di
mitigazione,  sostituzione/  limitazione   d'uso/   eliminazione   di
prodotti  fitosanitari,  nonche'   iniziative   di   informazione   e
formazione. 
    La scelta sara' operata da parte delle regioni e  delle  province
autonome tenendo conto delle peculiarita' del territorio e della  sua
fragilita', del tipo di pressioni presenti e  del  tipo  di  risposta
atteso, nonche' degli ecosistemi da salvaguardare. 
    A.5.2.2 - Misure specifiche per l'acqua potabile. 
    Allo scopo di tutelare la qualita' dell'acqua potabile,  entro  2
anni dall'entrata in vigore del Piano,  nelle  aree  di  salvaguardia
delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano  di
cui all'art. 94  del  citato  decreto  legislativo  n.  152/2006,  le
regioni e le province autonome individuano, conformemente alle misure
delle linee guida di cui al precedente paragrafo A.5.1, ai  Piani  di
tutela delle acque e ai Piani di gestione dei distretti  idrografici,
prescrizioni specifiche  per  la  limitazione  e/o  sostituzione  dei
prodotti fitosanitari che possono contaminare le acque  destinate  al
consumo umano (che riportano in  etichetta  le  pertinenti  frasi  di
precauzione SPe1 e SPe2, di cui al decreto del Ministero della salute
21 luglio 2004, e dei prodotti rinvenuti nelle acque  superficiali  e
sotterranee, a seguito delle attivita' di monitoraggio ambientale. 
    Nelle predette aree di salvaguardia  le  regioni  e  le  province
autonome  possono  stabilire  ulteriori  prescrizioni  e  limitazioni
nell'ambito dei piani di utilizzazione di cui all'art. 94,  comma  4,
lettera c) del citato decreto legislativo n. 152/2006. 
    A.5.2.3 - Misure volontarie di accompagnamento. 
    Le regioni e le province autonome prevedono  opportuni  strumenti
per incentivare, nell'ambito della Politica agricola comune  (PAC)  e
conformemente alle suddette linee guida, l'applicazione di tecniche e
pratiche, volte al miglioramento della qualita'  ambientale  ed  alla
protezione  dell'ambiente  acquatico  dai  fenomeni  di  inquinamento
conseguenti alla deriva, al ruscellamento e  alla  lisciviazione  dei
prodotti fitosanitari. 
    Nella definizione delle misure di mitigazione della deriva, volte
a minimizzarla o ad impedirne gli effetti, possono essere utilizzati,
tra gli altri, il documento prodotto dalla commissione consultiva per
i prodotti fitosanitari «Misure di mitigazione  del  rischio  per  la
riduzione della  contaminazione  dei  corpi  idrici  superficiali  da
deriva e ruscellamento») e  le  indicazioni  scaturite  dal  progetto
TOPPS PROWADIS. 
    Al fine di proteggere  le  acque  superficiali  dall'inquinamento
conseguente ai fenomeni di ruscellamento  e  drenaggio  dei  prodotti
fitosanitari distribuiti, e'  raccomandata  la  costituzione  di  una
idonea fascia di rispetto non trattata lungo i corpi idrici. 
A.5.3 - Tutela dei corpi idrici intesi a scopo  ricreativo,  comprese
  le aree designate come acque di balneazione. 
    Ai fini della tutela della salute pubblica, e' vietato  l'uso  di
prodotti fitosanitari nel tratto  di  riva  che  costituisce  accesso
diretto alle acque di balneazione, individuate ai sensi  del  decreto
legislativo 116/2008. 
    In deroga a tale divieto, per il contenimento o l'eliminazione di
organismi nocivi e per la tutela della salute pubblica, le regioni  e
le province  autonome  possono  autorizzare  l'utilizzo  di  prodotti
fitosanitari, scelti in funzione della loro minore pericolosita', dei
rischi connessi al loro impiego e alle loro specifiche  modalita'  di
applicazione. 
    Entro 3 anni dall'entrata in vigore del Piano, i Ministeri  della
salute, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  e
delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali  individuano,  in
accordo con le regioni e le province autonome e con il  supporto  del
consiglio, le misure da adottare nelle aree di influenza delle  acque
di balneazione, al fine di garantire una piu' efficace  tutela  della
salute umana nelle predette aree. 
A.5.4 -  Misure  per  la  riduzione  e/o  eliminazione  dell'uso  dei
  prodotti  fitosanitari  e  dei  rischi  sulle  o  lungo  le   linee
  ferroviarie. 
    E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile,  l'uso
dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo  sulle
o  lungo  le  linee  ferroviarie,  ricorrendo  a  mezzi   alternativi
(meccanici, fisici e biologici), riducendo per  quanto  possibile  le
dosi di impiego dei prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro
distribuzione,  le  attrezzature  e  le  modalita'  di  impiego   che
consentano di ridurne al minimo le perdite nell'ambiente. 
    Per tale finalita' si prevedono le seguenti misure: 
    sostituzione, dall'entrata in  vigore  del  Piano,  dei  prodotti
fitosanitari   che   contengono   sostanze   classificate   per    la
cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la  tossicita'  riproduttiva,   in
categoria 1A e 1B; 
    sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore
del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano o che riporteranno
in etichetta le pertinenti frasi di precauzione SPe1,  SPe2,  Spe3  e
SPe4, o che sono classificati come tossici, molto tossici e/o recanti
in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61,  R62,  R63,
R64 e R68, ai sensi del decreto legislativo n. 65/2003  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  o   le   indicazioni   di   pericolo
corrispondenti di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. 
    E', comunque, vietato l'utilizzo dei  prodotti  fitosanitari  sui
piazzali,  su  tutte  le  aree  interne  e  adiacenti  alle  stazioni
ferroviarie, e sulle scarpate ferroviarie adiacenti alle aree abitate
o comunque normalmente frequentate dalla popolazione,  salvo  deroghe
stabilite dalle autorita'  competenti  ai  fini  della  tutela  della
salute pubblica. 
    I Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali,
con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale,  entro  2  anni
dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali  minimi
da inserire  obbligatoriamente  nei  capitolati  tecnici  delle  gare
d'appalto per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari sulle o lungo
le linee ferroviarie, tenendo conto, in particolare della  necessita'
di: 
    limitare  l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  caratterizzati   da
elevata tendenza alla percolazione  ed  elevati  pericoli/rischi  per
l'ambiente; 
    dare  preferenza  allo  sfalcio   per   il   contenimento   della
vegetazione  sulle  scarpate  e  all'utilizzo  del  taglio   per   il
contenimento  della  vegetazione  arborea.  In  particolare   occorre
sostituire il diserbo chimico con il diserbo fisico o meccanico sulle
scarpate  ferroviarie  adiacenti  alle  aree   abitate   o   comunque
normalmente frequentate dalla popolazione; 
    utilizzare, nella distribuzione dei prodotti fitosanitari, ugelli
antideriva e basse pressioni  e  altri  accorgimenti  tecnici,  quali
l'irrorazione orientabile,  la  registrazione  delle  operazioni,  il
controllo elettronico dei volumi irrorati, ecc.; 
    valutare le dosi di impiego necessarie in  rapporto  alle  specie
presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilita'; 
    utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di  prodotti
fitosanitari per evitare l'insorgere di resistenze, causato  dall'uso
ripetuto dello stesso principio attivo; 
    programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo  chimico
tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni
e nei giorni immediatamente precedenti. 
    Nella definizione di tali criteri sono coinvolte, se del caso, le
altre Amministrazioni competenti e le  parti  interessate,  anche  al
fine di tener conto delle specificita' del territorio. 
    Le regioni e le province autonome, in relazione alla specificita'
delle aree protette, istituite ai sensi della legge n. 394 del 1991 e
dei siti  della  Rete  natura  2000,  possono  individuare  i  target
prioritari da proteggere  e  ulteriori  limitazioni  di  impiego  dei
prodotti  fitosanitari  da  utilizzare  sulle  o   lungo   le   linee
ferroviarie  che  interessano  tali  aree  e/o  adeguate  misure   di
mitigazione del rischio. 
    Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono  tenuti
comunque ad adottare i medesimi criteri. 
    Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle
attivita' di contenimento e di gestione della vegetazione  infestante
sulle o lungo  le  linee  ferroviarie,  ivi  compresi  i  trattamenti
fitosanitari, concordano  con  il  Servizio  fitosanitario  regionale
competente per territorio  i  tempi  di  esecuzione  dei  trattamenti
fitoiatrici,  nelle  more  della  definizione  dei  predetti  criteri
ambientali minimi,  e  riferiscono  annualmente  ai  Ministeri  della
salute, dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare  e
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  in  merito  ai
prodotti fitosanitari  utilizzati,  alle  quantita'  impiegate,  alle
tecniche di distribuzione e alle misure  di  mitigazione  dei  rischi
applicate. 
    Fatto  salvo  quanto  previsto  in   applicazione   del   decreto
legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dei decreti ministeriali che  disciplinano  la  lotta
obbligatoria, le regioni e le province autonome  possono  autorizzare
trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e
la diffusione  degli  organismi  da  quarantena  e  di  proteggere  i
vegetali, i prodotti vegetali e la salute  pubblica  dagli  organismi
nocivi definiti dalla normativa di riferimento. 
A.5.5 -  Misure  per  la  riduzione  e/o  eliminazione  dell'uso  dei
  prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le strade. 
    E' necessario ridurre e/o eliminare, per quanto possibile,  l'uso
dei prodotti fitosanitari e i rischi connessi al loro utilizzo  sulle
o lungo le strade, ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici,  fisici
e biologici), riducendo per quanto possibile le dosi di  impiego  dei
prodotti fitosanitari ed utilizzando, per la loro  distribuzione,  le
attrezzature e le modalita' di impiego che consentano di  ridurne  al
minimo le perdite nell'ambiente, nel rispetto della sicurezza  e  del
ruolo della vegetazione sui cigli stradali. 
    Per tale finalita' si prevedono le seguenti misure: 
    sostituzione, dall'entrata in  vigore  del  Piano,  dei  prodotti
fitosanitari   che   contengono   sostanze   classificate   per    la
cancerogenesi,  la  mutagenesi  e  la  tossicita'  riproduttiva,   in
categoria 1A e 1B, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 
    sostituzione e/o limitazione, entro 3 anni dall'entrata in vigore
del Piano, dei prodotti fitosanitari che riportano  in  etichetta  le
pertinenti  frasi  di  precauzione  SPe1,  SPe2,  Spe3  e   SPe4,   o
classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi
di rischio R40, R42, R43, R45, R60, R61, R62,  R63,  R64  e  R68,  ai
sensi del decreto legislativo n. 65/2003 e  successive  modificazioni
ed integrazioni o le indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al
regolamento (CE) n. 1272/2008; 
    divieto di effettuare trattamenti  con  insetticidi  e  acaricidi
sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura. 
    I Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali,
con il supporto del Servizio fitosanitario nazionale,  entro  2  anni
dall'entrata in vigore del Piano, adottano criteri ambientali  minimi
da inserire obbligatoriamente  negli  affidamenti  e  nei  capitolati
tecnici  delle  gare  d'appalto  per  l'esecuzione  dei   trattamenti
fitosanitari nella rete stradale e autostradale,  tenendo  conto,  in
particolare, della necessita' di: 
    utilizzare il diserbo meccanico e  fisico  (es.  pirodiserbo)  in
tutti i casi in cui esso possa  sostituire  il  diserbo  chimico.  In
particolare, occorre sostituire il diserbo  chimico  con  il  diserbo
meccanico sui cigli  e  le  scarpate  stradali  adiacenti  alle  aree
abitate o comunque normalmente frequentate dalla popolazione, nonche'
nelle aree limitrofe ai ponti ed alle stazioni di servizio  lungo  le
strade  e  autostrade  con  annessi  punti  di  ristoro,   applicando
opportune misure di gestione del sistema dei cigli stradali, al  fine
di ridurre il piu' possibile  l'attecchimento  e  la  crescita  delle
malerbe (pacciamatura verde o con materiali inerti, ecc.); 
    valutare le dosi di impiego necessarie in  rapporto  alle  specie
presenti, al loro stadio di sviluppo e alla loro sensibilita'; 
    utilizzare tecniche o metodi alternativi all'impiego di  prodotti
fitosanitari anche per  evitare  l'insorgere  di  resistenze  causate
dall'uso ripetuto della stessa sostanza attiva; 
    programmare gli interventi che prevedono l'uso del mezzo  chimico
tenendo conto delle previsioni meteorologiche, evitando l'utilizzo di
prodotti fitosanitari nei giorni in cui sono previste  precipitazioni
e nei giorni immediatamente precedenti. 
    Nella  definizione  di  tali  criteri  sono  coinvolte  le  altre
amministrazioni competenti e le parti interessate, anche al  fine  di
tener conto delle specificita' del territorio. 
    Gli enti che eseguono questi interventi direttamente sono  tenuti
comunque ad adottare i medesimi criteri. 
    Gli enti che bandiscono le gare d'appalto per l'affidamento delle
attivita' di contenimento e  di  lotta  alla  vegetazione  infestante
nella rete stradale e autostradale, nelle more della definizione  dei
predetti  criteri  ambientali  minimi,  riferiscono  annualmente   ai
Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, in merito
ai prodotti fitosanitari utilizzati, alle quantita'  impiegate,  alle
tecniche di distribuzione e alle misure  di  mitigazione  dei  rischi
utilizzate. 
    Fatto  salvo  quanto  previsto  in   applicazione   del   decreto
legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dei decreti ministeriali che  disciplinano  la  lotta
obbligatoria, le regioni e le province autonome  possono  autorizzare
trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e
la diffusione  degli  organismi  da  quarantena  e  di  proteggere  i
vegetali, i prodotti vegetali e la salute  pubblica  dagli  organismi
nocivi definiti dalla normativa di riferimento. 
A.5.6 - Misure per la  riduzione  dell'uso  o  dei  rischi  derivanti
  dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla
  popolazione o da gruppi vulnerabili. 
    Ai fini della tutela della salute e della sicurezza  pubblica  e'
necessario ridurre l'uso  dei  prodotti  fitosanitari  o  dei  rischi
connessi al loro utilizzo nelle aree frequentate dalla popolazione  o
da gruppi vulnerabili, ricorrendo  a  mezzi  alternativi  (meccanici,
fisici, biologici),  riducendo  le  dosi  di  impiego  e  utilizzando
tecniche e attrezzature, che  permettano  di  ridurne  al  minimo  la
dispersione nell'ambiente. 
    Le regioni e le provincie autonome possono predisporre  linee  di
indirizzo relativamente all'utilizzo dei prodotti  fitosanitari,  per
la gestione del  verde  urbano  e/o  ad  uso  della  popolazione,  in
conformita'  a  quanto  previsto  dal  Piano.  Le  autorita'   locali
competenti, tenendo anche conto  di  tali  Linee  di  Indirizzo,  ove
disponibili, adottano i provvedimenti necessari per la  gestione  del
verde urbano e/o ad uso della popolazione, relativamente all'utilizzo
dei prodotti fitosanitari. 
    Le suddette  aree  includono,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, comunque, parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree
ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con  plessi
scolastici, parchi gioco per bambini,  superfici  in  prossimita'  di
strutture   sanitarie,   piste   ciclabili,   zone    di    interesse
storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali
e  loro  pertinenze,  aree  archeologiche  e  loro  pertinenze,  aree
cimiteriali e loro aree di servizio. 
    E'  fatto  obbligo  di   avvisare   la   popolazione   attraverso
l'apposizione di cartelli che  indicano,  tra  l'altro,  la  sostanza
attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di
accesso all'area trattata. La durata del divieto di accesso non  deve
essere  inferiore  al  tempo  di   rientro   eventualmente   indicato
nell'etichetta  dei  prodotti  fitosanitari  utilizzati  e,  ove  non
presente, nelle aree frequentate  dai  gruppi  vulnerabili  non  puo'
essere inferiore a 48 ore. 
    Nelle aree interessate non  possono  essere  utilizzati  prodotti
fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore. 
    Nelle medesime aree si dovra' evitare  l'accesso  provvedendo  ad
un'adeguata e visibile segnalazione e, in  relazione  alla  specifica
situazione,  ad  un'eventuale   delimitazione   delle   stesse.   Ove
possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui  e'
ridotto al minimo il disagio per le persone. 
    Fatto  salvo  quanto  previsto  in   applicazione   del   decreto
legislativo 19 agosto  2005,  n.  214,  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e dei decreti ministeriali che  disciplinano  la  lotta
obbligatoria, le regioni e le province autonome  possono  autorizzare
trattamenti fitosanitari mirati, al fine di impedire l'introduzione e
la diffusione  degli  organismi  da  quarantena  e  di  proteggere  i
vegetali, i prodotti vegetali e la salute  pubblica  dagli  organismi
nocivi definiti nella normativa di riferimento. 
    Nelle  aree  agricole,  adiacenti  alle  aree  frequentate  dalla
popolazione  o  da  gruppi  vulnerabili,  quali  parchi  e   giardini
pubblici, campi sportivi,  aree  ricreative,  cortili  e  aree  verdi
all'interno  con  plessi  scolastici,  parchi  gioco   per   bambini,
superfici  in  prossimita'  di  strutture   sanitarie,   e'   vietato
l'utilizzo, a distanze inferiori di 30 metri dalle predette aree,  di
prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti
in etichetta le frasi di rischio R40, R42, R43, R60, R61, R62, R63  e
R68,  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.   65/2003   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  o  le   indicazioni   di   pericolo
corrispondenti, di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Nel caso  in
cui vengano adottate misure  di  contenimento  della  deriva,  tenuto
conto  delle  prescrizioni  indicate  in  etichetta  e  fatte   salve
determinazioni piu' restrittive delle  Autorita'  locali  competenti,
tale distanza puo' essere ridotta fino ad una distanza minima  di  10
metri. 
    A.5.6.1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione erbicida. 
    In  ambiente  urbano,  le  autorita'  locali  competenti  per  la
gestione della flora infestante individuano: 
    a) le aree dove il mezzo chimico e' vietato; 
    b) le aree dove il mezzo chimico puo' essere usato esclusivamente
all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di  una
programmazione pluriennale degli interventi. 
    In particolare sono previste le seguenti misure: 
    i trattamenti diserbanti sono vietati  e  sostituiti  con  metodi
alternativi nelle zone frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi
vulnerabili, indicate al precedente paragrafo A.5.6; 
    in caso di deroga non si puo'  ricorrere,  comunque,  all'uso  di
prodotti fitosanitari che riportano in etichetta le seguenti frasi di
rischio: da R20 a R28, R36, R37, R38, R42, R43, R40, R41,  R45,  R48,
R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai sensi del  decreto  legislativo  n.
65/2003 e successive modificazioni ed integrazioni o  le  indicazioni
di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE)  n.  1272/2008.
Tali prodotti non devono, comunque, contenere  sostanze  classificate
mutagene, cancerogene, tossiche per la  riproduzione  e  lo  sviluppo
embriofetale, sensibilizzanti,  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1272/2008. 
    A.5.6.2 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari ad azione fungicida,
insetticida o acaricida. 
    Le autorita' locali competenti,  relativamente  all'utilizzo  dei
prodotti fitosanitari ad azione fungicida,  insetticida  e  acaricida
devono tener conto che: 
    sono da privilegiare misure di controllo  biologico,  trattamenti
con prodotti a basso  rischio  come  definiti  nel  regolamento  (CE)
1107/09,  con  prodotti  contenenti  sostanze   attive   ammesse   in
agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento CE 889/08.
In ogni caso e' comunque escluso l'utilizzo di prodotti  fitosanitari
classificati tossici e molto tossici o che riportano in etichetta  le
seguenti frasi di rischio: da R20 a R28, R36,  R37,  R38,  R42,  R43,
R40, R41, R48, R60, R61, R62, R63, R64 e R68, ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 65/2003 successive modificazioni ed integrazioni o  le
indicazioni di pericolo corrispondenti di cui al regolamento (CE)  n.
1272/2008. Tali prodotti non  devono,  comunque,  contenere  sostanze
classificate mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione e lo
sviluppo embriofetale, sensibilizzanti, ai sensi del regolamento (CE)
n. 1272/2008. Per trattamenti mediante  endoterapia,  ferma  restando
l'esclusione  delle  sostanze  che  soddisfino  i   requisiti   sopra
indicati,  e'   consentito   l'impiego   di   prodotti   fitosanitari
classificati nocivi con frase di rischio R22 ed irritanti  con  frasi
di  rischio   R36   e   R38,   espressamente   autorizzati   per   la
somministrazione endoterapica; 
    entro 2 anni dall'entrata in vigore del Piano, le  regioni  e  le
province autonome definiscono protocolli tecnici che regolamentano  i
trattamenti nelle aree frequentate  dalla  popolazione  o  da  gruppi
vulnerabili; 
    e' vietato effettuare irrorazioni  con  insetticidi  e  acaricidi
sulle alberate stradali durante la fase fenologica della fioritura e,
comunque, con prodotti fitosanitari che  riportano  in  etichetta  la
pertinente frase di precauzione SPe8. 
A.5.7 - Misure per la riduzione dei rischi  nelle  aree  trattate  di
  recente con prodotti fitosanitari  e  frequentate  dagli  operatori
  agricoli o ad essi accessibili. 
    Fatto  salvo  quanto  previsto  al  paragrafo  A.2.2   e   quanto
prescritto nell'etichetta, e' vietato accedere  alle  aree  trattate,
almeno  nelle  24  ore  successive  all'applicazione   del   prodotto
fitosanitario,  senza  gli  specifici   dispositivi   di   protezione
individuale (DPI). 
A.5.8 - Tutela dei Siti natura 2000 e delle aree naturali protette. 
    Le misure per la tutela della biodiversita' previste nel presente
capitolo si applicano con priorita' ai siti della Rete natura 2000  e
alle aree naturali protette, istituite in base alla legge n. 394  del
1991 e alle relative leggi regionali,  e  integrano  le  misure  gia'
stabilite nei piani dei parchi nazionali e regionali,  nei  piani  di
gestione delle riserve naturali statali e regionali e dei siti  della
Rete  natura  2000,  nonche'  le  misure   di   conservazione   della
biodiversita'  definite  con  altri  provvedimenti  amministrativi  e
legislativi a livello nazionale e regionale. 
    A.5.8.1 - Misure per la riduzione del  rischio  causato  dall'uso
dei prodotti fitosanitari. 
    I Ministeri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute,
su proposta del consiglio, entro 12 mesi dall'entrata in  vigore  del
Piano, predispongono le linee guida, di cui al paragrafo  A.5.1,  per
la scelta delle misure specifiche da inserire nei piani di gestione e
nelle misure di conservazione dei  Siti  natura  2000  e  delle  aree
naturali protette, istituite in base alla legge 6 dicembre  1991,  n.
394  e  alle  relative   leggi   regionali,   tenendo   conto   delle
caratteristiche di pericolo e di rischio delle sostanze attive e  dei
prodotti fitosanitari, nonche' delle attivita' agricole ivi presenti,
in funzione almeno dei seguenti target da salvaguardare: 
    habitat e specie di interesse comunitario legate agli  ecosistemi
acquatici (allegato V); 
    habitat e specie di interesse comunitario legate agli  ecosistemi
terrestri; 
    habitat in cui vi e' la necessita' di tutelare le api e gli altri
impollinatori,  come  ad  esempio  gli  imenotteri  selvatici   e   i
lepidotteri. 
    Nei siti della Rete natura 2000 e nelle  aree  naturali  protette
istituite in base alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alle  relative
leggi regionali, al fine di rafforzare la strategia di  tutela  della
biodiversita',  gia'  sancita  da   altri   strumenti   normativi   e
pianificatori ed in particolare dall'ultima Strategia nazionale sulla
biodiversita',  le  misure  di  riduzione   dell'uso   dei   prodotti
fitosanitari  e/o  dei  rischi  di  cui  all'art.  15   del   decreto
legislativo n. 150/2012, sono definite, sulla base delle linee  guida
di cui sopra, entro 2 anni dall'entrata in vigore  del  Piano,  dalla
regione o  provincia  autonoma  competente,  in  accordo  con  l'Ente
gestore, laddove esistente, in base alle  specifiche  caratteristiche
del sito da tutelare. 
    Ciascuna misura, ivi comprese eventuali misure di  riduzione  e/o
divieto di prodotti fitosanitari, deve essere integrata nel Piano  di
gestione del sito (o altro piano equivalente)  o  con  le  misure  di
conservazione, sulla base delle specifiche esigenze in funzione delle
specie e/o degli habitat da tutelare e degli esiti delle attivita' di
monitoraggio ambientale. 
    Con riferimento alle specie endemiche o  ad  elevato  rischio  di
estinzione, le regioni e le province  autonome  e  gli  enti  gestori
delle aree naturali protette possono definire ulteriori misure per la
riduzione e/o il divieto d'uso di prodotti fitosanitari,  sulla  base
delle linee guida di cui sopra. 
    Le misure di cui sopra  si  integrano  con  gli  strumenti  ed  i
dispositivi della PAC, come previsto  al  comma  3  dell'art.  2  del
decreto legislativo n. 150/2012. 
    Dette  misure  generano  effetti  positivi  sulla  biodiversita',
sull'acqua e sul suolo, e sono equivalenti a  quelli  prodotti  dalle
pratiche agricole benefiche per il clima  e  l'ambiente,  cosi'  come
individuate nei regimi di sostegno della PAC. 
    I Ministeri  della  salute,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  e  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, analogamente a quanto  indicato  al  precedente  paragrafo
A.5.2, con il supporto del consiglio, mettono  a  disposizione  delle
regioni e delle province autonome nonche' degli  enti  gestori  delle
aree  naturali  protette,  le  informazioni  piu'   rilevanti   sulla
tossicita', l'ecotossicita', il  destino  ambientale  e  gli  aspetti
fitosanitari relativi ai prodotti fitosanitari in commercio. Gli enti
interessati garantiscono  la  formazione  delle  competenze  tecniche
necessarie  per  operare  le  scelte  relative  alle  prescrizioni  e
limitazioni da adottare in modo mirato, tenendo conto dei  target  da
salvaguardare e delle specifiche caratteristiche di pericolosita' dei
prodotti fitosanitari. 
    All'interno delle zone classificate a bosco e ad esse assimilate,
ai sensi del decreto legislativo n. 227/2001, e'  vietato  l'utilizzo
di prodotti fitosanitari per il contenimento della vegetazione  nelle
aree a particolare destinazione funzionale (viali  tagliafuoco,  zone
di rispetto  degli  elettrodotti,  gasdotti  ecc.),  fatta  salva  la
possibilita'  di  deroghe  in  presenza  di   particolari   emergenze
fitosanitarie e conservazionistiche. 
    Con  la  finalita'  di  rendere  piu'  efficace  l'azione   degli
utilizzatori professionali che operano in aziende ricadenti nei  siti
della Rete natura 2000 e nelle aree naturali protette,  istituite  in
base alla legge n. 394 del 1991 e alle relative leggi  regionali,  le
regioni e le province autonome promuovono un'attivita'  formativa  ed
informativa finalizzata all'acquisizione delle conoscenze relative ai
rischi  per  la  biodiversita'  derivanti   dall'uso   dei   prodotti
fitosanitari in tali aree, con particolare  riferimento  alla  scelta
delle sostanze attive compatibili con le pertinenti prescrizioni  del
piano di gestione/misure di conservazione o  di  altro  strumento  di
gestione gia' adottato. 
    Tenuto conto delle priorita' di tutela degli ecosistemi acquatici
indicate nelle decisioni della Conferenza  delle  parti  (COP)  della
Convenzione di Ramsar (www.ramsar.org) e negli accordi internazionali
sottoscritti dall'Italia (AEWA (1) e MEDWET (2)  ),  le  Zone  Ramsar
hanno  priorita'  di  tutela  e  richiedono  un  maggior  livello  di
salvaguardia. A questo scopo, entro 2 anni dall'entrata in vigore del
Piano, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, tenuto conto delle linee guida di cui al  paragrafo  A.5.1,  di
concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, sentito il consiglio, in  accordo  con  le  regioni  e  le
province autonome e gli enti territorialmente  competenti,  individua
prescrizioni per il divieto, ove possibile, nelle  zone  Ramsar,  dei
prodotti  fitosanitari  pericolosi  per  gli  ecosistemi   acquatici,
nonche' di quelli rinvenuti a seguito delle attivita' di monitoraggio
ambientale, laddove disponibili i relativi dati. 
    A.5.8.2 - Misure volontarie, complementari. 
    Sulla base delle linee guida di cui al paragrafo A.5.1, punto  4,
le regioni  e  le  provincie  autonome  e  gli  enti  gestori,  nella
predisposizione/aggiornamento  dei  piani   di   gestione/misure   di
conservazione, individuano ed inseriscono tutte quelle  tipologie  di
intervento inerenti gli habitat e/o le specie da tutelare. 
    Nell'ambito dei provvedimenti attuativi della PAC, le  specifiche
azioni individuate dalle regioni e province  autonome  devono  essere
coerenti con i pertinenti interventi dei Piani di gestione e/o  delle
misure di conservazione gia' predisposte ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 357/1992 e del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 120/2003. 
    Fra le possibili azioni, che si inquadrano nelle  predette  linee
guida, possono figurare quelle riportate di seguito: 
    individuazione di appositi criteri per favorire,  all'interno  di
ciascun sito, il finanziamento delle tecniche di difesa  proprie  del
metodo di produzione biologico con le relative  strategie  di  difesa
fitosanitaria a norma del regolamento (CE) n.  834/2007,  nonche'  di
quelle relative alla produzione integrata volontaria. In tale  ambito
e' possibile  prevedere,  previa  dimostrazione  dei  maggiori  oneri
sostenuti e dei  minori  ricavi  realizzati  dalle  aziende  agricole
ubicate nelle aree in questione, ai  sensi  della  normativa  europea
sullo sviluppo rurale, la corresponsione di  pagamenti  superiori  ai
massimali riportati nella medesima normativa; 
    azioni dirette all'incentivazione della costituzione di  siepi  e
fasce tampone di ampiezza adeguata, del  mantenimento  delle  stesse,
del loro ripristino, ovvero  della  naturale  ricolonizzazione  delle
specie tipiche  delle  fasce  perifluviali  e  di  altre  specie  che
costituiscono habitat di  interesse  comunitario  (codici  Habitat  a
norma della direttiva 92/43/CEE: 92A0, 92C0, 92D0, 91F0, 91E0*, 3240,
3230, 3220). La realizzazione di formazioni lineari arboreo-arbustive
ai fini della  salvaguardia  delle  acque  superficiali  da  prodotti
fitosanitari nei siti della Rete natura 2000 e  nelle  aree  naturali
protette istituite in base alla legge n. 394 del 6 dicembre  1991,  e
alle  relative  leggi  regionali,  che  ottemperino  alle  specifiche
disposizioni regionali di settore o conformi a quanto previsto  dalle
linee guida  di  cui  al  paragrafo  A.5.1,  non  e'  assoggettata  a
valutazione di incidenza ambientale (VINCA); 
    azioni incentivanti la mitigazione  del  rischio  ai  fini  della
riduzione della contaminazione dei corpi idrici superficiali,  dovuta
a fenomeni di inquinamento conseguenti alla deriva e al ruscellamento
dei prodotti fitosanitari, di cui al paragrafo A.5.2.3; 
    azioni che incentivano, nell'ambito della  misura  di  consulenza
aziendale  promossa  dalla  PAC,   la   consulenza   orientata   agli
agricoltori che operano in imprese agricole ubicate  all'interno  dei
Siti natura 2000, affinche'  acquisiscano  adeguata  professionalita'
per valutare tutte le opportunita'  che  conseguono  all'appartenenza
della propria azienda al sito. 
    Le regioni e le province autonome possono  prevedere  azioni  che
incentivano  la  promozione  commerciale  territoriale  dei  prodotti
tipici e la valorizzazione dei  prodotti  locali  ottenuti  nei  siti
della Rete natura 2000 e nelle aree naturali  protette  istituite  in
base alla legge n. 394 del 6 dicembre 1991,  e  alle  relative  leggi
regionali, con pratiche eco-compatibili a basso apporto  di  prodotti
fitosanitari, anche attraverso l'introduzione di marchi  di  qualita'
ambientale, in coerenza con gli strumenti normativi esistenti. 
A.6  -  Manipolazione  e  stoccaggio  dei  prodotti  fitosanitari   e
  trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze (art. 17  del
  decreto legislativo n. 150/2012). 
    Nell'allegato VI, sono riportati gli obblighi che  devono  essere
rispettati per una corretta manipolazione e un idoneo stoccaggio  dei
prodotti fitosanitari e per il trattamento dei relativi imballaggi  e
delle rimanenze. 
    Entro il 1° gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti  gli
utilizzatori professionali le  disposizioni  riportate  nell'allegato
VI. Fino alla stessa data si applicano le disposizioni vigenti. 
A.6.1 - Misure di accompagnamento. 
    Di seguito, sono riportati i criteri per l'attuazione  di  misure
di accompagnamento per incrementare i livelli di sicurezza nelle fasi
di  manipolazione  e  stoccaggio  dei  prodotti  fitosanitari.   Tali
indicazioni tengono conto, tra l'altro, della  normativa  in  vigore,
degli orientamenti e delle  linee  guida  nazionali  e  regionali  in
materia e delle indicazioni tecniche scaturite dal  progetto  Europeo
Life-TOPPS (Train Operators to prevent Pollution from Point Sources -
Formazione degli operatori  per  prevenire  l'inquinamento  da  fonti
puntuali). 
    In  particolare,  le  regioni  e  le  province  autonome  possono
attivare iniziative per sostenere le aziende a: 
      1) realizzare nuovi depositi  dei  prodotti  fitosanitari  che,
oltre ai requisiti riportati all'allegato VI parte A,  rispondano  ai
seguenti ulteriori requisiti: 
    il deposito dei prodotti fitosanitari sia realizzato  in  un'area
non a rischio, da un punto di vista ambientale, e non sia ubicato  su
pendii rivolti verso aree suscettibili di inquinamento e  nelle  zone
di rispetto dei punti di captazione  dell'acqua  potabile  (art.  94,
decreto legislativo n. 152/2006); 
    i depositi non siano ubicati ai piani interrati e seminterrati; 
    i depositi consentano di mantenere temperature comprese  0  e  40
°C; 
    i depositi siano dotati di porta ignifuga; 
    il  sistema  di   contenimento,   es.   pozzetto,   deve   essere
dimensionato in modo tale da contenere almeno il 110% del volume  del
contenitore di liquidi piu' capace conservato nel deposito; 
      2) ammodernare o realizzare aree attrezzate per la preparazione
delle miscele che: 
    consentano la raccolta di sversamenti accidentali di prodotto; 
    siano dotate di dispositivi per la  raccolta  dei  contenitori  e
degli imballaggi vuoti; 
    siano costituite da un battuto di cemento munito  di  un  tombino
collegato ad un serbatoio di  raccolta  dei  reflui  contaminati  con
prodotti fitosanitari; 
    siano dotate, in una zona adiacente al  locale  di  deposito,  di
strumenti  per  la  pesatura,  acqua  corrente,   lavello   lavamani,
lava-occhi e doccia di emergenza; 
      3) acquisire strumenti o realizzare strutture che consentano di
ottimizzare le operazioni di preparazione delle miscele: 
    conta litri automatici o sensori di allarme montati sul serbatoio
per il controllo del riempimento dei serbatoi; 
    soluzioni tecniche che impediscano la contaminazione della  fonte
idrica  quando  si  rende  necessario   effettuare   il   riempimento
dell'irroratrice da pozzi, da corpi idrici, o dalla rete idrica; 
    valvola di non ritorno da utilizzare  nel  caso  di  prelievo  da
corpi idrici superficiali; 
    4) realizzare strutture e/o acquisire strumenti  per  la  pulizia
interna od esterna delle attrezzature e dei contenitori vuoti; 
    5) acquistare attrezzature  per  la  distribuzione  dei  prodotti
fitosanitari in grado di ottimizzare la  riduzione  dell'inquinamento
diffuso, come ad esempio: 
    attrezzature che riducono la deriva; 
    attrezzature che recuperano la miscela  fitoiatrica  che  non  ha
raggiunto il bersaglio; 
    attrezzature che ottimizzano la  localizzazione  dei  trattamenti
fitosanitari sui bersagli, attraverso strumenti di precisione; 
    6) definire strategie di tipo consortile e/o associativo  per  lo
smaltimento dei rifiuti; 
    7) realizzare sistemi aziendali o interaziendali  di  trattamento
fisico, chimico o biologico (es. biobed, eliosec, biobac) autorizzati
dalle  regioni  e  province  autonome,  sulla  base  di  linee  guida
approvate dal consiglio. 
    A  partire  dal  primo  gennaio  2015,  il  consiglio  predispone
annualmente criteri di indirizzo sulle attrezzature e sulle soluzioni
precedentemente richiamate, da promuovere e rendere  prioritarie  nei
programmi di sostegno. 
A.7 - Difesa fitosanitaria a basso apporto di  prodotti  fitosanitari
  (articoli 18, 19, 20, 21 del decreto legislativo n. 150/2012). 
Introduzione. 
    Secondo  i  dati  del  SINAB  (Sistema  d'informazione  nazionale
sull'agricoltura biologica) riferiti al 2012, in  Italia  le  aziende
agricole che praticano l'agricoltura biologica sono 43.815,  pari  al
2,7% del totale. La superficie complessiva coltivata con tale  metodo
e' 1.167.362 ha, pari al 9% della  SAU  totale  (12.885.186  ha).  Le
principali colture interessate sono  le  foraggere,  i  cereali  e  i
pascoli. Segue, in ordine di importanza, la superficie  investita  ad
olivicoltura. Piu' contenute risultano le superfici coltivate a  vite
(5% della superficie complessiva  coltivata  a  biologico)  e  quelle
ortofrutticole  (3,8%  della  superficie  complessiva   coltivata   a
biologico). 
    In Italia, l'interesse per metodi produttivi che prevedessero  un
uso piu' corretto dei prodotti fitosanitari,  nel  rispetto  sia  dei
consumatori che dell'ambiente e' riconducibile al»Piano nazionale  di
lotta fitopatologica integrata» elaborato ed approvato dal  Ministero
dell'agricoltura e delle  foreste  in  data  11  settembre  1987.  Le
iniziative realizzate nelle diverse regioni e province autonome hanno
permesso, anche se in modo differenziato, di conseguire significative
riduzioni nell'uso dei prodotti fitosanitari e di  razionalizzare  le
strategie di difesa delle colture. Questa tendenza e' confermata  dai
dati elaborati  annualmente  dall'Istituto  nazionale  di  statistica
(ISTAT) che evidenziano una progressiva riduzione delle quantita'  di
prodotti  fitosanitari  distribuiti  a  fronte  di  un  significativo
incremento dell'impiego di prodotti a minore rischio  per  la  salute
umana e per l'ambiente. I dati ISTAT del 2012  evidenziano,  infatti,
come negli ultimi  10  anni  in  Italia  la  quantita'  dei  prodotti
fitosanitari sia diminuita di 33.000 tonnellate, pari  al  19,8%  del
totale. Sempre nel periodo 2002-2012 la quantita' di sostanze  attive
contenute nei prodotti fitosanitari e' diminuita complessivamente  di
32.820  tonnellate  (-34,7%);  in  particolare,  sono  diminuite   le
sostanze attive insetticide, fungicide ed  erbicide  (rispettivamente
del 43,8%, 41,5% e 31,9%) mentre sono aumentate del  27,3%  le  altre
sostanze  attive.  Nell'ultimo  decennio  sono  risultati  in   forte
crescita i prodotti fitosanitari di  origine  biologica,  passati  da
11,9 a 289,9 tonnellate. 
    Le attivita' promosse nelle diverse regioni e  province  autonome
hanno  permesso  inoltre  di  definire  appositi   «Disciplinari   di
produzione integrata» per le principali colture ortofrutticole e  per
la vite, la cui applicazione  e'  stata  fortemente  incrementata,  a
partite dalla seconda meta' degli  anni  '90,  attraverso  l'adozione
delle misure agro-ambientali promosse con il regolamento n. 2078/92 e
con i Programmi operativi predisposti nell'ambito dei regolamenti che
riguardano l'Organizzazione comune  dei  mercati  (OCM)  del  settore
ortofrutticolo. Un forte impulso alla diffusione di questo metodo  di
coltivazione e' derivato anche dalle richieste  del  mercato,  sempre
piu' orientato a garantire elevati standard  di  sicurezza,  e  dalla
necessita' di preservare gli agro ecosistemi. 
    I  risultati  raggiunti  sono  confermati  anche   dai   rapporti
pubblicati  periodicamente  dall'EFSA  in  merito  alla  presenza  di
residui di prodotti fitosanitari presenti nelle  derrate  alimentari.
Nel 2013 il rapporto dell'EFSA evidenzia che l'Italia  ha  registrato
il minor numero di prodotti agroalimentari con residui chimici  oltre
il limite (0,3 %), inferiori di cinque volte  a  quelli  della  media
europea (1,5% di irregolarita') e di 26 volte nei confronti di quelli
extracomunitari (7,9%). 
    Da considerare in questo quadro anche l'importante mutamento  che
si e' determinato in seguito ai risultati del programma di  revisione
europea delle sostanze attive avviato negli anni '90 in  applicazione
della direttiva CE n.  414/91,  che  ha  determinato  la  progressiva
revoca in Italia di circa 200 sostanze attive  caratterizzate  da  un
profilo tossicologico od eco-tossicologico non piu' in linea con  gli
standard normativi piu' restrittivi. 
    I  dati   sopra   riportati   evidenziano   come   l'Italia   sia
all'avanguardia  nell'applicazione  delle  tecniche  di   agricoltura
sostenibile.   Si   ritiene,    pertanto,    importante    proseguire
nell'attivita'  di  incentivazione  delle   strategie   fitosanitarie
sostenibili con l'obiettivo di incrementare  le  superfici  coltivate
con  il  metodo  della  produzione  integrata  e   della   produzione
biologica, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi A.7.3 «La
difesa integrata volontaria» e A.7.4 «L'agricoltura biologica». 
    A tal fine, occorre predisporre e mettere a disposizione di tutte
le aziende agricole le  informazioni  ed  i  supporti  necessari  per
applicare i prodotti fitosanitari nella minore quantita' possibile ed
in  modo   razionale,   secondo   i   principi   generali   stabiliti
nell'allegato  III  della  direttiva  2009/128/CE,  utilizzando   gli
strumenti previsti all'art. 14, comma 2 della direttiva stessa, cosi'
come dettagliati nel  successivo  paragrafo  A.7.2.  relativo  a  «La
difesa integrata obbligatoria». 
A.7.1 - Strategie fitosanitarie sostenibili. 
    Obiettivo prioritario della difesa a basso  apporto  di  prodotti
fitosanitari  e'  la  riduzione  del  rischio,  per  l'ambiente,  gli
operatori, i  consumatori,  i  residenti  e  gli  astanti,  derivante
dall'impiego dei prodotti  fitosanitari.  Essa  si  ottiene  con:  a)
strategie di difesa fitosanitaria integrata; b) misure di prevenzione
basate su pratiche agronomiche indicate nell'allegato III del decreto
legislativo  n.  150/2012,  comma   1;   c)   strategie   di   difesa
fitosanitaria previste dal metodo di produzione biologico; d) sistemi
di  controllo  biologico  delle  avversita';  e)  uso   di   prodotti
fitosanitari a base di sostanze attive a basso  rischio  definite  ai
sensi dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. 
    Nel contempo, per ridurre l'impatto ambientale  delle  produzioni
agricole, occorre promuovere una graduale riduzione  delle  quantita'
di prodotti fitosanitari impiegati. 
A.7.2 - La difesa integrata obbligatoria. 
    La difesa integrata obbligatoria prevede:  a)  l'applicazione  di
tecniche di prevenzione  e  monitoraggio  delle  infestazioni,  delle
infezioni e delle infestanti; b) l'utilizzo dei  mezzi  biologici  di
controllo dei parassiti; c) il ricorso  a  pratiche  di  coltivazione
appropriate; d) l'uso di  prodotti  fitosanitari  che  presentino  il
minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili
per  lo  stesso  scopo  (Allegato  III  del  decreto  legislativo  n.
150/2012). 
    A.7.2.1 - Il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
    Con lo scopo di definire le azioni e  i  supporti  necessari  per
l'applicazione della  difesa  integrata  obbligatoria,  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari  e  forestali,  su  proposta  del
consiglio, che si avvale del Gruppo difesa  integrata  e  del  Gruppo
tecniche    agronomiche    operanti     in     seno     all'organismo
tecnico-scientifico di  cui  all'art.  2,  comma  6,  della  legge  3
febbraio 2011, n. 4 e del Comitato fitosanitario nazionale,  provvede
a: 
    1) coordinare la predisposizione di  strumenti  per  favorire  la
conoscenza  e  la  corretta  applicazione  della   difesa   integrata
obbligatoria,  e  delle  strategie  fitosanitarie  sostenibili  anche
attraverso un manuale di orientamento sulle «Tecniche per una  difesa
fitosanitaria a basso impatto ambientale  e  strategie  fitosanitarie
sostenibili», secondo  quanto  previsto  all'art.  19,  comma  1  del
decreto legislativo n. 150/2012; 
    2) mantenere aggiornata la banca dati sui  prodotti  fitosanitari
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui
all'art. 40, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 55/2012; 
    3) definire, in accordo con le regioni e  le  province  autonome,
nell'ambito del manuale  di  orientamento  per  la  difesa  integrata
obbligatoria, i requisiti minimi delle reti di monitoraggio a cui  le
aziende agricole hanno accesso; 
    4) attivare iniziative per la realizzazione e  l'applicazione  di
sistemi di previsione e avvertimento sullo sviluppo delle  avversita'
(fitofagi  e  patogeni),  da  utilizzare  a  livello  regionale,  con
particolare riferimento a: 
    standardizzazione   dei   modelli   previsionali   esistenti   ed
attualmente in uso in alcune  regioni  (piattaforma  informatica  con
unico software in grado di elaborare,  per  i  diversi  territori,  i
modelli previsionali disponibili con i  dati  meteorologici  messi  a
disposizione dalle reti meteorologiche regionali); 
    messa a disposizione delle regioni  e  delle  province  autonome,
degli algoritmi e  dei  «sorgenti»  dei  modelli  previsionali  sullo
sviluppo  delle  avversita',  dei  software  applicativi  e  di   una
piattaforma informatica, che consenta agli  stessi  enti  di  gestire
informazioni utilizzabili per ciascun ambito territoriale; 
    validazione dei diversi modelli nei diversi ambiti territoriali; 
      5) promuovere la  ricerca  e  lo  scambio  di  informazioni  ed
esperienze  nel  campo  della  difesa  integrata  e  delle  strategie
fitosanitarie  sostenibili,  individuando  strumenti  finanziari   di
supporto alle  strutture  impegnate  nell'applicazione  del  presente
piano. 
    A.7.2.2 - Le regioni e le province autonome. 
    Le regioni e le province autonome mettono in atto le  azioni  per
l'applicazione della difesa integrata provvedendo a: 
    1) attivare e/o potenziare servizi d'informazione e comunicazione
per assicurare la diffusione e l'applicazione della difesa  integrata
da parte degli utilizzatori professionali di  prodotti  fitosanitari.
In  particolare  assicurano  la  predisposizione  e/o  diffusione  di
materiale informativo sulle  tecniche  per  un  uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, nonche' sugli obblighi definiti dal Piano; 
    2) assicurare una  rete  di  monitoraggio  sullo  sviluppo  delle
principali avversita' e l'applicazione, ove possibile, dei sistemi di
previsione e avvertimento di cui  al  precedente  paragrafo  A.7.2.1,
punti 4 e 5,  al  fine  di  garantire  agli  utilizzatori  finali  di
prodotti fitosanitari la disponibilita' di: 
    previsione e avvertimento sullo sviluppo delle avversita'; 
    bollettini che, sulla base dei risultati delle  elaborazioni  dei
modelli  previsionali  e  delle  reti  di  monitoraggio,   forniscono
informazioni   sull'applicazione   della   difesa   integrata.   Tali
bollettini devono avere le seguenti caratteristiche: 
    cadenza periodica in base alle esigenze di  difesa  fitosanitaria
delle principali colture nei riguardi delle principali avversita'; 
    valenza territoriale; 
    riportare informazioni sull'andamento meteorologico; 
    riportare  indicazioni  operative   sulle   principali   colture,
relativamente a: fase  fenologica,  situazione  epidemiologica  delle
principali avversita', indicazioni sul momento piu' opportuno in  cui
effettuare eventuali trattamenti  ed  eventuali  raccomandazioni  sui
prodotti fitosanitari utilizzabili; 
    riportare  orientamenti  operativi,  sulle  principali   colture,
relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata,
richiamati nell'allegato III del decreto legislativo n. 150/2012; 
      3)  promuovere  l'assistenza  tecnica  e  la  consulenza   agli
utilizzatori  professionali  sulla  difesa  fitosanitaria  integrata,
anche  attraverso  l'eventuale  attivazione  di  apposite   strutture
territoriali di coordinamento. 
    A.7.2.3. Gli utilizzatori professionali di prodotti  fitosanitari
e le aziende agricole. 
    Gli utilizzatori professionali  di  prodotti  fitosanitari  sulla
base dei documenti e delle basi informative di cui ai punti A.7.2.1 e
A.7.2.2  applicano  i  principi  generali  della   difesa   integrata
obbligatoria di cui  all'allegato  III  del  decreto  legislativo  n.
150/2012. 
    A tal fine essi devono conoscere, disporre direttamente  o  avere
accesso a: 
    a) dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse,
acquisibili anche attraverso collegamento in rete; 
    b)  dati  fenologici  e  fitosanitari  forniti  da  una  rete  di
monitoraggio  e,  ove  disponibili,  dai  sistemi  di  previsione   e
avvertimento descritti nei paragrafi A.7.2.1 e A.7.2.2; 
    c) bollettini territoriali di difesa integrata per le  principali
colture; 
    d) materiale informativo e/o  manuali  per  l'applicazione  della
difesa integrata, predisposti e divulgati anche per  via  informatica
dalle autorita' competenti. 
    I dati previsti nei punti su elencati possono essere inseriti  in
un  unico   bollettino   territoriale   al   fine   di   semplificare
l'informazione e la sua divulgazione. 
    Nel caso in cui  non  sia  presente  alcuna  rete,  ai  fini  del
monitoraggio di cui al precedente  paragrafo  A.7.2.2,  punto  2,  le
aziende  assolveranno  a  tale  impegno  ricorrendo  ad  un  apposito
servizio di consulenza, messo a disposizione dalle  regioni  e  dalle
province autonome, nell'ambito degli strumenti della PAC, cosi'  come
previsto al precedente paragrafo A.7.2.2, punto 3. 
A.7.3 - La difesa integrata volontaria. 
    La difesa integrata volontaria per le finalita' indicate all'art.
20 del decreto legislativo  n.  150/2012  e'  un  sistema  realizzato
attraverso  norme  tecniche  specifiche  per   ciascuna   coltura   e
indicazioni fitosanitarie vincolanti  (disciplinari  di  produzione),
comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella
scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. 
    La  difesa  integrata  volontaria   prevede   il   rispetto   dei
disciplinari regionali di produzione integrata, definiti  secondo  le
modalita' previste dal Sistema di qualita'  nazionale  di  produzione
integrata di cui alla legge n. 4 del 3 febbraio 2011, e  dai  sistemi
di certificazione  regionali,  tenendo  conto  dei  criteri  generali
definiti nell'allegato III del  decreto  legislativo  n.  150/2012  e
degli orientamenti del regolamento (CE)  1107/2009,  con  particolare
riferimento all'allegato II, paragrafi 3.6, 3.7,  3.8  e  4,  per  la
scelta delle sostanze attive. 
    L'obiettivo che si intende raggiungere con  la  difesa  integrata
volontaria, nei cinque anni di validita' del Piano,  e'  l'incremento
dell'adesione   al   corrispondente   disciplinare   nazionale    con
riferimento alle principali produzioni agricole. 
    Prioritariamente ci si prefigge, nel corso  dei  cinque  anni  di
validita'  del  Piano,  una  riduzione   dell'impiego   di   prodotti
fitosanitari a base di sostanze  attive  individuate  come  candidate
alla sostituzione, secondo quanto riportato nei paragrafi  su  citati
dell'allegato II del regolamento (CE) 1107/09. 
    La  quantificazione  di  tale   obiettivo   sara'   ulteriormente
specificata e inserita nel  Piano  mediante  atto  integrativo  dello
stesso non appena saranno  definiti  gli  strumenti  attuativi  della
nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse  disponibili
per il suo perseguimento. 
    A.7.3.1 - Il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
    Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
avvalendosi  del  Gruppo  difesa  integrata  e  del  Gruppo  tecniche
agronomiche operanti in seno all'organismo tecnico-scientifico di cui
all'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, provvede a: 
    1) definire e pubblicare annualmente, sul portale internet  della
Rete rurale, le  «linee  guida  nazionali  per  la  difesa  integrata
volontaria delle colture e il controllo integrato  delle  infestanti»
che dovranno essere messe a punto in coerenza con il  citato  Sistema
nazionale di qualita' di cui all'art. 2, commi 3, 4,  5  e  6,  della
legge 3 febbraio 2011, n. 4, per la scelta delle sostanze attive; 
    2) assicurare la  coerenza  dei  disciplinari  regionali  per  la
difesa integrata  volontaria  delle  colture  e  il  controllo  delle
infestanti  con  gli  orientamenti  dell'Allegato  III  del   decreto
legislativo n. 150/2012 e dell'allegato II, paragrafi 3.6 , 3.7,  3.8
e 4 del regolamento (CE) 1107/2009 e con le linee guida nazionali  di
cui al punto 1); 
    3)  promuovere  e  rafforzare  la  ricerca  e   lo   scambio   di
informazioni  ed  esperienze  nella  difesa   integrata   volontaria,
avvalendosi  anche  delle  reti  di  ricerca  e   delle   piattaforme
informatiche nazionali attive nel settore della  difesa  integrata  e
degli istituti competenti appartenenti agli enti pubblici di ricerca; 
    4) individuare strumenti  finanziari  per  sostenere  le  aziende
agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei  disciplinari
richiamati al punto 2); 
    5)  favorire  la  valorizzazione   della   produzione   integrata
volontaria, a livello nazionale e comunitario, mediante il marchio di
cui alla legge n. 4/2011. 
    A.7.3.2 - Le regioni e le province autonome. 
    Le regioni e le province autonome promuovono la difesa  integrata
volontaria provvedendo a: 
    1) attuare gli interventi previsti  dal  Piano  anche  attraverso
l'adozione di  eventuali  «Piani  d'azione  regionali»,  che  possono
comprendere piani d'area e per coltura; 
    2) aggiornare i disciplinari di produzione integrata in  coerenza
con il citato «Sistema nazionale di qualita'» di cui alla legge n.  4
del 3 febbraio 2011, conformemente a quanto riportato ai punti  1)  e
2) del paragrafo A.7.3.1. I disciplinari regionali, vincolanti per le
aziende che aderiscono ai programmi di difesa  integrata  volontaria,
sono oggetto di periodiche revisioni e sono  pubblicati  sui  portali
regionali e sul sito della Rete rurale nazionale; 
    3) garantire la realizzazione e/o il  potenziamento  di  supporti
tecnici  e  informativi,  nonche'  il  coordinamento  dell'assistenza
tecnica, in sinergia con le attivita' di  supporto  previste  per  la
difesa integrata obbligatoria e per l'agricoltura biologica; 
    4) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi; 
    5) individuare strumenti  finanziari  per  sostenere  le  aziende
agricole e le strutture impegnate nell'applicazione dei  disciplinari
richiamati al punto 2). 
    A.7.3.3 - Le aziende agricole. 
    Le aziende agricole che attuano la  difesa  integrata  volontaria
sono tenute a: 
    a) rispettare le norme contenute nei disciplinari  di  produzione
integrata  volontaria  definiti  dalle  regioni  e   dalle   province
autonome, secondo la procedura richiamata al punto  2  del  paragrafo
A.7.3.2; 
    b) effettuare la regolazione o taratura delle attrezzature per la
distribuzione  dei  prodotti  fitosanitari  presso  i  centri   prova
autorizzati, secondo le modalita' previste al paragrafo A.3.7. 
A.7.4 - L'agricoltura biologica. 
    L'agricoltura  biologica  basa  la  difesa  fitosanitaria   delle
colture,  prioritariamente  sull'adozione  di  modelli  aziendali   e
sistemi colturali che  garantiscono  una  elevata  resilienza  e  sui
principi dell'ecologia agraria. La gestione  del  sistema  produttivo
e',  pertanto,  finalizzata  a   garantire   un   alto   livello   di
biodiversita', la  creazione  e  il  mantenimento  di  infrastrutture
ecologiche e la salvaguardia degli organismi utili per  il  controllo
delle specie nocive. 
    Il regolamento CE 834/2007, che stabilisce le norme  obbligatorie
per gli agricoltori biologici, prevede, infatti, il  ricorso  all'uso
di un numero limitato di prodotti fitosanitari  a  base  di  sostanze
attive comunque non di sintesi chimica, elencate nell'allegato II del
regolamento CE n. 889/2008, e solo in caso  di  un  dimostrato  grave
rischio per la coltura. 
    L'obiettivo  che  si  intende  raggiungere  con  la   progressiva
applicazione del Piano e' l'incremento della SAU  nazionale  condotta
con il metodo biologico, con riferimento alle  principali  produzioni
agricole. 
    La  quantificazione  di  tale   obiettivo   sara'   ulteriormente
specificata e inserita nel  Piano  mediante  atto  integrativo  dello
stesso non appena saranno  definiti  gli  strumenti  attuativi  della
nuova PAC (2014-2020), le pertinenti misure e le risorse  disponibili
per il suo perseguimento. 
    A.7.4.1 - Il Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
avvalendosi della commissione tecnica di cui all'art.  17,  comma  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.  55,
e del «Gruppo di esperti» di cui al decreto ministeriale  n.  0018180
del 12 agosto 2013, provvede a: 
    1) definire un manuale di orientamento, in  coerenza  con  quanto
previsto al punto A.7.2.1, per diffondere ed applicare  correttamente
il metodo di produzione biologica, tenendo conto anche del Sistema di
qualita' nazionale di produzione integrata di cui alla legge n. 4 del
3 febbraio 2011; 
    2) definire, aggiornare e pubblicare periodicamente, sul  portale
internet,  le  linee  guida  nazionali  di  difesa   in   agricoltura
biologica, valorizzando i sistemi informativi per il  biologico  gia'
esistenti; 
    3) provvedere alla gestione e all'aggiornamento della banca  dati
sui prodotti fitosanitari utilizzabili in agricoltura biologica; 
    4) predisporre e diffondere materiale informativo sulla difesa in
agricoltura biologica, valorizzando  i  sistemi  informativi  per  il
biologico gia' esistenti; 
    5) realizzare iniziative informative  sull'agricoltura  biologica
rivolte anche  ad  utilizzatori  non  professionali  per  incentivare
l'adozione  di  pratiche  colturali  a  basso  impatto  sanitario   e
ambientale; 
    6)  promuovere   programmi   di   formazione   specifica   e   di
aggiornamento per gli operatori del biologico; 
    7)  promuovere  e  rafforzare  la  ricerca  e   lo   scambio   di
informazioni ed esperienze  nell'agricoltura  biologica,  avvalendosi
anche  delle  reti  di  ricerca  e   delle   specifiche   piattaforme
tecnologiche e informatiche nazionali  attive  nel  settore,  nonche'
degli enti pubblici di ricerca; 
    8) individuare strumenti  finanziari  per  sostenere  le  aziende
agricole e le strutture impegnate nell'applicazione  dell'agricoltura
biologica, valorizzando anche i sistemi informativi per il  biologico
gia' esistenti; 
    9) favorire la promozione e la  valorizzazione  delle  produzioni
biologiche a livello nazionale e comunitario. 
    A.7.4.2 - Le regioni e le province autonome. 
    Le  regioni  e  le  province  autonome  promuovono  l'agricoltura
biologica provvedendo a: 
    1) attuare gli interventi previsti  dal  Piano  anche  attraverso
l'adozione di eventuali «Piani d'azione regionali»; 
    2) predisporre e diffondere le informazioni di cui al  precedente
punto A.7.2.2 e, ove possibile,  ulteriore  materiale  informativo  a
beneficio delle aziende agricole biologiche; 
    3) rendere disponibile, sui portali regionali, il  manuale  sulle
tecniche di coltivazione in agricoltura biologica e  le  linee  guida
nazionali  di  difesa  in  agricoltura  biologica,  anche  attraverso
collegamenti con gli  analoghi  siti  nazionali  (banca  dati  difesa
biologica e di ricerca e sperimentazione); 
    4) predisporre eventuali  bollettini  sulla  base  dei  risultati
delle  elaborazioni  dei  modelli  previsionali  e  delle   reti   di
monitoraggio   che   forniscano   agli    agricoltori    informazioni
sull'applicazione della difesa biologica; 
    5) garantire la realizzazione e/o il  potenziamento  di  supporti
tecnici  e  informativi  alle  aziende,  nonche'   il   coordinamento
dell'assistenza tecnica, in sinergia con  le  attivita'  di  supporto
previste per la difesa integrata volontaria e obbligatoria; 
    6) promuovere eventuali servizi di consulenza innovativi; 
    7) individuare possibili strumenti finanziari  per  sostenere  le
aziende  agricole   e   le   strutture   impegnate   nello   sviluppo
dell'agricoltura  biologica  nonche'  le  attivita'  di   ricerca   e
sperimentazione specificamente ad essa orientate. 
    A.7.4.3 - Le aziende agricole. 
    Le  aziende  agricole  applicano  le  tecniche   di   agricoltura
biologica,  anche  tenendo  conto,   come   ulteriore   elemento   di
qualificazione, delle disposizioni  specifiche  previste  dal  Piano,
delle linee guida e manuali nazionali, di cui al  paragrafo  A.7.4.1,
nonche' degli orientamenti regionali di cui ai  paragrafi  A.7.2.2  e
A.7.4.2. 
B - Indicatori - Strumenti per la verifica del  raggiungimento  degli
  obiettivi (art. 6 del decreto legislativo n. 150/2012). 
    In applicazione del decreto legislativo n. 150/2012, al  fine  di
valutare  i  progressi  realizzati  attraverso  l'applicazione  delle
misure previste dal piano per la riduzione dei rischi e degli impatti
derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ed in  attesa  che
vengano individuati gli indicatori di rischio armonizzati  a  livello
europeo,  il  Piano  identifica  tre  categorie  di  indicatori:   1)
indicatori prioritari per la valutazione  complessiva  dei  risultati
raggiunti con l'applicazione del Piano; 2) indicatori  specifici  per
valutare il raggiungimento degli obiettivi  stabiliti  dalle  singole
misure del Piano; 3) indicatori di rischio. 
    Gli indicatori inseriti nel Piano sono  stati  individuati  sulla
base dei seguenti criteri: 
    rilevanza delle informazioni rese; 
    misurabilita'  in   termini   di   immediata   disponibilita'   e
aggiornabilita' dei  dati,  possibilmente  affiancata  da  una  serie
storica consolidata a livello nazionale; 
    solidita' scientifica. 
    Il calcolo degli indicatori e degli indici  prevede,  in  primis,
l'utilizzo dei dati statistici rilevati in accordo alle  disposizioni
del regolamento (CE) n.  1185/2009,  relativo  alle  statistiche  sui
prodotti fitosanitari. 
    Tali  informazioni  statistiche,   comparabili   ed   armonizzate
sull'intero territorio comunitario, sono riferite a: 1)  quantitativo
annuale delle sostanze attive prodotte e  commercializzate  (allegato
III del citato regolamento 1185/2009); 2) quantitativo annuale  delle
sostanze attive distribuite dagli utilizzatori professionali. 
    Le informazioni relative ai  quantitativi  commercializzati  sono
fornite da produttori, commercianti, importatori e fornitori. 
    Con riferimento ai quantitativi  distribuiti  dagli  utilizzatori
professionali, le informazioni saranno raccolte annualmente su talune
colture selezionate sulla base  della  quantita'  e  della  tipologia
delle sostanze attive utilizzate e sull'estensione  della  superficie
coltivata. 
    Inoltre,   nella   individuazione   degli    indicatori,    viene
privilegiato  il  ricorso  ai  dati  provenienti  da   programmi   di
monitoraggio esistenti e coerenti con le finalita' del  Piano,come  i
progetti gia' inseriti nel programma statistico nazionale. 
    Nell'allegato VII sono riportati gli indicatori del Piano, il cui
elenco completo sara' definito con  apposito  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  ai  sensi
dell'art. 22 del decreto legislativo n. 150/2012. 
C - Monitoraggio. 
C.1 - Monitoraggio delle sostanze attive  fitosanitarie  nelle  acque
  superficiali e sotterranee. 
    Allo scopo di  rilevare  la  presenza  e  gli  eventuali  effetti
derivanti dall'uso dei prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico,
le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano,  nell'ambito
dei  programmi  di  rilevazione  di  cui  all'art.  120  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  effettuano  il  monitoraggio  dei
residui di prodotti fitosanitari nelle  acque,  tenendo  conto  degli
indirizzi specifici forniti dall'Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale (ISPRA) per quanto riguarda la metodologia di
scelta delle sostanze da ricercare prioritariamente, i metodi per  il
campionamento, l'analisi e il controllo di qualita'. 
    Le  regioni  e  le  province  autonome,  attraverso  il   sistema
informativo nazionale tutela delle  acque  (SINTAI),  trasmettono  al
medesimo Istituto, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati  delle
attivita'  di  monitoraggio  relativi  all'anno  precedente.  L'ISPRA
raccoglie, elabora e valuta tali dati, li trasmette al  consiglio  ed
alle regioni e province autonome. 
    Al fine di seguire l'evoluzione nel  tempo  della  contaminazione
viene definito un indicatore di tendenza della presenza di residui di
prodotti fitosanitari nelle acque, che rientra  tra  quelli  previsti
nel capitolo B. L'indicatore e' basato sulle frequenze di rilevamento
e sulle concentrazioni nelle acque superficiali e sotterranee, ed  e'
riferito  sia  al  complesso  delle  sostanze   monitorate,   sia   a
determinate sostanze rilevanti dal punto di vista dei rischi  per  la
salute umana e per l'ambiente. 
    L'ISPRA, sulla base dei dati forniti annualmente dalle regioni  e
province autonome, valuta la tendenza della contaminazione. 
C.2 - Monitoraggio dei prodotti fitosanitari e dei  relativi  residui
  negli alimenti. 
    Nell'ambito dei programmi di controllo ufficiale  coordinati  dal
Ministero della salute e delle pertinenti ulteriori disposizioni,  le
regioni e  le  province  autonome  eseguono  controlli  sui  prodotti
fitosanitari e sugli alimenti, al  fine  di  verificare  il  rispetto
delle condizioni di autorizzazione dei suddetti prodotti, nonche'  la
conformita' delle derrate alimentari relativamente al livello massimo
di residuo consentito. 
    I predetti controlli, analogamente all'attivita'  di  sistematica
rilevazione delle  intossicazioni  acute  da  prodotti  fitosanitari,
costituiscono parte integrante  delle  attivita'  di  monitoraggio  e
sorveglianza previste dal Piano. 
    Essi  sono  anche  finalizzati  a  verificare  l'efficacia  della
formazione, in particolare di quella rivolta ai distributori ed  agli
utilizzatori professionali. 
    Le regioni e le province autonome assicurano la  trasmissione  al
Ministero della salute dei  dati,  relativi  ai  controlli  eseguiti,
secondo le modalita', i formati e le codifiche indicati dal Ministero
stesso, anche in conformita' ai requisiti  di  standardizzazione  dei
flussi informativi definiti dall'autorita' europea per  la  sicurezza
alimentare e condivisi in ambito europeo. 
    Le regioni e le province  autonome  promuovono  il  miglioramento
delle capacita' operative  dei  Laboratori  di  controllo  ufficiale,
anche attraverso la creazione e  l'implementazione  di  una  rete  di
collaborazione tra i laboratori  operanti  presso  le  aziende  ARPA,
APPA,   AUSL   e   gli   istituti   IZS,   con    il    coordinamento
tecnico-scientifico  dell'Istituto  superiore   di   sanita',   quale
Laboratorio Nazionale di riferimento per residui  di  fitofarmaci  in
varie matrici alimentari e per metodiche monoresiduo. 
D - Ricerca e sperimentazione a supporto del piano e alta formazione. 
    La  ricerca   e   la   sperimentazione   costituiscono   elementi
fondamentali per lo sviluppo di strategie e  l'attuazione  di  azioni
per l'uso sostenibile  dei  prodotti  fitosanitari,  con  particolare
riferimento alla difesa fitosanitaria a basso  apporto  dei  prodotti
fitosanitari. 
    Al fine di garantire  una  qualificazione  del  sistema  agricolo
nazionale attraverso l'adozione di soluzioni  innovative  e  coerenti
con gli obiettivi del Piano, e' necessario  sviluppare  una  rete  di
collegamento tra le iniziative di ricerca in atto e l'attivazione  di
possibili nuovi progetti di ricerca, anche valorizzando gli strumenti
gia' esistenti (piattaforme tecnologiche, reti  di  ricerca,  sistemi
informativi ecc.). 
    I Ministeri, le regioni e le  province  autonome,  promuovono  la
ricerca,  la  sperimentazione  e  lo  scambio  di   informazioni   ed
esperienze   sull'uso   sostenibile   dei   prodotti    fitosanitari,
coordinando  le  attivita'  di  ricerca  e   individuando   strumenti
finanziari di supporto alle strutture impegnate nell'applicazione del
Piano. 
    Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,
sentiti  gli  altri  Ministeri  competenti,  con  il   supporto   del
consiglio, e  in  collaborazione  con  le  Istituzioni  pubbliche  di
ricerca, coordina la rete di cui sopra, per l'attuazione di specifici
programmi di ricerca e sperimentazione nonche' il trasferimento delle
innovazioni, con riferimento anche al sistema di ricerca europeo. 
    Tra le principali aree tematiche di interesse sono individuate: 
      1) studi di sistema mirati a: 
    ridurre il rischio di esposizione per gli operatori; 
    valutare l'esposizione  e  gli  effetti  acuti  e  cronici  sulla
popolazione; 
    limitare gli inquinamenti puntiformi e diffusi; 
    individuare e mettere a punto sistemi  colturali  a  basso  input
chimico; 
    ottimizzare la distribuzione dei prodotti fitosanitari; 
    sviluppare sistemi colturali resilienti o a  totale  eliminazione
di uso di sostanze chimiche di sintesi; 
    introdurre metodi innovativi di analisi multi-residuo; 
    ridurre il rischio per la biodiversita'; 
      2)  studi  riguardanti  la  prevenzione  e  la  gestione  delle
avversita' biotiche (patogeni, parassiti e piante infestanti,  ecc.),
con particolare riferimento a: 
    individuazione delle avversita' biotiche; 
    ecologia e biologia delle avversita' biotiche; 
    sviluppo e ottimizzazione di metodi di monitoraggio; 
    sviluppo  e  ottimizzazione  di  modelli   di   simulazione,   di
previsione e di avvertimento; 
    distribuzione spaziale delle avversita' biotiche; 
    sistemi di prevenzione e gestione attraverso tecniche agronomiche
e colturali (rotazioni, cultivar resistenti o tolleranti, ecc.); 
    soglie di intervento per l'ottimizzazione di strategie di difesa; 
    approcci alternativi alla  lotta  chimica  e  innovativi  per  la
difesa integrata e biologica delle colture; 
    ecologia  microbica  del  suolo  e  controllo   biologico   delle
avversita' biotiche; 
    resistenza  delle  piante  alle  avversita'  biotiche,  ai  mezzi
chimici e risposte indotte; 
    prevenzione e  gestione  delle  avversita'  biotiche  nelle  aree
extra-agricole ( aree urbane, sedi ferroviarie ecc.); 
    3) prevenzione e gestione di danni da avversita' abiotiche; 
    4) studi sugli ausiliari, riguardanti in particolare: 
    potenziamento dell'utilizzo  degli  ausiliari  nei  programmi  di
difesa integrata e biologica; 
    messa  a  punto  di  criteri  standard   di   valutazione   della
selettivita' dei prodotti fitosanitari nei confronti degli  organismi
utili; 
      5) ambiente e residui: 
    ottimizzazione  e  innovazione   dei   metodi   di   monitoraggio
ambientale dei residui dei prodotti fitosanitari; e metaboliti; 
    messa a punto di modelli di simulazione sul residuo e  sul  multi
residuo dei prodotti fitosanitari; 
      6) studi sulla resistenza delle avversita' biotiche ai prodotti
fitosanitari, quali: 
    definizione  di  procedure  standard  per  la  valutazione  della
resistenza; 
    caratteristiche genetiche delle avversita' biotiche; 
    individuazione dei siti e dei meccanismi  d'azione  dei  prodotti
fitosanitari; 
    base line dell'efficacia dei prodotti fitosanitari; 
    altri studi utili alla definizione delle  strategie  di  gestione
della resistenza; 
    studi per la messa a punto di strategie di prevenzione e gestione
della resistenza su ampia scala; 
      7) studi dell'impatto  ambientale  dei  prodotti  fitosanitari,
riguardanti in particolare: 
    valutazione  del  comportamento  dei  prodotti  fitosanitari  nei
diversi comparti ambientali (acqua, suolo, vegetali ecc.); 
    messa  a  punto  di  modelli  di  simulazione  sul  comportamento
ambientale dei prodotti fitosanitari; 
    gli equilibri ecologici dei sistemi nelle aree naturali protette; 
      8) misure di mitigazione del rischio: 
        valutazione  dell'efficacia  di  misure  di  mitigazione  del
rischio ambientale derivante dall'impiego dei prodotti fitosanitari; 
      9) indicatori di rischio: 
        messa a punto di metodologie  per  la  rilevazione  dei  dati
utili per l'applicazione degli indicatori  di  rischio  (consumatori,
operatori, organismi acquatici,  acque  di  falda,  biodiversita'  ed
ecosistemi); 
      10) sviluppo di banche  dati,  portali  e  sistemi  informativi
esistenti. 
    I   Ministeri   competenti   collaborano   con    il    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  al   fine   di
garantire che gli argomenti oggetto  del  Piano  siano  adeguatamente
trattati nei percorsi di «alta formazione»  e  nei  PNR  -  Programmi
nazionali  della  ricerca,  coerentemente  con  il  nuovo   programma
dell'Unione europea per il sostegno alla ricerca  e  all'innovazione,
denominato Horizon 2020. 
E - Modalita' di coordinamento per le attivita' di controllo. 
    Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del  decreto  legislativo
n. 150/2012, le regioni e le  province  autonome,  nell'ambito  della
propria  organizzazione  e  legislazione,  individuano  le  autorita'
competenti  preposte  ai  controlli  concernenti  l'attuazione  delle
disposizioni previste dal predetto decreto  legislativo  e  ne  danno
contestualmente comunicazione alle  autorita'  competenti  a  livello
nazionale,  tenendo  conto  anche  dei  sistemi  di  controllo   gia'
esistenti, previsti dalle norme  in  vigore,  e  da  quanto  indicato
nell'allegato I. 
    Inoltre, le autorita' individuate per i controlli  tengono  conto
delle attivita' di controllo previste da altre norme vigenti, tra cui
quelle effettuate sulle aziende  aderenti  alla  PAC  secondo  quanto
disposto dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale. 
    Le autorita'  competenti  a  livello  nazionale  e  le  autorita'
competenti a livello regionale assicurano un  coordinamento  efficace
ed  efficiente  tra   le   rispettive   articolazioni   organizzative
territoriali.  A  tale  scopo  possono  avvalersi  del  supporto  del
consiglio. 
    Ai fini della programmazione e del coordinamento  dei  controlli,
il consiglio propone: 
    a) le linee guida sui  controlli  costituite  dalla  raccolta  di
disposizioni e indicazioni aventi funzioni di indirizzo nei confronti
delle autorita' competenti per le attivita' di controllo, al fine  di
assicurare  omogeneita'  di  intervento  in   tutto   il   territorio
nazionale; 
    b)  il  piano  nazionale  annuale  per  il  coordinamento   delle
attivita' di controllo. 
    Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali puo'
predisporre una banca dati dei risultati dei controlli,  al  fine  di
garantire un  adeguato  flusso  delle  informazioni,  finalizzato  ad
accrescere l'efficacia della rete dei controlli  e  le  sinergie  con
quelli previsti in ambito PAC. 
F - Misure di coordinamento per l'attuazione  e  l'aggiornamento  del
  Piano. 
    Per i diversi livelli di operativita'  del  Piano  e'  necessario
prevedere  specifiche  attivita'  di  coordinamento  finalizzate   ad
assicurare l'attuazione e  l'aggiornamento  del  Piano  stesso,  come
riportato di seguito: 
      1) livello nazionale (relazioni con la UE): 
    indirizza e  coordina  l'attuazione  delle  misure  previste  dal
Piano; 
    coordina la verifica (raccolta  dati)  del  raggiungimento  degli
obiettivi del Piano sulla base degli indicatori di cui al punto B; 
    coordina il sistema di controllo dell'attuazione  del  Piano,  di
cui al punto E; 
    promuove e attua le  misure  di  supporto  (sistemi  informativi,
banche dati, portali, manuali, ricerca ecc.) previste dal Piano; 
    coordina e promuove le attivita'  di  ricerca  e  sperimentazioni
funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano; 
    assicura le relazioni con gli stakeholders; 
    predispone la documentazione e i report da presentare alla UE; 
    coordina l'aggiornamento  periodico  del  Piano  (almeno  ogni  5
anni); 
      2) livello locale (regioni e province autonome): 
    programma  le  attivita'  previste   dal   Piano   per   l'ambito
territoriale di competenza. In tal  senso  potranno  essere  definiti
Piani d'azione regionali (PAR) che  concernenti  tutte  le  attivita'
previste dal Piano; 
    predispone e trasmette le relazioni sullo stato di attuazione del
Piano per il proprio territorio di competenza secondo quanto disposto
dall'art. 6, punto 8, del decreto legislativo n. 150/2012; 
    informa annualmente sull'attuazione delle misure  secondo  quanto
disposto dall'art. 14, punto 2, del decreto legislativo n. 150/2012. 
G - Manuali di riferimento esistenti o in corso di elaborazione: 
    orientamenti per la difesa integrata obbligatoria; 
    linee guida nazionali per la difesa  integrata  volontaria  e  il
controllo integrato delle infestanti (disponibile); 
    manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente
il metodo  di  produzione  biologico:  tecniche  di  coltivazione  in
agricoltura biologica e linee guida per la difesa  delle  colture  in
agricoltura biologica; 
    manuali regionali per lo stoccaggio e la  gestione  dei  prodotti
fitosanitari (disponibili); 
    manuale per la tutela o salvaguardia del patrimonio apistico; 
    manuale sulle misure di mitigazione  del  rischio,  in  grado  di
ridurre la deriva, il ruscellamento e il drenaggio; 
    manuali  ENAMA  (disponibili,  scaricabili  dal   sito   internet
www.enama.it/it/irroratrici.php); 
    manuale di orientamento per diffondere ed applicare correttamente
le buone pratiche  agricole  per  salvaguardare  la  biodiversita'  e
ridurre gli impatti derivanti dall'utilizzo di prodotti fitosantari; 
    Life-TOPPS (Train  Operators  to  prevent  Pollution  from  Point
Sources) (disponibile): 
    uso sicuro e sostenibile degli prodotti  fitosanitari:  le  linee
guida  TOPPS  per  la  prevenzione  dell'inquinamento  puntiforme  da
prodotti fitosanitari (disponibile,  scaricabile  dal  sito  internet
www.topps-life.org); 
    le buone pratiche agricole  per  una  migliore  protezione  delle
acque dalla contaminazione  di  prodotti  fitosanitari  (disponibile,
scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); 
    il  lavaggio  interno  ed  esterno  delle  macchine   irroratrici
(disponibile, scaricabile dal sito internet www.topps-life.org); 
    sistemi per la  gestione  dei  prodotti  reflui  del  trattamento
fitoiatrico   (disponibile,    scaricabile    dal    sito    internet
www.topps-life.org); 
    uso sicuro e sostenibile degli prodotti  fitosanitari:  le  linee
guida TOPPS - Prowadis  per  la  prevenzione  e  la  mitigazione  dei
fenomeni di deriva e  ruscellamento  dei  prodotti  fitosanitari  (in
preparazione). 
    I  manuali  di  cui  sopra  saranno  resi  disponibili  sul  sito
ufficiale del Piano d'azione  nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti fitosanitari, predisposto dai Ministeri competenti. 
H - Risorse finanziarie. 
    Per ciascuna delle azioni  previste  dal  Piano,  possono  essere
attivati appropriati strumenti di sostegno al  fine  di  incentivarne
l'attuazione, ad esclusione delle azioni a carattere obbligatorio. 

(1) African-Eurasian Waterbird Agreement - http://www.unep-aewa.org/ 

(2) Mediterranean  Wetland  Initiative   per   l'applicazione   della
    Convenzione    di     Ramsar     nell'area     mediterranea     -
    http://www.medwet.org/medwetnew/en/index.asp