(Allegato VI)
                                                          Allegato VI 
INDICAZIONI  PER  LA  MANIPOLAZIONE  E  LO  STOCCAGGIO  DEI  PRODOTTI
  FITOSANITARI  E  TRATTAMENTO  DEI  RELATIVI  IMBALLAGGI   E   DELLE
  RIMANENZE 
VI.1 - Stoccaggio dei prodotti fitosanitari. 
    Fatte salve le disposizioni previste dal decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 e successive modificazioni
ed integrazioni e le disposizioni previste dal decreto legislativo  9
aprile 2008, n. 81,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della
sicurezza nei luoghi  di  lavoro,  le  azioni  di  seguito  elencate,
eseguite  da  utilizzatori  professionali  e,  ove  applicabili,  dai
distributori, non devono rappresentare  un  pericolo  per  la  salute
umana o per l'ambiente. 
    1. Il deposito dei prodotti fitosanitari obbligatorio  per  tutti
gli utilizzatori professionali deve essere chiuso e ad uso esclusivo,
non possono esservi stoccati altri prodotti o  attrezzature,  se  non
direttamente collegati all'uso  dei  prodotti  fitosanitari.  Possono
essere conservati concimi utilizzati normalmente  in  miscela  con  i
prodotti fitosanitari. Non vi possono essere  immagazzinate  sostanze
alimentari,  mangimi  compresi.  Possono  essere  ivi  conservati  in
deposito temporaneo anche i rifiuti di prodotti  fitosanitari  (quali
contenitori vuoti, prodotti scaduti o non piu' utilizzabili), purche'
tali rifiuti siano  collocati  in  zone  identificate  del  deposito,
opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri  prodotti
ivi stoccati. 
    2. Il  deposito  dei  prodotti  fitosanitari  puo'  anche  essere
costituito da un'area specifica all'interno di un magazzino, mediante
delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i
quantitativi da conservare sono ridotti. Nel locale dove  e'  ubicata
l'area specifica o l'armadio per i prodotti fitosanitari non  possono
essere detenuti alimenti o mangimi. 
    3. Il deposito dei prodotti fitosanitari deve consentire di poter
raccogliere  eventuali  sversamenti  accidentali  senza  rischio   di
contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi  di
contenimento in modo che  in  caso  di  sversamenti  accidentali  sia
possibile  impedire  che  il  prodotto  fitosanitario,  le  acque  di
lavaggio o i rifiuti di  prodotti  fitosanitari  possano  contaminare
l'ambiente, le acque o la rete fognaria. 
    4. Il deposito dei  prodotti  fitosanitari  deve  essere  ubicato
tenendo conto delle specifiche disposizioni in materia di  protezione
delle acque. 
    5. Il  deposito  o  l'armadio  devono  garantire  un  sufficiente
ricambio  dell'aria.  Le  aperture  per  l'aerazione  devono   essere
protette con apposite  griglie  in  modo  da  impedire  l'entrata  di
animali. 
    6. Il deposito deve essere asciutto, al riparo  dalla  pioggia  e
dalla luce solare, e in grado  di  evitare  temperature  che  possano
alterare le confezioni e i prodotti, o creare condizioni di pericolo.
I ripiani devono essere  di  materiale  non  assorbente  e  privi  di
spigoli taglienti. 
    7. I  prodotti  fitosanitari  devono  essere  stoccati  nei  loro
contenitori originali e con le etichette integre e leggibili. 
    8. Il deposito deve essere  fornito  di  adeguati  strumenti  per
dosare i prodotti fitosanitari (es. bilance, cilindri graduati).  Gli
stessi devono essere puliti dopo l'uso e conservati  all'interno  del
deposito o armadietto. 
    9. L'accesso al deposito dei prodotti fitosanitari e'  consentito
unicamente agli utilizzatori professionali. 
    10. La porta del deposito  deve  essere  dotata  di  chiusura  di
sicurezza esterna e non deve essere possibile l'accesso  dall'esterno
attraverso altre aperture (es. finestre). Il deposito non deve essere
lasciato incustodito mentre e' aperto. 
    11. Sulla parete  esterna  del  deposito  devono  essere  apposti
cartelli di pericolo. 
    12. Sulle pareti in prossimita' dell'entrata del deposito  devono
essere ben visibili i numeri di emergenza. 
    13. Il deposito deve essere dotato di  materiale  e  attrezzature
idonee per tamponare e raccogliere eventuali sversamenti  accidentali
di prodotto. 
VI.2  -  Manipolazione,  diluizione  e  miscelazione   dei   prodotti
  fitosanitari prima dell'applicazione. 
    Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente,
e' necessario attenersi a quanto segue. 
    1.   Verificare,   prima   dell'inizio   dei   trattamenti,   che
l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite. 
    2. Preparare la miscela fitoiatrica con  modalita'  tali  da  non
causare  rischi  per  l'ambiente  anche  in   caso   di   sversamenti
accidentali. Tali operazioni non devono essere svolte su suoli  molto
permeabili e/o declivi e/o in prossimita' di corsi  d'acqua  e  pozzi
per prelievo idrico. 
    3. Non lasciare incustodite le miscele di  prodotti  fitosanitari
pronte per l'uso, le attrezzature e i prodotti fitosanitari.  Tenerle
fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali. 
    4. In caso  di  captazione  di  acqua  da  corpi  idrici  per  il
riempimento dell'irroratrice puo' essere effettuata esclusivamente  a
condizione che siano utilizzate  tecniche  o  dispositivi  idonei  ad
evitare la contaminazione della fonte idrica  (es.:  valvola  di  non
ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua). 
    5. La macchina irroratrice deve disporre di uno strumento preciso
e leggibile per la lettura della quantita' di  miscela  presente  nel
serbatoio. I volumi introdotti nel serbatoio non devono mai  superare
quelli massimi indicati dal costruttore. 
    6. Risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori  di
prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo  l'acqua
di lavaggio cosi' prodotta alla miscela fitoiatrica  da  distribuire.
Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi  tappi  secondo
la vigente normativa sui rifiuti. 
    7.  Durante  le  operazioni  di   preparazione   della   miscela,
riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori  utilizzare
tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI)  prescritti,  che
devono essere sempre disponibili in azienda  e  conservati  in  buono
stato. 
VI.3 - Manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze  di  prodotti
  fitosanitari. 
    La manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze dei  prodotti
fitosanitari tal  quali  deve  essere  effettuata  accuratamente  per
evitare forme di inquinamento ambientale. Particolare  attenzione  va
posta alla verifica dell'integrita' degli imballaggi e alla  presenza
e all'integrita' delle etichette poste sulle confezioni dei  prodotti
fitosanitari nonche' alla conoscenza delle procedure da  adottare  in
caso di emergenza riportate nelle schede di sicurezza. A tal fine  e'
necessario attenersi a quanto segue,  assicurando  la  disponibilita'
dei DPI in ciascuna delle operazioni sotto elencate. 
    1. Trasportare  i  prodotti  fitosanitari  nei  loro  contenitori
originali con le  etichette  integre  e  leggibili,  fatte  salve  le
indicazioni di cui al  decreto  ministeriale  n.  544/2009,  relativo
all'applicazione dell'accordo europeo sul trasporto internazionale di
sostanze pericolose su strada (ADR, Ginevra 30 settembre 1957). 
    2. In caso di danneggiamento e  conseguenti  perdite  durante  le
operazioni di carico/scarico/trasporto delle confezioni: 
    a) le confezioni danneggiate e riparate devono  essere  sistemati
in appositi contenitori con  chiusura  ermetica  e  identificati  con
un'etichetta recante il nome del prodotto ed i relativi rischi; 
    b) le eventuali perdite devono  essere  tamponate  con  materiale
assorbente e raccolte  in  apposito  contenitore  per  il  successivo
smaltimento. 
    3.  Disporre  le  confezioni  che  contengono   ancora   prodotti
fitosanitari, con le chiusure rivolte verso l'alto, ben chiuse ed  in
posizione stabile, affinche' non si verifichino perdite. 
    4. Depositare i rifiuti  costituiti  dagli  imballaggi  vuoti  di
prodotti fitosanitari in contenitori idonei destinati  esclusivamente
a tale uso e ben identificabili. Ubicare i  contenitori  dei  rifiuti
all'interno del deposito dei prodotti fitosanitari o all'interno  del
deposito  temporaneo  dei  rifiuti  agricoli  in  un  area  separata,
appositamente dedicata. 
VI.4 -  Recupero  o  riutilizzo  della  miscela  fitoiatrica  residua
  nell'irroratrice al termine del trattamento. 
    E' necessario minimizzare la  quantita'  di  miscela  residua  al
termine del trattamento, attraverso il calcolo del volume di  miscela
necessaria e la corretta regolazione dell'attrezzatura distribuzione. 
    La  miscela  fitoiatrica,  che  residua   a   fine   trattamento,
comprende: 
    a) l'eventuale miscela residua nel serbatoio (surplus rispetto  a
quella necessaria per coprire la superficie oggetto del trattamento); 
    b) la miscela tecnicamente non distribuibile (eventuali  depositi
di miscela  fitoiatrica  negli  angoli  morti  del  serbatoio  e  del
circuito idraulico; depositi di miscela fitoiatrica  all'interno  dei
filtri). 
    La  miscela  fitoiatrica   residua   puo'   avere   le   seguenti
destinazioni: 
    1) la miscela residua nel serbatoio, previa eventuale diluizione,
puo' essere quanto prima distribuita sulle colture per  le  quali  il
prodotto in uso e' autorizzato, garantendo comunque  il  rispetto  di
tutte le indicazioni previste in etichetta; 
    2) la miscela non riutilizzata deve essere mantenuta  in  azienda
per essere successivamente conferita ad operatori  iscritti  all'Albo
nazionale gestori rifiuti per la fase di  trasporto  rifiuti,  ovvero
autorizzati allo smaltimento. 
VI.5 - Pulizia dell'irroratrice al termine della distribuzione. 
    Una non corretta  pulizia  delle  parti  interne  della  macchina
irroratrice (serbatoio, circuito idraulico, ecc.) e, soprattutto, una
non adeguata gestione delle acque  di  risulta  che  l'operazione  di
lavaggio genera, determina forme di inquinamento ambientale oltre che
danni ai componenti della macchina, quali intasamento degli ugelli ed
altri malfunzionamenti. 
    Pertanto occorre attenersi a quanto segue. 
    1. Quando si effettua la pulizia esterna dell'irroratrice: 
    a) se l'irroratrice e' equipaggiata con appositi  dispositivi,  o
si dispone di idonee attrezzature per effettuare il lavaggio  esterno
in campo, stabilire in anticipo le superfici dell'appezzamento adatte
a tale lavaggio; in ogni caso non operare in prossimita' di un  corpo
idrico  e  non   ripetere   le   operazioni   di   lavaggio   esterno
dell'irroratrice sempre nella medesima area del campo; 
    b)  se  si  dispone  di  un'area  per  il  lavaggio  in   azienda
assicurarsi che l'area sia impermeabile ed attrezzata per raccogliere
le acque contaminate, che devono essere conferite per  il  successivo
smaltimento. Evitare di lasciare liquido contaminato sulla superficie
dell'area attrezzata al termine  delle  operazioni  di  lavaggio.  Se
appositamente realizzati e  autorizzati,  possono  essere  utilizzati
come aree per il lavaggio anche i «biobed». 
    2. Quando si effettua la  pulizia  interna  dell'irroratrice,  ad
esempio nel caso in cui si preveda un lungo  periodo  di  inattivita'
della macchina: 
    a) non effettuare l'operazione in prossimita' di un corpo  idrico
o su un'area dove la miscela possa raggiungere la falda; 
    b) l'acqua di lavaggio deve essere trattata secondo le  modalita'
riportate al paragrafo VI.4. 
    3. Utilizzare  i  dispositivi  di  protezione  individuale  (DPI)
prescritti. 
VI.6  -  Recupero  o  smaltimento   delle   rimanenze   di   prodotti
  fitosanitari e dei relativi imballaggi. 
    I prodotti fitosanitari revocati o scaduti, integri  inutilizzati
o parzialmente utilizzati, che  non  sono  piu'  distribuibili  sulle
coltivazioni in atto devono essere: 
    conservati  temporaneamente,  secondo  le  disposizioni  di   cui
all'art. 183, comma 1, lettera bb), del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni, all'interno  del
deposito  dei  prodotti  fitosanitari  in  un'area  apposita  e   ben
identificata; 
    smaltiti secondo le prescrizioni di cui alla parte IV del decreto
legislativo  n.  152  del  2006   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
    Al momento dell'acquisto, nel caso di prodotti revocati ma ancora
utilizzabili, il rivenditore e' tenuto ad informare l'acquirente  sul
periodo massimo entro il quale il prodotto fitosanitario deve  essere
utilizzato, in modo che questi possa programmarne l'utilizzo entro il
periodo consentito. 
    Per  lo  smaltimento  degli  imballaggi  vuoti,   devono   essere
rispettate  le  normative  vigenti  e  le  istruzioni  riportate   in
etichetta e nella scheda di sicurezza. 
    I rifiuti contaminati  da  prodotti  fitosanitari  devono  essere
smaltiti secondo le leggi vigenti.  Tali  rifiuti  comprendono  anche
materiali derivanti dal  processo  di  depurazione  dei  reflui  (es.
matrici  dei  biofiltri)  oppure  dal  tamponamento  di   perdite   e
gocciolamenti con materiale assorbente. 
    Fermo restando quanto previsto dal comma 5-ter dell'art. 184  del
decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto delle norme comunitarie
e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero,  il
riciclaggio e le altre forme di recupero  dei  rifiuti,  si  richiama
quanto previsto dalla normativa vigente in ordine  alla  possibilita'
per le pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi  o
contratti di programma con i soggetti economici interessati o con  le
associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati. 
    Le regioni e le province autonome possono  predisporre  documenti
di orientamento rivolti agli utilizzatori  di  prodotti  fitosanitari
per assicurare una corretta gestione dei rifiuti prodotti nell'ambito
delle attivita' di difesa fitosanitaria.