IL MINISTRO PER L'INTEGRAZIONE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
22  novembre   2010,   concernente   la   disciplina   dell'autonomia
finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 con
il quale l'On.  Kashetu  Kyenge,  detta  Cecile,  e'  stata  nominata
Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  28
aprile 2013 registrato alla Corte dei Conti il 30 aprile 2013 -  Reg.
n. 3 - Fog. n. 398,  con  il  quale  all'On.  Kashetu  Kyenge,  detta
Cecile, e' stato conferito l'incarico per l'integrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 7  agosto  2013,
Reg. n. 7, Fog. n. 31, con il  quale  il  predetto  Ministro  Kashetu
Kyenge detta Cecile e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare  le
funzioni  ed  i  compiti,  ivi  compresi  quelli   di   indirizzo   e
coordinamento, di tutte le iniziative, anche normative, nella materie
concernenti le politiche giovanili e il Servizio civile nazionale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del  Consiglio  di  ministri»  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2012, che individua tra le strutture
generali della Presidenza del Consiglio dei ministri il  Dipartimento
della Gioventu' e del Servizio civile nazionale; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, il Fondo per le politiche giovanili (di seguito «Fondo»); 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio»  che,
all'art. 5, istituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 4,  del  decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85,  convertito  con  modificazioni  in  legge  14
luglio 2008, n. 121, sono attribuite in via esclusiva alla Presidenza
del Consiglio dei ministri  le  funzioni  di  indirizzo  e  vigilanza
sull'Agenzia nazionale per i giovani, e che  il  citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 luglio  2013  delega
le suddette funzioni al Ministro per l'integrazione; 
  Vista  l'Intesa  in  data  17  ottobre  2013  sancita  in  sede  di
Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, avente ad oggetto la ripartizione del «Fondo» per il 2013 tra
Regioni e Province Autonome e sistema delle Autonomie locali; 
  Ritenuto, in particolare, che  l'Intesa  medesima,  ai  fini  della
determinazione della quota-parte del «Fondo» destinata annualmente  a
cofinanziare gli interventi delle Regioni e delle  Province  Autonome
di Trento e Bolzano (art. 2), nonche' dei Comuni  (art.  3)  e  delle
Province (art. 4), fa espresso riferimento agli stanziamenti annuali,
come quantificati «dalla legge di stabilita' per l'anno 2013 e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato»
(Legge di stabilita' 2013); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2013  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2013 - 2015»; 
  Vista la «Tabella C», allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
concernente «Disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'  2013),  che  indica  la
quantificazione delle dotazioni da iscrivere  nei  singoli  stati  di
previsione del bilancio per l'anno finanziario 2013 e per il triennio
2013-2015  in  relazione  a  leggi  di  spesa   permanente   la   cui
quantificazione e' rinviata alla legge di stabilita'; 
  Considerato che la dotazione iniziale  del  «Fondo»  per  il  2013,
determinata dalla citata Tabella C, e' pari ad euro 6.208.000,00; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
14 dicembre 2012, recante «Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2013», che ha assegnato al  capitolo  853  «Fondo  per  le  politiche
giovanili» del bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, denominato «Fondo», nell'ambito del C.d.R. n. 16 «Gioventu'
e Servizio Civile  Nazionale»,  una  dotazione  finanziaria  di  euro
6.208.000,00; 
  Visto l'art. 7, comma 1, lettera  b)  del  decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135, che ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri
debba operare «un  contenimento  delle  spese  per  le  strutture  di
missione e riduzione degli stanziamenti per le politiche dei  singoli
Ministri senza portafoglio e Sottosegretari,  con  un  risparmio  non
inferiore a 20 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  40  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2013», determinando cosi' una riduzione di
euro 746.034,00 dall'ammontare del «Fondo» per l'anno 2013; 
  Considerato  che,  in  attuazione  della   Sentenza   della   Corte
costituzionale n. 223 dell'8 ottobre 2012  e  in  applicazione  delle
clausole di salvaguardia relative ai mancati risparmi  dell'art.  16,
comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e'   stata
determinata una riduzione  del  «Fondo»,  per  l'anno  2013,  pari  a
complessivi euro 77.123,00; 
  Visto il decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica, e in particolare l'art. 14, comma 2, concernente «Patto di
stabilita' interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali»; 
  Visto l'art. 12, comma 11-septies, del decreto-legge 2 marzo  2012,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26  aprile  2012,  n.
44, che, con riferimento alla disposizione di cui al punto precedente
(gia'  autorizzativa  di  trasferimenti  compensativi,  a   finalita'
indistinta, a favore delle Regioni, previa corrispettiva riduzione di
risorse statali), sancisce altresi' la finalizzazione di  quota-parte
delle medesime riduzioni di risorse statali «al  finanziamento  degli
interventi regionali in materia di edilizia  sanitaria»,  sulla  base
dell'Accordo tra Governo e Regioni del 21  dicembre  2011  e  secondo
criteri di riparto adottati nella precedente  Intesa,  sancita  dalla
Conferenza Stato-Regioni, in data 18 novembre 2010; 
  Vista la Deliberazione n. 2/2013/G, emessa dalla Corte dei Conti  -
Sezione centrale di controllo sulla  gestione  delle  Amministrazioni
dello Stato, concernente l'indagine di controllo sul  «Fondo  per  le
politiche giovanili», e, in particolare,  le  pagine  62  e  seguenti
della  relazione  approvata  con  la  Deliberazione  che,  al   primo
capoverso  del  paragrafo  10,  recitano  testualmente:  «Il   quadro
normativo di riferimento delle  risorse  regionali,  per  i  progetti
concernenti le politiche giovanili, deve  collocarsi  nella  corretta
applicazione dei principi d'ordine costituzionale, che  prevedono  la
competenza regionale per detti  interventi  e  che  trovano  similari
esempi nel caso del Fondo per le politiche sociali, sul quale  si  e'
pronunciata la Corte costituzionale, nel senso che le risorse  vadano
trasferite  tout  court,  alle  Regioni,  tanto  da   aver   statuito
l'esigenza che non vi  sia  un'articolazione  del  Fondo  predefinita
dall'Amministrazione statale, come avveniva in passato. Le  modalita'
di trasferimento delle risorse  alle  Regioni  sono  espressione  del
dettato costituzionale (Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.  3),
che fa rientrare le politiche giovanili nell'ambito delle  competenze
concorrenti tra Stato e Regioni». 
  Visto il decreto-legge 15 ottobre 2013,  n.  120,  recante  «Misure
urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonche' in materia  di
immigrazione», in corso di conversione, in attuazione  del  quale  e'
stata determinata una riduzione del «Fondo», per l'anno 2013, pari ad
euro 106.483,00; 
  Considerato che le risorse finanziarie non impegnate nel precedente
esercizio finanziario 2012 e riportate, in attuazione  dell'autonomia
finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, al
corrente esercizio  finanziario,  ammontanti  ad  euro  4.605.935,36,
afferiscono interamente ad  economie  delle  «Azioni  e  progetti  di
rilevante interesse nazionale», di cui all'art.  2  del  decreto  del
Ministro per la Cooperazione internazionale e l'integrazione in  data
7  novembre  2012  («Riparto  delle  risorse  finanziarie  del  fondo
nazionale per le  politiche  giovanili  per  l'anno  2012,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  e
successive modificazioni»),  risultando  integralmente  assolti,  nel
citato esercizio finanziario 2012, gli obblighi assunti  dallo  Stato
nei confronti delle Regioni e delle Province Autonome  e  degli  enti
locali, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 1,  della  citata  Intesa  17  ottobre  2013,
sancita in sede di  Conferenza  Unificata,  che  individua  la  quota
destinata  a  cofinanziare  gli  interventi  delle  Regioni  e  delle
Province Autonome nella misura del 62,49% dello stanziamento  annuale
del «Fondo» come determinato dalla legge di stabilita' 2013  e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 3.298.447,16); 
  Visto inoltre l'art. 3, comma 1, della  citata  Intesa  17  ottobre
2013 sancita in sede di Conferenza Unificata, che individua la  quota
destinata a cofinanziare gli interventi a  favore  dei  Comuni  nella
misura  del  12,50%  dello  stanziamento  annuale  del  «Fondo»  come
determinato  dalla  legge  di  stabilita'  2013  e  dagli   eventuali
aggiornamenti e  riallocazioni  disposti  da  successive  manovre  di
finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 659.795,00); 
  Visto altresi' l'art. 4, comma 1, della piu' volte citata Intesa 17
ottobre 2013, sancita in sede di Conferenza Unificata, che  individua
la quota destinata a  cofinanziare  gli  interventi  a  favore  delle
Province nella  misura  del  5,01%  dello  stanziamento  annuale  del
«Fondo» come determinato dalla  legge  di  stabilita'  2013  e  dagli
eventuali  aggiornamenti  e  riallocazioni  disposti  da   successive
manovre di finanza pubblica (pari, pertanto, ad euro 264.445,84); 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, e sancisce, tra l'altro, il venir meno di ogni
erogazione a carico dello Stato in favore delle due Province autonome
prevista da leggi di settore - ad esclusione dei contributi  erariali
in  essere  sulle  rate  di  ammortamento   di   mutui   o   prestiti
obbligazionari, nonche' dei rapporti giuridici gia' definiti; 
  Vista la Circolare n. 128699 del  5  febbraio  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, che, in attuazione del  predetto  art.
2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  richiede  che
ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare  finanziamenti  alle
Autonomie speciali; 
  Tenuto conto che  il  1°  luglio  2014  iniziera'  il  semestre  di
Presidenza italiana del Consiglio Europeo; 
  Considerato che il Dipartimento  della  Gioventu'  e  del  Servizio
civile nazionale, in qualita' di Struttura di supporto ad un Ministro
le cui competenze  sono  ricomprese  in  un  apposito  Consiglio  dei
ministri europeo, dovra' assolvere i compiti  istituzionali  connessi
alla partecipazione al citato Consiglio dei ministri, ad incontri con
la Commissione, alla stesura di documenti anche in collaborazione con
altre    Amministrazioni,    nonche'    alla    predisposizione    di
raccomandazioni e risoluzioni da presentare al «Gruppo Gioventu'», al
presidio di detto Gruppo ed alla presentazione degli atti al Comitato
dei rappresentanti permanenti (Coreper) per la relativa  approvazione
di quest'ultimo e del Consiglio dei Ministri di settore che si terra'
al termine del semestre europeo di Presidenza italiana; 
  Considerato  che  sul  Dipartimento  grava  altresi'   l'onere   di
adempiere agli  obblighi  derivanti  dall'attuazione  del  cosiddetto
«dialogo strutturato» - strumento di mutua comunicazione tra  giovani
ed istituzioni, creato ed utilizzato al fine di attuare le  priorita'
della cooperazione europea nel settore delle  politiche  giovanili  -
nel corso del semestre di Presidenza italiana del Consiglio  europeo,
ivi  comprese  l'organizzazione  della   Conferenza   europea   della
Gioventu',  cui  dovranno  partecipare  i  rappresentanti  dei  Forum
Nazionali Giovani, delle strutture amministrative che si occupano  di
gioventu' e delle Agenzie Nazionali per i Giovani di tutti gli  Stati
membri, nonche' il Forum Europeo dei giovani, e della Conferenza  dei
Direttori Generali della Gioventu' degli Stati membri; 
  Considerato che il Dipartimento  della  Gioventu'  e  del  Servizio
civile nazionale risulta  gia'  fortemente  impegnato  nell'attivita'
preparatoria del citato  semestre  di  Presidenza  europea  di  turno
affidato all'Italia; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo per l'anno 2013,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei
principi di imparzialita', buon andamento,  efficacia,  efficienza  e
trasparenza  dell'azione  amministrativa,  nonche'  il  principio  di
sussidiarieta': 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 2, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati  al  territorio,  individuati  di  intesa  con   gli   enti
territoriali, secondo i criteri di riparto  indicati  negli  articoli
seguenti.