Allegato AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE Statuto Art. 1. (Agenzia per l'Italia Digitale) 1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche ed integrazioni, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e persegue, nella sua attivita', gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. 2. L'Agenzia e' sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato ed al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 3. L'Agenzia si avvale del Patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 1 del regio decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611. 4. L'attivita' dell'Agenzia e' disciplinata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell'esercizio della propria autonomia. 5. L'Agenzia ha la sua sede centrale in Roma. 6. All'Agenzia ed al relativo personale si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.