IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella  legge  24  novembre  2003,n.326  ,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato come  modificato  dal  decreto  n.  53  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle  finanze
del 29 marzo 2012; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n.145 
  Visto il decreto del Ministro della Salute  dell'8  novembre  2011,
registrato dall'Ufficio Centrale  del  Bilancio  al  Registro  «Visti
Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui e' stato
nominato Direttore Generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il decreto con il quale la societa'  GEDEON  RICHTER  Plc  e'
stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale AZALIA; 
  Vista la domanda con la  quale  la  ditta  GEDEON  RICHTER  Plc  ha
chiesto la riclassificazione delle confezioni  codice  di  A.I.C.  n.
041762028, A.I.C. n. 041762030, A.I.C. n. 041762042; 
  Visto il parere della Commissione  consultiva  tecnico  scientifica
del 10 settembre 2013; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
           (Classificazione ai fini della rimborsabilita') 
 
  Il medicinale AZALIA (desogestrel) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    «75 microgrammi compresse rivestite con film» 3x28  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762028 (in  base  10)  17UH7D  (in
base 32). Classe di rimborsabilita': C. 
    «75 microgrammi compresse rivestite con film» 6x28  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762030 (in  base  10)  17UH7G  (in
base 32). Classe di rimborsabilita': C. 
    «75 microgrammi compresse rivestite con film» 13x28 compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 041762042 (in  base  10)  17UH7U  (in
base 32). Classe di rimborsabilita': C.