Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.  10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per  la  riduzione  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe
  elettriche, per gli indirizzi strategici  dell'energia  geotermica,
  in  materia  di  certificazione  energetica  degli  edifici  e   di
  condominio, e per lo  sviluppo  di  tecnologie  di  maggior  tutela
  ambientale 
 
  1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas aggiorna  entro  90
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri
per la determinazione dei prezzi  di  riferimento  per  le  forniture
destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo
conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei
prezzi dell'energia elettrica sul mercato. 
  2. A decorrere dal 1º gennaio  2014,  i  prezzi  minimi  garantiti,
definiti dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  ai  fini
dell'applicazione  dell'articolo  13,  commi  3  e  4,  del   decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell'articolo  1,  comma  41,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun  impianto,
al prezzo zonale orario  nel  caso  in  cui  l'energia  ritirata  sia
prodotta da impianti che accedono a  incentivazioni  a  carico  delle
tariffe   elettriche   sull'energia   prodotta,   ((   ad   eccezione
dell'energia elettrica immessa da impianti  fotovoltaici  di  potenza
nominale fino a  100  kw  e  da  impianti  idroelettrici  di  potenza
elettrica fino a 500 kw. )) 
  3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi  e  sulle  tariffe
elettriche degli incentivi alle energie  rinnovabili  e  massimizzare
l'apporto  produttivo  nel  medio-lungo   termine   dagli   esistenti
impianti, i produttori di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili
titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la  forma  di
certificati verdi,  tariffe  omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio
possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: 
    a) continuare a godere del regime incentivante spettante  per  il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
    b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a
valorizzare  l'intera  vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma  5,  il  produttore  accede  a  un  incentivo  ridotto  di  una
percentuale specifica per ciascuna tipologia  di  impianto,  definita
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
parere dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  entro  60
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per
un periodo  rinnovato  di  incentivazione  pari  al  periodo  residuo
dell'incentivazione spettante alla medesima data  incrementato  di  7
anni. La specifica percentuale di riduzione e' applicata: 
      1) per  gli  impianti  a  certificati  verdi,  al  coefficiente
moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24  dicembre
2007, n. 244; 
      2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore  della
tariffa spettante  al  netto  del  prezzo  di  cessione  dell'energia
elettrica definito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
attuazione dell'articolo 13, comma  3,  del  decreto  legislativo  29
dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 
      3) per gli impianti a tariffa  premio,  alla  medesima  tariffa
premio. 
  4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene  differenziata
in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo  di  fonte
rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e'  determinata  tenendo
conto  dei  costi  indotti  dall'operazione  di  rimodulazione  degli
incentivi,  incluso  un  premio  adeguatamente  maggiorato  per   gli
impianti per i quali non sono previsti, per il periodo  successivo  a
quello di diritto al regime  incentivante,  incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito. (( Il decreto di cui al comma 3, lettera b),  deve
prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si
applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a).  Allo  scopo
di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo  non
puo' comunque scadere prima  del  31  dicembre  2014  e  puo'  essere
differenziato per ciascuna fonte,  per  tenere  conto  della  diversa
complessita' degli interventi medesimi. )) 
  5. L'opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere  esercitata
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
medesimo comma 3, lettera  b),  mediante  richiesta  al  Gestore  dei
servizi energetici (Gse) resa con modalita' definite dallo stesso Gse
entro 15 giorni dalla medesima data. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: 
    a) agli impianti  incentivati  ai  sensi  del  provvedimento  del
Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; 
    (( b) ai nuovi impianti incentivati  ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6  luglio  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale -- serie generale -- n. 159 del  10  luglio  2012,
supplemento ordinario  n.  143,  fatta  eccezione  per  gli  impianti
ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello  stesso
decreto. 
  6-bis. Al  fine  di  promuovere  la  competitivita'  delle  imprese
industriali, i corrispettivi a  copertura  degli  oneri  generali  di
sistema applicati al consumo di gas e i criteri di  ripartizione  dei
medesimi  oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in  modo
da tenere conto della definizione  di  imprese  a  forte  consumo  di
energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di  cui  all'articolo
39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  secondo  gli
indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 
  6-ter. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, al fine di rendere piu' facilmente confrontabili le
offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l'acquisto di  gas
o energia elettrica, identifica le componenti di  base  di  costo  da
esplicitare obbligatoriamente nelle stesse  offerte  e  determina  le
sanzioni a carico dei soggetti venditori in caso di inottemperanza. 
  6-quater. L'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas  promuove,
attraverso la regolazione, l'installazione dei contatori  elettronici
e provvede affinche' i dati di lettura  dei  contatori  stessi  siano
resi disponibili ai clienti in forma aggregata  e  puntuale,  secondo
modalita' tali da consentire la facile lettura da parte  del  cliente
dei  propri  dati  di  consumo  e  garantendo  nel  massimo  grado  e
tempestivamente la corrispondenza tra i consumi  fatturati  e  quelli
effettivi con lettura effettiva dei valori di consumo ogni volta  che
siano installati sistemi di telelettura e determinando un  intervallo
di tempo massimo per il conguaglio nei casi di lettura stimata. 
  6-quinquies. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  provvede
all'attuazione dei commi 6-ter e 6-quater nell'ambito  delle  risorse
umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione  vigente  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6-sexies. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto, il  Ministero  dello
sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine  di
prevedere i requisiti di terzieta', di imparzialita', di integrita' e
di indipendenza rispetto al  produttore,  distributore,  venditore  e
gestore di rete,  per  l'esecuzione  dei  controlli  metrologici  sui
dispositivi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 2  febbraio
2007, n. 22. 
  6-septies. Con i regolamenti di cui ai decreti del  Ministro  dello
sviluppo economico adottati ai sensi dell'articolo 19, comma  2,  del
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.  22,  ovvero  con  successivi
decreti adottati secondo la medesima  procedura,  sono  disciplinati,
senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  anche  i
controlli successivi, relativamente agli  strumenti  di  misura  gia'
messi in servizio ai sensi  delle  disposizioni  transitorie  di  cui
all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. 
  6-octies.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e   il   gas,   sono
individuate le disposizioni per un processo di progressiva  copertura
del  fabbisogno  delle  isole  minori  non  interconnesse  attraverso
energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le  modalita'
di  sostegno  degli  investimenti,  anche  attraverso  la  componente
tariffaria UC4. )) 
  7. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i
commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: 
  «3. Nei contratti  di  compravendita  immobiliare,  negli  atti  di
trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi  contratti  di
locazione di edifici o  di  singole  unita'  immobiliari  soggetti  a
registrazione e' inserita apposita clausola con la quale l'acquirente
o il conduttore dichiarano di aver  ricevuto  le  informazioni  e  la
documentazione,   comprensiva   dell'attestato,   in   ordine    alla
attestazione  della  prestazione  energetica  degli  edifici;   copia
dell'attestato  di  prestazione  energetica  deve   essere   altresi'
allegata al contratto, tranne che nei casi di  locazione  di  singole
unita' immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se
dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in  solido  e  in  parti
uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro
18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti  di
locazione di  singole  unita'  immobiliari  e,  se  la  durata  della
locazione non eccede i tre anni, essa e' ridotta alla  meta'.  ((  Il
pagamento  della  sanzione   amministrativa   non   esenta   comunque
dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato
di   prestazione   energetica   entro   quarantacinque   giorni.   ))
L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti  dalla
Guardia di  Finanza  o,  all'atto  della  registrazione  di  uno  dei
contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai
fini dell'ulteriore corso del  procedimento  sanzionatorio  ai  sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». 
  (( 7-bis. Al numero 52 dell'allegato A del decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «la
persona giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa». 
  7-ter. All'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2013,  n.
147, la lettera a) e' abrogata; )) 
  8. Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa,
la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3  dell'articolo  6
del decreto legislativo n.  192  del  2005  si  applica  altresi'  ai
richiedenti,  in  luogo  di  quella  della  nullita'  del   contratto
anteriormente prevista, per le violazioni del previgente comma  3-bis
dello stesso articolo 6 commesse anteriormente all'entrata in  vigore
del presente decreto, purche' la nullita' del contratto non sia  gia'
stata dichiarata con sentenza passata in giudicato. 
  (( 8-bis.  Ai  fini  del  rilascio  dell'attestato  di  prestazione
energetica  degli  edifici,  di  cui  all'articolo  6   del   decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  si
tiene conto del raffrescamento  derivante  dalle  schermature  solari
mobili, a condizione che la  prestazione  energetica  delle  predette
schermature sia di classe 2, come definita  nella  norma  europea  EN
14501:2006, o superiore. 
  8-ter. Al regolamento  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  16  aprile  2013,  n.  75,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 3, lettera a), le parole da:  «LM-4»  a:
«LM-73» sono sostituite dalle seguenti:  «LM-4,  da  LM-20  a  LM-35,
LM-48, LM-53, LM-69, LM-71, LM-73» e le parole da:  «4/S»  a:  «77/S»
sono sostituite dalle seguenti: «4/S, da 25/S  a  38/S,  54/S,  61/S,
74/S, 77/S, 81/S»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  3,  lettera  c),  dopo  la   parola:
«termotecnica,» sono  inserite  le  seguenti:  «aeronautica,  energia
nucleare, metallurgia, navalmeccanica, metalmeccanica,»; 
    c) all'articolo 2, comma 4, lettera b), le parole da: «LM-17»  a:
«LM-79» sono sostituite dalle seguenti: «LM-17, LM-40, LM-44,  LM-54,
LM-60, LM-74, LM-75, LM-79» e le parole da:  «20/S»  a:  «86/S»  sono
sostituite dalle seguenti: «20/S, 45/S, 50/S, 62/S, 68/S, 82/S, 85/S,
86/S»; 
    d) all'articolo 3, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente e operi per
conto di enti  pubblici  ovvero  di  organismi  di  diritto  pubblico
operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia,  il  requisito  di
indipendenza di cui al comma 1 si intende  superato  dalle  finalita'
istituzionali di perseguimento di  obiettivi  di  interesse  pubblico
proprie di tali enti e organismi»; 
    e) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera  a)  e'  inserita  la
seguente: 
      «a-bis) riconoscere, quali soggetti certificatori,  i  soggetti
che dimostrino di essere in possesso di un  attestato  di  frequenza,
con superamento dell'esame finale, di specifico corso  di  formazione
per   la   certificazione   energetica   degli   edifici,    attivato
precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
comunque conforme ai contenuti minimi definiti nell'allegato 1»; 
    f) all'articolo 6, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
ai fini della redazione dell'attestazione di  prestazione  energetica
di cui  alla  direttiva  2010/31/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19 maggio 2010»; 
    g) all'allegato 1, le parole:  «64  ore»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «80 ore». 
  8-quater. All'articolo 6,  comma  8,  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, e  successive  modificazioni,  dopo  la  parola:
«locazione,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle locazioni
degli  edifici  residenziali  utilizzati   meno   di   quattro   mesi
all'anno,». )) 
  9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui
alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' cosi' integrata: 
    a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
determinati i  requisiti  necessari  per  esercitare  l'attivita'  di
formazione degli amministratori di condominio nonche'  i  criteri,  i
contenuti e le modalita' di svolgimento dei  corsi  della  formazione
iniziale e periodica  prevista  dall'articolo  71-bis,  primo  comma,
lettera g), delle disposizioni per l'attuazione  del  Codice  civile,
per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220; 
    (( b) (soppressa); )) 
    c) all'articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole:
«nonche' ogni  dato  relativo  alle  condizioni  di  sicurezza»  sono
inserite le seguenti: «delle parti comuni dell'edificio»; 
    d) all'articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice  civile,  per
come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere  eseguiti  in
base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in  funzione
del loro progressivo stato  di  avanzamento,  il  fondo  puo'  essere
costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»; 
    e) all'articolo 70 delle disposizioni per l'attuazione del Codice
civile, per come modificato dalla legge 11  dicembre  2012,  n.  220,
dopo  le  parole:  «spese  ordinarie»  sono  aggiunte  le   seguenti:
«L'irrogazione della sanzione e'  deliberata  dall'assemblea  con  le
maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice». 
  10. (( All'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010,  n.
22,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 3-bis, dopo la parola: «emissioni» sono  inserite  le
seguenti: «di processo»; 
    b) al  comma  3-bis.1,  dopo  le  parole:  «immessa  nel  sistema
elettrico» sono aggiunte le seguenti: «, che non puo' in nessun  caso
essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui»; 
    c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di  cui  all'articolo  1,
comma  7,  lettera  i),  della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e
all'articolo  57,  comma  1,  lettera  f-bis),  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35, nell'ambito della determinazione degli  indirizzi
della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo
delle risorse geotermiche.». )) 
  11. L'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
e successive modificazioni, e' abrogato  e  cessa  l'efficacia  delle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  9  marzo  1994,  n.  56,  relativamente  alla   concessione
integrata per la gestione della  miniera  di  carbone  del  Sulcis  e
produzione di energia  elettrica  e  cogenerazione  di  fluidi  caldi
mediante gassificazione e ai relativi meccanismi di incentivazione. 
  12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha
la  facolta'  di  bandire  una  gara  per  realizzare  una   centrale
termoelettrica a carbone, dotata di apposita sezione di impianto  per
la cattura e  lo  stoccaggio  dell'anidride  carbonica  prodotta,  da
realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, in  prossimita'  del
giacimento carbonifero, assicurando la disponibilita'  delle  aree  e
delle  infrastrutture  necessarie.  Al  vincitore   della   gara   e'
assicurato l'acquisto da parte del  Gestore  dei  servizi  energetici
S.p.a.  dell'energia   elettrica   prodotta   e   immessa   in   rete
dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di
mercato maggiorato di un incentivo fino  a  30  Euro/MWh  sulla  base
della produzione di  energia  elettrica  con  funzionamento  a  piena
capacita' di cattura della  CO2  e  del  funzionamento  del  relativo
stoccaggio nonche' rivalutato sulla  base  dell'inflazione  calcolata
sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. (( Tale incentivo
e' concesso esclusivamente per la quantita' di energia  prodotta  con
la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica.  ))  Il  rapporto
tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il  costo  totale  di
investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare  le
proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e
nessun incentivo puo' essere concesso  prima  della  approvazione  da
parte della Commissione  europea.  In  caso  di  funzionamento  della
centrale termoelettrica in assenza di cattura e stoccaggio della  CO2
, le emissioni di gas serra attribuite all'impianto sono incrementate
del 30%. 
  13. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 sono a  carico
del sistema  elettrico  italiano  e  ad  essi  si  provvede  mediante
corrispondente prelievo sulle tariffe elettriche,  con  modalita'  di
esazione della relativa componente  tariffaria  basate  su  parametri
tecnici  rappresentanti  i  punti  di  connessione   alle   reti   di
distribuzione, definite dall'Autorita' per l'energia elettrica  e  il
gas con provvedimento da adottare entro novanta  giorni  dall'entrata
in vigore della presente legge. 
  14. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  da  emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto, sono stabiliti gli elementi e i criteri per  la  valutazione
delle offerte della gara di cui al  comma  12  nonche'  le  modalita'
dell'audit esterno cui il vincitore della gara e'  tenuto  sottoporsi
per evitare sovra compensazioni. L'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas stabilisce le modalita' con cui le risorse di cui  al  comma
13 sono erogate dalla Cassa conguaglio per  il  settore  elettrico  a
copertura  del  fabbisogno  derivante  dal  pagamento  dell'incentivo
sull'energia acquistata dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. 
  15. (( Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28 la parola: «2014» e' sostituita dalla
seguente: «2015». Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo  33  del
decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  la  parola:  «2014»  e'
sostituita dalla  seguente:  «2020»  e  le  parole:  «e  puo'  essere
rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo   precedente»   sono
soppresse. A decorrere dal 1º gennaio 2015 la  quota  minima  di  cui
all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e
successive modificazioni, e' determinata in una quota percentuale  di
tutto il carburante, benzina e  gasolio,  immesso  in  consumo  nello
stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  con
decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentito il Comitato tecnico  consultivo  biocarburanti  di
cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo  3  marzo
2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e  le
modalita'  di  attuazione  dell'obbligo,  ai  sensi   del   comma   3
dell'articolo 2-quater del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni.  All'articolo  33,  comma  4,  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «fino al 31 dicembre 2014» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«fino al 31 marzo 2014». Al comma 5-ter dell'articolo 33 del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  sono  apportate  le   seguenti
modificazioni: al secondo punto dell'elenco le  parole:  «,  condotta
all'interno degli stabilimenti di  produzione  del  biodiesel  (nella
misura  massima  del  5%  in  peso  della  relativa   produzione   di
biodiesel)» sono soppresse; al terzo punto  dell'elenco,  le  parole:
«durante il  processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella  misura
massima del 5% in peso della relativa produzione di biodiesel)»  sono
soppresse; al quarto punto dell'elenco,  le  parole:  «(nella  misura
massima del 5% in peso della  relativa  produzione  di  acidi  grassi
distillati)» e le parole: «(nella misura massima del 5% in peso della
relativa produzione di Glicerina distillata) condotta  nelle  aziende
oleochimiche» sono soppresse; al settimo punto dell'elenco,  dopo  le
parole: «grassi animali di categoria 1» sono inserite le seguenti: «e
di categoria 2». Al  comma  5-quater  dell'articolo  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le
parole: «e stabilite  variazioni  della  misura  massima  percentuale
prevista dal comma 5-quinquies» sono soppresse. Il comma  5-quinquies
dell'articolo 33 del decreto legislativo 3  marzo  2011,  n.  28,  e'
abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo  3  marzo
2011,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  «entrambi
prodotti e trasformati in biocarburanti nel  territorio  Comunitario,
che non presentino altra utilita'  produttiva  o  commerciale  al  di
fuori del loro impiego per la  produzione  di  carburanti  o  a  fini
energetici,» sono soppresse. I commi 4, 5 e 6  dell'articolo  34  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati. )) 
  16. (( All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23  maggio
2000, n. 164, le parole: «, con i criteri di cui alle lettere a  e  b
dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre  1925,  n.  2578»  sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' per gli aspetti non  disciplinati
dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee  guida  su
criteri e modalita'  operative  per  la  valutazione  del  valore  di
rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono
detratti i contributi  privati  relativi  ai  cespiti  di  localita',
valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente.
Qualora il valore di rimborso risulti maggiore del 10 per  cento  del
valore delle immobilizzazioni  nette  di  localita'  calcolate  nella
regolazione tariffaria, al netto dei  contributi  pubblici  in  conto
capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti  di  localita',
l'ente  locale  concedente  trasmette  le  relative  valutazioni   di
dettaglio  del  valore  di  rimborso  all'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico per la  verifica  prima  della
pubblicazione del bando di gara. La stazione appaltante  tiene  conto
delle eventuali osservazioni dell'Autorita' per l'energia  elettrica,
il gas ed il sistema idrico ai fini della determinazione  del  valore
di rimborso da inserire nel bando di  gara.  I  termini  di  scadenza
previsti dal comma 3 dell'articolo  4  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, sono prorogati di ulteriori quattro mesi. Le date limite
di cui all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre  2011,  n.  226,  relative  agli
ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello  stesso  allegato  1,
nonche' i rispettivi termini  di  cui  all'articolo  3  del  medesimo
regolamento, sono prorogati di quattro mesi.». 
  16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente  decreto,  i  soggetti  investitori
indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri  1)  e  3),  del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  la  loro   volonta'   di   mantenere   la
partecipazione nello sviluppo delle nuove  capacita'  di  stoccaggio,
ancora da realizzare da parte dei  soggetti  di  cui  all'articolo  5
dello stesso decreto. La procedura di cui  al  medesimo  articolo  5,
comma 1, lettera b), numero 2),  e'  indetta  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto  e  il  prezzo  a  base   d'asta   e'   determinato
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  in  misura  pari  al
costo medio di  realizzazione  e  gestione  delle  infrastrutture  di
stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5,  comma  1,  e'
tenuto a realizzare unicamente la capacita' di  stoccaggio  derivante
dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente  comma,
fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri  per  il
sistema del gas  naturale.  L'attestazione  della  quota  di  mercato
all'ingrosso di cui all'articolo  3,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 130 del 2010  e'  effettuata  qualora  il  suo  valore
superi il 10 per cento. Con i decreti del  Ministero  dello  sviluppo
economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24  gennaio  2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,  n.
27, e successive modificazioni, puo'  essere  indicata  la  parte  di
spazio  di  stoccaggio  di  gas  naturale  da  allocare  per  periodi
superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: «dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222,» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,». 
  16-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del  decreto-legge  31  gennaio
2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, e' sostituito dal seguente: 
  «2. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete  nazionale
di gasdotti e la cui quota  di  mercato  all'ingrosso,  calcolata  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130,
supera il valore del 10 per cento, e' soggetto, a  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, all'obbligo di offerta  di
vendita, nel mercato a termine del gas naturale gestito  dal  Gestore
dei mercati energetici, di un volume di gas  naturale  corrispondente
al 5 per cento del totale annuo immesso  dal  medesimo  soggetto  nei
punti di entrata della  rete  nazionale  di  trasporto  connessi  con
gasdotti   provenienti   da   altri   Stati   o   da   terminali   di
rigassificazione di gas naturale liquefatto  (GNL),  con  contestuale
offerta di acquisto sul medesimo mercato per  un  pari  quantitativo,
con una differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo  di  acquisto
offerti non superiore a un valore definito con decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico, la quale  definisce  altresi'
le modalita' per l'adempimento del suddetto obbligo. Il  Gestore  dei
mercati energetici trasmette i relativi  dati  all'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato». 
  16-quater.  Al  fine  di  dare  impulso  all'indizione  delle  gare
d'ambito per l'affidamento del  servizio  di  distribuzione  del  gas
naturale previste dal regolamento di  cui  al  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, i gestori  uscenti
anticipano  alla  stazione  appaltante   l'importo   equivalente   al
corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri di  gara,  come
riconosciuto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  con  le
delibere n. 407/2012/R/gas dell'11 ottobre 2012 e 230/2013/R/gas  del
30 maggio 2013. Nel caso di due o piu'  gestori,  l'anticipazione  e'
proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei  comuni  dell'ambito
territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di  riferimento
per la formazione degli ambiti,  pubblicati  nel  sito  internet  del
Ministero dello sviluppo economico. La corresponsione dell'importo e'
effettuata a titolo di  anticipo  alla  stazione  appaltante  di  cui
all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del  Ministro
dello  sviluppo  economico  n.  226  del  2011  ed   e'   rimborsata,
comprensiva di interessi,  dal  concessionario  subentrante  all'atto
dell'avvenuta aggiudicazione del  servizio,  con  modalita'  definite
dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 13 del decreto legislativo del 29
          dicembre 2003, n. 387, recante "Attuazione della  direttiva
          2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia  elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.", pubblicato  nella  Gazz.  Uff.
          del 31 gennaio 2004, n. 25, S.O. Gazz. Uff. del 31/01/2004,
          n. 25, S.O.: 
              " Art. 13. Questioni riguardanti la  partecipazione  al
          mercato elettrico. 
              1.   Fermo   restando   l'obbligo   di    utilizzazione
          prioritaria   e   il   diritto    alla    precedenza    nel
          dispacciamento,  di  cui  all'articolo  3,   comma   3,   e
          all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16  marzo
          1999, n.  79,  l'energia  elettrica  prodotta  da  impianti
          alimentati da fonti  rinnovabili  e'  immessa  nel  sistema
          elettrico con le modalita' indicate ai successivi commi. 
              2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti di potenza uguale o superiore a 10 MVA  alimentati
          da fonti rinnovabili, ad eccezione di quella prodotta dagli
          impianti alimentati dalle fonti rinnovabili di cui al primo
          periodo del comma 3 e di quella  ceduta  al  Gestore  della
          rete nell'ambito delle convenzioni in essere  stipulate  ai
          sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989,  n.  15/89,  14
          novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n.  6/92,  nonche'
          della deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica
          ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente  agli
          impianti nuovi, potenziati o rifatti, come  definiti  dagli
          articoli 1 e 4 della  medesima  deliberazione,  essa  viene
          collocata  sul  mercato  elettrico  secondo   la   relativa
          disciplina e nel rispetto delle  regole  di  dispacciamento
          definite  dal  Gestore  della  rete  in  attuazione   delle
          disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 
              3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta  da
          impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili   di   potenza
          inferiore  a  10  MVA,  nonche'  da  impianti  di   potenza
          qualsiasi  alimentati  dalle  fonti   rinnovabili   eolica,
          solare,  geotermica,  del  moto  ondoso,   maremotrice   ed
          idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima  fonte,  agli
          impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella ceduta al
          Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in  essere
          stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n.
          15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
          nonche' della deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia
          elettrica  ed  il  gas  28   ottobre   1997,   n.   108/97,
          limitatamente agli impianti nuovi,  potenziati  o  rifatti,
          come  definiti  dagli  articoli  1  e  4   della   medesima
          deliberazione,  essa  e'   ritirata,   su   richiesta   del
          produttore, dal gestore di rete alla  quale  l'impianto  e'
          collegato. L'Autorita' per l'energia elettrica  ed  il  gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di cui al presente comma facendo riferimento  a  condizioni
          economiche di mercato. 
              4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2
          e 3, l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui  al
          comma 2 viene ceduta al mercato. Dopo la scadenza  di  tali
          convenzioni, l'energia elettrica  di  cui  al  comma  3  e'
          ritirata dal gestore di rete cui l'impianto  e'  collegato,
          secondo modalita' stabilite  dall'Autorita'  per  l'energia
          elettrica e il gas, con riferimento a condizioni economiche
          di mercato.". 
              Si riporta il comma 41, dell'articolo 1 della legge del
          23 agosto 2004,  n.  239,  recante  "Riordino  del  settore
          energetico, nonche' delega  al  Governo  per  il  riassetto
          delle  disposizioni  vigenti  in  materia   di   energia.",
          pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215: 
              "41.  Previa  richiesta   del   produttore,   l'energia
          elettrica prodotta da impianti di potenza  inferiore  a  10
          MVA, l'energia elettrica di  cui  al  secondo  periodo  del
          comma 12 dell'articolo 3 del decreto legislativo  16  marzo
          1999, n. 79, nonche' quella prodotta da impianti entrati in
          esercizio dopo il 1° aprile  1999  alimentati  dalle  fonti
          rinnovabili eolica, solare, geotermica,  del  moto  ondoso,
          maremotrice e idraulica,  limitatamente,  per  quest'ultima
          fonte, agli impianti ad  acqua  fluente,  e'  ritirata  dal
          Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale   Spa   o
          dall'impresa distributrice rispettivamente se  prodotta  da
          impianti collegati alla rete di  trasmissione  nazionale  o
          alla rete di distribuzione. L'energia elettrica di  cui  al
          primo e al terzo periodo del comma 12 dell'articolo  3  del
          decreto legislativo 16  marzo  1999,  n.  79,  continua  ad
          essere ritirata dal  Gestore  della  rete  di  trasmissione
          nazionale Spa. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
          determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
          di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  facendo
          riferimento a condizioni economiche  di  mercato.  Dopo  la
          scadenza delle convenzioni in essere,  l'energia  elettrica
          di  cui  al  primo  e  al  terzo  periodo  del   comma   12
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79, esclusa quella di cui al  primo  periodo  del  presente
          comma, viene ceduta al mercato.". 
              Si riporta la tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre
          2007, n. 244, recante" Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria  2008).",  pubblicata  nella  Gazz.   Uff.   28
          dicembre 2007, n. 300, S.O.: 
              "Tabella 2 
              (Articolo 2, comma 144) 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Il provvedimento  del  Comitato  Interministeriale  dei
          prezzi  del  29  aprile  1992,  n.   6,   recante"   Prezzi
          dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e
          produzione per conto  dell'Enel,  parametri  relativi  allo
          scambio    e    condizioni    tecniche     generali     per
          l'assimilabilita' a fonte rinnovabile", e' pubblicato nella
          Gazz. Uff. del 12 maggio 1992, n. 109. 
              Si riporta l'articolo 30 del Decreto del Ministro dello
          sviluppo economico del 6 luglio 2012,  recante"  Attuazione
          dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,
          recante  incentivazione   della   produzione   di   energia
          elettrica da  impianti  a  fonti  rinnovabili  diversi  dai
          fotovoltaici", pubblicato nella Gazz. Uff.  del  10  luglio
          2012, n. 159 - S.O. n. 143: 
              "Art.30 . Transizione dal vecchio al  nuovo  meccanismo
          di incentivazione 
              1. Al fine di  tutelare  gli  investimenti  in  via  di
          completamento, garantendo una progressiva  transizione  dal
          vecchio al nuovo meccanismo, per gli impianti  che  entrano
          in esercizio entro il 30 aprile 2013, ovvero,  per  i  soli
          impianti alimentati da rifiuti di cui all'articolo 8, comma
          4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, e' possibile optare
          per un meccanismo di incentivazione  alternativo  a  quello
          stabilito dal presente decreto con le seguenti modalita'  e
          condizioni: 
              a)  le  modalita'  e  le  condizioni  di  accesso  agli
          incentivi sono quelle stabilite dal decreto ministeriale 18
          dicembre 2008; 
              b) agli impianti che  entrano  in  esercizio  entro  il
          termine di cui al comma 1,  si  applicano  i  valori  delle
          tariffe onnicomprensive e dei  coefficienti  moltiplicativi
          per i certificati verdi individuati dalle  tabelle  1  e  2
          allegate  alla  legge  n.  244  del   2007   e   successive
          modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del
          2006 e successive modificazioni  cosi'  come  vigenti  alla
          data di entrata in vigore del presente decreto, riducendoli
          del 3% al mese a decorrere da gennaio 2013; tale  riduzione
          si  applica  dal  mese  di  maggio  per  i  soli   impianti
          alimentati da rifiuti  di  cui  all'articolo  8,  comma  4,
          lettera c); 
              c) per gli impianti a certificati verdi si applichera',
          in ogni caso, l'articolo 19 con le modalita'  e  nei  tempi
          ivi previsti. 
              2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere  dotati
          di titolo autorizzativo antecedente alla data di entrata in
          vigore del presente decreto. 
              3.  Per  gli  impianti   previsti   dai   progetti   di
          riconversione del settore  bieticolo-saccarifero  approvati
          dal Comitato interministeriale di cui  all'articolo  2  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11   marzo   2006,   n.   81,
          l'incentivo e' determinato con le  modalita'  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del comma 1, senza l'applicazione delle
          riduzioni di cui alla lettera b). A  seguito  del  rilascio
          dei titoli autorizzativi previsti dalle norme  vigenti,  le
          imprese ex-saccarifere 
              titolari dei progetti di riconversione, sono  tenute  a
          darne comunicazione al Comitato interministeriale, mediante
          l'invio di  una  copia  dei  sopracitati  titoli  corredata
          dell'allegato progettuale. 
              4. Ai  fini  dell'accesso  agli  incentivi  di  cui  al
          decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  18
          dicembre 2008, i produttori, pena  l'inammissibilita'  agli
          incentivi, sono tenuti a: 
              a) comunicare al GSE la data di  entrata  in  esercizio
          entro il mese successivo alla data di entrata in esercizio,
          fatto salvo l'articolo 21, comma 1; 
              b) presentare la domanda per  il  riconoscimento  della
          qualifica di cui all'articolo 4  del  medesimo  decreto  18
          dicembre 2008 entro e non oltre il  sesto  mese  successivo
          alla data di entrata in esercizio. 
              5. Gli impianti gia' qualificati ai sensi  del  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che
          non entrano in esercizio entro i termini di cui ai commi  1
          e 2, accedono, con le modalita' di cui all'articolo  4,  ai
          pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto. 
              6. Con le procedure di cui all'articolo 24, comma 1, il
          GSE  individua  le   modalita'   attuative   del   presente
          articolo.". 
              Si riporta l'articolo  39  del  decreto  legge  del  22
          giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita
          del Paese.", pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n.
          147, S.O, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
          agosto  2012,  n.  134,  recante  "Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto
          2012, n. 187, S.O.: 
              "Art. 39. Criteri di revisione del sistema delle accise
          sull'elettricita' e sui prodotti energetici e  degli  oneri
          generali di  sistema  elettrico  per  le  imprese  a  forte
          consumo di energia; regimi tariffari speciali per i  grandi
          consumatori industriali di energia elettrica 
              1. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e
          delle finanze, di  concerto  col  Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanare  entro  il  31  dicembre  2012,  sono
          definite, in applicazione dell'articolo 17 della  Direttiva
          2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese  a
          forte consumo di energia, in base a requisiti  e  parametri
          relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo
          dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa. 
              2. I decreti di cui al comma 1  sono  finalizzati  alla
          successiva determinazione di  un  sistema  di  aliquote  di
          accisa  sull'elettricita'   e   sui   prodotti   energetici
          impiegati  come  combustibili  rispondente  a  principi  di
          semplificazione ed equita', nel rispetto  delle  condizioni
          poste dalla  direttiva  2003/96/CE  del  Consiglio  del  27
          ottobre  2003,  che  assicuri  l'invarianza   del   gettito
          tributario e non  determini,  comunque,  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              3. I corrispettivi a copertura degli oneri generali  di
          sistema elettrico ed i criteri di ripartizione dei medesimi
          oneri  a  carico  dei  clienti  finali  sono  rideterminati
          dall'Autorita' per l'energia elettrica e il  gas  entro  60
          giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma
          1, in modo da tener conto della definizione  di  imprese  a
          forte consumo di energia contenuta nei decreti  di  cui  al
          medesimo comma 1 e nel rispetto dei vincoli di cui al comma
          2, secondo indirizzi del Ministro dello sviluppo economico.
          Dalla data di entrata in vigore della  rideterminazione  e'
          conseguentemente abrogato l'ultimo  periodo  del  comma  11
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo  1999,  n.
          79. 
              4. In attuazione dell'articolo  3,  comma  13-bis,  del
          decreto-legge n.  16  del  2  marzo  2012,  convertito  con
          modificazioni  in  legge  n.  44  del  26  aprile  2012,  e
          limitatamente ai periodi individuati dalla medesima  norma,
          l'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  adotta  i
          provvedimenti  necessari  a  garantire  che  la  componente
          tariffaria compensativa riconosciuta  ai  soggetti  di  cui
          alla citata norma, successivamente  al  loro  passaggio  al
          libero  mercato   dell'energia   elettrica,   non   risulti
          inferiore a quella che sarebbe stata riconosciuta  in  caso
          di permanenza sul  mercato  vincolato.  Restano  salvi  gli
          effetti  delle  decisioni  della  Commissione  europea   in
          materia.". 
              Si riporta l'articolo 1 del decreto legislativo  del  2
          febbraio 2007, n  22,  recante"Attuazione  della  direttiva
          2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64, S.O.: 
              "Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. 
              1. Il presente decreto si applica ai dispositivi  e  ai
          sistemi con  funzioni  di  misura  definiti  agli  allegati
          specifici concernenti i contatori  dell'acqua  (MI-001),  i
          contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume
          (MI-002),  i  contatori  di  energia  elettrica  attiva   e
          trasformatori di misura (MI-003),  i  contatori  di  calore
          (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e
          dinamica  di  quantita'  di  liquidi   diversi   dall'acqua
          (MI-005),  gli  strumenti  per   pesare   a   funzionamento
          automatico  (MI-006),  i  tassametri  (MI-007),  le  misure
          materializzate (MI-008),  gli  strumenti  di  misura  della
          dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas  di  scarico
          (MI-010). 
              2.  Il  presente  decreto   legislativo   definisce   i
          requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi
          di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione  e
          messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da
          motivi di interesse pubblico, sanita'  pubblica,  sicurezza
          pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela
          dei consumatori,  imposizione  di  tasse  e  di  diritti  e
          lealta' delle transazioni commerciali.". 
              Si riporta il testo degli articoli 19 e 22 del  decreto
          legislativo del 2 febbraio 2007, n  22,  recante"Attuazione
          della  direttiva  2004/22/CE  relativa  agli  strumenti  di
          misura.", pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2007, n. 64,
          S.O.: 
              "Art. 19. Aggiornamento e controlli successivi 
              1.All'aggiornamento e alla modifica delle  disposizioni
          degli allegati si provvede con decreto del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentito il Comitato centrale metrico. 
              2. Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce, con
          uno  o  piu'  decreti,  i  criteri  per  l'esecuzione   dei
          controlli metrologici successivi sugli strumenti di  misura
          disciplinati dal presente decreto dopo la  loro  immissione
          in servizio." 
              "Art. 22. Disposizioni transitorie. 
              1. La commercializzazione e la messa in servizio  degli
          strumenti di misura  sottoposti  ai  controlli  metrologici
          legali che soddisfino le norme applicabili anteriormente al
          30 ottobre 2006 sono consentite fino  alla  scadenza  della
          validita' dell'omologazione di tali strumenti. In  caso  di
          omologazione     di      validita'      indefinita,      la
          commercializzazione e la messa in servizio degli  strumenti
          di misura sottoposti a  controlli  metrologici  legali  che
          soddisfino le norme applicabili anteriormente al 30 ottobre
          2006 sono consentite fino al 30 ottobre 2016. 
              2. Per gli strumenti di misura per i  quali  sia  stata
          presentata la domanda di ammissione alla verifica ai  sensi
          della normativa nazionale e comunitaria in vigore prima del
          30  ottobre  2006,  il  provvedimento   di   ammissione   a
          verificazione   metrica   e   alla   legalizzazione   sara'
          rilasciato ai sensi della stessa normativa e comunque avra'
          validita' fino al 30 ottobre 2016. 
              3.  I  dispositivi  ed  i  sistemi  di  misura  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, se utilizzati per le  funzioni  di
          misura previste al comma 2 del medesimo articolo  e  per  i
          quali la normativa in vigore fino al 30  ottobre  2006  non
          prevede i controlli metrologici legali, qualora gia'  messi
          in servizio alla data di entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, potranno continuare  ad  essere  utilizzati  anche
          senza essere sottoposti  a  detti  controlli,  purche'  non
          rimossi dal luogo di utilizzazione.". 
              Si riportano i commi 3 e 3-bis l'articolo 6 del decreto
          legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff.  23
          settembre 2005, n. 222  S.O  e  modificato  dalla  legge  3
          agosto  2013,  n.  90,  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  del
          03/08/2013, n. 181, come modificati dalla presente legge: 
              "Art. 6. Attestato di prestazione energetica,  rilascio
          e affissione. 
              1.- 2. (Omissis). 
              3. Nei contratti di  compravendita  immobiliare,  negli
          atti di trasferimento di immobili a titolo  oneroso  e  nei
          nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unita'
          immobiliari soggetti a registrazione e'  inserita  apposita
          clausola  con  la  quale  l'acquirente  o   il   conduttore
          dichiarano  di  aver  ricevuto   le   informazioni   e   la
          documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine  alla
          attestazione della prestazione  energetica  degli  edifici;
          copia dell'attestato di prestazione energetica deve  essere
          altresi' allegata al contratto,  tranne  che  nei  casi  di
          locazione di singole unita' immobiliari. In caso di  omessa
          dichiarazione o  allegazione,  se  dovuta,  le  parti  sono
          soggette al pagamento, in solido e in parti  uguali,  della
          sanzione amministrativa pecuniaria da  euro  3.000  a  euro
          18.000; la sanzione e' da euro 1.000 a  euro  4.000  per  i
          contratti di locazione di singole unita' immobiliari e,  se
          la durata della locazione non eccede i tre  anni,  essa  e'
          ridotta   alla   meta'.   Il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  non   esenta   comunque   dall'obbligo   di
          presentare la dichiarazione o la  copia  dell'attestato  di
          prestazione      energetica      entro       quarantacinque
          giorni.L'accertamento e la contestazione  della  violazione
          sono svolti dalla Guardia  di  Finanza  o,  all'atto  della
          registrazione di uno dei contratti  previsti  dal  presente
          comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai  fini  dell'ulteriore
          corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo
          17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.". 
              Si riporta l'articolo 17 della legge 24 novembre  1981,
          n. 689, recante "Modifiche al sistema  penale",  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O. 
              "Art. 17. (Obbligo del rapporto) 
              Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura
          ridotta, il funzionario o  l'agente  che  ha  accertato  la
          violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista  nell'art.
          24, deve presentare rapporto, con la prova  delle  eseguite
          contestazioni o notificazioni, all'ufficio  periferico  cui
          sono demandati attribuzioni e compiti del  Ministero  nella
          cui competenza rientra la materia alla quale  si  riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto. 
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle violazioni previste dal testo unico delle norme  sulla
          circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959,
          n. 393,  dal  testo  unico  per  la  tutela  delle  strade,
          approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla  legge
          20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. 
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi, per le funzioni amministrative ad esse  delegate,  il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente. 
              Per  le  violazioni  dei  regolamenti   provinciali   e
          comunali il rapporto  e'  presentato,  rispettivamente,  al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco. 
              L'ufficio territorialmente  competente  e'  quello  del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione. 
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto  dall'art.  13   deve   immediatamente   informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti  commi,  inviandole  il  processo   verbale   di
          sequestro. 
              Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   su
          proposta del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
          emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione  della
          presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio  1976,
          n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei  singoli
          Ministeri, previsti nel primo comma, anche per  i  casi  in
          cui  leggi  precedenti  abbiano  regolato  diversamente  la
          competenza. 
              Con il decreto indicato nel  comma  precedente  saranno
          stabilite  le   modalita'   relative   all'esecuzione   del
          sequestro previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed  alla
          consegna delle cose  sequestrate,  alla  custodia  ed  alla
          eventuale alienazione o  distruzione  delle  stesse;  sara'
          altresi' stabilita la destinazione delle  cose  confiscate.
          Le  regioni,   per   le   materie   di   loro   competenza,
          provvederanno con legge  nel  termine  previsto  dal  comma
          precedente.". 
              Si riporta il numero 52  dell'Allegato  A  del  decreto
          legislativo del 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione
          della   direttiva   2002/91/CE   relativa   al   rendimento
          energetico nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff.  23
          settembre 2005, n. 222, S.O. 
              "Allegato A 
              (Articolo 2) 
              ULTERIORI DEFINIZIONI 
              52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa
          che, essendo  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalle
          normative  vigenti  e  comunque   di   capacita'   tecnica,
          economica e organizzativa adeguata al numero, alla  potenza
          e alla complessita' degli impianti gestiti, e' delegata dal
          responsabile ad assumere la responsabilita' dell'esercizio,
          della  conduzione,  del  controllo,  della  manutenzione  e
          dell'adozione delle misure necessarie al  contenimento  dei
          consumi energetici;". 
              Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo del  19
          agosto 2005, n. 192  recante  "Attuazione  della  direttiva
          2002/91/CE    relativa     al     rendimento     energetico
          nell'edilizia.", pubblicato nella Gazz. Uff.  23  settembre
          2005, n. 222, S.O., modificato dalla legge 3  agosto  2013,
          n. 90, pubblicata nella Gazz. Uff. del 03/08/2013, n. 181: 
              "Art. 6. Attestato di prestazione energetica,  rilascio
          e affissione 
              1. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   l'attestato    di    prestazione
          energetica degli edifici e' rilasciato per gli edifici o le
          unita' immobiliari costruiti, venduti o locati ad un  nuovo
          locatario e per  gli  edifici  indicati  al  comma  6.  Gli
          edifici  di  nuova  costruzione  e  quelli   sottoposti   a
          ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di
          prestazione energetica prima del rilascio  del  certificato
          di agibilita'. Nel caso di nuovo edificio,  l'attestato  e'
          prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della
          costruzione   o   societa'   di   costruzione   che   opera
          direttamente. Nel caso di  attestazione  della  prestazione
          degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto,
          l'attestato   e'   prodotto   a   cura   del   proprietario
          dell'immobile. 
              2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili  a
          titolo gratuito o di nuova locazione di  edifici  o  unita'
          immobiliari, ove l'edificio o  l'unita'  non  ne  sia  gia'
          dotato, il proprietario e' tenuto a produrre l'attestato di
          prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i  casi,
          il proprietario deve  rendere  disponibile  l'attestato  di
          prestazione energetica al potenziale acquirente o al  nuovo
          locatario   all'avvio   delle   rispettive   trattative   e
          consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita  o
          locazione di un edificio prima della  sua  costruzione,  il
          venditore  o  locatario  fornisce  evidenza  della   futura
          prestazione energetica dell'edificio e produce  l'attestato
          di  prestazione  energetica  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta di rilascio del certificato di agibilita'. 
              3.  Nei   contratti   di   vendita,   negli   atti   di
          trasferimento di immobili a titolo  gratuito  o  nei  nuovi
          contratti di locazione  di  edifici  o  di  singole  unita'
          immobiliari e' inserita  apposita  clausola  con  la  quale
          l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le
          informazioni    e    la     documentazione,     comprensiva
          dell'attestato,   in   ordine   alla   attestazione   della
          prestazione energetica degli edifici. 
              3-bis.  L'attestato  di  prestazione  energetica   deve
          essere allegato al  contratto  di  vendita,  agli  atti  di
          trasferimento di immobili a  titolo  gratuito  o  ai  nuovi
          contratti di  locazione,  pena  la  nullita'  degli  stessi
          contratti. 
              4. L'attestazione  della  prestazione  energetica  puo'
          riferirsi a una o piu' unita' immobiliari facenti parte  di
          un  medesimo  edificio.   L'attestazione   di   prestazione
          energetica riferita a piu' unita' immobiliari  puo'  essere
          prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione
          d'uso, la medesima  situazione  al  contorno,  il  medesimo
          orientamento e  la  medesima  geometria  e  siano  servite,
          qualora presente, dal medesimo impianto  termico  destinato
          alla climatizzazione invernale  e,  qualora  presente,  dal
          medesimo sistema di climatizzazione estiva. 
              5. L'attestato di  prestazione  energetica  di  cui  al
          comma 1 ha una validita' temporale massima di dieci anni  a
          partire dal suo rilascio ed e' aggiornato a ogni intervento
          di ristrutturazione o  riqualificazione  che  modifichi  la
          classe energetica dell'edificio o dell'unita'  immobiliare.
          La validita' temporale massima e' subordinata  al  rispetto
          delle  prescrizioni  per  le  operazioni  di  controllo  di
          efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in
          particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali
          necessita' di adeguamento, previste dai regolamenti di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
          n. 74, e al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  16
          aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto  di  dette
          disposizioni, l'attestato di prestazione energetica  decade
          il 31 dicembre dell'anno successivo  a  quello  in  cui  e'
          prevista la prima scadenza non rispettata per  le  predette
          operazioni di controllo di efficienza  energetica.  A  tali
          fini, i libretti di impianto previsti dai  decreti  di  cui
          all'articolo 4, comma 1,  lettera  b),  sono  allegati,  in
          originale  o  in  copia,   all'attestato   di   prestazione
          energetica. 
              6.  Nel  caso  di  edifici  utilizzati   da   pubbliche
          amministrazioni e aperti al pubblico con  superficie  utile
          totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne  sia  gia'
          dotato, e' fatto obbligo  al  proprietario  o  al  soggetto
          responsabile della gestione,  di  produrre  l'attestato  di
          prestazione energetica entro centottanta giorni dalla  data
          di entrata in  vigore  della  presente  disposizione  e  di
          affiggere  l'attestato  di   prestazione   energetica   con
          evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo
          chiaramente visibile al pubblico. A partire  dal  9  luglio
          2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, e' abbassata a  250
          m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli
          enti proprietari di  cui  all'articolo  3  della  legge  11
          gennaio 1996, n. 23. 
              6-bis. Il fondo di garanzia  di  cui  all'articolo  22,
          comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'
          utilizzato entro i limiti delle risorse  del  fondo  stesso
          anche  per  la  copertura   delle   spese   relative   alla
          certificazione energetica e  agli  adeguamenti  di  cui  al
          comma 6 del presente articolo. 
              7. Per gli edifici aperti al pubblico,  con  superficie
          utile totale superiore a 500 m²,  per  i  quali  sia  stato
          rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui  ai
          commi 1 e  2,  e'  fatto  obbligo,  al  proprietario  o  al
          soggetto responsabile della gestione dell'edificio  stesso,
          di  affiggere  con  evidenza  tale  attestato  all'ingresso
          dell'edificio o in  altro  luogo  chiaramente  visibile  al
          pubblico. 
              8. Nel caso di offerta di vendita  o  di  locazione,  i
          corrispondenti   annunci   tramite   tutti   i   mezzi   di
          comunicazione   commerciali   riportano   gli   indici   di
          prestazione    energetica    dell'involucro    e    globale
          dell'edificio  o  dell'unita'  immobiliare  e   la   classe
          energetica corrispondente. 
              9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi  alla
          gestione degli impianti termici o di climatizzazione  degli
          edifici pubblici, o nei quali figura  come  committente  un
          soggetto  pubblico,  devono  prevedere  la  predisposizione
          dell'attestato di prestazione  energetica  dell'edificio  o
          dell'unita' immobiliare interessati. 
              10. L'obbligo di dotare l'edificio di un  attestato  di
          prestazione energetica viene meno ove sia gia'  disponibile
          un   attestato   in   corso   di   validita',    rilasciato
          conformemente alla direttiva 2002/91/CE. 
              11. L'attestato di  qualificazione  energetica,  al  di
          fuori di  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  2,  e'
          facoltativo ed e' predisposto al fine  di  semplificare  il
          successivo   rilascio   dell'attestato    di    prestazione
          energetica. A  tale  fine,  l'attestato  di  qualificazione
          energetica  comprende  anche  l'indicazione  di   possibili
          interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e  la
          classe  di  appartenenza   dell'edificio,   o   dell'unita'
          immobiliare, in  relazione  al  sistema  di  certificazione
          energetica in  vigore,  nonche'  i  possibili  passaggi  di
          classe  a  seguito  della  eventuale  realizzazione   degli
          interventi  stessi.  L'estensore  provvede  ad  evidenziare
          opportunamente  sul  frontespizio  del  documento  che   il
          medesimo   non   costituisce   attestato   di   prestazione
          energetica dell'edificio, ai sensi  del  presente  decreto,
          nonche', nel sottoscriverlo, quale e' od e'  stato  il  suo
          ruolo con riferimento all'edificio medesimo. 
              12. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
          di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti
          e per la pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione,
          d'intesa con la  Conferenza  unificata,  sentito  il  CNCU,
          avvalendosi delle metodologie di  calcolo  definite  con  i
          decreti di cui all'articolo 4, e' predisposto l'adeguamento
          del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno
          2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  158  del  10
          luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: 
              a)   la   previsione   di   metodologie   di    calcolo
          semplificate,  da  rendere  disponibili  per  gli   edifici
          caratterizzati  da   ridotte   dimensioni   e   prestazioni
          energetiche di modesta qualita', finalizzate  a  ridurre  i
          costi a carico dei cittadini; 
              b)  la  definizione  di  un  attestato  di  prestazione
          energetica   che   comprende   tutti   i   dati    relativi
          all'efficienza energetica dell'edificio che  consentano  ai
          cittadini di valutare e confrontare  edifici  diversi.  Tra
          tali dati sono obbligatori: 
              1) la prestazione energetica globale dell'edificio  sia
          in termini  di  energia  primaria  totale  che  di  energia
          primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici; 
              2) la classe energetica determinata attraverso l'indice
          di prestazione energetica globale  dell'edificio,  espresso
          in energia primaria non rinnovabile; 
              3) la qualita' energetica del fabbricato a contenere  i
          consumi   energetici   per   il    riscaldamento    e    il
          raffrescamento,  attraverso  gli  indici   di   prestazione
          termica utile per la climatizzazione  invernale  ed  estiva
          dell'edificio; 
              4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di
          efficienza energetica vigenti a norma di legge; 
              5) le emissioni di anidride carbonica; 
              6) l'energia esportata; 
              7)   le   raccomandazioni    per    il    miglioramento
          dell'efficienza energetica dell'edificio  con  le  proposte
          degli  interventi  piu'  significativi  ed   economicamente
          convenienti,  separando  la  previsione  di  interventi  di
          ristrutturazione importanti da quelli  di  riqualificazione
          energetica; 
              8) le informazioni  correlate  al  miglioramento  della
          prestazione  energetica,  quali  diagnosi  e  incentivi  di
          carattere finanziario; 
              c) la definizione di uno schema di annuncio di  vendita
          o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che
          renda uniformi le informazioni  sulla  qualita'  energetica
          degli edifici fornite ai cittadini; 
              d) la definizione di un sistema informativo comune  per
          tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per
          le  regioni  e  le  province  autonome,  che  comprenda  la
          gestione di un catasto degli edifici,  degli  attestati  di
          prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici." 
              Il Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  16
          aprile 2013, n.75, recante "Regolamento recante  disciplina
          dei   criteri   di   accreditamento   per   assicurare   la
          qualificazione  e  l'indipendenza  degli  esperti  e  degli
          organismi a cui affidare la certificazione energetica degli
          edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c),  del
          decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  192.",  modificato
          dalla presente legge, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  27
          giugno 2013, n. 149. 
              La Direttiva 2010/31/UE del parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 19 maggio 2010,  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. dell'Unione europea del 18 giugno 2012, n . L 153/13 
              La legge 11 dicembre 2012, n. 220,  recante  "Modifiche
          alla  disciplina  del  condominio   negli   edifici.",   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n. 293. 
              Si riporta il comma 3 dell'articolo 17 della  legge  23
          agosto 1988, n, 400, recante" Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.", pubblicata nella Gazz. Uff. 26/04/1989, n. 17: 
              "Art. 17. Regolamenti. 
              1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". 
              L'articolo 71-bis del Codice Civile e'  stato  inserito
          dall'articolo 25 dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
          recante "Modifiche alla  disciplina  del  condominio  negli
          edifici." pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012,  n.
          293 
              Gli articoli 70, 1130,  1135  del  Codice  civile  sono
          stati modificati dalla Legge dell'11 dicembre 2012, n. 220"
          recante "Modifiche alla  disciplina  del  condominio  negli
          edifici.", pubblicata nella Gazz. Uff. 17 dicembre 2012, n.
          293. 
              Si riporta il comma 7 dell'articolo 1  della  legge  23
          agosto 2004, n. 239, recante "Norme generali sull'industria
          elettrica e sull'E.N.E.L.", pubblicata nella Gazz. Uff.  13
          settembre 2004, n. 215, modificato da D.Lgs. 31/12/2012, n.
          249, Gazz. Uff. del 26/01/2013, n. 22: 
              " 7. Sono esercitati  dallo  Stato,  anche  avvalendosi
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, i seguenti
          compiti e funzioni amministrativi: 
              a)  le   determinazioni   inerenti   l'importazione   e
          l'esportazione di energia; 
              b) la  definizione  del  quadro  di  programmazione  di
          settore; 
              c)   la    determinazione    dei    criteri    generali
          tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali degli
          impianti   di   produzione,   trasporto,    stoccaggio    e
          distribuzione dell'energia, nonche'  delle  caratteristiche
          tecniche e merceologiche dell'energia importata,  prodotta,
          distribuita e consumata; 
              d)  l'emanazione  delle   norme   tecniche   volte   ad
          assicurare la prevenzione degli infortuni sul lavoro  e  la
          tutela della salute del personale addetto agli impianti  di
          cui alla lettera c); 
              e) l'emanazione delle regole  tecniche  di  prevenzione
          incendi per gli impianti di cui alla lettera c)  dirette  a
          disciplinare la sicurezza antincendi con  criteri  uniformi
          sul territorio nazionale, spettanti  in  via  esclusiva  al
          Ministero  dell'interno  sulla  base   della   legislazione
          vigente; 
              f)  l'imposizione   e   la   vigilanza   sulle   scorte
          energetiche obbligatorie; 
              g)   l'identificazione   delle    linee    fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  nazionale  con   riferimento
          all'articolazione territoriale delle reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              h) la programmazione di  grandi  reti  infrastrutturali
          energetiche dichiarate  di  interesse  nazionale  ai  sensi
          delle leggi vigenti; 
              i)  l'individuazione  delle  infrastrutture   e   degli
          insediamenti strategici, ai sensi della legge  21  dicembre
          2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002,  n.
          190, al fine di  garantire  la  sicurezza  strategica,  ivi
          inclusa quella degli approvvigionamenti  energetici  e  del
          relativo    utilizzo,    il    contenimento    dei    costi
          dell'approvvigionamento energetico del Paese,  lo  sviluppo
          delle tecnologie innovative per la generazione  di  energia
          elettrica  e  l'adeguamento  della  strategia  nazionale  a
          quella comunitaria per le infrastrutture energetiche; 
              l) l'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e  di
          zone   del   mare    territoriale    per    finalita'    di
          approvvigionamento di fonti di energia; 
              m) le determinazioni in materia di rifiuti radioattivi; 
              n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e
          coltivazione di idrocarburi, ivi comprese  le  funzioni  di
          polizia mineraria, adottate, per la terraferma,  di  intesa
          con le regioni interessate; 
              o) la definizione dei programmi di ricerca  scientifica
          in campo energetico, d'intesa con la Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano; 
              p)  la  definizione  dei  principi  per  il  coordinato
          utilizzo delle risorse finanziarie regionali,  nazionali  e
          dell'Unione europea, sentita la Conferenza unificata di cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281; 
              q) l'adozione  di  misure  temporanee  di  salvaguardia
          della continuita' della fornitura, in  caso  di  crisi  del
          mercato dell'energia o di gravi  rischi  per  la  sicurezza
          della    collettivita'    o    per    l'integrita'    delle
          apparecchiature e degli impianti del sistema energetico; 
              r) la determinazione dei criteri  generali  a  garanzia
          della sicurezza  degli  impianti  utilizzatori  all'interno
          degli edifici, ferma restando la competenza  del  Ministero
          dell'interno in ordine ai  criteri  generali  di  sicurezza
          antincendio.". 
              Si riporta il comma  1  dell'articolo  57  del  decreto
          legge del 9 febbraio  2012,  n.  5,  recante  "Disposizioni
          urgenti   in    materia    di    semplificazione    e    di
          sviluppo."pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio  2012,  n.
          33, S.O. , convertito, con  modificazioni,  nella  legge  4
          aprile  2012,  n.  35,  recante  "Disposizioni  urgenti  in
          materia di semplificazione  e  di  sviluppo.",,  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 6 aprile 2012, n. 82, S.O. 
              " 1. Al fine di garantire il contenimento dei  costi  e
          la  sicurezza  degli  approvvigionamenti  petroliferi,  nel
          quadro delle misure volte a migliorare  l'efficienza  e  la
          competitivita' nel settore petrolifero,  sono  individuati,
          quali infrastrutture e  insediamenti  strategici  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto
          2004, n. 239: 
              a) gli stabilimenti di lavorazione e di  stoccaggio  di
          oli minerali; 
              b) i depositi costieri di oli  minerali  come  definiti
          dall'articolo 52 del Codice della  navigazione  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; 
              c)  i  depositi  di  carburante  per   aviazione   siti
          all'interno del sedime aeroportuale; 
              d) i depositi di stoccaggio di prodotti petroliferi, ad
          esclusione  del  G.P.L.,  di  capacita'   autorizzata   non
          inferiore a metri cubi 10.000; 
              e) i depositi di  stoccaggio  di  G.P.L.  di  capacita'
          autorizzata non inferiore a tonnellate 200; 
              f) gli  oleodotti  di  cui  all'articolo  1,  comma  8,
          lettera c), numero 6),  della  legge  23  agosto  2004,  n.
          239.". 
              Si riporta l'articolo  33  del  decreto  legislativo  3
          marzo 2011, n.  28,  recante  "Attuazione  della  direttiva
          2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
          rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva  abrogazione
          delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.", pubblicato nella
          Gazz. Uff. 28 marzo 2011, n. 71, S.O. 
              "Art. 33. Disposizioni in materia di biocarburanti 
              1. All'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, il  comma  4
          e' sostituito dal seguente:"4. I biocarburanti e gli  altri
          carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai sensi dei
          commi 1, 2 e 3 sono i carburanti liquidi o  gassosi  per  i
          trasporti ricavati dalla biomassa.". 
              2.  L'impiego  di  biocarburanti   nei   trasporti   e'
          incentivato con le modalita' di cui  all'articolo  2-quater
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  11  marzo  2006,  n.  81,   e
          successive modificazioni, come modificato dal comma  1  del
          presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della
          legge 24 dicembre 2007, n.  244,  nel  rispetto  di  quanto
          previsto dal presente articolo. La quota minima di  cui  al
          citato comma 139 dell'articolo 2 della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244, calcolata sulla base del  tenore  energetico,
          da conseguire entro l'anno 2014, e'  fissata  nella  misura
          del 5%. Con le modalita' di cui all'articolo 2, comma  140,
          della legge 24 dicembre 2007, n.  244  sono  stabiliti  gli
          incrementi annui per il raggiungimento della predetta quota
          minima al 2014 e puo' essere rideterminato  l'obiettivo  di
          cui al periodo  precedente.  Dall'attuazione  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              3. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  i  biocarburanti
          immessi in consumo sono conteggiati ai  fini  del  rispetto
          dell'obbligo di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge
          10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del
          presente articolo, a condizione che rispettino i criteri di
          sostenibilita' di cui all'articolo 38. 
              4. Al fine di permettere ai produttori di biocarburanti
          comunitari  di  attuare   le   modificazioni   tecnologiche
          necessarie alla produzione  dei  biocarburanti  di  seconda
          generazione, fino  al  31  dicembre  2014,  allo  scopo  di
          valorizzare il contributo alla  riduzione  delle  emissioni
          climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
          quelli di consumo finale, ai fini del rispetto dell'obbligo
          di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
          2006, n. 2, convertito, con modificazioni  dalla  legge  11
          marzo 2006, n. 81, come modificato dal comma 1 del presente
          articolo, a decorrere dal 1°  gennaio  2012  il  contributo
          energetico dei biocarburanti diversi da quelli  di  cui  al
          comma  successivo  e'  maggiorato  rispetto  al   contenuto
          energetico effettivo qualora siano prodotti in stabilimenti
          ubicati in Stati dell'Unione europea e  utilizzino  materia
          prima proveniente da coltivazioni effettuate nel territorio
          dei medesimi Stati. Identica maggiorazione e' attribuita ai
          biocarburanti immessi in consumo al di fuori della rete  di
          distribuzione dei carburanti,  purche'  la  percentuale  di
          biocarburante impiegato sia pari al 25%, fermi  restando  i
          requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',  fatto
          salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione
          in consumo ai fini  del  rispetto  del  richiamato  obbligo
          matura allorche' e' immessa in  consumo  una  quantita'  di
          biocarburanti pari a 8 Giga-calorie. 
              5.  Ai  fini   del   rispetto   dell'obbligo   di   cui
          all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
          2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  marzo
          2006, n. 81, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
          articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,  incluso  il
          biometano, per i  quali  il  soggetto  che  li  immette  in
          consumo dimostri, mediante le modalita' di cui all'articolo
          39, che essi sono stati prodotti a  partire  da  rifiuti  e
          sottoprodotti,   entrambi   prodotti   e   trasformati   in
          biocarburanti   nel   territorio   Comunitario,   che   non
          presentino altra utilita' produttiva o  commerciale  al  di
          fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o  a
          fini energetici, come definiti, individuati e tracciati  ai
          sensi del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
          materie di origine non alimentare, ivi incluse  le  materie
          cellulosiche e le  materie  ligno-cellulosiche,  alghe,  e'
          equivalente all'immissione in consumo di una quantita' pari
          a due volte l'immissione in consumo di altri biocarburanti,
          diversi da quelli di  cui  al  comma  4.  Al  biocarburante
          prodotto  da  materie  cellulosiche  o   lignocellulosiche,
          indipendentemente dalla classificazione  di  queste  ultime
          come  materie   di   origine   non   alimentare,   rifiuti,
          sottoprodotti o residui, si applica sempre la maggiorazione
          di cui al periodo precedente. 
              5-bis.  Per  il  periodo  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto legislativo fino al 31  ottobre  2012,  e'
          comunque  ammissibile  il  contributo   dei   biocarburanti
          prodotti  a  partire  da  rifiuti  e  sottoprodotti,   come
          definiti, individuati e  tracciati  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le finalita' di  cui
          al comma 5. (24) 
              5-ter. A decorrere dal 1° novembre 2012,  limitatamente
          alla  categoria  dei  sottoprodotti,  hanno  accesso   alle
          maggiorazioni di cui al comma 5 esclusivamente i residui di
          seguito  elencati,  che  possono  essere  qualificati  come
          sottoprodotti  qualora  soddisfino  i  requisiti  stabiliti
          dall'articolo 184-bis  del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006, n. 152: 
              acque glicerinose; 
              acidi grassi provenienti dalla raffinazione,  fisica  o
          chimica, degli oli, condotta all'interno degli stabilimenti
          di produzione del biodiesel (nella misura massima del 5% in
          peso della relativa produzione di biodiesel); 
              acidi    grassi    saponificati    provenienti    dalla
          neutralizzazione  della  parte  acida   residua   dell'olio
          durante il processo  di  produzione  del  biodiesel  (nella
          misura massima del 5% in peso della relativa produzione  di
          biodiesel); 
              residui dalla reazione  di  distillazione  degli  acidi
          grassi grezzi (nella misura massima del 5%  in  peso  della
          relativa produzione di acidi  grassi  distillati)  e  delle
          acque glicerinose (nella misura  massima  del  5%  in  peso
          della relativa produzione di Glicerina distillata) condotta
          nelle aziende oleochimiche; 
              oli lubrificanti vegetali  esausti  derivati  da  acidi
          grassi; 
              feccia da vino e vinaccia; 
              grassi  animali  di  categoria  1,  nel  rispetto   del
          Regolamento (CE) n. 1069/2009 e  del  Regolamento  (CE)  n.
          142/2011   e   della   Comunicazione   della    Commissione
          sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per
          i  biocarburanti  e  sulle   norme   di   calcolo   per   i
          biocarburanti (2010/C 160/02). 
              5-quater.  Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare  e  del  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, entro  il  30  gennaio  di
          ogni anno, possono  essere  modificati,  nel  rispetto  dei
          criteri di cui al comma 5, l'elenco di cui al  comma  5-ter
          dei sottoprodotti  che  hanno  accesso  alle  maggiorazioni
          previste dal comma 5 e le modalita' di tracciabilita' degli
          stessi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio  dell'anno
          successivo e  stabilite  variazioni  della  misura  massima
          percentuale prevista dal comma 5-quinquies. 
              5-quinquies. Ai fini del rispetto dell'obbligo  di  cui
          all'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
          2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo  2006,
          n. 81, a decorrere  dall'anno  2013  i  soggetti  obbligati
          possono adempiere al proprio obbligo annuale complessivo di
          immissione in consumo di biocarburanti nella misura massima
          del  20%  con  certificati  di  immissione  in  consumo  di
          biocarburanti che sono stati prodotti a partire da  rifiuti
          e  sottoprodotti,  ai  sensi  del  comma  5  del   presente
          articolo. 
              5-sexies.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2013,   le
          competenze operative e gestionali  assegnate  al  Ministero
          delle politiche agricole, alimentari e forestali  ai  sensi
          del provvedimento di attuazione dell'articolo 2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dall'articolo  1,  comma  368,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al  Ministero  dello
          sviluppo economico che le esercita  anche  avvalendosi  del
          Gestore dei servizi energetici S.p.A. Gli oneri  gestionali
          sono posti a carico dei soggetti obbligati  e  con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, ne  e'  determinata
          l'entita' in funzione delle Giga-calorie  di  biocarburante
          da  immettere  in  consumo  e  le  relative  modalita'   di
          versamento al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  Per
          l'esercizio di tali  competenze  e'  costituito  presso  il
          Ministero dello  sviluppo  economico  un  comitato  tecnico
          consultivo composto da rappresentanti del  Ministero  dello
          sviluppo economico, del Ministero delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio   e   del   mare,   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, e del  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              5-septies.  In  riferimento  alle  attivita'   previste
          dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 21 marzo  2005,
          n. 66, come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto
          legislativo 31 marzo 2011, n. 55, il  Gestore  dei  servizi
          energetici S.p.A. e l'Istituto superiore per la  protezione
          e la ricerca ambientale assicurano il  necessario  raccordo
          dei flussi informativi al fine della semplificazione  degli
          adempimenti a carico degli operatori economici. Il comma  2
          dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo  2011,  n.
          55 e' abrogato. 
              6.  Qualora  siano  immessi  in  consumo  biocarburanti
          ottenuti da biocarburanti ricadenti nella tipologia di  cui
          al comma 5 e da altri biocarburanti, il contributo ai  fini
          del rispetto dell'obbligo di cui al comma  5  e'  calcolato
          sulla   base   del   contenuto   energetico   di    ciascun
          biocarburante. 
              7. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          da adottare, di concerto con  i  Ministri  dell'economia  e
          delle finanze, dell'ambiente e della tutela del  territorio
          e del mare e delle politiche agricole e forestali, entro il
          1° gennaio 2012, sono stabilite le modalita' con  le  quali
          sono riconosciute le maggiorazioni di cui al comma 4. ". 
              Si riporta l'articolo 2-quater del decreto legge del 10
          gennaio 2006, n.  2,  recante  "Interventi  urgenti  per  i
          settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della  pesca,
          nonche' in materia di  fiscalita'  d'impresa.",  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 11  gennaio  2006,  n.  8,  convertito,con
          modificazione, nella legge  dell'11,  marzo  2006,  n.  81,
          recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,
          dell'agroindustria, della  pesca,  nonche'  in  materia  di
          fiscalita' d'impresa.",pubblicata nella Gazz. Uff. 11 marzo
          2006, n. 59, S.O. 
              "Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico. 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2007  i  soggetti  che
          immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a  partire
          da fonti primarie non rinnovabili  e  destinati  ad  essere
          impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
          consumo  nel  territorio  nazionale  una  quota  minima  di
          biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
          al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
          esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
          cui al comma 3. I medesimi soggetti  possono  assolvere  al
          predetto obbligo anche acquistando, in tutto  o  in  parte,
          l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
              2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
          fissata  nella  misura  dell'1,0  per  cento  di  tutto  il
          carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
          solare  precedente,  calcolata  sulla   base   del   tenore
          energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima  e'
          fissata nella misura del 2,0 per cento  (34).  Con  decreto
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, vengono  fissate  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive,  per
          il  mancato  raggiungimento  dell'obbligo  previsto  per  i
          singoli anni  di  attuazione  della  presente  disposizione
          successivi al 2007, tenendo conto  dei  progressi  compiuti
          nello sviluppo delle  filiere  agroenergetiche  di  cui  al
          comma 3. Gli importi  derivanti  dalla  comminazione  delle
          eventuali sanzioni  sono  versati  al  Fondo  di  cui  all'
          articolo 1, comma 422, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  per  essere  riassegnati  quale   maggiorazione   del
          quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
          riduzione dell'accisa o  quale  aumento  allo  stanziamento
          previsto  per  l'incentivazione  del  bioetanolo   e   suoi
          derivati  o  quale  sostegno  della  defiscalizzazione   di
          programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono dettati criteri, condizioni e  modalita'
          per l'attuazione dell'obbligo di cui al  comma  1,  secondo
          obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in  base
          a criteri  che  in  via  prioritaria  tengono  conto  della
          quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,  da
          contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
              4. I biocarburanti e gli altri  carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa . 
              5. La sottoscrizione  di  un  contratto  di  filiera  o
          contratto  quadro,  o   contratti   ad   essi   equiparati,
          costituisce titolo preferenziale: 
              a)  nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti   delle
          iniziative e dei  progetti  nel  settore  della  promozione
          delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; 
              b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per  il
          trasporto ed il riscaldamento pubblici. 
              6. Le pubbliche amministrazioni stipulano  contratti  o
          accordi di programma con i soggetti interessati al fine  di
          promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e  di
          biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
          di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
          energetiche. 
              7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  il
          biogas e' equiparato al gas naturale. 
              8.  Gli  operatori  della  filiera  di   produzione   e
          distribuzione dei biocarburanti di origine agricola  devono
          garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della
          filiera.   A   tal   fine   realizzano   un   sistema    di
          identificazioni e registrazioni di  tutte  le  informazioni
          necessarie a  ricostruire  il  percorso  del  biocarburante
          attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
          distribuzione,    con    particolare    riferimento    alle
          informazioni relative alla biomassa ed alla  materia  prima
          agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei  siti
          di produzione 
              Il testo dei commi  4,  5  e  6  dell'articolo  34  del
          decreto legge del 22 giugno 2012, n.  83,  recante  "Misure
          urgenti  per  la  crescita  del  Paese.",  abrogati   dalla
          presente legge, e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  26  giugno
          2012, n. 147, S.O. 
              Si riporta il comma  5  dell'articolo  15  del  decreto
          legislativo del 23 maggio  2000,  n.  164,  recante  "Norme
          relative  alla   ricerca   ed   alla   coltivazione   degli
          idrocarburi", pubblicato nella Gazz. Uff. 20  giugno  2000,
          n. 142, modificato dal D.L. 21/06/2013, n. 69,  Gazz.  Uff.
          del 21/06/2013, n. 144: 
              " 5. Per l'attivita'  di  distribuzione  del  gas,  gli
          affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto,  nonche'  quelli   alle
          societa'  derivate  dalla  trasformazione   delle   attuali
          gestioni,  proseguono  fino  alla  scadenza  stabilita,  se
          compresa entro i  termini  previsti  dal  comma  7  per  il
          periodo transitorio. Gli affidamenti e  le  concessioni  in
          essere per i quali non e' previsto un termine di scadenza o
          e' previsto un termine che supera il  periodo  transitorio,
          proseguono fino al completamento  del  periodo  transitorio
          stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti
          e delle concessioni in essere e' riconosciuto un  rimborso,
          a  carico  del  nuovo  gestore  ai  sensi   del   comma   8
          dell'articolo  14,  calcolato  nel   rispetto   di   quanto
          stabilito nelle convenzioni o nei contratti e,  per  quanto
          non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di
          cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto
          15  ottobre  1925,  n.  2578.  Resta  sempre   esclusa   la
          valutazione   del   mancato   profitto   derivante    dalla
          conclusione anticipata del rapporto di gestione". 
              Si riporta il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legge
          21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il
          rilancio dell'economia.",pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  21
          giugno 2013, n. 144, S.O. , convertito , con modificazioni,
          nella legge 9 agosto 2013,  n.  98,  recante  "Disposizioni
          urgenti per il rilancio dell'economia.",  pubblicata  nella
          Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n. 194, S.O. 
              " 6. Al fine di facilitare lo svolgimento delle gare di
          cui al comma 2 e di ridurre i costi per gli enti  locali  e
          per le imprese, il Ministero dello sviluppo economico  puo'
          emanare linee guida su criteri e modalita' operative per la
          valutazione  del  valore  di  rimborso  degli  impianti  di
          distribuzione  del  gas  naturale,   in   conformita'   con
          l'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre 2011, n. 226.". 
              Si riporta  il  comma  3  dell'articolo  4  del  citato
          decreto legge 21 giugno 2013, n. 69: 
              "  3  Le  date  limite  di  cui  all'Allegato   1   del
          regolamento di cui al decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico 12 novembre 2011,  n.  226,relative  agli  ambiti
          ricadenti nel primo e secondo raggruppamento  dello  stesso
          Allegato 1, che sono scadute o  che  verrebbero  a  scadere
          entro il mese di ottobre 2013, sono  prorogate  di  quattro
          mesi, con uno spostamento dei  rispettivi  termini  di  cui
          all'articolo  3  del  medesimo  regolamento  relativi  alla
          mancata nomina della stazione appaltante  comunque  a  data
          non anteriore al 1° gennaio  2014.  Per  tutti  gli  ambiti
          dello stesso Allegato in cui non e' presente  il  capoluogo
          di provincia, la designazione della stazione appaltante  di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello
          sviluppo economico  12  novembre  2011,  n.  226,avviene  a
          maggioranza  qualificata   dei   due   terzi   dei   comuni
          appartenenti all'ambito  che  rappresentino  almeno  i  due
          terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come  risultanti
          dai dati di riferimento  per  la  formazione  degli  ambiti
          pubblicati sul sito internet del Ministero  dello  sviluppo
          economico.". 
              Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12
          novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per  i  criteri
          di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento
          del servizio  della  distribuzione  del  gas  naturale,  in
          attuazione  dell'articolo  46-bis  del   decreto-legge   1°
          ottobre  2007,   n.   159,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222.",  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 27 gennaio 2012, n. 22, S.O. 
              Si riporta l'articolo 5 del decreto legislativo del  13
          agosto 2010,  n.  130,  recante  "Misure  per  la  maggiore
          concorrenzialita'  nel  mercato  del  gas  naturale  ed  il
          trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai
          sensi dell'articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23  luglio
          2009, n. 99.", pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto  2010,
          n. 192, S.O. 
              "Art. 5.Misure per  la  maggior  concorrenzialita'  nel
          mercato del gas naturale 
              1. Il soggetto che aderisce all'attuazione delle misure
          disciplinate al presente comma: 
              a) assume un impegno vincolante, anche  in  termini  di
          caratteristiche prestazionali e tempi di  realizzazione,  a
          sviluppare  nuove  infrastrutture  di  stoccaggio  di   gas
          naturale o a potenziare quelle esistenti, nell'ambito delle
          iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all'articolo
          4, commi 1 e 3, che  complessivamente  rendano  disponibile
          nuova capacita' di stoccaggio di gas naturale per un volume
          pari a 4 miliardi di  metri  cubi.  L'impegno  puo'  essere
          assolto, mediante stipula di appositi contratti: 
              1) con imprese di stoccaggio controllate,  controllanti
          o controllate da una  medesima  controllante,  sulle  quali
          ricadra' la responsabilita' per la  puntuale  realizzazione
          delle capacita'  infrastrutturali  oggetto  dell'impegno  e
          graveranno direttamente i connessi obblighi; 
              2) con imprese di  stoccaggio  diverse  da  quelle  del
          numero 1) in cui si definiscono i casi di  inadempimento  e
          le  adeguate  forme  di  garanzia  in  capo   ai   soggetti
          realizzatori; 
              b)  si  impegna  a  consentire  la  partecipazione   di
          soggetti   investitori,   anche   raggruppati   in    forme
          consortili, alle iniziative di sviluppo infrastrutturale di
          cui alla lettera a), selezionati sulla base delle procedure
          di cui all'articolo 6, comma 5, per un  volume  complessivo
          pari a 4 miliardi di metri cubi cosi' riservati: 
              1) 1  miliardo  di  metri  cubi  alle  aggregazioni  di
          clienti finali corrispondenti a piccole e medie imprese  di
          cui all'articolo 6, comma 2; 
              2)  1  miliardo  di  metri  cubi   a   clienti   finali
          corrispondenti a soggetti produttori di  energia  elettrica
          limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a  gas
          naturale; 
              3) 2 miliardi di metri cubi, a cui  si  aggiungono  gli
          eventuali volumi non  assegnati  di  cui  al  punto  1,  ai
          clienti finali industriali di cui all'articolo 6, comma 1; 
              c) si impegna, per ciascun anno termico,  a  fornire  i
          servizi relativi alle misure di cui all'articolo  9,  comma
          2, per un volume pari al 50 per cento  delle  capacita'  di
          stoccaggio non ancora entrate in servizio  in  tempo  utile
          per l'anno termico relativo e per cui sia  stata  richiesta
          l'anticipazione  dei  benefici  secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 9. L'Autorita' di  regolazione  determina  il
          volume sopra indicato nonche' le condizioni  economiche  di
          fornitura del servizio. Le condizioni economiche  prevedono
          corrispettivi  non  superiori   a   corrispettivi   massimi
          determinati  con  riferimento  alle  quotazioni   del   gas
          naturale  all'ingrosso  nei  diversi  periodi  dell'anno  e
          rilevabili nei mercati europei  individuati  dall'Autorita'
          di regolazione. In alternativa all'erogazione  dei  servizi
          alle predette condizioni, il medesimo soggetto corrisponde,
          per ciascun anno termico, al Gestore dei servizi energetici
          un importo  commisurato  al  predetto  volume  secondo  una
          proporzione  lineare  che  vale  60  milioni  di  euro   in
          corrispondenza di 1 miliardo di metri cubi e 120 milioni di
          euro  per  2  miliardi  di  metri   cubi,   a   titolo   di
          compensazione degli oneri sostenuti dal Gestore dei servizi
          energetici per le misure di cui all'articolo 9. 
              2. Il soggetto per cui ricorrono, con riferimento ad un
          anno  convenzionale,  le  condizioni  di  superamento   del
          valore-soglia di cui all'articolo 3, comma 4,  ovvero,  ove
          applicabile, del valore-soglia di cui all'articolo 3, comma
          5, svolge, per i due successivi anni termici, procedure  di
          cessione  di  gas  naturale  con  le   modalita'   di   cui
          all'articolo 3, commi 1 e 2, del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto  2009,  n.  102,  per  volumi  complessivamente  non
          superiori a 4 miliardi di metri  cubi  da  offrire  secondo
          tempi determinati con decreto del Ministro  dello  sviluppo
          economico in ragione del superamento, da parte del medesimo
          soggetto, del relativo valore-soglia e delle condizioni  di
          mercato. 
              3.  Il  soggetto  di  cui  al  comma  1  trasmette   al
          Ministero,  all'Autorita'  garante  ed   all'Autorita'   di
          regolazione entro l'1 settembre di ciascun anno un piano, o
          un aggiornamento del piano in essere, per la  realizzazione
          della nuova capacita' di  stoccaggio  di  cui  al  comma  1
          selezionando le infrastrutture di cui all'articolo 4, commi
          1 e 3, comprensivo dei tempi e dei costi di  realizzazione.
          Il piano e' volto allo sviluppo della  nuova  capacita'  di
          stoccaggio  secondo  criteri  di  efficacia,  celerita'  ed
          efficienza, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici,
          ed e' realizzato  non  oltre  5  anni  dall'adesione  delle
          misure. 
              4. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          sentita l'Autorita' di regolazione, e' accettato  il  piano
          di cui al  comma  3,  e  i  relativi  aggiornamenti,  fermo
          restando  l'obbligo  per  i  soggetti  che  realizzano   le
          infrastrutture   di    stoccaggio    di    richiedere    le
          autorizzazioni  necessarie  per  la   realizzazione   delle
          infrastrutture e, ove necessario,  le  relative  variazione
          dei programmi di lavoro  delle  concessioni  di  stoccaggio
          interessate.   Nell'accettazione   del   piano   si   tiene
          preferenzialmente conto  dei  progetti  caratterizzati  dal
          minor costo  e  dai  minori  tempi  di  realizzazione.  Con
          l'accettazione il piano diviene vincolante per il  soggetto
          di cui al comma 1 (2). 
              5. La vigilanza sul rispetto del piano di cui al  comma
          4 ovvero delle procedure di cessione di gas naturale di cui
          al comma 2 e' attribuita all'Autorita'  garante  la  quale,
          nei  casi  di  omesso,  ritardato,  parziale  od   inesatto
          adempimento, avvia un'istruttoria con  le  modalita'  ed  i
          poteri di cui al Titolo II, Capo II della legge 10  ottobre
          1990,  n.  287,  all'esito  della   quale,   accertata   la
          responsabilita'  del   soggetto   obbligato,   sentito   il
          Ministero, irroga una  sanzione  amministrativa  pecuniaria
          fino al 10 per cento del  fatturato  dell'anno  precedente.
          Oltre alla suddetta sanzione,  in  caso  di  ritardo  nella
          realizzazione   delle   misure   nei   termini    previsti,
          l'Autorita'  garante  irroga  ai  medesimo   soggetto   una
          sanzione non superiore a 15 milioni di euro per  ogni  mese
          di ritardo.". 
              Si riporta l'articolo 3 del citato decreto  legislativo
          del 13 agosto 2010, n. 130: 
              "Art. 3. Obblighi per  i  soggetti  che  immettono  gas
          naturale nella rete di trasporto e verifiche 
              1. Ciascun soggetto che immette gas naturale nella rete
          nazionale  di  gasdotti  attesta  la   quota   di   mercato
          all'ingrosso relativa ad attivita' ed operazioni aventi  ad
          oggetto gas naturale,  effettuate  direttamente  o  tramite
          societa' controllate, controllanti  o  controllate  da  una
          medesima controllante, per ciascun  anno  convenzionale  di
          cui al comma 3, e  gli  elementi  di  calcolo  a  supporto;
          l'attestazione deve essere effettuata entro  cinque  giorni
          dalla pubblicazione delle informazioni di cui al  comma  3,
          sul sito internet del Ministero dello  sviluppo  economico,
          di seguito 'Ministero'. 
              2. La quota di mercato all'ingrosso di cui al comma  1,
          espressa in forma percentuale  e  arrotondata  per  difetto
          alla  cifra  intera  piu'  prossima,  e'  determinata,  per
          ciascun soggetto di cui al comma 1,  come  rapporto  tra  i
          valori risultanti dalle somme di cui alle lettere a) e b): 
              a) la somma algebrica, riferita a ciascun  soggetto  di
          cui al comma 1, dei valori: 
              1) delle immissioni, ai punti di  ingresso  nella  rete
          nazionale  di  gasdotti,  di   gas   naturale   proveniente
          dall'estero   (contabilizzate   con   segno   positivo)   e
          riconsegne ai punti di uscita dalla stessa rete verso altri
          Paesi (contabilizzate con segno negativo); 
              2) delle immissioni di gas  naturale  dalla  produzione
          nazionale nella rete nazionale di gasdotti  (contabilizzate
          con segno positivo); 
              3) delle immissioni di  gas  naturale  negli  stoccaggi
          ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con  segno
          negativo)   ed   erogazioni    dagli    stessi    stoccaggi
          (contabilizzate con segno positivo); 
              4) somma algebrica, solo se positiva, relativa: 
              4.1) alle cessioni di  gas  naturale  con  consegna  in
          punti della rete di trasporto internazionale  a  monte  dei
          punti di ingresso nella rete nazionale di gasdotti  e  tali
          per cui il gas oggetto della consegna non possa che  essere
          destinato al mercato  italiano  (contabilizzate  con  segno
          positivo) tra cui le cessioni di gas con consegna in  punti
          della rete di trasporto internazionale a monte dei punti di
          ingresso nella rete  nazionale  di  gasdotti  con  connessa
          cessione dei  diritti  di  trasporto  sui  gasdotti  esteri
          necessari per trasportare il gas naturale  sino  alla  rete
          nazionale di gasdotti; 
              4.2)  agli  acquisti  di  gas  naturale,  con  consegna
          nell'anno convenzionale, al punto di scambio virtuale o  in
          qualsiasi altro punto della  rete  nazionale  di  gasdotti,
          corrispondenti a contratti di durata superiore all'anno; 
              4.3)  alle  quantita'  di  gas  naturale   oggetto   di
          autoconsumo diretto del soggetto attestante e di quello  di
          societa'  controllate,  controllanti  o  controllate  dalla
          medesima controllante, che possono assumere valori  tra  un
          minimo pari al valore dell'autoconsumo registrato nell'anno
          termico 2009-2010 ed un massimo pari al 10 per cento  della
          somma algebrica di cui alla lettera b) (contabilizzate  con
          segno negativo); 
              b) la somma algebrica, a livello nazionale, dei valori: 
              1) delle immissioni, ai punti di  ingresso  nella  rete
          nazionale di gasdotti, di gas naturale (contabilizzate  con
          segno positivo) e  riconsegne  ai  punti  di  uscita  dalla
          stessa rete verso altri  Paesi  (contabilizzate  con  segno
          negativo); 
              2) delle immissioni negli  stoccaggi  di  gas  naturale
          ubicati sul territorio nazionale (contabilizzate con  segno
          negativo)   ed   erogazioni    dagli    stessi    stoccaggi
          (contabilizzate con segno positivo). 
              3. L'attestazione di cui al comma 1,  sottoscritta  dal
          legale   rappresentante,   e'   trasmessa   al   Ministero,
          all'Autorita' garante della concorrenza e del  mercato,  di
          seguito  'l'Autorita'  garante',   ed   all'Autorita'   per
          l'energia elettrica ed il gas, di seguito  'l'Autorita'  di
          regolazione'. Il valore assunto dalla  somma  algebrica  di
          cui al comma 2, lettera b), per ogni anno convenzionale, e'
          pubblicato sul sito internet del Ministero, sulla base  dei
          dati forniti dalla societa' Snam Rete Gas Spa, entro  i  15
          giorni successivi al termine di ciascun anno convenzionale.
          A decorrere dall'1° aprile 2011, per anno convenzionale  si
          intende il periodo intercorrente tra l'1 aprile di  ciascun
          anno ed il 31 marzo dell'anno successivo; in sede di  prima
          applicazione del presente decreto legislativo si intende il
          periodo  intercorrente  tra  il  primo  giorno   del   mese
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo  ed  il  giorno  antecedente  la  data
          omologa nell'anno  solare  successivo.  Ai  soli  fini  del
          calcolo per l'attestazione,  relativamente  al  primo  anno
          convenzionale, si assume che  il  volume  di  gas  naturale
          oggetto delle attivita' e delle operazioni nell'ultimo mese
          dell'anno convenzionale sia pari a quello relativo al  mese
          precedente. 
              4. Ciascun soggetto di cui al comma 1 che  attesti  una
          quota di mercato all'ingrosso  superiore  al  valore-soglia
          fissato all'articolo  3,  comma  1,  del  decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102,  eventualmente  modificato  ai
          sensi del comma 5, e' tenuto  ad  attuare  quanto  previsto
          dall'articolo 5, comma 2. 
              5. Il valore-soglia di cui al comma 4 e' elevato al  55
          per cento per l'anno convenzionale in cui  il  soggetto  si
          impegna all'attuazione delle misure di cui all'articolo  5,
          comma 1, ed e' mantenuto tale per tutti i  successivi  anni
          convenzionali purche' l'impegno  sia  assolto  nei  termini
          previsti. 
              6. Nel caso in cui il soggetto tenuto agli obblighi  di
          cui  al  comma  1  omette   di   presentare   nei   termini
          l'attestazione ovvero attesta, contrariamente al vero,  una
          quota di mercato all'ingrosso inferiore al valore-soglia di
          cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009, n. 102, eventualmente modificato ai sensi  del
          comma 5, l'Autorita' garante, con le modalita' di cui  alla
          legge 10 ottobre 1990 n. 287, infligge al medesimo soggetto
          una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino  all'uno  per
          cento del fatturato dell'anno precedente a  quello  in  cui
          doveva   essere   effettuata   o   e'   stata    effettuata
          l'attestazione. 
              7. La vigilanza sull'erogazione dei servizi di  cui  al
          presente decreto legislativo,  sugli  adempimenti  e  sulle
          procedure poste in essere ai sensi degli articoli 6, 7,  9,
          10 e 11 e' attribuita all'Autorita' di regolazione.". 
              Si riporta l'articolo  14  del  decreto  legge  del  24
          gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'.",pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, S.O., convertito con modificazioni nella legge
          del 24 marzo 2012, n. 27, recante"Disposizioni urgenti  per
          la concorrenza,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
          competitivita'."pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo  2012,
          n. 71, S.O., modificato dal D.L. 22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto  2012,  n.
          134: 
              "Art.   14.   Misure   per   ridurre   i    costi    di
          approvvigionamento di gas naturale per le imprese 
              1. Le capacita' di stoccaggio di gas  naturale  che  si
          rendono disponibili a seguito  delle  rideterminazioni  del
          volume di stoccaggio strategico  di  cui  all'articolo  12,
          comma 11-ter, del decreto legislativo 23  maggio  2000,  n.
          164,  nonche'  delle  nuove  modalita'  di  calcolo   degli
          obblighi  di  modulazione  stabilite  in  base  ai  criteri
          determinati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi
          dell'articolo 18,  comma  2,  del  decreto  legislativo  23
          maggio  2000,  n.  164,   come   modificato   dal   decreto
          legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono assegnate, per  uno
          spazio stabilito e aggiornato  con  decreto  del  Ministero
          dello  sviluppo  economico,  per  l'offerta  alle   imprese
          industriali, di servizi  integrati  di  trasporto  a  mezzo
          gasdotti esteri e di  rigassificazione,  comprensivi  dello
          stoccaggio di gas naturale,  finalizzati  a  consentire  il
          loro   approvvigionamento   diretto   di    gas    naturale
          dall'estero,   secondo   criteri   di    sicurezza    degli
          approvvigionamenti stabiliti nello stesso decreto,  nonche'
          alle imprese di rigassificazione, a garanzia  del  rispetto
          dei programmi di  rigassificazione  dei  propri  utenti  in
          presenza di eventi imprevedibili. 
              2. I servizi di cui  al  comma  1  sono  offerti  dalle
          imprese  di  rigassificazione  e  di  trasporto  in  regime
          regolato, in base a modalita' definite  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il  gas,  tenuto  conto  dei  criteri
          stabiliti nel decreto di cui al comma 1. 
              3.  Con  il  decreto  del  Ministero   dello   sviluppo
          economico da emanare ai sensi dell'articolo  18,  comma  2,
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  come
          modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,
          e' altresi' determinata la parte dello spazio di stoccaggio
          di modulazione destinato alle esigenze dei clienti  di  cui
          all'articolo  12,  comma  7,   lettera   a)   del   decreto
          legislativo 23 maggio 2000, n.  164,  come  modificato  dal
          decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  da  assegnare,
          per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta
          competitiva. Le stesse procedure sono utilizzate anche  per
          le  ulteriori  capacita'  di  stoccaggio  di  gas  naturale
          disponibili per altre tipologie di servizio, incluse quelle
          eventualmente non  assegnate  ai  sensi  del  comma  1.  Le
          maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
          servizi di modulazione relativi  ai  clienti  sopra  citati
          sono destinate dalla stessa Autorita' alla riduzione  delle
          tariffe   di   distribuzione,   mentre   quelle    relative
          all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio  sono
          destinate alla riduzione della tariffa di trasporto. 
              3-bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,
          comma 1, lettera b), punto 2) del  decreto  legislativo  13
          agosto 2010, n. 130, e' offerto, nell'anno contrattuale  di
          stoccaggio in cui diviene, anche parzialmente,  fisicamente
          disponibile,  a  tutti  gli  utenti  del  sistema  del  gas
          naturale  mediante  procedure  di  asta   competitiva.   Le
          maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria dei
          servizi di stoccaggio  sono  destinate  dall'Autorita'  per
          l'energia elettrica e il gas alla riduzione  delle  tariffe
          di trasporto. 
              4. Il volume di gas naturale attualmente contenuto  nel
          volume di stoccaggio strategico che si rende disponibile al
          seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 e'  ceduto
          dalle imprese di stoccaggio, anche per l'avvio  transitorio
          dei servizi di cui al comma 1,  secondo  criteri  stabiliti
          con decreto del Ministero dello sviluppo economico. 
              5.  Al  fine   di   promuovere   la   sicurezza   degli
          approvvigionamenti   e   la   riduzione   dei   costi    di
          approvvigionamento di  gas  naturale,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico e l'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas, anche attraverso l'impresa maggiore  di  trasporto,
          monitorano il grado di  utilizzo  dei  gasdotti  esteri  di
          importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro
          ottimale  utilizzo  e  la  allocazione   coordinata   delle
          capacita'  lungo  tali  gasdotti  e  ai   loro   punti   di
          interconnessione,  in  coordinamento  con   le   competenti
          autorita'   dell'Unione   europea   e   dei   Paesi   terzi
          interessati. 
              6.   All'attuazione   del    presente    articolo    le
          amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane,
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   a   legislazione
          vigente.". 
              Si riporta il comma 19  dell'articolo  34  del  decreto
          legge 18  ottobre  2012,  179,  recante  "Ulteriori  misure
          urgenti per la crescita del Paese."pubblicato  nella  Gazz.
          Uff.  19  ottobre  2012,  n.  245,  S.O.,  convertito,  con
          modificazioni nella legge del 17  dicembre  2012,  n.  221,
          recante "Ulteriori  misure  urgenti  per  la  crescita  del
          Paese.", pubblicata nella Gazz. Uff. 18 dicembre  2012,  n.
          294, S.O. e modificato dalla legge  24  dicembre  2012,  n.
          228: 
              " 19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi
          relativi  allo  sviluppo  e  alla  sicurezza  dei   sistemi
          energetici di cui al decreto legislativo 1° giugno 2011, n.
          93,  gli  impianti   attualmente   in   funzione   di   cui
          all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  novembre
          2007, n. 222, e di cui agli articoli 6 e 9  della  legge  9
          gennaio 1991, n. 9, continuano ad essere eserciti  fino  al
          completamento  delle  procedure  autorizzative   in   corso
          previste sulla base dell'originario titolo abilitativo,  la
          cui scadenza deve intendersi  a  tal  fine  automaticamente
          prorogata fino all'anzidetto completamento.". 
              Si riporta l'articolo 11 del decreto legge  31  gennaio
          2007, n. 7, recante  "Misure  urgenti  per  la  tutela  dei
          consumatori, la promozione della concorrenza,  lo  sviluppo
          di attivita' economiche, la nascita di  nuove  imprese,  la
          valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale  e  la
          rottamazione di autoveicoli.", pubblicato nella Gazz.  Uff.
          1 febbraio 2007, n. 26. , convertito  ,  con  modificazioni
          nella legge  del  2  aprile  2007,  n.  40,  recante"Misure
          urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione  della
          concorrenza, lo  sviluppo  di  attivita'  economiche  e  la
          nascita di nuove imprese."pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  2
          aprile 2007, n. 77, S.O. , modificato dalla legge 12 luglio
          2011, pubblicata nella Gazz. Uff. del 12/07/2011, n. 160: 
              "Art. 11. Misure per il mercato del gas. 
              1.  Al  fine  di  accrescere  gli  scambi  sul  mercato
          nazionale del gas naturale, nonche' di facilitare l'accesso
          dei piccoli e medi operatori, fino al completo  recepimento
          della direttiva 2003/55/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 26 giugno 2003,  con  decreto  del  Ministro
          dello sviluppo economico, sentita l'Autorita' per l'energia
          elettrica e il gas, da emanare entro tre mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le
          modalita'  con  cui  le   aliquote   del   prodotto   della
          coltivazione di giacimenti di  gas  dovute  allo  Stato,  a
          decorrere da quelle dovute per l'anno 2006, sono cedute dai
          titolari  delle  concessioni  di  coltivazione  presso   il
          mercato regolamentato delle capacita' di  cui  all'articolo
          13 della  deliberazione  n.  137/02  del  17  luglio  2002,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190  del  14  agosto
          2002, e secondo le modalita' di cui  all'articolo  1  della
          deliberazione n. 22/04 del  26  febbraio  2004,  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2004,  adottate
          dall'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas.  Con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  dello  sviluppo  economico,  sono
          disciplinate le  modalita'  di  versamento  delle  relative
          entrate al bilancio dello Stato . 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto  di  cui  al  primo  periodo  del   comma   1,   le
          autorizzazioni  all'importazione  di  gas  rilasciate   dal
          Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3
          del decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono
          subordinate  all'obbligo  di  offerta  presso  il   mercato
          regolamentato di cui al  comma  1  di  una  quota  del  gas
          importato, definita con decreto dello stesso  Ministero  in
          misura rapportata ai volumi complessivamente importati.  Le
          modalita' di offerta, secondo principi  trasparenti  e  non
          discriminatori,   sono   determinate   dall'Autorita'   per
          l'energia elettrica e il gas.". 
              La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas    dell'11    ottobre    2012,    n.    407/2012/R/gas,
          recante"Criteri per la definizione  del  corrispettivo  una
          tantum  per  la  copertura  degli   oneri   di   gara   per
          l'affidamento  del  servizio  di  distribuzione   del   gas
          naturale." e' pubblicata nel sito  internet  dell'Autorita'
          per l'energia elettrica e il gas il  12  ottobre  2012,  ai
          sensi del comma 1 dell'art. 32, L. 18 giugno 2009, n. 69. 
              La delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
          gas  del  30  maggio  2013,  n.   230/2013/R/gas,   recante
          "Disposizioni in materia di corrispettivo una tantum per la
          copertura  degli  oneri  di  gara  per  l'affidamento   del
          servizio di distribuzione del gas  naturale."e'  pubblicata
          nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica  e
          il gas il 31 maggio 2013, ai sensi del  comma  1  dell'art.
          32, L. 18 giugno 2009, n. 69. 
              Il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
          gennaio   1994,   recante   "Attuazione   del   piano    di
          disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente.",  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 1994, n. 56. 
              Si riporta il comma 368 dell'articolo 1 della legge  27
          dicembre 2006,  n.  296  ,  recante  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007).", pubblicata nella Gazz. Uff.  27
          dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              "  368.  Nel  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  2006,
          n. 81, recante disposizioni in materia  di  interventi  nel
          settore agroenergetico, l'articolo 2-quater  e'  sostituito
          dal seguente: 
              «Art.   2-quater.    -    (Interventi    nel    settore
          agroenergetico). - 1. A decorrere dal  1°  gennaio  2007  i
          soggetti  che  immettono  in  consumo  benzina  e  gasolio,
          prodotti a partire da  fonti  primarie  non  rinnovabili  e
          destinati  ad  essere  impiegati  per  autotrazione,  hanno
          l'obbligo di immettere in consumo nel territorio  nazionale
          una quota minima di biocarburanti e degli altri  carburanti
          rinnovabili indicati al comma 4, con le modalita' di cui al
          comma 3. I medesimi soggetti possono assolvere al  predetto
          obbligo  anche  acquistando,   in   tutto   o   in   parte,
          l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
              2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
          fissata  nella  misura  dell'1,0  per  cento  di  tutto  il
          carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
          solare  precedente,  calcolata  sulla   base   del   tenore
          energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima  e'
          fissata nella misura del 2,0 per  cento.  Con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, vengono  fissate  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive,  per
          il  mancato  raggiungimento  dell'obbligo  previsto  per  i
          singoli anni  di  attuazione  della  presente  disposizione
          successivi al 2007, tenendo conto  dei  progressi  compiuti
          nello sviluppo delle  filiere  agroenergetiche  di  cui  al
          comma 3. Gli importi  derivanti  dalla  comminazione  delle
          eventuali sanzioni  sono  versati  al  Fondo  di  cui  all'
          articolo 1, comma 422, della legge  23  dicembre  2005,  n.
          266,  per  essere  riassegnati  quale   maggiorazione   del
          quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
          riduzione dell'accisa o  quale  aumento  allo  stanziamento
          previsto  per  l'incentivazione  del  bioetanolo   e   suoi
          derivati  o  quale  sostegno  della  defiscalizzazione   di
          programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono dettati criteri, condizioni e  modalita'
          per l'attuazione dell'obbligo di cui al  comma  1,  secondo
          obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in  base
          a criteri  che  in  via  prioritaria  tengono  conto  della
          quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,  da
          contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
              4. I biocarburanti e gli altri  carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il
          biodiesel, il bioetanolo  e  suoi  derivati,  l'ETBE  e  il
          bioidrogeno. 
              5. La sottoscrizione  di  un  contratto  di  filiera  o
          contratto  quadro,  o   contratti   ad   essi   equiparati,
          costituisce titolo preferenziale: 
              a)  nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti   delle
          iniziative e dei  progetti  nel  settore  della  promozione
          delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; 
              b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per  il
          trasporto ed il riscaldamento pubblici. 
              6. Le pubbliche amministrazioni stipulano  contratti  o
          accordi di programma con i soggetti interessati al fine  di
          promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e  di
          biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
          di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
          energetiche. 
              7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  il
          biogas e' equiparato al gas naturale. 
              8.  Gli  operatori  della  filiera  di   produzione   e
          distribuzione dei biocarburanti di origine agricola  devono
          garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della
          filiera.   A   tal   fine   realizzano   un   sistema    di
          identificazioni e registrazioni di  tutte  le  informazioni
          necessarie a  ricostruire  il  percorso  del  biocarburante
          attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
          distribuzione,    con    particolare    riferimento    alle
          informazioni relative alla biomassa ed alla  materia  prima
          agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei  siti
          di produzione» ".