Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Proroga  di  termini  in  materia  di  assunzioni,  organizzazione  e
  funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 
 
  1. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20  giugno  2012,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
131, il termine «2013» e' sostituito dal seguente «2014». 
  2. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge  28  dicembre
2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
2007, n. 17, le parole: «31  dicembre  2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014». 
  3. Nelle more della definizione delle procedure  di  mobilita',  le
assegnazioni temporanee del  personale  non  dirigenziale  presso  il
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  ((
nonche', in attesa del  completamento  del  piano  di  rientro  dalla
situazione di  esubero,  del  personale  non  dirigenziale  impiegato
presso l'INPS, )) fatta eccezione per il  personale  appartenente  al
comparto scuola, possono essere prorogate di un anno,  in  deroga  al
limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  successive  modificazioni,  ai
fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del
personale comandato. 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.  216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2012» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2014»; 
  b) il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Il  termine  per
procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative
alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011  e  2012  di
cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e successive modificazioni,  e  all'articolo  66,  commi  9-bis,  13,
13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e  successive
modificazioni, e'  prorogato  al  31  dicembre  2014  e  le  relative
autorizzazioni ad assumere, ove  previste,  possono  essere  concesse
entro il 31 dicembre 2014.»; 
  (( b-bis) al comma  4-bis,  le  parole:  «31  dicembre  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015.». )) 
  5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013,  adottate  ai
sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge  24  dicembre  2012,  n.
228, sono prorogate al 31 dicembre 2014. 
  6. (( All'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «28 febbraio 2014». I  nuovi  assetti  organizzativi,
fermo  restando  lo  svolgimento  delle   funzioni   demandate   alle
strutture, non devono in ogni caso, nel loro  complesso,  determinare
maggiori  oneri  o  minori  risparmi  rispetto  a  quanto  prescritto
dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  successive
modificazioni. )) 
  (( 7. (Soppresso). )) 
  (( 8. (Soppresso). )) 
  9. Per la ridefinizione del  sistema  di  cui  all'articolo  7  del
decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, il termine per l'emanazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
6 dell'articolo medesimo, per il triennio 2014-2016, e' prorogato  al
30 giugno 2014. 
  10. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, le parole: «Sino al 31  dicembre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Sino al 31 dicembre 2014». 
  11. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 51, comma 2,  lettera  a),  la  parola:  «2015»  e'
sostituita dalla parola: (( «2018»; )) 
  b) all'articolo 52, comma  5,  lettera  a),  la  parola  «2015»  e'
sostituita dalla parola (( «2018». )) 
  (( b-bis) alla nota [5] della  tabella  1,  la  parola:  «2015»  e'
sostituita dalla seguente: «2016». )) 
  12. Le disposizioni di cui al comma 11 non devono comportare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  13.  E'  ((  differita  ))  al  1º  gennaio   2015   l'applicazione
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  le
Federazioni sportive e le Discipline sportive associate  iscritte  al
CONI, nel limite di spesa di 2 milioni di euro. Al relativo onere per
l'anno 2014 provvede il  CONI  mediante  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato del corrispondente importo. 
  14. Il termine per il completamento delle procedure concorsuali  di
cui all'articolo 8, comma 24,  primo  periodo,  del  decreto-legge  2
marzo 2012, n. 16, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
aprile 2012, n. 44, e' prorogato al 31 dicembre 2014(( ,  purche'  le
medesime procedure siano indette entro il 30 giugno 2014. Nelle more,
ferma  restando  la  possibilita'  di  prorogare  o  modificare   gli
incarichi gia' attribuiti ai sensi del secondo periodo  del  medesimo
comma 24 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2012, non e'  in
nessun caso consentito il conferimento di nuovi  incarichi  oltre  il
limite complessivo di quelli attribuiti, in applicazione della citata
disposizione, alla data del 31 dicembre 2013. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dei commi 1 e  2  dell'art.  3  del
          decreto-legge 20 giugno 2012, n.  79  (Misure  urgenti  per
          garantire la sicurezza dei  cittadini,  per  assicurare  la
          funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di
          altre strutture dell'Amministrazione dell'interno,  nonche'
          in materia di Fondo  nazionale  per  il  Servizio  civile),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 131, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 3. Procedure  straordinarie  per  l'accesso  alle
          qualifiche di capo squadra e  di  capo  reparto  del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco 
              1. Alla copertura dei posti di capo squadra  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2008 al 2014, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'art. 12, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza
          giuridica dei posti messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si   e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. 
              2. Alla copertura dei posti di capo reparto  nel  ruolo
          dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco, disponibili al 31  dicembre  di  ciascuno
          degli anni dal 2006 al 2014, si provvede esclusivamente con
          le procedure di cui all'art. 16, comma 1, lettera  a),  del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La  decorrenza
          giuridica dei posti messi  a  concorso  e'  fissata  al  1°
          gennaio  dell'anno  successivo  a  quello  in  cui  si   e'
          verificata la disponibilita' e la decorrenza  economica  al
          giorno successivo alla data di  conclusione  del  corso  di
          formazione previsto dall'art. 16 del decreto legislativo 13
          ottobre 2005, n. 217. 
              3-7. (Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 6-septies dell'art. 1 del
          decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di  termini
          previsti  da  disposizioni   legislative   e   disposizioni
          diverse), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26
          febbraio 2007, n. 17, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga di termini in  materia  di  personale,
          professioni e lavoro. 
              1-6-sexies. (Omissis). 
              6-septies. Fino al 31 dicembre 2014, nei  limiti  delle
          risorse finanziarie disponibili al  personale  appartenente
          al Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  collocato  in
          posizione di  comando  o  fuori  ruolo  presso  gli  organi
          costituzionali, presso gli uffici di cui all'art. 14, comma
          2, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
          successive modificazioni, nonche' presso gli  uffici  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   continua   ad
          applicarsi la disposizione di cui  all'art.  57  del  testo
          unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
          gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo
          personale, e fino alla predetta  data,  non  si  applicano,
          altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del  comma  1
          dell'art. 133 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.
          217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo  art.
          133.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   2-sexies
          dell'art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento
          del   lavoro   alle   dipendenze   delle    amministrazioni
          pubbliche): 
              «Art.  30.   Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del d.lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  d.lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  d.lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999) 
              1 - 2-quinquies. (Omissis). 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' art. 6, possono utilizzare  in
          assegnazione temporanea,  con  le  modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.». 
              Si riporta il testo dei commi 1, 2 e 4-bis dell'art.  1
          del decreto-legge 29 dicembre  2011,  n.  216  (Proroga  di
          termini previsti da disposizioni legislative),  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24  febbraio  2012,  n.  14,
          come modificati dalla presente legge: 
              «Art. 1. Proroga termini in materia di assunzioni 
              1.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato di cui  all'art.  1,  commi
          523, 527 e 643, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  e
          successive modificazioni,  e  all'art.  66,  comma  3,  del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
              2.  Il  termine  per  procedere  alle   assunzioni   di
          personale a tempo indeterminato  relative  alle  cessazioni
          verificatesi negli anni 2009, 2010,  2011  e  2012  di  cui
          all'art. 3, comma 102, della legge  24  dicembre  2007,  n.
          244, e  successive  modificazioni,  e  all'art.  66,  commi
          9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25  giugno  2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n. 133, e successive modificazioni, e'  prorogato  al
          31 dicembre 2014 e le relative autorizzazioni ad  assumere,
          ove previste, possono essere concesse entro il 31  dicembre
          2014. 
              3- 4. (Omissis). 
              4-bis. L'efficacia  delle  graduatorie  di  merito  per
          l'ammissione al tirocinio  tecnico-pratico,  pubblicate  in
          data 16 ottobre 2009, relative alla selezione pubblica  per
          l'assunzione    di    825    funzionari    per    attivita'
          amministrativo-tributaria presso l'Agenzia  delle  entrate,
          di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale,  4ª
          serie speciale, n. 101 del 30 dicembre 2008,  e'  prorogata
          al 30 giugno 2015. In  ottemperanza  ai  principi  di  buon
          andamento ed economicita' della  pubblica  amministrazione,
          l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia   del   territorio   e
          l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato,   in
          funzione delle finalita' di  potenziamento  dell'azione  di
          contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale,  prima  di
          reclutare nuovo  personale  con  qualifica  di  funzionario
          amministrativo-tributario,  attingono,   fino   alla   loro
          completa utilizzazione,  dalle  graduatorie  regionali  dei
          candidati  che  hanno  riportato  un  punteggio  utile  per
          accedere  al  tirocinio,  nel  rispetto  dei   vincoli   di
          assunzione previsti dalla legislazione vigente. 
              5-6-quinquies. (Omissis).». 
              Si riporta il testo vigente del comma  91  dell'art.  1
          della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «91. Le assunzioni di cui al comma 90 sono autorizzate,
          anche in deroga alle  percentuali  del  turn  over  di  cui
          all'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
          2008, n.  133,  e  successive  modificazioni,  che  possono
          essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli
          anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento  per  l'anno  2015,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,   nonche'   del   Ministro    responsabile
          dell'amministrazione    che    intende    procedere    alle
          assunzioni.». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  7  dell'art.  2  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche   amministrazioni),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.  2.  Disposizioni  in  tema  di   accesso   nelle
          pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle  eccedenze
          e  potenziamento  della  revisione  della  spesa  anche  in
          materia di personale 
              1-6. (Omissis). 
              7. Le amministrazioni di cui all'art. 2, comma  1,  del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che hanno
          provveduto  ad  effettuare  le  riduzioni  delle  dotazioni
          organiche  previste  dallo  stesso  art.   2   del   citato
          decreto-legge, devono adottare entro il termine massimo del
          28 febbraio 2014 i regolamenti di organizzazione secondo  i
          rispettivi ordinamenti. In caso  di  mancata  adozione  non
          possono, a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  procedere  ad
          assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con  qualsiasi
          contratto. Per i Ministeri  il  termine  di  cui  al  primo
          periodo si intende comunque rispettato  con  l'approvazione
          preliminare del Consiglio dei  Ministri  degli  schemi  dei
          regolamenti di riordino. Il termine previsto  dall'art.  2,
          comma 10-ter, del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, gia' prorogato dall'art. 1, comma 406, della  legge
          24 dicembre 2012, n. 228, e' differito al 31 dicembre 2013. 
              8-13-septies. (Omissis).». 
              Si  riporta  il   testo   vigente   dell'art.   2   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni: 
              «Art. 2.  Riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle
          pubbliche amministrazioni 
              1. Gli uffici dirigenziali  e  le  dotazioni  organiche
          delle amministrazioni dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
          autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici,
          degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici  di  cui
          all'art. 70, comma 4,  del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive  modificazioni  ed  integrazioni
          sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5,  nella
          seguente misura: 
              a) gli uffici dirigenziali, di livello  generale  e  di
          livello non generale e le relative dotazioni organiche,  in
          misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e
          per  ciascuna  dotazione,  al  20  per  cento   di   quelli
          esistenti; 
              b)   le   dotazioni   organiche   del   personale   non
          dirigenziale,   apportando   un'ulteriore   riduzione   non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al numero dei posti di organico di tale personale. Per  gli
          enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente  lettera
          si riferisce alle dotazioni  organiche  del  personale  non
          dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi. 
              2. Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
          si  applicano  agli  uffici  e  alle  dotazioni   organiche
          risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
          3, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 settembre  2011,  n.  148
          per  le  amministrazioni  destinatarie;  per  le   restanti
          amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici  e  le
          dotazioni previsti dalla normativa  vigente.  Al  personale
          dell'amministrazione civile dell'interno  le  riduzioni  di
          cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano all'esito
          della procedura di soppressione e  razionalizzazione  delle
          province di cui all'art. 17, e comunque entro il 30  aprile
          2013,  nel  rispetto  delle  percentuali   previste   dalle
          suddette lettere. Si applica quanto previsto  dal  comma  6
          del presente articolo. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          totale  generale  degli  organici  delle  forze  armate  e'
          ridotto in misura non inferiore al 10  per  cento.  Con  il
          predetto  decreto  e'  rideterminata  la  ripartizione  dei
          volumi organici di cui all'art. 799 del decreto legislativo
          n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 11, lettere da  a)  a  d)  del
          presente  articolo;  il   predetto   personale,   ove   non
          riassorbibile  in  base  alle  predette  disposizioni,   e'
          collocato in aspettativa per riduzione quadri  ai  sensi  e
          con le modalita'  di  cui  agli  articoli  906  e  909,  ad
          eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo
          2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal  presente
          comma, con regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  in  deroga   alle
          disposizioni del codice dell'ordinamento militare,  di  cui
          al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto  a
          decorrere dal 1° gennaio 2013, sono  ridotte  le  dotazioni
          organiche  degli  ufficiali  di  ciascuna   Forza   armata,
          suddivise per ruolo e grado, ed e' ridotto il numero  delle
          promozioni a scelta, esclusi  l'Arma  dei  carabinieri,  il
          Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle  capitanerie
          di porto e  il  Corpo  di  polizia  penitenziaria.  Con  il
          medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie
          per realizzare la graduale riduzione  dei  volumi  organici
          entro  il  1°  gennaio  2016,  nonche'   disposizioni   per
          l'esplicita estensione dell'istituto  del  collocamento  in
          aspettativa per riduzione di quadri al  personale  militare
          non dirigente. 
              4. Per il comparto scuola e AFAM continuano  a  trovare
          applicazione le specifiche discipline di settore. 
              5. Alle riduzioni di cui al comma 1  si  provvede,  con
          uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze  considerando  che  le  medesime  riduzioni
          possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
          conto delle specificita' delle singole amministrazioni,  in
          misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione
          che la differenza  sia  recuperata  operando  una  maggiore
          riduzione delle rispettive  dotazioni  organiche  di  altra
          amministrazione.   Per   il   personale   della    carriera
          diplomatica e per  le  dotazioni  organiche  del  personale
          dirigenziale e  non  del  Ministero  degli  affari  esteri,
          limitatamente ad una quota corrispondente  alle  unita'  in
          servizio all'estero alla data di entrata  in  vigore  della
          legge di conversione del presente decreto, si provvede alle
          riduzioni  di  cui  al  comma  1,  nelle  percentuali   ivi
          previste, all'esito del processo di riorganizzazione  delle
          sedi estere e, comunque, entro e non oltre il  31  dicembre
          2012. Fino a tale data trova applicazione il  comma  6  del
          presente articolo. 
              6. Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati
          emanati i provvedimenti di cui  al  comma  5  entro  il  31
          ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta  data,
          procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo  e
          con   qualsiasi   contratto.   Fino   all'emanazione    dei
          provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono
          provvisoriamente  individuate  in  misura  pari  ai   posti
          coperti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto; sono fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di
          mobilita' nonche' di conferimento  di  incarichi  ai  sensi
          dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo  n.  165
          del 2001 avviate alla predetta data e le procedure  per  il
          rinnovo degli incarichi. 
              7.  Sono  escluse  dalla  riduzione  del  comma  1   le
          strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo
          operante presso gli  uffici  giudiziari,  il  personale  di
          magistratura.  Sono  altresi'  escluse  le  amministrazioni
          interessate    dalla    riduzione    disposta     dall'art.
          23-quinquies,  nonche'  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri che ha provveduto alla riduzione con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data  15  giugno
          2012. 
              8. Per il personale degli enti locali si  applicano  le
          disposizioni di cui all'art. 16, comma 8. 
              9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          limitazione delle assunzioni. 
              10. Entro sei mesi dall'adozione dei  provvedimenti  di
          cui al comma 5 le amministrazioni  interessate  adottano  i
          regolamenti  di  organizzazione,   secondo   i   rispettivi
          ordinamenti, applicando misure volte: 
              a) alla concentrazione  dell'esercizio  delle  funzioni
          istituzionali,  attraverso  il  riordino  delle  competenze
          degli uffici eliminando eventuali duplicazioni; 
              b) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              c) alla rideterminazione della rete periferica su  base
          regionale o interregionale; 
              d) all'unificazione, anche in  sede  periferica,  delle
          strutture che svolgono funzioni logistiche  e  strumentali,
          compresa la gestione del personale e dei servizi comuni; 
              e)   alla   conclusione   di   appositi   accordi   tra
          amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni  di
          cui alla  lettera  d),  ricorrendo  anche  a  strumenti  di
          innovazione amministrativa  e  tecnologica  e  all'utilizzo
          congiunto delle risorse umane; 
              f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui
          all'art. 19, comma 10, del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. 
              10-bis. Per le amministrazioni e gli  enti  di  cui  al
          comma 1 e all'art. 23-quinquies, il numero degli uffici  di
          livello dirigenziale  generale  e  non  generale  non  puo'
          essere incrementato se non con disposizione legislativa  di
          rango primario. 
              10-ter.  Al  fine  di  semplificare  ed  accelerare  il
          riordino previsto dal comma 10 e dall'art. 23-quinquies,  a
          decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre
          2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, con  i
          quali possono essere  modificati  anche  i  regolamenti  di
          organizzazione degli uffici di diretta  collaborazione  dei
          rispettivi  ministri,  sono  adottati   con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, di concerto con  il  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti  previsti
          dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di
          legittimita' della Corte dei conti ai  sensi  dell'art.  3,
          commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n.  20.  Sugli
          stessi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri  ha
          facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato.  A
          decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei  predetti
          decreti  cessa  di   avere   vigore,   per   il   Ministero
          interessato, il regolamento di organizzazione vigente. 
              10-quater. Le disposizioni di cui ai commi da 10  a  16
          del   presente   articolo   si   applicano    anche    alle
          amministrazioni  interessate  dagli  articoli  23-quater  e
          23-quinquies. 
              11. Fermo restando  il  divieto  di  effettuare,  nelle
          qualifiche  o   nelle   aree   interessate   da   posizioni
          soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a  qualsiasi
          titolo  per  tutta   la   durata   del   soprannumero,   le
          amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre
          aree,  da  computarsi  al  netto  di  un  numero  di  posti
          equivalente dal punto di  vista  finanziario  al  complesso
          delle unita' soprannumerarie di cui alla lettera a), previa
          autorizzazione, secondo la normativa vigente,  e  verifica,
          da parte della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          Ragioneria generale dello  Stato,  anche  sul  piano  degli
          equilibri di finanza pubblica, della  compatibilita'  delle
          assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando
          quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  7,  del   presente
          decreto.  Per  le   unita'   di   personale   eventualmente
          risultanti  in  soprannumero  all'esito   delle   riduzioni
          previste dal comma  1,  le  amministrazioni,  previo  esame
          congiunto  con  le  organizzazioni  sindacali,  avviano  le
          procedure di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di  quanto  previsto
          dal comma 5 dello stesso art. 33, le seguenti  procedure  e
          misure in ordine di priorita': 
              a)  applicazione,  ai  lavoratori  che   risultino   in
          possesso dei requisiti anagrafici e contributivi  i  quali,
          ai fini del  diritto  all'accesso  e  alla  decorrenza  del
          trattamento pensionistico in base alla  disciplina  vigente
          prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero  comportato
          la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre
          2016, dei requisiti anagrafici e di anzianita' contributiva
          nonche' del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
          disciplina   pensionistica,   con   conseguente   richiesta
          all'ente  di  appartenenza  della  certificazione  di  tale
          diritto.  Si  applica,  senza  necessita'  di  motivazione,
          l'art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di
          fine rapporto comunque denominato, per il personale di  cui
          alla presente lettera: 
              1) che  ha  maturato  i  requisiti  alla  data  del  31
          dicembre 2011 il  trattamento  di  fine  rapporto  medesimo
          sara' corrisposto al momento della maturazione del  diritto
          alla corresponsione  dello  stesso  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art. 1, commi 22 e 23, del decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              2) che matura i requisiti indicati  successivamente  al
          31 dicembre 2011  in  ogni  caso  il  trattamento  di  fine
          rapporto sara' corrisposto al momento in  cui  il  soggetto
          avrebbe  maturato  il  diritto  alla  corresponsione  dello
          stesso secondo le  disposizioni  dell'art.  24  del  citato
          decreto-legge n. 201  del  2011  e  sulla  base  di  quanto
          stabilito dall'art.  1,  comma  22,  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013,  di  una
          previsione  delle  cessazioni  di  personale  in  servizio,
          tenuto conto  di  quanto  previsto  dalla  lettera  a)  del
          presente comma, per verificare i  tempi  di  riassorbimento
          delle posizioni soprannumerarie; 
              c) individuazione dei  soprannumeri  non  riassorbibili
          entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio  2013,  al  netto
          dei collocamenti a riposo di cui alla lettera a); 
              d)  in  base  alla  verifica  della  compatibilita'   e
          coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime
          delle assunzioni, in coerenza  con  la  programmazione  del
          fabbisogno, avvio di processi di mobilita'  guidata,  anche
          intercompartimentale, intesi  alla  ricollocazione,  presso
          uffici  delle  amministrazioni  di  cui  al  comma  1   che
          presentino  vacanze  di   organico,   del   personale   non
          riassorbibile secondo i criteri del collocamento  a  riposo
          da disporre secondo la lettera a). I processi di  cui  alla
          presente  lettera  sono  disposti,  previo  esame  con   le
          organizzazioni  sindacali  che  deve  comunque  concludersi
          entro trenta  giorni,  mediante  uno  o  piu'  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  i
          Ministeri competenti e  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle  finanze.  Il  personale   trasferito   mantiene   il
          trattamento   economico   fondamentale    ed    accessorio,
          limitatamente alle voci fisse e  continuative,  corrisposto
          al  momento  del  trasferimento   nonche'   l'inquadramento
          previdenziale. Nel caso  in  cui  il  predetto  trattamento
          economico risulti piu' elevato rispetto a  quello  previsto
          e' attribuito per la  differenza  un  assegno  ad  personam
          riassorbibile con i successivi  miglioramenti  economici  a
          qualsiasi titolo  conseguiti.  Con  lo  stesso  decreto  e'
          stabilita un'apposita  tabella  di  corrispondenza  tra  le
          qualifiche  e  le  posizioni   economiche   del   personale
          assegnato; 
              e) definizione,  previo  esame  con  le  organizzazioni
          sindacali  che  deve  comunque  concludersi  entro   trenta
          giorni,  di  criteri  e  tempi   di   utilizzo   di   forme
          contrattuali   a   tempo   parziale   del   personale   non
          dirigenziale di cui alla lettera c) che, in relazione  alla
          maggiore   anzianita'   contribuiva,   e'   dichiarato   in
          eccedenza, al netto degli interventi di  cui  alle  lettere
          precedenti. I contratti a tempo parziale sono  definiti  in
          proporzione alle  eccedenze,  con  graduale  riassorbimento
          all'atto delle cessazioni a qualunque  titolo  ed  in  ogni
          caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale
          del restante personale. 
              12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e  con
          le  modalita'  di  cui  al  comma  11,  le  amministrazioni
          dichiarano l'esubero, comunque non  oltre  il  31  dicembre
          2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'art.  33
          del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  puo'  essere
          aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato  in
          disponibilita' maturi entro il predetto  arco  temporale  i
          requisiti per il trattamento pensionistico. 
              13.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri   -
          Dipartimento della funzione pubblica avvia un  monitoraggio
          dei posti vacanti presso  le  amministrazioni  pubbliche  e
          redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito  web.  Il
          personale iscritto negli  elenchi  di  disponibilita'  puo'
          presentare domanda di ricollocazione nei posti  di  cui  al
          medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono  tenute
          ad accogliere le suddette domande individuando  criteri  di
          scelta nei limiti delle disponibilita' in  organico,  fermo
          restando  il  regime  delle  assunzioni  previsto  mediante
          reclutamento.  Le  amministrazioni  che  non  accolgono  le
          domande  di  ricollocazione  non   possono   procedere   ad
          assunzioni di personale. 
              14. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni
          funzionali o finanziarie dell'amministrazione. 
              15.   Fino   alla   conclusione   dei    processi    di
          riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non
          oltre il 31 dicembre 2015  sono  sospese  le  modalita'  di
          reclutamento  previste   dall'art.   28-bis   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
              15-bis. All'art. 23, comma 1, del  decreto  legislativo
          30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le  ipotesi  di
          responsabilita' dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «,
          nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui
          si verifica la prima disponibilita' di posto utile,  tenuto
          conto, quale criterio di precedenza ai fini  del  transito,
          della data di maturazione del requisito dei cinque anni  e,
          a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita'
          nella qualifica dirigenziale». 
              16. Per favorire i processi  di  mobilita'  di  cui  al
          presente articolo le  amministrazioni  interessate  possono
          avviare percorsi di formazione  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie disponibili. 
              17. Nell'art. 5, comma 2, del  decreto  legislativo  30
          marzo  2001,  n.  165,  le  parole  «fatta  salva  la  sola
          informazione ai sindacati, ove prevista  nei  contratti  di
          cui all'art. 9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatti
          salvi  la   sola   informazione   ai   sindacati   per   le
          determinazioni  relative  all'organizzazione  degli  uffici
          ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di
          lavoro, l'esame congiunto, ove previsti  nei  contratti  di
          cui all'art. 9». 
              18. Nell'art. 6, comma 1, del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165: 
              a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni
          sindacali  rappresentative  ai  sensi  dell'art.  9»   sono
          sostituite  dalle  seguenti:  «previa  informazione   delle
          organizzazioni sindacali rappresentative ove  prevista  nei
          contratti di cui all'art. 9»; 
              b) dopo il primo periodo,  sono  inseriti  i  seguenti:
          «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli  uffici
          comportano  l'individuazione  di  esuberi  o   l'avvio   di
          processi di mobilita', al fine di assicurare obiettivita' e
          trasparenza, le pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a
          darne   informazione,   ai   sensi   dell'art.   33,   alle
          organizzazioni  sindacali   rappresentative   del   settore
          interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri
          per l'individuazione degli esuberi o sulle modalita' per  i
          processi di mobilita'.  Decorsi  trenta  giorni  dall'avvio
          dell'esame, in assenza  dell'individuazione  di  criteri  e
          modalita' condivisi, la  pubblica  amministrazione  procede
          alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilita'». 
              19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva
          all'entrata in vigore  del  presente  decreto  e'  comunque
          dovuta  l'informazione  alle  organizzazioni  sindacali  su
          tutte  le  materie  oggetto  di  partecipazione   sindacale
          previste dai vigenti contratti collettivi. 
              20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20  per
          cento operata sulle  dotazioni  organiche  dirigenziali  di
          prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza  del
          Consiglio   dei   Ministri    provvede    alla    immediata
          riorganizzazione delle  proprie  strutture  sulla  base  di
          criteri di contenimento della spesa e di  ridimensionamento
          strutturale. All'esito di tale  processo,  e  comunque  non
          oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi,  in
          corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai
          sensi  dell'art.  19,  commi  5-bis  e   6,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine
          non possono essere conferiti o rinnovati incarichi  di  cui
          alla citata normativa. 
              20-bis. Al fine  di  accelerare  il  riordino  previsto
          dagli  articoli  23-quater  e  23-quinquies,  fino  al   31
          dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non  si  applica  l'art.
          19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165, nel caso in  cui  conferiscano  incarichi  di  livello
          dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato  art.
          19 a soggetti gia' titolari di  altro  incarico  presso  le
          predette Agenzie o presso  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato. 
              20-ter. I collegi dei revisori dei conti delle  Agenzie
          fiscali  che   incorporano   altre   amministrazioni   sono
          rinnovati    entro    quindici    giorni     dalla     data
          dell'incorporazione. 
              20-quater. All'art. 23-bis del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre  2011,  n.  214,  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a) al comma 4,  dopo  la  parola:  «controllante»  sono
          inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al  comma
          5-bis»; 
              b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
              «5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'art.  2389,
          terzo  comma,  del   codice   civile,   dai   consigli   di
          amministrazione delle societa' non quotate, direttamente  o
          indirettamente controllate dalle pubbliche  amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, non puo' comunque essere  superiore  al
          trattamento economico del primo presidente della  Corte  di
          cassazione. Sono in ogni caso fatte salve  le  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  che  prevedono   limiti   ai
          compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. 
              5-ter. Il trattamento economico  annuo  onnicomprensivo
          dei dipendenti delle societa' non quotate di cui  al  comma
          5-bis non puo' comunque  essere  superiore  al  trattamento
          economico del primo presidente della Corte  di  cassazione.
          Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e
          regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori  a
          quello previsto al periodo precedente»; 
              c) la rubrica e' sostituita dalla  seguente:  «Compensi
          per gli amministratori e per i  dipendenti  delle  societa'
          controllate dalle pubbliche amministrazioni». 
              20-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 20-quater
          si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli  di
          amministrazione successivo alla data di entrata  in  vigore
          della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e  ai
          contratti stipulati e  agli  atti  emanati  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto.». 
              Si riporta il testo vigente  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  29  marzo  2012,  n.  49  (Disciplina  per  la
          programmazione, il  monitoraggio  e  la  valutazione  delle
          politiche di bilancio e di reclutamento  degli  atenei,  in
          attuazione della delega  prevista  dall'art.  5,  comma  1,
          della  legge  30  dicembre  2010,   n.   240   e   per   il
          raggiungimento  degli  obiettivi  previsti  dal  comma   1,
          lettere b) e c), secondo i principi normativi e  i  criteri
          direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d),  e)  ed
          f) e al comma 5): 
              «Art. 7. Rispetto dei limiti per le spese di  personale
          e per le spese per indebitamento 
              1. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di  cui
          agli  articoli  5  e  6   nonche'   la   sostenibilita'   e
          l'equilibrio  economico-finanziario  e  patrimoniale  delle
          universita',  fatto  salvo  quanto  previsto  dal   decreto
          legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, e  ferme  restando  le
          disposizioni limitative in materia di  assunzioni  a  tempo
          indeterminato  e  a  tempo   determinato   previste   dalla
          legislazione   vigente,   che   definiscono    i    livelli
          occupazionali massimi su scala  nazionale,  dalla  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto,   e   comunque
          limitatamente all'anno 2012, si prevede che: 
              a) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore  al
          10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale
          a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo  determinato
          con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua
          non superiore  al  10  per  cento  di  quella  relativa  al
          corrispondente personale  cessato  dal  servizio  nell'anno
          precedente; 
              b) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale   pari   o   superiore   all'80   per   cento   e
          dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
          al  10  per  cento,  possono  procedere  all'assunzione  di
          personale a tempo indeterminato e di  ricercatori  a  tempo
          determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una
          spesa annua  non  superiore  al  20  per  cento  di  quella
          relativa al corrispondente personale cessato  dal  servizio
          nell'anno precedente; 
              c) gli atenei che al 31 dicembre  dell'anno  precedente
          riportano  un  valore  dell'indicatore   delle   spese   di
          personale inferiore all'80  per  cento,  possono  procedere
          all'assunzione di personale  a  tempo  indeterminato  e  di
          ricercatori a tempo determinato  con  oneri  a  carico  del
          proprio bilancio per una spesa annua non  superiore  al  20
          per cento di quella relativa  al  corrispondente  personale
          cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un
          importo pari al 15 per cento  del  margine  ricompreso  tra
          l'82 per cento delle entrate di cui all'art. 5, comma 1, al
          netto delle spese per fitti  passivi  di  cui  all'art.  6,
          comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale  e
          degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio  di
          ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre  dell'anno
          precedente e comunque nel rispetto dei limiti di  spesa  di
          cui all'art. 66, comma  13,  del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; 
              d) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento pari o  superiore  al  15  per  cento  non
          possono  contrarre   nuovi   mutui   e   altre   forme   di
          indebitamento con oneri a carico del proprio bilancio; 
              e) gli atenei con un valore dell'indicatore  per  spese
          di indebitamento superiore al 10 per cento o con un  valore
          dell'indicatore delle spese di personale  superiore  all'80
          per   cento   possono   contrarre   ulteriori   forme    di
          indebitamento    a    carico    del    proprio     bilancio
          subordinatamente  all'approvazione   del   bilancio   unico
          d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di
          sostenibilita'  finanziaria   redatto   secondo   modalita'
          definite con decreto del  Ministero  e  inviato,  entro  15
          giorni  dalla  delibera,  al  Ministero  e   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'approvazione. 
              2. Sono in ogni caso consentite: 
              a) le assunzioni di personale riservate alle  categorie
          protette  e  quelle  relative   a   personale   docente   e
          ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto
          previsto dall'art. 5, comma 5; 
              b) la contrazione di forme di indebitamento  con  oneri
          integralmente a carico di finanziamenti esterni. 
              3. Il piano di cui al comma 1, lettera e),  predisposto
          dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e  dalla
          relazione del collegio dei revisori dei conti, e' approvato
          dal consiglio di amministrazione. Nella predisposizione del
          piano  l'ateneo  tiene  conto  anche  della  situazione  di
          indebitamento degli enti e delle societa' partecipate. 
              4. Il Ministero procede alla verifica del valore  degli
          indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed  e)
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto,  nonche'  alla  successiva  verifica  del
          rispetto dei limiti di cui al medesimo comma 1, lettere a),
          b), c), d) ed e) comunicando gli esiti alle  universita'  e
          al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              5. Le procedure e le assunzioni ovvero  la  contrazione
          di spese per indebitamento disposte in difformita' a quanto
          previsto al comma 1: 
              a) determinano responsabilita' per danno  erariale  nei
          confronti dei componenti degli organi  dell'ateneo  che  le
          hanno disposte; 
              b) comportano penalizzazioni nelle assegnazioni del FFO
          da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo  a  quelle
          in cui si verificano. 
              6. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  sono
          ridefinite  per  gli  anni  successivi  con   decreto   del
          Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del
          Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la semplificazione, da emanare entro il  mese  di  dicembre
          antecedente al  successivo  triennio  di  programmazione  e
          avente validita' triennale.». 
              Si riporta il testo dell'art. 6  del  decreto-legge  31
          maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   6.   Riduzione   dei   costi   degli   apparati
          amministrativi 
              1. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, la partecipazione agli organi  collegiali
          di cui all'art. 68, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
          2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla  legge  6
          agosto 2008, n. 133, e'  onorifica;  essa  puo'  dar  luogo
          esclusivamente  al  rimborso  delle  spese  sostenute   ove
          previsto dalla  normativa  vigente;  eventuali  gettoni  di
          presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta
          giornaliera. La disposizione di cui al presente  comma  non
          si  applica  alle   commissioni   che   svolgono   funzioni
          giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano
          presso il  Ministero  per  l'ambiente,  alla  struttura  di
          missione di cui all'art. 163,  comma  3,  lettera  a),  del
          decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al consiglio
          tecnico-scientifico di cui all'  art.  7  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,  n.  43,  alla
          Commissione per  l'esame  delle  istanze  di  indennizzi  e
          contributi  relative  alle  perdite  subite  dai  cittadini
          italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B
          dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex  Colonie  ed
          in altri Paesi, istituita dall' art. 2 del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  14  maggio
          2007, n. 114,  al  Comitato  di  consulenza  globale  e  di
          garanzia per le  privatizzazioni  di  cui  ai  decreti  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno  1993  e  4
          maggio 2007 nonche' alla Commissione di cui  all'  art.  1,
          comma 1, del decreto del  Presidente  della  Repubblica  14
          maggio 2007, n. 114. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto la partecipazione agli organi  collegiali,
          anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono
          contributi a carico delle  finanze  pubbliche,  nonche'  la
          titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica;  essa
          puo' dar  luogo  esclusivamente  al  rimborso  delle  spese
          sostenute ove previsto  dalla  normativa  vigente;  qualora
          siano gia' previsti  i  gettoni  di  presenza  non  possono
          superare l'importo di 30  euro  a  seduta  giornaliera.  La
          violazione di quanto previsto dal presente comma  determina
          responsabilita' erariale e gli atti adottati  dagli  organi
          degli enti e  degli  organismi  pubblici  interessati  sono
          nulli. Gli enti  privati  che  non  si  adeguano  a  quanto
          disposto dal presente comma non possono  ricevere,  neanche
          indirettamente,  contributi  o  utilita'  a  carico   delle
          pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione,  in  base
          alla  vigente  normativa,  del  5  per  mille  del  gettito
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche.   La
          disposizione del presente comma non si  applica  agli  enti
          previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del
          1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e  comunque
          alle universita', enti e fondazioni di ricerca e  organismi
          equiparati,  alle  camere  di  commercio,  agli  enti   del
          Servizio sanitario  nazionale,  agli  enti  indicati  nella
          tabella  C   della   legge   finanziaria   ed   agli   enti
          previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS,  alle
          associazioni di  promozione  sociale,  agli  enti  pubblici
          economici   individuati   con   decreto    del    Ministero
          dell'economia e delle finanze  su  proposta  del  Ministero
          vigilante, nonche' alle societa'. 
              3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 58
          della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse
          le autorita'  indipendenti,  ai  componenti  di  organi  di
          indirizzo,   direzione    e    controllo,    consigli    di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2014, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge  23
          agosto  1988,  n.  400  nonche'   agli   altri   commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio. 
              4.  All'art.  62,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' aggiunto, in fine,  il
          seguente periodo: «Nei casi di rilascio dell'autorizzazione
          del Consiglio dei  Ministri  prevista  dal  presente  comma
          l'incarico     si     intende     svolto     nell'interesse
          dell'amministrazione di appartenenza del  dipendente  ed  i
          compensi dovuti dalla societa' o dall'ente sono corrisposti
          direttamente alla predetta  amministrazione  per  confluire
          nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio
          della dirigenza o  del  personale  non  dirigenziale.».  La
          disposizione di cui al presente comma si applica anche agli
          incarichi in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente provvedimento. 
              5. Fermo restando quanto previsto  dall'art.  7,  tutti
          gli  enti  pubblici,  anche  economici,  e  gli   organismi
          pubblici,  anche  con  personalita'  giuridica  di  diritto
          privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi  statuti
          al fine di assicurare che, a decorrere  dal  primo  rinnovo
          successivo alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  gli  organi  di  amministrazione  e   quelli   di
          controllo, ove non gia' costituiti  in  forma  monocratica,
          nonche' il collegio dei revisori, siano  costituiti  da  un
          numero non superiore, rispettivamente, a  cinque  e  a  tre
          componenti. In  ogni  caso,  le  Amministrazioni  vigilanti
          provvedono all'adeguamento  della  relativa  disciplina  di
          organizzazione, mediante i regolamenti di cui  all'art.  2,
          comma 634, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  con
          riferimento  a  tutti  gli  enti  ed   organismi   pubblici
          rispettivamente  vigilati,  al  fine   di   apportare   gli
          adeguamenti  previsti  ai  sensi  del  presente  comma.  La
          mancata   adozione   dei   provvedimenti   di   adeguamento
          statutario o di organizzazione previsti dal presente  comma
          nei termini indicati determina responsabilita'  erariale  e
          tutti gli atti adottati dagli organi  degli  enti  e  degli
          organismi  pubblici  interessati  sono  nulli.  Agli   enti
          previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto
          dall'art. 7, comma 6. 
              6.  Nelle  societa'  inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute direttamente
          o  indirettamente  in  misura  totalitaria,  alla  data  di
          entrata  in  vigore  del   presente   provvedimento   dalle
          amministrazioni pubbliche,  il  compenso  di  cui  all'art.
          2389, primo comma, del codice civile, dei componenti  degli
          organi di amministrazione  e  di  quelli  di  controllo  e'
          ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui  al  primo
          periodo si applica a decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in
          vigore del presente provvedimento. La disposizione  di  cui
          al presente comma non si applica alle  societa'  quotate  e
          alle loro controllate. 
              7. Al fine di valorizzare le  professionalita'  interne
          alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011  la  spesa
          annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa  quella
          relativa a studi ed incarichi  di  consulenza  conferiti  a
          pubblici    dipendenti,    sostenuta    dalle     pubbliche
          amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1  della  legge
          31  dicembre   2009,   n.   196,   incluse   le   autorita'
          indipendenti,  escluse  le  universita',  gli  enti  e   le
          fondazioni di ricerca e gli  organismi  equiparati  nonche'
          gli incarichi di studio e consulenza connessi  ai  processi
          di privatizzazione  e  alla  regolamentazione  del  settore
          finanziario, non puo' essere superiore al 20 per  cento  di
          quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi
          in  assenza  dei  presupposti  di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Le  disposizioni  di   cui   al
          presente comma non si applicano  alle  attivita'  sanitarie
          connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del
          personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              8.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          relazioni pubbliche, convegni,  mostre,  pubblicita'  e  di
          rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per  cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009  per  le  medesime
          finalita'. Al fine  di  ottimizzare  la  produttivita'  del
          lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche
          Amministrazioni,   a   decorrere   dal   1°   luglio   2010
          l'organizzazione  di  convegni,   di   giornate   e   feste
          celebrative, nonche' di cerimonie  di  inaugurazione  e  di
          altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello
          Stato e delle Agenzie, nonche' da parte degli enti e  delle
          strutture da esse vigilati e' subordinata  alla  preventiva
          autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione e'
          rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi
          alla pubblicazione, sul  sito  internet  istituzionale,  di
          messaggi e discorsi ovvero non  sia  possibile  l'utilizzo,
          per le medesime finalita',  di  video/audio  conferenze  da
          remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in
          ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare
          aumento delle spese destinate  in  bilancio  alle  predette
          finalita', si devono svolgere al di  fuori  dall'orario  di
          ufficio. Il personale che vi partecipa  non  ha  diritto  a
          percepire  compensi   per   lavoro   straordinario   ovvero
          indennita' a qualsiasi titolo. Per  le  magistrature  e  le
          autorita'  indipendenti,  fermo  il  rispetto  dei   limiti
          anzidetti,   l'autorizzazione   e'   rilasciata,   per   le
          magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno  e,  per
          le  autorita'  indipendenti,  dall'organo  di  vertice.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano   ai
          convegni organizzati dalle  universita'  e  dagli  enti  di
          ricerca   ed   agli   incontri    istituzionali    connessi
          all'attivita' di  organismi  internazionali  o  comunitari,
          alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e  a
          quelle istituzionali delle Forze armate e  delle  Forze  di
          polizia, nonche', per il 2012, alle mostre autorizzate, nel
          limite  di  spesa  complessivo  di  euro  40  milioni,  nel
          rispetto dei limiti derivanti  dalla  legislazione  vigente
          nonche' dal patto di stabilita' interno, dal Ministero  per
          i beni e le attivita' culturali, di concerto, ai soli  fini
          finanziari, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9.  A  decorrere  dall'anno  2011  le   amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          sponsorizzazioni. 
              10.  Resta  ferma   la   possibilita'   di   effettuare
          variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e  8
          con le modalita' previste dall'art. 14 del decreto-legge  2
          luglio 2007, n. 81  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2007, n. 127. 
              11.  Le  societa',   inserite   nel   conto   economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, si conformano al principio  di  riduzione  di
          spesa per studi  e  consulenze,  per  relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 7, 8 e 9.
          In sede di rinnovo dei contratti di  servizio,  i  relativi
          corrispettivi   sono   ridotti   in   applicazione    della
          disposizione di cui al primo periodo del presente comma.  I
          soggetti   che   esercitano   i    poteri    dell'azionista
          garantiscono che, all'atto dell'approvazione del  bilancio,
          sia  comunque  distribuito,  ove  possibile,  un  dividendo
          corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso
          l'inerenza della spesa effettuata per relazioni  pubbliche,
          convegni,    mostre    e    pubblicita',    nonche'     per
          sponsorizzazioni,  e'  attestata  con  apposita   relazione
          sottoposta al controllo del collegio sindacale. 
              12.  A  decorrere  dall'anno  2011  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di  statistica  (ISTAT)  ai  sensi  del  comma  3
          dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  incluse
          le autorita' indipendenti, non possono effettuare spese per
          missioni, anche all'estero, con esclusione  delle  missioni
          internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni
          delle  forze  di  polizia  e  dei  vigili  del  fuoco,  del
          personale di magistratura, nonche' di  quelle  strettamente
          connesse ad accordi  internazionali  ovvero  indispensabili
          per assicurare la partecipazione a riunioni presso  enti  e
          organismi  internazionali   o   comunitari,   nonche'   con
          investitori  istituzionali  necessari  alla  gestione   del
          debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento
          della  spesa  sostenuta  nell'anno  2009.  Gli  atti  e   i
          contratti posti in essere in violazione della  disposizione
          contenuta   nel   primo   periodo   del   presente    comma
          costituiscono   illecito   disciplinare    e    determinano
          responsabilita' erariale. Il limite di spesa stabilito  dal
          presente comma puo' essere superato  in  casi  eccezionali,
          previa  adozione  di  un  motivato  provvedimento  adottato
          dall'organo di vertice dell'amministrazione, da  comunicare
          preventivamente agli organi di controllo ed agli organi  di
          revisione dell'ente. Il presente comma non si applica  alla
          spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi, a
          quella effettuata dal Ministero dei beni e delle  attivita'
          culturali e del turismo per lo svolgimento delle  attivita'
          indispensabili di tutela e di valorizzazione del patrimonio
          culturale e a quella effettuata dalle universita'  e  dagli
          enti di ricerca  con  risorse  derivanti  da  finanziamenti
          dell'Unione europea ovvero di soggetti privati  nonche'  da
          finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attivia' di
          ricerca. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto le diarie per le  missioni  all'estero  di
          cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio  2006,  n.  223,
          convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non  sono  piu'
          dovute;  la  predetta  disposizione  non  si  applica  alle
          missioni  internazionali  di  pace  e  a  quelle   comunque
          effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal
          Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco.  Con  decreto  del
          Ministero degli affari esteri di concerto con il  Ministero
          dell'economia e delle finanze sono determinate le misure  e
          i limiti concernenti il rimborso delle  spese  di  vitto  e
          alloggio per il personale inviato all'estero.  A  decorrere
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  gli
          articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8  della
          legge 26 luglio 1978, n. 417  e  relative  disposizioni  di
          attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato
          di cui al d.lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto
          eventuali analoghe  disposizioni  contenute  nei  contratti
          collettivi. 
              13. A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta
          dalle  amministrazioni   pubbliche   inserite   nel   conto
          economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della  legge  31  dicembre
          2009,  n.  196,  incluse  le  autorita'  indipendenti,  per
          attivita' esclusivamente  di  formazione  deve  essere  non
          superiore al 50 per cento della spesa  sostenuta  nell'anno
          2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente
          l'attivita' di formazione tramite la Scuola superiore della
          pubblica amministrazione ovvero tramite i propri  organismi
          di formazione. Gli atti e i contratti posti  in  essere  in
          violazione della disposizione contenuta nel  primo  periodo
          del presente comma costituiscono  illecito  disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale.  La  disposizione  di
          cui al presente  comma  non  si  applica  all'attivita'  di
          formazione  effettuata  dalle  Forze  armate,   dal   Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e  dalle  Forze  di  Polizia
          tramite i propri organismi di formazione. 
              14. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          pubbliche inserite nel conto  economico  consolidato  della
          pubblica amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
          nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma
          3, della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  incluse  le
          autorita' indipendenti, non  possono  effettuare  spese  di
          ammontare superiore all'80 per cento della spesa  sostenuta
          nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio
          e l'esercizio di autovetture,  nonche'  per  l'acquisto  di
          buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il
          solo anno 2011, esclusivamente  per  effetto  di  contratti
          pluriennali gia' in essere. La predetta disposizione non si
          applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei
          vigili del fuoco e per i servizi  istituzionali  di  tutela
          dell'ordine e della sicurezza pubblica. 
              15. All'art. 41, comma 16-quinquies, del  decreto-legge
          30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, in fine, sono aggiunti
          i seguenti periodi: «Il corrispettivo previsto dal presente
          comma e' versato entro il 31 ottobre 2010  all'entrata  del
          bilancio dello Stato.». 
              16. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto-legge il Comitato per  l'intervento  nella
          Sir  e  in  settori  ad  alta  tecnologia,  istituito   con
          decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301, D.P.C.M.  5  settembre
          1980 e legge 28 ottobre 1980, n. 687, e' soppresso e  cessa
          ogni sua funzione, fatto salvo l'assolvimento  dei  compiti
          di seguito indicati.  A  valere  sulle  disponibilita'  del
          soppresso Comitato per l'intervento nella Sir e in  settori
          ad alta tecnologia, la societa'  trasferitaria  di  seguito
          indicata versa, entro il 15 dicembre 2010, all'entrata  del
          bilancio dello Stato  la  somma  di  euro  200.000.000.  Il
          residuo patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir
          e in settori ad alta tecnologia, con  ogni  sua  attivita',
          passivita' e rapporto, ivi incluse le partecipazioni  nella
          Ristrutturazione Elettronica REL S.p.a. in  liquidazione  e
          nel Consorzio  Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione,  e'
          trasferito alla Societa' Fintecna S.p.a. o  a  Societa'  da
          essa interamente controllata,  sulla  base  del  rendiconto
          finale    delle    attivita'     e     della     situazione
          economico-patrimoniale aggiornata alla  medesima  data,  da
          redigere da parte del Comitato entro 60 giorni dall'entrata
          in vigore  del  presente  decreto-legge.  Detto  patrimonio
          costituisce un patrimonio separato dal  residuo  patrimonio
          della  societa'  trasferitaria,  la  quale   pertanto   non
          risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
          del patrimonio del Comitato per l'intervento nella  Sir  ed
          in settori  ad  alta  tecnologia  ad  essa  trasferito.  La
          societa'  trasferitaria  subentra  nei  processi  attivi  e
          passivi nei quali e' parte  il  Comitato  per  l'intervento
          nella Sir e in settori ad alta  tecnologia,  senza  che  si
          faccia luogo all'interruzione dei processi. Un collegio  di
          tre periti verifica, entro 90 giorni dalla data di consegna
          della  predetta  situazione  economico-patrimoniale,   tale
          situazione e  predispone,  sulla  base  della  stessa,  una
          valutazione estimativa dell'esito finale della liquidazione
          del patrimonio trasferito. I componenti  del  collegio  dei
          periti sono designati uno dalla societa' trasferitaria, uno
          dal Ministero dell'economia e delle finanze  ed  il  terzo,
          con  funzioni  di  presidente,  d'intesa   dalla   societa'
          trasferitaria ed  il  predetto  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze. La valutazione  deve,  fra  l'altro,  tenere
          conto di tutti  i  costi  e  gli  oneri  necessari  per  la
          liquidazione del patrimonio trasferito, ivi compresi quelli
          di funzionamento, nonche' dell'ammontare del  compenso  dei
          periti, individuando  altresi'  il  fabbisogno  finanziario
          stimato per  la  liquidazione  stessa.  Il  valore  stimato
          dell'esito  finale  della   liquidazione   costituisce   il
          corrispettivo per il trasferimento del patrimonio,  che  e'
          corrisposto  dalla  societa'  trasferitaria  al   Ministero
          dell'economia e delle finanze. L'ammontare del compenso del
          collegio di periti e' determinato con decreto dal  Ministro
          dell'Economia   e   delle   Finanze.   Al   termine   della
          liquidazione del patrimonio  trasferito,  il  collegio  dei
          periti determina l'eventuale  maggiore  importo  risultante
          dalla   differenza   fra   l'esito   economico    effettivo
          consuntivato  alla  chiusura  della  liquidazione   ed   il
          corrispettivo pagato. Di tale eventuale maggiore importo il
          70%  e'  attribuito  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze ed e' versato all'entrata del bilancio dello  Stato
          per essere riassegnato al fondo ammortamento dei titoli  di
          Stato e la residua quota del 30%  e'  di  competenza  della
          societa' trasferitaria in ragione  del  migliore  risultato
          conseguito nella liquidazione. 
              17.  Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  i  liquidatori  delle  societa'  Ristrutturazione
          Elettronica  REL  S.p.a.  in  liquidazione,  del  Consorzio
          Bancario  Sir  S.p.a.  in  liquidazione  e  della  Societa'
          Iniziative e  Sviluppo  di  Attivita'  Industriali  -  Isai
          S.p.a. in liquidazione, decadono dalle loro funzioni  e  la
          funzione di liquidatore di dette societa' e' assunta  dalla
          societa' trasferitaria di cui al comma 16. Sono abrogati  i
          commi 5 e 7 dell'art. 33 della legge  17  maggio  1999,  n.
          144. 
              18. Tutte le  operazioni  compiute  in  attuazione  dei
          commi 16 e 17 sono esenti da qualunque  imposta  diretta  o
          indiretta,  tassa,  obbligo  e  onere  tributario  comunque
          inteso o denominato. Si applicano, in  quanto  compatibili,
          le disposizioni di  cui  ai  commi  da  488  a  495  e  497
          dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              19.  Al  fine  del  perseguimento   di   una   maggiore
          efficienza  delle  societa'  pubbliche,  tenuto  conto  dei
          principi nazionali e comunitari in termini di  economicita'
          e di concorrenza, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono,
          salvo  quanto  previsto  dall'art.  2447   codice   civile,
          effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari,
          aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle
          societa' partecipate non quotate  che  abbiano  registrato,
          per tre esercizi consecutivi, perdite di  esercizio  ovvero
          che  abbiano  utilizzato   riserve   disponibili   per   il
          ripianamento di perdite anche  infrannuali.  Sono  in  ogni
          caso consentiti i trasferimenti alle  societa'  di  cui  al
          primo  periodo  a  fronte  di  convenzioni,  contratti   di
          servizio  o  di  programma  relativi  allo  svolgimento  di
          servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione  di
          investimenti. Al fine di salvaguardare la continuita' nella
          prestazione di servizi di pubblico interesse, a  fronte  di
          gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico
          e  la   sanita',   su   richiesta   della   amministrazione
          interessata, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia  e
          delle  finanze,  di  concerto  con   gli   altri   Ministri
          competenti e  soggetto  a  registrazione  della  Corte  dei
          Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui  al
          primo periodo del presente comma. 
              20.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  in  via  diretta  alle  regioni,  alle  province
          autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale,  per
          i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del
          coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011,
          una quota pari al 10 per cento dei  trasferimenti  erariali
          di cui all'art. 7 della legge  15  marzo  1997,  n.  59,  a
          favore delle regioni a statuto ordinario e' accantonata per
          essere successivamente svincolata e destinata alle  regioni
          a statuto ordinario  che  hanno  attuato  quanto  stabilito
          dall'art. 3  del  decreto-legge  25  gennaio  2010,  n.  2,
          convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che  aderiscono
          volontariamente alle regole previste dal presente articolo.
          Ai fini ed agli effetti di cui al  periodo  precedente,  si
          considerano adempienti le Regioni a statuto  ordinario  che
          hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla  media
          nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al  netto
          delle spese per i ripiani  dei  disavanzi  sanitari  e  del
          surplus di spesa rispetto agli  obiettivi  programmati  dal
          patto di stabilita' interno e che hanno rispettato il patto
          di  stabilita'  interno.  Con   decreto   di   natura   non
          regolamentare del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
          sentita  la  Conferenza   Stato-Regioni,   sono   stabiliti
          modalita', tempi e criteri per  l'attuazione  del  presente
          comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano
          due rappresentanti delle  Assemblee  legislative  regionali
          designati d'intesa tra loro  nell'ambito  della  Conferenza
          dei Presidenti dell'Assemblea,  dei  Consigli  regionali  e
          delle province autonome di cui agli  articoli  5,  8  e  15
          della legge  4  febbraio  2005,  n.  11.  Il  rispetto  del
          parametro e' considerato  al  fine  della  definizione,  da
          parte della  regione,  della  puntuale  applicazione  della
          disposizione recata in termini di principio  dal  comma  28
          dell'art. 9 del presente decreto. 
              21. Le somme provenienti dalle riduzioni  di  spesa  di
          cui al presente articolo, con esclusione di quelle  di  cui
          al primo periodo del  comma  6,  sono  versate  annualmente
          dagli enti e  dalle  amministrazioni  dotati  di  autonomia
          finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio
          dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si
          applica agli enti territoriali e agli enti,  di  competenza
          regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
          del Servizio sanitario nazionale, nonche' alle associazioni
          di cui all' art. 270 del testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
              21-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non
          si applicano agli enti di cui  al  decreto  legislativo  30
          giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo  10  febbraio
          1996, n. 103. 
              21-ter. 
              21-quater. 
              21-quinquies. Con decreto di natura  non  regolamentare
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri della giustizia e dell'interno, da  emanare  entro
          trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge
          di  conversione  del   presente   decreto,   sono   dettate
          specifiche  disposizioni   per   disciplinare   termini   e
          modalita' per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'
          art.  2  del  decreto-legge  16  settembre  2008,  n.  143,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  13  novembre
          2008,  n.  181,  in  modo  tale  da  garantire  la  massima
          celerita' del versamento del ricavato  dell'alienazione  al
          Fondo unico giustizia, che  deve  avvenire  comunque  entro
          dieci giorni dalla notifica del provvedimento di sequestro,
          nonche' la restituzione  all'avente  diritto,  in  caso  di
          dissequestro, esclusivamente del ricavato dell'alienazione,
          in ogni caso fermi restando i limiti di cui al citato  art.
          2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 13 novembre  2008,  n.  181,
          entro i quali e' possibile  l'utilizzo  di  beni  e  valori
          sequestrati. 
              21-sexies.  Per  il   quinquiennio   2011-2015,   ferme
          restando le dotazioni  previste  dalla  legge  23  dicembre
          2009,  n.  192,  le  Agenzie  fiscali  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere  alle
          disposizioni del presente articolo, del successivo art.  8,
          comma 1, primo periodo, nonche' alle  disposizioni  vigenti
          in  materia  di  contenimento  della  spesa   dell'apparato
          amministrativo  effettuando  un   riversamento   a   favore
          dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per  cento
          delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi  di
          funzionamento stabilite con la citata legge.  Si  applicano
          in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al
          comma 3 del presente articolo, nonche' le  disposizioni  di
          cui all' art. 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266, all'art. 2, comma 589, e all'art. 3, commi  18,  54  e
          59, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,  all'  art.  27,
          comma 2, e all' art. 48,  comma  1,  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133. Le  predette  Agenzie  possono
          conferire incarichi dirigenziali ai sensi  dell'  art.  19,
          comma 6, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          tenendo conto delle proprie peculiarita' e della necessita'
          di garantire gli obiettivi di gettito fissati  annualmente.
          Le   medesime   Agenzie   possono    conferire    incarichi
          dirigenziali ai sensi  dell'  art.  19,  comma  5-bis,  del
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti
          appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati  e
          procuratori dello Stato previo  collocamento  fuori  ruolo,
          comando  o  analogo  provvedimento  secondo  i   rispettivi
          ordinamenti. Il  conferimento  di  incarichi  eventualmente
          eccedenti le misure percentuali previste dal predetto  art.
          19,  comma  6,  e'  disposto  nei  limiti  delle   facolta'
          assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie. 
              21-septies.  All'  art.  17,  comma  3,   del   decreto
          legislativo  31  dicembre  1992,   n.   545,   la   parola:
          «immediatamente» e' soppressa.». 
              Si riporta il  testo  del  comma  2  dell'art.  51  del
          decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art. 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 51. Determinazione delle aliquote di  valutazione
          nel periodo transitorio. 
              1.(Omissis). 
              2. Le aliquote di valutazione del ruolo  speciale,  nel
          periodo  transitorio,  sono  fissate  secondo  i   seguenti
          criteri: 
              a)  per  l'avanzamento  al  grado  di  colonnello,   le
          aliquote di valutazione per gli anni dal 2002 al 2018  sono
          fissate con determinazione del Comandante  Generale  tenuto
          conto dei transiti previsti dall'art. 43; 
              b)  per  l'avanzamento  al  grado  di  maggiore,   sono
          inseriti in aliquota di valutazione: 
              1) per l'anno 2002, i capitani con data  di  nomina  ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989. Per tale anno sono
          formate due distinte aliquote, nelle  quali  sono  iscritti
          rispettivamente: 
              - in prima aliquota, i capitani con data di  nomina  ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1988; 
              - in seconda aliquota, i capitani con data di nomina ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1989; 
              2) per l'anno 2003, i capitani con data  di  nomina  ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1990; 
              3) dall'anno 2004, e sino all'inserimento  in  aliquota
          dei capitani  con  anzianita'  di  grado  anteriore  al  1°
          gennaio 2011, le aliquote di valutazione sono  fissate  con
          determinazione del Comandante Generale, su  base  numerica,
          in modo  da  comprendervi  tutti  i  capitani  che,  al  31
          dicembre dell'anno di formazione delle  medesime  aliquote,
          abbiano  maturato,  ai  sensi  dell'art.   27,   comma   6,
          un'anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente
          effettivo, pari o superiore a 13 anni. Per gli ufficiali in
          servizio permanente effettivo transitati dal ruolo normale,
          nel computo di tale requisito si tiene  conto  dell'aumento
          di anzianita' di cui all'art. 43, comma 3,  lettera  b),  e
          comma 4; 
              c) per l'avanzamento al grado di capitano sono inseriti
          in aliquota di valutazione per l'anno: 
              1)  2002:  i  tenenti  con  anzianita'  di  nomina   ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1998; 
              2)  2003:  i  tenenti  con  anzianita'  di  nomina   ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 1999; 
              3)  2004:  i  tenenti  con  anzianita'  di  nomina   ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 2000; 
              4)  2005:  i  tenenti  con  anzianita'  di  nomina   ad
          ufficiale anteriore al 31 dicembre 2001. 
              3-4.(Omissis).». 
              Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 52 del citato
          decreto legislativo n. 69 del 2001, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 52. Determinazione delle promozioni  nel  periodo
          transitorio 
              1-4. (Omissis). 
              5. Per gli ufficiali  del  ruolo  speciale,  il  numero
          annuale di promozioni e' fissato, nel periodo  transitorio,
          come segue: 
              a) al grado  di  colonnello,  dall'anno  2002  all'anno
          2018, con determinazione del  Comandante  Generale,  tenuto
          conto dei transiti di cui  all'art.  43.  L'iscrizione  nei
          relativi  quadri  di  avanzamento  avviene  in  ordine   di
          graduatoria di merito; 
              b) al grado maggiore, sino all'anno 2003  compreso,  in
          tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di
          valutazione. Per l'anno 2002 e' formato un distinto  quadro
          di avanzamento per ciascuna delle aliquote di cui  all'art.
          51, comma 1, lettera d). L'iscrizione nei  relativi  quadri
          di avanzamento avviene in ordine di anzianita' di ruolo. 
              6-8. (Omissis).». 
              Si riporta il testo della Tabella 1 del citato  decreto
          legislativo n. 69 del 2001, come modificata dalla  presente
          legge: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
              Si riporta il testo vigente del comma  24  dell'art.  8
          del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti
          in    materia    di    semplificazioni    tributarie,    di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento), convertito, con modificazioni,  dalla  legge
          26 aprile 2012, n. 44: 
              « Art. 8. Misure di contrasto all'evasione 
              1-23. (Omissis). 
              24. Fermi i limiti assunzionali a legislazione vigente,
          in  relazione  all'esigenza  urgente  e   inderogabile   di
          assicurare  la  funzionalita'   operativa   delle   proprie
          strutture, volta a garantire una efficace attuazione  delle
          misure di contrasto all'evasione di cui  alle  disposizioni
          del presente articolo, l'Agenzia  delle  dogane,  l'Agenzia
          delle entrate e l'Agenzia del territorio  sono  autorizzate
          ad espletare procedure concorsuali da completare  entro  il
          31  dicembre  2013  per  la   copertura   delle   posizioni
          dirigenziali vacanti, secondo le modalita' di cui  all'art.
          1, comma 530, della legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  e
          all'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,   n.   248.   Nelle   more
          dell'espletamento  di  dette  procedure   l'Agenzia   delle
          dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del territorio,
          salvi gli  incarichi  gia'  affidati,  potranno  attribuire
          incarichi dirigenziali a propri funzionari con  la  stipula
          di contratti di lavoro a tempo determinato, la  cui  durata
          e'  fissata  in  relazione  al  tempo  necessario  per   la
          copertura del posto vacante tramite concorso. Gli incarichi
          sono attribuiti con apposita procedura selettiva applicando
          l'art. 19, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165. Ai funzionari  cui  e'  conferito  l'incarico
          compete lo stesso trattamento economico  dei  dirigenti.  A
          seguito  dell'assunzione  dei  vincitori  delle   procedure
          concorsuali di  cui  al  presente  comma,  l'Agenzia  delle
          dogane, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia del  territorio
          non potranno  attribuire  nuovi  incarichi  dirigenziali  a
          propri funzionari con la stipula di contratti di  lavoro  a
          tempo determinato, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.
          19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.
          Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si
          provvede  con   le   risorse   disponibili   sul   bilancio
          dell'Agenzia delle entrate,  dell'Agenzia  delle  dogane  e
          dell'Agenzia  del  territorio.  Alla  compensazione   degli
          effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento  netto,
          pari a 10,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, per
          l'Agenzia delle dogane e per l'Agenzia  del  territorio  si
          provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di  cui
          all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre  2008,  n.
          154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre
          2008, n. 189. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              24-bis - 25-bis. (Omissis).».