IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare: l'art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l'acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione"; l'art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle forme indicate all'Allegato A del medesimo regolamento; l'art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta' delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni; Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore; Considerata l'opportunita' di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l'adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento; Decreta: Art. 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all'allegato I del presente decreto.