(Allegato-Istruzioni generali)
 
ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEI MODULI 
 
    Le  presenti   istruzioni   guidano   alla   compilazione   delle
informazioni relative alle specifiche tecniche per  la  creazione  di
programmi informatici finalizzati alla presentazione delle domande di
iscrizione/deposito e delle denunce da presentare rispettivamente  al
Registro  delle  Imprese  (d'ora  innanzi  denominato  R.I.)  ed   al
Repertorio Economico Amministrativo (d'ora innanzi denominato R.E.A.)
per via telematica o su supporto informatico. 
    Si precisa inoltre che: 
      a) per qualsiasi domanda di iscrizione e  deposito  al  R.I.  e
denuncia al R.E.A., effettuata  per  via  telematica  o  su  supporto
informatico,  devono  essere   utilizzati   esclusivamente   appositi
software realizzati sulla base delle specifiche tecniche previste; 
      b) i moduli informatici realizzati sulla  base  delle  predette
specifiche  tecniche  potranno  essere  utilizzati,  ai  fini   degli
adempimenti pubblicitari  previsti  dalla  legge,  dal  giorno  della
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle specifiche stesse; 
      c)  le  specifiche  tecniche  dei   moduli   informatici   sono
disponibili in formato elettronico e  possono  essere  prelevate  dal
sito   internet    del    Ministero    dello    Sviluppo    Economico
www.sviluppoeconomico.gov.it,  a  cui  dovranno  risultare   conformi
eventuali versioni del programma riprodotte da soggetti privati. 
    Si precisa che con l'entrata in vigore dei decreti attuativi  del
D.L. n. 7/2007 convertito con L. 40/2007, l'obbligo della modulistica
informatica sara' esteso a tutte le domande e denunce  da  presentare
rispettivamente al R.I. ed al R.E.A. 
1. FORMALITA' 
    a) I dati vanno riportati senza alcuna  abbreviazione  (es.  GIAN
PAOLO o GIAMPAOLO e non G. PAOLO). I cognomi ed i nomi vanno indicati
senza titoli onorifici o di altra natura; le donne coniugate indicano
soltanto il cognome da nubile. 
    b) Per gli indirizzi, nelle indicazioni relative  al  nome  delle
strade e' necessario indicare il nome per esteso (SANTA  MARIA  CAPUA
VETERE e non S. MARIA C.V.), o come riportato  nei  viari  di  comune
utilizzo.   Il   Codice   di   avviamento   postale   va    riportato
obbligatoriamente per le localita'  in  Italia,  senza  utilizzare  i
valori generici ormai in disuso. L'indicazione del numero  civico  e'
obbligatoria; in caso di assenza di attribuzione inserire  il  valore
SNC (Senza Numero Civico). 
    c) In caso di discordanza formale tra i dati contenuti  nell'atto
e i dati contenuti nel modulo, come precisato dalla circolare MICA n.
3407/C del  9.1.1997,  prevale  il  dato  contenuto  nell'atto  e  si
procedera' al caricamento informatico di questo. Nel caso in  cui  il
dato non sia stato indicato nel  modulo,  si  dovra'  presentare  una
nuova domanda indicando gli  estremi  dell'atto  gia'  depositato  in
quanto trattasi di omessa domanda/denuncia. 
    d) Tutti i campi previsti nella  modulistica,  anche  quando  non
definiti come obbligatori nelle specifiche  tecniche,  devono  essere
valorizzati quando sussiste la relativa informazione. 
    Sono ammesse  eccezioni  solo  quando  analoga  o  corrispondente
informazione e' desumibile da altro dato gia' indicato: ad esempio e'
opzionale la compilazione del dato del  telefono,  fax  ed  email  in
presenza di indirizzo email certificata (PEC).  Analogamente  per  le
voci delle tabelle di  codifica,  devono  essere  riportati  tutti  i
codici quando presenti nella lista di codifica della tabella. 
    Sono ammesse eccezioni solo quando  l'informazione  o  l'utilizzo
che se ne fa e' ricompreso in altro codice gia' presente: ad  esempio
il codice AMM (amministratore) della tabella ORG puo'  essere  omesso
quando la persona  e'  gia'  presente  nell'impresa  con  codice  PCA
(presidente del consiglio di amministrazione). 
    e) La domanda per l'iscrizione e/o deposito al R.I.  (moduli  S1,
S2, S3, S, TA, B), indipendentemente da chi sia sottoscritta (notaio,
soci, amministratori, ecc.), e', in ogni caso,  soggetta  all'imposta
di bollo prevista  dalla  normativa  vigente  in  materia,  salve  le
esenzioni previste dalla legge. E' esente  da  imposta  di  bollo  la
denuncia di dati REA (moduli S5, UL e R). Il modulo UL e' soggetto ad
imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine  di  iscrivere,
variare o cessare una sede secondaria dell'impresa. Il modulo  S5  e'
soggetto ad imposta di bollo nel solo caso sia presentato al fine  di
iscrivere o cancellare la societa' dalla sezione speciale in qualita'
di  imprenditore  agricolo  o  dall'apposita  sezione  delle  imprese
sociali. I moduli I1 ed I2 sono  assoggettati  all'imposta  di  bollo
fatte salve le esenzioni previste  dalla  legge.  Se  la  domanda  e'
composta di piu' moduli - ove previsto -  l'imposta  di  bollo  viene
assolta una sola volta. Nel caso  in  cui  l'atto  da  iscrivere  sia
esente da imposta di bollo, anche il modulo con il quale si  richiede
l'iscrizione e' esente. 
    f) Le domande e le denunce sono soggette al pagamento dei diritti
di segreteria dovuti alla Camera di Commercio nella misura  stabilita
con apposito decreto del M.S.E. 
    g) Al fine di facilitare i contatti tra utenza e ufficio camerale
si  raccomanda  di  indicare  nei  parametri  di  configurazione  del
programma il n. di telefono  dello  studio,  associazione,  ecc.  che
invia telematicamente la domanda/denuncia o presenta  i  moduli  allo
sportello, nonche' l'eventuale indirizzo e- mail e posta  elettronica
certificata. 
    h) Nel caso in cui la pratica sia composta, oltre che dal  modulo
base, anche da moduli allegati, sia per il modulo base, che  per  gli
allegati, valgono le relative istruzioni. 
    i) I riferimenti normativi richiamati nelle presenti  istruzioni,
ed in ogni modulo, sono quelli in vigore alla data  di  pubblicazione
delle istruzioni medesime. 
2. MODALITA' PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MODULI 
    La parte del modulo informatico in cui deve  essere  indicato  il
soggetto obbligato  (notaio,  amministratore,  socio,  rappresentante
legale, ecc.) alla domanda/denuncia, ovvero  il  soggetto  incaricato
della  presentazione  della  stessa  ai  sensi  dell'art.  31,  comma
2-quater, legge n. 340/2000,  ed  alla  quale  va  apposta  la  firma
digitale di tale soggetto e' la "distinta". 
    Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale la
distinta deve essere sottoscritta da tutti i soci o dal liquidatore. 
    Nella  trasmissione  telematica  la  distinta   va   sottoscritta
digitalmente  dall'intermediario,  qualora  questi  sia  un  soggetto
diverso dall'obbligato, al fine dell'accettazione della dichiarazione
di domiciliazione. 
    Non deve obbligatoriamente sottoscrivere la distinta il  soggetto
che  utilizza  il  canale  comunicativo  telematico  per  l'esclusiva
trasmissione della pratica ed addebito degli importi. 
    L'eventuale intermediario per  la  trasmissione  telematica  deve
fornire un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al  quale
l'Ufficio potra' inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica. 
    I  soggetti  non  tenuti  all'iscrizione  dell'indirizzo  PEC  al
Registro delle Imprese, e che non si avvalessero di un  intermediario
per la presentazione  della  pratica,  possono  comunque  fornire  un
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al  quale  l'Ufficio
potra' inoltrare le comunicazioni riguardanti la pratica. 
    I suddetti indirizzi di PEC vanno apposti sul  modulo  utilizzato
per la Comunicazione Unica, o sulla distinta se il modulo  non  fosse
presente. 
3. UFFICIO COMPETENTE ALLA RICEZIONE DEI MODULI 
    E'  l'ufficio  della  sede  legale  o  principale  del   soggetto
obbligato all'iscrizione, con alcune eccezioni: 
      a) la domanda di iscrizione al R.I. di sede secondaria e  delle
relative  modifiche  e'  sempre  unica  e  dovra'  essere  presentata
all'ufficio del luogo competente territorialmente; 
      b) le attivita' non agricole  svolte  in  province  diverse  da
quella della sede legale o principale devono essere  denunciate  solo
all'ufficio del R.I. della  provincia  di  esercizio  poiche'  questo
comporta l'apertura di una unita' locale; 
      c) le attivita' agricole svolte in province diverse  da  quella
della sede legale o principale, qualora non comportino l'apertura  di
una unita' locale agricola, sono  denunciate  solo  presso  l'ufficio
R.I. ove e' ubicata la sede legale o principale; 
      d) la societa' che apre una unita' locale agricola (c.d. unita'
aziendale) in una provincia diversa da quella della  sede  legale  e'
tenuta a presentare il modulo S5 presso l'ufficio  del  R.I.  ove  e'
ubicata  la  sede  legale,  al  fine  dell'iscrizione  nella  sezione
speciale quale imprenditore agricolo ed il modulo UL presso l'ufficio
del R.I. ove e' operante l'unita' aziendale; 
      e) la societa' che apre una unita' locale agricola (c.d. unita'
aziendale)  nella  stessa  provincia  della  sede  legale  ma  ad  un
indirizzo diverso da quello della stessa e' tenuta a  presentare  sia
il modulo S5 al fine dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  degli
imprenditori agricoli che il modulo  UL  per  l'apertura  dell'unita'
aziendale; 
      f) la domanda di iscrizione nel R.I. dell'atto di trasferimento
della proprieta' o del godimento dell'azienda deve essere  presentata
dal  notaio  all'Ufficio  del  R.I.  presso  il  quale  e'   iscritto
l'imprenditore cedente. Nel caso in cui solo il  cessionario  sia  un
imprenditore soggetto a registrazione, l'atto deve essere  presentato
all'ufficio del R.I.  presso  il  quale  e'  iscritto  l'imprenditore
cessionario. Nel caso in cui ne' il cedente ne' il cessionario  siano
iscritti nel R.I. l'atto va  depositato  presso  l'ufficio  del  R.I.
della residenza o sede del cedente; 
      g) i soggetti collettivi  iscritti  esclusivamente  al  R.E.A.,
presentano la domanda di iscrizione con il modulo R presso  l'ufficio
del R.I. della sede principale anche se svolgono attivita'  economica
solo in una provincia  diversa,  dove  comunque  denunciano  l'unita'
locale utilizzando il modulo UL; 
      h) i soggetti esteri, analogamente  a  quelli  italiani,  hanno
un'unica sede  principale  di  riferimento  (normalmente  quella  ove
presente una  sede  secondaria)  ed  eventuali  altre  localizzazioni
devono far riferimento alla principale. Si vedano, al riguardo, anche
le indicazioni riportate nelle istruzioni relative al modulo B  e  al
modulo UL. 
4. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI MODULI 
    Le domande di iscrizione o di  deposito  al  R.I.  devono  essere
presentate nei termini previsti dal codice civile, da leggi  speciali
o dal DPR n. 581/1995. 
    Le denunce al R.E.A. devono essere presentate entro 30 giorni dal
verificarsi dell'evento di cui e'  obbligatoria  la  denuncia  e  nel
rispetto del D.L. n. 7/2007 convertito con L. 40/2007. 
5. ATTI E DOCUMENTI ALLEGATI 
    Alle domande/denunce al R.I. o R.E.A. devono essere allegati  gli
atti soggetti per legge a iscrizione o al  deposito.  Tali  documenti
nella  pratica  telematica  vanno  allegati  nel  formato   pdf/A   e
sottoscritti  digitalmente,  ove  non  diversamente  specificato  (ad
esempio formato xbrl per il bilancio, formato xml  per  attivita'  di
agenti  di  commercio,  mediatori,  spedizionieri).   L'utente   puo'
richiedere,   successivamente   all'iscrizione   dell'atto,    "copie
integrali o parziali degli  atti"  inseriti  nell'archivio  ai  sensi
dell'art. 24 del DPR n. 581/1995. 
    Devono essere altresi' allegati,  con  l'osservanza  delle  forme
previste dalla legge, gli  atti  di  natura  privata  che  comprovano
l'attivita' svolta (ad es. copia della lettera d'incarico  di  agente
di  commercio).  Non  e'  necessario  allegare  atti  provenienti  da
pubbliche  amministrazioni  (licenze,  autorizzazioni,  ecc.)  i  cui
estremi vanno obbligatoriamente dichiarati sui moduli. 
    Per i soggetti collettivi e le imprese estere  che  si  iscrivono
esclusivamente al R.E.A., nel caso in  cui  le  vicende  costitutive,
modificative ed estintive siano documentate  da  atto  scritto  (atto
pubblico, scrittura privata)  va  allegata  una  fotocopia  dell'atto
stesso a fini istruttori. 
Documenti allegati soggetti a privacy di cui al d.lgs. n. 196/2003 
    Nel caso in cui sia previsto dalla  normativa  vigente  che  alla
pratica vengano allegati documenti soggetti alla tutela della privacy
di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003,  n.  196  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni   (ad   es.:   copie   di   documenti
d'identita', dichiarazioni del datore di lavoro, copie  del  libretto
di lavoro, buste paga, libri matricola, ecc.), tali documenti  devono
essere allegati, in un file  separato  identificato  dallo  specifico
"codice  tipo  documento"  indicato  nelle  specifiche  tecniche  del
software di compilazione della  domanda,  utilizzando  esclusivamente
uno dei due codici E20 e/o 98, al fine di garantire  la  riservatezza
dei dati personali in esso contenuti. 
6. MODULO INTERCALARE AA 
    Eventuali indicazioni circa l'utilizzo del modulo per  comunicare
dati  all'Albo  provinciale  delle  Imprese  Artigiane  o  agli  Enti
previdenziali  ed  assicurativi,  saranno  fornite  dalle  Camere  di
Commercio o dai loro Enti  rappresentativi,  previo  accordo  con  le
Regioni o con gli Enti da queste  dipendenti,  ovvero  con  gli  Enti
previdenziali ed assicurativi, ai sensi della normativa vigente. 
    Il modulo va utilizzato per comunicare  le  domande/denunce  agli
Enti previdenziali ed  assicurativi,  eventualmente  integrandone  le
informazioni con i dati sui collaboratori artigiani  del  titolare  o
del socio previsti sui moduli I1, I2, Intercalare P. 
    Il modulo prevede un riquadro  di  generalita'  per  l'impresa  e
l'indicazione della sede dell'attivita' artigiana. 
    Per le ulteriori informazioni, in assenza di specifica normativa,
vale quanto detto al primo capoverso. 
7. MODULO XX - NOTE 
    Tutti i dati e le notizie da comunicare all'ufficio R.I. che  non
trovano giusta collocazione  all'interno  dei  vari  moduli,  possono
essere comunicati utilizzando l'apposito modulo XX - NOTE,  che  puo'
essere allegato a qualsiasi altro modulo. 
    L'Ufficio valutera' se sussistano  i  presupposti  di  legge  per
inserire i  dati  comunicati  con  il  presente  modulo  tra  i  dati
certificabili dell'impresa. 
8. MODULO RP - RIEPILOGO 
    Mediante tale modulo possono essere allegati  tutti  i  documenti
necessari   al    fine    della    presentazione    della    relativa
domanda/denuncia. 
    In tale modulo vanno indicati i nomi  degli  eventuali  documenti
informatici da allegare alla  pratica,  specificando  per  ognuno  di
essi: 
      - il nome del file allegato 
      - il codice (tipo) documento 
      - la data di riferimento del documento 
      - l'indicazione di prospetto (codice "P") nel caso  in  cui  il
documento informatico contenga diversi codici documento 
      - il codice atto 
      - il numero di  pagine  (iniziale  e  finale  per  ogni  codice
documento) 
    Il modulo RP - RIEPILOGO deve obbligatoriamente  essere  presente
nella pratica relativa. 
9. REGOLARIZZAZIONE DELLE DOMANDE 
    Le domande o le denunce incomplete, mancanti delle firme digitali
previste, e quelle prive, del tutto o in parte, della  documentazione
eventualmente prescritta, e  qualora  quest'ultima  sia  illeggibile,
sono considerate irregolari. 
    L'ufficio del  R.I.,  prima  dell'iscrizione,  puo'  invitare  il
richiedente  a  completare  o  rettificare  la  domanda,  ovvero   ad
integrare la documentazione assegnando un congruo termine,  trascorso
il quale, con provvedimento motivato, rifiuta l'iscrizione (art.  11,
comma 11 del DPR n. 581/1995). 
    L'ufficio del R.I. puo' richiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee e incomplete  e  puo'
esperire accertamenti tecnici  e  ispezioni  ed  ordinare  esibizioni
documentali (art. 6, comma 7, del DPR n. 581/1995). 
    E' ammessa la correzione delle domande viziate da errori  formali
mediante le apposite modalita' previste dal sistema telematico. 
10. CODICE FISCALE DEI SOGGETTI ESTERI NON RESIDENTI 
    Per le persone fisiche, anche  non  residenti,  che  a  qualsiasi
titolo vanno iscritte nel R.I. o nel REA, e' sempre obbligatoriamente
richiesto il C.F. italiano. 
    Per i soggetti diversi dalle persone fisiche  vanno  indicati  il
codice fiscale (se esistente), la denominazione, la ragione  sociale,
lo stato di costituzione (sede), il domicilio fiscale in Italia o  il
domicilio della sede legale all'estero. Per le societa', associazioni
o altre organizzazioni  senza  personalita'  giuridica,  deve  essere
inoltre  indicata  almeno  una  delle  persone  che   ne   hanno   la
rappresentanza. 
11. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' 
    Nei  riquadri  relativi  alla  descrizione  delle  attivita'  non
agricole, devono essere indicate solo  le  attivita'  economiche  con
rilievo  verso  terzi:  non  vanno  quindi  indicate   le   attivita'
accessorie e intermedie, ad uso interno, che servono all'impresa solo
per poter realizzare i beni ed i servizi effettivamente destinati  al
mercato. 
    Ad esempio, non devono essere dichiarati: 
      • lo stoccaggio delle materie prime  destinate  successivamente
alla propria lavorazione o dei propri prodotti finiti  in  attesa  di
essere venduti perche' e' un'attivita' ad uso interno; viceversa,  il
servizio di stoccaggio delle merci di terzi (definito  deposito  c/t)
deve essere dichiarato perche' e' un'attivita'  che  produce  reddito
per l'impresa; 
      • le attivita'  amministrative  finalizzate  esclusivamente  al
funzionamento  della  propria  impresa   (tenuta   libri   contabili,
amministrazione del personale, ecc.); 
      • le attivita' di studio analisi  e  progettazione  finalizzate
esclusivamente alla realizzazione dei propri prodotti. 
    La  descrizione  dell'attivita',  per   essere   completa,   deve
comprendere  il   tipo   di   attivita'   (ad   esempio   produzione,
manutenzione,  riparazione,  installazione,  noleggio,  commercio  al
minuto, commercio all'ingrosso, ecc.) e le categorie dei  prodotti  e
dei  servizi  trattati  (alimentari,  mobili,  ecc.).  In   caso   di
somministrazione  di  alimenti  e/o  bevande  si  deve  indicare   la
tipologia di esercizio: bar, ristorante, enoteca, ecc. 
    Non sono ammesse espressioni generiche (ad esempio se un soggetto
denuncia  l'inizio  attivita'   di   "commercio   al   dettaglio   di
abbigliamento" non  dovra'  denunciare  "commercio  al  dettaglio  di
generi   non   alimentari",   ma   "commercio   al    dettaglio    di
abbigliamento"). 
    Vanno  indicate  le  attivita'  effettivamente  esercitate   (es.
produzione  di  ......,  commercio   al   dettaglio   di   .........,
installazione di .........). 
    Se l'attivita' da denunciare e' soggetta a preventiva  iscrizione
in Ruoli, Albi, e simili si compila anche il corrispondente  riquadro
del modulo. 
    Se  l'attivita'  da   denunciare   e'   soggetta   a   preventiva
autorizzazione, licenza ovvero  denuncia  o  comunicazione  ad  altra
autorita' occorre compilare i corrispondenti riquadri del modulo. 
    In caso si eserciti il commercio al dettaglio in  sede  fissa  va
sempre compilato il corrispondente riquadro del modulo. 
    Qualora si esercitino piu' attivita' va  indicata  come  primaria
unicamente la principale attivita' tenendo  conto  del  criterio  del
volume d'affari generato dalle attivita' svolte presso la sede legale
e/o presso le localizzazioni (unita' locali/sedi secondarie). 
    Le eventuali altre attivita',  tenendo  conto  del  criterio  del
volume di affari, dovranno essere dichiarate nella descrizione  delle
attivita' secondarie. 
    Qualora l'inizio/variazione/cessazione  di  attivita'  esercitata
nella  localizzazione  (unita'   locale/sede   secondaria)   comporti
l'inizio/variazione/cessazione       dell'attivita'        prevalente
dell'impresa, presso il  R.I.  competente  per  la  sede  legale,  va
presentato il modulo S5 (per le societa'/soggetti  collettivi)  e  I2
(per le imprese individuali), con l'aggiornamento  della  descrizione
dell'attivita' prevalente dell'impresa. 
    Ogni impresa che eserciti un'attivita' sul  territorio  nazionale
deve sempre dichiarare la propria attivita' prevalente d'impresa; per
le imprese artigiane questa attivita' prevalente deve  essere  quella
artigiana esercitata dall'impresa. 
    Per  ogni  descrizione  di  attivita'  va  indicata  la  data  di
riferimento (nello  specifico  campo,  o  di  seguito  alla  relativa
descrizione),  ovvero  di  effettivo  inizio/modifica/cessazione;  si
precisa che in ogni caso non puo' essere indicata una data successiva
a quella di presentazione della domanda. 
    Eventuali variazioni dell'attivita' prevalente  dell'impresa  nel
suo  complesso  ovvero   delle   sue   localizzazioni   singolarmente
considerate, non connesse  alla  denuncia  di  inizio,  variazione  o
cessazione di attivita' esercitate  presso  la  sede  dell'impresa  o
presso le sue localizzazioni,  ma  a  mutamenti  nella  distribuzione
percentuale del volume di affari tra le varie  attivita'  esercitate,
vanno denunciate, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio,
mediante il modulo S5 o UL, nel caso dei soggetti tenuti al  deposito
dello stesso nel R.I., ed entro  trenta  giorni  dalla  presentazione
della denuncia dei redditi, mediante i moduli I2, S5 o UL  a  seconda
della tipologia di soggetto, nel caso  dei  soggetti  non  tenuti  al
deposito del bilancio. La data della  variazione  da  indicare  ne  i
moduli e', nel caso  in  questione,  quella  di  presentazione  della
denuncia. 
Precisazioni per le attivita' agricole 
    Nei riquadri relativi alla descrizione delle attivita'  agricole,
vanno indicate solamente le attivita' agricole  svolte,  specificando
per ognuna di esse la data di inizio, nonche' il tipo e specie  delle
attivita' agricole (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento
di animali) e  delle  eventuali  attivita'  connesse:  manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione  e  valorizzazione
dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del  proprio
fondo o del  proprio  bosco  o  dal  proprio  allevamento,  quali  ad
esempio: produzione di vino  da  uve  prevalentemente  di  produzione
propria; macerazione di piante che producono fibre tessili vegetali. 
    Va  precisato  il  tipo  di  attivita'  agricola   elencando   le
specializzazioni trattate: es. coltivazioni foraggiere,  coltivazione
della vite, dell'olivo, di agrumi, allevamento di  bovini  da  latte,
ecc. 
    Qualora si esercitino piu' attivita' agricole  va  indicata  come
primaria la principale  attivita'  tenendo  conto  del  criterio  del
volume  d'affari  generato  dalle  sole  attivita'  agricole   svolte
dall'impresa. Tale attivita' deve essere la prima riportata nel testo
descrittivo. 
    Nel caso in cui sia denunciata l'inizio/variazione/cessazione  di
un'attivita' agricola, va presentato presso il R.I.  della  provincia
in cui e' situata la sede  dell'impresa,  il  modulo  S5/I2  ai  fini
dell'iscrizione/cessazione nell'apposita sezione speciale,  nel  caso
non  fosse  gia'  avvenuta,  e/o  per  aggiornare  eventualmente   la
descrizione dell'attivita' agricola dell'impresa. 
12. TESTI DESCRITTIVI 
    Nei  riquadri  che  prevedono  l'inserimento  di   testi   liberi
descrittivi dell'informazione, si devono  rispettare  le  limitazioni
sul numero di righe utilizzabili riportate nelle specifiche tecniche. 
    Tali limitazioni valgono non solo per  i  dati  inseriti  per  la
prima volta, ad esempio in prima iscrizione  dell'impresa,  ma  anche
per i testi riportati in modifica di descrizioni  preesistenti  nelle
informazioni dell'impresa. 
    Infatti, in particolare per la modifica dei poteri delle  persone
in carica, per il testo descrittivo  proposto  e'  data  facolta'  di
indicarlo come in aggiunta di quello  gia'  esistente  sulla  persona
(piuttosto che  in  sostituzione).  Non  e'  possibile  inserire  una
quantita' di righe tali  che  la  somma  delle  nuove  dichiarate  in
aggiunta  e  le  preesistenti,  superino  il  limite  indicato  nelle
specifiche tecniche. 
    I testi descrittivi inseriti vengo riportati di norma su visure e
certificati: su questi documenti  e'  opportuno  considerare  di  non
eccedere i  limiti  convenzionali  che  insieme  all'efficacia  della
pubblicita' consentano anche un'adeguata lettura  relativamente  alle
dimensioni  fisiche  della  singola  informazione  e  del   documento
globale. 
    Spesso si verifica una ridondanza e duplicazione di  informazione
tra le  diverse  persone  relativamente  ai  poteri  attribuiti,  che
portano ad avere una eccessiva voluminosita'  del  documento  globale
prodotto, con relativo dispendio di carta. 
    Si  ricorda  che  l'interesse  peculiare  dell'informazione  puo'
essere  soddisfatto  al  meglio  attingendo  il   dato   direttamente
dall'atto disponibile in archiviazione ottica del Registro Imprese. 
    Inoltre, ad esempio,  piuttosto  che  riportare  un  lungo  testo
descrittivo dei poteri tutti identici tra loro, su una  molteplicita'
di persone, puo' essere opportuno associare il testo una tantum  alla
carica nel riquadro dei poteri degli organi in  carica,  e  riportare
una brevissima  riga  di  richiamo  nel  riquadro  dei  poteri  della
persona.