(Allegato-MODULO S2)
 
MODULO S2 
 
Modifica di societa', Consorzio, G.E.I.E., Ente Pubblico Economico 
 
AVVERTENZE GENERALI 
Soggetti utilizzatori del modulo 
    • Societa' semplice 
    • Societa' in nome collettivo 
    • Societa' in accomandita semplice 
    • Societa' a responsabilita' limitata 
    • Societa' per azioni 
    • Societa' in accomandita per azioni 
    • Societa' cooperativa 
    • Consorzio con attivita' esterna 
    • Societa' consortile 
    • Societa' tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001 
    • Ente pubblico economico 
    • G.E.I.E. Gruppo europeo di interesse economico 
    • Societa' estera esclusivamente  nei  casi  in  cui  abbia  sede
amministrativa o secondaria o attivita' principale in Italia, per  la
sola iscrizione dei dati relativi alla  sede  legale  estera.  Se  la
societa' estera opera in Italia solo con semplici  unita'  locali  le
modifiche dell'impresa si denunciano con il modulo R. 
    • Associazione ed altro ente od organismo che esercitano  in  via
esclusiva o principale attivita' economica in forma d'impresa 
    • Azienda speciale e consorzio previsti dal T.U. 267/2000 
    • Societa' Europea 
    • Societa' Cooperativa Europea 
    • Impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/06 
    • Societa' tra professionisti ai sensi del dm. 34/2013 
    • Societa' di mutuo soccorso del dm. 6/3/2013 
    • Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica 
    Qualora  non  sia  necessario  precisare  il  tipo  di   soggetto
giuridico, nelle istruzioni  si  utilizzera'  il  termine  impresa  o
societa' per indicare una qualsiasi delle tipologie sopraindicate. 
Finalita' del modulo 
    Il modulo va  utilizzato,  per  i  soggetti  di  cui  sopra,  per
l'iscrizione nel R.I. delle modifiche dei dati preesistenti, come  ad
esempio: 
      • modifica dei patti sociali delle societa' di persone 
      • modificazioni dell'atto costitutivo  e  dello  statuto  delle
societa' di capitali 
      •  trasferimento  di  sede  legale  nell'ambito  della   stessa
provincia 
      • atto di trasferimento della sede legale da  altra  provincia.
In  tal  caso  non  occorre  presentare  l'istanza  di  cancellazione
all'ufficio del R.I. di provenienza. 
      • progetto, delibera e atto di fusione o di scissione 
      •  comunicazione  di  sottoscrizione/versamento  del   capitale
sociale 
      • verbale di assemblea straordinaria  di  trasformazione  della
societa' 
      • verbale di nomina dell'organo amministrativo 
      • comunicazione di dimissione di amministratori  per  qualsiasi
causa 
      • comunicazione di nomina o cessazione dei sindaci 
      • nomina di institori, procuratori e direttori di  societa'  di
capitali 
      • delibera di emissione di obbligazioni da parte di s.p.a. 
      • verbale di assemblea degli obbligazionisti recante la  nomina
del rappresentante comune 
      • offerta di azioni in opzione, ecc. 
      • emissione di titoli di debito delle s.r.l. 
      • modificazioni dei dati essenziali di societa' estera con sede
amministrativa o sede secondaria o attivita' principale in Italia; se
la societa' ha solo unita' locali, si utilizza invece il modulo R 
      • modifica dei dati essenziali di aziende speciali  e  consorzi
di cui al d.lgs. 267/2000 
      • modifica di dati essenziali di enti pubblici economici 
      • costituzione/modifica/cessazione di patrimoni destinati 
      • stipula/modifica/estinzione del contratto per  uno  specifico
affare 
      •  stipula/modifica/estinzione  di  un  contratto  di  rete  di
imprese 
    Ai sensi della disciplina di settore (art.  5,  c.  2,  del  DLGS
155/2006) le imprese sociali ottengono  l'iscrizione  nella  apposita
sezione del registro delle imprese a seguito del deposito del proprio
atto costitutivo (nel caso degli enti di cui all'art. 1,  c.  3,  del
medesimo decreto, mediante deposito del regolamento ivi previsto). 
    Se ne deduce che  e'  possibile  l'iscrizione  nella  sezione  in
questione  anche  di  soggetti  ancora  inattivi,   che   cioe'   non
denunciano, contestualmente, l'avvio della propria attivita' al REA. 
Ufficio del Registro Imprese competente alla ricezione del modulo 
    E'  quello  della  provincia  ove  e'  ubicata  la  sede   legale
dell'impresa. Nel caso di  trasferimento  sede  in  altra  provincia,
l'ufficio R.I. competente e' quello della provincia di  destinazione.
Le societa' estere presentano il presente modulo presso l'ufficio  di
riferimento, come definito nelle istruzioni relative al modulo B. 
Persone obbligate alla presentazione del modulo 
    L'obbligo ricade, a seconda dei casi previsti dal codice civile o
dalle  leggi  speciali,  sul  notaio,  sugli  amministratori,   soci,
commissari  giudiziali  ed  altri  organi   preposti   dall'Autorita'
giudiziaria o governativa, etc. 
    Nel caso di societa' semplice costituita con contratto verbale il
modulo va sottoscritto da tutti i soci. 
Avvertenze per i singoli riquadri 
A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA 
    Vanno indicati il numero R.E.A., quando presente, e l'ufficio del
R.I. presso il quale l'impresa e' iscritta. 
B/ESTREMI DELL'ATTO 
    Vanno indicati: 
      • il codice della forma dell'atto e  quello  relativo  all'atto
(come da tabella corrispondente) 
      • la data dell'atto 
      •  il  numero  di  repertorio  assegnato  all'atto  (il  notaio
rogante/autenticante, il relativo codice fiscale e la  sede  notarile
verranno desunti dal certificato di firma digitale) 
      • la  data  ed  il  numero  di  registrazione  e  l'indicazione
dell'ufficio   dell'Agenzia   delle   Entrate   (come   da    tabella
corrispondente) 
      • la presenza di  statuto  o  di  patti  sociali  integrali  in
allegato alla pratica 
1/DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 
    Va indicata la nuova denominazione o  la  nuova  ragione  sociale
della societa', cosi' come risulta dal  nuovo  statuto  o  dai  nuovi
patti sociali. 
    Per le societa' in liquidazione, la  denominazione  sociale  deve
contenere l'indicazione che trattasi di societa' in liquidazione. 
    Ove  presente,  la  sigla   della   denominazione   va   indicata
esclusivamente nell'apposito campo. Per sigla si intende una  stringa
di pochi caratteri che  in  modo  conciso  e  condensato  identifichi
comunemente l'impresa (come  ad  esempio  le  sigle  automobilistiche
delle province), e non un'estesa abbreviazione della denominazione. 
2/FORMA GIURIDICA 
    Va indicata, utilizzando i relativi  codici  (es.  SR-Societa'  a
responsabilita' limitata, SN-Societa' in  nome  collettivo,  ecc)  la
nuova  forma  giuridica  assunta   dall'impresa   a   seguito   della
trasformazione. 
    Le societa' tra professionisti  possono  richiedere  l'iscrizione
nella relativa sezione. In tal caso non va reinserito  il  codice  di
F.G. gia' esistente per l'impresa. 
3/CODICE FISCALE 
    Va indicato il nuovo codice fiscale assunto dall'impresa (in caso
di rettifica). 
4/PARTITA IVA 
    Va indicata la nuova partita IVA assunta dall'impresa. 
5/INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE 
    Va indicato il nuovo indirizzo  della  sede  legale  dell'impresa
completo di tutti gli elementi essenziali per la sua individuazione. 
    Nel campo "Presso od altre indicazioni" deve essere  specificato,
ad esempio, lo studio notarile,  commerciale,  ecc.,  presso  cui  e'
eventualmente  ubicata  la  sede,  o  eventuali  altri  elementi   di
individuazione  che  si  ritenga   opportuno   segnalare   (eventuale
dettaglio del numero civico, ad es. interno 5, scala A, palazzina  F,
ecc.). 
    Se presso il nuovo indirizzo non sono ubicati  anche  gli  uffici
direttivi,   amministrativi   e   gestionali    dell'impresa    (sede
amministrativa dell'impresa), al modulo S2 deve  essere  allegato  un
modulo UL per denunciare al R.E.A. la  nuova  ubicazione  della  sede
amministrativa, se ubicata nella stessa provincia. 
    Nel caso in  cui  la  sede  amministrativa  sia  ubicata  in  una
provincia diversa da quella  della  sede  legale,  il  modulo  UL  va
presentato solo in quella provincia. 
    Nel caso di trasferimento di sede legale nell'ambito della stessa
provincia si possono verificare due ipotesi: 
      1) presso il nuovo indirizzo della sede legale era gia' ubicata
una  localizzazione  (sede  secondaria/unita'  locale)  della  stessa
impresa: in tal caso va allegato un modulo  UL  di  cessazione  della
localizzazione,  (cancellazione  di  sede  secondaria/cessazione   di
unita' locale), imputando eventualmente i dati economici sulla  nuova
sede legale; 
      2) presso il precedente indirizzo della sede legale l'attivita'
economica viene proseguita tramite un'unita'  locale:  si  allega  un
modulo UL di iscrizione. 
    Va indicato l'eventuale sito internet dell'impresa e  l'indirizzo
di posta elettronica. 
    Per le societa' va  indicato  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dell'impresa, da utilizzarsi come indirizzo  pubblico  di
domiciliazione  elettronica  dell'impresa  stessa.  Per  le  societa'
l'indicazione della PEC e' obbligatoria (art. 16, c. 6, decreto-legge
n. 185/2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 2/2009). 
    Il  riquadro   puo'   essere   valorizzato   esclusivamente   con
l'indirizzo  PEC  al  fine  di  comunicarne   l'attribuzione   o   la
variazione. 
    Nel caso di iscrizione  dell'atto  di  trasferimento  della  sede
legale da un'altra provincia deve essere compilato anche il  riquadro
29. 
6/DURATA 
    Va indicata la nuova data prevista quale scadenza della societa'.
Se la durata e' specificata,  questa  va  indicata  nel  campo  "Data
termine" precisando la data (es.  31/12/2020);  se  e'  indeterminata
(ammissibile ora anche  per  le  societa'  di  capitali)  va  vistata
l'apposita casella. 
    Se la variazione riguarda la modalita' di proroga va  specificato
se la stessa e' indeterminata oppure va indicato il numero degli anni
per i quali e' consentita la proroga tacita. 
7/SCADENZA DEGLI ESERCIZI 
    Vanno riportati il giorno ed il mese di chiusura  degli  esercizi
sociali, cosi' come fissato dall'atto modificativo. 
    Se  l'atto  modificativo  prevede  la  proroga  dei  termini   di
approvazione del bilancio, va indicato il numero di giorni di proroga
previsti (l'eventuale anticipazione o posticipazione  della  data  di
chiusura dell'esercizio in corso, nel caso di fusioni o scissioni, va
segnalata utilizzando il modulo XX - NOTE). 
8/VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE (Societa' di capitali) 
    Il riquadro 8 e' diviso in tre sezioni: 
      1. La prima sezione va compilata per i seguenti casi: 
        a) delibera di variazione: 
          •  S.P.A.  -  Aumento  artt.  2438,  2442,  2443   c.c.   -
Diminuzione artt. 2445, 2446, 2447 c.c. 
          • S.R.L. - Aumento artt. 2481, 2481 bis, 2481  ter  c.c.  -
Diminuzione artt. 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2482-quater c.c. 
          • S.A.P.A. - Vale quanto precisato per le S.P.A. 
        b) riduzione per  perdite  e  successiva  ricostituzione  del
capitale sociale (artt. 2446 e 2447 c.c.); 
        c) sottoscrizione del capitale sociale nelle fasi  successive
a quella della costituzione e all'aumento  a  seguito  di  variazione
(artt. 2439, 2444 c.c.). In tal caso va allegato il modulo S al  fine
di aggiornare la configurazione della compagine sociale; 
        d) versamento del capitale sociale nelle  fasi  successive  a
quella della costituzione; 
        e) riduzione del capitale per esubero ai sensi dell'art. 2445
c.c.. Decorso il termine previsto da detto articolo,  va  comunicato,
compilando   tale   riquadro,   l'ammontare   reale   del    capitale
"sottoscritto e versato" a seguito dell'operazione di riduzione; 
        f) conferimenti e benefici: 
          • per le S.r.l.: indicare la valutazione  dei  conferimenti
in  prestazioni   di   servizi   (art.   2464   c.c.),   specificando
nell'apposito campo le tipologie degli stessi; 
          • altre societa': indicare i benefici riconosciuti ai soci,
ai promotori ed ai fondatori 
    Va inserita una breve menzione delle relative  informazioni,  nel
caso non siano gia' descritte nello statuto/atto costitutivo. 
    2. La seconda sezione va utilizzata per  indicare  la  variazione
nel numero e nel valore nominale di azioni, e il tipo di valuta. 
    3. La  terza  sezione  va  utilizzata  per  indicare  la  precisa
configurazione del capitale sociale a  seguito  delle  operazioni  su
descritte: va indicato il capitale sociale deliberato, sottoscritto e
versato dopo le operazioni di cui alle lettere a, b, c, d ed e. 
    In caso di trasformazione da societa' di persone in  societa'  di
capitali vanno compilati i punti c) e d), nonche'  la  terza  sezione
del riquadro. 
10/AMMONTARE DEI CONFERIMENTI 
    Tale riquadro va compilato solamente per le societa' di  persone.
In tale riquadro deve essere riportato il nuovo ammontare complessivo
delle quote conferite da tutti i soci. 
11/FUSIONE 
    Gli eventi riguardanti la fusione di cui agli artt. 2501  c.c.  e
seguenti vanno depositati presso  tutti  gli  uffici  R.I.  ove  sono
iscritte le societa' interessate alla fusione. 
    Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento  di  fusione,
sia per  incorporazione  che  per  costituzione  di  nuova  societa',
secondo l'ordine previsto dal codice civile: 
Progetto di Fusione 
- Fusione per incorporazione 
      Societa' incorporante: 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                          • 1-e' stato redatto il progetto di fusione 
 
                                    • Incorporazione della/e societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' incorporata/e. 
      Societa' incorporata: 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                        • 1 - e' stato redatto il progetto di fusione 
 
                                      • Incorporazione nella societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della societa' incorporante. 
- Fusione con costituzione di nuova societa': 
      Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                        • 1 - e' stato redatto il progetto di fusione 
 
                                  • Costituzione della nuova societa' 
    Nei  campi  sottostanti  inserire  i  dati  identificativi  della
societa' risultante dalla fusione. 
Delibera/Decisione di Fusione 
- Fusione per incorporazione 
      Societa' incorporante: 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                 • 2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante 
 
                                    • Incorporazione della/e societa' 
    Nei  campi  sottostanti  si  inseriscono  i  dati  identificativi
richiesti della/e societa' incorporata/e. 
      Societa' incorporata: 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                 • 2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante 
 
                                      • Incorporazione nella societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della societa' incorporante. 
- Fusione con costituzione di nuova societa': 
      Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                 • 2 - e' stata deliberata/decisa la fusione mediante 
 
                                  • Costituzione della nuova societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della societa' risultante dalla fusione. 
    Se   per   la   societa'   incorporante    vengono    deliberate,
contestualmente alla fusione, delle modifiche statutarie con: 
      - efficacia immediata, compilare i riquadri corrispondenti alle
modifiche ed il riquadro 20. Nei rispettivi campi  inserire  la  data
del verbale con cui viene deliberata/decisa la fusione; 
      - efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della
fusione) nel riquadro 20 occorre indicare il  numero  degli  articoli
statutari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica 
Atto di Fusione 
- Fusione per incorporazione 
      Societa' incorporante 
        Selezionare la seguente opzione: 
 
                 • 4 - e' incorporata la societa' in esecuzione della 
                                               delibera/decisione del 
    inserendo  nella   stessa   riga   la   data   della   precedente
delibera/decisione e quella dell'atto. 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' incorporata/e. 
    Efficacia differita dell'atto di fusione: 
      La fusione ha effetto, ai fini  civilistici,  quando  e'  stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  dall'art.  2504  c.c..
Tuttavia,  nella  fusione  mediante   incorporazione,   puo'   essere
stabilita una data successiva; in tal caso: 
        - se la data e' determinata, aggiungere nel  riquadro  20  la
precisazione in merito all'effetto posticipato 
        - se la data  non  e'  determinata  (e  quindi  l'effetto  e'
dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice  civile),  o  se  la
data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella
dell'atto e specificare nel riquadro 20 il  momento  in  cui  diviene
efficace la fusione. 
    Nel riquadro 20 non devono  essere  indicate  eventuali  date  di
effetti contabili o fiscali. 
      Contestuali modifiche statutarie: 
        - se la delibera  di  fusione  portava  modifiche  statutarie
aventi  efficacia  contestualmente  all'esecuzione   della   fusione,
compilare anche i relativi riquadri. 
        - se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun
riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo
statutario modificato. 
      Societa' incorporata 
        Il deposito  dell'atto  di  fusione  relativo  alla  societa'
incorporata,  comportando  l'estinzione  di   questa,   deve   essere
effettuato  allegando   al   modulo   S2   compilato   con   i   dati
dell'esecuzione, anche il modulo S3 per la cancellazione. 
- Fusione con costituzione di nuova societa': 
      Societa' estinta 
        Per la societa' estinta il deposito  deve  essere  effettuato
allegando al modulo S2 compilato con i dati dell'esecuzione, anche il
modulo S3 per la cancellazione. 
      Societa' costituenda 
        Per la societa' costituenda l'atto  di  fusione  deve  essere
depositato con il modulo S1. 
Revoca della Delibera/Decisione di Fusione 
      Selezionare la seguente opzione: 
 
            • e' stata revocata la delibera/decisione del (data della 
                                       delibera/decisione di fusione) 
12/SCISSIONE 
    Gli eventi riguardanti la scissione di cui agli artt. 2506 c.c. e
seguenti vanno depositati presso  tutti  gli  uffici  R.I.  ove  sono
iscritte le societa' interessate dalla scissione. 
    Nel riquadro sono indicate le fasi del procedimento di scissione,
mediante assegnazione, parziale o totale, del patrimonio in  societa'
gia' esistenti o di nuova costituzione, secondo l'ordine previsto dal
codice civile: 
Progetto di Scissione 
- Societa' scissa per trasferimento del patrimonio 
      Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                      • 1 - e' stato redatto il progetto di scissione 
 
                   • Di trasferimento del patrimonio nella/e societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' beneficiaria/e. 
      - Societa' beneficiaria 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                      • 1 - e' stato redatto il progetto di scissione 
 
                   • Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della societa' scissa/e. 
- Scissione con costituzione di nuova societa': 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                      • 1 - e' stato redatto il progetto di scissione 
 
                       • Mediante costituzione della/e nuova societa' 
    Nei  campi  sottostanti  inserire  i  dati  identificativi  della
societa' risultante dalla scissione. 
Delibera/Decisione di Scissione 
      - Societa' scissa per trasferimento del patrimonio 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                        • 2 - e' stata deliberata/decisa la scissione 
 
                  • Di trasferimento del patrimonio nella /e societa' 
    Nei  campi  sottostanti  si  inseriscono  i  dati  identificativi
richiesti della/e societa' beneficiaria/e. 
      - Societa' beneficiaria 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
               • 2 - e' stata deliberata/decisa la scissione mediante 
 
                   • Di trasferimento del patrimonio dalla/e societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' scissa/e. 
      - Scissione con costituzione di nuova societa': 
        Selezionare le seguenti opzioni: 
 
                        • 2 - e' stata deliberata/decisa la scissione 
 
                       • Mediante costituzione della/e nuova societa' 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' costituenda/e (quelli gia' noti). 
    Se per la societa'  scissa  vengono  deliberate,  contestualmente
alla scissione, delle modifiche statutarie con: 
      - efficacia immediata,  compilare  i  riquadri  corrispondenti.
Riportare  nel  riquadro  20  il  numero   dell'articolo   statutario
modificato. 
      - efficacia differita (ad es. con effetto dall'esecuzione della
scissione) nel riquadro 20 occorre indicare il numero degli  articoli
statutari soggetti a modifica e la data di efficacia della modifica 
Atto di Scissione 
      - Societa' soggetta a scissione parziale 
        Selezionare la seguente opzione 
 
           • 4 - e' soggetta a scissione parziale in esecuzione della 
                                               delibera/decisione del 
    inserendo  nella   stessa   riga   la   data   della   precedente
delibera/decisione e quella dell'atto. 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' beneficiaria/e gia' esistenti  o  quelli  gia'  noti
della/e societa' costituenda/e a seguito della scissione. 
    Efficacia differita dell'atto di scissione: 
      La scissione ha effetto, ai fini civilistici, quando  e'  stata
eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte  dall'art.  2506-quater
c.c..  Tuttavia,  tranne  che  nel   caso   di   scissione   mediante
costituzione di  societa'  nuove,  puo'  essere  stabilita  una  data
successiva; in tal caso: 
        - se la data e' determinata, aggiungere nel  riquadro  20  la
precisazione in merito all'effetto posticipato 
        - se la data  non  e'  determinata  (e  quindi  l'effetto  e'
dall'ultima delle iscrizioni previste dal codice  civile),  o  se  la
data posticipata e' gia' trascorsa, indicare come data effetto quella
dell'atto e specificare nel riquadro 20 il  momento  in  cui  diviene
efficace la scissione. 
    Nel riquadro 20 non devono  essere  indicate  eventuali  date  di
effetti contabili o fiscali. 
    Contestuali modifiche statutarie: 
        - se la delibera di scissione  portava  modifiche  statutarie
aventi  efficacia  contestualmente  all'esecuzione  della  scissione,
compilare anche i relativi riquadri del modulo S2. 
        - se la modifica deliberata non trova corrispondenza in alcun
riquadro del modulo riportare nel riquadro 20 il numero dell'articolo
statutario modificato. 
      - Societa' beneficiaria gia' esistente 
        Selezionare la seguente opzione: 
 
               • 5 - e' beneficiaria di scissione in esecuzione della 
                                               delibera/decisione del 
    Nei campi sottostanti inserire i  dati  identificativi  richiesti
della/e societa' scissa/e. 
- Societa' soggetta a scissione totale 
    Il deposito  dell'atto  di  scissione  relativo  alla/e  societa'
scissa/e che si estingue per trasferimento dell'intero patrimonio  in
altra  societa'  deve  essere  effettuato  allegando  al  modulo   S2
compilato con i dati dell'esecuzione,  anche  il  modulo  S3  per  la
cancellazione. 
- Societa' beneficiaria neo-costituita 
    Per la societa'  costituenda  l'atto  di  scissione  deve  essere
depositato con il modulo S1. 
Revoca della Delibera/Decisione di Scissione 
        Selezionare la seguente opzione: 
 
            • e' stata revocata la delibera/decisione del (data della 
                                     delibera/decisione di scissione) 
13/ORGANI SOCIALI IN CARICA 
    La prima sezione del riquadro 13 deve essere utilizzata solo  nel
caso in cui varino la natura o la configurazione degli organi sociali
attualmente in carica (es. da  un  consiglio  di  amministrazione  si
passa ad un amministratore unico, oppure viene modificato  il  numero
dei membri del consiglio di amministrazione). 
    Va indicato il codice del nuovo organo sociale ed il  numero  dei
componenti in carica. 
Sistema di amministrazione adottato 
    Occorre indicare il nuovo sistema di amministrazione adottato. 
Sindaci 
    Nel caso venga variato il numero dei  sindaci  effettivi,  o  dei
sindaci supplenti e quindi  il  numero  dei  componenti  il  collegio
sindacale, deve essere indicato il nuovo numero. 
Controllo contabile 
    Nel caso venga variata  la  tipologia  di  soggetto  preposto  al
controllo  contabile,   va   indicato   il   nuovo   tipo   adottato,
selezionandolo dall'apposita tabella. 
14/POTERI ORGANI SOCIALI IN CARICA 
    Questo riquadro va compilato sia dalle societa'  di  persone  sia
dalle  societa'  di  capitali  quando  vengono  modificati  i  poteri
statutari degli organi effettivamente in carica. 
    Puo' essere altresi'  compilato  quando  in  sede  di  variazione
dell'organo, se ne dichiarino i relativi poteri. 
    Deve essere indicato il codice dell'organo  in  carica  e  devono
essere  trascritti  integralmente  i   nuovi   poteri   (se   vengono
modificati) o i poteri del nuovo organo sociale  (se  viene  cambiato
l'organo amministrativo). 
18/OGGETTO SOCIALE 
    Nel caso di variazione dell'oggetto sociale, questo va trascritto
integralmente. 
    In caso di inizio, modifica o cessazione dell'effettiva attivita'
economica esercitata a seguito della modifica  dell'oggetto  sociale,
si ricorda che per la relativa denuncia al R.E.A. vanno utilizzati, a
seconda dei casi, i moduli S5 ed UL. 
20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO 
    Il riquadro prevede una tabella di  tipologie  di  atti  e  fatti
soggetti a iscrizione e a deposito. La selezione di  una  determinata
tipologia  di  atto  o  fatto  (campo  "Tipo  atto/fatto")   richiede
l'immissione  dei  relativi  dati   in   forma   descrittiva   (campo
"Descrizione  tipo  atto/fatto").  Per  tipologie  non  espressamente
codificate e' possibile utilizzare il codice 001=Altri atti e fatti. 
    Il riquadro va utilizzato quando l'atto comporta modifiche  dello
statuto o dell'atto costitutivo che non sono comprese fra quelle gia'
previste nel modulo e per il deposito e/o iscrizione di atti  e  dati
non previsti nei riquadri precedenti. 
    In particolare questo riquadro  deve  essere  utilizzato  per  la
comunicazione al R.I. da parte delle societa' che sono soggette  alla
altrui attivita' di direzione  e  coordinamento,  prevista  dall'art.
2497-bis  c.c..  In  questo  caso  occorre  sempre  obbligatoriamente
compilare il modulo S, riquadro "gruppi societari", nel quale  devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto o dei soggetti che
esercitano l'attivita' di direzione e coordinamento. 
    Il presente riquadro serve inoltre  per  depositare  al  R.I.  la
domanda di arbitrato di cui all'art.  35,  comma  1,  del  d.lgs.  n.
5/2003. 
    Va inoltre  utilizzato  da  parte  di  S.p.A  e  S.A.p.A  per  la
presentazione dei seguenti atti:  avviso  di  offerta  di  azioni  in
opzione, avviso di anticipata conversione. 
    Per altre casistiche si veda la tabella ATF. 
    Nel  caso  di  delibere  societarie  (o  comunque   di   soggetti
collettivi) non immediatamente efficaci,  in  quanto  sospensivamente
condizionate al verificarsi di un determinato evento  (si  citano,  a
mero titolo esemplificativo, i casi delle trasformazioni  eterogenee,
delle  scissioni,   delle   fusioni)   il   complessivo   adempimento
pubblicitario avviene in due fasi: 
      a) una prima fase, in cui  si  provvede  (entro  trenta  giorni
dall'evento) al  deposito  per  l'iscrizione,  mediante  il  presente
modulo, dell'atto sospensivamente condizionato,  con  evidenziazione,
nel riquadro 20/ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A DEPOSITO, tabella  ATF,
codice 21 (condizioni sospensive), delle parti dello  stesso  la  cui
efficacia e' ricollegata al verificarsi di un determinato evento; 
      b) una seconda fase in cui, una volta avveratasi la  condizione
sospensiva, si provvede (non e' previsto un  termine,  al  riguardo),
mediante  compilazione  degli  appositi  campi  del  modulo  S2,   ad
evidenziare le  modificazioni  divenute  efficaci.  Dovra',  inoltre,
attraverso  il  modulo  Note,  essere  allegata   una   dichiarazione
dell'amministratore, resa ai sensi dell'art. 47 del  D.P.R.  445/2000
(Testo unico in materia  di  documentazione  amministrativa),  o  una
dichiarazione del notaio che attesti, facendo riferimento al deposito
"originario", l'avveramento della condizione. 
    Gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi  natura  autonoma,
scontano gli ordinari diritti di segreteria  per  le  iscrizioni  nel
registro delle imprese; gli adempimenti di  cui  alla  seconda  fase,
aventi natura meramente accessoria dei primi, scontano il diritto  di
segreteria ridotto previsto per "altre tipologie di domande". 
    N.B.:  il  procedimento  di  iscrizione  descritto  al   presente
paragrafo ha carattere generale. Per alcune tipologie di adempimento,
che  ugualmente  prevedono  condizioni  sospensive,   sono   tuttavia
previste, nelle presenti iscrizioni, procedure  piu'  specifiche  (si
veda, ad esempio, il caso della revoca della liquidazione, istruzioni
al modulo S3, riquadro 19) cui si raccomanda di attenersi. 
22/LIMITAZIONE RESPONSABILITA' SOCI 
    Va  compilato  nel  caso  di  variazione  delle  limitazioni   od
esclusioni di responsabilita' dei soci. 
    Nel caso di variazione  deliberata  dalla  societa'  semplice  in
forma verbale, il contenuto delle nuove limitazioni va trascritto per
intero. 
23/RIPARTIZIONE UTILI E PERDITE SOCI 
    Va compilato nel caso  di  variazione  della  ripartizione  degli
utili e delle perdite tra i soci. 
    Nel  caso  di  societa'  semplice  con   contratto   verbale   le
ripartizioni dovranno essere trascritte integralmente. 
24/STRUMENTI FINANZIARI 
    Questo riquadro va  compilato  dalle  societa'  di  capitali  che
devono comunicare  al  R.I.  l'emissione  di  uno  o  piu'  strumenti
finanziari. 
    Nel   campo   relativo   al   "tipo   strumento",   deve   essere
obbligatoriamente indicato il codice relativo al  tipo  di  strumento
finanziario previsto: vedi Tabella TSF. 
    Nel  campo  relativo  a  "descrizione  strumento"  devono  essere
indicati gli articoli dell'atto costitutivo o dello statuto  relativi
alla descrizione dello strumento finanziario adottato, specificandone
le caratteristiche  (modalita'  di  emissione  e  circolazione  delle
azioni, le condizioni di emissione e le  modalita'  di  rimborso  dei
titoli di debito). 
    Emissione di obbligazioni e titoli di debito: per  le  S.r.l.  il
riquadro permette di gestire i titoli di debito (art. 2483 c.c.). 
    Per le S.P.A. e S.A.P.A. questo riquadro permette di indicare  la
deliberazione   relativa   all'emissione   di   obbligazioni   o   di
obbligazioni convertibili. 
25/PATRIMONIO O FINANZIAMENTO DESTINATO A SPECIFICO AFFARE 
    Questo riquadro va  compilato  dalle  societa'  di  capitali  che
devono comunicare al R. I. la costituzione di uno  o  piu'  patrimoni
e/o stipula di contratti relativi al finanziamento di  uno  specifico
affare. 
    Nel  campo  relativo  alla  data  deve  essere  obbligatoriamente
indicata la data della relativa deliberazione. 
    Nel  campo   relativo   al   "tipo   patrimonio",   deve   essere
obbligatoriamente indicato il codice relativo al tipo  di  patrimonio
previsto: vedi Tabella TAF. 
    Nel  campo  relativo  a  "descrizione  patrimonio"  deve   essere
obbligatoriamente  descritto  il  contenuto  richiesto  dagli   artt.
2447-ter  e  2447-decies  c.c.  (affare  al  quale  e'  destinato  il
patrimonio, beni e rapporti giuridici compresi nel patrimonio,  piano
economico finanziario, eventuali apporti di terzi ecc.) 
    Quando   contestualmente   alla   costituzione   del   patrimonio
destinato, si rende necessaria la nomina di una societa' di revisione
per  il  controllo  contabile  sull'andamento  dell'affare,   occorre
compilare il relativo campo presente nel riquadro  13/ORGANI  SOCIALI
ed il relativo Intercalare P. 
26/PATTI PARASOCIALI 
    Questo riquadro va  compilato  solo  dalle  societa'  per  azioni
quotate (art. 122 d.lgs. n. 58/98 TUF)  e  da  quelle  che,  pur  non
essendo quotate, fanno ricorso al mercato  del  capitale  di  rischio
(art. 2341-ter). 
    Nel campo relativo al "tipo patto", deve essere obbligatoriamente
indicato il codice  relativo  al  tipo  di  patto  parasociale:  vedi
Tabella TPT. 
    Il campo relativo a "descrizione patto"  deve  essere  utilizzato
per l'eventuale  descrizione  del  contenuto  del  patto  parasociale
depositato,  indicandone  anche  la  data  di  adozione  o  la   data
dell'assemblea nella  quale  e'  stata  trascritta  la  dichiarazione
relativa al patto. 
28/CLAUSOLE 
    Va indicato, per ciascuna tipologia di clausola  riportata  dalla
relativa tabella (esempio:  gradimento,  prelazione,  esclusione  dei
soci,  compromissoria),  se  la  stessa  e'  presente  o  meno  nello
statuto/atto costitutivo. 
29/TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE 
    Va indicata la Camera di Commercio di provenienza ed il  relativo
numero R.E.A. 
    Nel caso di trasferimento di sede legale da altra  provincia,  si
possono verificare le seguenti ipotesi: 
      1. nella provincia della  precedente  sede  legale  cessa  ogni
attivita' esercitata anche presso eventuali unita' locali: in  questo
caso  deve  essere  selezionata  la  casella  "Cessazione  totale  di
attivita'"; 
      2.  la  precedente  sede  legale  viene  trasformata   in   una
localizzazione dell'impresa: 
        non deve essere selezionata la casella "Cessazione totale  di
attivita'", e deve essere presentato, separatamente, il  modulo  U.L.
(vedi relative istruzioni anche relativamente all'eventuale necessita
di  allegare  Intercalare  P),  presso  la  Camera  di  Commercio  di
provenienza; 
      3.  qualunque  variazione  relativa  ad  altre   localizzazioni
presenti nella provincia di provenienza,  andra'  comunicata  con  il
relativo modulo U.L. alla Camera di Commercio di provenienza; 
      4. nella provincia di destinazione sono  gia'  presenti  una  o
piu' localizzazioni: in  questo  caso  se  la  sede  dell'impresa  si
trasferisce presso una localizzazione gia' dichiarata, questa  dovra'
essere cessata allegando un modulo U.L. 
    Il trasferimento della sede legale puo' comportare: 
      a)  l'esclusiva  modifica  dell'indirizzo  della  sede  legale,
riportato nel riquadro 5 del presente modulo; 
      b) la contestuale modifica di altri dati  dell'impresa,  per  i
quali andranno compilati gli appositi riquadri  del  presente  modulo
e/o su eventuali moduli allegati. 
    Non vanno allegati moduli UL relativi  a  localizzazioni  ovunque
preesistenti che non subiscano alcuna modifica.  Non  vanno  allegati
Intercalari P relativi a persone che non subiscono alcuna modifica. 
    Per la denuncia di inizio attivita' presso la nuova  sede  legale
va comunque  presentato  un  modulo  S5  (vedi  relative  istruzioni)
altrimenti  l'impresa  risultera'  inattiva  ed   assoggettabile   ad
eventuali sanzioni. 
30/RETI DI IMPRESE 
    Nel caso di  iscrizione  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura
privata autenticata previsti dall'art.  3,  comma  4-ter  del  DL  n.
5/2009, come modificato dalla legge di  conversione  n.  33/2009,  e'
obbligatorio indicare nel riquadro "B/ESTREMI DELL'ATTO" il numero di
registrazione ed il numero di repertorio. 
    Si deve utilizzare il codice atto A27= CONTRATTO DI RETE. 
    Nel caso in cui il contratto  sia  trasmesso  al  Registro  delle
imprese   attraverso   il   modello   standard   tipizzato    firmato
digitalmente, in luogo del numero di  repertorio  si  utilizzera'  la
sigla provincia e il  numero  rea  dell'impresa  di  riferimento  del
contratto. 
    I numeri  di  registrazione  e  di  repertorio  dell'ultimo  atto
iscritto (precedente) per lo specifico contratto  in  oggetto,  vanno
dichiarati nel presente riquadro in caso di presentazione  di  eventi
modificativi o integrativi o di  cessazione.  Infatti  l'informazione
dell'ultimo numero di registrazione e di repertorio e' essenziale per
l'identificazione del contratto di  rete  al  quale  si  richiede  di
apportare l'aggiornamento delle informazioni. 
    Quando presenti vanno sempre indicati anche il nome ed il  codice
fiscale del contratto. 
    Va indicato il tipo di adempimento  presentato,  come  codificato
nella relativa tabella CRI: ad esempio per  iscrizione  di  un  nuovo
contratto di rete, i codici A o B; per modifica di contratto di  rete
preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta  le
modifiche al contratto); per altre comunicazioni  il  codice  H;  per
cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa  di
riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza). 
    Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le
imprese  partecipanti  al  contratto  di   rete,   si   richiede   di
identificare un'unica "impresa di riferimento" per ogni contratto per
semplificare la predisposizione e  presentazione  delle  pratiche  al
Registro Imprese. 
    L'"impresa di riferimento" non  deve  necessariamente  coincidere
con l'eventuale impresa mandataria o  capogruppo:  e'  esclusivamente
una  identificazione  al  fine  della  presentazione  dei   dati   da
iscrivere. La qualifica di impresa  di  riferimento,  adottata  anche
allo scopo di  evitare  duplicazioni  di  informazioni,  puo'  essere
riattribuita senza alcun vincolo ad altro  soggetto  partecipante  al
contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio. 
    La dichiarazione completa di  tutti  i  dati  richiesti  e  delle
indicazioni  di  tutte  le   imprese   partecipanti   va   presentata
esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad  ogni
variazione successiva, ad esempio per imprese nuove  aderenti  o  che
recedano dal contratto). Le altre imprese sono tenute  esclusivamente
ad iscrivere, ciascuna sulla propria  posizione,  il  contratto  e  a
compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati. 
    L'impresa di riferimento utilizzera' il codice  A  della  tabella
CRI, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete ed  il  codice  D
per la relativa modifica; le altre imprese aderenti utilizzeranno  il
codice  B  della  medesima  tabella  per  l'iscrizione  di  un  nuovo
contratto. 
    Pertanto  i  dati  concernenti  scadenza,  obiettivi,  programma,
durata, organo comune, fondo patrimoniale,  modalita'  di  assunzione
delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa  di  tutti  i
partecipanti  vanno  compilati  solo   per   l'adempimento   relativo
all'impresa di  riferimento.  Tutte  le  altre  imprese  compileranno
esclusivamente  il  codice  della  tipologia  di   adempimento,   gli
eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di  repertorio
e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di
rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento. 
    Nel caso fosse necessario, per un'impresa aderente al  contratto,
dichiarare  specifiche  informazioni,  queste  vanno  riportate   nel
riquadro "Altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito"  con
il codice 025=CONTRATTI DI RETE. 
    Il nome del contratto di rete va sempre indicato;  nel  caso  non
sia stato definito, inserire la dicitura "assente". 
    Nel caso il contratto preveda una  data  certa  di  scadenza,  va
compilato  il  relativo  campo;  anche   le   informazioni   relative
all'organo  comune  e  al  fondo  patrimoniale  vanno  compilate,  se
presenti nell'atto, solo da parte dell'impresa di riferimento. 
    Per tutti  i  testi  descrittivi  si  richiede  di  riportare  le
informazioni rilevanti, anche se sinteticamente. 
    Le informazioni circa l'asseverazione e l'eventuale  attribuzione
del  codice  fiscale  dovranno  essere  comunicate,  solo  da   parte
dell'impresa di riferimento, appena disponibili. 
    Solo l'impresa di riferimento  deve  fornire,  per  ognuna  delle
imprese partecipanti al contratto di  rete,  il  codice  fiscale,  la
denominazione  e  l'indicazione  se  trattasi  o  meno  del  soggetto
mandatario o di  riferimento.  Tali  informazioni  vanno  fornite  al
momento della prima iscrizione del contratto di  rete  (codice  A)  e
ripresentate solo in occasione di eventuali aggiornamenti  per  nuove
adesioni o recessi o modifiche del contratto sottoscritto (codice D).
Le  altre  imprese  compileranno  esclusivamente  i   dati   relativi
all'impresa di riferimento. 
    In ogni caso alla scadenza del contratto  (codice  G),  o  quando
intervenga il recesso di una impresa dal contratto (codice  D),  deve
essere presentata all'ufficio la  relativa  pratica,  solo  da  parte
dell'impresa di riferimento. 
    Nel caso variasse l'impresa di riferimento, l'impresa subentrante
come riferimento presentera' un adempimento di modifica  completo  di
tutti  i  dati  del  contratto,  utilizzando  il  codice   D=Modifica
contratto impresa di riferimento. 
    Ai fini del Registro delle imprese,  ed  in  particolare  per  il
deposito, ove previsto, della situazione patrimoniale, si intende per
sede del contratto quella dell'impresa di  riferimento.  Quindi  solo
quest'impresa  effettuera'  l'eventuale  deposito  della   situazione
patrimoniale tramite il modulo B. 
    Nel caso  il  contratto  venisse  trasformato  in  contratto  con
soggettivita' giuridica, iscrivendo la posizione con codice  di  F.G.
RC=Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica, l'impresa  di
riferimento individuata dall'ultima iscrizione  del  contratto  nella
forma standard, deve presentare una pratica di chiusura di  contratto
(codice G). 
31/ISCRIZIONE-MODIFICA COOPERATIVE 
    Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo  dalle  societa'
cooperative e societa' di  mutuo  soccorso  che  hanno  l'obbligo  di
iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente  all'iscrizione
al  Registro  Imprese.  Il  numero  di  iscrizione   all'Albo   sara'
attribuito contestualmente all'iscrizione al Registro Imprese  e  non
si deve piu' compilare ed allegare il modulo C17 che viene sostituito
dalle presenti informazioni. 
    Va indicato il codice di tipo sezione  dell'Albo,  ovvero  se  la
societa' e' a mutualita' prevalente  o  meno.  Per  ogni  sezione  va
indicata la categoria  nella  quale  si  inquadra  l'attivita'  della
cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative
sociali ed edilizie. Va indicato se la societa' e'  un  consorzio  di
cooperative. 
    In questo riquadro va anche indicata la forma di  amministrazione
utilizzata dalla societa', se di tipo srl o spa,  ed  il  numero  dei
soci iniziali. 
    Il riquadro va utilizzato  anche  dalla  societa'  gia'  iscritta
all'Albo e che a seguito di eventi modificativi  deve  aggiornare  le
informazioni in oggetto, ad esclusione della semplice variazione  del
numero dei soci, che viene indicata sul relativo riquadro del  modulo
B. La societa' dichiarera' il proprio numero di iscrizione all'Albo e
l'eventuale data di modifica dello statuto. 
32/START-UP ED INCUBATORI 
    Il riquadro va compilato per le societa' start-up  innovative  ed
incubatori certificati  che  richiedono  l'iscrizione  nella  sezione
speciale del registro delle imprese, o per il periodico aggiornamento
delle informazioni gia' iscritte. 
    Per ogni  tipologia  di  codice,  ed  in  funzione  del  tipo  di
societa', va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio  per
le start-up: la richiesta di iscrizione nella  sezione  speciale;  le
attivita' e le spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco  delle
societa'  partecipate;  i  titoli   di   studio   e   le   esperienze
professionali dei soci e del personale lavorante  (esclusi  eventuali
dati sensibili); le  relazioni  professionali,  di  collaborazione  o
commerciali   con    incubatori,    investitori    istituzionali    e
professionali, universita' e centri di ricerca; l'elenco dei  diritti
di   privativa   su   proprieta'   industriale   ed    intellettuale;
l'autocertificazione di veridicita' relativa all'elenco dei soci  con
trasparenza rispetto a fiduciarie ed  holding;  ovvero  tutto  quanto
previsto dalla legislazione in vigore ai fini  dell'iscrizione  nella
sezione speciale. 
    Nell'autocertificazione  di  veridicita'   vanno   dichiarati   i
fiducianti  ("soci  effettivi")  delle  eventuali  fiduciarie  ("soci
formali") presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari  delle
partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel  modulo  S,
socie della start-up). 
    Le  start-up  a  vocazione  sociale  indicheranno  i  settori  di
attivita' esclusiva, come da Dlgs 155/2006, nei quali operano. 
    Il possesso  dei  requisiti  per  l'identificazione  di  start-up
innovativa,  ai  fini  dell'iscrizione  nella  sezione  speciale  del
registro   delle   imprese,   e'    attestato    mediante    apposita
autocertificazione prodotta dal legale  rappresentante  e  depositata
presso l'ufficio del registro delle imprese. A tal riguardo in questo
riquadro si valorizzera' il codice relativo a  tale  adempimento  con
una breve indicazione riportante la data  della  dichiarazione  e  le
informazioni ad essa relative. 
    Le informazioni dovute per l'iscrizione  nella  sezione  speciale
del registro delle  imprese  devono  essere  aggiornate  con  cadenza
periodica come previsto dalla legislazione vigente. 
    Il   testo   da   inserire   nell'apposito   codice   riguardante
l'autocertificazione riportera' la frase standard: "Aggiornamento  in
data ...gg/mm/aaaa... delle informazioni di start-up innovativa",  al
cui  interno  la  data  va  valorizzata  con  la  data  di   deposito
dell'adempimento al registro delle imprese. Sotto gli altri codici si
riporteranno le informazioni aggiornate, tra quelle previste. 
    In alternativa, se si dovessero confermare tutte le  informazioni
gia'  comunicate  ed  iscritte,  nel  testo  della  dichiarazione  da
compilare in corrispondenza dell'apposito codice, alla frase standard
sopra riportata vanno aggiunte le parole: "Si confermano  le  notizie
gia' comunicate ed iscritte". 
    La dichiarazione annuale correlata alla chiusura  dell'esercizio,
che attesta il mantenimento del possesso dei requisiti,  va  allegata
alla pratica: anche per questo  adempimento  va  compilato  il  testo
previsto  dall'apposito  codice,  riportando   la   frase   standard:
"Conferma in data ...gg/mm/aaaa...  del  possesso  dei  requisiti  di
start-up innovativa", al cui interno la data va  valorizzata  con  la
data di deposito dell'adempimento al registro delle Imprese. 
    La compilazione delle informazioni relative ai  codici  riservati
agli incubatori certificati e' analoga a quanto sopra  riportato  per
le start-up. Per gli incubatori va allegata alla  pratica  l'apposita
dichiarazione del possesso dei requisiti prevista dalle norme. 
    Sia per le start-up che per gli incubatori vanno  utilizzati  gli
appositi codici previsti per le  dichiarazioni,  quando  queste  sono
allegate alla pratica tramite documento in pdf/A  con  sottoscrizione
digitale. 
FIRMA 
    Il  modulo  va  sottoscritto  dal  soggetto  obbligato  alla  sua
presentazione (notaio, amministratore, socio, rappresentante legale).
Si  veda  anche  il  punto  2  delle  ISTRUZIONI  GENERALI   PER   LA
COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.