(Allegato-MODULO B)
 
MODULO B 
 
Deposito di bilanci di esercizio e situazioni patrimoniali. 
 
AVVERTENZE GENERALI 
Soggetti utilizzatori del modulo 
    • Societa' per azioni 
    • Societa' a responsabilita' limitata 
    • Societa' in accomandita per azioni 
    • Societa' cooperative 
    • Societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata 
    • Societa' estera avente sede secondaria in Italia 
    • Societa' in nome collettivo 
    • Societa' in accomandita semplice 
    • Consorzio con attivita' esterna 
    • Gruppo europeo di interesse economico 
    • Enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni di
diritto privato di cui all'art. 16 del d.lgs. 367/96 
    • Associazioni iscritte nel R.I. 
    • Societa' Europea 
    • Societa' Cooperativa Europea 
    • Impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/06 
    • Societa' tra professionisti ai sensi del dm. 34/2013 
    • Societa' di mutuo soccorso del dm. 6/3/2013 
    • Contratto di rete dotato di soggettivita' giuridica 
Finalita' del modulo 
    Il deposito presso l'ufficio del R.I.: 
      - del bilancio di esercizio e del  bilancio  consolidato  delle
s.r.l., s.p.a., s.a.p.a. e societa' cooperative; 
      - del bilancio consolidato delle s.n. c. e delle s.a.s. (di cui
all'art. 111-duodecies disp. att. codice civile); 
      - del bilancio di societa' estera  avente  sede  secondaria  in
Italia; 
      - del bilancio degli enti operanti nel  settore  musicale  (es.
istituzioni teatrali, concertistiche e della  danza)  trasformati  in
fondazioni di diritto privato; 
      - della situazione  patrimoniale  dei  consorzi  con  attivita'
esterna; 
      - dello stato patrimoniale e il conto economico dei G.E.I.E.; 
      - del bilancio sociale e del bilancio sociale consolidato delle
imprese sociali; 
      -  della  situazione  patrimoniale  ed  economica  dell'impresa
sociale; 
      -  della  situazione  patrimoniale  ed  economica   consolidata
dell'impresa sociale; 
      -  del  bilancio  delle  aziende  speciali  e  le   istituzioni
sottoposte al patto di stabilita'  interno  in  virtu'  dell'art.  25
decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 marzo 2012 n. 27; 
      - della situazione patrimoniale dei contratti di rete (art.  45
D.L. 83/2012 convertito con L.134/2012) 
Ufficio competente alla ricezione del modulo 
    E' quello della sede legale  della  societa'  o  quello  dove  e'
ubicata la sede principale  di  riferimento,  nel  caso  di  societa'
estera. 
Persone obbligate alla presentazione del modulo 
    L'obbligo ricade sugli amministratori di societa'  o  sui  legali
rappresentanti degli enti. 
A/ESTREMI ISCRIZIONE DELLA DOMANDA 
    Nello spazio destinato  alla  Camera  di  Commercio  deve  essere
indicata  la  sigla  della  provincia  dell'ufficio  competente  alla
ricezione del modulo. 
    Deve essere inoltre indicato il numero REA  dell'impresa  nonche'
la forma giuridica dell'impresa stessa. 
DEPOSITO BILANCIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE 
A) Bilancio d'esercizio 
    Per tutte le societa' deve essere indicato il tipo di bilancio da
depositarsi, es. ordinario, abbreviato, situazione patrimoniale, ecc.
e la data di chiusura dello stesso. Per il  bilancio  consolidato  si
veda l'indicazione piu' sotto riportata. 
    Entro trenta giorni dalla sua approvazione una copia del bilancio
di esercizio, corredata dal verbale  di  approvazione  dell'assemblea
dei soci o del consiglio  di  sorveglianza,  deve  essere  depositata
presso l'ufficio del R.I.  dove  e'  situata  la  sede  legale  della
societa'. 
    Il bilancio dovra' altresi' essere corredato, nei  casi  previsti
dalla legge, da: 
      - relazione sulla gestione 
      - relazione del collegio sindacale 
      - relazione del soggetto  incaricato  del  controllo  contabile
(nel caso non coincida con il collegio sindacale) 
      -  relazione  di  certificazione  del  bilancio,  per  le  sole
societa' quotate in borsa 
Societa' di persone 
    Le societa' in nome  collettivo  e  le  societa'  in  accomandita
semplice devono redigere e pubblicare il  bilancio  consolidato  come
disciplinato  dall'art.  26  del  d.lgs.  127/91  in   presenza   dei
presupposti  ivi  previsti  (art.  111-duodecies  disp.  att.  codice
civile). 
Societa' estere 
    Le  societa'  estere  aventi  sede  secondaria  in   Italia   non
depositano il bilancio della sede  secondaria,  bensi'  quello  della
societa' straniera. 
Enti operanti nel settore musicale 
    Il bilancio degli Enti operanti  nel  settore  musicale,  redatto
secondo quanto previsto dagli articoli 2423  e  seguenti  del  codice
civile, e' approvato, sempre nei termini previsti per le societa' per
azioni, dal consiglio di amministrazione  e  non  dall'assemblea  dei
soci. 
    Entro  trenta  giorni  dalla  sua  approvazione,  una  copia  del
bilancio deve essere, a cura degli amministratori, depositata  presso
l'ufficio del  R.I.  dove  ha  sede  l'Ente  (un  copia  deve  essere
trasmessa anche al Ministero del Tesoro). 
Consorzi con attivita' esterna 
    La situazione patrimoniale relativa  ai  consorzi  con  attivita'
esterna va depositata entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio. 
    Non E' prevista l'allegazione del verbale di  approvazione  della
situazione patrimoniale. 
Confidi 
    Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  35,  della  Legge  326/03   gli
amministratori  dei  consorzi  con  attivita'  esterna  che  svolgono
l'attivita' di  garanzia  collettiva  dei  fidi  devono  redigere  il
bilancio di esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al
bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea approva  il  bilancio
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta
giorni dall'approvazione una  copia  del  bilancio,  corredata  dalla
relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale,  se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere,
a cura degli amministratori, depositata presso l'Ufficio del R.I.. 
G.E.I.E. - Gruppo Economico di Interesse Europeo 
    Lo stato patrimoniale e il conto economico  dei  G.E.I.E.  devono
essere depositati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 
B) Bilancio consolidato 
    L'art. 25 del d.lgs. 127/1991 prevede  le  tipologie  di  imprese
obbligate alla redazione del bilancio consolidato. 
    L'art. 42 di detto d.lgs. prevede il deposito di  tale  bilancio,
da effettuarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 2435 c.c. 
    Il bilancio consolidato, che non  e'  soggetto  ad  approvazione,
dovra' essere corredato da: 
      - relazione sulla gestione 
      - relazione degli stessi organi o soggetti a cui  e'  demandato
il controllo sul bilancio d'esercizio dell'impresa controllante. 
    L'art. 42 cit.  del  d.lgs.  127/1991  prevede  che  il  bilancio
consolidato  sia  depositato «con  il  bilancio   d'esercizio»;   per
esigenze informatiche, tuttavia, il deposito di tali due bilanci  non
e' possibile mediante un'unica pratica. 
    Di conseguenza, dopo avere provveduto (mediante presentazione  di
un modulo B) al deposito del bilancio d'esercizio, le imprese  tenute
all'adempimento di cui al presente  paragrafo  presenteranno  per  il
deposito il bilancio consolidato mediante un ulteriore modulo  B  con
allegato un modulo Note recante gli estremi relativi al modulo B  del
bilancio ordinario. 
    Cio' evidenziera' il "collegamento" tra i due adempimenti al fine
dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e della corretta
imposta di bollo. 
C) Bilancio sociale 
    Il decreto ministeriale emanato in attuazione dell'art. 5,  comma
5 del d.lgs. 155/2006, ha previsto che tra  i  documenti  che  l'ente
impresa sociale deve depositare presso il registro delle  imprese  vi
siano: 
      (omissis) 
      b) un documento che  rappresenti  adeguatamente  la  situazione
patrimoniale ed economica dell'impresa; 
      c) il bilancio sociale, di cui all'art. 10, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 155 del 2006, redatto secondo le  linee  guida
emanate con apposito decreto del Ministro della solidarieta' sociale,
sentita l'Agenzia per le organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale; 
      d) per i gruppi  di  imprese  sociali,  i  documenti  in  forma
consolidata, di cui alle  lettere  b)  e  c),  oltre  all'accordo  di
partecipazione e ogni sua modificazione; 
      (omissis). 
    Riguardo al computo della soglia minima  del  70  per  cento  nel
rapporto tra ricavi prodotti  da  attivita'  di  utilita'  sociale  e
ricavi complessivi dell'organizzazione, di cui all'art. 2,  comma  3,
del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, in  caso  di  mancato
rispetto del limite  minimo  del  70  per  cento,  l'impresa  sociale
effettua  apposita  segnalazione  al  Ministero  della   solidarieta'
sociale nei termini di trenta giorni dalla data di  approvazione  del
bilancio da parte degli organi societari. 
    Ai fini del deposito dei documenti di cui alle  sopra  richiamate
lettere b), c) e d)  si  ritengono  utilizzabili  le  modalita'  gia'
indicate nel precedente paragrafo B) Bilancio consolidato, al fine di
evidenziare il  "collegamento"  degli  adempimenti  in  questione  e,
quindi, dell'applicazione del corretto diritto di segreteria e  della
corretta imposta di bollo. 
CASI PARTICOLARI 
    a) Le societa' in liquidazione non sono tenute alla presentazione
del bilancio iniziale di liquidazione,  ma  unicamente  del  bilancio
annuale per il periodo  corrispondente  al  normale  esercizio  della
societa' secondo  quanto  stabilito  dall'art.  2490  c.c.  Al  primo
bilancio d'esercizio successivo alla messa in liquidazione,  dovranno
essere allegati i documenti previsti  dal  combinato  disposto  degli
artt. 2490, quarto comma, e 2487-bis, terzo comma, c.c. 
    b) Le societa' di capitali che iscrivono l'atto di trasformazione
in societa' di persone prima dell'approvazione del bilancio non  sono
tenute al deposito dello stesso, in quanto manca l'organo  necessario
per l'approvazione del bilancio. 
    c) Le societa' di persone trasformate in societa' di capitali che
hanno iscritto nel R.I. l'atto di trasformazione devono effettuare il
deposito del bilancio d'esercizio a seconda della  data  di  chiusura
del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione. 
    d) Le societa' che hanno  trasferito  la  sede  legale  in  altra
provincia depositano il bilancio di esercizio  presso  l'ufficio  del
R.I. dove sono iscritte al momento del deposito. 
    e) Le  societa'  di  capitali  che  cessano  per  fusione  o  per
scissione totale prima dell'approvazione del bilancio non sono tenute
al deposito dello stesso, in quanto  manca  l'organo  necessario  per
l'approvazione del bilancio. 
    f) Alcuni uffici del R.I. accettano il deposito del bilancio  non
approvato su direttiva del Giudice del Registro (in presenza di  tale
caso si invita a contattare l'ufficio competente). In  ogni  caso  il
deposito del bilancio non approvato va effettuato con il  modulo  S2,
con l'indicazione nel modulo XX-Note  che  trattasi  di  deposito  di
bilancio non approvato. 
    g) Il deposito di un  bilancio  a  rettifica  implica  che  venga
presentato   nuovamente   il   bilancio,   completo   di   tutta   la
documentazione  presentata  precedentemente,  con  l'indicazione  nel
modulo XX-Note che trattasi  di  deposito  a  rettifica  nonche'  del
numero di protocollo assegnato al primo deposito. 
    h) Le societa' che costituiscono uno o piu'  patrimoni  destinati
ad uno specifico  affare  (di  cui  all'art.  2447-bis  c.c.)  devono
redigere, per ciascun patrimonio, un rendiconto separato alla data di
chiusura dell'esercizio, allegato al bilancio indicandone la relativa
data, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti c.c.. 
    i) Le societa'  soggette  all'altrui  attivita'  di  direzione  e
coordinamento (di cui all'art. 2497 c.c.) devono esporre, in apposita
sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo  dei  dati
essenziali  dell'ultimo  bilancio  della  societa'  o  dell'ente  che
esercitano su di  esse  l'attivita'  di  direzione  e  coordinamento,
indicando come data quella della chiusura dell'esercizio. 
    Deposito del bilancio consolidato della societa' controllante (B)
a sua volta controllata da (A): 
      secondo  l'art.  27,  comma  3,  d.lgs.  127/91,  la   societa'
controllata (B) puo' avvalersi dell'esonero  dalla  redazione  di  un
proprio bilancio consolidato. 
    In  tale  ipotesi,  essa  e'  tenuta  a  depositare  il  bilancio
consolidato  della  sua  controllante  (A),  indicando   nella   nota
integrativa  del   proprio   bilancio   di   esercizio   le   ragioni
dell'esonero, la denominazione e la sede della societa'  controllante
(A). 
    In alternativa, la societa' (B) potra' depositare, in  luogo  del
bilancio consolidato della controllante (A), la dichiarazione  di  un
proprio legale rappresentante attestante l'avvenuto  deposito  presso
il Registro Imprese di quel  bilancio,  precisando  gli  estremi  del
deposito stesso (Ufficio del Registro Imprese, numero di  protocollo,
data di deposito). Tale dichiarazione deve  essere  resa  nel  modulo
Note aggiunto al modulo B oppure su di un documento allegato  firmato
digitalmente. 
    j) Qualora con la medesima delibera che approva  il  bilancio  si
provveda anche al rinnovo o alla riconferma  delle  cariche  sociali,
sara' necessario effettuare un  duplice  deposito  con  due  distinte
modalita': uno con modulo B che riguarda il bilancio e uno con modulo
S2 che riguarda il rinnovo delle cariche. 
    k)  Le  societa'  costituite  all'estero  le  quali   hanno   nel
territorio dello stato una o piu' sedi secondarie con  rappresentanza
stabile, sono soggette, per ciascuna sede,  alle  disposizioni  della
legge italiana sulla pubblicita' degli atti  sociali  (art.  2508  I^
comma c.c.). 
    Cosi' pure le societa' costituite all'estero  che  sono  di  tipo
diverso da quelli regolati dal codice civile, sono soggette, per cio'
che riguarda gli obblighi relativi all'iscrizione degli atti  nel  R.
I., alle norme della societa' per azioni (art. 2509 c.c.). 
    Le  stesse  sono,  pertanto,  tenute  al  deposito  del  bilancio
riferito alla societa' estera (casa madre), unitamente alla relazione
sulla gestione (se prevista) alla relazione  del  collegio  sindacale
(se previsto), alla  relazione  del  revisore  o  della  societa'  di
revisione (se esistente). Se  redatti  in  lingua  straniera  occorre
allegare alla domanda di deposito copia della  traduzione  asseverata
di tutti i documenti, eseguita da un  traduttore  ufficiale.  Occorre
altresi' allegare copia della dichiarazione resa  dal  rappresentante
in Italia o da un amministratore, attestante  l'avvenuta  pubblicita'
del bilancio (se prevista) nello stato in cui  ha  sede  la  societa'
estera,  o  ricevuta  dell'avvenuto   deposito,   ovvero   dichiarare
l'insussistenza dell'obbligo nel modulo note. 
    l) Le societa' soggette alla legislazione di un altro  Stato,  le
quali stabiliscano  nel  territorio  dello  Stato  una  o  piu'  sedi
secondarie con rappresentanza stabile, devono attuare il deposito del
bilancio  esclusivamente  nell'ufficio  del  R.I.  individuato   come
ufficio di riferimento in  Italia,  competente  per  i  dati  globali
dell'impresa, nel cui territorio sia  localizzata  almeno  una  delle
sedi secondarie. 
    Per  "ufficio  di  riferimento"  deve  intendersi  l'ufficio  del
registro delle imprese in cui e' iscritta almeno una sede  secondaria
dell'impresa soggetta alla legislazione di un altro Stato e che detta
impresa elegge come  ufficio  presso  il  quale  svolgere  tutti  gli
adempimenti pubblicitari relativi al registro delle  imprese  che  la
riguardano (deposito dello statuto societario; deposito, come  detto,
del bilancio; ecc.). La  sede  secondaria  iscritta  nell'ufficio  di
riferimento rappresenta la "sede principale di riferimento" in Italia
delle imprese in questione. L'ufficio di riferimento  e'  elettivo  e
puo' essere, in ogni momento,  individuato  dall'impresa  interessata
presso un'altra Camera nella  cui  circoscrizione  sussista  un'altra
sede secondaria e nella cui  circoscrizione  sia  trasferita  l'unica
sede  secondaria   presente   in   Italia,   mediante   la   semplice
presentazione  del  modulo  S2.  Restano,  ovviamente,  soggette   ad
autonomi adempimenti presso le camere territorialmente competenti, le
iscrizioni e le denunce concernenti le sedi secondarie e le eventuali
unita'   locali.   L'ufficio   di   riferimento   sara',    pertanto,
destinatario, oltre che degli adempimenti relativi all'impresa  nella
sua globalita', anche degli adempimenti relativi alla specifica  sede
(ad esempio, denuncia della specifica attivita' ivi esercitata). 
    m) Le societa' estere che hanno  aperto  in  Italia  un  semplice
ufficio di rappresentanza, non devono presentare alcun bilancio. 
    n) Il deposito della situazione  patrimoniale  del  contratto  di
rete  va  effettuato  solo  dall'impresa  di  riferimento  (anche  se
trattasi di  impresa  individuale),  presso  l'Ufficio  del  registro
imprese ove questa ha la sede. 
    o) Il deposito  del  bilancio  delle  aziende  speciali  e  delle
istituzioni e' consentito anche per i soggetti iscritti unicamente al
REA. 
DEPOSITO PER L'ALBO COOPERATIVE 
    Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo  dalle  societa'
cooperative e societa' di  mutuo  soccorso  che  hanno  l'obbligo  di
iscrizione  all'Albo  Cooperative.  Il  riquadro  va   compilato   in
occasione del deposito del bilancio con lo stesso modulo. 
    Non si deve piu' compilare ed allegare il modulo  C17  che  viene
sostituito dalle presenti informazioni. 
    Vanno effettuate alcune dichiarazioni  tramite  la  spunta  delle
informazioni riportate. 
    Va sempre effettuata la dichiarazione di permanenza o meno  delle
condizioni di mutualita' prevalente. 
    In  caso  di  dichiarazione  di   permanenza   della   mutualita'
prevalente, questa va documentata riportando ulteriori  informazioni,
non  altrimenti  desumibili.  Altre  informazioni   verranno   invece
recepite automaticamente dai  documenti  di  bilancio  allegati  alla
pratica. 
    Va sempre aggiornato il numero dei soci ed  indicata  l'eventuale
adesione ad associazioni di rappresentanza. 
FIRMA 
    Il modulo va sottoscritto a cura di un  amministratore  o  di  un
liquidatore. Si veda anche il punto 2 delle ISTRUZIONI  GENERALI  PER
LA COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODULI.