IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1037/2013   della
Commissione del 24 ottobre 2013 che  approva  l'IPBC  come  principio
attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi del  tipo
di prodotto 6; 
  Visto il decreto del presidente della repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati come presidi medico chirurgici, ai  sensi  del  dPR
392/98, in quanto disinfettanti e sostanze poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di approvazione dell'IPBC, per il  tipo  di
prodotto 6, preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio,  e'  il
1° luglio 2015 e che pertanto, a decorrere da tale data, l'immissione
sul mercato di prodotti, aventi come  unica  sostanza  attiva  l'IPBC
appartenenti al tipo  di  prodotto  6,  e'  subordinata  al  rilascio
dell'autorizzazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come unico principio attivo l'IPBC  e  appartenenti
al tipo di prodotto 6, a sostegno dei quali alla data del  30  giugno
2015 non e' stata presentata  alcuna  domanda  di  autorizzazione  ai
sensi del regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nel tipo di prodotto 6 che contengono come  unica  sostanza
attiva l'IPBC non possono essere  immessi  sul  mercato  dopo  il  30
giugno 2017 se non autorizzati come prodotti biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Le  autorizzazioni  dei  presidi  medico-chirurgici  contenenti
l'IPBC come unico principio  attivo  e  che  rientrano  nel  tipo  di
prodotto 6, a sostegno dei quali alla data del 30 giugno 2015 non  e'
stata presentata alcuna richiesta  di  autorizzazione  come  prodotto
biocida, si considerano revocate e i prodotti non possono piu' essere
immessi sul  mercato,  venduti  o  ceduti  al  consumatore  finale  a
decorrere dal 30 giugno 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.