IL DIRETTORE GENERALE 
dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e  della  sicurezza
                             delle cure 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione  sul
mercato e all'uso dei biocidi; 
  Considerato che, ai sensi  dell'art.  9  del  Regolamento  (UE)  n.
528/2012, la Commissione  adotta  i  regolamenti  di  esecuzione  che
stabiliscono  l'approvazione  dei  principi  attivi  e  le   relative
condizioni  di  inclusione  indicate   nell'allegato   dei   medesimi
regolamenti; 
  Visto  il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   945/2013   della
Commissione del 2 ottobre  2013  che  approva  la  cipermetrina  come
principio attivo esistente destinato ad essere utilizzato nei biocidi
del tipo di prodotto 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392 in materia di procedimenti di autorizzazione  alla  produzione  e
all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici; 
  Considerato che, e' possibile che prodotti contenenti il  principio
attivo oggetto del regolamento  di  esecuzione  sopra  citato,  siano
stati autorizzati  come  presidi  medico  chirurgici,  ai  sensi  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  392/1998,  in  quanto
disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come  germicide   o
battericide,  insetticidi  per  uso  domestico  e   civile,   insetto
repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,  oppure
che siano circolati come prodotti di libera  vendita  in  quanto  non
rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che la data di approvazione della cipermetrina, per  il
tipo di prodotto 8, preservanti del legno, e' il 1° giugno 2015 e che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
preservanti  del  legno,  aventi  come  unica  sostanza   attiva   la
cipermetrina, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista
dal Regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  89  del  Regolamento  (UE)  n.
528/2012, gli Stati membri possono continuare ad applicare il  regime
o la prassi in esso vigenti in materia di  messa  a  disposizione  di
biocidi sul mercato fino a due anni  dopo  la  data  di  approvazione
dell'ultimo principio attivo  che  deve  essere  approvato  in  detti
biocidi; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni di quei presidi medico
chirurgici aventi come  unico  principio  attivo  la  cipermetrina  e
appartenenti al tipo di prodotto 8, a sostegno dei  quali  alla  data
del 31  maggio  2015  non  e'  stata  presentata  alcuna  domanda  di
autorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) n. 528/2012; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano nella categoria dei preservanti del legno e che  contengono
come unica sostanza attiva la cipermetrina non possono essere immessi
sul mercato dopo il 31 maggio 2017 se non autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le autorizzazioni dei presidi  medico-chirurgici  contenenti  la
cipermetrina come  unico  principio  attivo  e  che  rientrano  nella
categoria dei preservanti del legno a sostegno dei  quali  alla  data
del 31 maggio 2015  non  e'  stata  presentata  alcuna  richiesta  di
autorizzazione come prodotto biocida, si  considerano  revocate  e  i
prodotti non possono piu'  essere  immessi  sul  mercato,  venduti  o
ceduti al consumatore finale a decorrere dal 31 maggio 2017. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  presidi
medico-chirurgici contenenti piu' principi attivi,  qualora  uno  dei
principi attivi sia ancora in valutazione. Per tali presidi i termini
per la presentazione delle richieste e per la conseguente valutazione
sono quelli fissati dal  Ministero  della  salute  in  conformita'  a
quanto stabilito nel  regolamento  di  esecuzione  della  Commissione
relativo all'ultimo dei principi attivi approvati.