IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  recante
"Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti  la
patente di guida" che ha introdotto nuove disposizioni in materia  di
conducenti e patenti di  guida,  in  particolare  ha  previsto  nuove
categorie di patente ed ha modificato  taluni  requisiti  psicofisici
minimi necessari per il conseguimento  e  la  conferma  di  validita'
della patente; 
  Visti gli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n. 285 che individuano, rispettivamente, le macchine  agricole  e  le
macchine operatrici; 
  Visto, in particolare, l'art. 124 del predetto decreto  legislativo
30 aprile 1992 n. 285 che, al comma  2,  demanda  al  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  l'individuazione  dei  tipi  e  le
caratteristiche delle macchine agricole e delle macchine  operatrici,
ad eccezione  di  quelle  eccezionali  che,  eventualmente  adattate,
possono  essere  guidate  dai  titolari  di  patenti  speciali  delle
categorie A1 e B; 
  Considerato che il successivo  comma  3  del  richiamato  art.  124
prevede che, nel medesimo decreto, devono essere stabiliti i  tipi  e
le caratteristiche di macchine agricole  e  macchine  operatrici  che
possono essere condotte da minorati e mutilati fisici, laddove non vi
sia necessita' di apportare adattamenti; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n. 495, recante  il  "Regolamento  di  esecuzione  del  codice  della
strada" ed in particolare gli articoli 326 e 327 che, per particolari
categorie di minorati o mutilati, prevedono la possibilita' di  guida
vicariata mediante l'adozione di adeguati mezzi protesici od ortesici
o mediante adattamenti particolari ai veicoli da condurre; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
17 gennaio 2005 con cui, in vigenza  della  precedente  normativa  in
materia  di  patente  di  guida,  erano  state  previste   specifiche
disposizioni per la guida di macchine agricole e macchine  operatrici
da parte di conducenti minorati e mutilati; 
  Tenuto conto della necessita' di prevedere nuove  disposizioni  per
la guida di macchine agricole  e  macchine  operatrici  da  parte  di
soggetti titolari di patente speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Guida  delle  macchine  agricole  e  delle  macchine  operatrici  con
  adattamenti del  veicolo  ovvero  con  necessita'  di  utilizzo  di
  protesi o di ortesi 
 
  1. Le macchine agricole,  di  cui  all'art.  57  del  codice  della
strada, e le macchine operatrici, di cui all'art. 58 del codice della
strada,  escluse  quelle  eccezionali,  possono  essere  condotte  da
soggetti titolari  della  patente  della  categoria  B  speciale  con
minorazioni degli arti e della colonna vertebrale ai sensi  dell'art.
327 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,  n.
495, sulla base delle prescrizioni imposte  a  detti  soggetti  dalla
commissione medica locale in sede di accertamento  sanitario  per  il
conseguimento o la conferma di validita' della patente di guida. 
  2. Gli eventuali adattamenti sui veicoli, ovvero i mezzi  protesici
o ortesici prescritti ai conducenti minorati o  mutilati  di  cui  al
comma  precedente,  debbono  vicariare  i  comandi   originari.   Gli
adattamenti del veicolo sono soggetti  ad  approvazione  del  tipo  a
norma dell'art. 327,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.