IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Ischia in data 13 marzo 2014, n. 26, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 13 gennaio 2014, n. 16, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera del commissario prefettizio del comune di Casamicciola Terme in data 11 febbraio 2014, n. 22, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 30 gennaio 2014, n. 13, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 5 novembre 2013, n. 128, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Serrara Fontana in data 13 novembre 2013, n. 136, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare; Vista la nota n. 5639 del 20 settembre 2013 e la nota di sollecito n. 194 del 15 gennaio 2014, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza; Vista la nota della prefettura di Napoli prot. 21979 del 17 marzo 2014; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sezione 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»; Vista l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Campania - sezione 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica; Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti; Decreta: Art. 1 Divieto Dal 17 aprile 2014 al 30 settembre 2014 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.