IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3  della  legge  28  giugno  2012,  n.  92,  volto  ad
assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa  in
materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di  rapporto
di  lavoro  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione   dell'attivita'
lavorativa per le  cause  previste  dalla  normativa  in  materia  di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,
che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28
giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99,  che  modifica
ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
  Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato  art.  3  della
legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti
dalla  normativa  in  materia  d'integrazione   salariale,   che   si
costituiscano, previa  stipula  di  accordi  collettivi  e  contratti
collettivi, anche  intersettoriali,  da  parte  delle  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali comparativamente piu'  rappresentative  a
livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la  finalita'
di assicurare ai lavoratori una tutela in  costanza  di  rapporto  di
lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'  lavorativa
per le cause previste dalla  normativa  in  materia  di  integrazione
salariale ordinaria o straordinaria; 
  Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3  della  legge
28 giugno 2012, n. 92, che disciplinano il funzionamento dei Fondi di
cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; 
  Visto, in particolare,  il  comma  42  del  citato  art.  3,  della
medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come  modificato  dall'art.  7,
comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del  28  giugno
2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, nella  parte  in  cui
prevede che la disciplina dei  fondi  di  solidarieta'  istituiti  ai
sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n.  92  e  successive
modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi,  da  stipulare
tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale; 
  Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3,  della  legge
28 giugno 2012, n. 92,  che  prevede  che  l'entrata  in  vigore  dei
decreti di cui al menzionato comma 42 determinino  l'abrogazione  del
decreto ministeriale recante il regolamento del Fondo; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto n. 33 del 21 gennaio 2011, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, adottato ai sensi del predetto  art.  2,  comma  28,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo
di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione  e   riqualificazione   professionale   del   personale
dipendente dalle imprese assicuratrici; 
  Visto l'accordo sindacale nazionale stipulato  in  data  20  maggio
2013 tra ANIA, AISA e FIBA/CISL, FISAC/CGIL, FNA, UILCA e  SNFIA  con
cui in attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'
stato convenuto di adeguare e modificare  il  regolamento  istitutivo
del  Fondo   di   solidarieta'   per   il   sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale dipendente  dalle  imprese  assicuratrici
alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28  giugno  2012,  n.
92; 
  Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto  n.
33 del 21 gennaio 2011 con quanto convenuto nell'accordo  citato  del
20 maggio 2013 in applicazione delle disposizioni di cui  all'art.  3
della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Denominazione del Fondo 
 
  1.  Il  Fondo  di  solidarieta'  per  il  sostegno   del   reddito,
dell'occupazione   e   della   riconversione    e    riqualificazione
professionale del personale dipendente dalle  imprese  assicuratrici,
istituito presso l'INPS con decreto interministeriale n.  33  del  21
gennaio 2011, assume la denominazione  di  Fondo  Intersettoriale  di
solidarieta' per il sostegno del reddito,  dell'occupazione  e  della
riconversione  e   riqualificazione   professionale   del   personale
dipendente  dalle  imprese  assicuratrici   e   delle   societa'   di
assistenza.