IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n.  347,  recante  «Misure
urgenti per la ristrutturazione  industriale  di  grandi  imprese  in
stato di insolvenza», convertito con  modificazioni  dalla  legge  18
febbraio 2004, n. 39, e  successive  modifiche  ed  integrazioni  (di
seguito decreto-legge n. 347/2003); 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 2011, con il  quale  la
societa'  Valtur  S.p.A.  e'  stata   ammessa   alla   procedura   di
amministrazione straordinaria, a norma  dell'art.  2,  comma  1,  del
predetto  decreto-legge  n.  347/2003  con  contestuale  nomina   dei
commissari straordinari nelle persone dei signori avv. Stefano  Coen,
avv. Daniele G. Discepolo e prof. avv. Andrea Gemma; 
  Vista la sentenza n. 791/2011 in data 21 ottobre 2011, con la quale
il Tribunale di Milano  ha  dichiarato  l'insolvenza  della  societa'
sopra  citata,  gia'  ammessa  alla  procedura   di   amministrazione
straordinaria; 
  Visto il decreto ministeriale in data  10  novembre  2011,  con  il
quale e' nominato il Comitato di sorveglianza della Valtur S.p.A.  in
amministrazione straordinaria; 
  Visti i propri decreti in data 15 maggio 2012 con cui la  procedura
di  amministrazione  straordinaria  e'  stata  estesa  alle  societa'
Mediterraneo Villages S.r.l. a socio unico,  Villaggio  di  Marilleva
S.r.l. a socio unico, Villaggio degli Atleti S.r.l. a socio  unico  e
Villaggio di Ostuni S.r.l. a  socio  unico,  tutte  facenti  capo  al
Gruppo Valtur ed interamente controllate da Valtur S.p.A.; 
  Viste le sentenze n.  461/2012,  n.  477/2012,  n.  501/2012  e  n.
513/2012 con cui il Tribunale di Milano ha  dichiarato  lo  stato  di
insolvenza delle sopra citate societa' del Gruppo; 
  Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge  n.  347/2003  il  quale
dispone che quando ricorrono le condizioni di  cui  all'art.  81  del
decreto  legislativo  8  luglio  1999,   n.   270,   il   commissario
straordinario puo' richiedere al Ministro delle attivita'  produttive
l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre
imprese  del  gruppo,  presentando  contestualmente  ricorso  per  la
dichiarazione  di  insolvenza  al   tribunale   che   ha   dichiarato
l'insolvenza della «procedura madre»; 
  Vista l'istanza in data 20 febbraio 2014, con la quale i commissari
straordinari    richiedono    l'ammissione    alla    amministrazione
straordinaria, a norma dell'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge
n. 347/2003 della Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione; 
  Esaminata la documentazione allegata alla precitata istanza; 
  Rilevato che, secondo quanto prospettato nell'istanza: 
    la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in  liquidazione  e'  societa'
del Gruppo ai sensi dell'art. 80,  comma  1,  lettera  b),  punto  2,
atteso che il capitale sociale e' detenuto al 100% da Valtur S.p.A.; 
    la Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione versa  in  una
situazione di  insolvenza,  atteso  che  la  situazione  patrimoniale
aggiornata  al  31  dicembre  2013  registra  attivo  circolante  per
4.652,00 euro, quasi interamente costituito da crediti tributari allo
stato non esigibili, a fronte di debiti a breve scadenza per circa  4
milioni di euro cui la societa' non puo'  far  fronte  disponendo  di
liquidita' pressoche' nulla (circa 38.000,00 euro); 
    l'estensione si  rileva  necessaria  al  fine  di  una  soluzione
unitaria della crisi del Gruppo Valtur; 
  Rilevato, pertanto, che sussistono i requisiti  di  cui  al  citato
art. 3, comma 3, del predetto decreto-legge, ai fini della estensione
della procedura di amministrazione straordinaria; 
  Visto l'art. 85 del  decreto  legislativo  n.  270/1999,  il  quale
dispone  che  «alla  procedura   di   amministrazione   straordinaria
dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati  per
la procedura madre»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La Torre Pizzo Investimenti S.r.l. in liquidazione, con sede legale
in Milano, partita I.V.A., codice fiscale e numero di  iscrizione  al
registro  delle  imprese  di  Milano  03360120756,  e'  ammessa  alla
procedura di amministrazione  straordinaria,  a  norma  dell'art.  3,
comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347.