IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge; Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante «Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti»; Visto l'art. 51, lettera e), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e successive modificazioni ed in particolare l'art. 640 del codice della navigazione che conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) il recepimento della normativa emanata dall'International civil aviation organization (I.C.A.O.); Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno»; Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il servizio civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131; Visto l'art. 1, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85 e successive disposizioni di cui all'art. 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, recante «Abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, e per le dotazioni minime a disposizione del servizio antincendi in relazione alla classificazione dell'aeroporto» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 6 aprile 1981; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° febbraio 2006, recante «Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 106 del 9 maggio 2006; Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 ottobre 2007, n. 238, recante «Regolamento recante norme per la sicurezza antincendio negli eliporti ed elisuperfici»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2011, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 2011; Visto il decreto del Ministro dell'interno 23 settembre 2011, recante «Determinazione delle dotazioni minime di personale addetto, di mezzi, di attrezzature e di sostanze estinguenti da destinare all'attivita' di soccorso e lotta antincendio, negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici» pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 7 ottobre 2011; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. per la costruzione e l'esercizio degli eliporti; Visto il vigente regolamento emanato dall'E.N.A.C. sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici; Tenuto conto della normativa emanata dall'I.C.A.O.; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di recepimento della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008 e successive modificazioni, recante «regole comuni nel campo dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il Regolamento (CE) n. 1592/2002 e la Direttiva 2004/36/CE»; Visto il Regolamento (CE) n. 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, recante «i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio»; Considerato di dover armonizzare la normativa del Ministero dell'interno con i regolamenti emanati dalle autorita' competenti per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti, per la costruzione e l'esercizio degli eliporti e sulla disciplina generale della protezione antincendio per gli aeroporti di aviazione generale e le aviosuperfici; Ritenuto di dover aggiornare e semplificare i procedimenti di cui al predetto decreto del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, in ragione del mutato assetto normativo di settore, delle innovazioni tecnologiche e dello sviluppo del trasporto aereo; Ritenuto di dover uniformare la terminologia del presente decreto ai Regolamenti dell'Unione Europea sopra citati; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini delle presenti disposizioni, si definisce: a) Servizio di salvataggio e antincendio: predisposizione di servizi ed attrezzature di salvataggio e antincendio previsti negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti, di seguito denominato Servizio; b) presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio: dotazioni e personale addetto previsti per la protezione antincendio negli aeroporti di aviazione generale e nelle aviosuperfici e per l'assistenza antincendio nelle elisuperfici; c) soccorritore aeroportuale: personale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere la propria attivita' negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; d) soccorritore aeroportuale istruttore: soccorritore aeroportuale abilitato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a svolgere l'addestramento dei soccorritori aeroportuali negli aeroporti aperti al traffico commerciale e negli eliporti; e) addetto antincendio: personale in possesso di appositi requisiti previsti nel presente decreto, che svolge la propria attivita' negli aeroporti di aviazione generale, nelle aviosuperfici e nelle elisuperfici; f) equipaggiamento di salvataggio e antincendio: automezzi, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, estinguenti e tutte le dotazioni previsti per il salvataggio e l'antincendio; g) certificato del Servizio: decreto istitutivo del Servizio attestante la conformita' dell'organizzazione, del personale e delle dotazioni alla normativa applicabile, di seguito denominato Certificato.