(( Art. 1 bis Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni 1. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 2. L'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, si considera assolto dalle imprese agricole in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario, di registrazione, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attivita' prevista per l'esercizio dell'impresa. 3. Per le imprese agricole, definite come piccole e medie ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune delle attivita', secondo il programma comune di rete, puo' essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete. 4. L'articolo 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' abrogato. 5. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, i registri dei prodotti vitivinicoli sono dematerializzati e realizzati nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). In sede di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si prevedono modalita' ulteriormente semplificate di compilazione dei registri dematerializzati, compresa la concessione di termini piu' favorevoli, per le aziende vitivinicole che producono meno di mille ettolitri di vino l'anno, prevalentemente con uve di produzione aziendale. 6. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. 7. Il registro di carico e scarico di cui all'articolo 1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al sesto comma, le parole: «presso ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate giornalmente» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate»; b) il settimo comma e' abrogato. 8. Il registro di carico e scarico di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, e' dematerializzato e realizzato nell'ambito del SIAN. 9. Gli articoli 2 e 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono sostituiti dai seguenti: «Art. 2. - 1. Le informazioni relative all'introduzione sul territorio nazionale di latte in polvere registrate nei sistemi informativi utilizzati dal Ministero della salute sono messe a disposizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. Art. 3. - 1. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte in polvere o di altri latti comunque conservati devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico. Il registro di cui al primo periodo e' dematerializzato ed e' realizzato nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)». 10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si provvede con decreti di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fino all'entrata in vigore dei decreti di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. 11. L'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' abrogato. 12. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999. 13. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli. 14. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche comprese quelle di rappresentanza delle cooperative agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale, nell'esercizio dell'attivita' di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, possono attivare le procedure di collegamento al sistema operativo di prenotazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'immatricolazione e della gestione delle situazioni giuridiche inerenti alla proprieta' delle predette macchine. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' tecniche di collegamento con il Centro elaborazione dati del Ministero stesso e le relative modalita' di gestione. 15. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, comma 1, lettera g), la parola: «applicano» e' sostituita dalle seguenti: «commercializzano imballaggi con»; b) all'articolo 54, comma 11, la parola: «apponga» e' sostituita dalle seguenti: «commercializzi imballaggi con». 16. L'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, come modificato dall'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si interpreta nel senso che sono anche di competenza degli iscritti nell'albo degli agrotecnici le attivita' di progettazione e direzione delle opere di trasformazione e miglioramento fondiario, sia agrario che forestale. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dei commi 13-bis e 13-ter, dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: « Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi.). (Omissis) 13-bis. I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole, ancorche' attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole, e quelli impiegati nell'esercizio delle attivita', di cui all'art. 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche, non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. 13- ter. Ai depositi di cui al comma 13-bis, qualora abbiano capacita' geometrica non superiore a 25 metri cubi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 27 marzo 1985 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 26 aprile 1985, e al D.M. 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1990. (Omissis).». - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 2011, n. 221. - Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, e' pubblicato nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 139, entrato in vigore il 20 maggio 2004. - Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, «che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria» e' pubblicato nella G.U.U.E. 9 agosto 2008, n. L 214. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi) e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2009, n. 85, S.O.: «Art. 3. (Distretti produttivi e reti di imprese). (Omissis). 4-ter. Con il contratto di rete piu' imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita' innovativa e la propria competitivita' sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu' attivita' rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto puo' anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non e' dotato di soggettivita' giuridica, salva la facolta' di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte. Se il contratto prevede l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai sensi della lettera c); b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile; d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo; e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivita' giuridica e, in assenza della soggettivita', degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando e' stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonche', se il contratto prevede la modificabilita' a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalita' di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo. (Omissis.). 4-quater. Il contratto di rete e' soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari. Le modifiche al contratto di rete, sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del registro delle imprese presso cui e' iscritta la stessa impresa. L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica; se e' prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sua sede la rete acquista soggettivita' giuridica. Per acquistare la soggettivita' giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Omissis.).». - La legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15. - Il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, «recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo» e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 maggio 2009, n. L 128. - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, «Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della L. 22 febbraio 1994, n. 146», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 2001, n. 117: «Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali). (Omissis). 3. Le singole materie prime di base con requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente decreto, nonche' le sostanze delle quali non e' autorizzato l'impiego per la produzione degli sfarinati e delle paste alimentari ai sensi del presente decreto, che, invece, si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari di cui al comma 1 del presente articolo ed i prodotti finiti vanno annotati in un apposito registro di carico e scarico le cui caratteristiche e modalita' di tenuta sono stabilite con il decreto ministeriale di cui al comma 1. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 (Difesa della genuinita' del burro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1957, n. 15, modificato dalla presente legge: «Art. 1. La denominazione «burro» e' riservata al prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca ed al prodotto ottenuto dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due indicati prodotti, che risponde ai requisiti chimici, fisici ed organolettici indicati ai successivi articoli 2 e 3. La denominazione «burro di qualita'» e' riservata al prodotto ottenuto unicamente dalla crema del latte di vacca, che risponde ai requisiti organolettici, analitici ed igienico sanitari che saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri della sanita' e delle finanze. Ai prodotti ottenuti dalla crema e dal siero provenienti da animali diversi dalla vacca puo' essere attribuita la denominazione «burro», purche' seguita dalla indicazione della specie animale. Le materie prime utilizzate per la produzione dei tipi di burro di cui ai precedenti commi devono essere sottoposte a filtrazione. Le materie prime utilizzate per la produzione del «burro di qualita'» devono essere sottoposte anche a pastorizzazione. Il «burro di qualita'» deve risultare esente da residui di eventuali sostanze chimiche salvo quelle ammesse per le produzioni lattiero-casearie. I produttori ed i confezionatori di burro devono tenere, per ogni stabilimento, un registro di carico e scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e la qualita' della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti. L'uso di denominazioni e di dizioni riferentisi a trattamenti applicati alla materia prima od al prodotto finito, per garantire la salubrita', e' consentito a condizione che il burro cosi' trattato corrisponda ai requisiti stabiliti con decreto di cui al secondo comma del presente articolo". - Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O.: «Art. 28. (Registri per i produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, glucosio e isoglucosio). - 1. I produttori, gli importatori ed i grossisti di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio e di isoglucosio, anche in soluzione, devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo.». - Per completezza d'informazione, il testo della legge 11 aprile 1974, n. 138 (Nuove norme concernenti il divieto di ricostituzione del latte in polvere per l'alimentazione umana) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1974, n. 117. - l'art. 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, (Misure urgenti per la crescita del Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2012, n. 187, S.O., abrogato dalla presente legge, recava: «Art. 59-bis. (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari)." - Il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2013, n. L 347. - Si riportano i testi dell'art. 1 e dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305: «Art. 1. (Anagrafe delle aziende agricole.). - 1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attivita' agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati «aziende». 2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione. 3. A ciascuna azienda fa capo una o piu' unita' tecnico-economiche, di seguito denominata unita'; per unita' si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unita' zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attivita' economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva. (Omissis). Art. 9 (Fascicolo aziendale). - 1. Per i fini di semplificazione ed armonizzazione, di cui all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 173 del 1998, e' istituito, nell'ambito dell'anagrafe, a decorrere dal 30 giugno 2000, il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, delle informazioni di cui all'art. 3. 2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, attraverso le procedure progressivamente rese disponibili dai SIAN, ciascun soggetto iscritto all'anagrafe verifica le informazioni relative al titolo di conduzione ed alla consistenza aziendale, con l'obbligo di confermarne l'attualita' ovvero di comunicare le eventuali variazioni o integrazioni. Nell'ambito delle predette procedure sono indicati tempi e modalita' per le conferme, le variazioni o le integrazioni. In caso di mancata conferma entro i termini indicati dalle procedure, valgono i dati risultanti nel fascicolo aziendale. Qualora ai fini della verifica delle consistenze aziendali sia necessario rendere disponibile all'azienda, attraverso i servizi del SIAN, la riproduzione dei dati catastali, la stessa e' tenuta al pagamento degli oneri di cui al decreto del Ministero delle finanze del 27 giugno 1996 e successive modificazioni e integrazioni, con le facilitazioni previste per gli enti statali e territoriali, nonche' dal protocollo d'intesa tra il Ministero delle finanze e il Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 giugno 1998. 3. Le variazioni ed integrazioni comunicate ai sensi del comma 2 sono valide anche ai fini dell'aggiornamento del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e vengono trasmesse dal SIAN al sistema informativo delle camere di commercio con le modalita' di cui all'art. 5. 4. A partire dal 1° luglio 2000, le aziende che eventualmente non risultano iscritte all'anagrafe sono tenute, nel momento in cui si manifestano all'amministrazione, ai fini dell'ammissione a qualsiasi beneficio comunitario, nazionale o regionale, a comunicare le informazioni relative al beneficio richiesto che saranno inserite nel fascicolo aziendale.». - Il testo del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 (Disciplina delle modalita' di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2008, n. 289. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.: «Art. 1 (Imprenditore agricolo.). (Omissis). 2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 14, comma 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2004, n. 94: « Art. 14. (Semplificazione degli adempimenti amministrativi.). (Omissis). 13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attivita' agromeccanica, di cui all'art. 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale». - Si riporta il testo degli artt. 19 e 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.), come modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2005, n. 248, S.O.: « 19. Autorizzazione . 1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera; b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi; c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali; d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali; e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A; f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati; g) coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. 2. (abrogato) 3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1: a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali; b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali; c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo; d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'art. 7-bis; e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita. 4. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'art. 49, comma 2, lettera d). (omissis) 54. Sanzioni amministrative. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo. 2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro 3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro 3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro 4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro 5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui all'art. 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. 6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, dichiara di propria produzione vegetali prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro 8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei propri registri e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00. 9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'art. 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro 10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 19, non ottempera agli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro . 11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'art. 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'art. 26, oppure commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro. 12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro 13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 26, non ottempera agli obblighi di cui all'art. 27, commi 2 e 3, all'art. 28, comma 2, all'art. 29, commi 1, 2 e 5, e all'art. 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro 14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33, comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci nelle zone protette e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. 15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo tale da non rispettare quella riportata sulla documentazione che accompagna originariamente tale merce, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'art. 39, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro 17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana che omette di osservare le disposizioni di cui all'art. 39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00. 18. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo fitosanitario, senza la documentazione prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 19. Chiunque introduce nel territorio italiano vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00. 20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro 21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite conformemente all'art. 43, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 18.000,00. 22. Il responsabile delle attivita' di cui all'art. 45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello svincolo ufficiale di cui all'art. 47, comma 3, o che non si attiene agli obblighi di cui all'art. 47, commi 1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro 24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini 25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai decreti ministeriali emanati conformemente al presente decreto, in impianti non in possesso del previsto riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00. 26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non superiore a centoventi giorni. 26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro . 26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro . 26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui all'art. 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari . ". - Per completezza d'informazione, si riporta il testo dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge 6 giugno 1986, n. 251, (Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 1986, n. 134, come modificato dall'art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2007, n. 302, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2008, n. 51, S.O.: «Art. 11. 1. L'iscrizione all'albo degli agrotecnici consente: (Omissis); c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonche' le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; (Omissis).».