IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 11, commi 4 e 6, che ha
istituito a carico delle societa' cooperative e dei loro consorzi  un
contributo  pari  al  3%  degli  utili  annuali   da   destinare   al
finanziamento  di  iniziative  di  promozione  e  di  sviluppo  della
cooperazione; 
  Visto il D.M. 9 gennaio 2004 del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il Ministro delle  attivita'  produttive  che
prevede variazioni nelle modalita' di versamento  del  contributo  in
argomento da parte delle societa' cooperative e dei loro consorzi non
aderenti ad alcuna Associazione riconosciuta; 
  Visto il D.M. 11 ottobre 2004 che stabilisce per il  pagamento  del
3% degli utili d'esercizio il termine del 30 ottobre dell'anno in cui
e' stato approvato il bilancio di esercizio; 
  Visto il D.M. 1° dicembre 2004 che stabilisce per il pagamento  del
3% degli utili  di  esercizio,  delle  societa'  cooperative  il  cui
esercizio non coincide con l'anno solare, il  termine  di  90  giorni
dall'approvazione del bilancio; 
  Considerata la necessita' di uniformare i termini per il  pagamento
del 3% degli utili di esercizio per tutte le  tipologie  di  societa'
cooperative, anche ai fini della semplificazione delle  procedure  di
pagamento e accertamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il versamento della quota del 3% degli utili  di  esercizio  dovuta
dalle societa' cooperative e  dai  loro  consorzi,  non  aderenti  ad
alcuna delle  Associazioni  nazionali  di  assistenza  e  tutela  del
movimento cooperativo riconosciuta, deve avvenire entro e  non  oltre
300 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.