IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,  e  successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva  2002/95/CE,  della
direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative  all'uso
di  sostanze   pericolose   nelle   apparecchiature   elettriche   ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  del  8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014,  n.  27,  che  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  si  provveda
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Viste le  direttive  delegate  2014/69/UE,  2014/70/UE,  2014/71/UE
2014, 2014/72/UE,  2014/73/UE,  2014/74/UE,  2014/75/UE,  2014/76/UE,
della Commissione del 13 marzo 2014, che modificano,  adattandoli  al
progresso tecnico, gli allegati III e IV della direttiva  2011/65/UE,
introducendo specifiche esenzioni al divieto di utilizzo del piombo e
del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2014/69/UE,  2014/70/UE,  2014/71/UE  2014,  2014/72/UE,  2014/73/UE,
2014/74/UE,  2014/75/UE,  2014/76/UE,  provvedendo,  a  tal  fine,  a
modificare gli allegati al citato decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato III al decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico