IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105 «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»; Visto in particolare l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilita' per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o piu' attivita' fra quelle indicate nel medesimo art. 5; Vista la legge numero 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziarti e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la nota del 18 luglio 2014 n. 3214 del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca con la quale e' stato sottoposto all'attenzione del sig. Ministro lo schema di decreto ministeriale avente ad oggetto la determinazione delle aree prioritarie di intervento per lo sviluppo del settore della filiera ittica e per l'individuazione delle attivita' per cui e' possibile stipulare convenzioni con le Associazioni nazionali di categoria e/o con Consorzi dalle stesse istituiti ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come sostituito dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, con relativa fissazione dei criteri per la selezione e valutazione dei programmi da finanziare; Vista la nota del 23 luglio 2014, n. 8020 del Vice Capo di gabinetto vicario, con la quale si rileva che la fattispecie in questione riguarda una attivita' meramente gestionale e pertanto rimanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura la facolta' di individuare l'attivita' prioritaria nonche' di destinare l'interezza dei fondi assegnati sul capitolo di bilancio pertinente; Vista la nota del 6 agosto 2014, n. 3454 del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, sulla quale il sig. Ministro ha espresso parere favorevole sull'attivita' prioritaria individuata nonche' sull'iter procedurale; Considerata l'esigenza di conferire massima efficacia all'attivita' oggetto di convenzione al fine del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del settore anche attraverso la semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori; Vista l'attivita' indicata nella lettera f), dell'art. 5, comma 1 del su indicato decreto legislativo, recante «Riduzione dei tempi procedurali e delle attivita' documentali nel quadro della semplificazione amministrativa e del miglioramento dei rapporti fra gli operatori del settore e la pubblica amministrazione, in conformita' ai principi della legislazione vigente in materia»; Viste le risorse disponibili recate dal pertinente capitolo di bilancio 7044 «Spese relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca»; Ritenuto necessario, nel particolare momento di congiuntura economica, individuare quale specifica priorita' quella indicata alla lettera f), dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», convertito, in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, nonche' i criteri e le modalita' di selezione delle proposte da finanziare mediante convenzioni; Decreta: Art. 1 Finalita' e definizioni 1. Il presente decreto individua l'attivita' priorita' per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della filiera della pesca nonche' le iniziative da attuare per la realizzazione di tale obiettivo, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». 2. Con il presente decreto vengono altresi' determinate le modalita' di presentazione dei progetti afferenti le singole iniziative ed i relativi criteri di valutazione nonche' il riparto tra le medesime dello stanziamento complessivo. 3. Ai fini del presente decreto per «attivita' prioritaria» si intende l'attivita' definita e individuata tra quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'»; per «iniziative» si intendono i singoli interventi individuati per la realizzazione dell'attivita' prioritaria. 4. Tutte le «iniziative» individuate dal presente decreto concorrono in eguale misura ad assicurare la massima efficacia nella realizzazione dell'attivita' prioritaria e sono, pertanto, di pari valore nell'ambito delle risorse disponibili.