(Allegato I)
                                                           Allegato I 
 
                   PRESCRIZIONI PER L'IMPORTAZIONE 
             DEI VEGETALI SPECIFICATI DI CUI ALL'ART. 2 
 
 
                              Sezione 1 
 
 
             Dichiarazioni da includere nel certificato 
               di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) 
                 del decreto legislativo n. 214/2005 
 
    1. I vegetali specificati originari di Paesi terzi nei  quali  e'
nota la presenza dell'organismo  specificato  sono  introdotti  nella
Repubblica italiana unicamente  se  accompagnati  da  un  certificato
fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera  d)  del  decreto
legislativo n. 214/2005, che soddisfi le condizioni di cui  al  punto
2) o al punto 3). 
    2.   Il   certificato   fitosanitario   riporta   nella   rubrica
«dichiarazioni supplementari» la dichiarazione  che  le  piante  sono
state coltivate per tutto il loro  ciclo  di  vita  in  un  luogo  di
produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per
la protezione delle piante nel Paese di origine,  e  situato  in  una
zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in
conformita'  alle  pertinenti  norme  internazionali  per  le  misure
fitosanitarie. 
    Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato  nella
rubrica «Luogo d'origine». 
    3.   Il   certificato   fitosanitario   riporta   nella   rubrica
«dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni: 
      a) le piante sono state coltivate per tutto il  loro  ciclo  di
vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni: 
        i) risulta indenne  dall'organismo  specificato  e  dai  suoi
vettori in conformita' alle pertinenti norme  internazionali  per  le
misure fitosanitarie; 
        ii) e' registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale
per la protezione delle piante nel Paese di origine; 
        iii) e' dotato di  protezione  fisica  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; 
        iv) e' soggetto agli adeguati  trattamenti  fitosanitari  per
prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato; 
        v)  e'  sottoposto  annualmente  ad  almeno   due   ispezioni
ufficiali effettuate in  periodi  opportuni.  Durante  le  precedenti
ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuate  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato; 
      b) i trattamenti fitosanitari contro i  vettori  dell'organismo
specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione; 
      c) i lotti di vegetali specificati  sono  stati  sottoposti  ad
analisi annuali  su  base  campionaria  e  la  presenza  asintomatica
dell'organismo specificato e' stata esclusa; 
      d) i vegetali specificati sono stati trasportati  al  di  fuori
della stagione di volo dei vettori  noti  dell'organismo  specificato
oppure  in  contenitori  o  imballaggi  chiusi,  atti   a   prevenire
l'infezione da parte dell'organismo specificato o  dei  suoi  vettori
noti; 
      e) immediatamente prima dell'esportazione i lotti  di  vegetali
specificati sono stati sottoposti a ispezione visiva, a campionamento
e analisi ufficiali, utilizzando uno schema di campionamento  atto  a
confermare con un'affidabilita' del 99% che il  livello  di  presenza
dell'organismo  specificato  in  tali  piante  e'  inferiore  all'1%,
nonche' specificamente mirato  alle  piante  che  presentino  sintomi
sospetti dell'organismo specificato. 
    4. I punti 2) e 3) si  applicano  mutatis  mutandis  ai  vegetali
specificati, coltivati sia all'interno che all'esterno  di  una  area
indenne dall'organismo nocivo. 
 
                              Sezione 2 
 
 
                              Ispezione 
 
    I  vegetali  specificati  sono  ispezionati  minuziosamente   dal
Servizio fitosanitario regionale responsabile al  punto  d'entrata  o
sul luogo di destinazione, stabilito a norma del decreto  legislativo
19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter.  L'ispezione  ha  luogo
sotto forma di ispezioni visive e, qualora si  sospetti  la  presenza
dell'organismo specificato, di campionamento e analisi di ogni  lotto
di vegetali specificati. Le dimensioni dei campioni saranno  tali  da
permettere di confermare con un livello di affidabilita' del 99%  che
la presenza dell'organismo  specificato  su  tali  piante  e'  ad  un
livello inferiore all'1%.