Allegato I PRESCRIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DEI VEGETALI SPECIFICATI DI CUI ALL'ART. 2 Sezione 1 Dichiarazioni da includere nel certificato di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005 1. I vegetali specificati originari di Paesi terzi nei quali e' nota la presenza dell'organismo specificato sono introdotti nella Repubblica italiana unicamente se accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 214/2005, che soddisfi le condizioni di cui al punto 2) o al punto 3). 2. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» la dichiarazione che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine, e situato in una zona indenne da organismi nocivi stabilita da detta organizzazione in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome della zona indenne da organismi nocivi va indicato nella rubrica «Luogo d'origine». 3. Il certificato fitosanitario riporta nella rubrica «dichiarazioni supplementari» le seguenti affermazioni: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione che soddisfa le seguenti condizioni: i) risulta indenne dall'organismo specificato e dai suoi vettori in conformita' alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; ii) e' registrato e sorvegliato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel Paese di origine; iii) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato tramite i suoi vettori; iv) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato; v) e' sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; b) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione; c) i lotti di vegetali specificati sono stati sottoposti ad analisi annuali su base campionaria e la presenza asintomatica dell'organismo specificato e' stata esclusa; d) i vegetali specificati sono stati trasportati al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti; e) immediatamente prima dell'esportazione i lotti di vegetali specificati sono stati sottoposti a ispezione visiva, a campionamento e analisi ufficiali, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante e' inferiore all'1%, nonche' specificamente mirato alle piante che presentino sintomi sospetti dell'organismo specificato. 4. I punti 2) e 3) si applicano mutatis mutandis ai vegetali specificati, coltivati sia all'interno che all'esterno di una area indenne dall'organismo nocivo. Sezione 2 Ispezione I vegetali specificati sono ispezionati minuziosamente dal Servizio fitosanitario regionale responsabile al punto d'entrata o sul luogo di destinazione, stabilito a norma del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 42, comma 1-ter. L'ispezione ha luogo sotto forma di ispezioni visive e, qualora si sospetti la presenza dell'organismo specificato, di campionamento e analisi di ogni lotto di vegetali specificati. Le dimensioni dei campioni saranno tali da permettere di confermare con un livello di affidabilita' del 99% che la presenza dell'organismo specificato su tali piante e' ad un livello inferiore all'1%.