Allegato II CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI VEGETALI SPECIFICATI DI CUI ALL'ART. 10 1. I vegetali specificati che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostati verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato in conformita' al decreto legislativo n. 214/2005. 2. I vegetali specificati che sono stati coltivati per almeno parte del loro ciclo di vita in una zona delimitata sono spostati verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno di tali aree, solo se per tutto il periodo trascorso entro una zona delimitata sono rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto 1: a) il luogo di produzione in cui sono state coltivate all'interno di una zona delimitata rispetta le condizioni seguenti: i) risulta indenne dall'organismo specificato; ii) e' registrato conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005; iii) e' dotato di protezione fisica contro l'introduzione dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; iv) e' soggetto agli adeguati trattamenti fitosanitari per prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato; v) e' sottoposto annualmente ad almeno due ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni. Durante le precedenti ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati all'organismo specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati sintomi sospetti, sono state effettuate analisi che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato; b) i campioni rappresentativi di ogni specie dei vegetali specificati provenienti da ogni luogo di produzione sono stati sottoposti annualmente ad analisi e la presenza asintomatica dell'organismo specificato e' stata esclusa; c) i trattamenti fitosanitari contro i vettori dell'organismo specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione. 3. I vegetali specificati che sono spostati attraversando zone delimitate, o all'interno di queste, sono trasportati al di fuori della stagione di volo dei vettori noti dell'organismo specificato oppure in contenitori o imballaggi chiusi, atti a prevenire l'infezione da parte dell'organismo specificato o dei suoi vettori noti.