(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
              CONDIZIONI PER LO SPOSTAMENTO ALL'INTERNO 
                 DELL'UNIONE DI VEGETALI SPECIFICATI 
                         DI CUI ALL'ART. 10 
 
    1. I vegetali specificati che sono  stati  coltivati  per  almeno
parte del loro ciclo di vita in una  zona  delimitata  sono  spostati
verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno  di  tali  aree,
solo  se  accompagnati  da  un  passaporto  delle  piante  redatto  e
rilasciato in conformita' al decreto legislativo n. 214/2005. 
    2. I vegetali specificati che sono  stati  coltivati  per  almeno
parte del loro ciclo di vita in una  zona  delimitata  sono  spostati
verso aree diverse dalle zone infette, o all'interno  di  tali  aree,
solo se per tutto il periodo trascorso entro una zona delimitata sono
rispettate le prescrizioni seguenti oltre a quanto stabilito al punto
1: 
      a)  il  luogo  di  produzione  in  cui  sono  state   coltivate
all'interno di una zona delimitata rispetta le condizioni seguenti: 
        i) risulta indenne dall'organismo specificato; 
        ii) e' registrato conformemente a quanto disposto dal decreto
legislativo n. 214/2005; 
        iii) e' dotato di  protezione  fisica  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori; 
        iv) e' soggetto agli adeguati  trattamenti  fitosanitari  per
prevenire la presenza di vettori dell'organismo specificato; 
        v)  e'  sottoposto  annualmente  ad  almeno   due   ispezioni
ufficiali effettuate in  periodi  opportuni.  Durante  le  precedenti
ispezioni non sono stati riscontrati sintomi correlati  all'organismo
specificato ne' suoi vettori oppure, se sono stati osservati  sintomi
sospetti,  sono  state  effettuate  analisi  che   hanno   confermato
l'assenza dell'organismo specificato; 
      b) i campioni  rappresentativi  di  ogni  specie  dei  vegetali
specificati provenienti  da  ogni  luogo  di  produzione  sono  stati
sottoposti  annualmente  ad  analisi  e  la   presenza   asintomatica
dell'organismo specificato e' stata esclusa; 
      c) i trattamenti fitosanitari contro i  vettori  dell'organismo
specificato sono applicati in prossimita' del luogo di produzione. 
    3. I vegetali specificati che sono  spostati  attraversando  zone
delimitate, o all'interno di queste, sono  trasportati  al  di  fuori
della stagione di volo dei vettori  noti  dell'organismo  specificato
oppure  in  contenitori  o  imballaggi  chiusi,  atti   a   prevenire
l'infezione da parte dell'organismo specificato o  dei  suoi  vettori
noti.