Allegato III DEFINIZIONE DELLE ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 9 Sezione 1 Definizione delle zone delimitate 1. La zona infetta comprende tutte le piante individuate come contagiate dall'organismo specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante contagiate o perche' provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perche' trattasi di piante ottenute da queste ultime. 2. La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km. La larghezza della zona cuscinetto puo' essere ridotta ad almeno 1 km se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) le piante contagiate sono state rimosse unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell'organismo specificato e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. La rimozione avviene in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse; b) e' stata condotta un'ispezione di delimitazione che comprende lo svolgimento di analisi con l'utilizzo di uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in piante collocate entro 2 km dal confine della zona infetta e' inferiore allo 0,1%. 3. La delimitazione esatta delle zone si basa su validi principi scientifici, sulla biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, sul livello di infezione, sulla presenza dei vettori e sulla distribuzione delle piante potenzialmente ospiti nell'area interessata. 4. Se la presenza dell'organismo specificato e' confermata al di fuori della zona infetta, la demarcazione della zona infetta e della zona cuscinetto e' rivista e modificata di conseguenza. 5. Se, in base alle ispezioni di cui all'art. 4, comma 1, e al monitoraggio di cui al presente allegato, sezione 2, lettera h), in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di cinque anni, e' possibile revocare la delimitazione della zona. Sezione 2 Misure da adottare nelle zone delimitate Nelle zone delimitate il Servizio fitosanitario regionale e' tenuto ad adottare le seguenti misure al fine di eradicare l'organismo specificato: a) rimuove al piu' presto tutte le piante contagiate dall'organismo specificato unitamente a tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte di tale organismo e a tutte le piante che sono state individuate come probabilmente contagiate. Tale rimozione si effettua in modo da impedire che rimanga materiale appartenente alle piante rimosse e prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo la rimozione; b) effettua il campionamento e l'analisi dei vegetali specificati, delle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, nonche' di tutte le altre piante che presentino sintomi dell'organismo specificato entro il raggio di 200 m intorno alle piante contagiate, utilizzando uno schema di campionamento atto a confermare con un'affidabilita' del 99% che il livello di presenza dell'organismo specificato in tali piante e' inferiore allo 0,1%; c) distrugge, in situ o in un luogo vicino situato all'interno della zona delimitata e appositamente designato, le piante intere, le parti di piante o il legname che potrebbero favorire la diffusione dell'organismo specificato. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato; d) distrugge, in situ o in un luogo vicino, qualsiasi materiale vegetale derivante dalla potatura dei vegetali specificati e di piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate. La distruzione va effettuata in modo adeguato a prevenire la diffusione dell'organismo specificato ad opera dei suoi vettori; e) sottopone ad opportuni trattamenti fitosanitari i vegetali specificati e le piante che possono ospitare i vettori dell'organismo specificato al fine di prevenire che tali vettori possano diffondere l'organismo specificato; f) individua l'origine dell'infezione e rintraccia i vegetali specificati associati ai casi di infezione in questione che siano stati eventualmente spostati prima della definizione della zona delimitata. Alle autorita' pertinenti della zona di destinazione di tali piante sono comunicate tutte le informazioni del caso relative a tali spostamenti in modo da consentire che le piante siano esaminate e ove opportuno siano applicate le misure adeguate; g) vieta la piantagione di vegetali specificati e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non sono a prova di vettore; h) effettua un monitoraggio intensivo per accertare la presenza dell'organismo specificato svolgendo almeno indagini annuali nei periodi opportuni, analisi comprese, prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto e ai vegetali specificati, nonche' alle piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate, in particolare per qualsiasi pianta che presenti sintomi. Il numero di campioni va indicato nella relazione di cui all'art. 13; i) sensibilizza l'opinione pubblica circa il pericolo rappresentato dall'organismo specificato, nonche' informa sulle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento di vegetali specificati dalla zona delimitata ai sensi dell'art. 9; j) se necessario, prende misure specifiche per affrontare qualsiasi specificita' o complicazione che possano ragionevolmente impedire, ostacolare o ritardare l'eradicazione, in particolare misure relative all'accessibilita' e all'eradicazione adeguata di tutte le piante contagiate o sospette di esserlo, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprieta' pubblica o privata o dalla persona o ente che ne e' responsabile; k) prende qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto dello standard ISPM n. 9 della FAO e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nello standard ISPM n. 14 della FAO.