IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42,  e  successive  modificazioni,
recante «Delega al Governo in  materia  di  federalismo  fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e successive
modificazioni, recante «Disposizioni in materia di determinazione dei
costi e dei fabbisogni standard di  Comuni,  citta'  metropolitane  e
Province»,  adottato  in  attuazione  della  delega  contenuta  nella
predetta legge n. 42 del 2009; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 216  del  2010,
che prevede che, fermo restando quanto previsto  dall'art.  27  della
legge n. 42 del 2009, lo stesso decreto  non  si  applica  agli  enti
locali appartenenti ai territori delle Regioni a Statuto  speciale  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Visto l'art. 1, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  n.  216  del
2010, il quale dispone che, al  fine  di  assicurare  un  graduale  e
definitivo superamento del criterio della spesa storica nei  riguardi
di Comuni e Province, i fabbisogni standard  determinati  secondo  le
modalita' dello  stesso  decreto  costituiscano  il  riferimento  cui
rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente
a regime,  il  finanziamento  integrale  della  spesa  relativa  alle
funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni; 
  Visto l'art. 1, comma 2, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale prevede che,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  1,
lettera  d),  della  citata  legge  n.  42  del  2009,  ai  fini  del
finanziamento  integrale   della   spesa   relativa   alle   funzioni
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, il  complesso
delle maggiori entrate devolute e  dei  fondi  perequativi  non  puo'
eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi e che,  fino  a  nuova
determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge  statale,
sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione
statale vigente; 
  Visto, altresi', l'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n.  216
del 2010, il quale dispone che, fermi restando  i  vincoli  stabiliti
con il patto di stabilita' interno, dal medesimo decreto  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato  oltre  a
quelli stabiliti dalla legislazione vigente; 
  Visto l'art. 2, del citato decreto legislativo n. 216 del 2010, che
individua, al comma 4,  il  2013  quale  anno  di  avvio  della  fase
transitoria comportante  il  superamento  del  criterio  della  spesa
storica e disciplina, al comma 5, le modalita' e la tempistica  della
fase transitoria, prevedendo, alla lettera b), che entro il 31  marzo
2013 verranno determinati i fabbisogni standard  riguardo  ad  almeno
due terzi delle funzioni fondamentali di cui  all'art.  3,  comma  1,
lettere a) e b), del medesimo decreto, con un processo di gradualita'
diretto  a  garantire  l'entrata  a  regime  nell'arco  del  triennio
successivo; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), del  decreto  legislativo
n. 216 del 2010, che stabilisce in via provvisoria, fino alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  statale  di  individuazione  delle
funzioni fondamentali di Comuni, Citta' metropolitane e Province,  le
funzioni fondamentali ed i relativi servizi presi  in  considerazione
ai fini del medesimo decreto legislativo; 
  Visto,  altresi',  l'art.  3,  comma  1-bis,  del  citato   decreto
legislativo n. 216 del 2010, che dispone che, in ogni caso,  ai  fini
della determinazione dei  fabbisogni  standard  di  cui  al  medesimo
decreto, le modifiche nell'elenco delle  funzioni  fondamentali  sono
prese in considerazione dal primo anno successivo all'adeguamento dei
certificati di conto  consuntivo  alle  suddette  nuove  elencazioni,
tenuto conto anche degli esiti dell'armonizzazione  degli  schemi  di
bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
  Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina  la  metodologia  per  la  determinazione  dei  fabbisogni
standard; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 216 del 2010,  che
disciplina il procedimento di determinazione dei fabbisogni standard,
affidando alla Soluzioni per il Sistema Economico - SOSE S.p.A. (gia'
Societa' per gli studi di settore - SOSE S.p.A.; di  seguito,  SOSE),
con la collaborazione scientifica dell'Istituto per la finanza e  per
l'economia locale - IFEL  e  con  la  collaborazione  dell'ISTAT,  il
compito di predisporre le metodologie occorrenti alla  individuazione
dei fabbisogni standard e  di  determinarne  i  valori  con  tecniche
statistiche che diano rilievo alle  caratteristiche  individuali  dei
singoli Comuni e Province, secondo le  modalita'  ed  i  criteri  ivi
indicati; 
  Visto l'art. 6, che disciplina il procedimento  di  adozione  della
nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di  calcolo   per   la
determinazione dei fabbisogni standard di Comuni  e  Province  ed  il
fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia; 
  Visto il comma 3 del predetto  art.  6,  che  dispone  che  ciascun
Comune  e  Provincia  dia  adeguata  pubblicita'  sul  proprio   sito
istituzionale del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di adozione della nota metodologica e  del  fabbisogno  standard  per
ciascun Comune e Provincia, nonche' attraverso le ulteriori forme  di
comunicazione del proprio bilancio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013,  n.
80,  recante  adozione  della  nota  metodologica  e  del  fabbisogno
standard relativi, per i Comuni, alle funzioni di polizia  locale  e,
per le Province, alle funzioni nel campo dello sviluppo  economico  -
servizi del mercato del lavoro; 
  Visto  il  parere   reso   dalla   Commissione   parlamentare   per
l'attuazione del federalismo fiscale nella  seduta  del  14  novembre
2012, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 216  del  2010,
sullo schema del predetto decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, con il quale la Commissione ha espresso  parere  favorevole
con condizioni, osservazioni e raccomandazioni; 
  Considerato che la SOSE ha somministrato ai Comuni ed alle Province
delle Regioni a Statuto  ordinario  appositi  questionari  funzionali
alla determinazione dei fabbisogni standard relativi al  primo  terzo
delle funzioni fondamentali di cui  al  citato  art.  3  del  decreto
legislativo n. 216 del  2010,  riferiti  alle  funzioni  generali  di
amministrazione,  di  gestione  e   di   controllo,   rispettivamente
denominati, per i Comuni, FC01A - Servizi di gestione  delle  entrate
tributarie e servizi fiscali, FC01B -  Servizi  di  ufficio  tecnico,
FC01C -  Servizi  di  anagrafe,  stato  civile,  elettorale,  leva  e
servizio statistico,  FC01D  -  Altri  servizi  generali,  e  per  le
Province, FP01U - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e
di controllo; 
  Rilevato che la SOSE ha provveduto a  sottoporre  alla  Commissione
tecnica  paritetica  per  l'attuazione  del  federalismo,  ai   sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del menzionato decreto  legislativo
n. 216 del 2010, le  metodologie  relative  alla  determinazione  dei
fabbisogni  standard  inerenti  le  predette  funzioni  generali   di
amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e  Province,  e
che  i  risultati  predisposti  con  le  menzionate  metodologie   di
elaborazione sono stati sottoposti al Dipartimento delle  finanze  ed
al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  alla  stessa  Commissione
tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale; 
  Vista  la  delibera  della  Commissione  tecnica   paritetica   per
l'attuazione del federalismo fiscale, adottata nella  seduta  del  20
dicembre 2012, con la quale la menzionata Commissione ha approvato le
note  metodologiche  relative  alla  determinazione  dei   fabbisogni
standard inerenti  le  funzioni  le  predette  funzioni  generali  di
amministrazione, di gestione e di controllo di Comuni e Province; 
  Acquisito il parere favorevole del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle  finanze  in
ordine alla verifica ai fini del  rispetto  dei  vincoli  di  cui  al
citato art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 216 del 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta del 18 aprile 2013; 
  Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del  2010,  alla
Conferenza Stato - citta' e autonomie locali che ha  disposto,  nella
seduta del 7 agosto 2013, il  rinvio  dell'esame  del  provvedimento,
nonche', nella seduta del 25 settembre 2013, il rinvio  con  proposta
di approfondimenti in sede tecnica; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del predetto decreto  legislativo  n.  216
del 2010, il quale dispone che, decorsi quindici giorni, lo schema e'
comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da
parte della Commissione bicamerale per l'attuazione  del  federalismo
fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario; 
  Acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione
del federalismo fiscale reso, ai sensi  dell'art.  6,  comma  1,  del
citato decreto legislativo n. 216  del  2010,  nella  seduta  del  23
gennaio 2014, nonche' il parere della  V  Commissione  Bilancio  reso
nella seduta del 30 gennaio 2014; 
  Vista la  deliberazione  definitiva  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 23 luglio 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le note metodologiche relative alla  procedura  di
calcolo  per  la  determinazione  dei  fabbisogni  standard   ed   il
fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia  delle  Regioni  a
Statuto ordinario relativi alle funzioni generali di amministrazione,
di gestione e di controllo, allegati al presente decreto, di  seguito
indicati: 
  a) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC01A  -  Funzioni  generali  di  amministrazione,  di
gestione  e  di  controllo  -  Servizi  di  gestione  delle   entrate
tributarie e servizi fiscali, e relativi allegati; 
  b) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC01B  -  Funzioni  generali  di  amministrazione,  di
gestione e di controllo - Servizi  di  ufficio  tecnico,  e  relativi
allegati; 
  c) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC01C  -  Funzioni  generali  di  amministrazione,  di
gestione  e  di  controllo  -  Servizi  di  anagrafe,  stato  civile,
elettorale, leva e servizio statistico, e relativi allegati; 
  d) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni - FC01D  -  Funzioni  generali  di  amministrazione,  di
gestione  e  di  controllo  -  Altri  servizi  generali,  e  relativi
allegati; 
  e) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per i Comuni  -  FC01  A  /  B  /  C  /  D  -  Funzioni  generali  di
amministrazione,   di   gestione   e   di   controllo   -   Documento
riepilogativo; 
  f) Nota metodologica recante determinazione dei fabbisogni standard
per le Province - FP01U - Funzioni generali  di  amministrazione,  di
gestione e di controllo, e relativi allegati.