IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile», e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'art. 108, il quale nell'ambito delle funzioni conferite prevede tra l'altro, che le regioni provvedano, in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2 della legge n. 225/1992, all'attuazione degli interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'art. 10 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, recante «Approvazione del modello d'intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sisma e del relativo manuale di compilazione», con il quale sono approvati la scheda AeDES di rilevamento dei danni, pronto intervento ed agibilita' per edifici ordinari ed il relativo manuale; e nel quale si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo post-sisma, le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile; Considerato che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attivita' di assistenza alla popolazione, e' necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' delle costruzioni, finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumita', con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni; Considerata l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilita' degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati; Visti gli accordi di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti, ed in particolare l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010,che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in data 24 marzo 2011; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al protocollo d'intesa, che disciplina l'attivita' di formazione sul tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita' post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio nazionale geologi, siglato in data 14 aprile 2011; Tenuto conto del contributo dei centri di competenza di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attivita' tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile; Ravvisata pertanto l'opportunita' di istituire un Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post sismica, in ragione del disposto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 citato; Acquisito il parere da parte della commissione speciale di Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Istituzione e composizione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) 1. E' istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attivita' connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilita' nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui al comma 3. 3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in: elenchi regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna regione o provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale (NT-REG - Sez. 1) e da una sezione 2 - nazionale (NT-REG - Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste: lista a) tecnici in organico all'ente regione/provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche, od alla regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato; lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di Protezione civile; lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della regione; elenco centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da: sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato; sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del centro di competenza (di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. sezione Consiglio nazionale ingegneri (NT-DPC - Sez. CNI): costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale; sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C. (NT-DPC - Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale; sezione Consiglio nazionale geometri (NT-DPC - Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale; sezione Consiglio nazionale geologi (NT-DPC - Sez. CNGL): costituita da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale; sezione organizzazioni di volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale del Dipartimento della protezione civile); elenco Vigili del fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico. 4. All'interno di ciascun elenco puo' essere istituito il sub elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di altri tipologie di manufatti non ordinari. 5. Ciascuna regione e provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovra' prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalita' di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale. 6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio elenco centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di Protezione civile e' istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente. 7. Il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. 8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresi', in merito all'integrazione della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori elenchi/sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilita' o accordi.
Avvertenza: Si comunica che sul sito www.protezionecivile.gov.it sara' disponibile l'allegato C - Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilita' per gli edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2014, recante: «Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza post sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di compilazione».