IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale di protezione civile», e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni  ed  agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo  1997,  n.
59», e, in  particolare,  l'art.  108,  il  quale  nell'ambito  delle
funzioni conferite prevede tra l'altro, che le regioni provvedano, in
caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di  eventi
di cui all'art. 2  della  legge  n.  225/1992,  all'attuazione  degli
interventi necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attivita' di protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  14  agosto  2013,   n.   93,
convertito, con modificazione, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
maggio  2011,  recante  «Approvazione  del  modello  d'intervento   e
agibilita' per  edifici  ordinari  nell'emergenza  post-sisma  e  del
relativo manuale di compilazione», con il  quale  sono  approvati  la
scheda  AeDES  di  rilevamento  dei  danni,  pronto   intervento   ed
agibilita' per edifici ordinari ed il relativo manuale; e  nel  quale
si precisa che, a supporto delle campagne di sopralluogo  post-sisma,
le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province  autonome  di
Trento e Bolzano si potranno dotare di elenchi di tecnici che abbiano
seguito percorsi  formativi  con  verifiche  finali  e  aggiornamenti
periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile; 
  Considerato che durante la  gestione  dell'emergenza  post-sismica,
nell'ambito  delle  attivita'  di  assistenza  alla  popolazione,  e'
necessario  effettuare  speditamente  il  rilievo  del  danno  e   la
valutazione di agibilita' delle costruzioni, finalizzati  al  rientro
tempestivo  della  popolazione  nelle  proprie  abitazioni  ed   alla
salvaguardia della pubblica incolumita', con l'obiettivo di ridurre i
disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni; 
  Considerata l'esigenza, maturata in  seguito  agli  eventi  sismici
degli ultimi  anni,  di  migliorare  il  sistema  di  gestione  delle
operazioni   tecniche   di   rilievo   del   danno   e    valutazione
dell'agibilita' degli edifici nella  fase  di  emergenza  post-sisma,
mediante  la  creazione  di  un  sistema  strutturato   che   preveda
l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati; 
  Visti gli accordi  di  collaborazione  tra  il  Dipartimento  della
protezione civile ed i consigli nazionali dei professionisti,  ed  in
particolare l'accordo di collaborazione  tra  il  Dipartimento  della
protezione civile ed il Consiglio nazionale architetti  PPC,  siglato
in data 31 marzo 2004 ed al successivo protocollo  d'intesa,  siglato
in data 12 maggio 2010,che disciplina l'attivita' di  formazione  sul
tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del  danno,  agibilita'
post-sismica; l'accordo di collaborazione tra il  Dipartimento  della
protezione civile ed il Consiglio  nazionale  ingegneri,  siglato  in
data 13 novembre 2009  ed  al  successivo  protocollo  d'intesa,  che
disciplina  l'attivita'  di  formazione  sul  tema  gestione  tecnica
dell'emergenza, rilievo del danno, agibilita'  post-sismica,  siglato
in  data  24  marzo  2011;  l'accordo  di   collaborazione   tra   il
Dipartimento  della  protezione  civile  ed  il  Consiglio  nazionale
geometri e geometri laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed  al
protocollo d'intesa, che disciplina  l'attivita'  di  formazione  sul
tema gestione tecnica dell'emergenza, rilievo del  danno,  agibilita'
post-sismica, siglato in pari data; l'accordo di  collaborazione  tra
il Dipartimento della protezione civile  ed  il  Consiglio  nazionale
geologi, siglato in data 14 aprile 2011; 
  Tenuto conto del contributo dei centri  di  competenza  di  cui  al
decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del  20  luglio
2011, n. 3593,  nelle  attivita'  tecnico-scientifiche  post  evento,
finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della  popolazione
e degli operatori di protezione civile; 
  Ravvisata pertanto l'opportunita' di istituire  un  Nucleo  tecnico
nazionale (NTN)  per  il  rilievo  del  danno  e  la  valutazione  di
agibilita' nell'emergenza post sismica, in ragione del  disposto  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5  maggio  2011
citato; 
  Acquisito  il  parere  da  parte  della  commissione  speciale   di
Protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Istituzione e composizione 
                 del Nucleo tecnico nazionale (NTN) 
 
  1. E' istituito il Nucleo tecnico nazionale (NTN), costituito dagli
elenchi, di cui all'art. 1, comma 4 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici
incaricati   di   attivita'   connesse    alle    gestione    tecnica
dell'emergenza, con particolare  riguardo  al  rilievo  del  danno  e
valutazione dell'agibilita' nell'emergenza  post-sisma,  in  possesso
dei requisiti di cui al successivo art. 2. 
  2. La partecipazione al Nucleo tecnico nazionale dei tecnici di cui
al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli elenchi di cui
al comma 3. 
  3. Il Nucleo tecnico nazionale (NTN) e' articolato in: 
    elenchi regionali  (NT-REG):  istituiti  da  ciascuna  regione  o
provincia autonoma e costituiti da una sezione 1 - regionale  (NT-REG
- Sez. 1) e  da  una  sezione  2  -  nazionale  (NT-REG  -  Sez.  2),
disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli  2  comma
4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste: 
      lista  a)  tecnici  in  organico   all'ente   regione/provincia
autonoma o dipendenti di altre  Amministrazioni  pubbliche,  od  alla
regione collegati da rapporto di consulenza o da  altro  rapporto  di
lavoro, anche a tempo determinato; 
      lista b) tecnici appartenenti ad  organizzazioni  regionali  di
volontariato di Protezione civile; 
      lista  c)  tecnici  professionisti,  iscritti  ad   un   ordine
provinciale della regione; 
    elenco centrale Dipartimento della  protezione  civile  (NT-DPC),
istituito dal Dipartimento della protezione civile e costituito da: 
      sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC - Sez. interna):
costituita da tecnici  esperti  in  organico  al  Dipartimento  della
protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da
altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato; 
      sezione centri di competenza (NT-DPC - Sez. CC): costituita  da
tecnici esperti in organico alla struttura del centro  di  competenza
(di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile  del
20 luglio 2011,  n.  3593)  o  a  questo  collegati  da  rapporto  di
consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato. 
      sezione Consiglio nazionale  ingegneri  (NT-DPC  -  Sez.  CNI):
costituita  da  ingegneri  professionisti,  iscritti  ad  un   ordine
provinciale; 
      sezione Consiglio nazionale architetti P.P.C.  (NT-DPC  -  Sez.
CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un  ordine
provinciale; 
      sezione Consiglio  nazionale  geometri  (NT-DPC  -  Sez.  CNG):
costituita da geometri e geometri laureati  professionisti,  iscritti
ad un collegio provinciale; 
      sezione Consiglio  nazionale  geologi  (NT-DPC  -  Sez.  CNGL):
costituita  da  geologi  professionisti,  iscritti   ad   un   ordine
regionale; 
      sezione organizzazioni di volontariato  (NT-DPC  -  Sez.  VOL):
costituita   dai    volontari    tecnici    esperti    iscritti    ad
un'organizzazione di volontariato (iscritta nell'elenco centrale  del
Dipartimento della protezione civile); 
    elenco Vigili del  fuoco  (NT-VVF):  istituiti  direttamente  dal
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici  esperti
compresi nel proprio organico. 
  4. All'interno di ciascun  elenco  puo'  essere  istituito  il  sub
elenco speciale «Edifici grande luce o prefabbricati», costituito  da
tecnici  esperti  per  il  rilievo  del  danno   e   la   valutazione
dell'agibilita'  di  edifici   di   grande   luce   o   a   struttura
prefabbricata. Altri sub elenchi speciali possono  essere  istituiti,
in base a specifiche esigenze che si  dovessero  evidenziare  per  il
rilievo del danno e la valutazione dell'agibilita' di altri tipologie
di manufatti non ordinari. 
  5.   Ciascuna   regione   e   provincia   autonoma   con   apposito
provvedimento,  previo  parere  del  Dipartimento  della   protezione
civile, istituisce il proprio elenco e  relativo  regolamento,  sulla
base  dei  principi  generali  definiti  nel  presente  decreto.   Il
provvedimento dovra' prevedere  uno  schema  di  convenzione  quadro,
finalizzata a definire le modalita' di impiego dei tecnici dipendenti
di altre Amministrazioni pubbliche iscritti nell'elenco regionale. 
  6.  Il  Dipartimento   della   protezione   civile   con   apposito
provvedimento  istituisce  il  proprio  elenco  centrale  e  relativo
regolamento, sulla base dei principi generali definiti  nel  presente
decreto. Ciascuna sezione dell'elenco centrale di  Protezione  civile
e' istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente. 
  7. Il Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco,  d'intesa  con  il
Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito  atto  ad
istituire il proprio elenco e relativo regolamento,  sulla  base  dei
principi generali definiti nel presente decreto. 
  8. Il Dipartimento della protezione civile provvede,  con  appositi
decreti,  al  recepimento  degli  elenchi  dei  tecnici  di  cui   al
precedente comma 3. Dispone,  altresi',  in  merito  all'integrazione
della lista di elenchi e relative sezioni, di cui al precedente comma
3, con  ulteriori  elenchi/sezioni  di  tecnici  afferenti  ad  altre
categorie e/o strutture, diverse da quelle  sopra  richiamate,  sulla
base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilita' o accordi. 
 
          Avvertenza: 
              Si comunica che  sul  sito  www.protezionecivile.gov.it
          sara'  disponibile  l'allegato   C   -   Manuale   per   la
          compilazione della scheda  di  1°  livello  di  rilevamento
          danno, pronto  intervento  e  agibilita'  per  gli  edifici
          ordinari nell'emergenza post-sismica  (AeDES)  del  decreto
          del Presidente del Consiglio  dei  ministri  dell'8  luglio
          2014, recante: «Istituzione del  Nucleo  tecnico  nazionale
          (NTN)  per  il  rilievo  del  danno  e  la  valutazione  di
          agibilita'  nell'emergenza  post  sismica  e   approvazione
          dell'aggiornamento  del  modello  per  il  rilevamento  dei
          danni, pronto intervento e agibilita' per edifici  ordinari
          nell'emergenza  post-sismica  e  del  relativo  manuale  di
          compilazione».