Allegato A RIMBORSO DELLE DOCUMENTATE SPESE DI MISSIONE PER I TECNICI PROFESSIONISTI DEL NUCLEO TECNICO NAZIONALE Ai tecnici professionisti del Nucleo tecnico nazionale (NTN) impiegati nelle attivita' tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilita', l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei centri di coordinamento, il supporto agli uffici tecnici comunali, ecc.) e' riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati. Spese di viaggio: nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2ª classe) o altro mezzo pubblico, nonche' nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresi', le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessita' del loro utilizzo. Tenuto conto delle attivita' da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate e' consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sara' riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovra' autocertificare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali. Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovra' altresi' produrre un'autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresi' rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali. Spese di vitto: per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), e' riconosciuto un pasto per un massimo di € 22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso e' concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino). Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso e' concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale). Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa. Spese di alloggio: i pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2ª categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola. Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2ª categoria - 3 stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, e' necessario che tale indisponibilita' sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, e' necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1ª categoria - 4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non e' concesso il rimborso.