(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 
         Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari 
       Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori 
         Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro 
                    Offerta al prezzo piu' basso 
 
                          NOTA ILLUSTRATIVA 
 
                              Sommario 
 
1. Il bando-tipo: aspetti generali 
 
2. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici 
 
2.1. Il costo del lavoro 
 
3. Le premesse al bando-tipo 
 
4. Oggetto dell'appalto, modalita' di esecuzione e importo a base  di
gara 
 
5. Soggetti ammessi alla gara 
 
6. Condizioni di partecipazione 
 
7. Verifica dei requisiti di partecipazione 
 
8. Visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 
9. Chiarimenti, modalita' di  presentazione  della  documentazione  e
comunicazioni 
 
10. Subappalto 
 
11. Ulteriori disposizioni 
 
12. Cauzioni e garanzie 
 
13. Pagamento in favore dell'Autorita' 
 
14.     Requisiti     di     capacita     economico-finanziaria     e
tecnico-organizzativa 
 
15. Modalita' di presentazione  e  criteri  di  ammissibilita'  delle
offerte 
 
16. Criterio di aggiudicazione 
 
17. Contenuto della Busta A - documentazione amministrativa 
 
18. Contenuto della Busta B - Offerta economica 
 
19. Procedura di aggiudicazione 
 
20. Verifica di anomalia 
 
 
1. Il bando-tipo: aspetti generali 
 
Il documento predisposto consiste in un modello  di  disciplinare  di
gara relativo  agli  appalti  di  importo  superiore  a  150.000,  da
affidarsi mediante procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del
Codice e con il criterio del prezzo piu' basso. 
 
Lo scopo  del  modello  e'  di  omogenizzare  i  comportamenti  delle
stazioni appaltanti, cosi' da ridurre le  incertezze  interpretative,
mediante  una  corretta  lettura  delle  procedure,  e   semplificare
l'attivita' di predisposizione della documentazione di gara. 
 
Il modello di disciplinare si compone di  un  contenuto  prescrittivo
vincolante, in cui sono ricomprese le clausole  relative  alle  cause
tassative   di   esclusione,   e   di   un   contenuto   prescrittivo
discrezionale,  riferito  ad  aspetti  della  procedura  che   devono
necessariamente essere regolamentati nella documentazione di gara, ma
per i quali residua - in capo alle stazioni appaltanti -  un  margine
di discrezionalita' nella definizione della relativa disciplina. 
 
Le parti a contenuto  discrezionale  devono  essere  compilate  dalle
stazioni appaltanti secondo le proprie specifiche esigenze,  seguendo
le istruzioni di compilazione riportate nel modello. 
 
Nelle  parti  a  contenuto  prescrittivo  vincolante,  invece,   sono
riprodotte le informazioni che  -  secondo  la  normativa  vigente  -
devono essere riportate nella documentazione di  gara,  tra  cui,  in
primis, le cause di esclusione,  nonche'  le  ulteriori  informazioni
utili che, ai sensi dell'art. 64 del Codice, integrano  il  contenuto
del bando di gara; tra le disposizioni  di  tale  tipo  rientrano  le
modalita'  di  costituzione   della   cauzione   provvisoria   e   le
dichiarazioni sui requisiti di ordine generale e speciale da  rendere
in sede di gara. Tali parti costituiscono il contenuto necessario del
bando-tipo  e  sono  derogabili  dalle  stazioni  appaltanti   previa
specifica motivazione ed entro i limiti del rispetto del principio di
tassativita'. Si chiarisce, pertanto, che  le  eventuali  deroghe  al
bando-tipo,  ancorche'  motivate,   non   potranno   mai   consistere
nell'introduzione di  clausole  di  esclusione  contrastanti  con  il
disposto del citato art. 46, comma 1-bis, del Codice, atteso  che  le
stesse  sarebbero  affette  da  nullita'  (1).  Oltre  alle  suddette
prescrizioni  che,  come  sopra  rilevato,  integrano  il   contenuto
necessario del disciplinare, le stazioni appaltanti possono scegliere
di integrare il modello proposto mediante l'inserimento di  ulteriori
indicazioni e chiarimenti senza necessita' di motivazione, salvo  che
l'integrazione  comporti  la  previsione  di   ulteriori   cause   di
esclusione rispetto a quelle previste nel modello,  dovendo,  in  tal
caso, nel senso e nei limiti dei principi  sopra  espressi,  motivare
specificatamente la deroga. 
 
--------- 
(1)  Ne  consegue  che,   rispetto   alle   cause   tipizzate   nella
determinazione dell'AVCP n. 4/2012, le  stazioni  appaltanti  possono
prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e  specifica
motivazione con riferimento a disposizioni di  leggi  vigenti  ovvero
agli ulteriori  criteri  previsti  dall'art.  46,  comma  1-bis,  del
Codice. 
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Nel modello, inoltre, e' data evidenza ad una serie  di  prescrizioni
facoltative e opzioni/soluzioni alternative  che  corrispondono  alle
diverse opzioni legittimamente ammesse dalla normativa:  ad  esempio,
le modalita' di formulazione dell'offerta  mediante  il  sistema  del
massimo ribasso o dei prezzi unitari. Anche in questo caso, la scelta
effettuata  dalla  stazione  appaltante  tra  le  diverse   soluzioni
consentite non  costituisce  una  deroga  al  modello  e  quindi  non
richiede specifica motivazione. 
 
Resta fermo che tali prescrizioni, una volta liberamente scelte dalle
stazioni  appaltanti,  vengono  ad   integrare   il   contenuto   del
disciplinare di gara e  l'amministrazione  sara'  tenuta,  nel  corso
della procedura, ad attenervisi senza possibilita' di  discostarsene,
pena  la  violazione  del  principio  di  certezza  e   imparzialita'
dell'azione amministrativa e della par condicio dei concorrenti. 
 
Il modello elaborato contiene gli elementi essenziali della procedura
di affidamento che le stazioni appaltanti  sono  tenute  ad  inserire
nella documentazione di gara e non puo' essere ritenuto esaustivo  di
tutte le possibili fattispecie che in concreto  possono  verificarsi.
Si evidenzia che nel caso delle gare gestite con  sistemi  telematici
si deve  integrare  il  disciplinare  di  gara  con  le  norme  sulla
procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento
in materia, mentre,  per  le  procedure  indette  dalle  centrali  di
committenza, i modelli predisposti  potranno  essere  utilizzati  nei
limiti di compatibilita' con le specificita' degli istituti. 
 
Come sopra rilevato, nelle parti a contenuto prescrittivo  vincolante
sono contenute le cause di esclusione ai sensi  dell'art.  46,  comma
1-bis, del Codice, gia' tipizzate con l'atto di determinazione  n.  4
del  2012,  al  quale  si  fa  espresso  rinvio  per  le  parti   non
riproducibili nella documentazione di gara. Sotto la  veste  grafica,
le  cause  di  esclusione  sono  poste  in  evidenza  utilizzando  il
carattere grassetto, mentre la relativa prescrizione e' preceduta dal
simbolo "!>". 
 
Il  bando-tipo  tiene  conto  delle  modifiche  al  Codice  contenute
nell'art.  39  del  d.l.  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni  dalla  l.  11  agosto  2014,  n.   114,   in   materia
regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni da  rendere  in
sede di gara. In merito, si rammenta alle stazioni appaltanti che, ai
sensi del nuovo comma 2-bis dell'art. 38, e' necessario stabilire nel
bando di  gara  la  sanzione  pecuniaria  in  caso  di  irregolarita'
essenziale, per un importo compreso tra l'1 per mille e l'1  percento
del valore della gara. 
 
L'Autorita' procedera' attraverso apposita determinazione  a  fornire
alle stazioni  appaltanti  indicazioni  sulle  modalita'  applicative
delle nuove disposizioni normative. 
 
 
2. Il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici 
 
Come e' noto, in materia di lavori pubblici di  importo  superiore  a
150.000 euro, vige il sistema unico di  qualificazione,  in  base  al
quale  l'attestato  di  qualificazione  rilasciato   dalle   SOA   e'
sufficiente  ad   assolvere   ogni   onere   documentale   circa   la
dimostrazione dei requisiti di capacita'  tecnica  e  finanziaria  ai
fini dell'affidamento dei lavori della tipologia ed importo  indicato
nel bando, nonche' a  garantire  la  stazione  appaltante  in  ordine
all'affidabilita' dell'impresa certificata. 
 
In tal senso, e' inequivoco il disposto di cui al comma  4  dell'art.
60 del Regolamento, laddove stabilisce che  "le  stazioni  appaltanti
non  possono  richiedere  ai  concorrenti  la   dimostrazione   della
qualificazione con modalita', procedure e contenuti diversi da quelli
previsti dal  presente  capo,  nonche'  dal  capo  III  del  presente
titolo". 
 
Alla luce  di  tale  disciplina,  come  precisato  dall'art.  61  del
Regolamento, le attestazioni qualificano le  imprese  per  categorie,
secondo la tipologia di lavori od opere (generali e specializzate) e,
nell'ambito delle suddette  categorie,  per  classifiche,  a  seconda
dell'importo complessivo dell'opera o del lavoro. 
 
Ai sensi del comma 2 del citato art. 61,  la  qualificazione  in  una
categoria abilita l'impresa a partecipare alle  gare  e  ad  eseguire
lavori di quella  tipologia,  nei  limiti  di  valore  della  propria
classifica incrementata di un quinto (2,3). 
 
--------- 
(2) Unica eccezione,  come  previsto  dal  comma  61,  comma  6,  del
Regolamento, riguarda gli appalti di importo superiore ad  20.658.000
euro, per  i  quali  le  stazioni  appaltanti  devono  richiedere  ai
concorrenti  di  produrre,  oltre  alla  certificazione  di  qualita'
relativa alla classifica  VIII,  anche  idonea  documentazione  dalla
quale risulti che nel quinquennio antecedente  la  pubblicazione  del
bando hanno realizzato una cifra di affari pari ad almeno  2,5  volte
l'importo a base di gara. 
(3) La medesima disposizione si applica nei confronti  delle  imprese
facenti parte di un raggruppamento temporaneo d'impresa o consorzio a
condizione  che  ciascuna  impresa  raggruppata  o  consorziata   sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  dell'importo
dei lavori a  base  di  gara;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o
consorziate, la disposizione non si applica alla mandataria  ai  fini
del conseguimento del requisito minimo di cui all'art. 92,  comma  2,
del Regolamento. Nel caso di associazioni di tipo verticale o  misto,
la  condizione  di  qualificazione   per   un   quinto   dell'importo
complessivo  dell'appalto  va  riferita  ai  singoli  importi   della
categoria  prevalente  e  delle  categorie   scorporabili.   Maggiori
dettagli sul tema sono forniti al paragrafo 5. 
--------- 
 
Il sistema di qualificazione  degli  esecutori  di  lavori  pubblici,
fermo restando l'impianto generale, e' stato recentemente oggetto  di
importanti modifiche per effetto dell'annullamento degli  artt.  107,
comma 2 e 109, comma 2 del Regolamento,  disposto  dal  parere  della
commissione speciale del Consiglio di Stato del 26  giugno  2013,  n.
3014, divenuto esecutivo con l'emanazione del d.P.R. 30 ottobre 2013. 
 
Nelle more della revisione delle disposizioni regolamentari annullate
dal Consiglio di Stato (4),  con  il  d.l.  28  marzo  2014,  n.  47,
convertito con modificazioni dalla l.  23  maggio  2014,  n.  80,  il
legislatore, al fine di garantire la coerenza con la regola  generale
secondo cui il soggetto qualificato nella categoria  prevalente  puo'
svolgere una serie di lavorazioni  complementari  alla  realizzazione
dell'opera, anche se privo della relativa qualificazione  (art.  107,
comma 1,  del  Regolamento),  ha  apportato  delle  modificazioni  al
sistema categorie, nel senso di ridurre il numero di quelle  relative
a lavorazioni che in base alle abrogate disposizioni del  regolamento
potevano  essere   eseguite   solo   in   presenza   della   relativa
qualificazione. A tale fine, l'art. 12 del citato decreto ha  ridotto
sia il numero delle categorie a qualificazione  obbligatoria  di  cui
all' abrogato art. 109, comma 2, specificate nella tabella A allegata
al Regolamento, sia il numero delle lavorazioni rientranti  categorie
c.d. "superspecialistiche" indicate dall'abrogato art. 107, comma  2,
del Regolamento, cioe' quelle che, ai sensi dell'art. 37,  comma  11,
del Codice, in considerazione del particolare contenuto tecnologico o
della rilevante complessita' tecnica, non possono essere  affidate  a
soggetti privi della relativa qualificazione e per le quali,  quindi,
seppur scorporabili, si applica  il  medesimo  limite  al  subappalto
previsto per la categoria prevalente. 
 
--------- 
(4) Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto le modifiche dovranno
avvenire entro 12  mesi  dalla  conversione  in  legge  del  medesimo
decreto  (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
Italiana il 27 maggio 2014) e quindi entro il 28 maggio 2015. 
--------- 
 
In  base  alle  nuove  disposizioni,  ad  esempio,  non   sono   piu'
considerate   super-specialistiche   le   categorie   OS3   (impianti
idrico-sanitari,    cucine,    lavanderie),     OS8     (opere     di
impermeabilizzazione) OS20A e OS20B (rilevanti topografici e indagini
geognostiche)  e  pertanto  possono  essere   eseguite   direttamente
dall'aggiudicataria, se in possesso  della  relativa  qualificazione,
ovvero  possono  essere  subappaltate  per  l'intero  importo,  senza
necessita' di partecipazione in raggruppamento verticale. 
 
Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del d.l. 47/2014, inoltre, i richiami
contenuti nel Regolamento  all'elencazione  delle  categorie  di  cui
all'art. 107 comma 2 e alle disposizioni di cui all'art. 109 commi  1
e 2 devono intendersi riferiti alle disposizioni contenute  nell'art.
12; nello schema di disciplinare  di  gara,  pertanto,  si  e'  fatto
riferimento al nuovo elenco di cui alla citata disposizione. 
 
Si precisa che le  suddette  modifiche  normative  (5)  non  cambiano
l'impianto  del  sistema  di  qualificazione  ne'  le  regole   sulla
dimostrazione in gara del possesso dei  requisiti,  come  di  seguito
meglio precisato. 
 
--------- 
(5) Si ricorda, inoltre, che con la medesima sentenza  n.  3014/2013,
il Consiglio di Stato ha disposto anche l'annullamento dell'art.  85,
comma 1, lett. b), nn. 2 e 3 del  Regolamento,  nella  parte  in  cui
impone all'impresa concorrente il limite del 10% per  l'utilizzo,  ai
fini  della  qualificazione,  dell'importo  dei  lavori  subappaltati
eccedente il 30% o il 40% a seconda che la  lavorazione  subappaltata
appartenga ad una categoria a qualificazione obbligatoria o ad una  a
qualificazione non obbligatoria. Sulla questione, che rileva ai  fini
del  rilascio  della  qualificazione  SOA  e  non   ai   fini   della
partecipazione alla gara, l'AVCP  ha  fornito  specifici  chiarimenti
alle SOA con il Comunicato del Presidente del 29 gennaio 2014,  n.  1
"Utilizzo dei lavori subappaltati  ai  fini  della  qualificazione  -
annullamento dell'art. 85, comma 1, lett. b), nn. 2 e  3,  D.P.R.  n.
207/2010". 
--------- 
 
E' da premettere che l'individuazione delle categorie  di  lavoro  da
inserire nei bandi di gara  rientra  nell'attivita'  del  progettista
(art. 108 del Regolamento) e consiste  nell'abbinamento  dell'insieme
delle lavorazioni previste nel progetto e del relativo importo,  alle
categorie di cui all'Allegato A. 
 
L'art. 108, comma 2, del Regolamento dispone che nei  bandi  di  gara
devono essere indicati l'importo complessivo dell'opera o del  lavoro
oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o  specializzata
considerata  prevalente  e  le   ulteriori   categorie   generali   e
specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con  i  relativi
importi, che sono scorporabili. 
 
Con disposizione pressoche' analoga, in  relazione  ai  requisiti  di
esecuzione, l'art. 118, comma 2, del Codice, dispone che "la stazione
appaltante e' tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara  le
singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente  con  il
relativo importo, nonche' le ulteriori categorie relative a tutte  le
altre lavorazioni previste in progetto,  anch'esse  con  il  relativo
importo.  Tutte  le  prestazioni  nonche'  lavorazioni,  a  qualsiasi
categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo".
Per i lavori, per quanto riguarda la  categoria  prevalente,  con  il
Regolamento, e' definita la quota  parte  subappaltabile,  in  misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in
ogni caso non superiore al trenta per cento." 
 
Ai  sensi  del  medesimo  comma  2,  dell'art.  108,  per   categoria
prevalente s'intende quella di importo piu' elevato tra le  categorie
costituenti l'intervento, mentre, ai sensi del successivo comma 3, le
ulteriori categorie generali e  specializzate,  sono  quelle  che,  a
scelta del progettista in sede di redazione del progetto  a  base  di
gara, sono di importo singolarmente  superiore  al  10%  dell'importo
complessivo dell'opera  o  lavoro,  ovvero  di  importo  superiore  a
150.000 euro. 
 
Dal combinato disposto dei commi 2 e 3 sopra  richiamati,  si  evince
che il bando  di  gara  deve  necessariamente  indicare,  oltre  alle
lavorazioni  che  costituiscono  la  categoria  prevalente  (con   il
relativo importo), anche le lavorazioni (e il relativo  importo)  che
superano   le   suddette   soglie   (10%   dell'importo   complessivo
dell'appalto  ovvero  di  importo  superiore  a  150.000  euro).  Non
dovranno invece essere indicate le  ulteriori  eventuali  lavorazioni
d'importo inferiore, il  cui  valore  e'  assorbito  nella  categoria
prevalente. 
 
Il criterio  base  per  individuare  la  categoria  prevalente  e  le
categorie diverse dalla prevalente da inserire nei bandi di  gara  e'
quello di suddividere, in sede di progettazione, tutte le lavorazioni
necessarie per la realizzazione  dell'intervento  in  sottogruppi  di
lavorazioni, sulla base di due  presupposti:  ogni  sottogruppo  deve
essere  di  importo  superiore  al   10%   dell'importo   complessivo
dell'intervento o comunque di importo superiore a 150.000 euro e deve
costituire  un  lavoro  autonomo,  riconducibile  a  uno  dei  lavori
individuati dalle declaratorie di cui all'allegato A del Regolamento. 
 
Chiarito che il bando di gara deve indicare le diverse  categorie  di
opere di cui si compone l'intervento, con i relativi importi, occorre
analizzare i modi in cui il concorrente puo' in concreto qualificarsi
per l'appalto. 
 
A tale riguardo, la prima disposizione da prendere in  considerazione
e' il comma 1 dell'art. 108 del Regolamento, secondo cui nei bandi di
gara di opere o lavori pubblici e' richiesta  la  qualificazione  del
concorrente nella categoria di  opere  generali  che  rappresenta  la
categoria prevalente, e che identifica la  categoria  dei  lavori  da
appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto  di  opere  o  lavori  nei
quali assume carattere prevalente una lavorazione  specializzata,  la
gara e' esperita con espressa richiesta  della  qualificazione  nella
relativa categoria specializzata. Nei bandi sono, altresi', richieste
le eventuali ulteriori  qualificazioni  per  le  lavorazioni  di  cui
all'articolo 109, commi 1 e 2. Premesso che, per  effetto  di  quanto
disposto dal comma 3 dell'art. 12 del d.l. 28 marzo 2014,  n.  47  il
riferimento e' ora da intendersi alle disposizioni di cui a  comma  2
del medesimo art. 12, la regola vuole che per partecipare  alla  gara
il concorrente sia in possesso  di  attestazione  SOA  corrispondente
alla categoria prevalente (generale o speciale) indicata  nel  bando.
L'affidatario in possesso della  qualificazione  nella  categoria  di
opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate
nel bando di gara o nell'avviso di gara o  nella  lettera  di  invito
come categoria prevalente puo',  fatto  salvo  quanto  previsto  alla
lettera b) del comma 2 dell'art.  12  del  citato  decreto,  eseguire
direttamente tutte le lavorazioni di cui  si  compone  l'opera  o  il
lavoro, anche se non e' in possesso  delle  relative  qualificazioni,
oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad
imprese in possesso delle relative  qualificazioni.  La  disposizione
afferma, quindi, la possibilita'  per  l'aggiudicatario  di  eseguire
direttamente tutte le lavorazioni (scorporabili) di  cui  si  compone
l'intervento, anche se  privo  delle  qualificazioni  nelle  relative
categorie. Parimenti puo' subappaltarle ad altri soggetti  che  siano
in possesso delle relative qualificazioni. 
 
Qualora, pertanto, nel bando venga evidenziato  che  l'intervento  si
compone, secondo quanto disposto all'art. 108 comma 3, di lavorazioni
ulteriori rispetto a quelle riferibili alla  categoria  prevalente  e
l'affidatario sia qualificato per la sola categoria  prevalente,  non
potendo  eseguire  tali  lavorazioni  direttamente,  sara'  tenuto  a
subappaltarle a soggetti in possesso delle  relative  qualificazioni,
ovvero a costituire un raggruppamento temporaneo  d'impresa  di  tipo
verticale, secondo le linee indicate nei paragrafi successivi. 
 
2.1. Il costo del lavoro 
 
La l. 9 agosto 2013, n. 98, in sede di conversione del d.l.  21giugno
2013, n. 69 ha introdotto l'art. 82, comma 3-bis, a norma  del  quale
"il prezzo piu' basso e' determinato al netto delle spese relative al
costo  del  personale,  valutato  sulla  base  dei  minimi  salariali
definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra  le
organizzazioni sindacali  dei  lavoratori  e  le  organizzazioni  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale,  delle  voci  retributive  previste  dalla  contrattazione
integrativa di secondo livello e delle  misure  di  adempimento  alle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". 
 
Sulla  tale  disposizione  l'AVCP  si  e'  espressa  con  l'atto   di
segnalazione del 19 marzo 2014, n. 2 nel quale  ha  concluso  per  la
sostanziale inapplicabilita' della  norma;  ricollegandosi  a  quanto
gia' espresso  nel  documento  "Prime  indicazioni  sui  bandi  tipo:
tassativita'  delle  cause  di  esclusione  e  costo   del   lavoro",
pubblicato sul sito internet dell'AVCP per l'audizione  pubblica  del
29 settembre 2011, si ritiene che la valutazione del costo del lavoro
trovi la sua corretta  collocazione  nell'ambito  della  verifica  di
congruita' dell'offerta. 
 
In tema di costo del lavoro, si evidenzia, inoltre, la  questione  di
quale CCNL applicare agli appalti di lavori. In proposito, a  seguito
di una richiesta di parere  formulata  dall'ANCE,  il  Ministero  del
lavoro e delle Politiche Sociali  ha  affermato  che,  con  specifico
riferimento ai contratti di appalto  di  lavori  edili,  e'  corretto
l'inserimento  nell'ambito  dei  bandi-tipo  predisposti   ai   sensi
dell'art.  64,  comma  4-bis,  del  Codice,   la   formula   seguente
"applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente
bando di gara del contratto nazionale  e  territoriale  dell'edilizia
sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale" (cfr. nota
del Ministero del Lavoro e delle  Politiche  Sociali  del  25  luglio
2013). 
 
In proposito, si sottolinea che la possibilita' di utilizzare  questa
clausola,  come  anche  evidenziato  dallo   stesso   Ministero,   e'
circoscritta ai soli appalti di natura edile o prevalentemente edile. 
 
3. Le premesse al bando-tipo 
 
Il   paragrafo   "Premesse"   e'   dedicato   all'inserimento   delle
informazioni generali sull'appalto, quali la descrizione  dei  lavori
da eseguire, il luogo di svolgimento degli stessi, la  documentazione
di  gara,   comprendente   i   documenti   progettuali,   l'eventuale
motivazione circa la  mancata  suddivisione  dell'appalto  in  lotti.
Questa parte puo' essere  compilata  dalla  stazione  appaltante  con
l'inserimento di ulteriori informazioni  utili,  quali  l'indicazione
del RUP, i contatti della stazione appaltante, ecc.. 
 
4. Oggetto dell'appalto, modalita' di esecuzione e importo a base  di
gara 
 
Il primo paragrafo, "Oggetto dell'appalto, modalita' di esecuzione  e
importo a base di gara" contiene informazioni piu' dettagliate  sulla
tipologia di appalto, sull'importo e sulle lavorazioni previste. 
 
Il modello deve essere compilato dalla stazione  appaltante  in  base
alle specifiche esigenze, avendo cura di precisare le categorie e  le
classifiche dei lavori da eseguire, con  indicazione  dei  limiti  al
subappalto previsti per la categoria prevalente e per le scorporabili
di cui all'art. 37, comma 11, del Codice. 
 
Ai  fini  dell'inserimento  di  tali  informazioni,  nel  modello  e'
inserita un'apposita tabella nella quale sono riportati degli  esempi
di dati descrittivi delle lavorazioni da eseguire,  la  categoria  di
riferimento, la classifica, l'importo, ecc.. 
 
Nel paragrafo e' anche previsto l'inserimento di eventuali condizioni
particolari di esecuzione dell'appalto, ai  sensi  dell'art.  69  del
Codice, che prevede, al riguardo, la richiesta di parere  facoltativo
all'Autorita' (cfr. comma 3 dell'art. 69). In  tale  parte,  indicata
come facoltativa, la stazione appaltante  potra'  inserire  tutte  le
particolari clausole di esecuzione che, nel rispetto della disciplina
comunitaria  in  materia  di  appalti,  possono  riguardare   aspetti
ambientali o sociali. 
 
Per quanto attiene all'importo dell'appalto, si  ricorda  che  questo
deve essere al netto dell'IVA  e  degli  oneri  della  sicurezza  non
soggetti al ribasso,  il  cui  valore  deve  essere  specificatamente
indicato. 
 
Quanto agli oneri per la sicurezza c.d. "interni" o  "aziendali",  e'
innanzitutto da rilevare come tali oneri siano diversi da quelli, non
soggetti a ribasso, connessi ai rischi "da interferenza"  (derivanti,
ad esempio, da sovrapposizioni di piu' attivita' svolte da  operatori
di appaltatori diversi e/o da operatori del committente)  che  devono
essere elaborati in sede di progettazione ed indicati dalla  stazione
appaltante nei bandi di gara. 
 
Si tratta, infatti, nel primo caso, dei costi specifici connessi  con
l'attivita' dell'impresa e la cui evidenziazione e' finalizzata  alla
verifica  della  congruita'  dell'offerta,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 86, comma 3-bis,  del  Codice,  nel  secondo  quelli,  come
detto, da interferenza. 
 
In merito alla necessita' che tali primi costi, a pena di esclusione,
siano   indicati   dal   concorrente   all'atto   di    presentazione
dell'offerta, si rileva che nel disciplinare la materia,  l'art.  87,
comma 4, del Codice,  cita  espressamente  soltanto  il  settore  dei
servizi e delle forniture e non anche quello dei lavori. Al  riguardo
si ritiene che, per quanto appaia corretto richiedere ai  concorrenti
di indicare questi oneri gia'  in  sede  di  offerta  anche  per  gli
appalti di lavori,  e  cio'  al  fine  di  permettere  alla  stazione
appaltante di avere, sin da subito,  le  informazioni  necessarie  ad
effettuare verifica congruita' delle offerte, in aderenza al  dettato
normativo e al principio di tassativita' delle  cause  di  esclusione
espresso dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice, una richiesta in  tal
senso non possa essere posta  a  pena  di  esclusione,  e  che  possa
avvenire anche in un momento  successivo,  in  sede  di  verifica  di
congruita' (cfr. determinazione dell'AVCP del 5 marzo 2008, n. 3). 
 
5. Soggetti ammessi alla gara 
 
Nel paragrafo sono riportate le  tipologie  di  soggetti  individuate
dall'art. 34 del Codice. Si evidenzia che tale elencazione non e'  da
considerarsi esaustiva e che,  ai  fini  dell'ammissione  alla  gara,
occorre far riferimento alla nozione di  operatore  economico,  cosi'
come individuato  dalla  giurisprudenza  europea  e  nazionale  (cfr.
determinazione AVCP del 21 ottobre 2010, n. 7) (6). 
 
--------- 
(6) A tale  riguardo,  occorre  prestare  particolare  attenzione  ai
seguenti elementi: la circostanza che i soggetti concorrenti  possano
essere ricondotti nel novero  degli  enti  che,  ancorche'  privi  di
personalita' giuridica, "offrono  sul  mercato  la  realizzazione  di
lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di  servizi"
ai sensi dell'art.  3,  comma  19,  del  Codice;  la  verifica  degli
effettivi scopi istituzionali dei soggetti  concorrenti,  in  ragione
delle  relative   disposizioni   istitutive   e   statutarie   e   la
compatibilita' con l'oggetto dell'affidamento. 
--------- 
 
Nel caso di concorrenti con identita' plurisoggettiva come i RTI,  le
condizioni di partecipazione stabilite in generale dall'art. 108  del
Regolamento si articolano in modo diverso a seconda della struttura -
orizzontale o verticale - del raggruppamento  medesimo,  rispetto  al
quale e' prevista una ripartizione percentuale  fissata  ex  lege  di
tutti  i  requisiti.  In  particolare,  nel  caso  di  RTI  di   tipo
orizzontale, e' previsto che la qualificazione debba essere posseduta
dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei  lavori
e la restante percentuale,  anche  cumulativamente  dalla  capogruppo
insieme alle mandanti,  purche'  a  ciascuno  corrisponda  la  misura
minima del 10% e purche' l'impresa mandataria,  nel  calcolo  finale,
possegga in ogni caso i requisiti in misura  maggioritaria  (maggiore
rispetto a ognuna delle singole  imprese  mandanti)  (cfr.  art.  92,
comma 2, del Regolamento). 
 
Nel caso di RTI di tipo  verticale,  le  norme  sulla  partecipazione
prevedono  che  la  qualificazione  debba  essere   posseduta   dalla
capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente  importo,
nonche' dalle mandanti - relativamente alle categorie scorporabili  -
per i relativi importi (art. 91, comma 3, del Regolamento). 
 
Sempre con riguardo ai RTI occorre tener conto,  inoltre,  di  quanto
disposto dall'art. 12 (commi 8 e 9) del citato d.l. 28 marzo 2014, n.
47 che ha abrogato il comma 13 dell'art. 37 e modificato  l'art.  92,
comma 2, del Codice. 
 
Per effetto della novella normativa, e' venuto meno il  principio  di
corrispondenza sostanziale tra  quote  di  qualificazione,  quote  di
partecipazione al raggruppamento e quote  di  esecuzione  dei  lavori
(cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012). 
 
Il novellato art. 92 comma 2 stabilisce, infatti, che "(...) Le quote
di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede  di
offerta,  possono  essere  liberamente  stabilite  entro   i   limiti
consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o
dal consorziato.  Nell'ambito  dei  propri  requisiti  posseduti,  la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,  i  requisiti  in
misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle  mandanti  con
riferimento  alla  specifica  gara.  I  lavori  sono   eseguiti   dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate  in  sede  di  offerta,
fatta  salva  la  facolta'   di   modifica   delle   stesse,   previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica   la
compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle
imprese  interessate".  Resta  fermo  il  principio  secondo  cui  la
mandataria deve essere in possesso di almeno il 40% dei requisiti  di
qualificazione  e  che  le  mandanti  devono  continuare  a  coprire,
cumulativamente, il restante 60%, coprendone almeno il 10% ciascuna. 
 
Rispetto alla precedente  formulazione  dell'art.  92,  comma  2,  si
evince, quindi, che le  quote  di  partecipazione  al  raggruppamento
possono essere ora liberamente stabilite, nel rispetto ovviamente dei
limiti di qualificazione di ciascun componente del  raggruppamento  e
dei vincoli sopra richiamati (almeno  il  40%  per  la  mandataria  e
almeno il 10% per le mandanti). 
 
Inoltre, l'abrogazione dell'art.  37,  comma  13,  del  Codice  e  la
riformulazione dell'art. 92 fanno ritenere che non  vi  debba  essere
necessariamente  corrispondenza,  come  detto,  tra   le   quote   di
partecipazione e le quote di esecuzione. 
 
La disposizione del comma 9 del citato art. 12, come sopra riportato,
prevede, infatti, all'ultimo periodo, che "i lavori sono eseguiti dai
concorrenti riuniti secondo le quote indicate  in  sede  di  offerta,
fatta  salva  la  facolta'   di   modifica   delle   stesse,   previa
autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica   la
compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle
imprese interessate". La locuzione, riferita ai  lavori  da  eseguire
"secondo le quote  indicate  in  sede  di  offerta",  a  fortiori  se
combinata con l'abrogazione dell'art. 37, comma 13, del Codice,  deve
intendersi riferita alle quote di esecuzione che il concorrente  deve
specificare in sede di offerta e che  possono  essere  diverse  dalle
quote di partecipazione in raggruppamento.  Tale  interpretazione  e'
rafforzata dal fatto che le stesse quote di esecuzione possono essere
successivamente modificate, in fase di realizzazione dell'opera,  con
il   consenso   della   stazione   appaltante,   nei   limiti   della
qualificazione posseduta da  ciascun  componente  il  raggruppamento.
Naturalmente, la scelta  della  quota  di  esecuzione  e  l'eventuale
modifica in sede di esecuzione devono  avvenire  anche  nel  rispetto
delle prescrizioni in materia di modifiche soggettive di cui all'art.
37 del Codice (sul punto si veda anche  la  determinazione  dell'AVCP
del 10 ottobre 2012, n. 4). 
 
In tema di avvalimento, occorre segnalare che la disposizione di  cui
all'art. 49, comma 6, primo  periodo,  del  Codice,  secondo  cui  e'
vietato al concorrente di avvalersi di piu' imprese ausiliarie per la
stessa categoria di aggiudicazione, e' stata censurata dalla Corte di
Giustizia Europea con sentenza del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12. 
 
In particolare, la Corte di Giustizia  Europea  ha  statuito  che  e'
incompatibile con gli artt. 47, paragrafo 2 e 48, paragrafo 3,  della
direttiva 2004/18/CE del 31/03/2004 una disposizione nazionale,  come
quella in  questione,  che  vieta  in  via  generale  agli  operatori
economici che partecipano ad una procedura di  aggiudicazione  di  un
appalto pubblico di lavori di avvalersi per la  stessa  categoria  di
qualificazione delle capacita' di piu' imprese. 
 
Sul punto, il Comunicato del Presidente dell'AVCP del 20 marzo  2014,
n. 75, contenente "Indicazioni alle stazioni appaltanti in materia di
avvalimento a seguito della sentenza della corte di giustizia europea
del 10 ottobre 2013 nella causa c-94/12" ha chiarito come, alla  luce
di quanto statuito dalla Corte  di  Giustizia  Europea  nella  citata
sentenza, deve ritenersi ammissibile  che  il  concorrente,  mediante
avvalimento, utilizzi cumulativamente, per  il  raggiungimento  della
classifica richiesta dal bando gara, piu' attestati di qualificazione
per ciascuna categoria. 
 
Resta fermo, in coerenza con il principio espresso  dalla  CGUE  che,
nel caso di lavori che presentano peculiarita' tali da richiedere una
determinata  capacita'  che  non  si  ottiene  associando   capacita'
inferiori di piu' operatori,  l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'
legittimamente esigere che  il  livello  minimo  della  capacita'  in
questione  sia  raggiunto  da  un  operatore   economico   unico   o,
eventualmente, facendo riferimento ad un numero limitato di operatori
economici. Come sottolineato nel citato Comunicato, una decisione  in
tal senso deve, tuttavia, essere supportata da idonea motivazione  ed
essere esplicitata dalla stazione appaltante in seno alla delibera  a
contrarre o, al piu' tardi, negli atti di gara. 
 
Analogamente, nel bando di gara deve essere  chiaramente  specificato
il livello minimo di capacita' richiesta ossia di  classifica  minima
che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori  economici
di cui si intenda cumulare le capacita' per il  raggiungimento  della
classifica richiesta nel bando di gara. 
 
Sempre in tema di avvalimento, infine, si rammenta che, ai sensi  del
comma 9 del medesimo art. 49, e' previsto che nel caso in  cui  siano
richiesti determinati  requisiti  tecnici  connessi  al  possesso  di
particolari attrezzature che sono in dotazione di un ristretto numero
di imprese, quest'ultime possano prestare avvalimento  nei  confronti
di piu' di un concorrente, sino ad  un  massimo  indicato  nel  bando
stesso, e con l'impegno a fornire all'aggiudicatario  la  particolare
attrezzatura tecnica alle medesime  condizioni  (cfr.  determinazione
AVCP dell'1 agosto 2012, n. 3). 
 
Anche in questo caso, tuttavia, e' opportuno che le ragioni  di  tale
prescrizione siano supportate da idonea motivazione e che  la  stessa
prescrizione sia esplicitata nei documenti di gara. 
 
6. Condizioni di partecipazione 
 
Le disposizioni contenute  nel  paragrafo  rubricato  "Condizioni  di
partecipazione" richiamano le cause di esclusione previste  dall'art.
38 del Codice  e  dalla  normativa  vigente  in  tema  di  divieto  a
contrarre con la pubblica amministrazione, nonche' le fattispecie  di
partecipazione plurima o contestuale vietate dal Codice. 
 
Tra le  condizioni  ostative  alla  partecipazione,  oggetto  poi  di
specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, e' incluso anche il
divieto ope legis di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 30
marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. l), della
l. 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione). Secondo  la  norma
citata "i dipendenti che, negli ultimi tre anni  di  servizio,  hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle  pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere,
nei tre anni successivi alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego, attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti
privati destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione
svolta attraverso i medesimi  poteri.  I  contratti  conclusi  e  gli
incarichi conferiti in violazione di  quanto  previsto  dal  presente
comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno
conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche  amministrazioni
per i successivi tre anni con obbligo di  restituzione  dei  compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti". 
 
In coerenza con la normativa suddetta e con le indicazioni  contenute
nel  Piano  Nazionale  Anticorruzione,  approvato  con  deliberazione
dell'Autorita'  dell'11  settembre  2013,  n.  72,  il   modello   di
disciplinare riporta l'apposita dichiarazione  relativa  al  possesso
del requisito. 
 
7. Verifica dei requisiti di partecipazione 
 
Per  la  verifica  del  possesso  dei  requisiti  si  fa  riferimento
all'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'AVCP  con  la
delibera attuativa n.  111  del  20  dicembre  2012  e  ss.mm.ii,  in
applicazione dell'art. 6-bis, comma 3, del Codice. 
 
Si evidenzia che per effetto del comma 15-ter, dell'art. 9  del  d.l.
30 dicembre 2013 n.150 convertito in l. 7 febbraio 2014,  n.  15,  il
regime di obbligatorieta' dell'utilizzo del sistema  AVCpass  decorre
dal 1° luglio 2014. 
 
8. Visione della documentazione di gara e sopralluogo 
 
Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa
a  disposizione  delle  imprese  sul  profilo  del  committente,   in
applicazione dell'art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e del  comma
7-bis dell'art. 66 del Codice, introdotto dall'art. 26  del  d.l.  24
aprile, 2014 n. 66, convertito in legge 23  giugno  2014,  n.  89,  a
tenore  del  quale  la  pubblicazione  di   informazioni   ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle per le quali  il  Codice
prevede forme di pubblicita' legale deve avvenire  esclusivamente  in
via telematica. 
 
In  base  al  comma  1-bis,  dell'art.  26,  introdotto  in  sede  di
conversione, le nuove disposizioni si applicano a  decorrere  dal  1°
gennaio 2016. 
 
A far data dal 1 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di  atti
e provvedimenti amministrativi aventi effetto di  pubblicita'  legale
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici
da parte delle amministrazioni e degli enti  pubblici  obbligati.  La
pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di  eguaglianza
e  di  non  discriminazione,  applicando  i  requisiti   tecnici   di
accessibilita' di cui all'art. 11 della l.  9  gennaio  2004,  n.  4.
Resta fermo che la stazione appaltante ha la  facolta'  di  prevedere
anche il ritiro della documentazione presso i propri uffici,  secondo
le modalita' che dovranno essere specificate caso per caso. 
 
Come gia' chiarito dall'AVCP  nella  determinazione  del  10  ottobre
2012, n. 4, per gli appalti di lavori la  mancata  effettuazione  del
sopralluogo determina l'esclusione dalla gara in quanto  integra  una
violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, comma 2) ed
una carenza di un elemento essenziale dell'offerta. 
 
In materia di sopralluogo, il modello individua una serie di elementi
che devono  essere  specificati  dalla  stazione  appaltante  per  lo
svolgimento delle relative operazioni (ad esempio, la descrizione dei
luoghi oggetto del sopralluogo, degli orari  di  accesso  alle  aree,
ecc.). 
 
Si evidenzia che  il  sopralluogo  potra'  essere  effettuato  da  un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o  da
soggetto diverso munito di delega, purche' dipendente  dell'operatore
economico concorrente. 
 
9. Chiarimenti, modalita' di  presentazione  della  documentazione  e
comunicazioni 
 
Il paragrafo relativo ai chiarimenti fornisce gli  elementi  di  base
che  le  stazioni  appaltanti  devono  considerare  per  disciplinare
eventuali  richieste  di  chiarimenti  da   parte   degli   operatori
economici, con particolare riguardo alle modalita' e ai  termini  per
la presentazione degli stessi. 
 
Il successivo paragrafo del modello di  disciplinare  regolamenta  le
modalita'  di  presentazione  della  documentazione  da   parte   del
concorrente mediante il richiamo alla disciplina prevista dal  d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445. 
 
Ai sensi dell'art. 79, comma  5-quinquies,  del  Codice  le  stazioni
appaltanti possono prevedere nei bandi l'obbligo per  i  candidati  o
concorrenti di indicare un indirizzo di posta elettronica o un numero
di fax per le eventuali comunicazioni. A tale  riguardo,  come  anche
chiarito dall'AVCP e specificato  nel  modello  di  disciplinare,  si
ritiene che, seppur obbligatoria, tale  indicazione  non  costituisca
causa di esclusione, ma comporti solo l'esonero della responsabilita'
della stazione appaltante per le comunicazioni non effettuate  o  non
correttamente pervenute (in tal senso, determinazione del 10  ottobre
2012, n. 4 e parere di precontenzioso del 9 febbraio 2011, n. 23). 
 
Si evidenzia che, ai sensi del d.  lgs.  7  marzo  2005,  n.  82,  le
stazioni  appaltanti  che  siano  anche  pubbliche   amministrazioni,
qualora  intendano  avvalersi   per   le   comunicazioni   la   posta
elettronica, devono utilizzare esclusivamente quella certificata. 
 
10. Subappalto 
 
Il tema di  subappalto  si  deve  richiamare  la  disciplina  dettata
dall'art. 118 che impone, inter alia,  l'indicazione,  da  parte  del
concorrente,  dei  lavori  o  delle  parti  di  opere   che   intende
subappaltare all'atto della  presentazione  dell'offerta  (comma  2).
Come precisato nell'atto di determinazione AVCP del 10 ottobre  2012,
n. 4, tale adempimento costituisce un presupposto essenziale  per  la
partecipazione alla gara nel solo caso  in  cui  il  concorrente  sia
sprovvisto, in proprio, della qualificazione necessaria per  eseguire
le lavorazioni oggetto della prestazione. Cio' comporta che,  qualora
il  bando  di  gara  preveda,  fra  le   categorie   scorporabili   e
subappaltabili,  categorie  a  qualificazione   obbligatoria   e   il
concorrente non sia in possesso delle  corrispondenti  qualificazioni
oppure, in alternativa, non abbia indicato nell'offerta  l'intenzione
di procedere al loro subappalto, la stazione appaltante deve disporre
l'esclusione dalla gara in quanto, in fase di esecuzione, lo  stesso,
qualora aggiudicatario, non potrebbe  ne'  eseguire  direttamente  le
lavorazioni ne' essere autorizzato a  subappaltarle.  Di  contro,  la
mancata espressione della volonta' di ricorso al subappalto,  per  le
categorie   a   qualificazione   non   obbligatoria,   non   comporta
l'esclusione dalla gara, ma la mera  impossibilita'  di  ricorrere  a
tale istituto. Riguardo alla questione  relativa  alla  necessita'  o
meno che  il  concorrente  debba  indicare  anche  i  nominativi  dei
subappaltatori, l'AVCP si e' gia' espressa in  senso  negativo  nella
medesima determinazione n. 4/2012. 
 
Si rammenta che qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino, oltre ai
lavori prevalenti,  opere  per  le  quali  sono  necessari  lavori  o
componenti  di  notevole  contenuto  tecnologico   o   di   rilevante
complessita' tecnica (quali strutture, impianti  e  opere  speciali),
appartenenti lavorazioni super-specialistiche e qualora una o piu' di
tali opere superi in valore il 15% dell'importo totale dei lavori, se
i soggetti affidatari non sono in grado  di  realizzare  le  predette
componenti, possono  utilizzare  il  subappalto  nei  limiti  dettati
dall'art. 118, comma 2, terzo periodo (ossia del 30%). 
 
In altre parole, la previsione in esame dispone che, con  riferimento
alle lavorazioni appartenenti alle categorie specialistiche indicate,
dal momento  che  per  esse  (qualora  superino  il  15%  del  valore
dell'appalto) vige il divieto di subappalto oltre il limite  del  30%
(al  pari  di  quanto  accade  per  la  categoria   prevalente),   il
concorrente deve possedere  i  requisiti  per  almeno  il  70%  della
categoria (a differenza  di  quanto  e'  previsto  per  la  categoria
prevalente, dove comunque il concorrente deve coprire integralmente i
requisiti di tale categoria, salva poi la facolta'  di  subappaltarne
il   30%);    il    restante    30%    (relativo    alle    categorie
super-specialistiche scorporabili oltre il 15%) puo'  essere  coperto
dai requisiti richiesti per la categoria prevalente. Si rammenta  che
per l'individuazione delle  categorie  super-specialistiche,  cui  si
applica la regola indicata, occorre fare  riferimento  all'elenco  di
cui all'art. 12, comma 1, del d.l. 47/2014.  Ne  deriva  che,  se  il
concorrente che partecipa  alla  gara  per  la  categoria  prevalente
dovesse essere privo della qualificazione nella categoria relativa ad
una delle lavorazioni di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto
e qualora la stessa categoria superi l'anzidetta  percentuale  (15%),
lo stesso  concorrente  dovra'  associarsi  in  RTI  comprendente  un
operatore in possesso di qualificazione in detta categoria.  In  ogni
caso, essendo tutte le categorie di lavorazioni  di  cui  trattasi  a
qualificazione obbligatoria, il soggetto che operera'  in  subappalto
dovra', comunque, essere in possesso di qualificazione adeguata  alle
lavorazioni da eseguire. 
 
Da  quanto  riportato  in  tema  di   subappalto,   l'aggiudicatario,
pertanto, puo': 
 
a) eseguire tutte le lavorazioni della categoria prevalente; 
 
b)   eseguire   direttamente,   ancorche'   privo   delle    relative
qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che
non siano a qualificazione obbligatoria; 
 
c)  eseguire  direttamente  tutte  le  lavorazioni  delle   categorie
scorporabili se in possesso delle specifiche qualificazioni; 
 
d) subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni  le
lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%. 
 
e) subappaltare, senza limiti d'importo, a soggetti  in  possesso  di
adeguata qualificazione, le lavorazioni delle categorie  scorporabili
ad eccezione delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, del d.l. 28
marzo 2014, n. 47, il cui valore superi il  15%  dell'importo  totale
dei lavori; 
 
Nel paragrafo  dedicato  al  subappalto  e'  stato  inoltre  previsto
l'inserimento della prescrizione relativa al  pagamento  diretto  del
subappaltatore, obbligatorio nei casi in cui  l'oggetto  dell'appalto
comprenda opere super specialistiche ai sensi dell'art. 37, comma 11,
del Codice, facoltativo negli altri casi. 
 
In merito al pagamento diretto dei subappaltatori si rammenta che  la
legge 11 novembre 2011,  n.  180,  recante  il  c.d.  "Statuto  delle
imprese", ne propone l'applicazione preferenziale nel caso in cui  il
subcontraente sia una piccola e media  impresa,  mentre  il  d.l.  23
dicembre 2013 n. 145, convertito in legge 21 febbraio 2014, n. 9,  ne
prevede l'applicazione d'imperio da parte delle stazioni  appaltanti,
anche in deroga alle previsioni del bando di gara, ove si verifichino
le condizioni indicate  dal  novellato  art.  118,  comma  3,  ultimo
periodo, del Codice riferite a condizioni di crisi di  liquidita'  di
finanziaria dell'affidatario. 
 
11. Ulteriori disposizioni 
 
Nel sotto-paragrafo "Ulteriori disposizioni" sono  da  evidenziare  i
rinvii agli artt. 86 e 87 del Codice per la procedura di verifica  di
congruita'  delle  offerte,  nei  casi  in  cui   non   e'   prevista
l'esclusione automatica. 
 
Il modello, inoltre, tiene conto anche delle modifiche apportate  dal
d.l. 66/2014, convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, al regime  di
pubblicita' legale degli avvisi e dei bandi di gara. 
 
In particolare l'art. 26 del citato decreto, modificando gli artt. 66
e 122 del Codice,  ha  eliminato  l'obbligo  di  pubblicazione  degli
avvisi e  dei  bandi  sui  quotidiani  ed  ha  previsto  quale  forma
obbligatoria  di  pubblicita'  legale  la  sola  pubblicazione  nella
gazzetta ufficiale  o  nell'albo  pretorio,  secondo  il  valore  del
contratto, alla quale  si  aggiunge  la  pubblicazione  on  line  sul
profilo del committente, sul sito del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti e sul  sito  dell'Osservatorio.  Conseguentemente  e'
stata riprodotta la prescrizione di cui al comma 7-bis dell'art.  66,
introdotto dal citato decreto, relativa  all'obbligo  di  rimborso  a
carico dell'aggiudicatario delle sole spese  di  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana,  a  far  data  dal  1°
gennaio 2016, come disposto dal comma 1-bis, del citato art. 26. 
 
12. Cauzioni e garanzie 
 
Il paragrafo "Cauzioni e garanzie richieste" riporta le modalita'  di
presentazione delle garanzie a corredo delle offerte con  particolare
riguardo alla forma e al contenuto della cauzione provvisoria. 
 
Con riferimento  alla  cauzione  provvisoria  prestata  in  forma  di
fideiussione, l'art. 75 del Codice  prevede  che  la  garanzia  debba
avere validita' per almeno 180 giorni  dalla  data  di  presentazione
dell'offerta. La medesima norma lascia poi alla  stazione  appaltante
la possibilita' di richiedere una garanzia con termine  di  validita'
maggiore  o  minore  in  relazione  alla   durata   presumibile   del
procedimento. Interpretando la norma in combinato disposto con l'art.
11, comma 6, del Codice, tale durata deve intendersi  decorrente  dal
termine di scadenza per la presentazione delle offerte,  in  modo  da
far coincidere il termine  di  validita'  delle  offerte  stesse  con
quella della garanzia. E' fatta salva, in ogni caso,  in  conformita'
con quanto disposto dal citato art. 75 del Codice, la facolta'  delle
stazioni appaltanti  di  stabilire  un  termine  diverso,  ovvero  di
prevedere che l'offerta sia  corredata  dall'impegno  del  garante  a
rinnovare  la  garanzia  qualora,  alla  scadenza,  non  sia   ancora
intervenuta l'aggiudicazione. 
 
Nel modello di disciplinare e'  contemplata,  altresi',  la  facolta'
delle stazioni appaltanti di richiedere  la  cauzione  con  autentica
della  sottoscrizione.  Nell'evidenziare  la  necessita'   di   porre
attenzione all'idoneita' dei  soggetti  che  rilasciano  le  suddette
cauzioni, si segnala che l'esercizio di tale  facolta'  puo'  fornire
maggiori garanzie circa l'affidabilita' dei soggetti  che  rilasciano
le fideiussioni  e  che  poi  sono  chiamati  in  sede  di  eventuale
escussione della cauzione. Tale facolta', la cui  compatibilita'  con
il vigente quadro normativo e' confermata  anche  da  un  consolidato
orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. VI, 6 giugno  2011,
n. 3365 e sez. III, 19 aprile  2011,  n.  2387),  risponde,  infatti,
all'esigenza di acquisire la  piena  prova  della  provenienza  della
garanzia. Al riguardo e' opportuno considerare  che  la  cauzione  in
esame e'  azionabile  a  prima  richiesta  da  parte  della  stazione
appaltante, sicche' questa ha interesse  a  non  vedersi  opporre  il
disconoscimento della  sottoscrizione,  e  solo  l'autenticazione  di
quest'ultima garantisce l'amministrazione perche' determina la  piena
prova ai sensi degli artt. 2702 e 2703  c.c.  (cfr.  pareri  AVCP  di
precontenzioso del 19 giugno 2013, n. 102 e dell'8 ottobre  2009,  n.
104). 
 
Tra le prescrizioni  facoltative  relative  alla  costituzione  della
cauzione  sotto  forma  di  fideiussione  e'  stata   inclusa   anche
l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di  atto  notorio  con
cui  il  sottoscrittore  attesta  il  potere  di  impegnare,  con  la
sottoscrizione, la societa' fideiubente nei confronti della  stazione
appaltante. Anche tale prescrizione, al pari  della  richiesta  della
autenticazione della firma del fideiussore, ha lo scopo di  garantire
alla stazione appaltante la serieta'  della  garanzia  e  in  passato
l'AVCP, supportata dalla giurisprudenza, ha avuto modo di  esprimersi
nel senso della legittimita' di una clausola espulsiva di tale tenore
(cfr. parere di precontenzioso dell'8 maggio 2008, n. 141). 
 
Il modello riporta, infine, le condizioni per la  riduzione  del  50%
della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva previste dagli
artt. 75 e 113 del Codice. 
 
Vengono, altresi', fornite specifiche indicazioni per  l'operativita'
della dimidiazione della garanzia in relazione alle  diverse  ipotesi
di  appalti  di  lavori  inferiori,  pari  o  superiori  alla   terza
classifica e nel caso di raggruppamenti e consorzi. 
 
Il paragrafo specifica anche la richiesta delle  particolari  polizze
indennitaria decennale  e  responsabilita'  civile  verso  terzi  per
appalti di importo superiore a 12.484.056,00 di euro. 
 
Si fa, inoltre, riferimento alla garanzia globale  di  esecuzione  di
cui all'art. 129, comma 3, del Codice, facoltativa per gli appalti di
sola esecuzione di  importo  superiore  a  100.000.000  di  euro.  La
garanzia e' in vigore dal  1°  luglio  2014,  in  virtu'  del  rinvio
disposto dall'art. 21, comma 1, del  d.l.  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98. 
 
Il modello, infine, prevede l'erogazione dell'anticipazione  pari  al
10% dell'importo contrattuale fino al 31 dicembre  2014,  secondo  le
modalita' fissate dall'art. 26-ter del d.l. 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla l. 9  agosto  2013,  n.  98.  Come
previsto dalla norma, l'erogazione dell'anticipazione e'  subordinata
alla  costituzione,  da  parte  dell'aggiudicatario,  della  garanzia
fideiussoria di cui all'art. 124 del Regolamento. 
 
13. Pagamento in favore dell'Autorita' 
 
I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo  previsto
dalla legge in favore dell'Autorita'. Le istruzioni  per  il  calcolo
dell'importo e per le modalita' di  versamento  sono  indicate  nella
relativa deliberazione dell'AVCP del 21 dicembre 2011. Si ricorda che
il pagamento del contributo costituisce condizione di  ammissibilita'
dell'offerta, di conseguenza, il mancato versamento ovvero la mancata
comprova  del  pagamento  costituiscono  causa  di  esclusione  dalla
procedura di gara. 
 
14.     Requisiti     di     capacita     economico-finanziaria     e
tecnico-organizzativa 
 
Con riferimento alla capacita'  economica  e  finanziaria  e  tecnico
organizzativa, si rimanda a quanto gia' illustrato ai paragrafi 2 e 5
della presente nota con riferimento alla qualificazione,  al  sistema
delle categorie e delle classifiche, nonche'  ai  requisiti  previsti
per i partecipanti alla gara aventi identita'  plurisoggettiva  (RTI,
consorzi, imprese  aderenti  al  contratto  di  rete,  ecc.).  Giova,
tuttavia  evidenziare  che  nella  definizione   dei   requisiti   di
partecipazione previsti per gli appalti di importo superiore  a  euro
20.658.000 di euro e per la qualificazione dei concorrenti  stabiliti
in altri paesi dell'Unione Europea non in possesso di attestato  SOA,
e' necessario, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del  Codice,  indicare
una congrua motivazione in ordine ai limiti di  accesso  connessi  al
fatturato aziendale. 
 
In tema di capacita' tecnico-organizzativa, si ricorda che l'art. 40,
comma 3, del  Codice  stabilisce,  inoltre,  che  le  imprese  devono
possedere  la  certificazione  del  sistema  di  qualita'   aziendale
(eccetto che per  le  classifiche  I  e  II)  e  che  il  compito  di
verificare l'esistenza della certificazione di qualita' e'  demandato
agli organismi di attestazione. Il possesso di  tale  certificazione,
pertanto, per le imprese qualificate in classifiche che  vanno  dalla
III alla VIII deve necessariamente risultare dall'attestazione SOA ed
e' obbligatorio per la partecipazione alle gare  e  per  l'esecuzione
dei  lavori.  Sul  punto,  l'AVCP  ha  ripetutamente   chiarito   che
l'attestazione SOA non abilita l'impresa a partecipare alla gara  nel
caso in cui  il  certificato  di  qualita'  non  sia  piu'  valido  e
l'importo  dell'appalto  invece  lo  richieda:  un'attestazione   SOA
riportante una certificazione di qualita' scaduta non puo', pertanto,
considerarsi regolare e non puo' consentire di presentare  un'offerta
valutabile da parte della stazione appaltante, salva l'ipotesi in cui
l'impresa tempestivamente dichiari e  dimostri  di  aver  conseguito,
prima della scadenza del termine di presentazione  dell'offerta,  una
nuova valida  certificazione  di  qualita'  e  di  avere  in  itinere
l'adeguamento della propria attestazione SOA (cfr. parere AVCP del 10
aprile 2013 n. 45; Id., parere 4 aprile 2012 n. 55). 
 
15. Modalita' di presentazione  e  criteri  di  ammissibilita'  delle
offerte 
 
Il paragrafo "Modalita' di presentazione e criteri di  ammissibilita'
delle  offerte"  disciplina  le  modalita'  con  cui  devono   essere
presentati i plichi e le buste contenenti le offerte e  le  modalita'
di consegna alla stazione appaltante, al  fine  di  salvaguardare  il
principio della segretezza delle offerte. 
 
In tema di chiusura dei plichi si ricorda  che,  in  conformita'  con
quanto stabilito dall'AVCP nella determinazione del 10 ottobre  2012,
n. 4, per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante
un qualsiasi segno o impronta, apposto  su  materiale  plastico  come
ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da  rendere  chiusi  il
plico e le buste, attestare l'autenticita' della chiusura  originaria
proveniente dal mittente, nonche' garantire  l'integrita'  e  la  non
manomissione del plico e delle buste. 
 
16. Criterio di aggiudicazione 
 
Il paragrafo "Criterio di aggiudicazione" disciplina in via  generale
le modalita'  di  aggiudicazione  del  contratto  a  seconda  che  il
corrispettivo sia "a corpo", "a corpo e a misura" o solo  "a  misura"
(cfr. art. 82, comma 2, del Codice).  Nel  caso  di  corrispettivo  a
corpo,  l'aggiudicazione   potra'   avvenire   al   massimo   ribasso
percentuale sul costo dei lavori stabilito a base d'asta,  oppure  al
massimo ribasso associato ai prezzi  unitari  offerti  sulle  singole
parti e lavorazioni; tale seconda modalita' e' obbligatoria nel  caso
di corrispettivo "a  corpo  e  a  misura".  Nel  terzo  caso,  ovvero
pagamento del corrispettivo a misura, l'aggiudicazione avverra' sulla
base del massimo ribasso applicato a  ciascuno  dei  prezzi  indicati
nell'elenco prezzi posto a base di gara, oppure con la modalita'  del
ribasso massimo complessivo associato ai prezzi unitari offerti sulle
singole parti e lavorazioni. Si rammenta che, in  base  all'art.  53,
comma 4, del Codice, vige la regola generale secondo cui i  contratti
d'appalto sono stipulati a corpo e che la possibilita'  di  prevedere
corrispettivi a misura e' ammessa solo in alcuni casi  tassativamente
previsti:  contratti  di  appalto  di  sola  esecuzione  di   importo
inferiore  a  500.000  euro,  contratti   di   appalto   relativi   a
manutenzione, restauro e scavi  archeologici,  nonche'  le  opere  in
sotterraneo, ivi  comprese  le  opere  in  fondazione,  e  quelle  di
consolidamento dei terreni. 
 
In merito alla scelta delle modalita' di pagamento del corrispettivo,
come indicato dall'AVCP nella determinazione dell'8 luglio  2009,  n.
6, si consiglia  di  utilizzare  il  sistema  dell'offerta  a  prezzi
unitari, in quanto  solo  con  questo  sistema  si  conoscono,  senza
incertezze, le quantita' delle  singole  lavorazioni  ed  i  relativi
prezzi unitari offerti, con  evidenti  benefici  sia  in  termini  di
trasparenza che di immediata utilizzabilita' dei dati  delle  offerte
in sede di verifica di congruita' delle stesse (si veda in  proposito
il paragrafo 20). Nel caso dell'offerta a prezzi  unitari  il  prezzo
globale offerto, infatti, si ottiene moltiplicando i  prezzi  unitari
offerti per le quantita' indicate  nella  lista  delle  categorie  di
lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori  di  cui
all'art. 119, comma 2, del Regolamento. In tale lista sono  riportate
le quantita' delle singole lavorazioni del progetto posto a  base  di
gara, oppure, ai sensi  del  comma  5  dell'art.  119,  le  quantita'
ritenute giuste dai concorrenti Tra l'altro, il  sistema  dei  prezzi
unitari, ai sensi dell'art. 82,  del  Codice,  e'  l'unico  che  puo'
essere utilizzato in tutte  e  tre  le  modalita'  di  pagamento  del
corrispettivo (a corpo, a corpo e a misura, solo a misura). 
 
17. Contenuto della Busta A - documentazione amministrativa 
 
Conformemente al principio espresso nell'atto di determinazione  AVCP
n. 4/2012, nel modello di disciplinare di gara e' previsto, a pena di
esclusione, l'obbligo di dichiarare  il  possesso  dei  requisiti  di
ordine generale indicati dall'art. 38, comma 1, del Codice. 
 
In merito al contenuto delle dichiarazioni, in conformita'  a  quanto
espresso in precedenza dall'AVCP, e'  stata  prevista  una  specifica
attestazione in relazione  a  ciascuna  delle  condizioni  soggettive
indicate dalla norma. In particolare, con riferimento al requisito di
cui alla lettera c) dell'art. 38, comma 1, del Codice, nel modello di
disciplinare si richiede  di  dichiarare  tutte  le  condanne  penali
riportate, anche quelle per le quali il reo abbia  beneficiato  della
non menzione. L'obbligo  in  questione  prescinde,  infatti,  da  una
qualsiasi valutazione, che il dichiarante possa  compiere  in  ordine
alla  gravita'  del  reato  ascrittogli  o  del  pregiudizio   penale
riportato, in quanto tale giudizio si risolverebbe nella  privazione,
in capo alla stazione appaltante, di  conoscenze  indispensabili  per
decidere in ordine alla  incidenza  del  precedente  riportato  sulla
moralita' professionale e sulla gravita' del medesimo.  Tale  obbligo
viene meno soltanto nelle ipotesi  indicate  dal  legislatore,  ossia
quando il reato commesso sia stato depenalizzato o dichiarato estinto
dopo la condanna e nei casi in cui sia intervenuta la  riabilitazione
o la revoca della condanna (cfr. determinazioni AVCP  del  16  maggio
2012, n. 1 e del 12 gennaio 2010, n. 1). 
 
In relazione al requisito di cui alla lettera a), comma 1,  dell'art.
38, si rammenta che, in conseguenza della novella introdotta dal d.l.
22 giugno 2012, n. 835, convertito,  con  modificazioni  dalla  l.  7
agosto 2012, n. 134, l'effetto preclusivo alla partecipazione non  si
verifica nell'ipotesi di cui all'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942,
n. 267 (nel seguito, legge fallimentare),  introdotto  dall'art.  33,
comma 1, lett. h), del medesimo testo normativo, ovvero nel  caso  di
concordato  preventivo  con   continuita'   aziendale,   qualora   il
concorrente  produca,  a  fondamento  della   propria   affidabilita'
economica, la documentazione indicata dal medesimo art. 186-bis.  Nel
modello di disciplinare  sono,  pertanto,  indicati  i  documenti  da
produrre e le dichiarazioni  da  rendere  al  fine  di  soddisfare  i
requisiti  previsti  dalla  citata  norma.  Tra  le  condizioni   che
consentono al concorrente in concordato  preventivo  con  continuita'
aziendale di partecipare e' prevista, tra le altre, l'indicazione, in
sede di offerta, di una impresa ausiliaria in  possesso  di  tutti  i
requisiti necessari per la partecipazione alla  gara  che  assuma  in
solido la responsabilita' dell'esecuzione del contratto. 
 
Nel modello e' indicato il contenuto delle dichiarazioni  da  rendere
in riferimento a tale adempimento, con la precisazione che,  ai  fini
dell'operativita' dell'istituto,  non  e'  consentito  che  l'impresa
ausiliaria  sia,  a  propria  volta,  in  concordato  preventivo  con
continuita' aziendale, venendosi altrimenti a violare il  divieto  di
avvalimento  c.d.  "a   cascata"   recentemente   riaffermato   dalla
giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 24 maggio 2013, n. 2832). 
 
Il modello tiene conto, altresi', della novella del  citato  articolo
186-bis, introdotta dalla l. 21  febbraio  2014,  n.  9  in  sede  di
conversione del d. l. 23 dicembre 2013, n. 145, a norma della  quale,
in caso di concordato preventivo con continuita'  aziendale,  possono
partecipare alle procedure di gara sia gli operatori gia' ammessi  al
concordato sia  quelli  che  hanno  depositato  il  ricorso  a  detta
procedura  previa,  in  questo  caso,  autorizzazione  del  Tribunale
competente. 
 
In merito all'individuazione dell'ambito  soggettivo  degli  obblighi
dichiarativi,  in  conformita'  al  recente   orientamento   espresso
dall'adunanza  plenaria  del  Consiglio  di  Stato,  si  precisa  che
l'obbligo dichiarativo di cui alla lettera c) del comma 1,  dell'art.
38, sussiste anche per gli amministratori e i direttori  tecnici  che
hanno operato presso la societa' cedente, incorporata o  le  societa'
fusesi nell'ultimo anno ovvero che sono cessati dalla relativa carica
in detto periodo (cfr. C.d.S. ad. plen. 4 maggio  2012,  n.  10  e  7
giugno 2012, n. 21), mentre, in relazione ai requisiti  di  cui  alle
lettere b), c) e m-ter), si precisa  che  nel  caso  di  societa'  di
capitali in cui siano presenti due soli soci,  ciascuno  in  possesso
del  cinquanta  per  cento   della   partecipazione   azionaria,   le
dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci (C.d.S ad.  plen.
6 novembre 2013, n. 24). 
 
Riguardo, infine, ai procuratori speciali  -  in  aderenza  a  quanto
affermato dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza
16 ottobre 2013, n. 23 - viene prevista la  facolta'  delle  stazioni
appaltanti di richiedere le relative  dichiarazioni,  fermo  restando
che il concorrente dovra' indicare, tra i soggetti nei cui  confronti
deve  essere  verificato  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere
generale, anche gli institori e  i  procuratori  speciali  muniti  di
potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi,
cosi' come e' previsto al paragrafo 15.3, lett. b),  del  modello  di
disciplinare. 
 
Tra  le  dichiarazioni  da   produrre   all'atto   di   presentazione
dell'offerta si evidenziano anche: 
 
* il  possesso  dell'attestazione  di  qualificazione  rilasciata  da
societa' organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso
di  validita',  che  documenti  la  qualificazione  in  categorie   e
classifiche adeguate, nonche' il possesso  del  sistema  di  qualita'
aziendale per gli appalti di importo superiore alla II classifica; 
 
* le dichiarazioni di cui all'art. 106, comma 2, del Regolamento,  in
ordine, ad esempio, al sopralluogo, alla conoscenza delle  condizioni
locali e  della  viabilita'  di  accesso,  alla  realizzabilita'  dei
lavori, all'adeguatezza degli elaborati progettuali e dei prezzi  nel
loro complesso; 
 
* l'accettazione delle eventuali particolari condizioni di esecuzione
del contratto di cui  all'art.  69  del  Codice,  dei  protocolli  di
legalita' e degli obblighi  derivanti  dal  codice  di  comportamento
adottato dalla stazione  appaltante,  sulla  base  delle  indicazioni
fornite con deliberazione dell'Autorita' dell'11 settembre  2013,  n.
72 . 
 
18. Contenuto della Busta B - Offerta economica 
 
Con  riferimento  al  contenuto  della  busta  relativa   all'offerta
economica,  questa  deve  contenere  tutti  gli   elementi   relativi
all'offerta  di  prezzo,  che  sono  distinti  a   seconda   che   il
corrispettivo sia "a corpo", "a corpo e a misura" o solo "a  misura".
Nel caso di appalti di sola esecuzione il prezzo si riferisce solo al
corrispettivo offerto per lo svolgimento dei lavori (art.  53,  comma
2, lett. a), del Codice). Ai sensi dell'art. 119 del  Regolamento  in
caso  di  aggiudicazione  dell'offerta  con  il  sistema  dei  prezzi
unitari, al  bando  (o  alla  lettera  di  invito  per  la  procedura
ristretta)  deve  essere  allegata  la  lista  delle  lavorazioni   e
forniture  previste  per  l'esecuzione  dei  lavori,  composta  da  7
colonne, contenente varie informazioni tra cui le quantita'  previste
dalla stazione appaltante, i prezzi unitari e il  prezzo  complessivo
offerti dal concorrente ed il conseguente  ribasso  percentuale.  Nel
modello e' prevista anche la facolta' di utilizzare la  scheda  n.  2
allegata, composta da 11 colonne, che riporta, oltre ai dati previsti
dall'art. 119, comma 2, ulteriori informazioni utili come ad  esempio
le categorie cui le lavorazioni si riferiscono e le quantita' che  il
concorrente, ai sensi del comma 5 del citato  art.  119,  ritiene  di
dover modificare in base all'analisi dei documenti progettuali. 
 
Tra l'altro, proprio con riferimento alle modifiche  sulle  quantita'
previste,  il  concorrente  e'  tenuto   a   presentare   un'apposita
dichiarazione sia  con  riferimento  al  caso  di  aggiudicazione  al
massimo ribasso sull'importo dei lavori di prestazioni da eseguirsi a
corpo (art. 118, comma 2, del Regolamento)  sia  con  riferimento  al
caso di aggiudicazione a prezzi  unitari  (art.  119,  comma  2,  del
Regolamento) con la precisazione che, in entrambi  i  casi  l'offerta
resta comunque fissa ed invariabile e che, nel secondo caso, la lista
delle quantita' previste per le lavorazioni ha effetto ai  soli  fini
dell'aggiudicazione. 
 
19. Procedura di aggiudicazione 
 
Il paragrafo relativo alla procedura di aggiudicazione  contiene,  in
vari sotto-paragrafi, le informazioni rilevanti  per  lo  svolgimento
delle operazioni di gara. Oltre alle  gia'  illustrate  modalita'  di
aggiudicazione, la parte contiene dei sotto-paragrafi  dedicati  alle
operazioni  di  apertura  dei  plichi,  al  controllo  del   possesso
requisiti di  carattere  speciale  ed  alla  verifica  delle  offerte
anormalmente basse di cui al successivo paragrafo. 
 
20. Verifica di anomalia 
 
In  tema  di  anomalia   dell'offerta,   essendo   il   criterio   di
aggiudicazione quello  del  prezzo  piu'  basso,  viene  prevista  la
possibilita', ai sensi dell'art. 122,  coma  9,  del  Codice,  per  i
lavori  d'importo   pari   o   inferiore   a   1.000.000   di   euro,
dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte pari o  superiori
alla soglia di anomalia individuata ai  sensi  dell'articolo  86  del
Codice. Si precisa che, ai sensi dell'art.  253,  comma  20-bis,  del
Codice, fino  al  31  dicembre  2015,  e'  possibile  applicare  tale
disposizione agli appalti di importo anche  superiore,  ma  inferiore
alla soglia di  cui  all'art.  28  del  Codice  (attualmente  pari  a
5.186.000 euro), mentre dal 1 gennaio  2016  tornera'  in  vigore  la
soglia del citato art. 122,  comma  9.  L'esclusione  automatica,  si
rammenta, puo' essere esercitata solo  se  il  numero  delle  offerte
ammesse e' non inferiore a 10. Nei casi in cui non e' prevista o  non
e' applicabile l'esclusione automatica, il procedimento  di  verifica
delle offerte puo' svolgersi mediante l'analisi delle offerte in base
alle disposizioni previste dagli art. 86, 87, 88 del Codice,  secondo
le linee  guida  gia'  fornite  dall'Autorita'  nella  determinazione
dell'8 luglio 2009, n. 6. 
 
Nei casi in cui non si procede all'esclusione  automatica  e  vengano
richieste dalla stazione appaltante  le  giustificazioni  dei  prezzi
unitari presentati, e' possibile utilizzare la scheda n.1 allegata al
modello di disciplinare. La scheda contiene un  esempio  di  dati  da
richiedere ai concorrenti per l'analisi del singolo prezzo, scomposto
nei fattori principali quali manodopera, materiali,  noli,  trasporti
ed altre forniture, nonche' le informazioni relative  alle  quantita'
previste per le singole lavorazioni, la  loro  descrizione  e  unita'
misura di riferimento. In tal  caso,  le  giustificazioni  ai  prezzi
unitari potrebbero essere  comprovati  con  riferimento  ai  seguenti
elementi/documenti: 
 
a) analisi di ogni prezzo unitario offerto  e  tabella  di  incidenza
manodopera, noli, trasporti, forniture e prestazioni,  redatta  sulla
base della scheda n. 1; 
 
b) relazione esplicativa degli indici  di  produttivita'  della  mano
d'opera, dei materiali e delle attrezzature  previsti  nelle  analisi
dei prezzi; 
 
c) tabelle dei  costi  orari  della  mano  d'opera  utilizzati  nelle
analisi dei prezzi; 
 
d) listini dei materiali ovvero preventivi allo scopo  richiesti  dai
quali sono stati  ricavati  i  costi  utilizzati  nelle  analisi  dei
prezzi; 
 
e) cataloghi delle ditte  produttrici  dei  materiali,  componenti  e
apparecchiature che il concorrente intende utilizzare nei  lavori  in
oggetto dai quali si possa  ricavare  che  essi  sono  conformi  alle
specifiche tecniche previste dal progetto posto in gara; 
 
f) offerte di prezzo delle ditte fornitrici dei materiali, componenti
e apparecchiature cui si riferiscono sia i listini  ufficiali  e  sia
quelli  non  ufficiali  oppure  i  contratti  preliminari  stipulati,
contenenti in ogni caso gli impegni di futura vendita o di  fornitura
che devono riferirsi specificatamente ai lavori in oggetto. 
 
L'eventuale  verifica  di  congruita'  dell'offerta  dovrebbe  essere
condotta sulla base delle quantita'  presunte  indicate  nella  lista
delle categorie di lavorazioni e forniture previste per  l'esecuzione
dei  lavori  e  delle  giustificazioni  presentate.  Di  seguito   si
propongono alcune regole-tipo, che  potrebbero  essere  inserite  nel
disciplinare di gara, utili ai fini della verifica: 
 
1. le giustificazioni devono riguardare quanto previsto  all'articolo
87, commi 2, 3, e 4 del Codice e devono essere costituite,  per  ogni
prezzo unitario offerto, da analisi redatte sulla base  della  scheda
n. 1 allegata al disciplinare di gara; 
 
2. le analisi e le giustificazioni prodotte saranno considerate parti
integranti dell'offerta formulata e saranno considerate come allegati
al contratto che sara' stipulato; 
 
3. i costi  esposti  nelle  analisi  devono  rispettare  le  seguenti
indicazioni: 
 
a. mano d'opera: i costi orari devono essere non inferiori  a  quelli
rilevabili dalle piu' recenti tabelle ufficiali  della  provincia  in
cui si devono realizzare i lavori che siano disponibili alla data del
presente disciplinare; nel caso si  intenda  impiegare  mano  d'opera
proveniente da altra provincia, regione o nazione ai costi rilevabili
dalle tabelle ufficiali di tali luoghi vanno aggiunte  le  indennita'
di trasferte; 
 
b. materiali, componenti e apparecchiature: 
 
* i costi di materiali, componenti e  apparecchiature  devono  essere
quelli di contratti gia' stipulati per forniture o lavori analoghi in
corso di esecuzione oppure di contratti e/o dichiarazioni e/o impegni
di vendita e/o fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi  ai
lavori in oggetto; per quanto riguarda gli inerti i  documenti  prima
indicati possono riguardare anche la coltivazione di cave ed  in  tal
caso i costi esposti nelle analisi dovranno  tener  conto  di  quelli
derivanti dal contratto e di quelli derivanti dalla escavazione,  dal
carico, dal trasporto e dallo scarico degli inerti; 
 
* i costi di  materiali,  componenti  e  apparecchiature  costituenti
scorte di magazzino devono essere quelli che si ricavano da  adeguati
documenti amministrativi; 
 
4. mezzi d'opera, impianti  e  attrezzature,  noli,  trasporti  altre
forniture e prestazioni: i costi devono essere quelli che si ricavano
dal registro dei beni ammortizzabili o da documentazione  equivalente
depurati, ove documentato,  dagli  ammortamenti  gia'  effettuati;  i
costi dovuti al ricorso di contratti di nolo a caldo o a  freddo,  di
trasporto o di altre forniture e prestazioni,  devono  essere  quelli
ricavabili da contratti gia' stipulati e/o dichiarazioni e/o  impegni
di fornitura e/o offerte prezzi (preventivi) relativi  ai  lavori  in
oggetto; 
 
5. spese generali: i costi esposti possono essere anche inferiori  al
valore del 15% dei  costi  diretti  e  indiretti  di  cantiere  (mano
d'opera, materiali, noli, trasporti e altre forniture e  prestazioni)
previsto dalle norme come percentuale normale ma tale ridotto  valore
deve essere adeguatamente documentato nelle diverse sue componenti ed
in rapporto alla durata del contratto; 
 
6. utile d'impresa: puo' essere anche inferiore alla percentuale  del
10%  dei  costi  diretti  e  indiretti  di  cantiere  (mano  d'opera,
materiali, noli, trasporti e  altre  forniture  e  prestazioni),  dei
costi per spese  generali,  previsto  per  legge  purche'  sussistono
adeguate e dimostrate ragioni  dell'accettabilita'  del  suo  ridotto
valore. 
 
In tema di anomalia dell'offerta, si propone, infine,  una  procedura
basata sull'individuazione delle  piu'  significative  lavorazioni  e
forniture della lista delle  categorie  di  lavorazioni  e  forniture
previste  per  l'esecuzione  dei  lavori,  sulla  base  della   quale
determinare il miglior prezzo di mercato che costituira' il parametro
di riferimento per la congruita' o non congruita' dell'offerta.  Tale
metodologia, che puo' essere  applicata  nella  fase  di  valutazione
delle giustificazioni presentate al fine di ottenere un  quadro  piu'
esaustivo in ordine alla eventuale anomalia delle  offerte,  potrebbe
essere riportata nel disciplinare di  gara  con  la  formulazione  di
seguito indicata. 
 
Nell'ambito del procedimento di  verifica  di  cui  all'art.  88,  la
valutazione di  congruita'  dell'offerta,  sara'  effettuata  tenendo
conto degli esiti della seguente procedura: 
 
1) si individueranno le piu' significative  lavorazioni  e  forniture
della lista delle categorie di lavorazioni e forniture  previste  per
l'esecuzione dei lavori i cui costi ottenuti in base  alla  quantita'
ed al prezzo previsti nel  bando  di  gara  concorrono,  disposti  in
ordine decrescente, a formare un importo  non  inferiore  al  75  per
cento di quello posto a base di gara; 
 
2) si considerera' per ognuna di tali lavorazioni  o  forniture,  nel
caso i relativi prezzi unitari offerti dai concorrenti siano relativi
a lavorazioni o forniture caratterizzate da parita' di prescrizioni e
di contenuti prestazionali,  il  piu'  probabile  prezzo  di  mercato
quello ottenuto sulla base della media aritmetica dei prezzi  unitari
offerti  dai  concorrenti  diminuita,  nel  caso  le  offerte   siano
superiori a cinque, dello scarto quadratico medio dei suddetti prezzi
unitari, ed il prezzo unitario  offerto,  qualora  sia  inferiore  al
detto prezzo di mercato sara' considerato non  congruo,  fatto  salvo
che tale differenza negativa, in base ai documenti di giustificazione
forniti dal concorrente su richiesta della stazione  appaltante,  sia
adeguatamente  giustificata  per  le  economie  del  procedimento  di
costruzione di cui  il  concorrente  intende  fare  uso  e/o  per  le
soluzioni  tecniche  che  intende  adottare  e/o  per  le  condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone; nel caso i prezzi  unitari
offerti dai concorrenti si riferiscano a lavorazioni o forniture  che
abbiano  prescrizioni  e  contenuti  prestazionali  diversi  il  piu'
probabile prezzo di mercato sara' determinato dal  soggetto  deputato
all'espletamento della gara in  via  discrezionale  in  base  ad  una
analisi di mercato; 
 
3) si considerera' la piu' giusta percentuale delle spese generali  e
dei costi indiretti di cantiere, quella  ottenuta  sulla  base  della
media  aritmetica  delle  percentuali  previste  nelle  offerte   dai
concorrenti diminuita, nel caso le offerte siano superiori a  cinque,
dello  scarto  quadratico  medio  delle  suddette  percentuali  e  la
percentuale prevista dal  concorrente,  qualora  sia  inferiore  alla
detta percentuale considerata giusta, sara' considerata non  congrua,
fatto  salvo  che  tale  differenza   negativa,   sia   adeguatamente
documentata nelle diverse sue componenti ed in rapporto  alla  durata
del contratto; 
 
4) si determineranno gli importi complessivi di non congruita'  delle
lavorazioni e forniture i cui prezzi offerti sono  stati  considerati
fuori mercato moltiplicando l'entita' della differenza fra prezzo  di
mercato e prezzo offerto per  le  corrispondenti  quantita'  indicate
nella lista; 
 
5) si determinera' la non congruita' delle spese generali e dei costi
indiretti di cantiere moltiplicando  la  differenza  fra  percentuale
realistica e percentuale prevista per l'importo complessivo offerto; 
 
6) si sommeranno gli importi complessivi di non congruita' di cui  ai
precedenti punti 3) e 4) e  si  considerera'  non  congrua  l'offerta
qualora tale somma sia superiore al cinquanta  per  cento  dell'utile
pari al 10% di cui all'art. 32 del Regolamento. 
 
Per quanto non richiamato nella presente nota illustrativa,  che  per
sua natura e funzionalita'  non  puo'  essere  esaustiva  sull'intera
materia, si rinvia alle  previsioni  del  Codice  e  del  Regolamento
nonche' agli atti interpretativi dell'Autorita'. 
 
 
                Bando-tipo n. 2 del 2 settembre 2014 
         Affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari 
       Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori 
         Contratti di importo superiore a euro 150.000 euro 
                    Offerta al prezzo piu' basso 
                   Schema di disciplinare di gara 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico