IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto l'art. 1, comma 251, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 che modifica l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 7, comma 5, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 99, che modifica ulteriormente l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; Visti, in particolare, i commi da 4 a 13 del citato art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevedono, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarieta' bilaterali con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti, in particolare, i commi da 20 a 41 dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 che disciplinano il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 4, 14 e 19 del medesimo articolo; Visto, in particolare, il comma 42 del citato art. 3, della medesima legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'art. 7, comma 5, lettera c), punto 5, del decreto-legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 99, nella parte in cui prevede che la disciplina dei fondi di solidarieta' istituiti ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' adeguata alle norme della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modifiche e integrazioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di accordi e contratti collettivi, da stipulare tra le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; Visto, in particolare, il comma 43 del citato art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che prevede che l'entrata in vigore dei decreti di cui al menzionato comma 42 determinino l'abrogazione del decreto ministeriale recante il Regolamento del Fondo; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto n. 158 del 28 aprile 2000 e successive modifiche e integrazioni, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante l'istituzione del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visti gli accordi sindacali nazionali stipulato in data 20 dicembre 2013 tra ABI e DIRCREDITO FD, FABI, FIBA - CISL, FISAC - CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e Unita' Sindacale FALCRI - SILCEA, con cui in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di adeguare e modificare il Regolamento del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000 con quanto convenuto negli accordi citati del 20 dicembre 2013 in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Decreta: Art. 1 Costituzione del Fondo 1. Il Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, gia' istituito presso l'INPS ai sensi dell'art. 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell'art. 3 della legge n. 92/2012. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'INPS all'interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall'assunzione della gestione da parte dell'INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.