IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Ritenuto  opportuno  istituire  un   apposito   regime   di   aiuto
finalizzato a sostenere, attraverso l'agevolazione  della  nascita  e
dello sviluppo di societa'  cooperative,  la  crescita  di  attivita'
economiche e dei livelli occupazionali; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
187  del  26  giugno  2014  e,  in  particolare,  l'articolo  17  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti agli investimenti
in favore delle piccole e medie imprese; 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   "de
minimis", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352 del 24 dicembre 2013 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 27 febbraio 1985 n. 49, recante  "Provvedimenti  per
il credito alla cooperazione e  misure  urgenti  a  salvaguardia  dei
livelli di occupazione", cosi' come modificata dall'articolo 12 della
legge 5 marzo 2001, n. 57, e successive modificazioni e  integrazioni
e, in particolare, l'articolo 17,  che  disciplina  le  modalita'  di
intervento del Ministero  dello  sviluppo  economico,  attraverso  la
partecipazione al  capitale  di  societa'  finanziarie  appositamente
costituite, a sostegno dello sviluppo  di  piccole  e  medie  imprese
costituite nella forma di societa' cooperativa o di piccola  societa'
cooperativa; 
  Visto l'articolo 23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
con  il  quale  e'  istituito  presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico il Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  113
del 16 maggio 2013, con il  quale  sono  individuate,  ai  sensi  del
richiamato articolo 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in  particolare,
l'articolo 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale,
ove e' previsto che il Fondo per  la  crescita  sostenibile  sostiene
interventi diretti "al rafforzamento della struttura  produttiva  del
Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di  aree
che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale"; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   "Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della  legge  15  marzo
1997, n. 59"; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  20  febbraio  2014,   n.   57,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  81
del 7 aprile 2014, che individua le modalita' in base alle  quali  si
tiene conto del rating di legalita' attribuito alle imprese  ai  fini
della  concessione  di  finanziamenti  da   parte   delle   pubbliche
amministrazioni  e  di  accesso  al  credito   bancario,   ai   sensi
dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere  la  nascita,  su  tutto  il
territorio nazionale, di societa' cooperative promosse  e  costituite
da lavoratori provenienti da aziende in crisi, in coerenza con quanto
stabilito all'articolo 3, comma  2,  lettera  b),  del  sopra  citato
decreto ministeriale 8  marzo  2012,  di  cooperative  sociali  e  di
cooperative  che  gestiscono  aziende  confiscate  alla  criminalita'
organizzata, nonche' lo sviluppo  e  il  consolidamento  di  societa'
cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno, al fine di  creare
condizioni di sviluppo stabile e duraturo, attraverso la  nascita  di
nuovi operatori economici e il  conseguente  incremento  dei  livelli
occupazionali, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) "Societa' finanziarie": le  societa'  finanziarie  partecipate
dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17, comma  2,
della legge 27 febbraio 1985  n.  49  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    c) "Societa' cooperative": le societa' cooperative, di piccola  e
media dimensione ai sensi  di  quanto  previsto  nell'allegato  1  al
Regolamento di esenzione, di cui la societa' finanziaria che eroga il
finanziamento agevolato abbia gia'  acquisito,  ai  sensi  di  quanto
previsto all'articolo 17 delle legge 27 febbraio  1985,  n.  49,  una
partecipazione temporanea di minoranza; 
    d)  "Fondo  per  la  crescita  sostenibile":  il  Fondo  di   cui
all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    e) "Regolamento di esenzione": il Regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014; 
    f) "Regolamento de minimis": il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione del  18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione  europea  L  352  del  24  dicembre  2013  e   successive
modificazioni e integrazioni; 
    g) TFUE": Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    h) "Regioni del Mezzogiorno":  le  regioni  Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.