(Allegato 2)
                                                           Allegato 2 
 
                        Componente aggiuntiva 
(articolo 6, comma 3, lett. b); articolo  7,  comma  2;  articolo  8,
     comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b) 
 
  1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni
agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente  residenziale
a ciclo continuativo, per tener  conto,  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi
nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per  ogni  figlio  e'
calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo  alle  necessita'
del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalita' seguenti: 
 
    a) e'  calcolato  l'ISE,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
riferito al solo figlio, indipendentemente  da  redditi  e  patrimoni
appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare; 
 
    b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera  c),  non
entrano nel calcolo di cui alla lettera a); 
 
    c) l'ISE di cui alla lettera a) e' diviso per il parametro  della
scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza; 
 
    d) al valore di cui al punto c) e' sottratto un ammontare di euro
9.000; 
 
    e) se la  differenza  di  cui  al  punto  d)  e'  positiva,  tale
differenza e' moltiplicata per 0,2; se la differenza e' negativa, non
vi e' componente aggiuntiva; 
 
    f) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare  di
cui alla lettera e) per il parametro della scala di  equivalenza  del
nucleo familiare del beneficiario. 
  Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio  secondo  le
modalita'  di  cui  al   presente   comma,   integrano   l'ISEE   del
beneficiario. 
  2. Ai  fini  del  computo  dell'ISEE  per  le  prestazioni  sociali
agevolate rivolte ai componenti minorenni, in  presenza  di  genitori
non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma
1, lettere a) e b), per tener conto della  situazione  economica  del
genitore non  convivente,  e'  calcolata  una  componente  aggiuntiva
secondo le modalita' seguenti: 
    a) e'  calcolato  l'ISE,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  3,
riferito  al  solo  genitore  non  convivente,  indipendentemente  da
redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti  il  suo  nucleo
familiare; 
    b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a)
e' diviso per il parametro della  scala  di  equivalenza  del  nucleo
familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; 
    c) il valore di cui  alla  lettera  b)  e'  moltiplicato  per  un
fattore di proporzionalita', pari ad 1 nel caso di un solo figlio non
convivente e  maggiorato  di  0,5  per  ogni  figlio  non  convivente
successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno  parte  del
nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai  fini  del  calcolo
del fattore di proporzionalita'; 
    d) la componente aggiuntiva e' ottenuta dividendo l'ammontare  di
cui alla lettera c) per il parametro della scala di  equivalenza  del
nucleo familiare del beneficiario. 
  La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalita' di cui  al
presente comma, integra l' ISEE del  beneficiario  della  prestazione
richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.