IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante delega al  Governo
per la revisione dello strumento militare nazionale, e in particolare
l'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), l'articolo 3, commi 1  e  2,
l'articolo 4, comma 1, lettera e); 
  Visto il  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
  Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento  militare,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Sentiti il Consiglio  centrale  di  rappresentanza  militare  e  le
organizzazioni sindacali del personale  civile,  per  le  materie  di
competenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'8 agosto 2013; 
  Acquisita  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  in
data 19 settembre 2013; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto di non poter accogliere la condizione espressa nel  parere
della IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati,  reso  nella
seduta del 20 dicembre 2013, riguardante la soppressione della  nuova
formulazione dell'articolo 911 del codice dell'ordinamento  militare,
disposta dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del presente  decreto,
in quanto  la  modifica  ivi  prevista  e'  intesa  ad  allineare  la
disciplina per l'ammissione dei militari ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca con quanto disposto  nella  medesima  materia  per  tutto  il
pubblico impiego dall'articolo 2, primo comma, primo  periodo,  della
legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 19, comma
3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non emergendo al
riguardo profili di specificita'; 
  Ritenuto di non poter accogliere, nei termini in cui e'  formulata,
la condizione espressa nel parere della IV Commissione (Difesa) della
Camera dei deputati, reso nella  seduta  del  20  dicembre  2013,  in
riferimento  all'attuazione  delle  procedure  di  mobilita'  interna
previste dall'articolo 2259-ter, comma 3,  lettera  b),  n.  3),  del
presente decreto, nella parte riguardante la necessaria presentazione
della domanda dell'interessato, in quanto tale previsione si porrebbe
in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo  33  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in  materia  di  gestione  delle
eccedenze di personale e mobilita' collettiva, reputandosi possibile,
invece,  inserire  un  passaggio  procedimentale  che  consenta  agli
interessati di esprimere la propria posizione al riguardo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, nonche', per i profili di competenza, con il  Ministro
della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Riduzione  delle  dotazioni   organiche   complessive   dell'Esercito
  italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie
  di porto, e dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) l'articolo 798 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 798 (Dotazioni organiche complessive dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare). -  1.  L'entita'
complessiva  delle  dotazioni  organiche   del   personale   militare
dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle
capitanerie di  porto,  e  dell'Aeronautica  militare  e'  fissata  a
150.000 unita'. 
  2. Ferme restando le dotazioni organiche  complessive  di  ciascuna
Forza armata fissate dall'articolo 798-bis, possono essere apportate,
senza oneri aggiuntivi, con decreto  del  Ministro  della  difesa  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  modifiche
alle dotazioni organiche delle singole categorie di personale al fine
di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze funzionali  da
soddisfare.»; 
  b) dopo l'articolo 798, e' inserito il seguente: 
  «Art. 798-bis (Ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. La
ripartizione delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano,  della
Marina militare, escluso il  Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e
dell'Aeronautica militare e' determinata nelle seguenti unita': 
  a) ufficiali: 
    1) 9.000 dell'Esercito italiano; 
    2) 4.000 della Marina militare; 
    3) 5.300 dell'Aeronautica militare; 
  b) sottufficiali: 
    1) 16.170 dell'Esercito italiano, di cui 1.500 primi marescialli,
4.600 marescialli e 10.070 sergenti; 
    2) 9.250 della Marina militare, di cui 1.350  primi  marescialli,
3.950 marescialli e 3.950 sergenti; 
    3)  15.250  dell'Aeronautica  militare,  di   cui   1.800   primi
marescialli, 5.300 marescialli e 8.150 sergenti; 
  c) volontari: 
    1) 64.230 dell'Esercito  italiano,  di  cui  41.330  in  servizio
permanente e 22.900 in ferma prefissata; 
    2) 13.550  della  Marina  militare,  di  cui  7.950  in  servizio
permanente e 5.600 in ferma prefissata; 
    3) 13.250 dell'Aeronautica militare, di  cui  7.050  in  servizio
permanente e 6.200 in ferma prefissata. 
  2. Il totale generale degli  organici  delle  Forze  armate  e'  il
seguente: 
    a) Esercito italiano: 89.400 unita'; 
    b) Marina militare: 26.800 unita'; 
    c) Aeronautica militare: 33.800 unita'.»; 
  c) all'articolo 803, comma 1: 
    1) alla lettera  b),  le  parole  «dell'Accademia  dell'Arma  dei
carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «delle  accademie  delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri»; 
    2) dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: 
  «b-bis)  la  consistenza  organica  degli  allievi   delle   scuole
sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; 
  b-ter)  la  consistenza  organica  degli   allievi   delle   scuole
militari.». 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
          3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244 (Delega al Governo per  la  revisione
          dello strumento militare nazionale e norme  sulla  medesima
          materia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del  16
          gennaio 2013, e' il seguente: 
              «Art. 2. Principi e criteri direttivi per la  revisione
          dell'assetto strutturale  ed  organizzativo  del  Ministero
          della  difesa  -  1.  Il   decreto   legislativo   di   cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  a),  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) - b) (Omissis).; 
              c)  disciplina  anche  negoziale  delle  modalita'   di
          erogazione dei servizi resi a titolo  oneroso  dalle  Forze
          armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con
          recupero al  bilancio  del  Ministero  della  difesa  delle
          connesse risorse finanziarie; 
              d) (Omissis).; 
              e) previsione di criteri per la verifica dei  programmi
          di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma  basata
          sulla rimodulazione degli  impegni  che  non  risultino  in
          linea con l'attuale  processo  di  razionalizzazione  della
          spesa pubblica e sulla necessita' di favorire, fatte  salve
          le  prioritarie  esigenze   operative,   il   processo   di
          definizione della politica europea di  sicurezza  e  difesa
          comune.» 
              «Art. 3. Principi e criteri direttivi per la  revisione
          delle dotazioni organiche del personale militare  e  civile
          del Ministero della difesa e disposizioni  a  favore  dello
          stesso  personale  -  1.  Il  decreto  legislativo  di  cui
          all'articolo 1,  comma  1,  lettera  b),  e'  adottato  nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) riduzione delle dotazioni organiche complessive  del
          personale militare  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
          militare e dell'Aeronautica militare, di  cui  all'articolo
          798, comma  1,  del  codice  dell'ordinamento  militare,  a
          150.000 unita', da  conseguire  entro  l'anno  2024,  salvo
          quanto previsto dall'articolo 5, comma 2; 
              b) riduzione delle dotazioni organiche complessive  del
          personale militare dirigente dell'Esercito italiano,  della
          Marina militare, escluso  il  Corpo  delle  capitanerie  di
          porto,  e  dell'Aeronautica  militare  a  310   unita'   di
          ufficiali  generali  e  ammiragli  e  a  1.566  unita'   di
          colonnelli e capitani di vascello, da attuare  in  un  arco
          temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali  e
          ammiragli  e  di  dieci  anni  per  il  restante  personale
          militare dirigente; 
              c) revisione dei ruoli e dei  profili  di  impiego  del
          personale dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare, in  aderenza  al  nuovo  assetto
          organizzativo dello strumento militare; 
              d)   revisione   della   disciplina   in   materia   di
          reclutamento, stato giuridico e avanzamento  del  personale
          militare, nonche' in materia di formazione, in aderenza  al
          nuovo assetto  organizzativo  dello  strumento  militare  e
          nell'ottica della valorizzazione delle professionalita'; 
              e) previsione del transito nelle  aree  funzionali  del
          personale civile del Ministero  della  difesa  o  di  altre
          amministrazioni di contingenti di personale militare  delle
          Forze armate in servizio permanente, sulla base di  tabelle
          di equiparazione predisposte secondo le  modalita'  di  cui
          all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011,  n.
          183,  con  riconoscimento  al  personale  transitato  della
          corresponsione,  sotto  forma  di   assegno   ad   personam
          riassorbibile con  i  successivi  miglioramenti  economici,
          della differenza fra il trattamento economico  percepito  e
          quello corrisposto in relazione all'area funzionale e  alla
          posizione economica di assegnazione; 
              f)  previsione  del  versamento   nell'apposito   fondo
          destinato  a  retribuire  la  produttivita'  del  personale
          civile di  quota  parte  del  fondo  per  il  miglioramento
          dell'efficienza  dei  servizi  istituzionali  spettante  al
          militare che transita nelle aree funzionali  del  personale
          civile del Ministero della difesa ai  sensi  della  lettera
          e); 
              g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014,
          comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive
          modificazioni, in materia di riserve di posti nei  concorsi
          per le assunzioni presso le  amministrazioni  pubbliche  di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  nel  senso
          di estenderne, in  relazione  alle  effettive  esigenze  di
          riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a),
          l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate
          in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche
          per  le  assunzioni  nelle   aziende   speciali   e   nelle
          istituzioni di cui all'articolo 114 del testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni; 
              h)  revisione  delle  misure  di  agevolazione  per  il
          reinserimento dei volontari delle  Forze  armate  congedati
          senza demerito nel mondo del lavoro,  prevedendo  anche  la
          loro  partecipazione   a   corsi   di   formazione   o   di
          apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al
          reddito  a  favore  dei  volontari  in   ferma   prefissata
          quadriennale  che,  ultimato  il  periodo  di  ferma  e  di
          rafferma, ancorche' idonei, e se in  soprannumero  rispetto
          alla  consistenza  organica  di  fatto   del   ruolo,   non
          transitano  nel  servizio   permanente,   nell'ambito   dei
          risparmi accertati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,
          lettera d), nonche', anche per il rimanente personale,  che
          le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per
          l'accesso a  determinate  professioni,  l'avere  svolto  il
          servizio di leva si applichino  con  riferimento  all'avere
          prestato  servizio  per  almeno   un   anno   nell'Esercito
          italiano,  nella   Marina   militare   e   nell'Aeronautica
          militare; 
              i)  previsione,  nell'ambito  dei   risparmi   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in  favore
          delle famiglie dei  militari,  prioritariamente  di  quelli
          impegnati  nelle  missioni  internazionali.  Lo  schema  di
          decreto legislativo attuativo del  principio  di  cui  alla
          presente  lettera,  corredato  di  relazione  tecnica,   e'
          sottoposto  al  parere   delle   Commissioni   parlamentari
          competenti per i profili finanziari; 
              l) riconoscimento ai volontari di  truppa  delle  Forze
          armate congedati senza  demerito  dei  titoli  e  requisiti
          minimi professionali e di formazione  di  cui  all'articolo
          138 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,  di
          cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  e  successive
          modificazioni, per poter aspirare alla  nomina  di  guardia
          particolare  giurata   e   per   l'iscrizione   nell'elenco
          prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del
          Ministro dell'interno  6  ottobre  2009,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e  successive
          modificazioni; 
              m) previsione  di  disposizioni  transitorie  intese  a
          realizzare con gradualita'  la  riduzione  delle  dotazioni
          organiche, di cui alle lettere a)  e  b),  e  il  passaggio
          dalla vigente  normativa  a  quella  adottata  dal  decreto
          legislativo di cui all'alinea  del  presente  comma,  anche
          attraverso l'adozione di misure dirette  a  consentire,  in
          relazione   alle   effettive   esigenze    di    riduzione,
          l'estensione dell'istituto dell'aspettativa  per  riduzione
          di quadri anche  ad  altre  categorie  di  personale  e  il
          transito presso altre  amministrazioni  pubbliche,  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle
          relative facolta' assunzionali, del personale  militare  in
          servizio permanente, con le modalita' di cui  alla  lettera
          e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione  dal
          servizio, da disporre a domanda dell'interessato  e  previa
          valutazione da  parte  dell'amministrazione  delle  proprie
          esigenze funzionali, nonche'  sulla  base  degli  ulteriori
          limiti e modalita' previsti dal decreto legislativo di  cui
          all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri
          a carico della finanza pubblica; 
              n) previsione di un piano di  programmazione  triennale
          scorrevole per  disciplinare  le  modalita'  di  attuazione
          delle misure di cui alle lettere e), g) ed m), adottato con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e  la
          semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze; 
              o) previsione, ai fini della predisposizione del  piano
          di cui alla lettera n), di criteri: 
              1)   correlati   alle    misure    di    revisione    e
          razionalizzazione di strutture  e  funzioni  organizzative,
          nonche' di revisione di ruoli  e  di  profili  previste  ai
          sensi  della  presente  legge,  anche  in  relazione   alle
          effettive disponibilita' delle altre amministrazioni; 
              2)  informati  prioritariamente   al   consenso   degli
          interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni,
          nonche'   alla   maggiore   anzianita',    prioritariamente
          anagrafica,   ai   fini   dell'esonero   dal   servizio   e
          dell'aspettativa per riduzione di quadri; 
              p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla  lettera
          n),  di  una  disciplina  che  favorisca  l'assegnazione  a
          domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico  ed  in
          funzione  della  prioritaria  necessita'  di  garantire  il
          regolare svolgimento del servizio, presso  enti  o  reparti
          limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti
          del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
              2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1,  comma
          1, lettera  c),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti
          principi e criteri direttivi: 
              a) riduzione delle dotazioni organiche complessive  del
          personale  civile  del  Ministero  della  difesa  a  20.000
          unita', da  conseguire  entro  l'anno  2024,  salvo  quanto
          previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante  l'adozione  di
          piani di  riduzione  graduale  coerenti  con  la  revisione
          dell'assetto  strutturale  e  organizzativo  del   medesimo
          Ministero  e   informati   al   principio   dell'elevazione
          qualitativa   delle   professionalita',    e    conseguente
          ricognizione annuale delle dotazioni organiche con  decreto
          del Ministro della difesa; 
              b) adozione di piani di miglioramento individuale della
          professionalita' del personale civile attraverso  programmi
          di  formazione  professionale,  nell'ambito  delle  risorse
          finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai  fini  del
          migliore impiego delle risorse umane disponibili; 
              c)  garanzia  della   continuita'   e   dell'efficienza
          dell'azione  amministrativa,  nonche'  della  funzionalita'
          operativa delle strutture anche attraverso  la  previsione,
          in via transitoria,  fino  al  31  dicembre  2024,  di  una
          riserva  di  posti   nei   concorsi   banditi,   ai   sensi
          dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
          165,  e  successive  modificazioni,  dal  Ministero   della
          difesa, nei limiti delle  relative  facolta'  assunzionali,
          per  l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  seconda
          fascia, non  superiore  al  50  per  cento,  a  favore  del
          personale civile appartenente alle  aree  funzionali  dello
          stesso Ministero  in  possesso  dei  prescritti  requisiti,
          nonche', nei cinque anni successivi alla data di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo  di  cui  all'alinea  del
          presente comma,  della  copertura  dei  posti  di  funzione
          dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge   mediante   il
          conferimento dei relativi incarichi ai sensi  dell'articolo
          19 del citato  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e
          successive modificazioni; 
              d)  adozione  di  disposizioni  transitorie  intese   a
          realizzare con gradualita'  la  riduzione  delle  dotazioni
          organiche di cui alla lettera a) del presente  comma  anche
          attraverso l'adozione di misure  dirette  ad  agevolare  la
          mobilita' interna, la trasformazione del rapporto di lavoro
          da tempo pieno a tempo parziale,  il  ricorso  a  forme  di
          lavoro  a   distanza,   il   trasferimento   presso   altre
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  e  successive
          modificazioni,   nell'ambito   delle   relative    facolta'
          assunzionali,  secondo  contingenti  e  misure  percentuali
          stabiliti con decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          la semplificazione; 
              e) fermi restando i requisiti di accesso  al  beneficio
          previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi
          normativi al fine  di  semplificare  le  procedure  per  il
          riconoscimento delle  cause  di  servizio,  senza  nuovi  o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» 
              «Art.  4.   Disposizioni   in   materia   contabile   e
          finanziaria - 1.  In  relazione  a  quanto  previsto  dagli
          articoli 2  e  3,  al  fine  di  incrementare  l'efficienza
          operativa   dello   strumento   militare   nazionale,    la
          flessibilita' di bilancio e garantire il  miglior  utilizzo
          delle risorse finanziarie: 
              a) - d) (Omissis).; 
              e) nelle more del  completamento  della  riforma  della
          struttura del bilancio dello Stato di cui  all'articolo  40
          della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e   successive
          modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo  1
          della presente legge  potranno  prevedere  per  un  periodo
          massimo di tre anni  la  sperimentazione  di  una  maggiore
          flessibilita'   gestionale   di   bilancio   connessa    al
          mantenimento in efficienza dello strumento  militare  e  al
          sostenimento  delle  relative  capacita'  operative.  Resta
          fermo il divieto di utilizzare risorse  in  conto  capitale
          per finanziare spese correnti;». 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'articolo  87  della  Costituzione  conferisce,  tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il testo degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
          3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31
          dicembre 2012, n. 244, e' riportato nelle note al titolo. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare), e' pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio
          2010. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  15  marzo
          2010, n. 90 (Testo unico delle  disposizioni  regolamentari
          in materia di ordinamento militare, a  norma  dell'articolo
          14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
          Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18
          giugno 2010. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'articolo 803 del decreto legislativo 15
          marzo 2010, n. 66, gia' citato nelle  note  alle  premesse,
          come modificato dal presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 803. Organici stabiliti con legge di  bilancio  -
          1. E' determinato annualmente con la legge di  approvazione
          del bilancio di previsione dello Stato: 
              a)  il  numero  massimo  delle  singole  categorie   di
          ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio; 
              b) la  consistenza  organica  degli  allievi  ufficiali
          delle accademie delle Forze  armate,  compresa  l'Arma  dei
          carabinieri; 
              b-bis) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
          carabinieri; 
              b-ter) la  consistenza  organica  degli  allievi  delle
          scuole militari.».