IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo  per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2013  ed  in
particolare gli articoli 1 e 13, nonche' l'allegato B; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  in  materia  di  Norme
generali  sulla  partecipazione   dell'Italia   alla   formazione   e
all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; 
  Vista  la  direttiva  2010/63/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del  22  settembre  2010  sulla  protezione  degli  animali
utilizzati a fini scientifici; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.  116,  concernente
attuazione della direttiva n. 86/609/CEE  in  materia  di  protezione
degli  animali  utilizzati  a  fini  sperimentali  o  ad  altri  fini
scientifici e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 750/2013  della  Commissione,  del  29
luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio
relativo  alla  protezione  di  specie  della  flora  e  della  fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio; 
  Vista la legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla  legge
1° maggio 1941, n. 625, recante modificazione delle disposizioni  che
disciplinano la materia della  vivisezione  sugli  animali  a  sangue
caldo (mammiferi ed uccelli); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8  febbraio  1954,
n. 320, e successive modificazioni, recante  regolamento  di  polizia
veterinaria; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici; 
  Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive  modificazioni,
concernente legge  quadro  in  materia  di  animali  di  affezione  e
prevenzione del randagismo; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  del  19  luglio  1993
recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale  14  febbraio  1991
concernente determinazione delle tariffe e dei diritti  spettanti  al
Ministero  della  sanita',  all'Istituto  superiore  di   sanita'   e
all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro, per
prestazioni rese a richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati; 
  Vista la  legge  20  luglio  2004,  n.  189,  recante  disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli  animali,  nonche'  di
impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni  non
autorizzate; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge  4  novembre  2010,  n.  201,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli  animali
da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987,  nonche'  norme
di adeguamento dell'ordinamento interno; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 novembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze,  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca,  dello  sviluppo  economico,  delle
politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce misure relative  alla  protezione
degli animali utilizzati ai fini scientifici o educativi, a tal fine,
sono disciplinati i seguenti aspetti: 
  a)  la  sostituzione,  la  riduzione  dell'uso  di  animali   nelle
procedure e il perfezionamento  delle  tecniche  di  allevamento,  di
alloggiamento, di cura e di impiego degli animali nelle procedure; 
  b)  la  provenienza,  l'allevamento,  l'identificazione,  la  cura,
l'alloggiamento e la soppressione degli animali; 
  c)  le  attivita'  degli  allevatori,   dei   fornitori   e   degli
utilizzatori; 
  d) la valutazione e l'autorizzazione  dei  progetti  che  prevedono
l'uso degli animali nelle procedure. 
  2. E' consentito l'utilizzo degli animali  ai  fini  scientifici  o
educativi soltanto quando, per ottenere il risultato  ricercato,  non
sia  possibile  utilizzare  altro   metodo   o   una   strategia   di
sperimentazione   scientificamente    valida,    ragionevolmente    e
praticamente applicabile che non implichi l'impiego di animali vivi. 
  3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali: 
    a) animali vertebrati vivi non umani, comprese: 
      1) forme larvali capaci di alimentarsi autonomamente; 
      2) forme fetali di mammiferi a partire  dall'ultimo  terzo  del
loro normale sviluppo; 
    b) cefalopodi vivi. 
  4. Il presente decreto si applica agli animali: 
    a) utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure,  o
appositamente allevati affinche' i  loro  organi  o  tessuti  possano
essere usati ai fini scientifici, anche se si trovano in una fase  di
sviluppo precedente a quella di cui al comma  3,  lettera  a),  e  se
l'animale viene fatto vivere oltre  detta  fase  di  sviluppo  ed  e'
probabile che, a seguito delle procedure  effettuate,  provi  dolore,
sofferenza, distress o danno prolungato dopo aver raggiunto tale fase
e sino a quando sono soppressi ovvero reinseriti o reintrodotti in un
habitat  o  in  un  sistema  di  allevamento   adeguati   alle   loro
caratteristiche fisiologiche ed etologiche. 
  5. L'eliminazione del dolore, della sofferenza, del  distress,  dei
danni temporanei o prolungati per mezzo della  corretta  applicazione
di un anestetico, di un analgesico o di  altri  metodi,  non  esclude
l'uso degli animali nelle procedure dall'ambito del presente decreto. 
  6. Il presente decreto si applica fatta salva la normativa  di  cui
al regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi  della
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Il testo degli articoli 1 e 13 nonche'  dell'allegato
          B della legge 6 agosto 2013, n. 96 (Delega al  Governo  per
          il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti
          dell'Unione  europea-Legge  di  delegazione  europea  2013)
          recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n. 183.». 
              «Art.  13  (Criteri  di  delega  al  Governo   per   il
          recepimento  della  direttiva  2010/63/UE  del   Parlamento
          europeo e del  Consiglio,  del  22  settembre  2010,  sulla
          protezione degli animali utilizzati a fini scientifici).  -
          1.  Nell'esercizio  della  delega  per  l'attuazione  della
          direttiva  2010/63/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 22 settembre 2010,  sulla  protezione  degli
          animali utilizzati a fini scientifici, il Governo e' tenuto
          a seguire, oltre ai principi e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 1, comma 1, anche i seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici: 
              a)  orientare  la   ricerca   all'impiego   di   metodi
          alternativi; 
              b)  vietare  l'utilizzo  di  primati,  cani,  gatti  ed
          esemplari di specie in via d'estinzione a meno che  non  si
          tratti di ricerche  finalizzate  alla  salute  dell'uomo  o
          delle specie coinvolte, condotte in conformita' ai principi
          della  direttiva  2010/63/UE,  previa  autorizzazione   del
          Ministero della salute, sentito il Consiglio  superiore  di
          sanita'; 
              c) considerare la necessita'  di  sottoporre  ad  altre
          sperimentazioni un animale che sia gia' stato utilizzato in
          una procedura, fino a quelle in  cui  l'effettiva  gravita'
          delle procedure precedenti era classificata come «moderata»
          e quella  successiva  appartenga  allo  stesso  livello  di
          dolore o sia classificata come «lieve» o  «non  risveglio»,
          ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2010/63/UE; 
              d) vietare gli  esperimenti  e  le  procedure  che  non
          prevedono anestesia o analgesia,  qualora  esse  comportino
          dolore   all'animale,   ad   eccezione    dei    casi    di
          sperimentazione di anestetici o di analgesici; 
              e) stabilire che la generazione  di  ceppi  di  animali
          geneticamente modificati deve tener conto della valutazione
          del  rapporto  tra  danno   e   beneficio,   dell'effettiva
          necessita' della manipolazione e del possibile impatto  che
          potrebbe avere sul benessere  degli  animali,  valutando  i
          potenziali rischi per la  salute  umana  e  animale  e  per
          l'ambiente; 
              f) vietare l'utilizzo di animali  per  gli  esperimenti
          bellici,  per  gli  xenotrapianti  e  per  le  ricerche  su
          sostanze  d'abuso,   negli   ambiti   sperimentali   e   di
          esercitazioni  didattiche  ad  eccezione  della  formazione
          universitaria   in   medicina   veterinaria   e   dell'alta
          formazione dei medici e dei veterinari; 
              g) vietare l'allevamento nel  territorio  nazionale  di
          cani,  gatti   e   primati   non   umani   destinati   alla
          sperimentazione; 
              h) definire un quadro sanzionatorio appropriato e  tale
          da risultare effettivo, proporzionato e  dissuasivo,  anche
          tenendo conto del titolo IX-bis del  libro  II  del  codice
          penale; 
              i) sviluppare approcci alternativi idonei a fornire  lo
          stesso livello  o  un  livello  superiore  di  informazioni
          rispetto  a  quello  ottenuto  nelle  procedure  che  usano
          animali, ma che non prevedono l'uso di animali o utilizzano
          un numero minore di animali  o  comportano  procedure  meno
          dolorose, nel limite delle  risorse  finanziarie  derivanti
          dall'applicazione del criterio  di  cui  alla  lettera  h),
          accertate e iscritte in bilancio; 
              l) destinare annualmente una quota nell'ambito di fondi
          nazionali  ed  europei  finalizzati  alla  ricerca  per  lo
          sviluppo   e   la   convalida   di   metodi    sostitutivi,
          compatibilmente con gli impegni gia' assunti a legislazione
          vigente, a corsi periodici di  formazione  e  aggiornamento
          per gli operatori degli stabilimenti  autorizzati,  nonche'
          adottare tutte le misure  ritenute  opportune  al  fine  di
          incoraggiare la ricerca in questo settore con l'obbligo per
          l'autorita' competente di comunicare, tramite la banca  dei
          dati nazionali, il recepimento  dei  metodi  alternativi  e
          sostitutivi. 
              2. Nell'applicazione dei principi e  criteri  direttivi
          di cui al comma 1, il Governo e' tenuto  a  rispettare  gli
          obblighi  che  derivano  da   legislazioni   o   farmacopee
          nazionali, europee o internazionali. 
              3. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica. 
              La presente legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,
          sara'  inserita  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare  come
          legge dello Stato.». 
 
                                                          «Allegato B 
                                                (Art. 1, commi 1 e 3) 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a mente dell'art. 48, secondo  comma,
          del Trattato per proteggere gli interessi dei  soci  e  dei
          terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'art. 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014).». 
              - La legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  reca  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione europea». 
              - La direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio del 22  settembre  2010  sulla  protezione  degli
          animali utilizzati a fini scientifici, e' pubblicata  nella
          G.U.U.E. 20 ottobre 2010, n. L 276. 
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,  reca
          «Attuazione della direttiva n.  86/609/CEE  in  materia  di
          protezione degli animali utilizzati a fini  sperimentali  o
          ad altri fini scientifici». 
              - Il regolamento (UE) n. 750/2013 della Commissione del
          29 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE)  n.  338/97
          del Consiglio relativo  alla  protezione  di  specie  della
          flora e della fauna selvatiche mediante  il  controllo  del
          loro commercio e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 agosto  2013,
          n. L 212. 
              - La legge 12 giugno 1931, n. 924, reca  «Modificazione
          delle  disposizioni  che  disciplinano  la  materia   della
          vivisezione  sugli  animali  vertebrati  a   sangue   caldo
          (mammiferi ed uccelli)». 
              - La legge 1° maggio 1941, n. 625, reca  «Modificazioni
          alla legge 12 giugno 1931, n. 924, sulla vivisezione  degli
          animali vertebrati a sangue caldo». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
          1954, n. 320, e successive modificazioni, reca «Regolamento
          di polizia veterinaria». 
              - Il  regolamento  (CE)  n.  1223/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui  prodotti
          cosmetici e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n.
          L 342. 
              - La  legge  14  agosto  1991,  n.  281,  e  successive
          modificazioni, reca «Legge quadro in materia di animali  di
          affezione e prevenzione del randagismo». 
              - Il decreto del Ministro della sanita' 19 luglio 1993,
          reca «Modificazioni al  decreto  ministeriale  14  febbraio
          1991 concernente determinazione delle tariffe e dei diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
          richiesta e ad utilita' dei soggetti interessati». 
              - La legge 20 luglio 2004, n. 189,  reca  «Disposizioni
          concernenti il divieto  di  maltrattamento  degli  animali,
          nonche'  di   impiego   degli   stessi   in   combattimenti
          clandestini o competizioni non autorizzate». 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
          modificazioni, reca «Modifiche al sistema penale». 
              - La legge 4 novembre 2010, n. 201, reca  «Ratifica  ed
          esecuzione della  Convenzione  europea  per  la  protezione
          degli animali  da  compagnia,  fatta  a  Strasburgo  il  13
          novembre    1987,    nonche'    norme    di     adeguamento
          dell'ordinamento interno». 
              -  La  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive
          modificazioni, reca «Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il decreto del  Ministro  della  sanita'  27  gennaio
          1979, reca «Adeguamento della  legislazione  italiana  alle
          direttive CEE in materia di  prodotti  per  l'igiene  della
          bocca». 
              - Per il regolamento (CE) n. 1223/2009  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, sui  prodotti
          cosmetici, si veda nelle note alle premesse.