IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2009/71/Euratom del  Consiglio,  del  25  giugno
2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza  nucleare
degli impianti nucleari; 
  Vista la direttiva 2011/70/Euratom del  Consiglio,  del  19  luglio
2011,  che  istituisce  un  quadro  comunitario   per   la   gestione
responsabile e  sicura  del  combustibile  nucleare  esaurito  e  dei
rifiuti radioattivi; 
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96 - Legge di delegazione europea,
ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; 
  Vista la legge 14  ottobre  1957,  n.  1203,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea
dell'energia atomica; 
  Vista la legge 31  dicembre  1962,  n.  1860,  concernente  impiego
pacifico dell'energia nucleare e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  7  agosto  1982,  n.  704,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione sulla protezione  fisica  dei  materiali
nucleari, aperta alla firma a Vienna ed a New York il 3 marzo 1980; 
  Vista la legge 16  dicembre  2005,  n.  282,  recante  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione congiunta in materia di sicurezza  della
gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a
Vienna il 5 settembre 1997; 
  Vista  la  legge  2  agosto  2008,  n.  130,  recante  ratifica  ed
esecuzione  del  Trattato  di  Lisbona  che  modifica   il   Trattato
sull'Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea
e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e  dichiarazioni,
fatto a Lisbona il 13 dicembre 2007; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, e  successive  modificazioni,
concernente disposizioni per lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in  materia  di  energia,  ed  in  particolare
l'articolo 29, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la sicurezza
nucleare; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e  il  consolidamento
dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 21, comma 20-bis, che
ha  disposto,  in  via   transitoria,   l'attribuzione   all'Istituto
superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  delle
funzioni e dei compiti facenti capo alla  soppressa  Agenzia  per  la
sicurezza nucleare; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
l'attuazione   delle   direttive   89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e
2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli  impianti
nucleari e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.  31,  recante  la
disciplina dei sistemi di stoccaggio del  combustibile  irraggiato  e
dei rifiuti radioattivi; 
  Visto il decreto legislativo  19  ottobre  2011,  n.  185,  recante
l'attuazione della direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro
comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
febbraio 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  44  del  22
febbraio 2006, concernente  linee  guida  per  la  pianificazione  di
emergenza per il trasporto  di  materie  radioattive  e  fissili,  in
attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
n. 230, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 dicembre 2013; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
reso in data 16 gennaio 2014; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 febbraio 2014; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri,  della   giustizia,   dell'economia   e   delle   finanze   e
dell'interno; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione della normativa vigente in materia  si
definisce «autorita' di regolamentazione competente» il  soggetto  di
cui all'articolo 6 del presente  decreto,  designato  a  svolgere  le
funzioni e i compiti di autorita' nazionale in materia  di  sicurezza
nucleare e radioprotezione stabiliti nella legislazione vigente.  
 
          Avvertenza 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La  direttiva  2009/71/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 luglio 2009, n. L 172. 
              - La  direttiva  2011/70/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 2 agosto 2011, n. L 199. 
              - L'articolo 1 e l'allegato B della legge n. 96  del  6
          agosto 2013 (Delega al Governo  per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione europea 2013)  e  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194,  cosi'
          recitano: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive  europee).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, secondo le procedure,  i  principi  e  i  criteri
          direttivi di cui agli articoli  31  e  32  della  legge  24
          dicembre  2012,  n.  234,   i   decreti   legislativi   per
          l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e  B
          alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183.» 
 
                                                          «Allegato B 
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3) 
 
              2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16  settembre  2009,  intesa  a  coordinare,  per  renderle
          equivalenti, le garanzie che sono  richieste,  negli  Stati
          membri, alle societa' a  mente  dell'articolo  48,  secondo
          comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
          dei terzi (senza termine di recepimento); 
              2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 settembre 2009, in materia di  diritto  delle  societa',
          relativa alle societa' a responsabilita'  limitata  con  un
          unico socio (senza termine di recepimento); 
              2009/158/CE  del  Consiglio,  del  30  novembre   2009,
          relativa alle norme di polizia  sanitaria  per  gli  scambi
          intracomunitari e le importazioni in provenienza dai  paesi
          terzi  di  pollame  e  uova  da  cova  (senza  termine   di
          recepimento); 
              2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che attua
          l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP,  in  materia
          di prevenzione delle  ferite  da  taglio  o  da  punta  nel
          settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento  11
          maggio 2013); 
              2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  settembre  2010,   sulla   protezione   degli   animali
          utilizzati a fini scientifici (termine  di  recepimento  10
          novembre 2012); 
              2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          20 ottobre 2010, sul  diritto  all'interpretazione  e  alla
          traduzione nei procedimenti penali (termine di  recepimento
          27 ottobre 2013); 
              2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          24  novembre  2010,  relativa  alle  emissioni  industriali
          (prevenzione  e  riduzione   integrate   dell'inquinamento)
          (rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013); 
              2011/16/UE  del  Consiglio,  del  15   febbraio   2011,
          relativa  alla  cooperazione  amministrativa  nel   settore
          fiscale e che abroga la direttiva  77/799/CEE  (termine  di
          recepimento 1° gennaio 2013); 
              2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          9 marzo 2011, concernente l'applicazione  dei  diritti  dei
          pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la  repressione
          della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime,
          e  che  sostituisce  la  decisione  quadro  del   Consiglio
          2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile 2013); 
              2011/51/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva  2003/109/CE
          del Consiglio per estenderne l'ambito  di  applicazione  ai
          beneficiari  di  protezione  internazionale   (termine   di
          recepimento 20 maggio 2013); 
              2011/61/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, sui gestori di  fondi  di  investimento
          alternativi,  che  modifica  le  direttive   2003/41/CE   e
          2009/65/CE e i regolamenti (CE)  n.  1060/2009  e  (UE)  n.
          1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013); 
              2011/62/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8 giugno 2011, che modifica la  direttiva  2001/83/CE,
          recante un codice comunitario relativo  ai  medicinali  per
          uso umano, al fine di  impedire  l'ingresso  di  medicinali
          falsificati nella catena di fornitura  legale  (termine  di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/65/UE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
          dell'8  giugno  2011,   sulla   restrizione   dell'uso   di
          determinate  sostanze  pericolose   nelle   apparecchiature
          elettriche  ed   elettroniche   (rifusione)   (termine   di
          recepimento 2 gennaio 2013); 
              2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,  che
          istituisce  un   quadro   comunitario   per   la   gestione
          responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito  e
          dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento  23  agosto
          2013); 
              2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che  modifica  la  direttiva  1999/62/CE
          relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti  al
          trasporto  di  merci  su  strada  per   l'uso   di   talune
          infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013); 
              2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          27 settembre 2011, che modifica  la  direttiva  2006/116/CE
          concernente la durata di protezione del diritto d'autore  e
          di alcuni  diritti  connessi  (termine  di  recepimento  1°
          novembre 2013); 
              2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25  ottobre  2011,   intesa   ad   agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  7
          novembre 2013); 
              2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre  2011,  sui  diritti  dei  consumatori,  recante
          modifica della direttiva 93/13/CEE del  Consiglio  e  della
          direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
          e che abroga la direttiva 85/577/CEE  del  Consiglio  e  la
          direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio
          (termine di recepimento 13 dicembre 2013); 
              2011/85/UE  del  Consiglio,   dell'8   novembre   2011,
          relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli  Stati
          membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013); 
              2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          16 novembre  2011,  che  modifica  le  direttive  98/78/CE,
          2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
          vigilanza   supplementare   sulle    imprese    finanziarie
          appartenenti a  un  conglomerato  finanziario  (termine  di
          recepimento 10 giugno 2013); 
              2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso  e  lo
          sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile,
          e che  sostituisce  la  decisione  quadro  2004/68/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013); 
              2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  recante  norme  sull'attribuzione,   a
          cittadini di paesi terzi  o  apolidi,  della  qualifica  di
          beneficiario di protezione internazionale,  su  uno  status
          uniforme per i rifugiati o per le persone aventi  titolo  a
          beneficiare  della  protezione  sussidiaria,  nonche'   sul
          contenuto   della   protezione   riconosciuta   (rifusione)
          (termine di recepimento 21 dicembre 2013); 
              2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda
          per il rilascio  di  un  permesso  unico  che  consente  ai
          cittadini di paesi terzi  di  soggiornare  e  lavorare  nel
          territorio di uno Stato membro e a  un  insieme  comune  di
          diritti per i lavoratori di  paesi  terzi  che  soggiornano
          regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
          dicembre 2013); 
              2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          13  dicembre  2011,  sull'ordine  di   protezione   europeo
          (termine di recepimento 11 gennaio 2015); 
              2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,  che
          modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione,
          a norma della direttiva  93/15/CEE  del  Consiglio,  di  un
          sistema di identificazione e tracciabilita' degli esplosivi
          per uso civile (termine di recepimento 4 aprile 2012); 
              2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          19 aprile 2012, che modifica la direttiva  2001/112/CE  del
          Consiglio concernente i succhi di frutta e  altri  prodotti
          analoghi  destinati  all'alimentazione  umana  (termine  di
          recepimento 28 ottobre 2013); 
              2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          22  maggio   2012,   sul   diritto   all'informazione   nei
          procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014); 
              2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sul  controllo  del  pericolo  di  incidenti
          rilevanti  connessi  con   sostanze   pericolose,   recante
          modifica e successiva abrogazione della direttiva  96/82/CE
          del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio  2015;  per
          l'articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014); 
              2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
          elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di recepimento  14
          febbraio 2014); 
              2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che modifica la direttiva  2001/83/CE  per
          quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di recepimento
          28 ottobre 2013); 
              2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,  che  modifica
          le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le  direttive
          2004/8/CE e 2006/32/CE (termine  di  recepimento  finale  5
          giugno 2014); 
              2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, su taluni  utilizzi  consentiti  di  opere
          orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014); 
              2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia  di
          diritti, assistenza e protezione delle vittime di  reato  e
          che sostituisce la decisione quadro  2001/220/GAI  (termine
          di recepimento 16 novembre 2015); 
              2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE  del
          Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili  per
          uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014); 
              2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del
          21 novembre 2012, che  istituisce  uno  spazio  ferroviario
          europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
          2015); 
              2012/52/UE della Commissione,  del  20  dicembre  2012,
          comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
          delle ricette mediche  emesse  in  un  altro  Stato  membro
          (termine di recepimento 25 ottobre 2013); 
              2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,  recante
          modifica della direttiva 93/109/CE relativamente  a  talune
          modalita' di esercizio del diritto  di  eleggibilita'  alle
          elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione
          che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini
          (termine di recepimento 28 gennaio 2014)». 
              - La legge  14  ottobre  1957,  n.  1203  (Ratifica  ed
          esecuzione dei seguenti Accordi internazionali,  firmati  a
          Roma il 25  marzo  1957:  a)  Trattato  che  istituisce  la
          Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b)
          Trattato che istituisce la Comunita' economica  europea  ed
          Atti  allegati;   c)   Convenzione   relativa   ad   alcune
          istituzioni  comuni  alle  Comunita'  europee  -  stralcio:
          Trattato Euratom), e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 dicembre 1957, n. 317, S.O. 
              - La legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego  pacifico
          dell'energia  nucleare)  e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 gennaio 1963, n. 27. 
              -  La  legge  7  agosto  1982,  n.  704  (Ratifica   ed
          esecuzione della convenzione sulla  protezione  fisica  dei
          materiali nucleari,  con  allegati,  aperta  alla  firma  a
          Vienna ed a New York il 3 marzo 1980) e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1982, n. 277, S.O. 
              - La legge  16  dicembre  2005,  n.  282  (Ratifica  ed
          esecuzione  della  Convenzione  congiunta  in  materia   di
          sicurezza della gestione del combustibile  esaurito  e  dei
          rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997) e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2006,  n.  5,
          S.O. 
              -  La  legge  2  agosto  2008,  n.  130  (Ratifica   ed
          esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato
          sull'Unione  europea  e  il  Trattato  che  istituisce   la
          Comunita' europea e alcuni atti connessi, con atto  finale,
          protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il 13  dicembre
          2007, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2008,
          n. 185, S.O. 
              - Il testo dell'articolo 29 della legge 23 luglio 2009,
          n.    99    (Disposizioni     per     lo     sviluppo     e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio
          2009, n. 176, S.O, cosi' recita: 
              «Art. 29 (Agenzia per la sicurezza nucleare). -  1.  E'
          istituita l'Agenzia per la  sicurezza  nucleare.  L'Agenzia
          svolge le funzioni e i compiti di autorita'  nazionale  per
          la    regolamentazione    tecnica,    il    controllo     e
          l'autorizzazione ai fini della  sicurezza  delle  attivita'
          concernenti la  gestione  e  la  sistemazione  dei  rifiuti
          radioattivi  e  dei  materiali  nucleari   provenienti   da
          attivita'  mediche  ed  industriali,  la  protezione  dalle
          radiazioni, nonche' le funzioni e i  compiti  di  vigilanza
          sulla salvaguardia degli impianti e dei materiali nucleari,
          comprese le loro infrastrutture e la logistica. 
              1-bis.  L'Agenzia  e'  l'autorita'  nazionale  per   la
          regolamentazione tecnica, il controllo e  la  vigilanza  in
          materia di sicurezza nucleare degli impianti  nucleari,  ai
          sensi della direttiva 2009/71/EURATOM del Consiglio, del 25
          giugno 2009. 
              2. L'Agenzia e' composta dalle  strutture  dell'attuale
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'ISPRA  e  dalle  risorse  dell'Ente   per   le   nuove
          tecnologie,  l'energia  e  l'ambiente  (ENEA),  attualmente
          preposte alle attivita' di competenza dell'Agenzia  che  le
          verranno associate. 
              3. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al comma 1 senza
          nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate  a  carico  della
          finanza  pubblica  e  nel  limite  delle   risorse   umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente di cui al comma 17. 
              4. L'Agenzia vigila sulla sicurezza  nucleare  e  sulla
          radioprotezione nel rispetto delle norme e delle  procedure
          vigenti a livello nazionale, comunitario e  internazionale,
          applicando le  migliori  efficaci  ed  efficienti  tecniche
          disponibili,  nel  rispetto  del  diritto  alla  salute   e
          all'ambiente ed in  ossequio  ai  principi  di  precauzione
          suggeriti dagli organismi  comunitari.  L'Agenzia  presenta
          annualmente al Parlamento  una  relazione  sulla  sicurezza
          nucleare. L'Agenzia mantiene e sviluppa  relazioni  con  le
          analoghe agenzie di altri Paesi  e  con  le  organizzazioni
          europee e internazionali d'interesse per lo svolgimento dei
          compiti  e  delle  funzioni  assegnati,  anche  concludendo
          accordi   di   collaborazione.   L'Agenzia   assicura    la
          partecipazione ai processi  internazionali  di  valutazione
          della sicurezza nucleare anche per gli impianti nucleari in
          esercizio in altri Paesi. 
              5.   L'Agenzia   e'   la   sola   autorita'   nazionale
          responsabile   per   la    sicurezza    nucleare    e    la
          radioprotezione. In particolare: 
                a) le autorizzazioni  rilasciate  da  amministrazioni
          pubbliche in riferimento alle attivita' di cui al  comma  1
          sono  soggette  al   preventivo   parere   obbligatorio   e
          vincolante dell'Agenzia; 
                b) l'Agenzia ha la responsabilita'  del  controllo  e
          della  verifica  ambientale  sulla  gestione  dei   rifiuti
          radioattivi; 
                c) l'Agenzia svolge ispezioni al fine  di  assicurare
          che le attivita' non producano rischi per le popolazioni  e
          l'ambiente  e  che  le  condizioni   di   esercizio   siano
          rispettate; 
                d) gli ispettori dell'Agenzia,  nell'esercizio  delle
          loro funzioni, sono legittimati ad accedere agli impianti e
          ai documenti e a partecipare alle prove richieste; 
                e) ai fini della verifica  della  sicurezza  e  delle
          garanzie  di  qualita',  l'Agenzia  richiede  ai   soggetti
          responsabili  la  trasmissione  di  dati,  informazioni   e
          documenti; 
                f) l'Agenzia emana e propone regolamenti, standard  e
          procedure  tecniche  e  pubblica   rapporti   sulle   nuove
          tecnologie  e  metodologie,  anche  in   conformita'   alla
          normativa  comunitaria  e  internazionale  in  materia   di
          sicurezza nucleare e di radioprotezione; 
                g)  l'Agenzia  puo'  imporre  prescrizioni  e  misure
          correttive  e,  in  caso   di   inosservanza   dei   propri
          provvedimenti, o  in  caso  di  mancata  ottemperanza  alle
          richieste  di  esibizione  di  documenti  ed  accesso  agli
          impianti  o  a  quelle   connesse   all'effettuazione   dei
          controlli, ovvero nel caso  in  cui  le  informazioni  o  i
          documenti acquisiti non siano  veritieri,  irrogare,  salvo
          che il fatto  costituisca  reato,  sanzioni  amministrative
          pecuniarie non inferiori nel minimo a  25.000  euro  e  non
          superiori nel  massimo  a  150  milioni  di  euro,  nonche'
          disporre la sospensione delle  attivita'  e  proporre  alle
          autorita' competenti la revoca delle  autorizzazioni.  Alle
          sanzioni non si applica quanto previsto dall'  articolo  16
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni.  Gli   importi   delle   sanzioni   irrogate
          dall'Agenzia   sono   versati,   per    il    funzionamento
          dell'Agenzia stessa, al conto di tesoreria unica,  ad  essa
          intestato, da aprire presso la  tesoreria  dello  Stato  ai
          sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 29 ottobre
          1984,    n.    720.    L'Agenzia    comunica    annualmente
          all'Amministrazione vigilante e al Ministero  dell'economia
          e delle finanze gli importi delle sanzioni complessivamente
          incassati. Il finanziamento ordinario annuale a carico  del
          bilancio dello Stato di cui ai commi 17 e 18  del  presente
          articolo e' corrispondentemente ridotto per  pari  importi.
          L'Agenzia e' tenuta  a  versare,  nel  medesimo  esercizio,
          anche successivamente all'avvio  dell'ordinaria  attivita',
          all'entrata del bilancio dello Stato  le  somme  rivenienti
          dal pagamento delle sanzioni da essa incassate ed eccedenti
          l'importo  del  finanziamento  ordinario  annuale  ad  essa
          riconosciuto a legislazione vigente; 
                h).; 
                i) l'Agenzia definisce e controlla le procedure che i
          titolari   dell'autorizzazione   allo   smantellamento   di
          impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale
          radioattivo devono adottare per la sistemazione dei rifiuti
          radioattivi  e  dei  materiali  nucleari  irraggiati  e  lo
          smantellamento degli impianti a fine vita nel rispetto  dei
          migliori  standard  internazionali,  fissati   dall'Agenzia
          internazionale dell'energia atomica (AIEA); 
                l) l'Agenzia  ha  il  potere  di  proporre  ad  altre
          istituzioni l'avvio di procedure sanzionatorie. 
              6. Nell'esercizio  delle  proprie  funzioni,  l'Agenzia
          puo' avvalersi, previa la stipula di apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della
          collaborazione delle agenzie regionali per l'ambiente. 
              7. Per l'esercizio delle attivita' connesse ai  compiti
          ed alle funzioni dell'Agenzia,  gli  esercenti  interessati
          sono  tenuti  al  versamento   di   un   corrispettivo   da
          determinare, sulla base dei costi effettivamente  sostenuti
          per l'effettuazione dei servizi, con decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, sentito  il  parere
          delle competenti Commissioni parlamentari. 
              8.  L'Agenzia  e'  organo   collegiale   composto   dal
          presidente e da quattro membri. I  componenti  dell'Agenzia
          sono nominati con decreto del Presidente della  Repubblica,
          su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei   ministri.   Il
          Presidente del Consiglio dei ministri designa il presidente
          dell'Agenzia,  due  membri  sono  designati  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          due dal Ministro  dello  sviluppo  economico.  Prima  della
          deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  le  competenti
          Commissioni parlamentari esprimono il loro parere e possono
          procedere  all'audizione  delle  persone  individuate.   In
          nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza
          del parere favorevole espresso dalle predette  Commissioni.
          Il presidente e  i  membri  dell'Agenzia  sono  scelti  tra
          persone  di  indiscusse  moralita'   e   indipendenza,   di
          comprovata professionalita'  ed  elevate  qualificazione  e
          competenza nel settore  della  tecnologia  nucleare,  della
          gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare,
          della radioprotezione, della tutela dell'ambiente  e  della
          sicurezza sanitaria. La carica di  componente  dell'Agenzia
          e'  incompatibile  con  incarichi  politici  elettivi,  ne'
          possono  essere  nominati  componenti  coloro  che  abbiano
          interessi di qualunque natura in conflitto con le  funzioni
          dell'Agenzia.   Il   Governo   trasmette   annualmente   al
          Parlamento   una   relazione   sulla   sicurezza   nucleare
          predisposta dall'Agenzia. 
              9. Il  presidente  dell'Agenzia  ha  la  rappresentanza
          legale dell'Agenzia, ne convoca e presiede le riunioni. Per
          la validita' delle riunioni e' richiesta  la  presenza  del
          presidente  e  di   almeno   due   membri.   Le   decisioni
          dell'Agenzia sono prese a maggioranza dei presenti. 
              10.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  presidente  e   il
          collegio dei revisori dei conti. Il direttore  generale  e'
          nominato  collegialmente  dall'Agenzia  all'unanimita'  dei
          suoi   componenti   e   svolge   funzioni   di   direzione,
          coordinamento e controllo della struttura. Il collegio  dei
          revisori dei conti, nominato dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, e' composto da tre componenti effettivi,  di
          cui uno con funzioni di presidente scelto tra dirigenti del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   e   da   due
          componenti supplenti. Il collegio dei  revisori  dei  conti
          vigila, ai sensi  dell'articolo  2403  del  codice  civile,
          sull'osservanza delle leggi e verifica la regolarita' della
          gestione. 
              11. I compensi spettanti ai componenti  dell'Agenzia  e
          dei suoi organi sono determinati con decreto del Presidente
          del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze,   con   il    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          con il Ministro dello sviluppo economico. Con  il  medesimo
          decreto  e'  definita   e   individuata   anche   la   sede
          dell'Agenzia.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione   del
          presente comma sono coperti con  le  risorse  dell'ISPRA  e
          dell'ENEA allo stato disponibili ai sensi del comma 18. 
              12. Gli organi dell'Agenzia e i suoi componenti  durano
          in carica sette anni. 
              13.  A  pena  di  decadenza  il  presidente,  i  membri
          dell'Agenzia  e   il   direttore   generale   non   possono
          esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attivita'
          professionale o  di  consulenza,  essere  amministratori  o
          dipendenti di soggetti  privati,  ne'  ricoprire  incarichi
          elettivi o di  rappresentanza  nei  partiti  politici,  ne'
          avere interessi diretti o indiretti nelle imprese  operanti
          nel settore, fermo restando,  per  i  dipendenti  pubblici,
          quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. 
              14.   Per   almeno   dodici   mesi   dalla   cessazione
          dell'incarico, il presidente, i membri  dell'Agenzia  e  il
          direttore generale non possono intrattenere, direttamente o
          indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o
          di  impiego  con  le  imprese  operanti  nel   settore   di
          competenza, ne' con le relative associazioni. La violazione
          di tale divieto e' punita, salvo che il  fatto  costituisca
          reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria  pari  ad
          un'annualita'  dell'importo  del  corrispettivo  percepito.
          All'imprenditore che abbia violato tale divieto si  applica
          la sanzione amministrativa pecuniaria  pari  allo  0,5  per
          cento del fatturato  e,  comunque,  non  inferiore  a  euro
          150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi piu'
          gravi  o  quando  il  comportamento  illecito   sia   stato
          reiterato, la  revoca  dell'atto  autorizzativo.  I  limiti
          massimo e minimo di tali sanzioni sono  rivalutati  secondo
          il tasso di variazione  annuo  dell'indice  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie  di  operai  e  impiegati  rilevato
          dall'ISTAT. 
              15. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  presente  legge,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, e'  approvato  lo
          statuto  dell'Agenzia,  che  stabilisce   i   criteri   per
          l'organizzazione, il funzionamento, la  regolamentazione  e
          la  vigilanza  della  stessa  in   funzione   dei   compiti
          istituzionali definiti dalla legge. 
              16. Entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto
          di cui al comma 15 e secondo i criteri da  esso  stabiliti,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
          l'innovazione, e' approvato il  regolamento  che  definisce
          l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia. 
              16-bis.  Per  l'esercizio  delle  proprie  funzioni  di
          vigilanza, l'Agenzia si avvale dei  propri  ispettori,  che
          operano ai sensi dell'articolo 10, commi  3,  4  e  5,  del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 
              16-ter. L'Agenzia assicura, attraverso idonei strumenti
          di  formazione  ed  aggiornamento,  il  mantenimento  e  lo
          sviluppo delle competenze in materia di sicurezza  nucleare
          e di radioprotezione del proprio personale. 
              17. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare  sono  individuate  le
          risorse  di  personale   dell'organico   del   Dipartimento
          nucleare, rischio tecnologico e industriale dell'ISPRA, che
          verranno trasferite all'Agenzia nel limite  di  50  unita'.
          Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  sono
          individuate le risorse di personale dell'organico dell'ENEA
          e di sue  societa'  partecipate,  che  verranno  trasferite
          all'Agenzia nel limite di 50 unita'. Il personale  conserva
          il trattamento giuridico ed economico in godimento all'atto
          del trasferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, di concerto con il Ministro per la  pubblica
          amministrazione e l'innovazione, il Ministro  dell'ambiente
          e della tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro
          dello sviluppo economico, sono  trasferite  all'Agenzia  le
          risorse  finanziarie,   attualmente   in   dotazione   alle
          amministrazioni cedenti, necessarie  alla  copertura  degli
          oneri  derivanti  dall'attuazione   del   presente   comma,
          assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa  mediante
          corrispondente riduzione delle autorizzazioni di  spesa  di
          cui al comma 18. Con lo stesso decreto  sono  apportate  le
          corrispondenti riduzioni  della  dotazione  organica  delle
          amministrazioni cedenti. 
              18.  Nelle  more  dell'avvio  dell'ordinaria  attivita'
          dell'Agenzia  e  del  conseguente  afflusso  delle  risorse
          derivanti dai  diritti  che  l'Agenzia  e'  autorizzata  ad
          applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui
          al  comma  5,  agli   oneri   relativi   al   funzionamento
          dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e
          in 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,  si
          provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000
          euro  per  ciascuno  degli  anni  2010  e  2011,   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all' articolo 38  del  decreto  legislativo  30  luglio
          1999,   n.   300,   e   successive   modificazioni,    come
          rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  22
          dicembre 2008, n. 203, e, quanto a 250.000 euro per  l'anno
          2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e  2011,
          mediante corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui alla  legge  25  agosto  1991,  n.  282,  come
          rideterminata  dalla  Tabella  C  allegata  alla  legge  22
          dicembre 2008, n. 203. 
              19.   Per   l'amministrazione   e    la    contabilita'
          dell'Agenzia si applicano le disposizioni  del  regolamento
          di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
          febbraio 2003, n. 97. I  bilanci  preventivi,  le  relative
          variazioni e i conti consuntivi sono trasmessi al Ministero
          dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione
          finanziaria e'  approvato  entro  il  30  aprile  dell'anno
          successivo ed e' soggetto  al  controllo  della  Corte  dei
          conti.  Il  bilancio  preventivo  e  il  rendiconto   della
          gestione  finanziaria  sono   pubblicati   nella   Gazzetta
          Ufficiale. 
              20. Fino alla data di pubblicazione del regolamento  di
          cui al  comma  16,  le  funzioni  e  i  compiti  trasferiti
          all'Agenzia per  la  sicurezza  nucleare  per  effetto  del
          presente  articolo  continuano  ad  essere  esercitate  dal
          Dipartimento nucleare, rischio  tecnologico  e  industriale
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi tecnici  gia'  disciplinata  dall'articolo  38  del
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e  successive
          modificazioni,    o    dall'articolazione     organizzativa
          dell'ISPRA nel frattempo eventualmente individuata  con  il
          decreto di cui all' articolo 28, comma 3, del decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Sono  fatti  salvi  gli
          atti adottati e i procedimenti  avviati  o  conclusi  dallo
          stesso  Dipartimento  o  dall'articolazione   di   cui   al
          precedente periodo sino alla medesima data. 
              21. L'Agenzia puo' essere sciolta per gravi e  motivate
          ragioni,  inerenti  al  suo  corretto  funzionamento  e  al
          perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto  del
          Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto  con   i   Ministri
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
          dello sviluppo economico. In tale ipotesi, con decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  e'  nominato  un
          commissario straordinario, per un periodo non  superiore  a
          diciotto mesi, che esercita le funzioni  del  presidente  e
          dei membri dell'Agenzia, eventualmente  coadiuvato  da  due
          vice commissari. 
              22.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.». 
              - Per il testo dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita,  l'equita'  e   il   consolidamento   dei   conti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  dicembre
          2011, n. 284, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          si veda nelle note all'art. 10. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.   230
          (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
          96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni
          ionizzanti  e  2009/71/Euratom,  in  materia  di  sicurezza
          nucleare  degli  impianti  nucleari)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136, S.O. 
              - Il  decreto  legislativo  15  febbraio  2010,  n.  31
          (Disciplina dei  sistemi  di  stoccaggio  del  combustibile
          irraggiato e  dei  rifiuti  radioattivi,  nonche'  benefici
          economici, a norma dell'articolo 25 della legge  23  luglio
          2009, n. 99) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo
          2010, n. 55, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  19  ottobre  2011,  n  185
          (Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che  istituisce
          un quadro  comunitario  per  la  sicurezza  degli  impianti
          nucleari)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   15
          novembre 2011, n. 266. 
              - Il testo dell'articolo 125 del decreto legislativo 17
          marzo   1995,   n.   230   (Attuazione   delle    direttive
          89/618/Euratom,       90/641/Euratom,        96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom in  materia  di  radiazioni  ionizzanti  e
          2009/71/Euratom, in materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13
          giugno 1995, n. 136, S.O.: 
              «Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1.  Con
          decreto del Ministro per il coordinamento della  protezione
          civile,  di  concerto   con   i   Ministri   dell'ambiente,
          dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti  e
          della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi  e
          le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente  capo  alle  attivita'  di  trasporto  di  materie
          radioattive,   anche   in   conformita'   alla    normativa
          internazionale e comunitaria di settore. 
              2. Il decreto di cui al comma  1  deve  in  particolare
          prevedere i casi per i quali i termini del trasporto  e  la
          relativa  autorizzazione  debbono  essere   preventivamente
          comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
          dell'emergenza,   nonche'   le   relative   modalita'    di
          comunicazione.».